Sentenza 17 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 17/04/2025, n. 924 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 924 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, composto dai seguenti magistrati: Dott. Marcello MAGGI Presidente Dott.ssa Patrizia NIGRI Giudice
Dott. Enrica DI TURSI Giudice rel.
ha emesso la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 568 del R.G. 2022, avente ad oggetto
Divorzio contenzioso – cessazione degli effetti civili del matrimonio,
T R A
elettivamente domiciliato presso l' avv. CASSANDRO Parte_1
Arianna, dalla quale è rappresentato e difeso,
-RICORRENTE-
E
elettivamente domiciliata presso l'avv. SCHINA Controparte_1
Alessandra, dalla quale è rappresentata e difesa,
_RESISTENTE_
NONCHE'
il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto, -INTERVENUTO-
All'esito dell' udienza del 30.05.2024, in cui le parti precisavano le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nei rispettivi scritti difensivi, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
Con ricorso depositato in data 02 02 2022 premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio concordatario con la sig.ra in Sava(TA) Controparte_1
il 16 05 2007 ,dalla cui unione erano nati due figli nato il 22 02 Persona_1
2010) e nato il [...]);che i coniugi erano addivenuti ad una Persona_2
separazione consensuale poi omologata da questo Tribunale in data 10 09 2018 ,adiva questo Tribunale per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. B L. 898/70, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, contratto in Sava (TA) in data 16.05.2007, tra il sig. Parte_1
(C.F. ), nato a [...] il [...] e la sig.ra CodiceFiscale_1 CP_1
(C.F. , nata a [...] il [...],
[...] CodiceFiscale_2
trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Statte al n. 8, parte II, serie B, anno 2007, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Statte, a mezzo di rituale comunicazione da parte della cancelleria, di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici;
assegnare la casa coniugale, di esclusiva proprietà del ricorrente, alla sig.ra in CP_1
qualità di genitore collocatario dei minori e affidare i figli minori Per_1 Per_2
ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre sig.ra con diritto CP_1
del padre di vederli ed intrattenersi con loro ogni volta che vorrà e potrà, previo accordo telefonico con la madre;
revocare l'assegno di mantenimento fissato, in sede di separazione, in favore della moglie difettandone i presupposti;
determinare in €.
400,00 (quattrocento/00), la misura in cui il sig. dovrà concorrere nel Pt_1
mantenimento dei figli minori e in ragione di € 200,00 Per_1 Per_2
(duecento/00) per ogni avente diritto, oltre il 50% delle spese straordinarie, così come specificate dal Protocollo vigente presso il Tribunale di Taranto;
condannare la convenuta alle spese e competenze di causa.
A sostegno delle sue ragioni il ricorrente deduceva quanto segue: che sussistevano le condizioni per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con la sig.ra in quanto la Controparte_1
comunione materiale e spirituale non si era più ricostituita dall'epoca della separazione;
che egli ricorrente era percettore di uno stipendio mensile di € 1.500,00 circa, in quanto dipendente della Marina Militare;
di essersi fatto carico di un mutuo ipotecario la cui rata mensile ammontava ad euro
455,58 per l'acquisto della casa coniugale e altri finanziamenti per far fronte alle esigenze familiari;
che inoltre, nel corso degli anni, egli ricorrente si era accollato, nonostante l'impegno assunto dalla sig.ra in sede di separazione, i costi delle utenze poste a CP_1
servizio dell'abitazione coniugale ,non avendo costei mai provveduto a volturarle;
che ad egli ricorrente, contrariamente agli accordi di separazione, non gli era mai stato consentito di esercitare il diritto di visita dei propri figli presso la casa coniugale quando i medesimi erano malati, per divieto posto dalla sig.ra vista la CP_1
presenza in casa del compagno della stessa, essendo percio'costretto, a prendere in locazione un immobile sito in Statte per potersi ivi intrattenere liberamente con i figli;
che dal giorno della separazione tutte le scelte relative all'educazione, istruzione e salute dei minori erano state assunte da egli ricorrente a causa dell'inerzia mostrata dalla sig.ra CP_1
Alla luce di tali considerazioni il ricorrente chiedeva la revoca dell'assegno di mantenimento stabilito in favore della resistente in sede di separazione, difettandone i presupposti per il riconoscimento dello stesso, essendo ella giovane, in buono stato di salute, con capacità lavorativa e mezzi adeguati per il proprio sostentamento ed anche percettrice da anni del reddito di cittadinanza. In ordine all'assegno di mantenimento per i figli minori, il ricorrente chiedeva che fosse determinato nella maggior somma di € 400,00, mensili,in ragione di euro 200,00 per ciascun figlio, con il riconoscimento del 50% delle spese straordinarie.
In data 25.05.2022, si costituiva in giudizio la sig.ra la quale Controparte_1
rassegnava le seguente conclusioni : “In via principale: dichiarare con sentenza la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario in Sava
(TA) il 16/05/2007 trascritto negli atti dello stesso Comune di Sava al n.8 parte II serie B anno 2007, tra e ordinando Controparte_1 Parte_1
all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sava, a mezzo di rituale comunicazione da parte della Cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici e con l'ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza, e di procedere comunque a tutte le incombenze di legge;
confermare
l'assegnazione della casa coniugale di via Tripoli n.2, in Statte (TA) alla IG.ra dove a tutt'oggi risiede con i due figli minorenni in qualità di genitore CP_1
collocatario; stabilire in favore della IG.ra a titolo di contributo al CP_1
mantenimento della prole, la somma mensile di € 250,00 cadauno (o altra somma che si riterrà di giustizia) per un totale di € 500,00 da versare mensilmente alla stessa ogni 28 del mese, con rivalutazione annuale ISTAT, nonché stabilire le per le spese extra (documentate), il rimborso alla madre nella misura del 100% ,a carico del padre o in alternativa che l'assegno unico per i figli venga versato direttamente alla moglie nella misura del 100% in deroga all'attuale normativa;
stabilire a carico del
ed a titolo di assegno divorzile in favore della IG.ra , la Pt_1 Controparte_1
somma di € 100,00 mensili con rivalutazione annuale indice ISTAT;
in via subordinata: nella malaugurata ipotesi di non accoglimento delle ragioni stabilire con equità gli importi degli assegni divorzile e del contributo mensile di mantenimento della prole, nonché le spese extra nonché l'assegno unico, nelle misura che questo On.le Tribunale riterrà di giustizia, con vittoria di spese.
La resistente nulla opponendo in ordine alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, deduceva , a sostegno delle proprie pretese, quanto segue: che non appena fosse stato modificato il contributo al mantenimento della prole, di cui chiedeva l'aumento nella misura di € 500,00( essendo quello convenuto in sede di separazione consensuale pari ad euro 250,00 mensili nella misura di € 125,00 per ciascun figlio, insufficiente al soddisfacimento dei bisogni della prole),avrebbe provveduto a volturare le utenze, non essendo allo stato in grado di sostenere nemmeno i costi della spesa familiare e del carburante;
che sempre in sede di separazione consensuale era stato convenuto tra le parti l'assegnazione della casa coniugale in favore della moglie e dei due figli ed il 100% delle spese straordinarie per i figli a carico del padre, nulla a titolo di assegni familiari che ella resistente non aveva mai incassato neanche parzialmente;
che il ricorrente non aveva più provveduto alla manutenzione dell'immobile adibito a casa coniugale, che richiedeva interventi di riparazione;
che in ordine all'assegno divorzile, chiedeva la conferma di quanto convenuto in sede di separazione consensuale, essendo ella ricorrente priva di occupazione, nonostante fosse in cerca di collocazione nel mondo del lavoro e si occupasse dei figli minori.
All'udienza presidenziale dell' 08.11.2022 il Giudice delegato, preso atto della mancata riconciliazione dei coniugi, emetteva i provvedimenti provvisori, confermando le condizioni di cui al ricorso per separazione consensuale, fissando l'udienza per il prosieguo del giudizio ed assegnando alle parti i termini di legge per il deposito di memorie ed atti integrativi.
All'udienza del 16.02.2023, le parti chiedevano pronunciarsi sentenza non definitiva sullo status. Emessa la sentenza sullo status (sent. n. 430/2023 – pubbl. il
28.02.2023), la causa veniva rimessa sul ruolo del Giudice istruttore per le statuizioni accessorie.
Concessi i termini ex art. 183, sesto comma c.p.c., la causa veniva istruita mediante interrogatorio formale della resistente e prova documentale. Completata l'istruttoria, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 30.05.2024 e rimessa al Collegio per la decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Ciò premesso, occorre esamnare le questioni accessorie controverse, in particolare, le statuizioni di carattere economico e l'esercizio del diritto- dovere di visita genitore non collocatario- minori.
L'assegno divorzile
Per quanto concerne gli aspetti accessori della controversia ed in particolare le statuizioni economiche riguardanti i coniugi, il ricorrente chiede la revoca dell'assegno gia' disposto in sede di separazione di cui la resistente chiede conferma quale assegno divorzile in suo favore, difettandone i presupposti.
A tal proposito si rende opportuno evidenziare la natura assistenziale dell'assegno divorzile oltre alla natura perequativo-compensativa, ossia equilibratrice, finalizzata altresì al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale dei coniugi stessi. Ove vi sia una sperequazione tra le capacità patrimoniali e reddituali dei coniugi, potrà essere preso in considerazione il criterio assistenziale sulla base di un principio di uguaglianza e solidarietà dei coniugi, che permane anche dopo lo scioglimento del vincolo. In aggiunta al criterio assistenziale, debbono altresì tenersi in considerazione i criteri compensativo-perequativo e quello risarcitorio in via residuale.
Il criterio compensativo richiede di valutare le occasioni mancate e i sacrifici sopportati dal coniuge debole nell'interesse della famiglia;
quello perequativo richiede di valutare il risparmio conseguito o le risorse economiche aggiunte ottenute dalla famiglia grazie al contributo del coniuge richiedente .Sara' onere della parte che domanda l'assegno dare prova degli elementi costitutivi di esso. Alla luce di quanto sopra, deve procedersi a valutare: a) se vi sia disparità tra le condizioni reddituali e patrimoniali dei coniugi al momento dello scioglimento del vincolo matrimoniale;
b) se, esistendo tale disparità, il coniuge debole sia in condizioni economiche tali da non consentirgli una vita dignitosa per situazione incolpevole (criterio assistenziale); c) se, pur raggiungendo il livello minimo tale da consentirgli una vita dignitosa, la sperequazione tra le condizioni economiche tragga origine dalle scelte matrimoniali condivise, nel qual caso opereranno il criterio compensativo e quello perequativo e, solo in via residuale, quello risarcitorio. In tal senso la recente giurisprudenza di legittimità (sentenza Corte di Cassazione Civ., Sez.
I.,n.10614 del 20.04.2023) ha stabilito che il giudice del merito, investito della domanda di corresponsione di assegno divorzile, deve accertare l'impossibilità dell'ex coniuge richiedente di vivere autonomamente e dignitosamente e la necessità di compensarlo per il particolare contributo, che dimostri di avere dato, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge durante la vita matrimoniale, nella registrata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi che trovi ragione nella intrapresa vita matrimoniale, per scelte fatte e ruoli condivisi. Sicchè ai fini dell'attribuzione e della quantificazione dell'assegno divorzile, si deve tenere conto della funzione assistenziale e, a determinate condizioni, anche compensativo - perequativa cui tale assegno assolve. Ne consegue dunque la necessità di valutare l'eventuale inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge che ne faccia richiesta, ovvero l'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, tenendo conto sia della impossibilità di vivere autonomamente e dignitosamente da parte di quest'ultimo, sia della necessità di compensarlo per il particolare contributo, che dimostri di avere dato alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge durante la vita matrimoniale.
Il Giudice di merito sara'tenuto ad effettuare un'indagine sull'intera vita matrimoniale, per valutare l'esistenza di uno squilibrio patrimoniale tra i coniugi e determinare le ragioni che lo abbiano eventualmente provocato. A ciò si aggiunga che nel determinare la capacità lavorativa dei coniugi occorre tenere conto di determinati aspetti. Uno degli elementi valutabili ai fini della determinazione dell'assegno divorzile è l'attitudine al lavoro e la capacità lavorativa dei coniugi che deve quindi essere effettiva,dovendo sussistere l'effettiva possibilità di svolgimento di attività lavorativa, considerando il fattore ambientale e quindi la concreta possibilità di trovare lavoro nel territorio in cui vivono le parti ed il giudice, nella sua determinazione, terrà conto non solo dei redditi in denaro ma di tutte le utilità (Cass.
Civ., ord. n.24049/2021).
Nel caso di specie, premesso che la separazione consensuale e' stata omologata con decreto del 10 09 2018 e l'odierno ricorso e' stato depositato in data 02 02 2022 ,si evidenzia, che il sig. risulta essere percettore di un reddito complessivo lordo Pt_1
abbastanza buono: dal modello 730 - 2023 risulta aver percepito un reddito complessivo lordo pari ad euro 35.829,00; dal modello 730 - 2022 risulta aver percepito un reddito complessivo lordo pari ad euro 33.968,00 e dal modello 720
2021 risulta aver percepito un reddito complessivo lordo pari ad euro 32.817,00, proprietario di immobili (fabbricati e terreni, questi ultimi coltivati ad uliveto e mandorleto),come da allegata visura catastale in atti.
E' pacifico in causa che il ricorrente sia onerato del mutuo acceso per l'acquisto della casa coniugale che si aggirerebbe tra euro 455,58 ed euro 620,00 mensili, come dedotto dal ricorrente, ma non risulta documentalmente provata la scadenza del mutuo(non risulta allegato il relativo piano di ammortamento) ne' tantomeno risultano documentati i genericamente dedotti finanziamenti .
La sig.ra di contro, dalle attestazioni reddituali risulta aver percepito un CP_1
reddito indubbiamente molto più basso rispetto al ricorrente(dall' ISEE 2023
,l'indice ISEE risulta pari ad euro 3.302,49 e la somma dei redditi dei componenti nucleo familiare risulta pari ad euro 6.736,80; dalla documentazione ISEE 2022 una somma dei redditi componenti nucleo familiare convivente pari ad euro 11.942,00 ed un indice Isee ordinario pari ad euro 5855,87; dall'ISEE 2021 una somma dei redditi componenti nucleo familiare convivente pari ad euro 4200,00 ed un ISEE ordinario pari ad euro 2061,97).
Non risulta provata da parte ricorrente la dedotta stabile convivenza e l'effettiva comunione morale e materiale della resistente con altro uomo. Del resto,la frequentazione con altro soggetto, per far venir meno i presupposti dell'obbligo in questione (Cass. Civ., ord. n.16051/2024 del 10.06.2024), deve avere le caratteristiche di una convivenza familiare connotata da un comune progetto di vita e dalla assunzione di obblighi economici ed assistenziali che rendono stabile l'unione.
La in sede di interrogatorio formale ha confermato di avere avuto in CP_1
passato un compagno ma di non avere convissuto con il predetto, precisando di essere attualmente single:”… non è vero che sono in una relazione ora sono single.
La mia relazione con il sig. è terminata un mese fa;
frequentava la mia Per_3
casa ma non convivevamo……confermo che i messaggi che mi vengono mostrati sono i miei. Preciso che non lavoravo e non lavoro, ho aiutato solo due tre volte ad aiutare il mio ex compagno, a pulire in un cantiere dove lui lavorava nel mio paese… confermo di prendere il reddito di cittadinanza, per euro 349 euro dal tre anni.
Preciso che andrei volentieri a lavorare se avessi una proposta, che attendo dagli enti preposti. Sono andata a fare la formazione quando il collocamento mi ha chiamata… posso confermare che fin quando era dislocato a Taranto li vedeva un paio d'ore la sera tutti gg, e i week-end prestabiliti. Ma da due mesi circa si è trasferito in Trentino Alto Adige, per causa di servizio, quindi non ho l'aiuto quotidiano e la presenza del padre…”.
Dall'esito dell'istruttoria e' percio' emersa una perdurante disparita' reddituale tra le parti, la mancanza di una stabile occupazione lavorativa da parte della CP_1
peraltro, ammessa in questo giudizio al gratuito patrocinio, una mancanza da parte di costei di specifiche competenze professionali, capacita' tecniche e/ o precedenti esperienze lavorative stabili e qualificate ed una notoria crisi occupazionale nel nostro paese. Si deve altresi'considerare la durata non breve del vincolo matrimoniale essendosi le parti sposati nel 2007 e la sentenza di divorzio risulta emessa in data 28 02 2023( vedi Cass. Civ. n. 159-1998).
Alla luce di tali considerazioni e delle suesposte risultanze istruttorie ,permanendo quello squilibrio economico gia' esistente tra le parti in sede di separazione consensuale omologata, non essendo stato,peraltro, dedotto e provato neppure un peggioramento delle condizioni economiche del ricorrente e/o un miglioramento delle condizioni economiche della resistente, non si puo' che confermare l'assegno di euro
100,00 mensili da porre a carico del ricorrente in favore della resistente, gia' disposto in sede di separazione consensuale omologata da questo Tribunale, confermato dal
G.D. all'udienza presidenziale dell'08.11.2022, con scadenza al giorno 10 del mese, oltre svalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, ricorrendo il requisito assistenziale dell'assegno divorzile che, visto il modestissimo importo,ben puo' considerarsi un assegno di natura alimentare.
2.Il mantenimento dei figli
E' risaputo che il contributo minimo necessario per far fronte ai bisogni dei figli non va parametrato al solo obbligo alimentare, ma deve estendersi anche alla valutazione dell'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando l'età dei figli lo richieda –di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione
Nel caso di specie il contributo paterno al mantenimento dei due figli minorenni della coppia , nato il [...] e ,nato il [...] ,va Persona_1 Persona_2
determinato, come richiesto dallo stesso ricorrente, nel maggiore importo di € 400,00 mensili,come disposto dal GD all'udienza di comparizione coniugi, nella misura di euro 200,00 per ciascun figlio, oltre svalutazione monetaria secondo gli indici
ISTAT, somma che si ritiene congrua e rispettosa del condivisibile e costante indirizzo della Suprema Corte secondo cui le esigenze della prole aumentano in funzione del progredire degli anni e dunque sono notoriamente legate alla crescita, agli studi, allo sviluppo della personalità dei figli in svariati ambiti, ivi compreso quello della formazione sociale e culturale e non hanno bisogno di specifica dimostrazione.
Nel caso di specie i due minori sono oramai due adolescenti, avendo attualmente 15 anni e quasi 12, rispetto alla separazione in cui erano invece due bambini.
Infatti,nella determinazione dell'assegno si dovrà tener conto, altresì, oltre alla capacità economica dei genitori ed al tempo di permanenza con ciascuno di essi, di altre variabili che possono incidere notevolmente sull'ammontare complessivo.
Le spese straordinarie vanno rimodulate nella misura del 50% come da protocollo di questo Tribunale,oltre al 50% dell'assegno unico come per legge.
3.Il regime di affido e l'esercizio dei diritto di visita del genitore non collocatario con i figli minori.
Non sussistono ragioni ostative per non confermare il regime di affido condiviso ed il collocamento dei due figli minori e presso la Persona_1 Persona_2
madre, signora cosi' come per le modalità ed i tempi Controparte_1
dell'esercizio del diritto di visita del genitore non collocatario, sig. Parte_1
con la prole , come disposto in sede di separazione consensuale omologata da questo
Tribunale e dal Giudice Delegato all'udienza di comparizione coniugi dell'08 11
2022.
4. Sulla casa coniugale
Pacifico che tra le parti non sussistano elementi di contesa in ordine all'assegnazione della casa coniugale alla sig.ra genitore collocatario dei figli. CP_1
Sicche' non si possono che confermare le statuizioni gia' adottate in sede di separazione consensuale omologata e successivamente confermate con i provvedimenti provvisori e urgenti in sede presidenziale, anche alla luce di quello che
è lo scopo cui deve essere preordinata l'assegnazione della casa coniugale ai sensi dell'art. 337 sexies cpc che deve essere assegnata in godimento al genitore collocatario della prole,tenendo prioritariamente conto proprio dell'interesse dei figli, dovendosi assicurare loro la conservazione dell'”habitat” domestico da intendersi come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare, seguendo esclusivamente il criterio del perseguimento del miglior interesse della prole (Cass. N. 18603 del 2021, analogamente Cass. n. 32231 del 2018).
Ne discende la conferma del provvedimento di assegnazione della casa coniugale alla resistente, genitore collocatario dei due figli.
Atteso l'oggetto della causa, sussistono i presupposti per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato in data 26.03.2018 da nei confronti di Parte_1 CP_1
vista la sentenza n. 430/2023 pubbl. il 28.02.2023, sullo status così
[...]
provvede:
1) CONFERMA il regime di affido condiviso ed il collocamento dei due figli minori e presso la madre, signora Persona_1 Persona_2 CP_1
e le modalità ed i tempi dell'esercizio del diritto di visita del genitore
[...] non collocatario, sig. come disposto in sede di separazione Parte_1 consensuale omologata da questo Tribunale e dal Giudice Delegato all'udienza dell'08 11 2022; 2) CONFERMA l'obbligo a carico del sig. di corrispondere un Parte_1
assegno divorzile in favore della sig.ra di euro 100,00 Controparte_1
mensile, con scadenza il 10 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale, secondo gli indici ISTAT;
3) DISPONE a carico del sig. l'obbligo di corrispondere un Parte_1
assegno di mantenimento per i figli e da corrispondere alla sig.ra Per_1 Per_2
di euro 400,00 mensili, in ragione di euro 200,00 Controparte_1 ciascuno, con scadenza il 10 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale, secondo gli indici ISTAT;
oltre il 50% delle spese straordinarie come da protocollo di questo
Tribunale e assegno unico universale in misura del 50% a ciascun genitore;
4) CONFERMA l'assegnazione della casa coniugale con tutti gli arredi ivi esistenti alla sig.ra collocataria dei figli;
Controparte_1
COMPENSA tra le parti le spese di lite.
Così deciso il 20 marzo 2025nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale di Taranto.