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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 28/02/2025, n. 353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 353 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 290/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Guido Federico Presidente dott. Maria Ida Ercoli Consigliere dott. Valentina Rascioni Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in II grado iscritta al N° 290 del Ruolo generale dell'anno 2023, promossa da
(P.I. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Maria Giammusso per procura in calce all'atto di citazione in riassunzione
- Appellante -
CONTRO
(C.F. , (C.F. Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
), (C.F. ), C.F._2 CP_3 C.F._3
(C.F. e Controparte_4 C.F._4 Controparte_5
pagina 1 di 14 quest'ultima in persona del Controparte_6 legale rappresentante pro tempore (P.I. ), tutti rappresentati e P.IVA_2 difesi dall'avv. Giovanna Sartori per procura in calce alla comparsa di costituzione nel presente grado
- Appellati –
NONCHE' CONTRO
(C.F. ), (C.F. Controparte_7 CodiceFiscale_5 Controparte_8
), (C.F. ), C.F._6 Controparte_9 C.F._7 [...]
(C.F. ), (C.F. CP_10 C.F._8 Controparte_11
), (C.F. , C.F._9 CP_12 C.F._10
(C.F. ,) tutti rappresentati e Controparte_13 C.F._11 difesi dall'avv. Fabio Pierdominici per procura in calce alla comparsa di costituzione nel presente grado
- Appellati –
ED INFINE CONTRO
(C.F. ) in proprio e quale Controparte_14 C.F._12 amministratore accomandatario della liquidata, rappresentato e difeso CP_15 dall'avv. Bruno Pettinari per procura in calce alla comparsa di costituzione nel presente grado
- Appellato -
OGGETTO: giudizio di rinvio riassunto a seguito dell'ordinanza n. 5620 pronunciata dalla Corte di Cassazione, Seconda Sezione Civile, all'esito della camera di consiglio tenutasi in data 09.02.2023
Sulle CONCLUSIONI
pagina 2 di 14 Per l'appellante:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, quale Giudice di rinvio designato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 5620/23 del 09/02/2023, pubblicata il 23/02/2023, in accoglimento della domanda attrice ed applicando il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte, rigettare gli appelli proposti e, per l'effetto 1. Condannare , nato a [...] il [...] cod. fisc. Controparte_1 te in via Conti di Altino n. 37; C.F._13 CP_2
, nata a [...] il [...] cod. fisc.
[...]
, residente a [...]; C.F._2
P.IVA , Controparte_16 P.IVA_2 con sede a Macerata, , in persona del legale rappresentante Controparte_17 pro tempore acerata in Strada Picena n. 40; Controparte_6
, nato a [...] il [...]2 cod. fisc. CP_3
, ed ivi residente in [...]; C.F._3 CP_4
nata a [...] il [...], cod. fisc.
[...] C.F._4 amerino in via Conti di Borgo n. 41; o a Controparte_14
RE (MC) il 09.03.1954 cod. fisc. , residente in [...], quale a ndatario della CP_15 liquidata,
[...]
i terzi chiamati in causa
, nato a [...] il [...] cod. fisc. Controparte_7 [...] nte a NO (MC), via Conti di Borgo n. 19; C.F._5 CP_8
nata a [...] il [...] cod. fisc. ,
[...] C.F._6 residente a [...]; nato a [...]
NO (MC) il 31.8.1955 cod. fisc. in via C.F._14
Conti di Altino n. 1; nato a [...] il [...] cod. CP_10 fisc. NO (MC), via Conti di Borgo n. 23; C.F._8
, quale erede di , residente a [...] Controparte_11
, qual , residente a Rocca CP_19 Controparte_11 di Papa (RM), via Delle Querce n. 9; nata a [...]_13
(LE) il 25.03.1948 cod. fisc. , residente a [...], al pagamento in favore della degli oneri sostenuti per Parte_1
l'urbanizzazione delle aree per cui è causa, come da convenzione stipulata con il Comune di NO, meglio descritti nella relazione tecnica del Consulente Prof. Ing. e riepilogate nella tabella 1), riportate nella pagina 23 della Per_1 relazi 2. Applicare alle somme liquidate e di cui al punto precedente, la rivalutazione monetaria dalla data di esecuzione dei lavori (contabilizzato in CTU prezziario 1994) al loro pagamento e gli interessi dalla data di costituzione in mora (aprile 2002) fino all'effettivo pagamento;
3. Condannare alla refusione delle spese di giudizio, di tutti i gradi di causa, anche relativamente alla fase di legittimità svoltasi avanti alla Suprema Corte di
pagina 3 di 14 Cassazione, ponendo definitivamente a carico esclusivamente degli appellanti, gli oneri per le consulenze tecniche d'ufficio svolte in entrambi i gradi di giudizio”.
Per gli appellati e CP_1 CP_2 CP_3 CP_4 CP_20
[...]
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Ancona, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, anche in accoglimento dell'interposto appello, ed in riforma della sentenza civile n. 55/2013 emessa dal Tribunale di NO in data 7/3/2013, intendendosi, comunque richiamate le precisate conclusioni,
1)- accertare che gli atti pubblici di compravendita sottoscritti dagli odierni convenuti con , non hanno né modificato in capo alle parti i relativi CP_21 obblighi, né determinato un differente importo del dovuto, rispetto ai contratti preliminari precedenti, e dichiarare che le somme dovute dagli odierni convenuti in riassunzione nei confronti della sono solo quelle relative alle opere di Parte_1 urbanizzazione realizzate dalla pr ccessivamente a detti atti pubblici di acquisto, secondo l'ultima ipotesi delineata dal CTU Ing. di cui alla Per_1 tabella n. 3, pag. 27, cioè ipotesi n. 2 del paragrafo 6.1.5, ato peritale depositato in data 24/03/2021, somme tutte già versate dai predetti;
2)- dichiarare che nessuna somma può essere computata a titolo di rivalutazione monetaria, per le ragioni esposte in narrativa;
3)- condannare l'attrice in riassunzione alla rifusione delle spese, diritti ed onorari, oltre accessori, del presente grado di giudizio e del giudizio di Cassazione“
Per gli appellati , e CP_7 CP_9 CP_10 CP_11 CP_12 CP_13
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello rigettare ogni domanda svolta nella presente sede dalla nei confronti di , , Pt_1 Controparte_7 Controparte_8 CP_9
, , ,
[...] CP_10 Controparte_11 CP_12 CP_13
.
[...]
di spese e competenze di lite”.
Per l'appellato CP_14
“Piaccia alla Corte di Appello di Ancona In via principale rigettare l'appello proposto dalla Parte_1
In via subordinata: nel caso di condanna della liquidata nella persona del CP_15 sig. condannare i sigg.ri , , Controparte_14 Controparte_7 Controparte_9
, , , e Controparte_8 CP_10 Controparte_13 Controparte_11
t e a CP_12 qualsiasi titolo al sig. quale accomandatario della società Controparte_14 liquidata delle lla per l'importo relativo CP_15 Parte_1 pagina 4 di 14 oneri di urbanizzazione di cui al foglio 75 part. 311 – 312 del catasto del comune di NO di proprietà in parte esclusiva ed in parte comune degli acquirenti sopra citati in proporzione ai millesimi posseduti dai rispettivi proprietari, e nello specifico: 1) limitatamente alle spese relative alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria interessanti il lotto sopra descritto e realizzate successivamente alla stipula degli atti pubblici di acquisto da parte di essi chiamati in causa, datati rispettivamente 8/7/1993, 8/10/1993 e 18/11/1993, eventualmente accertate nel corso del presente giudizio, e comunque delle somme per le quali dovesse essere condannato il sig. Parte_2
a pagare in favore della relative agli oneri di urbanizzazione pro CP_22 quota;
2) il pagamento del one monetaria eventualmente riconosciuta in corso di causa, applicata sulle somme di cui al punto precedente, richiesta pro Part Part quota dalla . PAT. al sig. CP_14
Con vittoria di spese ed onorari di causa relativi al presente giudizio.”
FATTI DI CAUSA
La si è originariamente rivolta al Tribunale di Parte_4
NO affinché la venga condannata a rimborsarle il Controparte_16 valore delle opere di urbanizzazione primaria realizzate nell'area SILPAT-Battellini sita a NO, tenuto conto che attraverso l'atto di compravendita sottoscritto in data 23.03.1992 la convenuta sarebbe subentrata pro quota negli obblighi assunti nei confronti del comune di NO con la convenzione stipulata in data
24.09.1987.
Con distinti atti di citazione la medesima attrice ha proposto analoghe domande nei confronti di e di ed Controparte_1 Controparte_2 CP_3 [...] ed infine della Controparte_4 Controparte_23
Costituendosi in ciascun giudizio, ogni convenuto ha eccepito l'inammissibilità della domanda per indeterminatezza e ne ha comunque contestato la fondatezza, con particolare riferimento alle opere realizzate prima dell'acquisto del proprio immobile;
tutti i convenuti hanno comunque chiesto l'evocazione in giudizio di quale erede di al fine di esserne eventualmente Parte_5 CP_21 manlevati. pagina 5 di 14 La ha altresì chiesto l'evocazione in giudizio di Controparte_23 [...]
, CP_11 CP_12 CP_10 Controparte_13 CP_7
, e al fine di essere manlevata per
[...] Controparte_9 Controparte_8 quanto riguarda le opere realizzate dopo che ciascuno ha a propria volta acquistato un lotto dall'impresa convenuta.
Il si è costituito chiedendo il rigetto della domanda di manleva ed CP_21 eccependo l'intervenuta prescrizione del diritto;
anche gli altri terzi chiamati hanno eccepito la prescrizione del diritto, contestando comunque l'entità delle somme richieste nei propri confronti dalla CP_15
All'esito della riunione dei giudizi e dell'istruttoria svolta (articolatasi in prove orali ed in una C.T.U.), il Tribunale di NO ha accolto la domanda attorea, condannando ciascuna parte convenuta a versare in favore della le Parte_1 somme ivi meglio indicate, determinate in proporzione del valore di ciascuna proprietà; il primo giudice ha poi ritenuto prescritta la garanzia azionata nei confronti del ed ha invece accolto la domanda di manleva proposta nei CP_21 confronti degli altri terzi chiamati;
ha da ultimo compensato limitatamente ad un terzo le spese tra la società attrice e la condannando gli altri CP_15 convenuti alla refusione delle spese in favore dell'attrice e del terzo chiamato e compensandole integralmente nei confronti degli altri terzi chiamati. CP_21
Avverso tale sentenza hanno proposto appello Controparte_1 CP_2
la ed infine
[...] CP_3 Controparte_4 Controparte_16 quale accomandatario della ormai Controparte_14 Controparte_23 liquidata;
gli appellanti hanno ribadito tutte le eccezioni e le difese già svolte nel primo grado di giudizio, contestando di essere tenuti a pagare alcunché per le opere di urbanizzazione realizzate prima del proprio acquisto ed eccependo che i partecipanti alla comunione non avrebbero conferito alcun incarico alla Parte_1 per la realizzazione degli interventi successivi;
hanno altresì contestato le
[...] risultanze della C.T.U., ribadendo la propria domanda di manleva nei confronti del
CP_21
Si è costituito in tale grado in proprio e quale legale Parte_5 rappresentante della chiedendo il rigetto del gravame principale e Parte_1
pagina 6 di 14 proponendo appello incidentale al fine di censurare la regolazione e liquidazione delle spese di lite, nonché l'omessa specificazione della decorrenza di interessi e rivalutazione.
Si sono altresì costituiti CP_11 CP_12 CP_10 [...]
, , e , Controparte_13 Controparte_7 Controparte_9 Controparte_8 chiedendo il rigetto del gravame principale e proponendo appello incidentale affinché la domanda proposta nei propri confronti venga rigettata o quantomeno accolta limitatamente alle opere eseguite dopo gli atti di acquisto.
All'esito di una nuova C.T.U., con sentenza in data 07.09.2021 questa Corte ha parzialmente riformato la sentenza gravata, rideterminando gli importi dovuti all'appellante nelle minori somme indicate nell'ipotesi n.2 della seconda relazione peritale e modificando la regolazione delle spese;
i giudici di secondo grado, qualificando il rapporto intercorso tra le parti nell'ambito del contratto d'appalto, hanno infatti ritenuto che ciascun appellato sia tenuto a versare solo il costo delle opere di urbanizzazione realizzate dopo la stipula dell'atto di acquisto del proprio immobile e che comunque la abbia comprovato di aver realizzato le Parte_1 sole opere eseguite dopo la ripresa dei lavori nel 1994.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Parte_1 censurando che i giudici d'appello non abbiano previsto la rivalutazione delle somme e soprattutto che abbiano riconosciuto alla ricorrente il valore delle sole opere realizzate dopo ciascun atto d'acquisto, tenendo conto di quanto previsto nell'ambito dei contratti preliminari e non anche delle pattuizioni contenute negli atti definitivi di compravendita.
Costituendosi anche in tale fase, tutte le controparti hanno chiesto il rigetto del ricorso.
Con ordinanza in data 09.02.2023 la Corte di Cassazione ha accolto entrambi i mezzi d'impugnazione, evidenziando che “la rivalutazione monetaria di un debito di valore è eseguibile anche d'ufficio” e che i giudici d'appello avrebbero “eluso un problema centrale”, ovvero la “rinegoziazione degli oneri al momento della stipulazione dell'atto pubblico”.
pagina 7 di 14 La ha pertanto riassunto il giudizio, chiedendo che le somme Parte_1 liquidate vengano rivalutate a decorrere dal 1994 e che tutte le controparti vengano condannate a versare le maggiori somme indicate nella tabella n.1 dell'elaborato peritale redatto nel giudizio d'appello ed a rifondere qualsiasi spesa processuale e peritale.
Costituendosi nel presente grado, Controparte_1 Controparte_2 [...]
e hanno contestato che le CP_3 Controparte_4 Controparte_20 pattuizioni intercorse nei contratti preliminari siano state realmente modificate con gli atti definitivi di compravendita ed hanno in ogni caso escluso che le somme oggetto di causa costituiscano un debito di valore.
Si sono altresì costituiti , , Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9
e , CP_10 Controparte_11 CP_12 Controparte_13 eccependo l'intervenuto passaggio in giudicato della pronuncia di secondo grado nei propri confronti.
Si è infine costituito ribadendo la propria domanda di Controparte_14 manleva nei confronti dei terzi chiamati.
La causa è stata infine trattenuta in decisione in data 10.10.2024, con assegnazione alle parti dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1) La presente fase di giudizio è volta a riesaminare la domanda proposta dalla alla luce dell'ordinanza con cui la Cassazione ha annullato la Parte_1 precedente sentenza di questa Corte: il giudizio di rinvio costituisce del resto un processo chiuso, nell'ambito del quale risultano vincolanti le statuizioni adottate dai giudici di legittimità.
Nel caso di specie, la precedente sentenza d'appello è stata cassata in quanto “sul punto della rinegoziazione degli oneri al momento della pagina 8 di 14 stipulazione dell'atto pubblico, la Corte d'appello ha (…) eluso un problema centrale, che pure era stato posto all'attenzione dei giudici di merito, tanto più ove si consideri il differente importo posto a carico dei lottizzanti, fra il primo ed il secondo giudizio”.
La domanda proposta dall'odierna attrice in riassunzione dev'essere accolta nei termini che seguono.
E' stato a riguardo chiarito che “l'assunzione, da parte del proprietario del fondo, degli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria e di una quota degli oneri delle opere di urbanizzazione secondaria (cui è subordinata l'autorizzazione per la lottizzazione) costituisce un'obbligazione propter rem, dovendo dette opere essere eseguite da coloro che sono proprietari al momento del rilascio della concessione edilizia, i quali ben possono essere soggetti diversi da quelli che stipularono la convenzione, per avere da questi acquistato una parte del suolo su cui far sorgere singoli
(o gruppi di) lotti. Tuttavia, la natura reale dell'obbligazione” rileva soltanto
“nel rapporto tra Comune e soggetto proprietario dell'area fabbricabile”;
“qualora il soggetto titolare del provvedimento concessorio, avendo eseguito le opere di urbanizzazione, intenda rivalersi della spesa già sostenuta presso i diversi soggetti successivamente divenuti proprietari della medesima area fabbricabile”, invece, “tale prestazione è ottenibile soltanto in virtù di un'espressa pattuizione negoziale” (leggasi ad esempio
Cass. Sez. II, sentenza n.16401 del 28.06.2013).
Come evidenziato nell'ordinanza di rinvio, pertanto, risulta dirimente quanto concordato tra la e gli acquirenti dei diversi lotti in occasione Parte_1 della stipula dei singoli atti di compravendita.
Nel contratto stipulato in data 19.08.1991, in particolare, l'acquirente
[...] ha dichiarato di “essere a perfetta conoscenza degli oneri Controparte_16 assunti nei confronti del Comune di NO dai Signori ed CP_24
danti causa dell'attuale venditore, con l'atto di CP_25 convenzione” stipulato in data 31.07.1987, “oneri ad oggi non ancora soddisfatti ed in proporzione al lotto come sopra acquistato, subentra al pagina 9 di 14 venditore, nell'assunzione degli oneri portati dalla citata convenzione”,
“obbligandosi a provvedere a tutte sue cure e spese, a quanto previste nella ripetuta convenzione”.
Dichiarazioni analoghe sono contenute nei contratti stipulati in data
30.09.1991 con ed in data CP_3 Controparte_4
23.03.1992 con la ed in data 27.04.1992 con Controparte_23
e Controparte_1 Controparte_2
Accettando tale clausola contrattuale, gli acquirenti hanno assunto a proprio carico tutti i costi conseguenti alla realizzazione degli interventi di urbanizzazione primaria concordati con il comune di NO, anche per quanto riguarda le opere già eseguite prima della stipula dei rogiti: secondo quanto ritenuto dai giudici di legittimità, infatti, vi è stata una
“rinegoziazione degli oneri” rispetto agli accordi intercorsi nei contratti preliminari, nell'ambito dei quali i promissari acquirenti avevano invece assunto a proprio carico soltanto il costo delle opere che sarebbero state realizzate dopo il proprio acquisto.
E' stato del resto chiarito da tempo che, “ove alla stipula di un contratto preliminare segua, ad opera delle stesse parti, la conclusione del contratto definitivo, quest'ultimo costituisce l'unica fonte dei diritti e delle obbligazioni inerenti al particolare negozio voluto, in quanto il contratto preliminare, determinando soltanto l'obbligo reciproco della stipulazione del contratto definitivo, resta superato da questo, la cui disciplina, con riguardo alle modalità e condizioni, anche se diversa da quella pattuita con il preliminare, configura un nuovo accordo intervenuto tra le parti e si presume sia l'unica regolamentazione del rapporto da esse voluta;
tale presunzione di conformità del nuovo accordo alla volontà delle parti può, nel silenzio del contratto definitivo, essere vinta soltanto dalla prova - che deve risultare da atto scritto ove il contratto abbia ad oggetto beni immobili - di un accordo posto in essere dalle stesse parti contemporaneamente alla stipula del definitivo dal quale risulti che altri obblighi o prestazioni, contenuti nel preliminare, sopravvivono pagina 10 di 14 al contratto definitivo” (leggasi da ultimo Cass. Sez. II, ordinanza n.12090 del 06.05.2024).
Nel caso di specie, non è stata prodotta alcuna pattuizione scritta dalla quale possa desumersi la perdurante efficacia del diverso accordo previsto nell'ambito dei contratti preliminari, dovendosi pertanto fare riferimento solo alla clausola contenuta in ciascun contratto definitivo d'acquisto.
In accoglimento della domanda della così come precisata Parte_1 nell'atto di riassunzione, quindi, la ed Controparte_16 CP_3
e ed infine Controparte_4 Controparte_1 Controparte_2
quale accomandatario della debbono Controparte_14 CP_15 essere condannati, ciascuno per la quota di propria spettanza, a versare le somme meglio indicate a pag. 24 della relazione peritale di secondo grado, così rimborsando tutti i costi delle opere di urbanizzazione primaria.
Risulta invece inammissibile la domanda per la prima volta proposta nell'atto di riassunzione della direttamente nei confronti di Parte_1
, , Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9 CP_10
e , i quali hanno Controparte_11 CP_12 Controparte_13 partecipato ai precedenti gradi del presente giudizio solo in quanto evocati dalla e poi dal al fine di esserne manlevati. CP_15 CP_14
La domanda di manleva ribadita nella presente fase dal da CP_14 ultimo, risulta preclusa dal giudicato ormai intervenuto sul capo della precedente sentenza di secondo grado che ha già accolto tale domanda entro i limiti ivi indicati;
è del resto indicativo il fatto che egli ha già provveduto ad intimare il pagamento di tutte le somme in tale sede previste e le ha poi regolarmente riscosse, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta dalle controparti.
2) Dev'essere a questo punto esaminata la seconda censura sollevata dall'odierna attrice in riassunzione, la quale ha lamentato l'omessa rivalutazione delle somme riconosciute in proprio favore all'esito della precedente sentenza d'appello: l'ordinanza di rinvio risulta vincolante anche sotto tale profilo, tenuto conto che secondo i giudici di legittimità si discute pagina 11 di 14 di un debito di valore e che pertanto le somme riconosciute a tale titolo debbono essere rivalutate.
La sentenza di primo grado dev'essere quindi confermata nella parte in cui ha previsto la rivalutazione delle somme riconosciute in favore della Parte_1
pur non avendone specificato la decorrenza.
[...]
Discutendosi di un inadempimento contrattuale, tale decorrenza dovrà essere individuata per ciascun acquirente nella data in cui il citato inadempimento si è consolidato, ovvero quando è stata ricevuta la richiesta di rimborso degli oneri.
3) Tenuto conto della prevalente soccombenza, la Controparte_16
e CP_3 Controparte_4 Controparte_1 Controparte_2
debbono essere condannati, in via solidale tra loro, a Controparte_14 rifondere tutte le spese processuali anticipate dall'odierna attrice in riassunzione nei precedenti gradi di giudizio ad esclusione del primo, con riferimento al quale nulla è stato chiesto dalla parte vittoriosa;
tali oneri vengono liquidati in dispositivo in considerazione dell'attività processuale svolta, dell'entità del credito complessivamente riconosciuto e della notula depositata dalla parte vittoriosa.
Le medesime conclusioni debbono trarsi per quanto riguarda le spese conseguenti ad entrambe le C.T.U., da porsi definitivamente a carico dei citati soccombenti secondo gli importi già liquidati nelle precedenti fasi.
Sussistono invece i presupposti per compensare integralmente le spese del presente grado e della fase di legittimità nei confronti degli altri appellati, stante la peculiarità della posizione e fermo il giudicato ormai intervenuto per quanto riguarda i precedenti gradi.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando,
In parziale riforma della sentenza depositata dal Tribunale di NO in data
07.03.2013, pagina 12 di 14 ON la a versare in favore della Controparte_16 Parte_4
la somma pari a lire 38.303.247, ovvero agli attuali euro 19.781,98,
[...] oltre alla rivalutazione a decorrere dalla messa in mora sino al deposito della presente sentenza ed agli interessi al tasso legale sulle somme annualmente rivalutate.
ON ed in via solidale tra loro, a CP_3 Controparte_4 versare in favore della la somma pari a lire Parte_4
38.303.247, ovvero agli attuali euro 19.781,98, oltre alla rivalutazione a decorrere dalla messa in mora sino al deposito della presente sentenza ed agli interessi al tasso legale sulle somme annualmente rivalutate.
ON e in via solidale tra loro, a Controparte_1 Controparte_2 versare in favore della la somma pari a lire Parte_4
38.303.247, ovvero agli attuali euro 19.781,98, oltre alla rivalutazione a decorrere dalla messa in mora sino al deposito della presente sentenza ed agli interessi al tasso legale sulle somme annualmente rivalutate.
ON a versare in favore della Controparte_14 Parte_4
la somma pari a lire 47.737.990, ovvero agli attuali euro 24.659,78,
[...] oltre alla rivalutazione a decorrere dalla messa in mora sino al deposito della presente sentenza ed agli interessi al tasso legale sulle somme annualmente rivalutate.
ON le indicate parti, in via solidale tra loro, a rifondere le spese anticipate dalla liquidate in euro 7.000,00 per compenso professionale ed euro Parte_1
200,00 per esborsi per quanto riguarda il precedente giudizio d'appello, in euro
3.082,00 per compenso professionale ed euro 1.745,00 per esborsi per quanto riguarda la fase di legittimità ed in euro 5.000,00 per compenso professionale ed euro 736,10 per esborsi per quanto riguarda il presente giudizio di rinvio, oltre a rimborso forfettario spese generali e ad oneri fiscali e previdenziali nella misura di legge.
PONE a carico delle medesime parti soccombenti le spese di entrambe le C.T.U., secondo gli importi già liquidati nei precedenti gradi di giudizio.
pagina 13 di 14 COMPENSA integralmente le spese del giudizio di legittimità e della presente fase nei confronti degli altri appellati.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 12 febbraio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Valentina Rascioni dott. Guido Federico
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Guido Federico Presidente dott. Maria Ida Ercoli Consigliere dott. Valentina Rascioni Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in II grado iscritta al N° 290 del Ruolo generale dell'anno 2023, promossa da
(P.I. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Maria Giammusso per procura in calce all'atto di citazione in riassunzione
- Appellante -
CONTRO
(C.F. , (C.F. Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
), (C.F. ), C.F._2 CP_3 C.F._3
(C.F. e Controparte_4 C.F._4 Controparte_5
pagina 1 di 14 quest'ultima in persona del Controparte_6 legale rappresentante pro tempore (P.I. ), tutti rappresentati e P.IVA_2 difesi dall'avv. Giovanna Sartori per procura in calce alla comparsa di costituzione nel presente grado
- Appellati –
NONCHE' CONTRO
(C.F. ), (C.F. Controparte_7 CodiceFiscale_5 Controparte_8
), (C.F. ), C.F._6 Controparte_9 C.F._7 [...]
(C.F. ), (C.F. CP_10 C.F._8 Controparte_11
), (C.F. , C.F._9 CP_12 C.F._10
(C.F. ,) tutti rappresentati e Controparte_13 C.F._11 difesi dall'avv. Fabio Pierdominici per procura in calce alla comparsa di costituzione nel presente grado
- Appellati –
ED INFINE CONTRO
(C.F. ) in proprio e quale Controparte_14 C.F._12 amministratore accomandatario della liquidata, rappresentato e difeso CP_15 dall'avv. Bruno Pettinari per procura in calce alla comparsa di costituzione nel presente grado
- Appellato -
OGGETTO: giudizio di rinvio riassunto a seguito dell'ordinanza n. 5620 pronunciata dalla Corte di Cassazione, Seconda Sezione Civile, all'esito della camera di consiglio tenutasi in data 09.02.2023
Sulle CONCLUSIONI
pagina 2 di 14 Per l'appellante:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, quale Giudice di rinvio designato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 5620/23 del 09/02/2023, pubblicata il 23/02/2023, in accoglimento della domanda attrice ed applicando il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte, rigettare gli appelli proposti e, per l'effetto 1. Condannare , nato a [...] il [...] cod. fisc. Controparte_1 te in via Conti di Altino n. 37; C.F._13 CP_2
, nata a [...] il [...] cod. fisc.
[...]
, residente a [...]; C.F._2
P.IVA , Controparte_16 P.IVA_2 con sede a Macerata, , in persona del legale rappresentante Controparte_17 pro tempore acerata in Strada Picena n. 40; Controparte_6
, nato a [...] il [...]2 cod. fisc. CP_3
, ed ivi residente in [...]; C.F._3 CP_4
nata a [...] il [...], cod. fisc.
[...] C.F._4 amerino in via Conti di Borgo n. 41; o a Controparte_14
RE (MC) il 09.03.1954 cod. fisc. , residente in [...], quale a ndatario della CP_15 liquidata,
[...]
i terzi chiamati in causa
, nato a [...] il [...] cod. fisc. Controparte_7 [...] nte a NO (MC), via Conti di Borgo n. 19; C.F._5 CP_8
nata a [...] il [...] cod. fisc. ,
[...] C.F._6 residente a [...]; nato a [...]
NO (MC) il 31.8.1955 cod. fisc. in via C.F._14
Conti di Altino n. 1; nato a [...] il [...] cod. CP_10 fisc. NO (MC), via Conti di Borgo n. 23; C.F._8
, quale erede di , residente a [...] Controparte_11
, qual , residente a Rocca CP_19 Controparte_11 di Papa (RM), via Delle Querce n. 9; nata a [...]_13
(LE) il 25.03.1948 cod. fisc. , residente a [...], al pagamento in favore della degli oneri sostenuti per Parte_1
l'urbanizzazione delle aree per cui è causa, come da convenzione stipulata con il Comune di NO, meglio descritti nella relazione tecnica del Consulente Prof. Ing. e riepilogate nella tabella 1), riportate nella pagina 23 della Per_1 relazi 2. Applicare alle somme liquidate e di cui al punto precedente, la rivalutazione monetaria dalla data di esecuzione dei lavori (contabilizzato in CTU prezziario 1994) al loro pagamento e gli interessi dalla data di costituzione in mora (aprile 2002) fino all'effettivo pagamento;
3. Condannare alla refusione delle spese di giudizio, di tutti i gradi di causa, anche relativamente alla fase di legittimità svoltasi avanti alla Suprema Corte di
pagina 3 di 14 Cassazione, ponendo definitivamente a carico esclusivamente degli appellanti, gli oneri per le consulenze tecniche d'ufficio svolte in entrambi i gradi di giudizio”.
Per gli appellati e CP_1 CP_2 CP_3 CP_4 CP_20
[...]
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Ancona, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, anche in accoglimento dell'interposto appello, ed in riforma della sentenza civile n. 55/2013 emessa dal Tribunale di NO in data 7/3/2013, intendendosi, comunque richiamate le precisate conclusioni,
1)- accertare che gli atti pubblici di compravendita sottoscritti dagli odierni convenuti con , non hanno né modificato in capo alle parti i relativi CP_21 obblighi, né determinato un differente importo del dovuto, rispetto ai contratti preliminari precedenti, e dichiarare che le somme dovute dagli odierni convenuti in riassunzione nei confronti della sono solo quelle relative alle opere di Parte_1 urbanizzazione realizzate dalla pr ccessivamente a detti atti pubblici di acquisto, secondo l'ultima ipotesi delineata dal CTU Ing. di cui alla Per_1 tabella n. 3, pag. 27, cioè ipotesi n. 2 del paragrafo 6.1.5, ato peritale depositato in data 24/03/2021, somme tutte già versate dai predetti;
2)- dichiarare che nessuna somma può essere computata a titolo di rivalutazione monetaria, per le ragioni esposte in narrativa;
3)- condannare l'attrice in riassunzione alla rifusione delle spese, diritti ed onorari, oltre accessori, del presente grado di giudizio e del giudizio di Cassazione“
Per gli appellati , e CP_7 CP_9 CP_10 CP_11 CP_12 CP_13
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello rigettare ogni domanda svolta nella presente sede dalla nei confronti di , , Pt_1 Controparte_7 Controparte_8 CP_9
, , ,
[...] CP_10 Controparte_11 CP_12 CP_13
.
[...]
di spese e competenze di lite”.
Per l'appellato CP_14
“Piaccia alla Corte di Appello di Ancona In via principale rigettare l'appello proposto dalla Parte_1
In via subordinata: nel caso di condanna della liquidata nella persona del CP_15 sig. condannare i sigg.ri , , Controparte_14 Controparte_7 Controparte_9
, , , e Controparte_8 CP_10 Controparte_13 Controparte_11
t e a CP_12 qualsiasi titolo al sig. quale accomandatario della società Controparte_14 liquidata delle lla per l'importo relativo CP_15 Parte_1 pagina 4 di 14 oneri di urbanizzazione di cui al foglio 75 part. 311 – 312 del catasto del comune di NO di proprietà in parte esclusiva ed in parte comune degli acquirenti sopra citati in proporzione ai millesimi posseduti dai rispettivi proprietari, e nello specifico: 1) limitatamente alle spese relative alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria interessanti il lotto sopra descritto e realizzate successivamente alla stipula degli atti pubblici di acquisto da parte di essi chiamati in causa, datati rispettivamente 8/7/1993, 8/10/1993 e 18/11/1993, eventualmente accertate nel corso del presente giudizio, e comunque delle somme per le quali dovesse essere condannato il sig. Parte_2
a pagare in favore della relative agli oneri di urbanizzazione pro CP_22 quota;
2) il pagamento del one monetaria eventualmente riconosciuta in corso di causa, applicata sulle somme di cui al punto precedente, richiesta pro Part Part quota dalla . PAT. al sig. CP_14
Con vittoria di spese ed onorari di causa relativi al presente giudizio.”
FATTI DI CAUSA
La si è originariamente rivolta al Tribunale di Parte_4
NO affinché la venga condannata a rimborsarle il Controparte_16 valore delle opere di urbanizzazione primaria realizzate nell'area SILPAT-Battellini sita a NO, tenuto conto che attraverso l'atto di compravendita sottoscritto in data 23.03.1992 la convenuta sarebbe subentrata pro quota negli obblighi assunti nei confronti del comune di NO con la convenzione stipulata in data
24.09.1987.
Con distinti atti di citazione la medesima attrice ha proposto analoghe domande nei confronti di e di ed Controparte_1 Controparte_2 CP_3 [...] ed infine della Controparte_4 Controparte_23
Costituendosi in ciascun giudizio, ogni convenuto ha eccepito l'inammissibilità della domanda per indeterminatezza e ne ha comunque contestato la fondatezza, con particolare riferimento alle opere realizzate prima dell'acquisto del proprio immobile;
tutti i convenuti hanno comunque chiesto l'evocazione in giudizio di quale erede di al fine di esserne eventualmente Parte_5 CP_21 manlevati. pagina 5 di 14 La ha altresì chiesto l'evocazione in giudizio di Controparte_23 [...]
, CP_11 CP_12 CP_10 Controparte_13 CP_7
, e al fine di essere manlevata per
[...] Controparte_9 Controparte_8 quanto riguarda le opere realizzate dopo che ciascuno ha a propria volta acquistato un lotto dall'impresa convenuta.
Il si è costituito chiedendo il rigetto della domanda di manleva ed CP_21 eccependo l'intervenuta prescrizione del diritto;
anche gli altri terzi chiamati hanno eccepito la prescrizione del diritto, contestando comunque l'entità delle somme richieste nei propri confronti dalla CP_15
All'esito della riunione dei giudizi e dell'istruttoria svolta (articolatasi in prove orali ed in una C.T.U.), il Tribunale di NO ha accolto la domanda attorea, condannando ciascuna parte convenuta a versare in favore della le Parte_1 somme ivi meglio indicate, determinate in proporzione del valore di ciascuna proprietà; il primo giudice ha poi ritenuto prescritta la garanzia azionata nei confronti del ed ha invece accolto la domanda di manleva proposta nei CP_21 confronti degli altri terzi chiamati;
ha da ultimo compensato limitatamente ad un terzo le spese tra la società attrice e la condannando gli altri CP_15 convenuti alla refusione delle spese in favore dell'attrice e del terzo chiamato e compensandole integralmente nei confronti degli altri terzi chiamati. CP_21
Avverso tale sentenza hanno proposto appello Controparte_1 CP_2
la ed infine
[...] CP_3 Controparte_4 Controparte_16 quale accomandatario della ormai Controparte_14 Controparte_23 liquidata;
gli appellanti hanno ribadito tutte le eccezioni e le difese già svolte nel primo grado di giudizio, contestando di essere tenuti a pagare alcunché per le opere di urbanizzazione realizzate prima del proprio acquisto ed eccependo che i partecipanti alla comunione non avrebbero conferito alcun incarico alla Parte_1 per la realizzazione degli interventi successivi;
hanno altresì contestato le
[...] risultanze della C.T.U., ribadendo la propria domanda di manleva nei confronti del
CP_21
Si è costituito in tale grado in proprio e quale legale Parte_5 rappresentante della chiedendo il rigetto del gravame principale e Parte_1
pagina 6 di 14 proponendo appello incidentale al fine di censurare la regolazione e liquidazione delle spese di lite, nonché l'omessa specificazione della decorrenza di interessi e rivalutazione.
Si sono altresì costituiti CP_11 CP_12 CP_10 [...]
, , e , Controparte_13 Controparte_7 Controparte_9 Controparte_8 chiedendo il rigetto del gravame principale e proponendo appello incidentale affinché la domanda proposta nei propri confronti venga rigettata o quantomeno accolta limitatamente alle opere eseguite dopo gli atti di acquisto.
All'esito di una nuova C.T.U., con sentenza in data 07.09.2021 questa Corte ha parzialmente riformato la sentenza gravata, rideterminando gli importi dovuti all'appellante nelle minori somme indicate nell'ipotesi n.2 della seconda relazione peritale e modificando la regolazione delle spese;
i giudici di secondo grado, qualificando il rapporto intercorso tra le parti nell'ambito del contratto d'appalto, hanno infatti ritenuto che ciascun appellato sia tenuto a versare solo il costo delle opere di urbanizzazione realizzate dopo la stipula dell'atto di acquisto del proprio immobile e che comunque la abbia comprovato di aver realizzato le Parte_1 sole opere eseguite dopo la ripresa dei lavori nel 1994.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Parte_1 censurando che i giudici d'appello non abbiano previsto la rivalutazione delle somme e soprattutto che abbiano riconosciuto alla ricorrente il valore delle sole opere realizzate dopo ciascun atto d'acquisto, tenendo conto di quanto previsto nell'ambito dei contratti preliminari e non anche delle pattuizioni contenute negli atti definitivi di compravendita.
Costituendosi anche in tale fase, tutte le controparti hanno chiesto il rigetto del ricorso.
Con ordinanza in data 09.02.2023 la Corte di Cassazione ha accolto entrambi i mezzi d'impugnazione, evidenziando che “la rivalutazione monetaria di un debito di valore è eseguibile anche d'ufficio” e che i giudici d'appello avrebbero “eluso un problema centrale”, ovvero la “rinegoziazione degli oneri al momento della stipulazione dell'atto pubblico”.
pagina 7 di 14 La ha pertanto riassunto il giudizio, chiedendo che le somme Parte_1 liquidate vengano rivalutate a decorrere dal 1994 e che tutte le controparti vengano condannate a versare le maggiori somme indicate nella tabella n.1 dell'elaborato peritale redatto nel giudizio d'appello ed a rifondere qualsiasi spesa processuale e peritale.
Costituendosi nel presente grado, Controparte_1 Controparte_2 [...]
e hanno contestato che le CP_3 Controparte_4 Controparte_20 pattuizioni intercorse nei contratti preliminari siano state realmente modificate con gli atti definitivi di compravendita ed hanno in ogni caso escluso che le somme oggetto di causa costituiscano un debito di valore.
Si sono altresì costituiti , , Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9
e , CP_10 Controparte_11 CP_12 Controparte_13 eccependo l'intervenuto passaggio in giudicato della pronuncia di secondo grado nei propri confronti.
Si è infine costituito ribadendo la propria domanda di Controparte_14 manleva nei confronti dei terzi chiamati.
La causa è stata infine trattenuta in decisione in data 10.10.2024, con assegnazione alle parti dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1) La presente fase di giudizio è volta a riesaminare la domanda proposta dalla alla luce dell'ordinanza con cui la Cassazione ha annullato la Parte_1 precedente sentenza di questa Corte: il giudizio di rinvio costituisce del resto un processo chiuso, nell'ambito del quale risultano vincolanti le statuizioni adottate dai giudici di legittimità.
Nel caso di specie, la precedente sentenza d'appello è stata cassata in quanto “sul punto della rinegoziazione degli oneri al momento della pagina 8 di 14 stipulazione dell'atto pubblico, la Corte d'appello ha (…) eluso un problema centrale, che pure era stato posto all'attenzione dei giudici di merito, tanto più ove si consideri il differente importo posto a carico dei lottizzanti, fra il primo ed il secondo giudizio”.
La domanda proposta dall'odierna attrice in riassunzione dev'essere accolta nei termini che seguono.
E' stato a riguardo chiarito che “l'assunzione, da parte del proprietario del fondo, degli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria e di una quota degli oneri delle opere di urbanizzazione secondaria (cui è subordinata l'autorizzazione per la lottizzazione) costituisce un'obbligazione propter rem, dovendo dette opere essere eseguite da coloro che sono proprietari al momento del rilascio della concessione edilizia, i quali ben possono essere soggetti diversi da quelli che stipularono la convenzione, per avere da questi acquistato una parte del suolo su cui far sorgere singoli
(o gruppi di) lotti. Tuttavia, la natura reale dell'obbligazione” rileva soltanto
“nel rapporto tra Comune e soggetto proprietario dell'area fabbricabile”;
“qualora il soggetto titolare del provvedimento concessorio, avendo eseguito le opere di urbanizzazione, intenda rivalersi della spesa già sostenuta presso i diversi soggetti successivamente divenuti proprietari della medesima area fabbricabile”, invece, “tale prestazione è ottenibile soltanto in virtù di un'espressa pattuizione negoziale” (leggasi ad esempio
Cass. Sez. II, sentenza n.16401 del 28.06.2013).
Come evidenziato nell'ordinanza di rinvio, pertanto, risulta dirimente quanto concordato tra la e gli acquirenti dei diversi lotti in occasione Parte_1 della stipula dei singoli atti di compravendita.
Nel contratto stipulato in data 19.08.1991, in particolare, l'acquirente
[...] ha dichiarato di “essere a perfetta conoscenza degli oneri Controparte_16 assunti nei confronti del Comune di NO dai Signori ed CP_24
danti causa dell'attuale venditore, con l'atto di CP_25 convenzione” stipulato in data 31.07.1987, “oneri ad oggi non ancora soddisfatti ed in proporzione al lotto come sopra acquistato, subentra al pagina 9 di 14 venditore, nell'assunzione degli oneri portati dalla citata convenzione”,
“obbligandosi a provvedere a tutte sue cure e spese, a quanto previste nella ripetuta convenzione”.
Dichiarazioni analoghe sono contenute nei contratti stipulati in data
30.09.1991 con ed in data CP_3 Controparte_4
23.03.1992 con la ed in data 27.04.1992 con Controparte_23
e Controparte_1 Controparte_2
Accettando tale clausola contrattuale, gli acquirenti hanno assunto a proprio carico tutti i costi conseguenti alla realizzazione degli interventi di urbanizzazione primaria concordati con il comune di NO, anche per quanto riguarda le opere già eseguite prima della stipula dei rogiti: secondo quanto ritenuto dai giudici di legittimità, infatti, vi è stata una
“rinegoziazione degli oneri” rispetto agli accordi intercorsi nei contratti preliminari, nell'ambito dei quali i promissari acquirenti avevano invece assunto a proprio carico soltanto il costo delle opere che sarebbero state realizzate dopo il proprio acquisto.
E' stato del resto chiarito da tempo che, “ove alla stipula di un contratto preliminare segua, ad opera delle stesse parti, la conclusione del contratto definitivo, quest'ultimo costituisce l'unica fonte dei diritti e delle obbligazioni inerenti al particolare negozio voluto, in quanto il contratto preliminare, determinando soltanto l'obbligo reciproco della stipulazione del contratto definitivo, resta superato da questo, la cui disciplina, con riguardo alle modalità e condizioni, anche se diversa da quella pattuita con il preliminare, configura un nuovo accordo intervenuto tra le parti e si presume sia l'unica regolamentazione del rapporto da esse voluta;
tale presunzione di conformità del nuovo accordo alla volontà delle parti può, nel silenzio del contratto definitivo, essere vinta soltanto dalla prova - che deve risultare da atto scritto ove il contratto abbia ad oggetto beni immobili - di un accordo posto in essere dalle stesse parti contemporaneamente alla stipula del definitivo dal quale risulti che altri obblighi o prestazioni, contenuti nel preliminare, sopravvivono pagina 10 di 14 al contratto definitivo” (leggasi da ultimo Cass. Sez. II, ordinanza n.12090 del 06.05.2024).
Nel caso di specie, non è stata prodotta alcuna pattuizione scritta dalla quale possa desumersi la perdurante efficacia del diverso accordo previsto nell'ambito dei contratti preliminari, dovendosi pertanto fare riferimento solo alla clausola contenuta in ciascun contratto definitivo d'acquisto.
In accoglimento della domanda della così come precisata Parte_1 nell'atto di riassunzione, quindi, la ed Controparte_16 CP_3
e ed infine Controparte_4 Controparte_1 Controparte_2
quale accomandatario della debbono Controparte_14 CP_15 essere condannati, ciascuno per la quota di propria spettanza, a versare le somme meglio indicate a pag. 24 della relazione peritale di secondo grado, così rimborsando tutti i costi delle opere di urbanizzazione primaria.
Risulta invece inammissibile la domanda per la prima volta proposta nell'atto di riassunzione della direttamente nei confronti di Parte_1
, , Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9 CP_10
e , i quali hanno Controparte_11 CP_12 Controparte_13 partecipato ai precedenti gradi del presente giudizio solo in quanto evocati dalla e poi dal al fine di esserne manlevati. CP_15 CP_14
La domanda di manleva ribadita nella presente fase dal da CP_14 ultimo, risulta preclusa dal giudicato ormai intervenuto sul capo della precedente sentenza di secondo grado che ha già accolto tale domanda entro i limiti ivi indicati;
è del resto indicativo il fatto che egli ha già provveduto ad intimare il pagamento di tutte le somme in tale sede previste e le ha poi regolarmente riscosse, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta dalle controparti.
2) Dev'essere a questo punto esaminata la seconda censura sollevata dall'odierna attrice in riassunzione, la quale ha lamentato l'omessa rivalutazione delle somme riconosciute in proprio favore all'esito della precedente sentenza d'appello: l'ordinanza di rinvio risulta vincolante anche sotto tale profilo, tenuto conto che secondo i giudici di legittimità si discute pagina 11 di 14 di un debito di valore e che pertanto le somme riconosciute a tale titolo debbono essere rivalutate.
La sentenza di primo grado dev'essere quindi confermata nella parte in cui ha previsto la rivalutazione delle somme riconosciute in favore della Parte_1
pur non avendone specificato la decorrenza.
[...]
Discutendosi di un inadempimento contrattuale, tale decorrenza dovrà essere individuata per ciascun acquirente nella data in cui il citato inadempimento si è consolidato, ovvero quando è stata ricevuta la richiesta di rimborso degli oneri.
3) Tenuto conto della prevalente soccombenza, la Controparte_16
e CP_3 Controparte_4 Controparte_1 Controparte_2
debbono essere condannati, in via solidale tra loro, a Controparte_14 rifondere tutte le spese processuali anticipate dall'odierna attrice in riassunzione nei precedenti gradi di giudizio ad esclusione del primo, con riferimento al quale nulla è stato chiesto dalla parte vittoriosa;
tali oneri vengono liquidati in dispositivo in considerazione dell'attività processuale svolta, dell'entità del credito complessivamente riconosciuto e della notula depositata dalla parte vittoriosa.
Le medesime conclusioni debbono trarsi per quanto riguarda le spese conseguenti ad entrambe le C.T.U., da porsi definitivamente a carico dei citati soccombenti secondo gli importi già liquidati nelle precedenti fasi.
Sussistono invece i presupposti per compensare integralmente le spese del presente grado e della fase di legittimità nei confronti degli altri appellati, stante la peculiarità della posizione e fermo il giudicato ormai intervenuto per quanto riguarda i precedenti gradi.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando,
In parziale riforma della sentenza depositata dal Tribunale di NO in data
07.03.2013, pagina 12 di 14 ON la a versare in favore della Controparte_16 Parte_4
la somma pari a lire 38.303.247, ovvero agli attuali euro 19.781,98,
[...] oltre alla rivalutazione a decorrere dalla messa in mora sino al deposito della presente sentenza ed agli interessi al tasso legale sulle somme annualmente rivalutate.
ON ed in via solidale tra loro, a CP_3 Controparte_4 versare in favore della la somma pari a lire Parte_4
38.303.247, ovvero agli attuali euro 19.781,98, oltre alla rivalutazione a decorrere dalla messa in mora sino al deposito della presente sentenza ed agli interessi al tasso legale sulle somme annualmente rivalutate.
ON e in via solidale tra loro, a Controparte_1 Controparte_2 versare in favore della la somma pari a lire Parte_4
38.303.247, ovvero agli attuali euro 19.781,98, oltre alla rivalutazione a decorrere dalla messa in mora sino al deposito della presente sentenza ed agli interessi al tasso legale sulle somme annualmente rivalutate.
ON a versare in favore della Controparte_14 Parte_4
la somma pari a lire 47.737.990, ovvero agli attuali euro 24.659,78,
[...] oltre alla rivalutazione a decorrere dalla messa in mora sino al deposito della presente sentenza ed agli interessi al tasso legale sulle somme annualmente rivalutate.
ON le indicate parti, in via solidale tra loro, a rifondere le spese anticipate dalla liquidate in euro 7.000,00 per compenso professionale ed euro Parte_1
200,00 per esborsi per quanto riguarda il precedente giudizio d'appello, in euro
3.082,00 per compenso professionale ed euro 1.745,00 per esborsi per quanto riguarda la fase di legittimità ed in euro 5.000,00 per compenso professionale ed euro 736,10 per esborsi per quanto riguarda il presente giudizio di rinvio, oltre a rimborso forfettario spese generali e ad oneri fiscali e previdenziali nella misura di legge.
PONE a carico delle medesime parti soccombenti le spese di entrambe le C.T.U., secondo gli importi già liquidati nei precedenti gradi di giudizio.
pagina 13 di 14 COMPENSA integralmente le spese del giudizio di legittimità e della presente fase nei confronti degli altri appellati.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 12 febbraio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Valentina Rascioni dott. Guido Federico
pagina 14 di 14