TRIB
Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 18/03/2025, n. 369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 369 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Gemma Di Stefano, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al numero di ruolo generale 2706 del 2023, e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. DI FRANCESCO Parte_1
OLINDO, giusta procura depositata telematicamente;
-ricorrente-
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv. CAMARDA MARCELLA, giusta procura depositata telematicamente
-resistente -
Oggetto: Prestazione: indennità - rendita vitalizia o equivalente - altre CP_1 ipotesi
Conclusioni: come in atti.
Svolgimento del processo Con ricorso del 13.11.23 conveniva l' innanzi al Parte_1 CP_1
Tribunale di Agrigento esponendo di aver subito, in data 18.2.17, un infortunio sul lavoro (pratica l' prot. n. ) a seguito del quale l'Istituto, CP_1 P.IVA_1 con provvedimento del 27.07.2021, aveva riconosciuta una percentuale accertata pari al 18% relativa alle menomazioni riportate (“Esiti di frattura piatto tibiale sn osteosintetizzata;
artoprotesi ginocchio sn;
limitazione funzionale ginocchio sn;
dismetria arti inferiori;
cicatrici chirurgiche”).
Riferiva di aver proposto, in data 11.11.2022, istanza di aggravamento e richiesta di revisione, all'esito della quale l' comunicava, in data CP_1
27.1.2023, l'accertamento della menomazione dell'integrità psico-fisica in misura pari al 20%.
1 Ritenendo erronea la valutazione dell'Istituto, il ricorrente adiva il Tribunale chiedendo di “- 1) Ritenere e dichiarare erroneo e immotivato i l giudizi o, qui impugnato, espresso all . 2) Ritenere e dichiarare che il ricorrente per CP_1
l'infortunio occorsogli è portatore di postumi invalidanti permanenti anche sotto il profilo biologico, con una menomazione quantomeno nella misura del
25 %, ovvero in quella diversa misura che verrà stabilita dal nominando C.T.U.
3) Conseguentemente condannare l' in persona del suo Presidente e CP_1 rapp.te legale pro -tempore a pagare immediatamente al ricorrente i ratei di rendita nella misura, modalità e decorrenza previste dalla legge. Con gli arretrati, la rivalutazione monetaria e gli interessi al tasso di legge maturati e maturandi sino al soddisfo effettivo.”
Si costituiva l' chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
La causa, istruita mediante CTU, veniva decisa in data 18.3.25 all'esito di rituale deposito di note ex art 127 ter cpc.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato.
In mancanza di una definizione normativa dell'infortunio sul lavoro, dalla lettura del T.U. si rileva che: “L'assicurazione comprende tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di tre giorni.” L'infortunio sul lavoro va inteso, dunque, come un evento nefasto che provoca un danno all'integrità psico-fisica di un lavoratore, durante il normale svolgimento dell'attività lavorativa. In tale definizione è ricompreso anche l'infortunio subito in itinere.
Segnatamente, la normativa prevede che, nei casi di menomazioni di grado pari o superiore al 6 % ed inferiore al 16 %, l'erogazione del suddetto indennizzo avvenga in capitale, mentre per le menomazioni superiori al 16% l'erogazione sia disposta mediante rendita.
La misura della rendita di inabilità può essere riveduta, su domanda del titolare della rendita o per disposizione dell'Istituto assicuratore, in caso di diminuzione o di aumento dell'attitudine al lavoro ed in genere in seguito a modificazione nelle condizioni fisiche del titolare della rendita, purché, quando si tratti di peggioramento, questo sia derivato dall'infortunio che ha dato luogo alla liquidazione della rendita. Nel caso di specie, non vi è contestazione sulla verificazione dell'infortunio, nè sulla sua origine professionale, ma il controvertere è sorto in quanto l'Ente ha
2 riconosciuto una percentuale di invalidità inferiore a quella ritenuta corretta dal ricorrente in sede di revisione.
Al fine di verificare la bontà di tale giudizio medico, nel corso del processo è stata espletata la consulenza tecnica medico legale..
Dalla disamina della documentazione sanitaria riportata in atti e da quanto emerso nel corso dell'esame clinico si evince che in data 18 febbraio 2017 il ricorrente è rimasto coinvolto in un infortunio sul lavoro, in seguito al quale riportava una frattura pluriframmentaria al piatto tibiale mediale e laterale sinistro.
Il CTU nominato ha evidenziato che: “La valutazione del danno deve tenere conto del deficit articolare di 15° in estensione con flessione possibile fino a
90°, della cicatrice a carico del ginocchio e della persistenza in sede articolare della protesi. La condizione quindi va valutata facendo riferimento ai Cod. 275
e 276 la cui somma è pari a 19% che deve essere aumentata per la presenza della cicatrice e della protesi articolare di 4 punti percentuali pervenendo così ad una valutazione complessiva del danno pari al 23%”.
L'Ausiliario peraltro ha ampiamento risposto alle osservazioni di parte resistente con le quali erano state richieste delucidazioni circa le modalità di calcolo con cui si è pervenuti alla percentuale di cui sopra. In tal senso, il CTU ha ben spiegato che: “la valutazione tiene conto sia della limitazione funzionale che della presenza dei mezzi di sintesi e della cicatrice”.
Ha concluso quindi ritenendo che dalla disamina della documentazione sanitaria riportata in atti e da quanto emerso nel corso dell'attuale accertamento clinico si evince che il ricorrente, a seguito dell'infortunio di cui sopra ha riportato degli esiti invalidanti valutabili nell'ordine del 23%.
Le conclusioni cui è pervenuto il CTU, basate su precisi e concreti dati obiettivi e sorrette da esauriente motivazione logica e tecnica, possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante, sottraendosi a qualsiasi critica e contestazione delle parti, trovando piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata, oltre che nell'evidenza clinica direttamente riscontrata dal CTU in occasione della visita peritale.
Il ricorso va pertanto accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Agrigento in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e accerta nella misura del 23% il grado di danno biologico in conseguenza dell'infortunio del 18.2.17;
3 condanna a corrispondere quanto dovuto a titolo di rendita, oltre CP_1 interessi;
condanna al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 1.500,00, CP_1 oltre spese, IVA e CPA, da distrarsi al procuratore dichiaratosi antistatario.
Spese di CTU come da separato decreto.
Così deciso in Agrigento, 18/03/2025
Il Giudice
Gemma Di Stefano
4