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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/10/2025, n. 6918 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6918 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott.ssa EF RR, all'esito della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter, introdotto dall'art 3 comma 10 del d.lgs
10/10/2022 n. 149 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10755 dell'anno 2023 del Ruolo generale LAVORO
TRA
in proprio e nella qualità di tutore Parte_1 Parte_2 della sorella giusto decreto del Giudice tutelare di Parte_3
Napolin.13/2005 Reg.Tut., tutti nella qualità di eredi di Persona_1 nato a [...] [...] e deceduto il 13.11.2020, rappresentati e difeso Pt_1 dall'avv. FRANCESCO GENTILE presso il cui studio sono elettivamente domiciliati, come da procura atti
E
in Controparte_1 persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Napoli, presso i cui uffici ope legis domicilia in alla via A. Diaz, n. 11 Pt_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 7.06.2023 i ricorrenti convenivano in giudizio la precitata convenuta, assumendo: che il congiunto,
[...]
dal 1° maggio 1969 al 30 giugno 1974 aveva lavorato alle dipendenze Per_1 della Coop. “l'Avvenire” con le mansioni di pulitore addetto alla rimozione dei rifiuti e dallo spazzamento e che detta attività si svolgeva nell'ex area portuale di competenza del Consorzio Autonomo del Porto di Napoli;
che dal 1° luglio 1974 veniva assunto a tempo indeterminato dall'Autorità Portuale di fino al 30 giugno 1998 (data del pensionamento Pt_1 anticipato), con le mansioni di “manovratore specializzato” addetto al servizio pulizia degli spazi acquei del Consorzio Autonomo del Porto di
; che nel febbraio 1972 il Tempio conseguiva le qualifiche di mozzo Pt_1 e di operaio motorista, come si evince dai due fogli di ricognizione rilasciati dalla NA TI (in atti); che nel maggio 1982 conseguiva il titolo professionale di marinaio motorista per motori diesel;
che aveva lavorato sulle motobarche “Pellicano” e “Albatros” di proprietà dell'Autorità Portuale di che venivano utilizzate proprio per la Pt_1 pulizia degli specchi acquei e per la gestione dei rifiuti prodotti nelle aree demaniali marittime ricadenti nell'ambito della circoscrizione territoriale. Precisavano, altresì, che il congiunto aveva effettuato quasi trent'anni di navigazione prestando attività lavorativa per 6 giorni settimanali e con orario di circa 7 ore al giorno;
che le motobarche sulle quali aveva navigato il erano tutte con il motore diesel di vecchia Pt_2 generazione e che lo stesso provvedeva al controllo del livello del gasolio
(facendo anche il calcolo del consumo previsto per la navigazione), al controllo della presa a mare dell'impianto di raffreddamento, al controllo della batteria motore attaccata e alla carica per l'accensione, all'aerazione forzata del vano motore e all'eventuale pre-riscaldamento delle “candelette” , soprattutto in inverno;
che durante la navigazione verificava costantemente l'uscita dell'acqua dallo scarico, i fumi dello scarico e la temperatura di esercizio, verificando altresì il raffreddamento, la lubrificazione e l'alimentazione.
Pertanto, evidenziavano che il dante causa era stato complessivamente esposto nel corso della sua attività lavorativa a diverse sorgenti di rischio chimico: amianto, come riconosciuto anche dall e dal CP_2 Ministero del Lavoro, oli minerali, utilizzati nelle officine meccaniche per il taglio, la refrigerazione (acque chimiche lubrorefrigeranti) e per la lubrificazione degli organi di trasmissione;
solventi, solitamente nafta e miscele di solventi clorurati utilizzati per la sgrassatura;
che le mansioni svolte, per la loro natura e tipologia, avevano costretto lo stesso a operare in presenza di sostanze dannose con inevitabile inquinamento dell'intero organismo;
che il dante causa, già affetto dal
2012 da ispessimento interstiziale bilaterale e deficit ventilatorio di grado moderato, agli inizi del 2020, presentava dispnea a riposo, un cospicuo versamento pleurico parieto-basale sinistro tendente alla sacculazione con atelettasia subtotale dei segmenti basali del lobo inferiore omolaterale nonché diffuse placche pleuriche calcifiche più marcate a livello della pleura diaframmatica destra. Ricoverato presso l'Azienda Ospedaliera L. Vanvitelli in data 23.6.2020 veniva posta la diagnosi di sospetto carcinoma squamocellulare. Decedeva il 13.11.2020.
Pertanto, aveva diritto al risarcimento del danno biologico differenziale sia di natura temporanea che permanente, nonché al risarcimento dal danno morale e del danno esistenziale;
che l con attestati del 12.2.2004 CP_2 e 2.5.2002 aveva certificato l'esposizione qualificata ad amianto per il periodo dall'1.6.1969 al 31.12.1990; che l con provvedimento del CP_2 27.10.2021 aveva costituito in favore del coniuge superstite la rendita in conseguenza del decesso avvenuto per malattia professionale.
Tanto premesso, concludevano: “1. accertare e dichiarare gli illeciti tutti
e le violazioni tutte dei diritti del Sig. in qualsiasi Persona_1 modo relativi o connessi con quanto esposto in narrativa e, comunque, con riguardo alla condotta e alla responsabilità diretta, vicaria e per fatto altrui, della società resistente e dei suoi danti causa;
2. accertare, incidenter tantum, la condotta penalmente rilevante, in relazione alle norme di cui all'art.589 c.p., per la patologia contratta dal Sig.
;
3. accertare il nesso di causalità tra le patologie di cui era Pt_2 portatore e gli ambienti di lavoro, nonché le mansioni cui Persona_1 il medesimo era stato addetto sin dalla data di assunzione;
4. accertare altresì la responsabilità della società convenuta nella causazione delle patologie del Tempio e, conseguentemente, condannare la stessa al risarcimento del danno non patrimoniale, in favore delle ricorrenti, che si quantificano nel seguente modo: € 439.397,00, per danno non patrimoniale, comprensiva della maggiorazione del 25% per danno morale e danno esistenziale, o nella misura maggiore o minore che il Giudicante riterrà equa, il tutto da aumentarsi di interessi legali e rivalutazione monetaria.
5. condannare la società convenuta a pagare per danno morale jure proprio per perdita del rapporto parentale per ciascuno degli eredi la somma di € 165.960,00, o nella misura maggiore o minore che il Giudicante riterrà equa, il tutto da aumentarsi di interessi legali e rivalutazione monetaria.
6. Dal tutto va detratta la somma che il Tempio avrebbe dovuto percepire a titolo di indennizzo dal danno biologico da parte dell . CP_2 7. Vittoria di spese diritti e onorari di causa da attribuirsi al procuratore distrattario”.
Si costituiva la convenuta che eccepiva preliminarmente la incompetenza del Giudice del Lavoro in ordine alla domanda risarcitoria proposta iure proprio oltre l'intervenuta prescrizione del diritto preteso;
nel merito, contestava la fondatezza della domanda sia in fatto che in diritto concludendo per il rigetto del ricorso.
Disposta la discussione mediante trattazione scritta, attraverso il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo le modalità dettate dall'art. 127 ter, introdotto dall'art 3 comma 10 del d.lgs 10/10/2022 n. 149, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, pronunciava la presente sentenza.
La domanda va accolta nei termini di cui si dirà.
La documentazione prodotta (tra cui la certificazione del 10/01/2022 CP_2 che attesta che il sig. nato a [...] [...] è Persona_1 Pt_1 deceduto il 13/11/2020 per Malattia professionale. Il sig. è stato Pt_2 esposto, durante la sua attività lavorativa, nella mansione di operaio addetto alle pulizie, svolta presso l'ex area portuale di competenza del
Consorzio Autonomo del Porto di , nel periodo dal 1969 al 1998 -per Pt_1 un periodo quindi di 29 anni- ad Amianto) è apparsa sufficiente a delineare il quadro fattuale della vicenda posto che, per altro verso, parte convenuta non contesta né l'esistenza né il contenuto dei documenti riportati (con precisa indicazione della data, della provenienza e del contenuto), vertendo essenzialmente la contestazione sul nesso di causalità tra la patologia sofferta dal de cuius e l'attività lavorativa svolta dal medesimo e sulla responsabilità dell'azienda rispetto all'asserito danno.
Giova precisare che l'adeguatezza degli strumenti di sicurezza dipende dalla evoluzione tecnologica ed in ogni caso dalla conoscenza dell'intrinseca dannosità delle lavorazioni svolte.
La materia de qua trova le sue iniziali fonti giuridiche negli artt. 2087 cc, 32 e 41 Cost., 9 St. Lav., nei D.P.R.547/55 e D.P.R.303/56, nella direttiva €pea n.391/92 e nel d.lgs.626/94. Il datore di lavoro, ex art.2087 cc., è tenuto ad adottare le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare la integrità psicofisica e morale dei propri dipendenti. Per la particolarità del lavoro devono essere adottate quelle cautele che, secondo la diligenza dovuta per quel particolare lavoro, sono richieste per tutelare l'integrità psicofisica del lavoratore.
Si è osservato in dottrina che l'esperienza e la tecnica sono gli elementi sulla base dei quali individuare le misure preventive adeguate alla particolarità del lavoro. La particolarità del lavoro è un dato interno, ossia, l'insieme dei fattori di rischio di un determinato luogo di lavoro.
L'esperienza è un dato esterno in cui confluiscono tutte quelle istanze che possono essere variamente formulate anche dai lavoratori stessi. La tecnica è un dato esterno che non obbliga l'imprenditore alla ricerca tecnologica ma gli impone di tenersi aggiornato circa le scoperte tecniche in materia di sicurezza.
I D.P.R.547/55 e 303/56 hanno fissato le misure cd. “oggettive” di tutela della salute nel senso che stabiliscono per ogni tipo di lavoro gli strumenti necessari per neutralizzarne la pericolosità; tali norme costituiscono, evidentemente, il primo intervento globale e sistematico con finalità di prevenzione.
La pericolosità della lavorazione dell'amianto era nota già in epoca ben antecedente agli anni '70, epoca cui risale la conoscenza non tanto della correlazione tra patologie tumorali ed esposizione ad asbesto, già nota da almeno un decennio
(evidenziata fin dagli anni 1960 dagli studi di GN e , quanto del Per_2 carattere c.d. dose indipendente del mesotelioma.
La conoscenza della pericolosità in epoca ampiamente antecedente è comprovata dal fatto che già il R.d. 14 giugno 1909 n. 442, che approvava il regolamento per il T.U. della legge per il lavoro delle donne e dei fanciulli, all'art. 29 tabella B n.12, includeva infatti la filatura e tessitura dell'amianto tra i lavori insalubri o pericolosi nei quali l'applicazione delle donne minorenni e dei fanciulli era vietata o sottoposta a speciali cautele, con una specifica previsione dei locali ove non sia assicurato il pronto allontanamento del pulviscolo;
norma sostanzialmente identica seguiva nel regolamento per l'esecuzione della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli, emanato con decreto luogotenenziale 6 agosto 1916 n.1136, art.36, tabella B, n.13. Ancora il
R.d. 7 agosto 1936 n.1720 che approvava le tabelle indicanti i lavori per i quali era vietata l'occupazione dei fanciulli e delle donne minorenni, prevedeva alia tabella B i lavori pericolosi, faticosi ed insalubri in cui
è consentita l'occupazione delle donne minorenni e dei fanciulli, subordinatamente all'osservanza di speciali cautele e condizioni e, tra questi, al n.5, la lavorazione dell'amianto, limitatamente alle operazioni di mescola, filatura e tessitura.
Lo stesso R.D. 14 aprile 1927 n.530, tra gli altri agli artt.10, 16, e 17, conteneva diffuse disposizioni (ridurle per quanto possibile) relative alla aerazione dei luoghi di lavoro, soprattutto in presenza di lavorazioni tossiche.
Ed ancora, in epoca più recente, oltre alla legge delega 12 febbraio 1955
n.52, che, all'art.l,, lettera F, prevedeva di ampliare il campo della tutela, al d.P.R. 19 marzo 1956 n.303 ed alle visite particolarmente accurate previste dal d.P.R. 20 marzo 1956 n.648, si deve ricordare il regolamento 21 luglio 1960 n.1169 che all'art.l prevede, specificamente, che la presenza dell'amianto nei materiali di lavorazione possa dar luogo, avuto riguardo alle condizioni delle lavorazioni, ad inalazione di polvere di silice libera o di amianto tale da determinare il rischio.
Si può infine ricordare che il premio supplementare stabilito dall'art. 153 del T.U. n. 1124 del 1965, per le lavorazioni di cui all'allegato n.8, presupponeva un grado di concentrazione di agenti patogeni superiore a determinati valori minimi.
Tale quadro normativo può essere considerato una conseguenza del fatto che la nocività dell'amianto era conosciuta già alla fine del XIX secolo.
E' noto che certamente nel mondo scientifico, e in particolare in quello italiano, in ordine al problema della prevenzione degli infortuni - sia sotto il profilo della prevedibilità ed evitabilità delle patologie, sia sotto il profilo causale - già negli anni '60 vi era un'ampia e consolidata conoscenza del legame eziologico esistente tra asbesto e asbestosi e altre gravi patologie polmonari.
Posto che ciò che rileva, ai fini della configurabilità di un'omissione assistita da colpa grave come tale equiparabile alla omissione dolosa, è la conoscenza della nocività dell'asbesto per la salute dei lavoratori a prescindere poi dalla tipologia di danno effettivamente verificatosi, la tempistica delle conoscenze scientifiche conduce ad un'affermazione di responsabilità in capo alla società quale diretta datrice di lavoro per la patologia pleurica contratta dal Persona_3 Si è, infatti, in presenza di entità imprenditoriale, di dimensioni ed organizzazione tali da rendere esigibile massima diligenza ed attenzione accurata nel tenersi al passo con l' evoluzione delle conoscenze tecniche e scientifiche inerenti il proprio settore di operatività. (cfr. Tribunale di Venezia, Sez. Lav., 15 febbraio 2018, n. 102)
Che l'imprenditore abbia adottato, nel contesto della legislazione vigente, ogni cautela atta a scongiurare i pericoli derivanti da una significativa esposizione a rischio patogeno è circostanza che va provata in giudizio.
Per tornare al caso di specie, ciò non è adeguatamente emerso dall'istruttoria documentale. Nessuna particolare attività di informazione preventiva e di vigilanza è stata peraltro posta in essere;
né è emersa la periodica sottoposizione a controlli medici, atti a prevenire la comparsa della patologia e/o a garantirne una tempestiva diagnosi.
La Suprema Corte con sentenza n. 1312/2014 si è così chiaramente espressa:
… Come è noto, infatti, il lavoratore che agisca nei confronti del datore di lavoro per il risarcimento del danno patito a seguito di infortunio sul lavoro, seppure non debba provare la colpa del datore di lavoro, nei cui confronti opera la presunzione posta dall'art. 1218 cod. civ. è pur sempre onerato, in base al principio generale affermato da Cass. S.U. 30 ottobre
2001, n. 13533, della prova del fatto costituente l'inadempimento e del nesso di causalità materiale tra l'inadempimento e il danno (cfr. Cass. 19 luglio 2007, n. 16003). Infatti, soltanto "una volta provato
l'inadempimento consistente nell'inesatta esecuzione della prestazione di sicurezza nonché la correlazione fra tale inadempimento ed il danno, la prova che tutto era stato approntato ai fini dell'osservanza del precetto dell'art. 2087 cod. civ. e che gli esiti dannosi erano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile deve essere fornita dal datore di lavoro" (v. Cass. 8 maggio 2007, n. 10441). La prova liberatoria a carico del datore di lavoro va, poi, generalmente correlata alla quantificazione della diligenza ritenuta esigibile, nella predisposizione delle misure di sicurezza, imponendosi, di norma, allo stesso l'onere di provare l'adozione di comportamenti specifici i quali, ancorché non risultino dettati dalla legge (o altra fonte equiparata), siano suggeriti da conoscenze sperimentali e tecniche, dagli "standard" di sicurezza normalmente osservati o trovino riferimento in altre fonti analoghe (Cass. 24 febbraio
2006, n. 4148; id. 25 maggio 2006, n. 12445; 24 luglio 2006, n. 16881; 27 luglio 2010, n. 17547).
In corso di causa è stata disposta c.t.u. allo scopo di acquisire il maggior numero di elementi utili a dissipare ogni dubbio, pur nei limiti della consapevole mancanza di certezza scientifica di qualsivoglia conclusione cui era possibile addivenire nell'esaminare la fattispecie in esame.
Il c.t.u. con argomentazioni che sono apparse al Giudicante assolutamente convincenti e dunque condivisibili, ha affermato l'esistenza di un nesso eziologico tra la patologia riscontrata nel de cuius e la causa di lavoro, ravvisando nel fattore “lavoro” quell'elemento che possa essere considerato valido ed indispensabile ai fini dell'estrinsecazione dell'infermità rilevata.
Il nominato c.t.u. ha affermato che: ”1) il sig. era Persona_1 affetto da neoplasia polmonare maligna, con metastasi pancreatiche e cerebrali, che nella sua progressione ha condotto il soggetto all'exitus in data 13/11/2020. 2) La diagnosi di certezza della malattia è datata al
15/10/2020, l'origine, come detto, è riferibile all'esposizione a fibre di amianto, l'evoluzione è stata rapidissima ed ha impedito qualsiasi trattamento terapeutico per insorgenza di complicanze cerebrali 3) Sin dal
2002 vi è certificazione per esposizione all'amianto durante il CP_2 periodo lavorativo dal 1969 al 1990 4) Il carcinoma polmonare con metastasi
è derivato dall'attività lavorativa e, in particolare, per l'inalazione di fibre di amianto da parte del lavoratore nel corso della sua attività lavorativa, 5) La malattia ha determinato un danno biologico nella misura dell'80% (tabella voce 135) per un periodo di 30 giorni fino CP_2 all'exitus; 6) il decesso è stato causato dalle patologie indicate
(complicanze cerebrali da metastasi cerebrali di tumore polmonare) da esposizione ad amianto. La stessa esposizione è stata già riconosciuta in sede fin dal 2002. Nel 2021 Certificato del 10/01/2022: si CP_2 CP_2 certifica che il sig. nato a [...] [...] è deceduto Persona_1 Pt_1 il 13/11/2020 per Malattia professionale Il sig. è stato esposto, Pt_2 durante la sua attività lavorativa, nella mansione di operaio addetto alle pulizie, svolta presso l'ex area portuale di competenza del Consorzio
Autonomo del Porto di nel periodo dal 1969 al 1998 (per un periodo Pt_1 quindi di 29 anni) ad Amianto. Pertanto, si riconosce il nesso eziologico tra la neoplasia polmonare maligna, diagnosticata mediante esame TAC in data 15/10/2020 e che ha condotto il soggetto all'exitus il 13/11/2020, e l'attività lavorativa svolta dal de cuius in ambienti insalubri, così come certificato dall stessa nel 2002 e nel 2004. 7) Dal 15/10/2020 al CP_2 13/11/2020 data del decesso avvenuto il 13/11/2020 per complicanze della patologia neoplastica asbesto-correlata si calcolano:
30 giorni d' Invalidità Temporanea Parziale al 50%.
Applicando le Tabelle D.M 12-07- 2020 D.Ivo 38/ - 2000 riferendosi CP_2 al codice 135 “Neoplasie maligne che non si giovano di trattamento medico
e/o chirurgico ai fini di una prognosi quoad vitam superiore a 5 anni) si riconosce una percentuale di invalidità danno biologico pari a 80%; Retribuzione originaria riferita alla data dell'evento è pari a 16.554,30.
Riportandosi alle Tabelle del Tribunale di Milano 2021.
Calcolo Danno Non Patrimoniale.
Età del danneggiato: 68 anni.
Percentuale d'invalidità riconosciuta: 80% Punto base danno non patrimoniale € 12.101,51
Di cui per danno biologico € 8.067,67
Incremento per sofferenza € 4.033,84
Risarcimento danni lesioni permanenti € 429.200,00
Incremento 50% sofferenza € 214.600,00
(demoltiplicatore 0.665 per soggetto di anni 68)
Totale danno lesioni permanenti € 643.800,00
Risarcimento per giorni invalidità parziale 30 al 50% € 1485,00
Risarcimento complessivo ( danno permanente + temporanea) € 645.285,00
Riportandosi alla Tabella Indennizzo Danno Biologico (G.U. n.172 del 25-
07-2000): Indennizzo in rendita ( Importi x1000): grado d'Invalidità 80%;
Rendita annua 22.500,00”. La diagnosi della malattia nell'anno 2020 determina l'infondatezza dell'eccezione di perscrizione sollevata dalla difesadi parte convenuta posto che il ricorso è stato depositato e notificato nel 2023.
Passando alla liquidazione del danno si osserva quanto segue.
AN IU EREDITARIO Il decesso del in data 13.11.2020 è avvenuto all'esito di un Per_4 costante ma repentino peggioramento delle condizioni di salute a partire dall'ottobre 2020.
Ciò premesso in fatto, ai fini della quantificazione del danno iure hereditario, da un lato, va esclusa la risarcibilità del c.d. danno tanatologico, dall'altro non va utilizzato il criterio del valore per punto di invalidità, che serve per liquidare il danno da invalidità permanente, bensì il meccanismo di liquidazione del danno da invalidità temporanea tenuto conto della durata della malattia tra insorgenza e decesso.
Insegna infatti la Cassazione – v. sentenza n. 18163 del 28.8.2007, conf.
Cass. n. 9959 del 28.4.2006 e Cass. n. 3549 del 23.2.2004 – che nel caso in cui intercorra un apprezzabile lasso di tempo tra le lesioni colpose e la morte causata dalle stesse, è configurabile un danno biologico risarcibile, da liquidarsi in relazione alla menomazione della integrità psicofisica patita dal danneggiato per quel periodo di tempo e il diritto del danneggiato a conseguire il risarcimento del danno è trasmissibile agli eredi "iure hereditatis"; in questo caso, l'ammontare del danno biologico terminale sarà commisurato soltanto all'inabilità temporanea, e tuttavia il giudice di merito, ai fini della liquidazione, dovrà tenere conto, nell'adeguare l'ammontare del danno alle circostanze del caso concreto, del fatto che, se pure temporaneo, tale danno è massimo nella sua entità e intensità, tanto che la lesione alla salute è così elevata da non essere suscettibile di recupero ed esitare nella morte.
La medesima Cassazione, nel pronunciarsi a SS.UU. sul danno tanatologico con la nota sentenza n. 15350 del 22.7.2015 a seguito del contrasto insorto, rispetto al precedente orientamento, per effetto di Cass n. 1361/2014, ha ribadito la non-risarcibilità iure hereditatis del danno da perdita del bene vita immediatamente conseguente alle lesioni derivanti da un fatto illecito.
Ha, nel contempo, confermato la risarcibilità invece del danno da lesione in capo al defunto, con conseguente trasmissibilità mortis causa dell'obbligazione risarcitoria agli eredi, ma solo qualora la morte segua dopo un apprezzabile lasso di tempo (nozione indicata come danno biologico terminale o danno catastrofale).
Tale pronuncia negazionista, confermativa dell'orientamento consolidato ante Cassazione 2014, riguarda dunque chiaramente, così come la nozione di danno tanatologico in senso proprio, unicamente il caso di morte immediata,
o che segua entro brevissimo lasso di tempo alle lesioni.
Il caso di specie involge la diversa questione del risarcimento delle lesioni esitate in morte dopo un certo lasso di tempo, trasmissibile agli eredi, per il quale è ribadita la liquidazione quale invalidità temporanea con il massimo di personalizzazione in considerazione delle entità e intensità del danno.
La definizione stessa di danno terminale esclude che possa protrarsi per un tempo esteso. È un danno limitato, di fine vita.
La tabella ha previsto un criterio convenzionale di 100 giorni oltre il quale il danno terminale non può prolungarsi tornando ad essere risarcibile il solo danno biologico temporaneo.
Da ultimo Cass. Civ., sez. III, sentenza 28 febbraio 2022, n. 6503: “Deve escludersi la risarcibilità iure hereditatis di un danno da perdita della vita (Cass., sez. un. nr . 15350 del 2015; v., ex multis, in motiv. Cass. nr. 8580 del 2019), in ragione dell'assenza del soggetto al quale sia collegabile la perdita del bene e nel cui patrimonio possa essere acquisito il relativo credito risarcitorio.
Piuttosto, deve ritenersi configurabile e trasmissibile iure hereditatis il danno non patrimoniale nelle due componenti di danno biologico
«terminale», cioè di danno biologico da invalidità temporanea assoluta, configurabile in capo alla vittima nell'ipotesi in cui la morte sopravvenga dopo apprezzabile lasso di tempo dall'evento lesivo (Cass. nr. 26727 del
2018; nr. 21060 del 2016; nr. 23183 del 2014; nr. 22228 del 2014; nr. 15491 del 2014) e di danno morale «terminale o catastrofale o catastrofico», ossia del danno consistente nella sofferenza patita dalla vittima che lucidamente assiste allo spegnersi della propria vita, quando vi sia la prova della sussistenza di un suo stato di coscienza nell'intervallo tra l'evento lesivo e la morte, con conseguente acquisizione di una pretesa risarcitoria trasmissibile agli eredi (Cass. nr. 13537 del 2014; nr. 7126 del 2013; n. 2564 del 2012).
E' possibile in tal caso rifarsi alle tabelle di liquidazione del danno non patrimoniale terminale di Milano del 2024, che prendono in considerazione gli ultimi cento giorni di sopravvivenza inserendo nei valori giornalieri anche la componente del danno biologico temporaneo.
Queste prevedono, in sintesi, la liquidazione in misura complessiva e forfettaria del danno relativo ai primi tre giorni successivi alla lesione
(o, va aggiunto, alla diagnosi della malattia) - sulla base della considerazione che la sofferenza è massima nel momento iniziale e tende poi a decrescere per effetto di una sorta di adattamento - e in misura giornaliera decrescente (da Euro 1.175,00 ad Euro 116,00), ma personalizzabile in aumento fino al 50%, per il danno relativo ai successivi 97 giorni.
Ciascuno di questi ulteriori valori giornalieri ammette un aumento fino al
50% per il caso di «massimo sconvolgimento». In questo modo si persegue la personalizzazione della liquidazione in ragione degli elementi personali indicati dalla Suprema Corte.
All'uopo possono essere fatti propri i calcoli elaborati dalla difesa di parte ricorrente nei termini che seguono. danno per i primi 3 giorni € 35.247,00 danno dal 4° al 500° giorno € 43.281,00 + 50%
+ 50% massimo sconvolgimento € 21.640,00
Danno catastrofale € 30.000,00
TOTALE € 130.168,00
Con specifico riferimento al danno terminale, deve ancora richiamarsi l'orientamento della Suprema Corte secondo cui l'attuale sistema assicurativo non copre, infatti, il danno biologico temporaneo. Dal combinato disposto delle dell'art.13 d.lgs. n. 38 del 2000, e dell'art. 66 comma 1, nr. 2 del D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 66, emerge infatti che il danno biologico risarcibile dall è solo quello relativo all'inabilità CP_2 permanente, mentre esulano, dunque, dal sistema assicurativo, sia il "danno biologico temporaneo" che il cd. "danno morale". In relazione a detti pregiudizi, per i quali, a seconda delle diverse ricostruzioni, può parlarsi di "danno biologico terminale" e di "danno morale terminale o catastrofale o catastrofico", trasmissibili iure hereditatis, non viene, dunque, in rilievo la tutela garantita dall (cfr. Cass. n. 6503 del CP_2 2022).
Pertanto, non potrà detrarsi alcunché dall'ammontare del risarcimento del danno spettante agli eredi del lavoratore deceduto per infortunio sul lavoro o malattia professionale - i quali hanno diritto al risarcimento iure hereditatis per il danno terminale e iure proprio per i pregiudizi subiti a titolo di "danno da perdita parentale" - trattandosi per entrambe le voci di danni complementari rispetto a quelli oggetto di indennizzo
(sub specie di rendita ai superstiti) e perciò da risarcire CP_2 integralmente agli aventi diritto.
Alla luce di quanto esposto, deve concludersi per la condanna di parte resistente al pagamento, in favore dei ricorrenti, a titolo di danno iure hereditatis, il complessivo importo di euro 130.168,00, oltre interessi legali sulla somma devalutata, secondo l'indice ISTAT, al momento dell'insorgenza della malattia professionale, via via rivalutata secondo il medesimo indice sino alla data della presente sentenza.
AN IU PROPRIO I ricorrenti azionano poi domanda di risarcimento del danno iure proprio subito dagli stessi a causa della morte del proprio congiunto e della conseguente lesione del vincolo parentale.
Sul danno in oggetto pare opportuno richiamare la motivazione della sentenza della Corte di Cassazione, sezione III, 28 febbraio 2017 n. 5013, nella quale l'istituto viene così ricostruito:
"[…] Il pregiudizio da rottura o lesione del rapporto parentale, integrante danno non patrimoniale iure proprio del congiunto della vittima, si concreta nello sconvolgimento dell'esistenza rivelato da fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita conseguenti al decesso del congiunto, rimanendo invece esclusa la configurabilità di tale danno quando dall'evento conseguano meri disagi, fastidi, disappunti, ansie, ovvero, in sintesi, la perdita delle abitudini e dei riti propri della quotidianità della vita (Cass., 20 agosto 2015 n. 16992; Cass., 16 febbraio 2012 n.
2228; Cass., 13 maggio 2011 n. 10527).
Il ristoro del danno da lesione del rapporto parentale è imprescindibilmente rimesso ad una valutazione equitativa, secondo criteri
- la cui scelta è affidata alla prudente discrezionalità del giudice - che devono essere comunque idonei a consentire la cd. personalizzazione del danno, una liquidazione adeguata e proporzionata che, muovendo da una uniformità pecuniaria di base, riesca ad essere adeguata all'effettiva incidenza della menomazione subita dal danneggiato nel caso concreto: per il danno da perdita da rapporto parentale, l'apprezzamento deve concernere, quali fatti specifici cui parametrare la misura economica dello sconvolgimento di vita, la gravità del fatto, l'entità del dolore patito, le condizioni soggettive della persona, il turbamento dello stato d'animo,
l'età della vittima e dei congiunti all'epoca del fatto, il grado di sensibilità dei danneggiati superstiti, la situazione di convivenza o meno con il deceduto (Cass., 15 ottobre 2015 n.20895; Cass., 20 maggio 2015
n.10263; Cass., 8 luglio 2014 n.15491; Cass., 16 febbraio 2012 n.2228).
Ora, non può certo dubitarsi che la morte del congiunto sia suscettibile di ledere diritti fondamentali quali il diritto alla famiglia e alla realizzazione di sé all'interno del proprio nucleo familiare. Nel rapporto tra padre e figlio, così come nel rapporto di coniugio di lunga durata, la perdita del congiunto dà vita ad un danno che, pur non potendosi ritenere in re ispa, può comunque provarsi anche per presunzioni secondo l'id quod plerumque accidit sulla scorta delle circostanze presenti nel caso concreto.
Naturalmente, l'efficacia della prova presuntiva sarà tanto maggiore quanto più stretto sarà il vincolo parentale "spezzato", mentre, al contrario, a mano a mano che ci si allontani dalla famiglia nucleare "tradizionale", sarà necessario dimostrare l'effettiva e concreta intensità del legame, mediante la prova delle circostanze di fatto suscettibili di far emergere la qualità, la frequenza e le modalità in cui il rapporto era solito dipanarsi (cfr. Cass. n. 28989 del 2019).
Nel caso di specie, occorre osservare che, alla data del decesso di
[...]
, la moglie aveva 53 anni e 6 mesi di età e che Per_1 Parte_1 il figlio (convivente) aveva 33 anni e 8 mesi e la figlia Parte_2 inabile aveva 36 anni e 10 mesi. Esisteva un rapporto di Parte_3 convivenza della vittima con il congiunti (che, seppur non costituisca elemento preclusivo della prova del danno, colora di differente intensità la quotidianità della relazione familiare), di talché deve riconoscersi il lamentato danno da lesione del rapporto parentale, da quantificarsi, secondo il modello "a punto", secondo le tabelle del Tribunale di Milano, vale a dire attribuendo un certo numero di punti per ciascuno dei parametri di riferimento sopra considerati e moltiplicando il punteggio finale per una somma di denaro (valore del punto) che costituisce il valore ideale di ogni punto di danno non patrimoniale, nell'ammontare di € 351.990,00 per il coniuge di € 316.791,00 per il figlio Controparte_3 Parte_2 e di € 375.456,00 per la figlia . Parte_3 Si precisa che tutti gli importi di cui sopra sono stati liquidati, con valutazione equitativa, comprendendo in essi anche la rivalutazione monetaria e gli interessi in misura legale sulla somma di volta in volta maturata, con liquidazione omnicomprensiva.
Su tali importi sono dunque dovuti solo interessi legali, dalla data odierna al soddisfo.
Deve dunque concludersi per la condanna di Controparte_1
al pagamento, a titolo di risarcimento danni iure
[...] proprio, della somma di € 351.990,00 per il coniuge di Controparte_3
€ 316.791,00 per il figlio e di € 375.456,00 per la figlia Parte_2
oltre interessi legali sui rispettivi importi Parte_3 devalutati, secondo l'indice ISTAT, via via rivalutati secondo il medesimo indice sino alla data della presente sentenza.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate e distratte come da dispositivo. Si pongono a carico di parte resistente le spese di ctu, separatamente liquidate.
P. Q. M.
In accoglimento della domanda, condanna
[...]
in persona del leg rapp.te p.t., al Controparte_1 pagamento, in favore dei ricorrenti in solido tra loro, della complessiva somma di euro € 130.168,00 oltre interessi legali sulla somma devalutata, secondo l'indice ISTAT, dal momento dell'insorgenza della malattia professionale, via via rivalutata secondo il medesimo indice sino alla data della presente sentenza;
condanna
[...]
- in persona del leg rapp.te p.t. – al Controparte_1 pagamento della somma di della somma di € 351.990,00 per il coniuge
[...]
di € 316.791,00 per il figlio e di € CP_3 Parte_2 375.456,00 per la figlia oltre interessi legali sui Parte_3 rispettivi importi devalutati, secondo l'indice ISTAT via via rivalutati secondo il medesimo indice sino alla data della presente sentenza.
Condanna parte resistente alla rifusione, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite, che liquida in euro 12.297,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avv. F. Gentile, dichiaratosi antistatario.
Pone a carico di parte resistente le spese di ctu, separatamente liquidate.
Napoli, 03.10.2025
IL GIUDICE
EF RR