Cass. civ., sez. I, sentenza 28/04/1989, n. 1995
CASS
Sentenza 28 aprile 1989

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Il ruolo ha valenza sostanziale anche quando l'iscrizione avviene in conformita' della dichiarazione poiche' rappresenta comunque il momento conclusivo di una attivita' attraverso cui l'Amministrazione procede al controllo della dichiarazione ed alla liquidazione dell'imposta e pertanto quando iscrizione a ruolo vi sia stata si deve escludere possa applicarsi l'art. 16 del DPR 26.10.72, n. 636, in base al quale "quando il pagamento ha avuto luogo senza preventiva imposizione "si puo' impugnare il rifiuto di restituzione.

In tema di imposte sul reddito, la pretesa del contribuente di ripetere quanto versato in base ad iscrizione a ruolo conforme alla sua dichiarazione, in relazione a dedotti errori della dichiarazione stessa, esula dalla previsione dell'art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, che riguarda il diverso caso del rimborso di Tributi pagati con versamento diretto, e richiede l'impugnazione del ruolo, secondo la previsione dell'art. 16 secondo comma del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, senza che rilevi la circostanza che l'amministrazione finanziaria abbia constatato i suddetti errori. ( V 5866/88, mass n 460372; ( V 1554/82, mass n 419363).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 28/04/1989, n. 1995
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1995
    Data del deposito : 28 aprile 1989

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