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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/04/2025, n. 3682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3682 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
- XIV SEZIONE CIVILE -
in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Maria Balletti,
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 5626 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, vertente
T R A
c.f. , in persona legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, giusta procura alle liti in atti, dall'avv. Simona Barletta, CF
presso la quale è elettivamente domiciliata in Napoli, alla Via Andrea da C.F._1
Salerno 13, la quale dichiara di ricevere le comunicazioni di cancelleria all'indirizzo di posta elettronica: Email_1
- Appellante –
E
(CF ) rapp.ta e difesa dall'Avv. Angelo Controparte_1 C.F._2
Primario ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Procida, alla Via Scialoja
n. 11, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria all'indirizzo pec
Email_2 - Appellata –
NONCHE'
(CF ) in persona del Sindaco p.t Controparte_2 P.IVA_2
- Appellato contumace –
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 122/2023 resa dal Giudice di Pace di Procida in persona del dott. Pasquale Ammendola, depositata in data 15/02/2024 e notificata in data 15/02/2024.
CONCLUSIONI
Come da memorie conclusionali ritualmente depositate in atti.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con atto di citazione notificato il 03.02.2023 la sig.ra conveniva in giudizio Controparte_1 dinanzi al Giudice di Pace di Procida, nel procedimento iscritto al n. R.G. 546/2023, l
[...]
(quale soggetto incaricato della riscossione ai sensi del DPR n. 602/1973) ed il Controparte_3
(quale ente impositore), al fine di ottenere l'annullamento della cartella Controparte_2
n.07120210021182428 (ruolo n. 2021/1969), relativa a sanzioni amministrative risalenti all'anno
2016 dell'importo complessivo di euro 1.059,71.
Nel giudizio di opposizione ex art. 615 cpc avverso l'estratto di ruolo relativo alla predetta cartella, di cui la sig.ra è venuto a conoscenza a seguito di un'istanza di sgravio, l'opponente CP_1 deduceva l'omessa notifica dei presupposti verbali di infrazione, nonché l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria;
inoltre eccepiva la decadenza dal diritto di procedere in via esecutiva per non essere stata notificata la cartella entro il termine di cinque mesi dalla consegna del ruolo e la mancata notifica dei verbali di contravvenzione entro il termine previsto dall'art. 201 del C.d.S.
Concludeva per l'accoglimento dell'opposizione e il conseguente annullamento del provvedimento opposto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, con condanna dei convenuti al pagamento delle spese di giudizio con attribuzione.
Si costituiva in giudizio l' , la quale depositava documentazione concernente la notificazione CP_4 della cartella opposta ed eccependo: 1) l'inammissibilità dell'opposizione avverso l'estratto di ruolo per carenza di interesse ad agire;
2)l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione e di decadenza;
3) il mancato decorso del termine di prescrizione, stante la regolare notifica della cartella di pagamento;
dunque, concludeva per il rigetto della domanda per carenza di interesse ad agire e/o per l'inammissibilità e/o infondatezza della stessa, il tutto con condanna dell'opponente al pagamento delle spese di giustizia e, in caso di soccombenza, con manleva del concessionario nei confronti dell'ente impositore.
Non si costituiva il Controparte_2
Con sentenza n. 122 depositata il 15.02.2024 il Giudice di Pace di Procida – dichiarata la contumacia del qualificava la domanda come opposizione all'esecuzione ex art. Controparte_5
615, comma 1, cpc e ne dichiarava l'ammissibilità in ragione dell'interesse alla rimozione di una situazione giuridica illegittima e dell'impugnabilità dell'estratto di ruolo in virtù dell'arresto della
Cassazione a S.U. n. 19704/2015.
Ciò premesso, il primo giudice accoglieva l'opposizione deducendone la fondatezza in ragione del fatto che né l'Ente impositore, rimasto contumace, né il concessionario della riscossione, avevano dimostrato la notifica del verbale presupposto;
pertanto, non essendo provato il credito, disponeva l'annullamento della cartella n. 07120210021182428 e condannava i convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Con atto di citazione in appello, notificato a mezzo pec in data 13.03.2024, l' impugnava la CP_4 sentenza sopra indicata, individuando le parti e le motivazioni erronee, e ne chiedeva l'integrale riforma, anche con riguardo al governo delle spese.
L'Agente della Riscossione deduceva, in primo luogo, alla luce della sopravvenuta modifica legislativa intervenuta con il d.l. n. 146/2021 (convertito, con modif., in l. n. 215/2021) e della conseguente interpretazione resa dalla giurisprudenza della Cassazione (Sez. Un., sentenza n.
26283/2022), la declaratoria di inammissibilità della domanda fondata sull'estratto di ruolo, non vertendo nel caso di specie alcune delle casistiche tassative declinate dal nuovo comma IV-bis dell'art. 12 del DPR 602/1973; in secondo luogo, censurava la pronuncia del giudice di prime cure nella parte in cui aveva ritenuto prescritto il credito sotteso alla cartella n.07120210021182428 ancorché dalla documentazione prodotta in atti la stessa risultasse ritualmente notificata all'opponente. Eccepiva altresì la violazione dell'art. 91 c.p.c. in relazione al governo delle spese di lite. Pertanto, in accoglimento del gravame, l'appellante chiedeva dichiararsi l'inammissibilità ovvero rigettarsi l'opposizione, con vittoria di spese.
Si costituiva nel presente giudizio di appello la sig.ra eccependo, in via Controparte_1 preliminare, la cessazione della materia del contendere, in virtù di quanto stabilito dalla Legge
197/2022 (Legge di Bilancio 2023) commi dal 222 al 230, che ha stabilito l'annullamento automatico dei debiti tributari fino a 1.000 euro risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2010 e il 31 dicembre 2015.
Sempre in via preliminare, eccepiva l'inammissibilità del gravame per i motivi di cui all'art. 342 cpc, nonché la violazione dell'art. 339 cpc,; eccepiva altresì che nel caso di specie era stata impugnata esclusivamente la cartella e non l'estratto di ruolo al fine di eccepire la prescrizione del diritto di credito della PA;
rilevava altresì l'inapplicabilità al caso di specie dell'art. 12, co. IV-bis, del DPR n. 602/1973 (introdotto dall'art. 3-bis D.L. n. 146/2021), ritenendo sussistente l'interesse ad agire, scaturente dall'interesse a far valere eventi estintivi del credito maturati successivamente alla notifica della cartella. Concludeva, quindi, chiedendo dichiararsi in via pregiudiziale,
l'annullamento automatico del carico iscritto a ruolo in virtù della legge di bilancio 2023 di cui sopra;
in via preliminare dichiararsi inammissibile ed improcedibile l'atto di citazione in appello in quanto proposto in violazione dell'art. 339, comma 3, c.p.c.; in via preliminare di rito, dichiarare l'inammissibilità dell'atto di appello per violazione dell'art. 342 c.p.c.; nel merito, rigettare il gravame poiché infondato in fatto ed in diritto e comunque accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del credito maturato, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa;
in via gradata e subordinata, tenuto conto della natura particolare della questione, chiedeva disporsi la integrale compensazione delle spese di lite atteso il forte contrasto giurisprudenziale esistente nella materia oggetto del giudizio.
Non si costituiva il Controparte_2
All'udienza del 27.11.2024,tenutasi a trattazione scritta, il Giudice fissava l'udienza per la rimessione in decisione al 12 febbraio 2025, assegnando alle parti i seguenti termini perentori: 1) fino a sessanta giorni prima di tale udienza, per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni;
2) fino a trenta giorni prima di tale udienza, per il deposito delle comparse conclusionali;
3) fino quindici giorni prima dell'udienza per il deposito delle memorie di replica, disponendo che l'udienza venisse sostituita dal deposito telematico di note scritte. All'udienza del 12.02.2025, depositate le memorie conclusionali, la causa veniva introiata a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. In via preliminare va dichiarata la contumacia del il quale, sebbene Controparte_2 regolarmente citato, non si è costituito.
§ 2 Sempre in via preliminare, va esaminata l'eccezione di cessazione della materia del contendere sollevata da parte appellata, in virtù di quanto stabilito dalla Legge 197/2022 (Legge di
Bilancio 2023) commi dal 222 al 230, che prevedeva l'annullamento dei “debiti risultanti dai carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, che risultino non pagati al 1° gennaio 2023”.
L'eccezione è infondata e va rigettata.
Infatti, nel caso che ci occupa, come si desume dall'estratto di ruolo in atti, la cartella di pagamento n. 07120210021182428 è relativa a sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada, elevate dal nel 2016 e, dunque, il ruolo è certamente stato affidato Controparte_2 all'ente della riscossione dopo il 2015. Ne consegue che non è applicabile la normativa richiamata al caso de quo.
§ 3. Ancora in via preliminare, va esaminata l'eccezione di inammissibilità del gravame ai sensi dell'artt. 342 cpc sollevata dall'odierno appellata in sede di costituzione nel presente giudizio.
L'eccezione è infondata alla stregua dei principi espressi dalla S.C. che con la sentenza n.
7675/2019 ha affermato che: “il vigente art. 342, comma 1, c.p.c., non diversamente dall'art. 434, comma
1, c.p.c. per il rito del lavoro, deve essere interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo Giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale, come mezzo di gravame
a critica libera, mantiene inalterata la sua diversità rispetto alle impugnazioni e critica vincolata”. Orbene l'appello è conforme al dettato normativo di cui all'art. 342 cpc, come interpretato dalla S.C., atteso che l'appellante ha indicato in modo sufficientemente chiaro ed esaustivo le parti della sentenza che ha inteso impugnare e i motivi di contestazione avverso le ragioni della decisione di prime cure.
§ 4. Sempre in via preliminare, va rigettata, altresì, l'eccezione di inammissibilità dell'appello, sollevata dalla difesa della ex art 339 cpc, sul presupposto che avendo l'opposizione a CP_1 cartella esattoriale valore inferiore ad euro 1.100,00 sarebbe stata decisa secondo equità ex art 113 cpc, e pertanto sarebbe appellabile solo per violazione delle norme del procedimento, di norme costituzionali o comunitarie, ovvero per i principi regolatori della materia.
Occorre considerare che il D.lgs. n. 150/2011, art. 7, comma 10, esclude espressamente che nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa davanti al giudice di pace trovi applicazione l'art. 113, II comma, del Codice di procedura civile. Tale disposizione, che è di contenuto identico a quella già esistente nella L. 24 novembre 1981, art. 23, comma 11, si applica pacificamente anche nei casi di opposizione a cartella esattoriale cd. recuperatoria, ovvero, allorché il ricorrente lamenti la mancata preventiva notificazione del verbale di accertamento della violazione del codice della strada (cfr. Cass. 30 aprile 2015, n. 8806; Cass. 30 aprile 2014, n. 9557, Cass. 5 maggio 2016, n. 8961,
e Cass. 14 ottobre 2016, n. 20734).
Quanto all'estensione della citata disciplina nell'ipotesi di opposizione all'esecuzione ex art
615 cpc avverso una cartella esattoriale relativa a sanzioni amministrative, la giurisprudenza si è espressa in senso favorevole, rilevando come l'art 7, co. 10 e l'art 6 co. 10 del D.lgs. n. 150/2011, mirino a sottrarre la materia delle sanzioni amministrative al giudizio di equità in quanto esplicazione di un potere pubblico (cfr. Cass. del 12.7.2017, n.17212), ed inoltre argomentando dal fatto che la competenza del Giudice di Pace nell'opposizione ex art 615, I comma, cpc, avverso cartella esattoriale relativa a sanzione al C.d.S. non discende "ratione valore", ex art. 113 cpc, ma è una competenza speciale attribuita dalla legge "ratione materiae” (cfr. Cass. sez. II, 22.10.2018,
n.26613).
In altri termini, la competenza del Giudice di Pace ex art 615, I comma, cpc, in caso di opposizione a cartella esattoriale relativa a sanzione amministrativa e nel caso di opposizione ex art. 7 D.lgs. 150 del 2011, è una competenza per materia, sicché la valutazione del Giudice di Pace non è compiuta secondo equità, in quanto il giudizio di equità ex art 113 cpc, II comma, è ammesso solo nel caso in cui la competenza del G.d.P. sia una competenza di mero valore e la causa abbia in concreto un valore non eccedente i millecento euro. § 5. Nel merito, passando alla disamina dell'impugnazione, l'appello è fondato e va accolto con riforma della sentenza appellata.
Innanzitutto, va detto che la domanda proposta dall'opponente deve correttamente qualificarsi come “accertamento negativo del credito”, essendo stata proposta opposizione avverso l'estratto di ruolo relativo alla cartella di pagamento n.07120200035828531000, deducendo l'omessa notifica della stessa e degli atti prodromici, al solo fine di far dichiarare la prescrizione del diritto di credito oggetto di riscossione, maturata anche successivamente alla formazione del titolo esecutivo, ancorché in assenza di qualsivoglia azione posta in essere dal Concessionario per il recupero coattivo delle somme.
Ciò posto, stante il carattere preliminare ed assorbente rispetto agli altri motivi e/o eccezioni formulati, la scrivente ritiene fondato il motivo addotto da in ordine all'inammissibilità CP_4 dell'opposizione avverso l'estratto ruolo per carenza di interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 cpc.
Sul punto, ritiene questo giudice che – ai fini della verifica dell'interesse ad agire nel caso di opposizione diretta avverso il ruolo esattoriale (questione devoluta nella presente sede per effetto del gravame) – assuma rilievo la sopravvenuta novella normativa di cui all'art.
3-bis del D.L. n. 146 del 2021, convertito dalla legge n. 215 del 2021, disposizione con la quale è stato aggiunto il comma
4-bis all'art. 12 del DPR n. 602/1973, il quale conseguentemente prevede che “L'estratto di ruolo non
è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio
2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
Orbene, ai sensi dell'art. 1 della legge di conversione (che ha introdotto tale previsione) la disposizione in esame è in vigore dal 21 dicembre 2021 (ovverosia dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale).
Si tratta, peraltro, di una previsione che ha carattere generale e che riguarda tutti i crediti pubblici per i quali trova applicazione la procedura di riscossione mediante ruolo di cui al DPR n.
602/1973 e, segnatamente, sia quelli di natura tributaria, che quelli c.d. extra-tributari (ivi compresi, quindi, i crediti nascenti dai verbali di contestazione delle contravvenzioni per violazione del Codice della strada).
Sotto tale profilo, infatti, la conclusione in questione discende dagli artt. 17 e 18 del D.lgs. n.
46/1999 (per i crediti contributivi e previdenziali), dall'art. 27 della legge n. 689/1981 e dall'art. 206 del D.lgs. n. 285/1992 (per le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, anche per contravvenzioni al C.d.S.), atteso che la riscossione di tali somme è espressamente disciplinata mediante rinvio alle norme previste per la riscossione delle imposte dirette (si ribadisce, il DPR n.
602/1973).
Ciò posto, la disposizione sopra citata dell'art. 12, comma 4-bis, del DPR n. 602/1973 è di immediata applicabilità a tutti i giudizi ancora pendenti alla data di entrata in vigore.
Invero, le SS.UU. della Corte di Cassazione hanno espressamente affermato il principio per cui
“in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla I. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n.
602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo,
l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata”
(Cass. Sez. Un. 6 settembre 2022, n. 26283).
Nel caso di specie, quindi, la sopravvenuta previsione così introdotta comporta – in via del tutto assorbente rispetto ad ogni altra considerazione – l'accoglimento del gravame e la dichiarazione di inammissibilità dell'opposizione: invero l'originario opponente assumendo l'omessa o invalida notificazione degli atti ovvero il semplice decorso del termine di prescrizione, non ha provato, né allegato (neppure nel presente grado di giudizio) il pregiudizio derivategli dall'iscrizione del proprio nominativo nel ruolo esattoriale nei termini prescritti dal più volte citato art. 12, comma 4 bis, del DPR n. 602/1973.
L'accoglimento del gravame sotto tale profilo riveste carattere assorbente rispetto a ogni altra questione prospettata nell'atto di impugnazione.
§ 6. Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, deve pertanto concludersi circa la carenza di interesse ad agire della sig.ra ad impugnare l'estratto di ruolo. Controparte_1
Nondimeno ritiene questo Giudicante di disporre la compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Com'è noto, l'art. 92 cpc, comma 2, ultima versione (introdotta dall'art. 13, I comma, del decreto-legge D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162,) prevede che il giudice possa compensare le spese “se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza, rispetto alle questioni dirimenti”.
Con sentenza n. 77 depositata il 19 aprile 2018, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del suddetto II comma nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”, oltre a quelle espressamente menzionate.
Ebbene, nella presente controversia, non può certamente disconoscersi la pregressa esistenza di un contrasto giurisprudenziale circa la ammissibilità o meno della domanda spiegata nella forma dell'opposizione diretta avverso il ruolo esattoriale, che ha segnato il panorama giuridico negli ultimi anni e che può dirsi appianato soltanto a seguito della novella normativa di cui all'art. 12, co. IV-bis, del DPR 602/1973 e della pronuncia a SS.UU. della S.C. di Cassazione n. 26283/2022, sopra citate.
Dunque, sussistono i presupposti per compensare interamente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio. Ne discende il diritto della parte che abbia eventualmente versato le somme oggetto di condanna di ripetere quanto versato;
diritto che sussiste nei confronti del difensore antistatario (tra le tante, Cass. sez. 3, sent. 4 aprile 2013, n. 8215).
P.Q.M.
Il Tribunale, in grado di appello definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
nei confronti di e del iscritta al Controparte_3 Controparte_1 Controparte_2
n. R.G. 5626/2024, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, assorbita e rigettata, così provvede
1. ACCOGLIE l'appello e, per l'effetto, in riforma totale della sentenza del Giudice di Pace di
Procida n. 122/2023, pubblicata in data 15.02.2024, nel giudizio instaurato da CP_1
dichiara inammissibile l'opposizione avverso la cartella di pagamento
[...]
n.07120210021182428, revocando la statuizione di annullamento, nonché la statuizione sulle spese.
2. COMPENSA integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Napoli 14/02/2025 Il Giudice
Dott.ssa Maria Balletti