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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 25/09/2025, n. 2844 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2844 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Venezia
SEZIONE TERZA CIVILE
R.G. 4/2025
La Corte D'Appello di Venezia, SEZIONE III CIVILE, in persona dei
Magistrati: dott. Luca Boccuni Presidente dott. ssa Silvia Barison Consigliere relatore dott. ssa Silvia Franzoso Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
C.F. Parte_1 C.F._1
con l'Avv. SIGNORINI SARA appellante e
(C.F. Parte_2 C.F._2
con l'Avv. MARCHETTI ELENA MARIA
CURATORE SPECIALE della in persona dell'avv. CP_1
SARA DE MATTIA in proprio appellati con l'intervento del PROCURATORE GENERALE DELLA
REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA Posta in decisione all'udienza del 22 settembre 2025 sulle CONCLUSIONI rassegnate in atti dalle parti e dal P.G. con nota dep. 14.3.2025
Per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 1969/2024 dep. 20.11.2024 il Tribunale di TREVISO - istruita la causa documentalmente, mediante ctu sul nucleo familiare e monitoraggio socio – sanitario, accoglieva la domanda di separazione proposta da , disponendo, previa nomina del curatore speciale, Parte_2
l'affidamento della figlia minore nata il [...], al Servizio Sociale di Per_1
Montebelluna, con collocazione prevalente presso il padre, onerandolo di un assegno mensile di € 200,00 da versare alla madre per contributo al mantenimento ordinario di e del 50% delle spese straordinarie. Il Per_1
Tribunale stabiliva inoltre che le visite madre – figlia si svolgessero con i tempi e le modalità tempo per tempo ritenute dai Sevizi affidatari più consone all'interesse della minore, con possibilità di avvio – ricorrendone la necessità – di un percorso di supporto psicologico della minore e di sostegno genitoriale per le parti. Il Tribunale pronunciava infine la condanna della sig. ra alla refusione delle spese processuali, attribuendo ad ambo le Pt_1
parti – in solido tra loro – gli oneri di CTU ed il compenso del curatore speciale.
La sentenza era notificata dalle parti in data 03.12.2024.
Con ricorso datato 28.12.2024 la GNa proponeva il presente Pt_1
appello censurando:
1. l'affidamento di ai Servizi Sociali, il suo collocamento presso il Per_1
padre e le modalità di visita con la madre;
pag. 2/17 2. la misura del contributo paterno al mantenimento ordinario della minore;
3. il contrasto tra la motivazione e il dispositivo della sentenza nella regolazione delle spese di lite;
4. l'omessa pronuncia sulla richiesta materna di autorizzazione al rilascio del passaporto e/o degli altri documenti validi per l'espatrio;
5. in ogni caso, l'inammissibilità delle istanze istruttorie formulate ex avderso in primo grado.
Conseguentemente, l'appellante chiedeva che, in riforma della sentenza gravata, fossero da questa Corte: a) disposto l'affidamento condiviso di a Per_1
entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre;
b) assegnata la casa familiare a quest'ultima; c) disposta la frequentazione della minore con il padre a week-end alternati dal sabato mattina alla domenica sera, nonché un giorno infrasettimanale con pernotto (mercoledì) nelle settimane del week-end paterno e due (mercoledì e giovedì) nelle settimane del week-end materno;
d) posto a carico del sig. un assegno di mantenimento della figlia di € Pt_2
650,00 mensili, con suddivisione della spese straordinarie al 50% tra i genitori;
e) l'autorizzazione al rilascio del passaporto per la minore.
Si costituivano e la Parte_2 Controparte_2
avv. SARA DE MATTIA resistendo all'appello e chiedendo l'integrale conferma della pronuncia del Tribunale di Treviso, per i motivi esposti nei rispettivi atti e considerato il comportamento tenuto dall'appellante dopo la pubblicazione della sentenza gravata.
In particolare, gli appellati deducevano che dopo il deposito della sentenza n.
1969/2024 del Tribunale di Treviso, in data 20.11.2024 e la sua notifica alle parti il successivo 3.12.2024, era stata trasferita da Montebelluna, ove Per_1
viveva con la madre, presso l'abitazione paterna a San Martino di Lupari.
pag. 3/17 Senonché, “in data 15.12.2024, mentre la bambina era con lei durante il proprio turno di responsabilità, la Sig.ra l'ha condotta dapprima presso la Stazione dei Pt_1
Carabinieri per denunciare presunti abusi sessuali perpetrati ai danni della figlia dal padre
e dal fratello (figlio di prime nozze del GN ) e, in seguito, presso il Per_2 Pt_2
Pronto Soccorso dell'Ospedale di Montebelluna per sottoporla ad accertamenti;
in data
24.12.2024 la madre ha presentato una nuova denuncia-querela nei confronti del signor
per i fatti sopra riferiti;
medio tempore i Servizi Sociali, informati degli Parte_2
avvenimenti, hanno sospeso ogni contatto tra e il padre e hanno depositato istanza Per_1
20.12.2024 al Giudice Tutelare perché provvedesse in merito;
a fronte di ciò il Giudice
Tutelare, con decreto inaudita altera parte del 23.12.2024, ha disposto l'immediato ripristino dei rapporti di con il padre, incaricando i Servizi Sociali di valutare Per_1
l'eventuale sospensione delle frequentazioni con la madre, fissando udienza al 14.01.2025 per la convocazione delle Parti e dei Servizi Sociali;
nel frattempo, la GNa ha Pt_1
rifiutato di sottoscrivere la richiesta di nulla osta per procedere al trasferimento di Per_1
dalla Scuola Primaria di Caonada all'Istituto Salesiano di Castello di Godego, revocando così il precedente consenso all'iscrizione; instaurato il contraddittorio, con decreto del
23.01.2025 il Giudice Tutelare ha “Invita[to] i servizi sociali quali affidatari a dare attuazione alla sentenza e peculiarmente a:
1 – mantenere e agevolare il trasferimento, già intervenuto, della bambina presso l'abitazione paterna;
2 – l'“indicazione data ai genitori di sospendere al momento i contatti tra Per_1
ed il padre” deve intendersi definitivamente immediatamente revocata;
3 - i Servizi organizzeranno (per un periodo mesi tre) gli incontri con la madre, esclusivamente in ambiente protetto ovvero sotto la loro supervisione.
A tal fine essi decideranno, previo interpello dei genitori, tempi e modi per la attuazione degli incontri in piena discrezionalità.
pag. 4/17 4 - per iscrizione scolastica i Servizi Sociali provvederanno infine, a sottoscrivere in nome e per conto della minore i documenti necessari” (doc. 1
[curatore spec.]);
in ottemperanza a tali statuizioni, è stata iscritta presso l'Istituto Salesiano di Per_1
Castello di Godego e i Servizi Sociali hanno predisposto un calendario di visite in spazio neutro con la madre, con previsione di incontri una volta ogni 15 giorni e hanno avviato un percorso di sostegno psicologico per la bambina (doc. 2 [curatore spec.])” (cfr. comparsa di costituzione e risposta in appello, avv. De Mattia, passim).
In esito al deposito, disposto da questa Corte, della relazione di aggiornamento da parte dei Servizi Sociali di Montebelluna d.d. 14.5.2025,
l'appellante rilevava il sopravvenuto venir meno della loro competenza territoriale in esito al trasferimento della bambina in provincia di Padova e ne rilevava le conclusioni ormai datate e le carenze contenutistiche. Anche per tali motivi, l'appellante chiedeva disporsi nuova ctu psico – familiare, osservando che la precedente, svolta in primo grado, non era più aggiornata e presentava alcuni profili opinabili ed a tratti meramente ipotetici. Essa instava infine per il trasferimento dell'incarico ai Servizi Sociali di San Martino di
Lupari.
Gli appellati si rimettevano su tale ultima istanza, mentre si opponevano all'espletamento di nuova ctu.
Tutto ciò premesso, la Corte osserva quanto segue.
Le doglianze sul contenuto della relazione dimessa dai Servizi Sociali di
Montebelluna e la richiesta di trasferimento dell'incarico a quelli di San
Martino di Lupari – dove attualmente dimora – non meritano Per_1
accoglimento perché, rispettivamente, non precludono la presente decisione, e non tengono conto dell'approfondita conoscenza del nucleo da parte dell'Ente attualmente incaricato;
parimenti, va respinta l'istanza di nuova CTU
pag. 5/17 formulata dall'appellante. Non è infatti necessario, né tantomeno giuridicamente doveroso un supplemento d'indagine per effetto del solo decorso del tempo, in mancanza di censure circostanziate all'operato ed alle conclusioni del consulente dott. ssa o di elementi tali da renderle Per_3
oggettivamente non corrispondenti alla condizione attuale delle parti e della figlia minore.
Al contrario, se l'affidamento di ai Servizi Sociali è stato disposto sulla Per_1
base della valutazione – anche da parte della consulente d'ufficio – in ordine alla diversa idoneità parentale sotto il profilo dell'accesso all'altro genitore ed al suo riscontro della persistente conflittualità delle parti, i fatti successivi alle operazioni peritali e finanche alla sentenza di primo grado hanno purtroppo rivelato la persistenza di entrambi tali criticità e dunque la perdurante attualità delle valutazioni della CTU.
Va inoltre condivisa la considerazione della curatrice speciale circa il carattere superfluo e nel l'inopportunità di coinvolgere nuovamente la minore in ulteriori accertamenti clinici, specie se di carattere contenzioso, anche all'esito della relazione dei Servizi Sociali d.d. 14.5.2025 da cui emergono la sofferenza e l'angoscia di per la conflittualità familiare e il suo buon adattamento e Per_1
la sicurezza associate alla sua attuale collocazione.
Le istanze istruttorie dell'appellante non meritano dunque accoglimento.
*
Passando al merito della contesa, ritiene questa Corte che l'appello vada integralmente rigettato.
Esaminandone partitamente i motivi, va innanzitutto ricordato che secondo l'appellante Tribunale di Treviso avrebbe errato nel disporre l'affidamento di ai Servizi Sociali, non sussistendo i presupposti per tale previsione e non Per_1
rispondendo la stessa al superiore interesse della prole.
pag. 6/17 A ben vedere, la critica si estende oltre la sentenza impugnata ed involge la valutazione delle circostanze di fatto compiuta illo tempore dalla CTU, ridimensionando il rilevato conflitto genitoriale, in quanto ora asseritamente superato, e contestando che la madre abbia mai ostacolato il rapporto padre – figlia, avendo ella sempre orientato i propri comportamenti all'interesse della minore.
All'uopo merita ricordare, in diritto, che l'affidamento del minore ai Servizi
Sociali, con finalità di supporto e/o vigilanza e non preceduto da interventi ablativi o limitativi della responsabilità genitoriale, non esclude che l'Ente sia chiamato, nell'interesse dei minori, ad assumere specifiche scelte, che i genitori
– per la loro elevata conflittualità – non siano in grado di compiere tempestivamente e proficuamente.
Uno dei presupposti di tale tipologia di incarico ai Servizi Sociali è costituito dall'elevato conflitto genitoriale e correttamente il Tribunale di Treviso vi ha fatto ricorso.
Il contenuto e le motivazioni dell'incarico, infatti, rivelano che all'Ente affidatario è stato demandato di svolgere un'attenta e marcata attività di monitoraggio dell'intero nucleo familiare, per vigilare sulla regolarità e serenità delle frequentazioni e ad avviare tutti gli interventi ritenuti opportuni per l'aiuto psicologico alla figlia e il supporto alla genitorialità delle parti.
Ebbene, il Tribunale di Treviso nell'assumere la propria decisione ha tenuto conto della fisionomia dell'istituto elaborata dalla giurisprudenza più accorta
(efficacemente riassunta, per tutte, da C. Cass. ord. 32290/23), elaborando una valutazione logica e priva di censure, sulla base del proprio prudente apprezzamento.
pag. 7/17 Invero, dopo ampia disamina delle risultanze della C.T.U. e dei documenti in atti, comprese le relazioni dei Servizi Sociali che da anni conoscono il nucleo, il Giudice di Prime Cure ha evidenziato che:
- il rapporto tra le Parti è sempre stato caratterizzato da forte conflittualità e la vicenda familiare è sempre stata minata dalle gravi accuse avanzate dalla
GNa contro il marito per presunti abusi ai danni della minore, Pt_1
rivelatesi tutte infondate sulla base dei processi penali conclusi e delle visite mediche cui la bambina è stata suo malgrado sottoposta.
L'elevata conflittualità tra i genitori è stata da sempre caratterizzata da una reciproca sfiducia, colta anche dal primo Giudice: significativi al riguardo sono, per un verso, l'intenso contenzioso giudiziario che li ha visti reciprocamente coinvolti anche sul fronte penale, dove tuttavia il padre è stato assolto (o destinatario di archiviazione), con provvedimenti non impugnati ex adverso dalle accuse di violenza verso la madre ed abusi sessuali sulla figlia, mentre la madre ha patteggiato una condanna per calunnia in relazione a tali accuse;
per altro verso, la scarsa collaborazione e l'impasse nel quale i genitori si sono spesso trovati e tuttora si ritrovano ogniqualvolta debbano compiere scelte di una certa rilevanza per la figlia.
Peraltro, conflitto parentale e criticità materne sotto il profilo dell'accesso della minore al padre sono tuttora indiscutibilmente presenti.
Il persistere del conflitto genitoriale si coglie tra le pagine dello stesso ricorso in appello, che stigmatizza la mancanza di collaborazione paterna e la difficoltà dei genitori di assumere decisioni condivise per la minore, come per esempio quella del pediatra di libera scelta.
Inoltre, è pacifico e documentale che nello stesso mese di gennaio 2025 – dopo poco più di un mese dal deposito della sentenza impugnata – le parti si siano dovute rivolgere al Giudice della Vigilanza per dirimere la controversia pag. 8/17 riguardante il trasferimento della figlia dall'istituto scolastico frequentato fino a quel momento ad uno più prossimo alla sua residenza medio tempore modificatasi.
Che la madre abbia frapposto ostacoli alla frequentazione padre – figlia è emerso anche successivamente alla notificazione della sentenza sub iudice quando la prima si è recata (il 15.12.2024) con dai Carabinieri per Per_1
denunciare un nuovo abuso dell'uomo, senza tuttavia farvi alcun riferimento nel proprio atto di appello (depositato il 2.1.2025), come sarebbe stato perfino ovvio da parte di chi ritenesse di dover tutelare la figlia a fronte di nuovi, potenzialmente gravissimi, episodi occorsi nell'attuazione della sentenza impugnata. La denuncia è stata invece riportata solo dagli appellati nei rispettivi scritti difensivi: nei successivi atti processuali essa non è stata smentita dall'appellante, che tuttavia non ha fornito chiarimenti sui suoi contenuti, né tantomeno ne ha prodotto copia.
È dunque corretto ritenere, come ha fatto il primo Giudice, che vi siano i presupposti per un affidamento ai Servizi Sociali, posto che le disfunzionali dinamiche genitoriali possono nuocere alla minore.
Già nel corso degli incontri avvenuti nel 2023 in spazio neutro tra e il Per_1
padre, infatti, i Servizi Sociali avevano rilevato taluni comportamenti della piccola definiti preoccupanti e tali da rendere opportuno un approfondimento e una rielaborazione nell'ambito di un percorso di sostegno, quali regressione, reazioni emotive non congrue rispetto al contesto e un conflitto di lealtà nel non sentirsi libera di esprimere e raccontare a ciascun genitore quello che vive e sperimenta con l'altro (relazione 05.10.2023 Dott.ssa e Dott.ssa Per_4
. 3; relazione 03.10.2023 Dott.ssa p. 3). Per_5 Per_6
Ma anche l'ultima relazione depositata dall'Ente affidatario ha evidenziato da un lato il forte bisogno di affetto della minore, dall'altro la sua modalità di pag. 9/17 interazione con gli adulti che si potrebbe sinteticamente “seduttiva” e – da ultimo, ma non per importanza – la sua tendenza all'invenzione narrativa. Il che, conclude il Servizio, la espone a rischi di manipolazione.
L'unica precisazione che s'impone – sulla scorta di un'interpretazione estensiva dell'art. 5 bis l. 183/1984 generalmente fatta propria dalla giurisprudenza, anche di legittimità (per cui v. C. Cass. ord. 33193/23) – riguarda la durata dell'affidamento di al Servizio Sociale, che – pur Per_1
trattandosi di “mero” mandato di vigilanza e supporto, con possibilità di attribuzione ai Servizi solo di specifici poteri di intervento ad acta – andrà limitata a 24 mesi dalla pubblicazione della sentenza T.O. Treviso, n.
1969/2024 qui confermata. Tale arco temporale viene individuato da questa
Corte tenendo conto della particolare complessità delle relazioni familiari e dell'età di onde consentire – auspicabilmente – la costruzione di una Per_1
solida alleanza genitoriale con l'accompagnamento dei Servizi Sociali.
*
Anche in relazione al collocamento della bambina appare corretta la decisione del Tribunale di Treviso di disporne l'inversione rispetto alla situazione precedente, prevedendo che la residenza prevalente di sia presso il padre. Per_1
Invero, il genitore collocatario ha il dovere di favorire, assicurare e garantire l'esistenza di un significativo rapporto del figlio anche con l'altro genitore, al fine di tutelare il suo diritto alla bigenitorialità e di perseguire il superiore interesse della prole ad una crescita serena ed equilibrata: entrambe le figure, infatti, sono fondamentali nel percorso di crescita del minore;
di talché impedire o ostacolare tale rapporto non può che avere effetti deleteri non solo sul piano psicologico ma anche sul piano della sua formazione personale.
Ciò che si richiede non è, quindi, una semplice disponibilità passiva ma una fattiva collaborazione con l'altro coniuge, che permetta di non pag. 10/17 strumentalizzare i figli nella conflittualità tra i genitori legata alla fine del loro rapporto matrimoniale.
A tal proposito, la Suprema Corte di Cassazione ha affermato che: “In tema di separazione personale tra i coniugi, il genitore affidatario dei figli minori ha il dovere morale
e giuridico di promuovere attivamente e costantemente il riavvicinamento dei figli al genitore non affidatario, misurandosi la propria capacità genitoriale alla luce della capacità di garantire il più possibile le frequentazioni della prole con l'altro genitore” (Cassazione
Civile, 21.02.2014, n. 4176).
Al riguardo, il Giudice di Prime Cure ha rilevato: “… giova precisare che sebbene la madre si sia sempre presa cura della figlia, non si può prescindere dalle risultanze della
CTU, dalla quale è inequivocabilmente emerso che nel il criterio dell'accesso è Pt_2
“assolutamente conservato”, mentre nella detto criterio è “in bilico” ed è stato Pt_1
rispettato e favorito soltanto all'interno della “cornice giuridica della CTU.
Va inoltre rimarcato quanto emerge dai procedimenti penali che hanno visto coinvolto il ricorrente in un vero e proprio calvario e ciò a seguito e a causa delle strumentali denunce era convenuta, poi rivelatesi calunniose … Il Collegio ritiene in tal contesto che soltanto con un collocamento prevalente della figlia presso il padre possa essere garantito il rispetto del rapporto padre-figlia, garantendo quindi l'effettiva e regolare frequentazione del con Pt_2
e limitando quindi le interferenze da parte della madre, che allo stato attuale - come Per_1
emerso in CTU - detiene praticamente pieno potere decisionale sul nucleo familiare” (p. 13-
14 sentenza n. 1969/2024).
Invero, va evidenziato come nel corso dell'istruttoria siano emerse significative difficoltà della madre;
si legge, infatti, nella relazione di aggiornamento della Dott.ssa “La signora invece, pur Per_3 Pt_1
risultando adeguata nella capacità affettiva, normativa e di accudimento, continua a presentare importanti criticità nel criterio dell'accesso a fronte di una capacità riflessiva altrettanto deficitaria”.
pag. 11/17 Per contro, il Sig. è risultato essere il genitore maggiormente in grado Pt_2
di garantire l'accesso presso l'altro: “Per quanto riguarda le capacità genitoriali, il
Sig. non presenta particolari criticità risultando adeguato nella capacità accuditiva, Pt_2
affettiva, normativa, riflessiva e nel criterio dell'accesso” (relazione di aggiornamento
C.T.U. pag. 24).
Del resto, la stessa parte appellante cita nel proprio atto introduttivo (pag. 31 ricorso in appello) la relazione peritale della dott.ssa incarcata dal P.M. Per_7
presso il T.O. di Padova nell'ambito del procedimento penale n. 1123/23
R.G.N.R. contro laddove evidenzia il «rischio di induzione e Pt_2
suggestionabilità» della bambina in quanto « è una minore che si affida agli Per_1
adulti»: tali considerazioni trovano conferma successiva, posto che anche dall'approfondimento psicologico di cui alla relazione d.d. 14.5.2025 del
Servizio Sociale affidatario (rel. dott. ssa Lucati, dep. 17.6.2025), è stata Per_1
descritta come una bambina “con un profondo bisogno di affetto e sicurezza, che la porta ad aderire ai bisogni e alle aspettative degli altri al fine di mantenere la relazione con
l'altro” (rel. dott. ssa Lucati, cit.). Una bambina che, per i suoi comportamenti indicativi di “bisogni emotivi non soddisfatti” potrebbe trovarsi esposta “a situazioni di rischio”, oltretutto amplificato dal “conflitto di lealtà” nel quale “è inserita … e che la porta ad avere una visione idealizzata di entrambi i genitori” (rel. dott. ssa Lucati, cit.) o ad assecondarne la narrazione.
Peraltro, il timore che la madre potesse frapporre nuovi ostacoli alle frequentazioni padre-figlia, impedendone la relazione, si è rivelato fondato quando costei all'indomani del deposito della sentenza ha portato con sé la bimba dai CC per denunciare il padre per presunti abusi in danno della figlia, in tal modo direttamente facendola partecipe della narrazione materna.
pag. 12/17 È dunque emerso che frequentando la madre in modalità libera – e viepiù se collocata presso di lei – rischia concretamente di diventare ella stessa Per_1
parte del conflitto, con ulteriore aggravamento della sua condizione.
Non è per contro ipotizzabile il contrario, valorizzando il comportamento serbato dalla minore in occasione dell'incontro con la psicologa del Servizio
Sociale dott. ssa . La circostanza che si “separa facilmente e con Per_8 Per_1
rapidità dal padre” (rel. dott. ssa Lucati, cit.) non è necessariamente sintomo un disagio nello stare con lui, ben potendo anzi rivelare un attaccamento non morboso a tale genitore, che non impedisce alla figlia di sviluppare liberamente le proprie relazioni e in definitiva la sua personalità.
Definitivamente esclusa in sede penale la configurabilità degli agìti criminali attribuitigli dalla madre in danno della figlia ed altresì escluso – a ben vedere – che dalla relazione dei Servizi Sociali d.d. 14 maggio 2025 (dep. 17.6.2025) sia riferito che Y. presenti i segnali di avere vissuto (id est realmente sperimentato) esperienze a contenuto sessuale, è proprio da costui che appare meglio tutelata la crescita serena ed equilibrata della figlia.
Non per ultimo, anche sul piano della garanzia dell'accesso alla madre e dunque del diritto della minore alla bigenitorialità.
Dubbi in senso contrario alla conferma della collocazione di presso il Per_1
padre non sorgono neppure oggi, in seguito alle due distinte occasioni in cui, rispettivamente, “si è messa a cavalcioni di un bastone e ha guardato la terapeuta Per_1
sorridendo” e “ha preso lo stesso bastone … ha colpito la terapeuta tra le gambe dicendo
“allarga le gambe” rivolgendole sempre lo sguardo e sorridendo” (rel. Servizi Soc. dep.
17.6.2025): la terapeuta, che “non ha dato seguito e rilevanza a questi giochi … [ha osservato che] si è fermata e ha messo via il bastone. Si è percepita una modalità Per_1
provocatoria di con lo sguardo cercava attenzione dalla terapeuta e una sua possibile Per_1
reazione” e ha concluso per escludere – dal complesso di tutti gli elementi pag. 13/17 emersi e degli strumenti diagnostici utilizzati – che siano emersi da parte di dei riferiti legati alla sessualità. Secondo la dott. ssa Lucati, “Rispetto al Per_1
“gioco” col bastone si ipotizza che se la terapeuta avesse dato … un significato legato alla sfera della sessualità la minore … probabilmente avrebbe creato una storia inerente a questo” (rel. Ser. Soc. ult. cit.).
Concludendo sul punto, si deve ritenere appropriato e consono al suo interesse il collocamento di presso il padre, al fine di garantire il diritto Per_1
della minore a mantenere un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi i genitori, incaricando i Servizi Sociali affidatari di svolgere un'azione di sostegno e supporto.
Ciò a maggior ragione là ove si consideri che con la successiva ordinanza
23.01.2025 il Giudice della Vigilanza ha rimarcato come “… le ulteriori recenti iniziative della madre non debbano influire in alcun modo su quanto disposto;
piuttosto esse confermano l'urgenza di provvedere quanto disposto in sentenza (la residenza prevalente della minore deve essere spostata presso l'abitazione paterna)” e ha statuito che quanto meno per i primi tre mesi di scuola gli incontri tra madre e figlia siano organizzati in spazi neutri “… onde consentire un proficuo inserimento della minore nel nuovo istituto senza il rischio di ulteriori traumi che le iniziative ingiustificate della madre potrebbero cagionare alla minore” (cfr. doc. 1).
Anche in ordine al collocamento prevalente di ed alla connessa Per_1
regolamentazione del regime di visita con la madre, la sentenza di primo grado va integralmente confermata.
*
Quanto al capo relativo al contributo paterno al mantenimento vi è da osservare che l'appellante non ha chiarito le ragioni per cui ella dal 2019 non lavora, pur essendo giovane e avendo capacità lavorativa (perlomeno manuale, attese le pregresse esperienze documentate fin dal primo grado), anche pag. 14/17 considerando che la figlia frequenta regolarmente la scuola e non risultano esigenze di accudimento particolari rispetto alla sua età. Inoltre, è pacifico che l'appellante abbia un cospicuo patrimonio mobiliare, avendo ricevuto due donazioni per complessivi € 100.000,00 dal marito. Infine, ella vive nella casa familiare e non risulta abbia spese abitative e nel suo Paese di origine è proprietaria esclusiva di un'abitazione che non è dato sapere se sia messa a reddito. Questi elementi che si aggiungono alla corretta valutazione del primo
Giudice circa la prevalente collocazione di presso il padre rendono infondato l'appello sul punto.
*
In difetto di rituale istanza in tal senso, tale non potendo ritenersi quella formulata dalla madre all'educatore del servizio sociale richiamata nel ricorso in appello, correttamente il primo Giudice non ha ritenuto di esprimersi sulla possibilità di rilascio di titoli per l'espatrio della minore. In questa sede, deve peraltro rilevarsi come una siffatta autorizzazione sia allo stato preclusa dal concreto pericolo di sottrazione della minore, desumibile dall'elevata conflittualità dei genitori, dall'insuccesso delle iniziative materne per ostacolare il rapporto padre figlia e dalla mancanza – in capo alla madre – di legami, familiari, lavorativi, etc. sufficientemente solidi con il territorio italiano.
*
Nella regolamentazione delle spese legali il primo Giudice ha fatto buon governo del principio di soccombenza, derogandovi semmai – ma sul punto il
Collegio è esonerato da ogni approfondimento, in difetto di specifica impugnazione – in relazione alla distribuzione inter partes delle spese di ctu e del compenso del curatore speciale della figlia.
Anche il relativo capo di sentenza va dunque confermato.
*
pag. 15/17 Le spese di grado, liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore indeterminabile, della bassa complessità della causa e dell'attività svolta, vanno poste a carico dell'appellante interamente soccombente, sia nei confronti di che della curatrice speciale della loro figlia minore;
in tale Parte_2
ultimo caso l'appellante va condannata al pagamento delle spese legali in favore dello Stato, per l'intervenuta ammissione della figlia al Patrocinio
Erariale.
L'infondatezza dell'appello impone di dichiarare la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, del doppio del contributo unificato
(art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002).
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale Ordinario di Treviso, n. 1969/2024 pubblicata il 20 novembre 2024, ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattesa, respinge integralmente l'appello e conferma la sentenza impugnata, disponendo ad integrazione di quanto ivi disposto che l'affidamento della minore ai Servizi Sociali di Montebelluna abbia durata di 24 Persona_9
mesi, decorrenti dal 20 novembre 2024; pone a carico dell'appellante le spese legali di fase, che liquida – in favore di
– in € 5200,00 oltre al rimborso per spese generali al 15%, iva Parte_2
e cpa come per Legge, e – in favore della curatrice speciale della minore in €
2500,00, oltre al rimborso per spese generali al 15%, iva e cpa come per Legge
– con pagamento direttamente in favore dell'Erario del compenso del curatore speciale della minore;
pag. 16/17 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, del doppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater,
d.P.R. 115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio della SEZIONE TERZA, in data 22 settembre 2025.
Il Consigliere rel. Il Presidente dott. ssa Silvia Barison dott. Luca Boccuni
pag. 17/17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Venezia
SEZIONE TERZA CIVILE
R.G. 4/2025
La Corte D'Appello di Venezia, SEZIONE III CIVILE, in persona dei
Magistrati: dott. Luca Boccuni Presidente dott. ssa Silvia Barison Consigliere relatore dott. ssa Silvia Franzoso Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
C.F. Parte_1 C.F._1
con l'Avv. SIGNORINI SARA appellante e
(C.F. Parte_2 C.F._2
con l'Avv. MARCHETTI ELENA MARIA
CURATORE SPECIALE della in persona dell'avv. CP_1
SARA DE MATTIA in proprio appellati con l'intervento del PROCURATORE GENERALE DELLA
REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA Posta in decisione all'udienza del 22 settembre 2025 sulle CONCLUSIONI rassegnate in atti dalle parti e dal P.G. con nota dep. 14.3.2025
Per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 1969/2024 dep. 20.11.2024 il Tribunale di TREVISO - istruita la causa documentalmente, mediante ctu sul nucleo familiare e monitoraggio socio – sanitario, accoglieva la domanda di separazione proposta da , disponendo, previa nomina del curatore speciale, Parte_2
l'affidamento della figlia minore nata il [...], al Servizio Sociale di Per_1
Montebelluna, con collocazione prevalente presso il padre, onerandolo di un assegno mensile di € 200,00 da versare alla madre per contributo al mantenimento ordinario di e del 50% delle spese straordinarie. Il Per_1
Tribunale stabiliva inoltre che le visite madre – figlia si svolgessero con i tempi e le modalità tempo per tempo ritenute dai Sevizi affidatari più consone all'interesse della minore, con possibilità di avvio – ricorrendone la necessità – di un percorso di supporto psicologico della minore e di sostegno genitoriale per le parti. Il Tribunale pronunciava infine la condanna della sig. ra alla refusione delle spese processuali, attribuendo ad ambo le Pt_1
parti – in solido tra loro – gli oneri di CTU ed il compenso del curatore speciale.
La sentenza era notificata dalle parti in data 03.12.2024.
Con ricorso datato 28.12.2024 la GNa proponeva il presente Pt_1
appello censurando:
1. l'affidamento di ai Servizi Sociali, il suo collocamento presso il Per_1
padre e le modalità di visita con la madre;
pag. 2/17 2. la misura del contributo paterno al mantenimento ordinario della minore;
3. il contrasto tra la motivazione e il dispositivo della sentenza nella regolazione delle spese di lite;
4. l'omessa pronuncia sulla richiesta materna di autorizzazione al rilascio del passaporto e/o degli altri documenti validi per l'espatrio;
5. in ogni caso, l'inammissibilità delle istanze istruttorie formulate ex avderso in primo grado.
Conseguentemente, l'appellante chiedeva che, in riforma della sentenza gravata, fossero da questa Corte: a) disposto l'affidamento condiviso di a Per_1
entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre;
b) assegnata la casa familiare a quest'ultima; c) disposta la frequentazione della minore con il padre a week-end alternati dal sabato mattina alla domenica sera, nonché un giorno infrasettimanale con pernotto (mercoledì) nelle settimane del week-end paterno e due (mercoledì e giovedì) nelle settimane del week-end materno;
d) posto a carico del sig. un assegno di mantenimento della figlia di € Pt_2
650,00 mensili, con suddivisione della spese straordinarie al 50% tra i genitori;
e) l'autorizzazione al rilascio del passaporto per la minore.
Si costituivano e la Parte_2 Controparte_2
avv. SARA DE MATTIA resistendo all'appello e chiedendo l'integrale conferma della pronuncia del Tribunale di Treviso, per i motivi esposti nei rispettivi atti e considerato il comportamento tenuto dall'appellante dopo la pubblicazione della sentenza gravata.
In particolare, gli appellati deducevano che dopo il deposito della sentenza n.
1969/2024 del Tribunale di Treviso, in data 20.11.2024 e la sua notifica alle parti il successivo 3.12.2024, era stata trasferita da Montebelluna, ove Per_1
viveva con la madre, presso l'abitazione paterna a San Martino di Lupari.
pag. 3/17 Senonché, “in data 15.12.2024, mentre la bambina era con lei durante il proprio turno di responsabilità, la Sig.ra l'ha condotta dapprima presso la Stazione dei Pt_1
Carabinieri per denunciare presunti abusi sessuali perpetrati ai danni della figlia dal padre
e dal fratello (figlio di prime nozze del GN ) e, in seguito, presso il Per_2 Pt_2
Pronto Soccorso dell'Ospedale di Montebelluna per sottoporla ad accertamenti;
in data
24.12.2024 la madre ha presentato una nuova denuncia-querela nei confronti del signor
per i fatti sopra riferiti;
medio tempore i Servizi Sociali, informati degli Parte_2
avvenimenti, hanno sospeso ogni contatto tra e il padre e hanno depositato istanza Per_1
20.12.2024 al Giudice Tutelare perché provvedesse in merito;
a fronte di ciò il Giudice
Tutelare, con decreto inaudita altera parte del 23.12.2024, ha disposto l'immediato ripristino dei rapporti di con il padre, incaricando i Servizi Sociali di valutare Per_1
l'eventuale sospensione delle frequentazioni con la madre, fissando udienza al 14.01.2025 per la convocazione delle Parti e dei Servizi Sociali;
nel frattempo, la GNa ha Pt_1
rifiutato di sottoscrivere la richiesta di nulla osta per procedere al trasferimento di Per_1
dalla Scuola Primaria di Caonada all'Istituto Salesiano di Castello di Godego, revocando così il precedente consenso all'iscrizione; instaurato il contraddittorio, con decreto del
23.01.2025 il Giudice Tutelare ha “Invita[to] i servizi sociali quali affidatari a dare attuazione alla sentenza e peculiarmente a:
1 – mantenere e agevolare il trasferimento, già intervenuto, della bambina presso l'abitazione paterna;
2 – l'“indicazione data ai genitori di sospendere al momento i contatti tra Per_1
ed il padre” deve intendersi definitivamente immediatamente revocata;
3 - i Servizi organizzeranno (per un periodo mesi tre) gli incontri con la madre, esclusivamente in ambiente protetto ovvero sotto la loro supervisione.
A tal fine essi decideranno, previo interpello dei genitori, tempi e modi per la attuazione degli incontri in piena discrezionalità.
pag. 4/17 4 - per iscrizione scolastica i Servizi Sociali provvederanno infine, a sottoscrivere in nome e per conto della minore i documenti necessari” (doc. 1
[curatore spec.]);
in ottemperanza a tali statuizioni, è stata iscritta presso l'Istituto Salesiano di Per_1
Castello di Godego e i Servizi Sociali hanno predisposto un calendario di visite in spazio neutro con la madre, con previsione di incontri una volta ogni 15 giorni e hanno avviato un percorso di sostegno psicologico per la bambina (doc. 2 [curatore spec.])” (cfr. comparsa di costituzione e risposta in appello, avv. De Mattia, passim).
In esito al deposito, disposto da questa Corte, della relazione di aggiornamento da parte dei Servizi Sociali di Montebelluna d.d. 14.5.2025,
l'appellante rilevava il sopravvenuto venir meno della loro competenza territoriale in esito al trasferimento della bambina in provincia di Padova e ne rilevava le conclusioni ormai datate e le carenze contenutistiche. Anche per tali motivi, l'appellante chiedeva disporsi nuova ctu psico – familiare, osservando che la precedente, svolta in primo grado, non era più aggiornata e presentava alcuni profili opinabili ed a tratti meramente ipotetici. Essa instava infine per il trasferimento dell'incarico ai Servizi Sociali di San Martino di
Lupari.
Gli appellati si rimettevano su tale ultima istanza, mentre si opponevano all'espletamento di nuova ctu.
Tutto ciò premesso, la Corte osserva quanto segue.
Le doglianze sul contenuto della relazione dimessa dai Servizi Sociali di
Montebelluna e la richiesta di trasferimento dell'incarico a quelli di San
Martino di Lupari – dove attualmente dimora – non meritano Per_1
accoglimento perché, rispettivamente, non precludono la presente decisione, e non tengono conto dell'approfondita conoscenza del nucleo da parte dell'Ente attualmente incaricato;
parimenti, va respinta l'istanza di nuova CTU
pag. 5/17 formulata dall'appellante. Non è infatti necessario, né tantomeno giuridicamente doveroso un supplemento d'indagine per effetto del solo decorso del tempo, in mancanza di censure circostanziate all'operato ed alle conclusioni del consulente dott. ssa o di elementi tali da renderle Per_3
oggettivamente non corrispondenti alla condizione attuale delle parti e della figlia minore.
Al contrario, se l'affidamento di ai Servizi Sociali è stato disposto sulla Per_1
base della valutazione – anche da parte della consulente d'ufficio – in ordine alla diversa idoneità parentale sotto il profilo dell'accesso all'altro genitore ed al suo riscontro della persistente conflittualità delle parti, i fatti successivi alle operazioni peritali e finanche alla sentenza di primo grado hanno purtroppo rivelato la persistenza di entrambi tali criticità e dunque la perdurante attualità delle valutazioni della CTU.
Va inoltre condivisa la considerazione della curatrice speciale circa il carattere superfluo e nel l'inopportunità di coinvolgere nuovamente la minore in ulteriori accertamenti clinici, specie se di carattere contenzioso, anche all'esito della relazione dei Servizi Sociali d.d. 14.5.2025 da cui emergono la sofferenza e l'angoscia di per la conflittualità familiare e il suo buon adattamento e Per_1
la sicurezza associate alla sua attuale collocazione.
Le istanze istruttorie dell'appellante non meritano dunque accoglimento.
*
Passando al merito della contesa, ritiene questa Corte che l'appello vada integralmente rigettato.
Esaminandone partitamente i motivi, va innanzitutto ricordato che secondo l'appellante Tribunale di Treviso avrebbe errato nel disporre l'affidamento di ai Servizi Sociali, non sussistendo i presupposti per tale previsione e non Per_1
rispondendo la stessa al superiore interesse della prole.
pag. 6/17 A ben vedere, la critica si estende oltre la sentenza impugnata ed involge la valutazione delle circostanze di fatto compiuta illo tempore dalla CTU, ridimensionando il rilevato conflitto genitoriale, in quanto ora asseritamente superato, e contestando che la madre abbia mai ostacolato il rapporto padre – figlia, avendo ella sempre orientato i propri comportamenti all'interesse della minore.
All'uopo merita ricordare, in diritto, che l'affidamento del minore ai Servizi
Sociali, con finalità di supporto e/o vigilanza e non preceduto da interventi ablativi o limitativi della responsabilità genitoriale, non esclude che l'Ente sia chiamato, nell'interesse dei minori, ad assumere specifiche scelte, che i genitori
– per la loro elevata conflittualità – non siano in grado di compiere tempestivamente e proficuamente.
Uno dei presupposti di tale tipologia di incarico ai Servizi Sociali è costituito dall'elevato conflitto genitoriale e correttamente il Tribunale di Treviso vi ha fatto ricorso.
Il contenuto e le motivazioni dell'incarico, infatti, rivelano che all'Ente affidatario è stato demandato di svolgere un'attenta e marcata attività di monitoraggio dell'intero nucleo familiare, per vigilare sulla regolarità e serenità delle frequentazioni e ad avviare tutti gli interventi ritenuti opportuni per l'aiuto psicologico alla figlia e il supporto alla genitorialità delle parti.
Ebbene, il Tribunale di Treviso nell'assumere la propria decisione ha tenuto conto della fisionomia dell'istituto elaborata dalla giurisprudenza più accorta
(efficacemente riassunta, per tutte, da C. Cass. ord. 32290/23), elaborando una valutazione logica e priva di censure, sulla base del proprio prudente apprezzamento.
pag. 7/17 Invero, dopo ampia disamina delle risultanze della C.T.U. e dei documenti in atti, comprese le relazioni dei Servizi Sociali che da anni conoscono il nucleo, il Giudice di Prime Cure ha evidenziato che:
- il rapporto tra le Parti è sempre stato caratterizzato da forte conflittualità e la vicenda familiare è sempre stata minata dalle gravi accuse avanzate dalla
GNa contro il marito per presunti abusi ai danni della minore, Pt_1
rivelatesi tutte infondate sulla base dei processi penali conclusi e delle visite mediche cui la bambina è stata suo malgrado sottoposta.
L'elevata conflittualità tra i genitori è stata da sempre caratterizzata da una reciproca sfiducia, colta anche dal primo Giudice: significativi al riguardo sono, per un verso, l'intenso contenzioso giudiziario che li ha visti reciprocamente coinvolti anche sul fronte penale, dove tuttavia il padre è stato assolto (o destinatario di archiviazione), con provvedimenti non impugnati ex adverso dalle accuse di violenza verso la madre ed abusi sessuali sulla figlia, mentre la madre ha patteggiato una condanna per calunnia in relazione a tali accuse;
per altro verso, la scarsa collaborazione e l'impasse nel quale i genitori si sono spesso trovati e tuttora si ritrovano ogniqualvolta debbano compiere scelte di una certa rilevanza per la figlia.
Peraltro, conflitto parentale e criticità materne sotto il profilo dell'accesso della minore al padre sono tuttora indiscutibilmente presenti.
Il persistere del conflitto genitoriale si coglie tra le pagine dello stesso ricorso in appello, che stigmatizza la mancanza di collaborazione paterna e la difficoltà dei genitori di assumere decisioni condivise per la minore, come per esempio quella del pediatra di libera scelta.
Inoltre, è pacifico e documentale che nello stesso mese di gennaio 2025 – dopo poco più di un mese dal deposito della sentenza impugnata – le parti si siano dovute rivolgere al Giudice della Vigilanza per dirimere la controversia pag. 8/17 riguardante il trasferimento della figlia dall'istituto scolastico frequentato fino a quel momento ad uno più prossimo alla sua residenza medio tempore modificatasi.
Che la madre abbia frapposto ostacoli alla frequentazione padre – figlia è emerso anche successivamente alla notificazione della sentenza sub iudice quando la prima si è recata (il 15.12.2024) con dai Carabinieri per Per_1
denunciare un nuovo abuso dell'uomo, senza tuttavia farvi alcun riferimento nel proprio atto di appello (depositato il 2.1.2025), come sarebbe stato perfino ovvio da parte di chi ritenesse di dover tutelare la figlia a fronte di nuovi, potenzialmente gravissimi, episodi occorsi nell'attuazione della sentenza impugnata. La denuncia è stata invece riportata solo dagli appellati nei rispettivi scritti difensivi: nei successivi atti processuali essa non è stata smentita dall'appellante, che tuttavia non ha fornito chiarimenti sui suoi contenuti, né tantomeno ne ha prodotto copia.
È dunque corretto ritenere, come ha fatto il primo Giudice, che vi siano i presupposti per un affidamento ai Servizi Sociali, posto che le disfunzionali dinamiche genitoriali possono nuocere alla minore.
Già nel corso degli incontri avvenuti nel 2023 in spazio neutro tra e il Per_1
padre, infatti, i Servizi Sociali avevano rilevato taluni comportamenti della piccola definiti preoccupanti e tali da rendere opportuno un approfondimento e una rielaborazione nell'ambito di un percorso di sostegno, quali regressione, reazioni emotive non congrue rispetto al contesto e un conflitto di lealtà nel non sentirsi libera di esprimere e raccontare a ciascun genitore quello che vive e sperimenta con l'altro (relazione 05.10.2023 Dott.ssa e Dott.ssa Per_4
. 3; relazione 03.10.2023 Dott.ssa p. 3). Per_5 Per_6
Ma anche l'ultima relazione depositata dall'Ente affidatario ha evidenziato da un lato il forte bisogno di affetto della minore, dall'altro la sua modalità di pag. 9/17 interazione con gli adulti che si potrebbe sinteticamente “seduttiva” e – da ultimo, ma non per importanza – la sua tendenza all'invenzione narrativa. Il che, conclude il Servizio, la espone a rischi di manipolazione.
L'unica precisazione che s'impone – sulla scorta di un'interpretazione estensiva dell'art. 5 bis l. 183/1984 generalmente fatta propria dalla giurisprudenza, anche di legittimità (per cui v. C. Cass. ord. 33193/23) – riguarda la durata dell'affidamento di al Servizio Sociale, che – pur Per_1
trattandosi di “mero” mandato di vigilanza e supporto, con possibilità di attribuzione ai Servizi solo di specifici poteri di intervento ad acta – andrà limitata a 24 mesi dalla pubblicazione della sentenza T.O. Treviso, n.
1969/2024 qui confermata. Tale arco temporale viene individuato da questa
Corte tenendo conto della particolare complessità delle relazioni familiari e dell'età di onde consentire – auspicabilmente – la costruzione di una Per_1
solida alleanza genitoriale con l'accompagnamento dei Servizi Sociali.
*
Anche in relazione al collocamento della bambina appare corretta la decisione del Tribunale di Treviso di disporne l'inversione rispetto alla situazione precedente, prevedendo che la residenza prevalente di sia presso il padre. Per_1
Invero, il genitore collocatario ha il dovere di favorire, assicurare e garantire l'esistenza di un significativo rapporto del figlio anche con l'altro genitore, al fine di tutelare il suo diritto alla bigenitorialità e di perseguire il superiore interesse della prole ad una crescita serena ed equilibrata: entrambe le figure, infatti, sono fondamentali nel percorso di crescita del minore;
di talché impedire o ostacolare tale rapporto non può che avere effetti deleteri non solo sul piano psicologico ma anche sul piano della sua formazione personale.
Ciò che si richiede non è, quindi, una semplice disponibilità passiva ma una fattiva collaborazione con l'altro coniuge, che permetta di non pag. 10/17 strumentalizzare i figli nella conflittualità tra i genitori legata alla fine del loro rapporto matrimoniale.
A tal proposito, la Suprema Corte di Cassazione ha affermato che: “In tema di separazione personale tra i coniugi, il genitore affidatario dei figli minori ha il dovere morale
e giuridico di promuovere attivamente e costantemente il riavvicinamento dei figli al genitore non affidatario, misurandosi la propria capacità genitoriale alla luce della capacità di garantire il più possibile le frequentazioni della prole con l'altro genitore” (Cassazione
Civile, 21.02.2014, n. 4176).
Al riguardo, il Giudice di Prime Cure ha rilevato: “… giova precisare che sebbene la madre si sia sempre presa cura della figlia, non si può prescindere dalle risultanze della
CTU, dalla quale è inequivocabilmente emerso che nel il criterio dell'accesso è Pt_2
“assolutamente conservato”, mentre nella detto criterio è “in bilico” ed è stato Pt_1
rispettato e favorito soltanto all'interno della “cornice giuridica della CTU.
Va inoltre rimarcato quanto emerge dai procedimenti penali che hanno visto coinvolto il ricorrente in un vero e proprio calvario e ciò a seguito e a causa delle strumentali denunce era convenuta, poi rivelatesi calunniose … Il Collegio ritiene in tal contesto che soltanto con un collocamento prevalente della figlia presso il padre possa essere garantito il rispetto del rapporto padre-figlia, garantendo quindi l'effettiva e regolare frequentazione del con Pt_2
e limitando quindi le interferenze da parte della madre, che allo stato attuale - come Per_1
emerso in CTU - detiene praticamente pieno potere decisionale sul nucleo familiare” (p. 13-
14 sentenza n. 1969/2024).
Invero, va evidenziato come nel corso dell'istruttoria siano emerse significative difficoltà della madre;
si legge, infatti, nella relazione di aggiornamento della Dott.ssa “La signora invece, pur Per_3 Pt_1
risultando adeguata nella capacità affettiva, normativa e di accudimento, continua a presentare importanti criticità nel criterio dell'accesso a fronte di una capacità riflessiva altrettanto deficitaria”.
pag. 11/17 Per contro, il Sig. è risultato essere il genitore maggiormente in grado Pt_2
di garantire l'accesso presso l'altro: “Per quanto riguarda le capacità genitoriali, il
Sig. non presenta particolari criticità risultando adeguato nella capacità accuditiva, Pt_2
affettiva, normativa, riflessiva e nel criterio dell'accesso” (relazione di aggiornamento
C.T.U. pag. 24).
Del resto, la stessa parte appellante cita nel proprio atto introduttivo (pag. 31 ricorso in appello) la relazione peritale della dott.ssa incarcata dal P.M. Per_7
presso il T.O. di Padova nell'ambito del procedimento penale n. 1123/23
R.G.N.R. contro laddove evidenzia il «rischio di induzione e Pt_2
suggestionabilità» della bambina in quanto « è una minore che si affida agli Per_1
adulti»: tali considerazioni trovano conferma successiva, posto che anche dall'approfondimento psicologico di cui alla relazione d.d. 14.5.2025 del
Servizio Sociale affidatario (rel. dott. ssa Lucati, dep. 17.6.2025), è stata Per_1
descritta come una bambina “con un profondo bisogno di affetto e sicurezza, che la porta ad aderire ai bisogni e alle aspettative degli altri al fine di mantenere la relazione con
l'altro” (rel. dott. ssa Lucati, cit.). Una bambina che, per i suoi comportamenti indicativi di “bisogni emotivi non soddisfatti” potrebbe trovarsi esposta “a situazioni di rischio”, oltretutto amplificato dal “conflitto di lealtà” nel quale “è inserita … e che la porta ad avere una visione idealizzata di entrambi i genitori” (rel. dott. ssa Lucati, cit.) o ad assecondarne la narrazione.
Peraltro, il timore che la madre potesse frapporre nuovi ostacoli alle frequentazioni padre-figlia, impedendone la relazione, si è rivelato fondato quando costei all'indomani del deposito della sentenza ha portato con sé la bimba dai CC per denunciare il padre per presunti abusi in danno della figlia, in tal modo direttamente facendola partecipe della narrazione materna.
pag. 12/17 È dunque emerso che frequentando la madre in modalità libera – e viepiù se collocata presso di lei – rischia concretamente di diventare ella stessa Per_1
parte del conflitto, con ulteriore aggravamento della sua condizione.
Non è per contro ipotizzabile il contrario, valorizzando il comportamento serbato dalla minore in occasione dell'incontro con la psicologa del Servizio
Sociale dott. ssa . La circostanza che si “separa facilmente e con Per_8 Per_1
rapidità dal padre” (rel. dott. ssa Lucati, cit.) non è necessariamente sintomo un disagio nello stare con lui, ben potendo anzi rivelare un attaccamento non morboso a tale genitore, che non impedisce alla figlia di sviluppare liberamente le proprie relazioni e in definitiva la sua personalità.
Definitivamente esclusa in sede penale la configurabilità degli agìti criminali attribuitigli dalla madre in danno della figlia ed altresì escluso – a ben vedere – che dalla relazione dei Servizi Sociali d.d. 14 maggio 2025 (dep. 17.6.2025) sia riferito che Y. presenti i segnali di avere vissuto (id est realmente sperimentato) esperienze a contenuto sessuale, è proprio da costui che appare meglio tutelata la crescita serena ed equilibrata della figlia.
Non per ultimo, anche sul piano della garanzia dell'accesso alla madre e dunque del diritto della minore alla bigenitorialità.
Dubbi in senso contrario alla conferma della collocazione di presso il Per_1
padre non sorgono neppure oggi, in seguito alle due distinte occasioni in cui, rispettivamente, “si è messa a cavalcioni di un bastone e ha guardato la terapeuta Per_1
sorridendo” e “ha preso lo stesso bastone … ha colpito la terapeuta tra le gambe dicendo
“allarga le gambe” rivolgendole sempre lo sguardo e sorridendo” (rel. Servizi Soc. dep.
17.6.2025): la terapeuta, che “non ha dato seguito e rilevanza a questi giochi … [ha osservato che] si è fermata e ha messo via il bastone. Si è percepita una modalità Per_1
provocatoria di con lo sguardo cercava attenzione dalla terapeuta e una sua possibile Per_1
reazione” e ha concluso per escludere – dal complesso di tutti gli elementi pag. 13/17 emersi e degli strumenti diagnostici utilizzati – che siano emersi da parte di dei riferiti legati alla sessualità. Secondo la dott. ssa Lucati, “Rispetto al Per_1
“gioco” col bastone si ipotizza che se la terapeuta avesse dato … un significato legato alla sfera della sessualità la minore … probabilmente avrebbe creato una storia inerente a questo” (rel. Ser. Soc. ult. cit.).
Concludendo sul punto, si deve ritenere appropriato e consono al suo interesse il collocamento di presso il padre, al fine di garantire il diritto Per_1
della minore a mantenere un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi i genitori, incaricando i Servizi Sociali affidatari di svolgere un'azione di sostegno e supporto.
Ciò a maggior ragione là ove si consideri che con la successiva ordinanza
23.01.2025 il Giudice della Vigilanza ha rimarcato come “… le ulteriori recenti iniziative della madre non debbano influire in alcun modo su quanto disposto;
piuttosto esse confermano l'urgenza di provvedere quanto disposto in sentenza (la residenza prevalente della minore deve essere spostata presso l'abitazione paterna)” e ha statuito che quanto meno per i primi tre mesi di scuola gli incontri tra madre e figlia siano organizzati in spazi neutri “… onde consentire un proficuo inserimento della minore nel nuovo istituto senza il rischio di ulteriori traumi che le iniziative ingiustificate della madre potrebbero cagionare alla minore” (cfr. doc. 1).
Anche in ordine al collocamento prevalente di ed alla connessa Per_1
regolamentazione del regime di visita con la madre, la sentenza di primo grado va integralmente confermata.
*
Quanto al capo relativo al contributo paterno al mantenimento vi è da osservare che l'appellante non ha chiarito le ragioni per cui ella dal 2019 non lavora, pur essendo giovane e avendo capacità lavorativa (perlomeno manuale, attese le pregresse esperienze documentate fin dal primo grado), anche pag. 14/17 considerando che la figlia frequenta regolarmente la scuola e non risultano esigenze di accudimento particolari rispetto alla sua età. Inoltre, è pacifico che l'appellante abbia un cospicuo patrimonio mobiliare, avendo ricevuto due donazioni per complessivi € 100.000,00 dal marito. Infine, ella vive nella casa familiare e non risulta abbia spese abitative e nel suo Paese di origine è proprietaria esclusiva di un'abitazione che non è dato sapere se sia messa a reddito. Questi elementi che si aggiungono alla corretta valutazione del primo
Giudice circa la prevalente collocazione di presso il padre rendono infondato l'appello sul punto.
*
In difetto di rituale istanza in tal senso, tale non potendo ritenersi quella formulata dalla madre all'educatore del servizio sociale richiamata nel ricorso in appello, correttamente il primo Giudice non ha ritenuto di esprimersi sulla possibilità di rilascio di titoli per l'espatrio della minore. In questa sede, deve peraltro rilevarsi come una siffatta autorizzazione sia allo stato preclusa dal concreto pericolo di sottrazione della minore, desumibile dall'elevata conflittualità dei genitori, dall'insuccesso delle iniziative materne per ostacolare il rapporto padre figlia e dalla mancanza – in capo alla madre – di legami, familiari, lavorativi, etc. sufficientemente solidi con il territorio italiano.
*
Nella regolamentazione delle spese legali il primo Giudice ha fatto buon governo del principio di soccombenza, derogandovi semmai – ma sul punto il
Collegio è esonerato da ogni approfondimento, in difetto di specifica impugnazione – in relazione alla distribuzione inter partes delle spese di ctu e del compenso del curatore speciale della figlia.
Anche il relativo capo di sentenza va dunque confermato.
*
pag. 15/17 Le spese di grado, liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore indeterminabile, della bassa complessità della causa e dell'attività svolta, vanno poste a carico dell'appellante interamente soccombente, sia nei confronti di che della curatrice speciale della loro figlia minore;
in tale Parte_2
ultimo caso l'appellante va condannata al pagamento delle spese legali in favore dello Stato, per l'intervenuta ammissione della figlia al Patrocinio
Erariale.
L'infondatezza dell'appello impone di dichiarare la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, del doppio del contributo unificato
(art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002).
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale Ordinario di Treviso, n. 1969/2024 pubblicata il 20 novembre 2024, ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattesa, respinge integralmente l'appello e conferma la sentenza impugnata, disponendo ad integrazione di quanto ivi disposto che l'affidamento della minore ai Servizi Sociali di Montebelluna abbia durata di 24 Persona_9
mesi, decorrenti dal 20 novembre 2024; pone a carico dell'appellante le spese legali di fase, che liquida – in favore di
– in € 5200,00 oltre al rimborso per spese generali al 15%, iva Parte_2
e cpa come per Legge, e – in favore della curatrice speciale della minore in €
2500,00, oltre al rimborso per spese generali al 15%, iva e cpa come per Legge
– con pagamento direttamente in favore dell'Erario del compenso del curatore speciale della minore;
pag. 16/17 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, del doppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater,
d.P.R. 115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio della SEZIONE TERZA, in data 22 settembre 2025.
Il Consigliere rel. Il Presidente dott. ssa Silvia Barison dott. Luca Boccuni
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