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Sentenza 28 agosto 2025
Sentenza 28 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 28/08/2025, n. 2718 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2718 |
| Data del deposito : | 28 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
Sezione Quarta Civile
La Corte d'appello di Venezia quarta sezione civile composta dai seguenti magistrati: dott.ssa Clotilde Parise ‒ Presidente dott.ssa Elena Rossi ‒ Consigliere dott.ssa Stefania Abbate ‒ Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2344/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi, promossa da
AVV. (C.F. ), Parte_1 C.F._1
in proprio, con studio in Mestre-Venezia, via Ospedale n. 27 (pec
; Email_1
ricorrente contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv. Costantino Simeone del Foro di Venezia, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Venezia (VE), San Marco, 1757 (pec
Email_2
resistente oggetto: ricorso ex art. 14 d. lgs. n. 150/2011 per la liquidazione di compensi di avvocato
CONCLUSIONI DELLE PARTI
1 Per il ricorrente:
Voglia Corte d'Appello di Venezia, contrariis rejectis.
Nel merito: previa revoca dell'ordinanza 16.10.23 del Tribunale di Venezia, nella parte nella quale ha provveduto alla liquidazione delle spese legali relative alla precedente fase processuale, accertarsi e dichiararsi che il ricorrente ha svolto per ordine e conto del resistente le attività professionali descritte nella narrativa del ricorso introduttivo del presente giudizio e nell'allegata documentazione, e condannare lo stesso, al pagamento, a favore del ricorrente, della somma che si riterrà di Giustizia per capitale, rivalutazione monetaria ed interessi, ex D.lgs 203/02 e 1284 ultimo paragrafo c.c. quale corrispettivo delle stesse.
Con vittoria di spese e provvedimento esecutivo.
In via istruttoria: ammettersi prova per interrogatorio per testi sulle circostanze di cui alle note conclusive depositate il 04.07.2025.
Per il resistente:
Voglia l'adita Corte d'Appello di Venezia, per i motivi di fatto e di diritto indicati nella narrativa della presente comparsa:
Nel merito: - respingere la domanda del ricorrente;
In ogni caso: con vittoria del compenso e delle spese di lite e dei relativi accessori di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 14 del d. lgs. 150/2011 depositato il 29.12.2023 l'avv. ha Parte_1
agito innanzi alla Corte d'appello di Venezia al fine di sentir condannare al Controparte_1
pagamento della somma di € 21.851,08, a saldo di compensi maturati per l'attività professionale prestata in suo favore in cinque procedimenti, e precisamente nel procedimento arbitrale n. 8-88/2014, nel procedimento iscritto a V.G. n. 89/2016 instaurato innanzi al Tribunale di Venezia, nella causa R.G. n. 6958/2015 definita dal Tribunale di Venezia
2 con sentenza n. 457/2018, nel giudizio di secondo grado R.G. n. 966/2018 definito dalla Corte di Appello di Venezia con sentenza n. 127/2019 e nel giudizio in cassazione R.G. n.
26164/2019 deciso dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 40469/2021, tutti inerenti ad una controversia insorta in ordine ad un rapporto locatizio, a seguito della pretesa della locatrice di ottenere la corresponsione della somma di € 4.131,64 per canoni non versati e dell'ulteriore somma di € 63.828,62 a titolo di risarcimento di asseriti danni all'immobile.
Con il medesimo atto introduttivo il ricorrente - dopo aver dato atto di aver precedentemente proposto la medesima domanda innanzi al Tribunale di Venezia, il quale con ordinanza del
16.10.2023 si era dichiarato incompetente a pronunciare sulla stessa in quanto “la domanda di liquidazione dei compensi d'avvocato per l'attività svolta in più gradi di giudizio va (…) decisa del giudice di merito che per ultimo ha conosciuto la controversia e, nella specie, non si può dubitare che l'avv. ha da ultimo svolto la propria attività nel giudizio di merito Pt_1
avanti la Corte d'Appello nel procedimento n. 966/2018” - ha chiesto la revoca della statuizione contenuta nell'ordinanza del Tribunale di Venezia in ordine alla sorte delle spese di lite, poste a suo carico nonostante che l'incompetenza non fosse stata eccepita dal resistente, ma bensì rilevata d'ufficio dal giudice.
Si è costituito , eccependo l'inadempimento del professionista per aver Controparte_1
negligentemente omesso di assolvere ai doveri di sollecitazione, informazione e dissuasione su di esso gravanti ed aver intrapreso per suo conto azioni inutilmente gravose, nonché
l'inammissibilità dell'istanza di revoca della pronuncia sulle spese di lite del Tribunale di
Venezia, chiedendo perciò il rigetto di ogni pretesa avversa.
La causa, dopo la sostituzione del consigliere relatore come da provvedimenti organizzativi del
9-5-2025 e del 13-5-2025 e la fissazione di udienza anticipata ex art. 281 sexies c.p.c., con assegnazione di termine alle parti per il deposito di note illustrative, è stata trattenuta in decisione dal Collegio all'udienza del 16.07.2025.
3 Preliminarmente va rilevato che l'atto introduttivo depositato dall'avv. , Pt_1
espressamente qualificato quale ricorso ex art. 14 d. lgs. n. 150/2011, non contiene alcuna istanza per la riassunzione del precedente processo instaurato innanzi al Tribunale di Venezia
e contiene invece, in aggiunta alle altre, anche una domanda nuova, rappresentata dalla domanda di revoca della statuizione resa sulla sorte delle spese di lite dal detto Tribunale. Il ricorso, pertanto, configura, non già una comparsa per la riassunzione della causa ex artt. 50
c.p.c. e 125 disp. att. c.p.c., ma un autonomo atto introduttivo di un nuovo giudizio e, per tale ragione, risultando depositato il 29.12.2023, è stato trattato secondo il rito semplificato di cognizione introdotto dal d. lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, applicabile ratione temporis.
Ciò posto, va dichiarata l'inammissibilità dell'istanza di revoca della statuizione relativa alle spese di lite recata dall'ordinanza emessa dal Tribunale di Venezia in data 16.10.2023, non senza precisare che l'istanza predetta si sarebbe palesata inammissibile anche nel caso in cui l'atto introduttivo fosse risultato qualificabile come comparsa riassuntiva.
Il ricorrente, infatti, anche in base al regime previgente all'introduzione del rito semplificato di cognizione ad opera del citato d. lgs. n. 149/2022 avrebbe dovuto impugnare l'ordinanza del
Tribunale di Venezia, pronunciata ai sensi dell'art. 702 ter c.p.c., con il rimedio previsto dall'ordinamento (sull'impugnabilità dell'ordinanza ex art. 14 d.lgs. 150/2011 con ricorso straordinario per cassazione cfr. Cass., Sez. 2, n. 35026 del 14/12/2023; Sez. Un., 23/02/2018,
n. 4485; Sez. 2, n. 12411 del 17/05/2017), esperibile in ragione della natura decisoria del provvedimento, e non, quindi, chiedere la revoca del capo relativo alle spese processuali a mezzo del ricorso in esame.
Per il resto, il ricorso è fondato entro i limiti di seguito indicati.
L'attività professionale per la quale l'avv. richiede il pagamento delle competenze, Pt_1
relativa a cinque procedimenti, di cui uno di arbitrato, due dinnanzi al Tribunale di Venezia,
4 uno avanti alla Corte di Appello ed uno innanzi alla Corte di Cassazione, risulta pienamente documentata (v. doc. da 3 a 7B fascicolo ricorrente).
Il resistente, d'altra parte, non contesta che l'attività sia stata prestata, bensì ne critica l'utilità
e si duole del mancato assolvimento degli obblighi di informazione e dissuasione che il professionista era tenuto ad osservare nello svolgimento dell'incarico, evidenziando che “ogni professionista di media diligenza, competenza ed avvedutezza avrebbe dovuto immediatamente realizzare e rappresentare al proprio cliente, già all'atto del conferimento dell'incarico, che la prosecuzione della causa in oggetto non poteva che tradursi nell'integrale
o quasi integrale conferma nel merito della sentenza impugnata e determinare per il cliente, anche in caso di accoglimento parziale, un esito finale economicamente più sfavorevole di quello portato dalla sentenza 1876/05 del Tribunale di Venezia”.
Il ricorrente, tuttavia, ha prodotto vari scambi intercorsi via e-mail con il cliente, che comprovano come quest'ultimo fosse informato e consapevole della strategia processuale del proprio avvocato e ciononostante abbia proseguito le azioni (v. doc.
3 - cartella 1c, pagg. 44-
59, doc. 5A, pagg. 82-87 e doc. 6A, pagg. 40-49, 53-57, 66-77), provvedendo anche a versare parzialmente gli importi maturati a titolo di compenso dal proprio difensore, con ciò manifestando di riconoscere la correttezza dell'operato di questi.
La Suprema Corte, in materia di responsabilità dell'avvocato, ha precisato che si configura ipotesi di imperizia del professionista quando lo stesso ignori o violi precise disposizioni di legge ovvero erri nel risolvere questioni giuridiche prive di margine di opinabilità. La scelta invece di seguire una determinata strategia processuale può costituire fonte di responsabilità, che in ogni caso dev'essere valutata dal giudice ex ante e mai ex post sulla base dell'esito del giudizio, ma resta in ogni caso esclusa rispetto a situazioni che presentino margini di opinabilità, com'è nel caso (v. Cass. Sez.
3 - Ordinanza n. 7462 del 20/03/2025).
5 In considerazione dei documenti suddetti ed in applicazione dei richiamati principi giurisprudenziali, per i primi quattro procedimenti non è ravvisabile alcun inadempimento agli obblighi connessi all'assunzione dell'incarico professionale, in mancanza di una qualsivoglia violazione degli obblighi informativi e in difetto delle condizioni per ritenere che le scelte strategiche del professionista fossero esenti da ogni margine di opinabilità o comunque manifestamente inadeguate al risultato voluto dal cliente.
Relativamente al procedimento svoltosi innanzi alla Corte di Cassazione, invece, è necessario svolgere considerazioni differenti, dal momento che l'ordinanza n. 40469/2021 che lo ha definito mette in luce l'assoluta inammissibilità del ricorso proposto dall'avv. per conto Pt_1
del sig. CP_1
In particolare, il ricorso presentava cinque motivi di doglianza, ritenuti tutti inammissibili dal
Supremo Collegio, secondo il quale il primo motivo “…è inammissibile per gli evidenti deficit che connotano la sua conformazione e ne rendono quindi incomprensibile il contenuto”; il secondo motivo “… è manifestamente inammissibile dal momento che non si identifica, né nella rubrica, né nell'illustrazione del contenuto, quali sarebbero state le norme violate”; riguardo al terzo la Corte precisa che “la descrizione del contenuto del motivo dimostra palesemente che patisce anch'esso una netta inammissibilità”; il quarto motivo è definito inammissibile;
il quinto motivo è “… manifestamente inammissibile, in quanto – a tacer d'altro
– non si premura di identificare “le norme di diritto” (così le definisce la rubrica) che sarebbero state violate dal giudice di appello, limitandosi ad asserti generici sulla “ingiustizia” che sarebbe stata commessa”.
La motivazione alla base della declaratoria d'inammissibilità del ricorso denota l'imperizia sottesa alla proposizione dell'impugnazione, totalmente carente dei presupposti necessari e di una strategia processuale, neppure esplicitata nelle missive al cliente (v. mail del 08.04.2019 e del 28.05.2019, doc. 9 fascicolo resistente, ove si legge unicamente “vi sono, a mio parere,
6 margini per un ricorso in cassazione”) inviate dall'avv. , il quale, peraltro, malgrado Pt_1
l'eccezione sollevata ex art. 1460 c.c. dal resistente ed il tenore delle ragioni poste dal giudice di legittimità a fondamento della decisione, non ha svolto alcuna specifica difesa o offerto alcun elemento che possano valutarsi a suo favore. Al riguardo va peraltro rilevata l'inammissibilità dei capitoli di prova orale formulati dal ricorrente nella memoria difensiva depositata il 14.05.2024, in quanto generici.
Alla luce di quanto esposto, risultando fondata per il ricorso in cassazione l'eccezione d'inadempimento del resistente, alcunchè può essere riconosciuto per l'attività prestata nello stesso giudizio.
Quanto agli altri procedimenti, per i quali spetta invece il compenso, vanno innanzitutto ribaditi i condivisibili rilievi svolti dal Tribunale di Venezia nell'ordinanza del 16.10.2023 rispetto all'attività svolta nell'arbitrato, in base ai quali la domanda di pagamento per lo svolgimento di attività stragiudiziale dev'essere decisa unitamente a quella “giudiziale” ogniqualvolta essa sia in stretto rapporto di dipendenza con il mandato relativo alla difesa o alla rappresentanza giudiziale, com'è nella fattispecie, in modo da potersi considerare esplicazione di attività strumentale o complementare di quella propriamente processuale.
Ciò posto, in applicazione dei parametri del d.m. n. 147/2022 il Collegio ritiene equo liquidare in favore dell'avv. la somma di € 4.253,00 per il procedimento n. 8-88/2016 di Pt_1
arbitrato, la somma di € 2.336,00 per il procedimento V.G. n. 89/2016, la somma di € 4.960,00 per il procedimento R.G. 6958/2015 ed € 3.473,00 per il procedimento R.G. n. 966/2018, per un totale complessivo di € 15.022,00 (scaglione da 26.001 a 52.000, valori tra minimi e medi).
Da tale importo devono essere detratti gli acconti incontestatamente versati dal sig. di CP_1
complessivi € 10.753,08, documentati in atti (v. doc. 8 resistente), pervenendosi alla quantificazione della somma ancora dovuta di € 4.268,92, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA.
7 Le spese di lite del presente procedimento seguono il criterio della soccombenza e, pertanto, considerata l'inammissibilità della richiesta di revoca della pronuncia sulle spese di lite di cui all'ordinanza d'incompetenza del Tribunale di Venezia, vanno compensate in misura di ½ e nella restante quota - liquidata come in dispositivo secondo i parametri previsti dal d.m. n.
147/2022 per il decisum, ai valori minimi, attesa la particolare semplicità della causa - poste a carico del resistente.
P. Q. M.
la Corte d'appello di Venezia, quarta sezione civile, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa e contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1. dichiara inammissibile la domanda di revoca della statuizione sulle spese di lite di cui all'ordinanza del 16.10.2023 emessa dal Tribunale di Venezia;
2. accoglie per quanto di ragione il ricorso per la liquidazione di compensi proposto da e, per l'effetto, condanna al pagamento in favore Parte_1 Controparte_1
dell'avv. della somma di € 4.268,92, oltre al 15% a titolo di rimborso Parte_1
forfettario spese generali ed oltre IVA e CPA se dovute;
3. dichiara compensate le spese di lite per la quota di ½ e condanna il resistente a rifondere al ricorrente la residua quota di ½, che liquida in € 639,00 per compenso, oltre al 15 % a titolo di rimborso forfetario spese generali ed oltre IVA e CPA se dovute.
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati nel medesimo a norma dell'art. 52 d. lgs. 196/2003.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 16 luglio 2025
Il Consigliere relatore La Presidente dott.ssa Stefania Abbate dott.ssa Clotilde Parise
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
Sezione Quarta Civile
La Corte d'appello di Venezia quarta sezione civile composta dai seguenti magistrati: dott.ssa Clotilde Parise ‒ Presidente dott.ssa Elena Rossi ‒ Consigliere dott.ssa Stefania Abbate ‒ Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2344/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi, promossa da
AVV. (C.F. ), Parte_1 C.F._1
in proprio, con studio in Mestre-Venezia, via Ospedale n. 27 (pec
; Email_1
ricorrente contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv. Costantino Simeone del Foro di Venezia, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Venezia (VE), San Marco, 1757 (pec
Email_2
resistente oggetto: ricorso ex art. 14 d. lgs. n. 150/2011 per la liquidazione di compensi di avvocato
CONCLUSIONI DELLE PARTI
1 Per il ricorrente:
Voglia Corte d'Appello di Venezia, contrariis rejectis.
Nel merito: previa revoca dell'ordinanza 16.10.23 del Tribunale di Venezia, nella parte nella quale ha provveduto alla liquidazione delle spese legali relative alla precedente fase processuale, accertarsi e dichiararsi che il ricorrente ha svolto per ordine e conto del resistente le attività professionali descritte nella narrativa del ricorso introduttivo del presente giudizio e nell'allegata documentazione, e condannare lo stesso, al pagamento, a favore del ricorrente, della somma che si riterrà di Giustizia per capitale, rivalutazione monetaria ed interessi, ex D.lgs 203/02 e 1284 ultimo paragrafo c.c. quale corrispettivo delle stesse.
Con vittoria di spese e provvedimento esecutivo.
In via istruttoria: ammettersi prova per interrogatorio per testi sulle circostanze di cui alle note conclusive depositate il 04.07.2025.
Per il resistente:
Voglia l'adita Corte d'Appello di Venezia, per i motivi di fatto e di diritto indicati nella narrativa della presente comparsa:
Nel merito: - respingere la domanda del ricorrente;
In ogni caso: con vittoria del compenso e delle spese di lite e dei relativi accessori di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 14 del d. lgs. 150/2011 depositato il 29.12.2023 l'avv. ha Parte_1
agito innanzi alla Corte d'appello di Venezia al fine di sentir condannare al Controparte_1
pagamento della somma di € 21.851,08, a saldo di compensi maturati per l'attività professionale prestata in suo favore in cinque procedimenti, e precisamente nel procedimento arbitrale n. 8-88/2014, nel procedimento iscritto a V.G. n. 89/2016 instaurato innanzi al Tribunale di Venezia, nella causa R.G. n. 6958/2015 definita dal Tribunale di Venezia
2 con sentenza n. 457/2018, nel giudizio di secondo grado R.G. n. 966/2018 definito dalla Corte di Appello di Venezia con sentenza n. 127/2019 e nel giudizio in cassazione R.G. n.
26164/2019 deciso dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 40469/2021, tutti inerenti ad una controversia insorta in ordine ad un rapporto locatizio, a seguito della pretesa della locatrice di ottenere la corresponsione della somma di € 4.131,64 per canoni non versati e dell'ulteriore somma di € 63.828,62 a titolo di risarcimento di asseriti danni all'immobile.
Con il medesimo atto introduttivo il ricorrente - dopo aver dato atto di aver precedentemente proposto la medesima domanda innanzi al Tribunale di Venezia, il quale con ordinanza del
16.10.2023 si era dichiarato incompetente a pronunciare sulla stessa in quanto “la domanda di liquidazione dei compensi d'avvocato per l'attività svolta in più gradi di giudizio va (…) decisa del giudice di merito che per ultimo ha conosciuto la controversia e, nella specie, non si può dubitare che l'avv. ha da ultimo svolto la propria attività nel giudizio di merito Pt_1
avanti la Corte d'Appello nel procedimento n. 966/2018” - ha chiesto la revoca della statuizione contenuta nell'ordinanza del Tribunale di Venezia in ordine alla sorte delle spese di lite, poste a suo carico nonostante che l'incompetenza non fosse stata eccepita dal resistente, ma bensì rilevata d'ufficio dal giudice.
Si è costituito , eccependo l'inadempimento del professionista per aver Controparte_1
negligentemente omesso di assolvere ai doveri di sollecitazione, informazione e dissuasione su di esso gravanti ed aver intrapreso per suo conto azioni inutilmente gravose, nonché
l'inammissibilità dell'istanza di revoca della pronuncia sulle spese di lite del Tribunale di
Venezia, chiedendo perciò il rigetto di ogni pretesa avversa.
La causa, dopo la sostituzione del consigliere relatore come da provvedimenti organizzativi del
9-5-2025 e del 13-5-2025 e la fissazione di udienza anticipata ex art. 281 sexies c.p.c., con assegnazione di termine alle parti per il deposito di note illustrative, è stata trattenuta in decisione dal Collegio all'udienza del 16.07.2025.
3 Preliminarmente va rilevato che l'atto introduttivo depositato dall'avv. , Pt_1
espressamente qualificato quale ricorso ex art. 14 d. lgs. n. 150/2011, non contiene alcuna istanza per la riassunzione del precedente processo instaurato innanzi al Tribunale di Venezia
e contiene invece, in aggiunta alle altre, anche una domanda nuova, rappresentata dalla domanda di revoca della statuizione resa sulla sorte delle spese di lite dal detto Tribunale. Il ricorso, pertanto, configura, non già una comparsa per la riassunzione della causa ex artt. 50
c.p.c. e 125 disp. att. c.p.c., ma un autonomo atto introduttivo di un nuovo giudizio e, per tale ragione, risultando depositato il 29.12.2023, è stato trattato secondo il rito semplificato di cognizione introdotto dal d. lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, applicabile ratione temporis.
Ciò posto, va dichiarata l'inammissibilità dell'istanza di revoca della statuizione relativa alle spese di lite recata dall'ordinanza emessa dal Tribunale di Venezia in data 16.10.2023, non senza precisare che l'istanza predetta si sarebbe palesata inammissibile anche nel caso in cui l'atto introduttivo fosse risultato qualificabile come comparsa riassuntiva.
Il ricorrente, infatti, anche in base al regime previgente all'introduzione del rito semplificato di cognizione ad opera del citato d. lgs. n. 149/2022 avrebbe dovuto impugnare l'ordinanza del
Tribunale di Venezia, pronunciata ai sensi dell'art. 702 ter c.p.c., con il rimedio previsto dall'ordinamento (sull'impugnabilità dell'ordinanza ex art. 14 d.lgs. 150/2011 con ricorso straordinario per cassazione cfr. Cass., Sez. 2, n. 35026 del 14/12/2023; Sez. Un., 23/02/2018,
n. 4485; Sez. 2, n. 12411 del 17/05/2017), esperibile in ragione della natura decisoria del provvedimento, e non, quindi, chiedere la revoca del capo relativo alle spese processuali a mezzo del ricorso in esame.
Per il resto, il ricorso è fondato entro i limiti di seguito indicati.
L'attività professionale per la quale l'avv. richiede il pagamento delle competenze, Pt_1
relativa a cinque procedimenti, di cui uno di arbitrato, due dinnanzi al Tribunale di Venezia,
4 uno avanti alla Corte di Appello ed uno innanzi alla Corte di Cassazione, risulta pienamente documentata (v. doc. da 3 a 7B fascicolo ricorrente).
Il resistente, d'altra parte, non contesta che l'attività sia stata prestata, bensì ne critica l'utilità
e si duole del mancato assolvimento degli obblighi di informazione e dissuasione che il professionista era tenuto ad osservare nello svolgimento dell'incarico, evidenziando che “ogni professionista di media diligenza, competenza ed avvedutezza avrebbe dovuto immediatamente realizzare e rappresentare al proprio cliente, già all'atto del conferimento dell'incarico, che la prosecuzione della causa in oggetto non poteva che tradursi nell'integrale
o quasi integrale conferma nel merito della sentenza impugnata e determinare per il cliente, anche in caso di accoglimento parziale, un esito finale economicamente più sfavorevole di quello portato dalla sentenza 1876/05 del Tribunale di Venezia”.
Il ricorrente, tuttavia, ha prodotto vari scambi intercorsi via e-mail con il cliente, che comprovano come quest'ultimo fosse informato e consapevole della strategia processuale del proprio avvocato e ciononostante abbia proseguito le azioni (v. doc.
3 - cartella 1c, pagg. 44-
59, doc. 5A, pagg. 82-87 e doc. 6A, pagg. 40-49, 53-57, 66-77), provvedendo anche a versare parzialmente gli importi maturati a titolo di compenso dal proprio difensore, con ciò manifestando di riconoscere la correttezza dell'operato di questi.
La Suprema Corte, in materia di responsabilità dell'avvocato, ha precisato che si configura ipotesi di imperizia del professionista quando lo stesso ignori o violi precise disposizioni di legge ovvero erri nel risolvere questioni giuridiche prive di margine di opinabilità. La scelta invece di seguire una determinata strategia processuale può costituire fonte di responsabilità, che in ogni caso dev'essere valutata dal giudice ex ante e mai ex post sulla base dell'esito del giudizio, ma resta in ogni caso esclusa rispetto a situazioni che presentino margini di opinabilità, com'è nel caso (v. Cass. Sez.
3 - Ordinanza n. 7462 del 20/03/2025).
5 In considerazione dei documenti suddetti ed in applicazione dei richiamati principi giurisprudenziali, per i primi quattro procedimenti non è ravvisabile alcun inadempimento agli obblighi connessi all'assunzione dell'incarico professionale, in mancanza di una qualsivoglia violazione degli obblighi informativi e in difetto delle condizioni per ritenere che le scelte strategiche del professionista fossero esenti da ogni margine di opinabilità o comunque manifestamente inadeguate al risultato voluto dal cliente.
Relativamente al procedimento svoltosi innanzi alla Corte di Cassazione, invece, è necessario svolgere considerazioni differenti, dal momento che l'ordinanza n. 40469/2021 che lo ha definito mette in luce l'assoluta inammissibilità del ricorso proposto dall'avv. per conto Pt_1
del sig. CP_1
In particolare, il ricorso presentava cinque motivi di doglianza, ritenuti tutti inammissibili dal
Supremo Collegio, secondo il quale il primo motivo “…è inammissibile per gli evidenti deficit che connotano la sua conformazione e ne rendono quindi incomprensibile il contenuto”; il secondo motivo “… è manifestamente inammissibile dal momento che non si identifica, né nella rubrica, né nell'illustrazione del contenuto, quali sarebbero state le norme violate”; riguardo al terzo la Corte precisa che “la descrizione del contenuto del motivo dimostra palesemente che patisce anch'esso una netta inammissibilità”; il quarto motivo è definito inammissibile;
il quinto motivo è “… manifestamente inammissibile, in quanto – a tacer d'altro
– non si premura di identificare “le norme di diritto” (così le definisce la rubrica) che sarebbero state violate dal giudice di appello, limitandosi ad asserti generici sulla “ingiustizia” che sarebbe stata commessa”.
La motivazione alla base della declaratoria d'inammissibilità del ricorso denota l'imperizia sottesa alla proposizione dell'impugnazione, totalmente carente dei presupposti necessari e di una strategia processuale, neppure esplicitata nelle missive al cliente (v. mail del 08.04.2019 e del 28.05.2019, doc. 9 fascicolo resistente, ove si legge unicamente “vi sono, a mio parere,
6 margini per un ricorso in cassazione”) inviate dall'avv. , il quale, peraltro, malgrado Pt_1
l'eccezione sollevata ex art. 1460 c.c. dal resistente ed il tenore delle ragioni poste dal giudice di legittimità a fondamento della decisione, non ha svolto alcuna specifica difesa o offerto alcun elemento che possano valutarsi a suo favore. Al riguardo va peraltro rilevata l'inammissibilità dei capitoli di prova orale formulati dal ricorrente nella memoria difensiva depositata il 14.05.2024, in quanto generici.
Alla luce di quanto esposto, risultando fondata per il ricorso in cassazione l'eccezione d'inadempimento del resistente, alcunchè può essere riconosciuto per l'attività prestata nello stesso giudizio.
Quanto agli altri procedimenti, per i quali spetta invece il compenso, vanno innanzitutto ribaditi i condivisibili rilievi svolti dal Tribunale di Venezia nell'ordinanza del 16.10.2023 rispetto all'attività svolta nell'arbitrato, in base ai quali la domanda di pagamento per lo svolgimento di attività stragiudiziale dev'essere decisa unitamente a quella “giudiziale” ogniqualvolta essa sia in stretto rapporto di dipendenza con il mandato relativo alla difesa o alla rappresentanza giudiziale, com'è nella fattispecie, in modo da potersi considerare esplicazione di attività strumentale o complementare di quella propriamente processuale.
Ciò posto, in applicazione dei parametri del d.m. n. 147/2022 il Collegio ritiene equo liquidare in favore dell'avv. la somma di € 4.253,00 per il procedimento n. 8-88/2016 di Pt_1
arbitrato, la somma di € 2.336,00 per il procedimento V.G. n. 89/2016, la somma di € 4.960,00 per il procedimento R.G. 6958/2015 ed € 3.473,00 per il procedimento R.G. n. 966/2018, per un totale complessivo di € 15.022,00 (scaglione da 26.001 a 52.000, valori tra minimi e medi).
Da tale importo devono essere detratti gli acconti incontestatamente versati dal sig. di CP_1
complessivi € 10.753,08, documentati in atti (v. doc. 8 resistente), pervenendosi alla quantificazione della somma ancora dovuta di € 4.268,92, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA.
7 Le spese di lite del presente procedimento seguono il criterio della soccombenza e, pertanto, considerata l'inammissibilità della richiesta di revoca della pronuncia sulle spese di lite di cui all'ordinanza d'incompetenza del Tribunale di Venezia, vanno compensate in misura di ½ e nella restante quota - liquidata come in dispositivo secondo i parametri previsti dal d.m. n.
147/2022 per il decisum, ai valori minimi, attesa la particolare semplicità della causa - poste a carico del resistente.
P. Q. M.
la Corte d'appello di Venezia, quarta sezione civile, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa e contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1. dichiara inammissibile la domanda di revoca della statuizione sulle spese di lite di cui all'ordinanza del 16.10.2023 emessa dal Tribunale di Venezia;
2. accoglie per quanto di ragione il ricorso per la liquidazione di compensi proposto da e, per l'effetto, condanna al pagamento in favore Parte_1 Controparte_1
dell'avv. della somma di € 4.268,92, oltre al 15% a titolo di rimborso Parte_1
forfettario spese generali ed oltre IVA e CPA se dovute;
3. dichiara compensate le spese di lite per la quota di ½ e condanna il resistente a rifondere al ricorrente la residua quota di ½, che liquida in € 639,00 per compenso, oltre al 15 % a titolo di rimborso forfetario spese generali ed oltre IVA e CPA se dovute.
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati nel medesimo a norma dell'art. 52 d. lgs. 196/2003.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 16 luglio 2025
Il Consigliere relatore La Presidente dott.ssa Stefania Abbate dott.ssa Clotilde Parise
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