TRIB
Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 21/01/2025, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Agrigento
Sezione Civile
Il Tribunale di Agrigento, composto dai Magistrati:
Dott. Marco Salvatori Presidente Relatore ed Estensore
Dott.ssa Vincenza Bennici Giudice
Dott.ssa Giovanna Claudia Ragusa Giudice
ha pronunciato la presente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 1731/2024 del Registro degli Affari Civili Non Contenziosi promosso
DA
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato Parte_1 presso lo studio dell'Avv. Gabriella Rossana Lomonaco che lo rappresenta e difende per procura in atti;
E DA
nata ad [...] il [...], elettivamente domiciliata presso lo studio Parte_2 dell'Avv. Patrizia Amato che la rappresenta e difende per procura in atti;
e con l'intervento del Pubblico Ministero in sede regolarmente avvisato.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 2.12.2024.
IN FATTO E DIRITTO
Rilevato che, con ricorso datato 15.10.2024, personalmente sottoscritto, i ricorrenti
[...]
e chiedevano che il Tribunale dichiarasse la cessazione degli effetti Parte_1 Parte_2 civili del matrimonio concordatario contratto il 29.5.2009 a CA (Agrigento) e trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di CA (Agrigento) al n. 25, Parte II, Serie A, Anno 2009, alle condizioni ivi riportate;
che, a sostegno della domanda, i ricorrenti hanno dedotto che dopo la separazione, pronunciata da questo Tribunale con sentenza pubblicata il 14.9.2023, oggi passata in giudicato, non hanno più ripreso la convivenza;
che, con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 2.12.2024, i ricorrenti hanno insistito sulle richieste formulate in uno al ricorso introduttivo e ivi dichiarato di non volersi riconciliare;
che, non oppostosi il Pubblico Ministero alle conclusioni articolate dai coniugi, la causa veniva posta in decisione;
considerato che la domanda è ammissibile e fondata, in quanto dalla documentazione prodotta risulta che ricorrono entrambe le condizioni di proponibilità dell'azione previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), della L. 1/12/1970 n. 898, come da ultimo modificata dalla L. n. 55/2015, e cioè la decorrenza del termine dilatorio minimo a far tempo dall'avvenuta comparizione davanti al Presidente del Tribunale e la pronuncia della separazione con sentenza passata in giudicato;
che, nel merito, la domanda va accolta, tenuto conto delle condizioni di cui al ricorso, ex art. 8, comma 13, L. 6/3/1987, n. 74 e che non essendo intervenuta nelle more alcuna riconciliazione tra le parti, deve ritenersi irreversibile la frattura materiale e spirituale tra i coniugi;
ritenuto che, in ragione del rito, nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese.
P. Q. M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 Pt_2
il 29.5.2009 a CA (Agrigento) e trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune
[...] di CA (Agrigento) al n. 25, Parte II, Serie A, Anno 2009;
omologa le condizioni di cui al ricorso datato 15.10.2024, personalmente sottoscritto, che devono ritenersi parte integrante della presente sentenza.
Nulla sulle spese di lite.
Dispone che questa sentenza in copia autentica venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d del D.P.R.
3.11.2000 n. 396.
Così deciso in Agrigento il 21.1.2025
Il Presidente Relatore ed Estensore
Dott. Marco Salvatori
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Agrigento
Sezione Civile
Il Tribunale di Agrigento, composto dai Magistrati:
Dott. Marco Salvatori Presidente Relatore ed Estensore
Dott.ssa Vincenza Bennici Giudice
Dott.ssa Giovanna Claudia Ragusa Giudice
ha pronunciato la presente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 1731/2024 del Registro degli Affari Civili Non Contenziosi promosso
DA
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato Parte_1 presso lo studio dell'Avv. Gabriella Rossana Lomonaco che lo rappresenta e difende per procura in atti;
E DA
nata ad [...] il [...], elettivamente domiciliata presso lo studio Parte_2 dell'Avv. Patrizia Amato che la rappresenta e difende per procura in atti;
e con l'intervento del Pubblico Ministero in sede regolarmente avvisato.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 2.12.2024.
IN FATTO E DIRITTO
Rilevato che, con ricorso datato 15.10.2024, personalmente sottoscritto, i ricorrenti
[...]
e chiedevano che il Tribunale dichiarasse la cessazione degli effetti Parte_1 Parte_2 civili del matrimonio concordatario contratto il 29.5.2009 a CA (Agrigento) e trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di CA (Agrigento) al n. 25, Parte II, Serie A, Anno 2009, alle condizioni ivi riportate;
che, a sostegno della domanda, i ricorrenti hanno dedotto che dopo la separazione, pronunciata da questo Tribunale con sentenza pubblicata il 14.9.2023, oggi passata in giudicato, non hanno più ripreso la convivenza;
che, con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 2.12.2024, i ricorrenti hanno insistito sulle richieste formulate in uno al ricorso introduttivo e ivi dichiarato di non volersi riconciliare;
che, non oppostosi il Pubblico Ministero alle conclusioni articolate dai coniugi, la causa veniva posta in decisione;
considerato che la domanda è ammissibile e fondata, in quanto dalla documentazione prodotta risulta che ricorrono entrambe le condizioni di proponibilità dell'azione previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), della L. 1/12/1970 n. 898, come da ultimo modificata dalla L. n. 55/2015, e cioè la decorrenza del termine dilatorio minimo a far tempo dall'avvenuta comparizione davanti al Presidente del Tribunale e la pronuncia della separazione con sentenza passata in giudicato;
che, nel merito, la domanda va accolta, tenuto conto delle condizioni di cui al ricorso, ex art. 8, comma 13, L. 6/3/1987, n. 74 e che non essendo intervenuta nelle more alcuna riconciliazione tra le parti, deve ritenersi irreversibile la frattura materiale e spirituale tra i coniugi;
ritenuto che, in ragione del rito, nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese.
P. Q. M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 Pt_2
il 29.5.2009 a CA (Agrigento) e trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune
[...] di CA (Agrigento) al n. 25, Parte II, Serie A, Anno 2009;
omologa le condizioni di cui al ricorso datato 15.10.2024, personalmente sottoscritto, che devono ritenersi parte integrante della presente sentenza.
Nulla sulle spese di lite.
Dispone che questa sentenza in copia autentica venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d del D.P.R.
3.11.2000 n. 396.
Così deciso in Agrigento il 21.1.2025
Il Presidente Relatore ed Estensore
Dott. Marco Salvatori