Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 17/04/2025, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
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n. 1112/2024 VG RGAC
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Messina, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai signori:
dott. Massimo GULLINO, presidente;
dott. Augusto SABATINI, consigliere relatore;
dott. Marisa SALVO, consigliere;
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. 1112/2024 VG RGAC, posta in decisione all'udienza del giorno 25.3.2025 a seguito di trattazione del presente procedimento – in ossequio al disposto dell'art. 127 ter C.P.C. – con deposito e scambio in modalità telematica di note scritte, come da ordinanza d'assegnazione in decisione in data 26.3.2025 e vertente
TRA
; Parte_1 codice fiscale: ; CodiceFiscale_1 parte rappresentata e difesa per procura in atti dall'avv. PARISI Marco del foro di Messina ed elettivamente domiciliata presso lo studio professionale del medesimo in Messina (via del Bufalo n. 9); pec: ; Email_1
APPELLANTE
E
; Controparte_1 codice fiscale: ; CodiceFiscale_2 parte rappresentata e difesa per procura in atti dall'avv. RUSSO Clara Angelina del foro di
Barcellona Pozzo di Gotto ed elettivamente domiciliata presso lo studio professionale della medesima in LA (via G. Medici n. 8); pec: ; Email_2
PARTE AMMESSA AL GRATUITO PATROCINIO APPELLATA
con l'intervento del
Rappresentante dell'Ufficio del P.M. presso la Procura Generale di Messina;
INTERVENIENTE
1
avente ad oggetto: modifica delle condizioni disposte in sede di declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio (mantenimento all'ex coniuge) ex artt. 473 bis.12, 473 bis.29 e 473 bis.47, nonché 473 bis.30 C.P.C.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante:
“… 1. Preliminarmente sospendere la portata esecutiva della opposta sentenza n.55/2024 per il danno grave ed irreparabile che discende alla attuazione de qua come sopra indicato sia sotto il profilo della erroneità della pronuncia sia sotto il profilo del gravissimo danno economico aggravato dalla sentenza medesima sotto i vari punti sopra enucleati.
2. Sempre in via preliminare ritenere e dichiarare la censura della sentenza impugnata per violazione della norma di cui all'art. 101 cpc in relazione anche all'art. 115 cpc per come indicato in epigrafe.
3. Ammettere in rito ed accogliere in merito il presente atto di appello e per l'effetto riformare la sentenza n. 55/2024 del Tribunale di Barcellona PG per le ragioni tutte meglio sopra esposte.
4. Accogliere le domanda indicate nel ricorso principale e di seguito trascritte: - riconoscere e dichiarare le mutate condizioni economiche del Dr. alla luce dai fatti meglio sopra esposti;
- accertare e dichiarare che la Parte_1 CP_1 non ha diritto all'assegno divorzile, difettandone i presupposti;
- gradatamente, modificare - ridurre lo stesso alla luce delle sopravvenute peggiorate condizioni economiche, nonché di ogni altro fatto che possa avere concreta incidenza sull'aspetto patrimoniale e reddituale dell'obbligato. Riservando articolazioni istruttorie a seguito di costituzione di controparte. Vinte le spese di entrambi i gradi di giudizio …”.
Per parte appellata:
“… A) Dichiarare inammissibile e/o improcedibile l'atto di appello per violazione dell'art. 348 bis c.p.c, non avendo fornito prova di quanto richiesto in primo grado;
B) In via gradata, rigettare l'atto di appello proposto dal TO , perché assolutamente generico, infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto Parte_1 confermare la sentenza di primo grado, non avendo dato prova di quanto richiesto;
C) In via ulteriormente gradata, confermare l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, evitando il c.d. periculum in mora a danno dell'appellata; D) Condannare il TO al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa, Parte_1 del presente grado di giudizio …”.
Per il rappresentante dell' Controparte_2
Si dà atto che il rappresentante dell' sebbene ritualmente notiziato della pendenza della Controparte_2 presente iscrizione, nulla ha concluso ma ha solo emesso il proprio visto in data 12.2.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata in data 24.10.2024 e depositata ed iscritta a ruolo in data
24.10.2024 ex art. 473 bis.30 C.P.C. conveniva in giudizio davanti a Parte_1 questa Corte , parzialmente riproponendo le domande, eccezioni e Controparte_1 difese rigettate dal Tribunale Civile di Barcellona Pozzo di Gotto con sentenza n. 55 emessa in data 30.4.2024 nel procedimento già iscritto al n. 529/2023 VG.
*
Parte appellante, che aveva chiesto in primo grado – in sede di modifica delle condizioni di cui alla cessazione degli effetti civili del matrimonio pronunciata con la sentenza n. 87 del 28.1.2010 – (quale ricorrente) la revoca dell'assegno divorzile già riconosciuto da detta pronuncia a pro' della nell'importo di euro 450 mensili), per mutamento in CP_1 peius delle proprie condizioni patrimoniali e reddituali e mutamento in melius di quelle della controparte, con condanna della stessa al rimborso dei ratei mensili riscossi a far
2 Documento in com.jniwrapper.win32.automation. Parte_3
dal 2012, lamentava che erroneamente l'impugnata sentenza aveva disatteso le
[...] proprie domande e difese, in parte qua, e ciò in specie:
1. in punto di mantenimento a pro' dell'ex coniuge:
1.1. trascurando del tutto di rilevare lo ius superveniens quanto ai presupposti di concedibilità del beneficio in argomento, nel senso che:
- mentre la sentenza emessa in sede di cessazione degli effetti civili aveva riconosciuto la spettanza alla el mantenimento esclusivamente CP_1 in ragione della salvaguardia del tenore di vita della coppia anteatto (ossia, in costanza di coniugio);
- successivamente tanto avrebbe esigito l'accertamento d'una debenza in funzione perequativo-compensativa (parametrata anche alla durata del matrimonio, nel caso di appena un biennio) o quanto meno assistenziale a pro' dell'ex coniuge più debole;
l'adito Giudice, infatti, non aveva tenuto nel debito rilievo il mutamento del superiore paradigma normativo e la conseguente inammissibilità del mero tenore di vita quale parametro idoneo a statuire in tema di mantenimento divorzile;
1.2. opinando che la permanesse in condizione sfavorita, tale da CP_1 meritarle ulteriore titolo al detto mantenimento:
1.2.1. nonostante le vicende personali d'esso deducente medio tempore occorse, e cioè: a) la nascita di un figlio in esito all'avvio di nuovo matrimonio con altra persona;
b) il peggioramento della propria condizione reddituale (per il riconosciuto debito da mantenimento di detta prole dopo la separazione da detto nuovo coniuge, nell'importo mensile di euro
1.000); vicende prodottesi dal 25.11.2019, ossia dalla pronuncia del decreto d'omologazione della relativa separazione personale, di cui il primo Giudice non aveva tenuto conto:
- sostenendo irragionevolmente che non vi fosse prova dell'affermata variazione di consistenza del reddito personale dell'appellante
(nonostante l'evidente insorgenza per detta casuale d'un debito prima non gravante sul ); Parte_1
- censurando la mancata ricostruzione della situazione economica del deducente al tempo del divorzio, sebbene irrilevante (tale essendo, piuttosto, a dire dello stesso Giudice a quo, quella dell'ultimo triennio rispetto al tempo della domanda);
1.2.2. quantunque l'ex moglie non si fosse dedicata ad alcuna attività di lavoro, pur avendone capacità ed abilità;
e tanto, asseritamente, per omesso assolvimento dell'onere della prova di ciò da parte del , sebbene ciò risultasse: Parte_1
- in spregio ad evidenza oggettiva (detta circostanza non essendo stata mai contestata);
- smentito per tabulas, constando in atti come la on aveva CP_1 mai lavorato da quasi un trentennio (risalendo la separazione a prima del 1996, allorché aveva solo trentacinque anni) pur beneficiando d'una
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sorta di vitalizio (dal divorzio, statuito nel 2004) a ben vedere non dovutole neppure per ragioni assistenziali: non essendovi certificati medici a comprova delle solo asserite condizioni gravi di salute della donna;
apparendo queste escluse dalla produzione di foto estrapolate da social network (che la ritraevano in attività di svago – frequentando locali pubblici anche in ore notturne – del tutto compatibili con una vita normale);
- dalle prove testimoniali acquisite in sede di separazione e di divorzio, avendo i deponenti riferito che la aveva svolto attività – CP_1 ancorché part time o con discontinuità – di pranoterapeuta e di fisioterapista e di collaborazione in diversi studi medici specialistici oltre che di badantato;
2. in punto di gravame delle spese di lite, liquidandone l'importo in virtù di scaglione eccedente il valore della lite;
e concludeva chiedendo in accoglimento dell'appello ed in riforma dell'impugnata sentenza l'accoglimento dei propri petita suddetti, con vittoria di spese e competenze d'entrambi i gradi del giudizio.
*
Parte appellata si costituiva con atto depositato in data 31.1.2025 nel corrente grado di giudizio e, deducendo ex adverso:
preliminarmente, in rito, l'inammissibilità del gravame:
I. per difetto di specificità ex art. 342 C.P.C., non contenendo specifiche censure alle ragioni motive del provvedimento impugnato ma solo rinnovatamente enunciando tesi già peraltro affermate in primo grado e comunque ivi disattese;
II. ex art. 348 BIS C.P.C.;
nonché, nel merito:
sub 1., che:
“… Parte appellante non ha provato, né chiesto di provare la variazione delle sue condizioni economiche, affermando apoditticamente che dal 2019 doveva corrispondere un assegno di mantenimento in favore del figlio. Al di là della circostanza che i fatti, a suo dire, modificativi delle condizioni economiche, risalirebbero al 2019 (…) il Tribunale di Barcellona P.G. correttamente ha chiarito che è stata ritenuta decisiva la circostanza che il soggetto non abbia dato una compiuta documentazione del suo reddito, né in sede di divorzio né nel giudizio di revisione, rilevando che egli non ha allegato e provato come e in che misura la circostanza sopravvenuta Per_ dell'assegno di mantenimento in favore del figlio , risalente all'anno 2019, abbia determinato una contrazione del reddito percepito, rispetto alla situazione analizzata nella decisione sul divorzio. Il Tribunale ha inoltre valorizzato la mancata documentazione del reddito rilevando che, se la parte non documenta il reddito, non è possibile valutare l'incidenza di queste vicende sopravvenute, così esprimendosi: "infatti, giova ribadire che il ricorrente avrebbe dovuto fornire specifica indicazione, in concreto, non solo del reddito e della situazione patrimoniale al momento del divorzio, ma anche al momento della domanda oggetto del presente giudizio” …”;
“… l'onere della prova grava su colui che agisce e (…) deve essere assolto pienamente: spettava quindi al soggetto obbligato a corrispondere l'assegno divorzile dare la prova puntuale e specifica della contrazione del reddito documentando - come osservato dal giudice di prime cure - a quanto ammontavano i redditi in sede
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di divorzio e a quanto essi ammontano alla attualità, al fine di dimostrare non soltanto il fatto in sé ma che esso, nel contesto di tutti gli elementi già valutati dal giudice del divorzio, costituisse un fatto significativo idoneo a giustificare la chiesta riduzione del contributo. Ed invero, si evidenzia come nel primo grado l'attore non abbia prodotto documentazione idonea, non ha fornito alcuna prova documentale, non ha richiesto prova testimoniale sui fatti posti a sostegno delle sue richieste …”;
“… l'assegno di € 450,00 corrisposto all'ex coniuge non è tale da consentirle lo stesso tenore di vita che godeva al momento della separazione prima e del divorzio dopo, essendo al di sotto della pensione sociale e si può dire alla soglia di povertà, anche in considerazione della circostanza che, la signora ha, oggi, 65 CP_1 anni e quindi, non è più in età occupabile. Tutte le elucubrazioni svolte da controparte per dimostrare che l'appellata non ha ricercato una proficua attività lavorativa, non hanno oggi ragione di esistere in quanto l'appellata rientra nelle categorie di persone che non possono più lavorare per raggiunti limiti di età …”;
“… la ha lavorato presso la farmacia del marito in Vulcano per tutto il periodo del matrimonio … CP_1 sacrificando le proprie aspettative professionali e reddituali, trasferendosi presso l'isola di Vulcano e svolgendo attività lavorativa nella farmacia del …”; Parte_1
“... Su tutto quanto esposto da controparte, che rappresenta semplici affermazioni non supportate da alcuna prova né documentale né testimoniale, la presente difesa non intende replicare per non scadere nel pettegolezzo da cortile, contestando tutto quanto ex adverso sostenuto perché infondato in fatto e in diritto
…”;
sub 2., che:
“… Non corrisponde al vero quanto affermato dall'appellante che il Giudice di prime cure abbia superato il massimo dello scaglione, perché, esaminando la tabella allegata all'atto di appello (scaglione da € 5.201,00 a
€ 26.000,00) il massimo supera di gran lunga quanto liquidato dal Giudice di prime cure che ha sì applicato un altro scaglione (valore indeterminato), ma lo ha applicato al minimo, liquidando € 2.906,00 …”;
concludeva chiedendo la declaratoria d'inammissibilità e/o il rigetto dell'inibitoria (per difetto sia del fumus sia del periculum) nonché dell'impugnazione e la conferma dell'impugnata sentenza, con vittoria di spese e competenze del corrente grado del giudizio.
*
Differito il procedimento dall'udienza di prima comparizione davanti al Collegio del
4.2.2025 (celebrata, secondo il rito della cd. trattazione scritta, nell'assenza di parte appellante per mancato deposito di note da parte del costituito procuratore della medesima) a quella del 25.3.2025, senza alcuna ulteriore attività (come da ordinanza del
26.3.2025) la causa è stata posta in decisione.
*
In sede di note di trattazione, parte appellante insisteva nelle prese conclusioni, rilevando (con deposito in data 24.3.2025) che:
- aveva provveduto a formalizzare proprie note di trattazione con loro invio in data 1.2.2025, come da ricevute in formato .eml allegate;
atti da cui però si evince che il sistema aveva rifiutato detto invio (come dalla dicitura seguente: “… Codice esito: -1. Descrizione esito: -- IDBUSTA: 48395694 Errore imprevisto nel deposito, sono necessarie verifiche da parte dell'ufficio ricevente …”);
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di contro, parte appellata insisteva essa pure nelle formulate conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso in rito che:
i. sebbene l'introduzione dell'impugnazione abbia avuto luogo con citazione (anziché con ricorso) e non vi sia stata attività notificatoria ad iniziativa di parte appellante successivamente al decreto presidenziale del 14.11.2024 (ritualmente comunicato) – che ne imponeva lo svolgimento – il contraddittorio ha avuto ugualmente piena e completa attuazione, con rituale costituzione di parte appellata che (nulla eccependo al riguardo) s'è difesa in rito e nel merito;
e, del resto, si rileva incidentalmente, l'iscrizione a ruolo – donde la pendenza del gravame
– è avvenuta tempestivamente, essendo stata pubblicata la sentenza che ne occupa in data 30.4.2024 (con scadenza dei termini per l'impugnazione al 30.10.2024);
ii. il procedimento in esame soggiace al rito cd. “camerale” in tema di “famiglia” post cd. riforma CARTABIA, ossia quello introdotto ex art. 473 bis.30 C.P.C., ratione materiae (risultandone esser stata normativamente confermata la piena collegialità in grado d'appello);
e pertanto non v'era luogo per l'assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 C.P.C., ma la causa poteva essere introitata in decisione:
- non essendovi stato esercizio da parte delle difese della facoltà di cui all'art. 473 bis.32 comma 2 C.PC.;
- in difetto d'incombenti istruttori;
- non essendo impedita la fruibilità allo scopo, in luogo del rito di cui all'art. 473 bis.34 C.P.C., di quello di cui all'art. 127 ter C.P.C.;
e ciò poiché, pur constatata la non corrispondenza tra il paradigma della fase decisoria quale dettato dalle citate disposizioni, va rilevato che quello della seconda: integra un tertium genus di pari rango ordinamentale rispetto ai due antea vigenti d'udienza idonea alla decidibilità della lite (ossia, quelli de: l'udienza pubblica;
l'udienza camerale) e, in quanto tale, ove utilizzato, è connotato da incombenti “alternativi” rispetto a quelli altrove dettati;
la sua piena sostituibilità agli altri – ammessa dall'indole di norma “generale”, pe posizione sistematica, che l'art. 127 ter C.P.C. ha – non è stata espressamente esclusa dal legislatore in subiecta materia;
è comunque in facoltà delle parti invocare l'adozione, in sua vece, d'altro modulo decisorio (includendo detta disposizione al comma 2 la previsione della loro ammissibilità alla discussione orale); circostanza, questa, nell'occorso non verificatasi;
iii. le dedotte eccezioni d'inammissibilità dell'appello non colgono nel segno; ed invero:
per quanto attiene quella sub I., in tema d'inammissibilità ex art. 342 C.P.C.
(erroneamente individuato in sede di comparsa di costituzione con l'art. 434 C.P.C., verosimilmente per refuso scrittorio):
là dove è stabilito che l'atto di impugnazione deve contenere: a) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla
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ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
b) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata:
- vero è che l'appellante (essendo stata operata la “normativizzazione del noto principio del tantum appellatum, quantum devolutum”) deve chiarire se intende impugnare l'intera sentenza o solo talune statuizioni, specificando in tal caso quali, evidentemente al fine di circoscrivere oggettivamente il giudizio d'appello e rendere più immediata la verifica della formazione del giudicato in relazione a quelle parti della sentenza impugnata che non siano divenute espresso oggetto di gravame;
- l'inciso in questione (che pur si presta ad una interpretazione di stretto rigore formale, per la quale, esemplificando, espressioni del tipo “si impugna tutta la sentenza” o “si impugnano i capi di condanna” renderebbero l'appello inammissibile perché non specificherebbero le parti della sentenza impugnate) pare tuttavia suscettibile di un'interpretazione più ragionevole, in base alla quale, sebbene si sia a fronte di formule generiche o della mancata elaborazione redazionale dell'atto d'impugnazione in conformità al superiore tipo normativo, è sufficiente ai fini dell'ammissibilità del gravame l'individuabilità chiara ed inequivoca delle statuizioni investite da censura, anche attraverso le doglianze in concreto mosse alla motivazione della sentenza di primo grado, al fine di incrinarne il fondamento logico–giuridico;
ed in proposito:
- per le SS.UU. della Corte di Cassazione (così la sentenza n. 27199 del 16/11/2017), gli articoli 342 e 434 C.P.C. (nella versione formulata dal D.L. n. 83/2012, poi convertito in legge) vanno effettivamente interpretati nel senso che l'impugnazione, onde evitare d'esser sanzionata d'inammissibilità, deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, insieme ad essi, delle relative doglianze "affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice";
sicché, ciò posto: pur escluso che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali;
ovvero, che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del relativo giudizio, che mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata;
nella sua formulazione devono però potersi chiaramente individuare per la parte argomentativa una o più contestazioni alle ragioni di fatto e di diritto poste a base della decisione resa dal primo Giudice;
e tanto nella specie può ravvisarsi, a tenore di quanto la piana lettura dell'atto introduttivo consente d'inferire ed arguire (per come, del resto ampiamente sintetizzato retro); donde l'infondatezza dell'eccezione al riguardo avanzata;
in punto d'inammissibilità, ulteriore, ex art. 348 bis C.P.C. dell'appello:
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l'avvenuto superamento della cd. valutazione primaria di “filtro” (con invito alle parti alla precisazione delle conclusioni di merito), in una con la ricognizione delle ragioni di doglianza tutte prima illustrate, ne escludeva la seria prospettabilità, essendosi ormai esaurito lo spatium deliberandi che tanto avrebbe consentito, donde il rigetto anche della superiore deduzione;
ed in tema, del resto, è altresì il caso di rammentare (con Cass. Sezione 6-L., ordinanza n.
37272 del 29.11.2021) che:
«… la scelta del giudice d'appello di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (sia con il rigetto che con l'accoglimento) non può dirsi proceduralmente viziata sul presupposto che si sarebbe dovuta affermare l'inammissibilità per assenza di ragionevole probabilità di accoglimento;
pertanto, ove il giudice non ritenga di assumere la decisione ai sensi dell'art. 348-ter comma 1 C.P.C., la questione d'inammissibilità resta assorbita dalla sentenza che definisce l'appello, che è l'unico provvedimento impugnabile, ma per vizi suoi propri, "in procedendo" o "in iudicando", e non per il solo fatto del non esservi stata decisione nelle forme semplificate …»;
di qui il rigetto per infondatezza anche di detta eccezione;
venendo ora al merito di lite, ritiene questa Corte che l'appello non sia fondato e, nei sensi che appresso si specificheranno, vada pertanto disatteso.
*
Procedendo ordinatamente nell'esame delle questioni dedotte, osserva il Collegio in diritto con riferimento alla doglianza sub 1.1. che la stessa è fondata.
Come anche da ultimo ribadito in sede di legittimità (in termini, si v. Cass. Sez. III, ordinanza n. 4170 del 15/2/2024), l'odierna cognizione ha un perimetro ben definito, nel senso che:
«… la sentenza di divorzio, in relazione alle statuizioni di carattere patrimoniale in essa contenute, passa in cosa giudicata "rebus sic stantibus"; tuttavia, la sopravvenienza di fatti nuovi, successivi alla sentenza di divorzio, non è di per sé idonea ad incidere direttamente ed immediatamente sulle statuizioni di ordine economico da essa recate e a determinarne automaticamente la modifica, essendo al contrario necessario che i "giustificati motivi" sopravvenuti siano esaminati, ai sensi dell'art. 9 della l. n. 898 del 1970, dal giudice di tale norma, e che questi, valutati detti fatti, rimodelli, in relazione alla nuova situazione, ricorrendone le condizioni di legge, le precedenti statuizioni …»;
il che deve aver luogo, allorché vi sia stata evenienza di ius superveniens – come nella specie – in termini di mutamento del diritto vivente (secondo quanto rilevato rettamente dalla difesa di parte appellante, con richiamo alla sentenza delle SS.UU. n. 18287 del 2018) nel senso (chiarito da Cass. Sez. I, ordinanza n. 1645 del 19/1/2023) per cui:
«… In tema di revisione dell'assegno divorzile, ai sensi dell'art. 9 l. n. 898 del 1970, una volta accertata, in fatto, la sopravvenienza di circostanze potenzialmente idonee, con riferimento alla fattispecie concreta, ad alterare l'assetto economico stabilito tra gli ex coniugi al momento della pronuncia sulle condizioni del divorzio, quale presupposto necessario per l'instaurazione del giudizio di revisione dell'assegno, il giudice deve procedere alla valutazione, in diritto, dei "giustificati motivi" che ne consentono la revisione sulla base del "diritto vivente", tenendo conto della interpretazione giurisprudenziale delle norme applicabili corrente al momento della decisione …»;
ha infatti chiarito in motivazione la superiore pronuncia quanto appresso:
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«… – La correlata ratio decidendi del decreto impugnato si fonda sull'impossibilità di individuare nel sopravvenuto mutamento della giurisprudenza di legittimità in tema di assegno divorzile il presupposto dei
“giustificati motivi sopravvenuti”, necessario, ai sensi dell'art. 9, comma 1, della legge n. 898 del 1970, per poter ottenere la revisione dell'assegno divorzile. 5.1. – Nel fare questa affermazione i giudici d'appello invocano il precedente di Cass. 1119/2020, così massimato: «In tema di revisione dell'assegno divorzile, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970, il mutamento sopravvenuto delle condizioni patrimoniali delle parti attiene agli elementi di fatto e rappresenta il presupposto necessario che deve essere accertato dal giudice perché possa procedersi al giudizio di revisione dell'assegno, da rendersi, poi, in applicazione dei vigenti principi giurisprudenziali. Ne consegue che consentire l'accesso al rimedio della revisione attribuendo alla formula dei "giustificati motivi" un significato che includa la sopravvenienza di tutti quei motivi che possano far sorgere un interesse ad agire per conseguire la modifica dell'assegno, ricomprendendo tra essi anche una diversa interpretazione delle norme applicabili avallata dal diritto vivente giurisprudenziale, è opzione esegetica non percorribile poiché non considera che la funzione della giurisprudenza è ricognitiva dell'esistenza e del contenuto della "regula iuris", non già creativa della stessa. (Fattispecie relativa a una domanda di revisione dell'assegno divorzile determinato prima di Cass., Sez. 1, n. 11504/2017 e Sez. U, n. 18287/2018)».
5.2. – Ad avviso del Collegio, quel precedente non è idoneo a sorreggere la decisione impugnata.
6. – In primo luogo, il principio affermato nella citata sentenza n. 1119 del 2020 riguarda una fattispecie in cui i giudici di merito avevano espressamente affermato che le circostanze di fatto allegate «non erano sopravvenute» (così a pag. 13 della sentenza citata), e come tali non potevano essere prese in considerazione ai fini dell'invocata revisione, alla luce della «consolidata giurisprudenza di questa Corte» per cui, «in sede di revisione, il giudice non può procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti o della entità dell'assegno, sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti già compiuta in sede di sentenza divorzile» (Cass. 787/2017 e 11177/2019, richiamate a pag. 8 e s.); è dunque questo il presupposto fondamentale su cui si basa la negazione che «il mutamento di natura e funzione dell'assegno divorzile, affermato da questa Corte nella sua massima espressione nomofilattica, costituisca ex se giustificato motivo valutabile ai sensi dell'art. 9 legge divorzio». 6.1. – Al contrario, nella fattispecie in esame è pacifico che la revisione sia stata invocata sulla base di circostanze di fatto sopravvenute (tra cui, in particolare, l'allontanamento della ex coniuge dalla casa familiare a lei assegnata, con tutti gli effetti conseguentemente determinatisi in punto di valutazione comparativa dei costi correlati alla vecchia e nuova sistemazione abitativa), tanto che i giudici di appello, dopo aver ampiamente motivato sui «miglioramenti della situazione reddituale di (…) negli anni successivi alla sentenza di divorzio» (a loro avviso erroneamente accertati dal tribunale) e sull'incremento del reddito dello (…) «successivamente alla sentenza di divorzio» (da essi invece confermato), hanno riservato alle ulteriori circostanze una distinta (e ben più sintetica) motivazione, proprio in quanto «già ampiamente valutate nell'ambito del procedimento di divorzio». 6.2. – È dunque evidente che la Corte territoriale ha registrato (in fatto) la presenza di circostanze sopravvenute, ed ha proceduto alla loro valutazione (in diritto), escludendo la sussistenza di giustificati motivi per procedere alla revisione dell'assegno divorzile in ragione della ritenuta «assenza di significative modificazioni della situazione economica delle parti in causa».
6.3. – La questione, diversa da quella affrontata in Cass. 1119/2020, è quindi se, una volta appurata la sopravvenienza di circostanze «potenzialmente idonee, con riferimento alla fattispecie concreta, a modificare i termini della situazione di fatto e quindi ad alterare l'equilibrio economico esistente tra gli ex coniugi, come accertato al momento della pronuncia di divorzio, e pertanto a giustificare l'introduzione del giudizio di revisione dell'assegno» (così Cass. 11787/2021, che ad es. ha ritenuto tale l'assegnazione in proprietà esclusiva di un immobile, conseguita dall'ex coniuge beneficiario dell'assegno divorzile in sede di scioglimento della comunione legale dei beni, o la sua rinuncia gratuita a diritti ereditari), quella valutazione della domanda di revisione debba essere condotta alla stregua dei criteri giurisprudenziali vigenti all'epoca del divorzio, ovvero alla stregua del “diritto vivente” al momento della decisione sulla domanda di revisione.
7. – Il Collegio ritiene che sia corretta la seconda soluzione, e che ad essa possa pervenirsi anche muovendo dal precedente evocato dal giudice a quo (Cass. 1119/2020). 7.1. – È nota la consolidata giurisprudenza di questa Corte per cui «la revisione dell'assegno divorzile di cui all'art. 9 della L. n. 898 del 1970 postula l'accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi idonea a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo dell'assegno, secondo una valutazione comparativa delle condizioni suddette di entrambe le parti», dovendo in quel caso il giudice «verificare se, ed in che misura, le circostanze, sopravvenute e provate dalle parti, abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto e adeguare l'importo, o lo stesso obbligo della contribuzione, alla nuova situazione patrimoniale-reddituale accertata» (Cass. 11177/2019, 787/2017; conf. Cass. 14143/2014, 8754/2011, 18/2011, 10133/2007, 9056/1999, 8654/1998).
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7.2. – Orbene, la stessa Cass. 1119/2020, dopo aver rammentato che, «in tema di statuizioni c.d. determinative, il giudicato si forma sempre rebus sic stantibus», aggiunge assai significativamente che, una volta accertato dal giudice, in fatto, il sopravvenuto mutamento delle condizioni patrimoniali delle parti, è possibile procedere al giudizio di revisione dell'assegno divorzile, da rendersi proprio «al lume dei rinnovati principi giurisprudenziali», ossia quelli di cui al revirement delle Sezioni Unite poco prima richiamato (sentenza n. 18287 del 2018), in base ai quali: «a) all'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate;
b) la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi;
c) il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto». 7.3. – Sempre con riguardo al nuovo diritto vivente in materia di assegno divorzile, Cass. 1119/2020 precisa che gli orientamenti del giudice della nomofilachia non sono assimilabili allo ius superveniens e non soggiacciono al principio di irretroattività, ma hanno carattere retroattivo, «in forza della natura formalmente dichiarativa degli enunciati giurisprudenziali», cessando di esserlo solo quando «si verta in materia di mutamento della giurisprudenza di legittimità su norme regolatrici del processo» (cd. prospective overruling: v. Cass. Sez. U, 4135/2019) «e non anche, come nella specie, su disposizioni di natura sostanziale».
8. – Orbene, nel momento in cui l'art. 9, comma 1, della l. n. 898 del 1970 dispone che «Qualora sopravvengano giustificati motivi dopo la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, in camera di consiglio ... può, su istanza di parte, disporre la revisione delle disposizioni ... relative alla misura e alle modalità dei contributi da corrispondere ai sensi degli articoli 5 e 6», è evidente che i fatti sottesi alla nozione di “giustificati motivi” rilevano non già in senso meramente naturalistico, bensì secondo l'evidenza giuridica loro attribuita dalle stesse norme implicate, nella lettura datane, all'attualità della decisione, dal “diritto vivente”. 8.1. – Ciò significa che uno stesso fatto rileva diversamente in base al “filtro” giuridico dettato dall'opera della nomofilachia, e che, una volta dato legittimamente ingresso alla valutazione dei fatti sopravvenuti, secondo il meccanismo proprio del giudicato “rebus sic stantibus”, quella valutazione non può non informarsi alla diversa lettura nomofilattica che sia nel frattempo maturata. 8.2. – Va pertanto affermato il seguente principio di diritto:
“In tema di revisione dell'assegno divorzile, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970, una volta accertata, in fatto, la sopravvenienza di circostanze potenzialmente idonee, con riferimento alla fattispecie concreta, ad alterare l'assetto economico stabilito tra gli ex coniugi al momento della pronuncia sulle condizioni del divorzio, quale presupposto necessario per l'instaurazione del giudizio di revisione dell'assegno, il giudice deve procedere alla valutazione, in diritto, dei "giustificati motivi" che ne consentono la revisione sulla base del
“diritto vivente”, tenendo conto della interpretazione giurisprudenziale delle norme applicabili corrente al momento della decisione” …»;
e a tale indirizzo, nella sua più che condivisibile fondatezza, questa Corte intende dare continuità.
Ciò posto, in fatto consta sub 1.2. che:
a) con la produzione di prime cure, il ha offerto prova documentale recante Parte_1 riscontro affermativo quanto alle seguenti circostanze:
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a.1) lo scioglimento del vincolo coniugale sorto con la stato dichiarato in data CP_1
29.10.2004;
a.2) con la sentenza del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto che ha statuito (in data
28.1.2010-19.2.2010) in accoglimento della domanda di mantenimento divorzile a pro della al tempo residente in [...]) l'odierno appellante è CP_1 stato gravato dell'importo – da rivalutarsi periodicamente secondo gli indici Istat sul costo della vita – di euro 450 mensili a pro' della nominata;
a.3) con decreto d'omologa di separazione consensuale del 25.11.2019, il medesimo è stato gravato d'assegno di mantenimento a pro' del figlio nell'importo di euro 1.000 Per_2 mensili;
b) la citata sentenza sub a.2), nel riconoscere la debenza d'assegno divorzile de qua me indicando la durata del coniugio in sei anni circa (dato non verificabile allo stato, non constando in atti la data del matrimonio e poiché si ha che in lite il ha Parte_1 indicato detta durata in appena due anni ed ha fatto cenno alla separazione come insorta ventotto anni prima del marzo del 2024 – così nella memoria datata 10.3.2024
– mentre la ha fatto riferimento a dieci anni), ha individuato a CP_1 fondamento di detto an debeatur i seguenti elementi di fatto (di cui null'altro conosce questa Corte se non nei limiti della motivazione che ad essi ha fatto cenno):
- l'indole non invalidante delle pur rilevanti patologie già inficianti antea la salute della di contenuto nosografico in questa iscrizione non emerso); CP_1
- la ravvisabilità di piena idoneità e capacità di lavoro in capo a costei, nonché le specifiche competenze della stessa quanto alle mansioni di fisioterapista ed estetista;
- il contributo dalla nominata recato in costanza di convivenza coniugale all'impresa (di farmacia) del BONARRIGO in Vulcano, per durata peraltro non meglio precisata;
- la rilevante difficoltà della di reperire, successivamente, opportunità CP_1 occupazionali in sito (come dalla testimonianza ); Tes_1
c) dalla documentazione inerente all'assolvimento degli obblighi fiscali prodotta dal consta che costui ha dichiarato: Parte_1
- una possidenza immobiliare stabile (dal 2020), consistente in terreni e fabbricati (con rendita catastale complessiva annuale di euro 2.255,70);
- redditi netti da attività d'impresa pari a euro 20.294 nel 2021 e 40.282 nel 2022 (in quest'anno, a fronte di ricavi per euro 339.814);
d) dalla produzione fotografica di parte appellante risulta soltanto l'avvenuta partecipazione della un evento promozionale di attività di estetista nel CP_1 maggio del 2019 nonché a messagistica divulgata via web nel dicembre del 2019;
e) la ha negato d'essere in atto dedita ad attività di lavoro da cui ritragga CP_1 reddito e di non poterne peraltro lucrare, avendo superato l'età consentita (sul punto, si osserva di contro, mentre nel caso di lavoro autonomo o a gestione pensionistica separata non v'è un limite massimo d'età dal cui superamento discenda una quiescenza obbligatoria, nel settore privato il dipendente va collocato in quiescenza in
11 Documento in com.jniwrapper.win32.automation. Parte_2
età al massimo tra i 70 e i 71 anni) ed ha conseguito, per la presente iscrizione, ammissione al gratuito patrocinio;
f) in parte qua, il primo Giudice ha disatteso la domanda dell'odierno appellante rilevando – in coerenza con le superiori acquisizioni – che:
- ferma la prova (positivamente conseguita sull'iniziativa del ) della Parte_1 sopravvenienza sub a.3);
- nulla poteva affermarsi circa l'effettiva incisione in negativo di detta sopravvenienza sulle capacità redditual-patrimoniali dell'odierno appellante (come da costui assunto), in quanto, secondo il principio di diritto ormai costante in sede di legittimità (con richiamo di Cass. n. 21818/2021, in seguito più non mutato), secondo cui:
«... qualora a supporto della richiesta di sua diminuzione siano allegati sopravvenuti oneri familiari dell'obbligato, il giudice deve verificare se gli stessi abbiano determinato un effettivo depauperamento delle sostanze di quest'ultimo, tale da postulare una rinnovata valutazione comparativa della situazione economico-patrimoniale delle parti o se, viceversa, la complessiva, mutata condizione dell'obbligato non sia comunque di consistenza tale da rendere irrilevanti i nuovi oneri …»:
doveva darsi atto che:
per un verso, v'era difetto, in atti, d'elementi idonei a ricostruire l'andamento complessivo nel tempo della condizione in questione del (e cioè, delle Parte_1 disponibilità e potenzialità che lo stesso aveva al tempo del divorzio), sì da poterne comparare il corso fino all'attualità; e ciò, con tutta evidenza, non in spregio a ciò che in tema retro s'è rilevato da questa Corte sub 1.1.;
per altro verso, quanto lumeggiato dalla sola produzione sub c), anche perché riferentesi a periodo successivo alla sopravvenienza richiamata, non documentava alcun contesto incompatibile con l'assolvimento – oltre all'obbligo di mantenimento della prole – anche di quello verso l'ex coniuge;
ed ancora:
che la svolgesse attività di lavoro (come asserito dal e dalla CP_1 Parte_1 stessa invece negato), ove pur ammesso, costituiva dato fattuale non innovativo rispetto al quadro preesistente, in cui (come chiarito dalla sentenza di divorzio) era emerso come la menzionata effettivamente nel tempo avesse lavorato, ancorché non stabilmente ma solo saltuariamente;
e tanto appare aver avuto luogo correttamente, dato che non v'è stato malgoverno in fatto delle superiori risultanze;
e tuttavia, anche a voler diversamente opinare al riguardo, osterebbe a diverso epilogo la constatazione per cui: se vero è che il coniugio tra il e la è durato per un periodo Parte_1 CP_1 decisamente contenuto e dal divorzio sono trascorsi 21 anni;
vero è pure che:
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- (come acquisito per non contestazione) la ha prestato in costanza di CP_1 matrimonio nell'interesse dell'allora coniuge attività di lavoro nella sua impresa di farmacia;
- l'importo liquidatole a titolo di mantenimento divorzile è stato riconosciuto in ammontare assai contenuto ed assimilabile a quello d'un sostegno al minimo, ossia ad una dazione a titolo di solidarietà con funzione meramente assistenziale per il soddisfacimento dei cd. meri bisogni essenziali o primari;
di guisa che anche alla luce dei criteri di cui alla pronuncia di Cass. Sez. I, ordinanza n.
26520 dell'11/10/2024, secondo cui:
«… l'assegno può giustificarsi solo per esigenze strettamente assistenziali, ravvisabili laddove il coniuge più debole non abbia i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa o non possa procurarseli per ragioni oggettive
…»;
non potrebbe per ciò solo, in difetto d'emersione di circostanze che all'attualità escludano tale ragione di spettanza, condurre a diverso epilogo della corrente vicenda processuale.
Resta da dire della doglianza sub 2., proposito della quale si rileva che:
- con il ricorso introduttivo di prime cure, la difesa di parte non ha Parte_1 specificato uno scaglione di valore della lite (deducendo doversi applicare per il contributo unificato una tassa fissa ratione materiae);
- il primo Giudice ha ritenuto doversi riconoscere nella lite una causa di valore indeterminabile, liquidando le spese processuali al minimo;
sicché, come già arguito dalla difesa di parte appellata, non si rinvengono ragioni per l'accoglibilità della medesima.
In toto disatteso il gravame, va dunque confermata anche in parte qua l'impugnata sentenza.
*
Nel superiore epilogo processuale, consegue all'integrale soccombenza la condanna della parte appellante alla rifusione in favore di parte appellata delle spese processuali del corrente grado del giudizio, liquidate in applicazione dei criteri e parametri di cui al D.
Min. Giustizia n. 55 del 2014 come aggiornato dal Regolamento adottato con Decreto Min. Giustizia del 13.8.2022 n. 147 – in quanto in vigore dal 23.10.2022 e certamente da applicarsi al procedimento in oggetto, dovendosi tale liquidazione operare senza distinzioni di normativa applicabile relativamente al tempo dell'introduzione della lite e dell'inizio dell'avvio dell'attività defensionale (come pure da ultimo riconosciuto dalla
Corte Costituzionale con l'ordinanza n. 261 del 4–7.11.2013) ma soltanto al dì della pronuncia;
nei termini seguenti:
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/8/2022) Competenza: corte d'appello
Valore della causa: indeterminabile–complessità bassa
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fase di studio della controversia, valore medio: € 2.058,00
fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.418,00
fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 1.523,00
fase decisionale, valore medio: € 3.470,00 spese generali (15% sul compenso totale) € 1.270,35 totale € 9.739,35
poi dimidiato fino all'importo di cui al dispositivo.
Si dà atto che la superiore liquidazione ha avuto luogo:
i. con inclusione della voce “istruttoria e/o … trattazione”, secondo il principio di diritto (enunciato da ultimo, con indirizzo in seguito più non modificato, da Cass. civile Sez.
VI-3, ordinanza n. 28325 del 29/9/2022) per cui:
«… il parametro è riferito alla «fase istruttoria e/o di trattazione», discendendone che l'eventuale mancato svolgimento della fase istruttoria in sé e per sé considerata (ossia di alcuna delle attività che in tale fase sono da intendersi comprese secondo l'indicazione esemplificativa contenuta nel comma 5, lett. c, del medesimo art. 4) non vale ad escludere il computo, ai fini della liquidazione giudiziale dei compensi, dell'importo spettante per la fase così come complessivamente considerata nelle tabelle, restando questo comunque riferibile anche solo alla diversa fase della trattazione (come dimostra l'uso, nella descrizione in tabelle della corrispondente voce, della congiunzione disgiuntiva "o", sia pure in alternativa alla congiunzione copulativa "e": "e/o"), la quale nel giudizio di appello deve considerarsi fisiologica ex art. 350 cod. proc. civ. (cfr. Cass. n. 15182 del 12/05/2022) …»;
ancorché al minimo tariffario, attesa l'evidente marginalità dell'attività defensionale relativa;
ii. con applicazione dei valori medi delle vigenti tariffe professionali avuto riguardo ai parametri allo scopo individuati dal citato D.M. di cui:
ii.1 all'art. 2 comma 1 (e cioè l'importanza dell'opera defensionale prestata, in quanto non connotata da alcuna peculiarità o complessità specifica in fatto o in diritto);
ii.2 all'art. 4 comma 1 (e cioè “… dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti …”, nulla essendo emerso in proposito come meritevole di rilievo in parte qua);
successivamente dimidiati in considerazione del disposto della seconda parte dell'art. 4 comma 1 (a tenore del quale è stabilito che “… Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento. Per la fase istruttoria l'aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione di regola fino al 70 per cento …”) in ragione della ben limitata rilevanza in diritto della qualità della lite.
14 Documento in com.jniwrapper.win32.automation.OleContainer
A termini dell'art. 13 del T.U. n. 115 del 30.5.2002 e modif succ. (ed in particolare in riferimento a quella dettata dall'art. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012, cd. “di stabilità” per l'anno 2013), secondo cui:
“… quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis …”;
questa Corte “… dà atto … della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente
…”, con l'avvertenza per cui “… l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso …” (disposizione che si applica ai procedimenti iniziati dal 31 gennaio 2013, trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di stabilità suddetta). E ciò in ossequio ai principi di diritto enunciati da Cass. SS.UU., sentenza n. 4315 del 20/2/2020 (ribaditi dalla Sez. VI–1, ordinanza n. 4731 del 22/2/2021), secondo cui:
«… in ordine alla norma di cui all'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G., vanno enunciati – ai sensi 40 dell'art. 384, primo comma, cod. proc. civ. – i seguenti principi di diritto:
- «L'ulteriore importo del contributo unificato che la parte impugnante è obbligata a versare, allorquando ricorrano i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G., ha natura di debito tributario;
pertanto, la questione circa la sua debenza è estranea alla cognizione della giurisdizione civile ordinaria, spettando invece alla giurisdizione del giudice tributario»;
- «La debenza di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione è normativamente condizionata a "due presupposti", il primo dei quali – di natura processuale
– è costituito dall'aver il giudice adottato una pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione, mentre il secondo – appartenente al diritto sostanziale tributario – consiste nella sussistenza dell'obbligo della parte che ha proposto impugnazione di versare il contributo unificato iniziale con riguardo al momento dell'iscrizione della causa a ruolo. L'attestazione del giudice dell'impugnazione, ai sensi all'art. 13, comma 1-quater, secondo periodo, riguarda solo la sussistenza Pt_4 del primo presupposto, mentre spetta all'amministrazione giudiziaria accertare la sussistenza del secondo»;
- «Il giudice dell'impugnazione non è tenuto a dare atto della non sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato quando il tipo di pronuncia non è inquadrabile nei tipi previsti dalla norma (pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione), dovendo invece rendere l'attestazione di cui all'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G., solo quando tali presupposti sussistono»;
- «Poiché l'obbligo di versare un importo "ulteriore" del contributo unificato è normativamente dipendente – ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G. – dalla sussistenza dell'obbligo della parte impugnante di versare il contributo unificato iniziale, ben può il giudice dell'impugnazione attestare la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento del doppio contributo, condizionandone la effettiva debenza alla sussistenza dell'obbligo di versare il contributo unificato iniziale»;
- «Il giudice dell'impugnazione, ogni volta che pronunci l'integrale rigetto o l'inammissibilità o la improcedibilità dell'impugnazione, deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo del contributo unificato anche nel caso in cui quest'ultimo non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venir meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato); mentre può esimersi dalla suddetta attestazione quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo» …».
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Messina, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti costituite nonché il rappresentante dell'ufficio del P.M., disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione;
15 Documento in com.jniwrapper.win32.automation.OleContainer
definitivamente pronunciando sull'appello proposto con atto depositato ed iscritto a ruolo in data 24.10.2024 avverso la sentenza del Tribunale Civile di Barcellona Pozzo di Gotto emessa al n. 55 in data 30.4.2024 nel procedimento già iscritto al n. 529/2023 VG;
appello proposto da:
; Parte_1 nei confronti di:
; Controparte_1 così provvede:
1) rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza;
2) condanna la parte appellante alla rifusione in favore di parte appellata delle spese processuali del corrente grado del giudizio, che liquida in complessivi euro 4.869,675 per onorario oltre accessori come per legge;
da corrispondersi ai sensi dell'art. 133 del T.U. n. 115 del 2002 e modif. succ. per l'avvenuta ammissione della parte vittoriosa al gratuito patrocinio, direttamente a pro' dell'Erario;
3) dà atto che la parte appellante, in quanto soccombente ut supra, è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, con avvertenza per cui “… l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito … “ della presente pronuncia.
Così deciso nella camera di consiglio (da remoto) della Prima Sezione Civile, in data
11.4.2025 Il Presidente (dott. Massimo GULLINO)
Il Consigliere estensore (dott. Augusto SABATINI)
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