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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 18/03/2025, n. 124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 124 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, in persona del Giudice Unico del Lavoro dott.ssa Ilaria Chiarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta in data 12/09/2022 al n. 607 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi Civili – Controversie in materia di Lavoro e di Previdenza o Assistenza
Obbligatorie per l'anno 2022, discussa all'udienza del giorno 18/03/2025
PROMOSSA DA
, con l'avv. Zanarello Emanuele Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: “categoria e qualifica”
CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente: “IN VIA PRINCIPALE 1. ACCERTARE il diritto del ricorrente ad essere inquadrato al 4° livello Junior CCNL dal 18 .07.2017 o da ogni Controparte_2 altra data ritenuta in giustizia.
2. CONDANNARE la società Controparte_3
(P.IVA: in persona del legale rappresentante “pro tempore” con sede legale P.IVA_1 in Via Marsala, 66 in Udine (UD) 33100 al pagamento in favore del ricorrente di quanto maturato a titolo di differenze retributive (errato livello e differenze retributive) ovvero della somma pari ad €. 9.560,25 (diconsi euro novemilacinquecentosessanta/25) oltre interessi, o nella diversa misura che dovesse essere ritenuta di giustizia.
3. ACCERTARE la responsabilità solidale ex art. 29, 2° comma, D. lgs. N. 276/2003 ed ex art 1676 cc della società (P.IVA: in persona del legale rappresentante “pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore” con sede legale alla Via San Donato 21/A in Parma (PR) 43122 e per l'effetto. 4.
CONDANNARE -ex art. 29, 2° comma, D. lgs. N. 276/2003 ed ex art 1676 cc- la società
(P.IVA: ) in persona del legale rappresentante “pro tempore” Controparte_1 P.IVA_2 con sede legale alla Via San Donato 21/A in Parma (PR) 43122 al PAGAMENTO della somma di €. 9.560,25 (diconsi euro novemilacinquecentosessanta/25) per le ragioni di cui in narrativa – oppure la diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge. IN VIA SUBORDINATA: Nel caso non si accertasse il diritto del ricorrente ad essere inquadrato al 4° livello junior 5. ACCERTARE il diritto del ricorrente ad essere inquadrato al 5° livello CCNL fino a Controparte_2 settembre 2019 o ogni altra data ritenuta in giustizia.
6. CONDANNARE la società
[...]
(P.IVA: ) in persona del legale rappresentante “pro Controparte_4 P.IVA_1 tempore” con sede legale in Via Marsala, 66 in Udine (UD) 33100 al pagamento in favore del ricorrente di quanto maturato a titolo di differenze retributive (errato livello e differenze retributive) ovvero della somma pari ad €. 7.034,65 (diconsi settemilatrentaquattro/65) oltre interessi, o nella diversa misura che dovesse essere ritenuta di giustizia.
7. ACCERTARE la responsabilità solidale ex art. 29, 2° comma, D. lgs. N. 276/2003 ed ex art 1676 cc della società (P.IVA: in persona del legale rappresentante “pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore” con sede legale alla Via San Donato 21/A in Parma (PR) 43122 e per l'effetto. 8.
CONDANNARE -ex art. 29, 2° comma, D. lgs. N. 276/2003 ed ex art 1676 cc- la società
(P.IVA: ) in persona del legale rappresentante “pro tempore” Controparte_1 P.IVA_2 con sede legale alla Via San Donato 21/A in Parma (PR) 43122 al PAGAMENTO della somma di €. 7.034,65 (diconsi settemilatrentaquattro/65) per le ragioni di cui in narrativa – oppure la diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge. IN OGNI CASO:
1. Con riserva di condanna alla regolarizzazione contributiva;
2. Con vittoria di spese, diritti ed onorari maggiorati del 30 % per links ipertestuali da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario. In via istruttoria: come da ricorso”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12/09/2022 conveniva in giudizio la Parte_1 società (d'ora in avanti, per brevità, solo ) e la Controparte_5 CP_3 società (d'ora in avanti, per brevità, solo esponendo di essere stato Controparte_1 CP_1 assunto alle dipendenze della società in data 18.07.2017 con contratto a CP_3 tempo determinato, inquadrato come addetto alla movimentazione di merci livello 6J
CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizioni e con sede di lavoro presso il magazzino della in Padova, in Via Lussemburgo. Dopo aver prorogato e successivamente CP_1
trasformato il contratto da tempo determinato a tempo indeterminato, la società CP_3
a partire dal mese di settembre 2018 riconosceva al ricorrente l'inquadramento nel livello
6S e dal mese di settembre 2019 nel livello 5.
Il ricorrente affermava che i livelli 6J, 6S e 5 del CCNL Logistica, Trasporto Merci e
Spedizioni nel quale era stato inquadrato fossero errati in relazione alle mansioni svolte e sosteneva che gli spettasse il riconoscimento, fin dal primo giorno di lavoro, del livello
4J in quanto egli impiegava attrezzature e mezzi di sollevamento complessi per i quali non era necessaria la patente di guida prevista per le aree pubbliche e operava sulla base di disposizioni e procedure determinate con responsabilità e autonomia limitatamente alla corretta esecuzione del proprio lavoro. In particolare, il ricorrente utilizzava tutto il giorno i carrelli (elevatori) a razze (o
“stoccatore elettrico”) con montante telescopico doppio, ovvero carrelli complessi che potevano sollevare anche due bancali per un peso complessivo di 2 quintali e che alzavano la merce a 2 metri di altezza.
Detti carrelli elevatori a razze (o carrello stoccatore, o stoccatore elettrico) erano carrelli elevatori da magazzino particolari, a metà tra un carrello retrattile e un transpallet, poiché svolgevano sia la funzione di stoccare/sollevare le unità di carico, eseguita dai carrelli retrattili, sia la funzione di trasporto dei bancali, eseguiti dai transpallet.
Il carrello elevatore utilizzato dal ricorrente era un modello in acciaio inox dotato di timone, cioè di un maniglione usato per impartire la direzione ed azionare il sollevamento, oltre che di pedana retraibile, per consentire al lavoratore di salire a bordo e poteva essere caricato simultaneamente con più transpallet, con carichi fino ad un quintale e sospesi fino a 2 metri di altezza.
Secondo la prospettazione attorea esso si collocava a mezza via tra un transpallet elettrico, la cui conduzione era prevista dal livello 5 del CCNL applicato e un carrello retrattile (muletto), la cui conduzione era invece prevista dal livello 4.
Il ricorrente intendeva, perciò, richiedere l'accertamento del diritto ad essere inquadrato al livello 4J e il conseguente pagamento delle differenze retributive fino a maggio 2022, da parte di entrambe le società resistenti, in solido tra loro, ai sensi dell'art. 29, 2° comma,
D.lgs. n. 276/2003, oltre rivalutazione ed interessi. In via subordinata chiedeva l'accertamento del diritto ad essere inquadrato fin dall'assunzione al livello 5 e il conseguente pagamento delle differenze contributive fino a settembre 2019.
A tal fine aveva provveduto a far elaborare conteggi parametrati sia sul livello 4J sia sul livello 5 applicando le tabelle retributive e detraendo quanto percepito e riconosciuto nei prospetti paga.
La difesa attorea illustrava nel dettaglio come erano stati eseguiti i conteggi e precisava che, oltre alle differenze retributive per errato livello, erano risultate anche differenze sulla paga base applicata (differenze tra spettante contrattuale e corrisposto).
La parte ricorrente prendeva, poi, posizione in ordine alla competenza per territorio del giudice adito e alla prescrizione dei propri crediti, che non poteva decorrere in costanza di rapporto di lavoro e rimarcava di aver predisposto il ricorso con tutti gli elementi allegativi (mansioni, CCNL applicabile, conteggi) necessari per ritenere lo stesso perfettamente valido ed ammissibile.
La parte ricorrente specificava che l'appalto tra e era ancora in essere e CP_3 CP_1
rimarcava che l'applicazione del regime della solidarietà riguardava il credito per TFR e per mensilità aggiuntive, che si ponevano in stretta corrispettività con l'espletamento della prestazione lavorativa, così come le ferie e i permessi non pagati, mentre il termine biennale di decadenza decorreva solo dalla cessazione definitiva dell'appalto tra la committente e l'appaltatrice . CP_1 CP_3
La rimaneva contumace, mentre si costituiva, eccependo l'inammissibilità CP_1 CP_3
della domanda per difetto di allegazione in ordine alle mansioni concretamente svolte dal lavoratore e sostenendo, comunque, nel merito la correttezza dell'inquadramento del ricorrente.
La causa era istruita documentalmente, mediante l'assunzione di quattro testimoni e mediante l'espletamento di c.t.u. volta a determinare le differenze retributive spettanti al ricorrente in relazione al superiore inquadramento al livello 5 dall'assunzione e fino a settembre 2019.
All'udienza del 27.02.24 il procuratore della rappresentava che la stessa era CP_3 stata posta in liquidazione coatta amministrativa.
Il Giudice, quindi, procedeva a separare la posizione di mediante creazione di CP_3 un nuovo fascicolo onde provvedere alla dichiarazione di interruzione del nuovo procedimento così costituito.
Nei rapporti tra la parte ricorrente e si procedeva invece alla discussione Controparte_1 all'udienza dell'18/03/2025.
All'esito il Giudice si pronunciava, dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione della sentenza.
Reputa questo Giudice del Lavoro che la domanda formulata in via subordinata da parte ricorrente sia fondata e possa trovare accoglimento.
In primo luogo va rammentato che la Suprema Corte di Cassazione, con la pronuncia resa a Sezioni Unite il 16 gennaio 2015, n. 642, ha definitivamente sancito la possibilità per il giudicante di fare anche riferimento alle argomentazioni addotte dalle parti del processo nello svolgimento dell'iter logico argomentativo svolto ed idoneo a giungere alla determinazione della controversia (“Nel processo civile ed in quello tributario, la sentenza la cui motivazione si limiti a riprodurre il contenuto di un atto di parte (o di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari), senza niente aggiungervi, non è nulla qualora le ragioni della decisione siano, in ogni caso, attribuibili all'organo giudicante e risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo, atteso che, in base alle disposizioni costituzionali e processuali, tale tecnica di redazione non può ritenersi, di per sé, sintomatica di un difetto d'imparzialità del giudice, al quale non è imposta l'originalità né dei contenuti né delle modalità espositive, tanto più che la validità degli atti processuali si pone su un piano diverso rispetto alla valutazione professionale o disciplinare del magistrato”). Va ulteriormente aggiunto che l'esame di tutte le questioni prospettate dalle parti, pur dedotte in via principale, non risulta necessario quando la domanda può essere decisa sulla base della soluzione di una questione a carattere assorbente, in forza del criterio della c.d. “ragione più liquida”.
Il principio (dottrinario e ormai anche) giurisprudenziale della decisione secondo la c.d.
“ragione più liquida”, che consente al giudice di non rispettare rigorosamente l'ordine logico delle questioni da trattare (art. 276 c.p.c.), ove sia più rapido ed agevole risolvere la controversia in base ad una questione che – pur se logicamente subordinata ad altre
– sia più evidente e più rapidamente risolvibile, è stato ritenuto pienamente rispondente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, ormai anche costituzionalizzate, ed è altresì conseguenza di una rinnovata visione dell'attività giurisdizionale, intesa non più come espressione della sovranità statale, ma come un servizio reso alla collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli (così, Cass. SU
n. 24883 del 9.10.08). Ne consegue che il giudice ove sussistano cause che impongono di disattendere il ricorso, è esentato, in applicazione del principio della c.d. ragione più liquida, dall'esaminare le questioni processuali concernenti la regolarità del contraddittorio o quelle che riguardano l'esercizio di attività defensionali delle parti poiché, se anche i relativi adempimenti fossero necessari, la loro effettuazione sarebbe ininfluente e lesiva del principio della ragionevole durata del processo" (così, da ultimo,
Cass. 10839/2019). Maggiore liquidità della questione quindi significa che, nell'ipotesi di rigetto della domanda, occorre dare priorità alla ragione più evidente, più pronta, più piana, che conduca ad una decisione, indipendentemente dal fatto che essa riguardi il rito o il merito (cfr. Trib. Milano sent. n. 2895 del 21.05.20).
L'istruttoria svolta ha consentito di accertare che, fin dall'inizio del suo rapporto di lavoro presso lo stabilimento di Padova in Via Lussemburgo e dopo un breve periodo di addestramento, ha sempre utilizzato per lo svolgimento delle sue Parte_1
mansioni la tipologia di transpallet descritta in ricorso o, perlomeno, transpallet semplici con una sola forca con uomo a bordo.
La teste , responsabile sia del cantiere di Camin che di quello di Villafranca Testimone_1 ha dichiarato: “… quello che vedo nella foto a pag 3 del ricorso è quello che chiamiamo sdoppiatore, che ha una capacità di sollevamento direi di 500kg e poi più si sale in altezza più il peso che può essere sollevato diminuisce e dove lavorava il ricorrente all'epoca c'erano 5 sdoppiatori e una decina di traspallet con uomo a bordo che hanno una forca sola e che non consentono di alzare la merce in alto, la sollevano di pochi centimetri da terra solo quanto strettamente indispensabile per alzare il bancale da terra e muoverlo, per un peso come quello degli sdoppiatori. Poi avevamo dei traspallet manuali senza uomo a bordo (ne avevamo sei) e altri traspallet senza uomo a bordo ma meccanici con un comando elettrico integrato (ne avevamo due) e che consentono di sollevare la merce in altezza fino a 2,20 metri, per un peso come quello degli sdoppiatori con uomo a bordo.
…Come per tutti quando il ricorrente è arrivato ha svolto un periodo di addestramento, affiancato dal suo capo turno che era Lui era sveglio e quindi l'addestramento è Per_1 durato per quanto ricordo circa un mese, dal primo o secondo giorno usava già il traspallet con una sola forca e l'uomo a bordo, non so dire invece quando abbia iniziato a usare lo sdoppiatore”.
Il teste ha dichiarato: “… non mi ricordo esattamente la data in cui è stato Tes_2
assunto ma confermo che dalla sua assunzione in poi lui ha sempre prestato la sua attività presso la per i primi due tre giorni massimo una settimana come per CP_1 tutti lui ha avuto un periodo di presa di confidenza con le strumentazioni ma poi da quel momento in avanti è stato sempre addetto ai carrelli doppiatori, questi venivano utilizzati per il 95% del tempo del nostro turno, io svolgevo lo stesso tipo di lavoro del ricorrente. confermo che il ricorrente usava per quasi tutto il tempo del suo lavoro questa tipologia di carrelli che può caricare anche due bancali contemporaneamente uno sovrapposto all'altro… Il macchinario a pag 3 del ricorso è uno sdoppiatore con le forche che salgono fino a due metri. Il ragnetto è fatto come lo sdoppiatore ma ha solo una forca che solo solleva la merce da terra senza alzarla fino a due metri… Il ricorrente ha fatto qualche giorno di addestramento e poi è passato subito al carrello sdoppiatore, dipende dalle caratteristiche di ognuno quanti giorni servono per imparare… Tutti noi facciamo anche questo lavoro di etichettatura ma questo occupa molto meno tempo di quello che è impegnato a lavorare con lo sdoppiatore che è quasi tutto il tempo del turno. I nuovi assunti all'inizio fanno più attività di smistamento”.
Il teste ha riferito: “… io sono arrivato dopo di lui quindi non ho assistito al suo Tes_3 addestramento, lui è stato sempre addetto ai carrelli doppiatori, questi venivano utilizzati per il 95% del tempo del nostro turno, io svolgevo lo stesso tipo di lavoro del ricorrente.
… noi in gergo chiamiamo ragnetti i mezzi che consentono di sollevare la merce poco da terra e non consentono due livelli sovrapposti mentre chiamiamo sdoppiatori i mezzi che come ho detto consentono il carico su due livelli sovrapposti e che quindi servono per i lavori più complessi”.
Essendo, quindi, appurato che il ricorrente, fin dai primi mesi successivi all'assunzione e dopo un breve periodo di addestramento, per la maggior parte dell'orario di lavoro svolgeva le proprie mansioni attraverso l'utilizzo del mezzo cosiddetto “sdoppiatore” o, perlomeno, di transpallet elettrici, occorre valutare se fosse corretto il suo inquadramento iniziale o se invece, per l'attività concretamente svolta, il lavoratore non dovesse piuttosto essere inquadrato ab origine nel livello 4J come preteso dalla difesa attorea.
La declaratoria contrattuale del 5 livello prevede che vi siano assegnati i “lavoratori che svolgono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste adeguate conoscenze professionali. Le mansioni sono svolte sulla base di disposizioni o procedure predeterminate e comportano responsabilità e autonomia limitatamente alla corretta esecuzione del proprio lavoro. Rientrano in questo livello anche le attività di movimentazione merci e di magazzini che comportano l'utilizzo di mezzi meccanici e/o elettrici di limitata complessità che richiedono normale capacità esecutiva” e fra i profili esemplificativi degli operai sono indicati, per quanto in questa sede rileva, “… attività di addetto al magazzino;
facchino qualificato: lavoratore che svolge attività per abilitarsi alle quali occorre il periodo di pratica di cui alla declaratoria del 6° livello;
attività di carico e scarico merci con utilizzo anche di transpallets manuali ed elettrici, conducenti di carrelli elettrici;
manovra di gru che effettuano operazioni di sollevamento, trasporto e deposito di materiali o merci, ovvero operazioni di carico e scarico mezzi anche a bordo di mezzi
a conduzione semplice (gru regolate a terra)”
La declaratoria del livello 4J, invece, prevede: “Appartengono a questo livello i lavoratori adibiti a lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e capacità pratiche. Gli addetti alle attività di movimentazione merci che, fermi restando i requisiti professionali di cui sopra, impiegano attrezzature e mezzi di sollevamento complessi per i quali non è necessaria la patente di guida prevista per le aree pubbliche e con esclusione dei conducenti dei carrelli elevatori di cui ai livelli superiori”.
Come risulta evidente dalle stesse declaratorie contrattuali possono essere inquadrati al livello 4J solo i lavoratori che siano incaricati (ed idonei) alla movimentazione di merci che richiedano congiuntamente l'utilizzo sia di attrezzature sia di mezzi di sollevamento complessi per i quali non è necessaria la patente di guida prevista per le aree pubbliche, come emerge dall'utilizzo della congiunzione “e”. L'utilizzo alternativo di mezzi di sollevamento elettrici o di attrezzature di sollevamento semplici (ossia attrezzature di sollevamento che siano regolate a terra o a bordo di mezzi a conduzione semplice) rientra invece nella declaratoria del 5° livello.
D'altro canto, se i transpallets elettrici usati dal ricorrente sono espressamente ricompresi nella declaratoria del 5° livello, che anche il mezzo sdoppiatore fosse a conduzione semplice lo ha chiarito l'istruttoria orale dalla quale è emerso che l'operaio era normalmente in grado di servirsene correttamente dopo pochi giorni o qualche mese di addestramento. Il ricorrente doveva essere correttamente inquadrato fin dalla data di assunzione, nel livello 5 previsto dal CCNL, come richiesto in via subordinata da parte ricorrente, e non nel livello 4J come richiesto in via principale.
Quanto alle differenze retributive, ritiene questo giudice che si possa aderire ai conteggi così come formulati dalla dott.ssa in sede di c.t.u., e quantificate in €. 6.401,85. Per_2
La parte ricorrente ha anche allegato che, a prescindere dalla richiesta di inquadramento superiore, al momento della redazione dei conteggi sarebbero emerse delle discrepanze tra le somme indicate in busta paga e quanto contrattualmente spettante ed ha fatto un mero generico rinvio alla documentazione allegata contenente tali conteggi.
Tale mancanza di allegazione non può che condurre al rigetto della domanda per differenze retributive ulteriori rispetto a quelle derivanti dal superiore inquadramento. Il ricorrente, infatti, non ha dedotto i fatti posti alla base del proprio diritto, né da quale previsione contrattuale esso deriverebbe, impedendo pure alla società di dedurre puntualmente in merito e di esercitare il diritto al contraddittorio. Superfluo ricordare che
“sebbene i poteri officiosi del Giudice possano colmare un “difetto di prova” giammai potranno sanare vizi di allegazione potendo riferirsi solamente a circostanze tempestivamente allegate dalle parti, sicché sarebbe illegittima l'operazione del giudice che desumesse da un documento allegato agli atti una circostanza non dedotta nello scritto difensivo”. Il potere-dovere del giudice di esaminare i documenti ritualmente versati in atti sussiste solo se la parte che li ha prodotti o che, comunque, ne intende trarre vantaggio, abbia formulato una domanda o un'eccezione espressamente fondata sui documenti medesimi, mente nel caso di specie la parte ricorrente non ha formulato alcuna specifica domanda fondata su quei documenti, come emerge chiaramente anche dall'esame delle conclusioni del ricorso dove il minore importo richiesto a prescindere dalla qualificazione non è fatto oggetto di alcuna specifica richiesta di pagamento né è in alcun modo quantificato, così come non sono indicate le specifiche voci della busta paga che sarebbero errate e che certamente costituiscono fatti costitutivi principali della richiesta di pagamento.
In ragione di quanto sopra la società deve essere condannata a pagare, Controparte_1 in favore del ricorrente, una somma pari ad euro €. 6.401,85 a titolo di differenze retributive maturate dalla data di assunzione (18.07.2017) fino a settembre 2019.
Ti tali somme la stessa deve essere chiamata a rispondere ai sensi dell'art. 29 D. Lgs.
276/2003 in quanto è circostanza non contestata e confermata in sede di istruttoria orale che il ricorrente abbia prestato la propria prestazione lavorativa presso tale committente, in esecuzione del contratto di appalto stipulato tra le due società convenute per l'intero periodo di cui alla domanda di pagamento. Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono per legge la soccombenza e vanno, quindi, poste a carico della parte resistente, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente che si è dichiarato antistatario.
Per la quantificazione delle stesse occorre dare applicazione al D.M. n. 55/14 tenendo conto dell'aumento previsto dall'art. 4, comma 1 bis per la redazione degli atti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione, considerata la presenza nel ricorso di collegamenti ipertestuali ai documenti allegati.
Ugualmente vanno poste a carico di parte resistente le spese di c.t.u. liquidate in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, in persona del Giudice del Lavoro dr.ssa Ilaria Chiarelli, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
1) accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente di essere inquadrato al livello 5 previsto dal CCNL Autotrasporti dalla data di assunzione Controparte_2
(18.07.2017) fino a settembre 2019 e per l'effetto;
2) condanna la parte resistente al pagamento in favore del ricorrente delle differenze retributive quantificate nella somma di € 6.401,85, oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo;
3) condanna la società resistente all'integrale rifusione delle spese del presente giudizio sostenute dalla ricorrente, spese che liquida in € 3.500,000 per compensi, oltre al
15% dei compensi a titolo di rimborso forfetario ed oltre accessori come per legge, con distrazione in favore del difensore di parte ricorrente.
4) pone a carico di parte resistente le spese di CTU come già liquidate in corso di causa.
Udine, 18/03/2025
Il Giudice
Dr.ssa Ilaria Chiarelli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, in persona del Giudice Unico del Lavoro dott.ssa Ilaria Chiarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta in data 12/09/2022 al n. 607 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi Civili – Controversie in materia di Lavoro e di Previdenza o Assistenza
Obbligatorie per l'anno 2022, discussa all'udienza del giorno 18/03/2025
PROMOSSA DA
, con l'avv. Zanarello Emanuele Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: “categoria e qualifica”
CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente: “IN VIA PRINCIPALE 1. ACCERTARE il diritto del ricorrente ad essere inquadrato al 4° livello Junior CCNL dal 18 .07.2017 o da ogni Controparte_2 altra data ritenuta in giustizia.
2. CONDANNARE la società Controparte_3
(P.IVA: in persona del legale rappresentante “pro tempore” con sede legale P.IVA_1 in Via Marsala, 66 in Udine (UD) 33100 al pagamento in favore del ricorrente di quanto maturato a titolo di differenze retributive (errato livello e differenze retributive) ovvero della somma pari ad €. 9.560,25 (diconsi euro novemilacinquecentosessanta/25) oltre interessi, o nella diversa misura che dovesse essere ritenuta di giustizia.
3. ACCERTARE la responsabilità solidale ex art. 29, 2° comma, D. lgs. N. 276/2003 ed ex art 1676 cc della società (P.IVA: in persona del legale rappresentante “pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore” con sede legale alla Via San Donato 21/A in Parma (PR) 43122 e per l'effetto. 4.
CONDANNARE -ex art. 29, 2° comma, D. lgs. N. 276/2003 ed ex art 1676 cc- la società
(P.IVA: ) in persona del legale rappresentante “pro tempore” Controparte_1 P.IVA_2 con sede legale alla Via San Donato 21/A in Parma (PR) 43122 al PAGAMENTO della somma di €. 9.560,25 (diconsi euro novemilacinquecentosessanta/25) per le ragioni di cui in narrativa – oppure la diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge. IN VIA SUBORDINATA: Nel caso non si accertasse il diritto del ricorrente ad essere inquadrato al 4° livello junior 5. ACCERTARE il diritto del ricorrente ad essere inquadrato al 5° livello CCNL fino a Controparte_2 settembre 2019 o ogni altra data ritenuta in giustizia.
6. CONDANNARE la società
[...]
(P.IVA: ) in persona del legale rappresentante “pro Controparte_4 P.IVA_1 tempore” con sede legale in Via Marsala, 66 in Udine (UD) 33100 al pagamento in favore del ricorrente di quanto maturato a titolo di differenze retributive (errato livello e differenze retributive) ovvero della somma pari ad €. 7.034,65 (diconsi settemilatrentaquattro/65) oltre interessi, o nella diversa misura che dovesse essere ritenuta di giustizia.
7. ACCERTARE la responsabilità solidale ex art. 29, 2° comma, D. lgs. N. 276/2003 ed ex art 1676 cc della società (P.IVA: in persona del legale rappresentante “pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore” con sede legale alla Via San Donato 21/A in Parma (PR) 43122 e per l'effetto. 8.
CONDANNARE -ex art. 29, 2° comma, D. lgs. N. 276/2003 ed ex art 1676 cc- la società
(P.IVA: ) in persona del legale rappresentante “pro tempore” Controparte_1 P.IVA_2 con sede legale alla Via San Donato 21/A in Parma (PR) 43122 al PAGAMENTO della somma di €. 7.034,65 (diconsi settemilatrentaquattro/65) per le ragioni di cui in narrativa – oppure la diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge. IN OGNI CASO:
1. Con riserva di condanna alla regolarizzazione contributiva;
2. Con vittoria di spese, diritti ed onorari maggiorati del 30 % per links ipertestuali da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario. In via istruttoria: come da ricorso”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12/09/2022 conveniva in giudizio la Parte_1 società (d'ora in avanti, per brevità, solo ) e la Controparte_5 CP_3 società (d'ora in avanti, per brevità, solo esponendo di essere stato Controparte_1 CP_1 assunto alle dipendenze della società in data 18.07.2017 con contratto a CP_3 tempo determinato, inquadrato come addetto alla movimentazione di merci livello 6J
CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizioni e con sede di lavoro presso il magazzino della in Padova, in Via Lussemburgo. Dopo aver prorogato e successivamente CP_1
trasformato il contratto da tempo determinato a tempo indeterminato, la società CP_3
a partire dal mese di settembre 2018 riconosceva al ricorrente l'inquadramento nel livello
6S e dal mese di settembre 2019 nel livello 5.
Il ricorrente affermava che i livelli 6J, 6S e 5 del CCNL Logistica, Trasporto Merci e
Spedizioni nel quale era stato inquadrato fossero errati in relazione alle mansioni svolte e sosteneva che gli spettasse il riconoscimento, fin dal primo giorno di lavoro, del livello
4J in quanto egli impiegava attrezzature e mezzi di sollevamento complessi per i quali non era necessaria la patente di guida prevista per le aree pubbliche e operava sulla base di disposizioni e procedure determinate con responsabilità e autonomia limitatamente alla corretta esecuzione del proprio lavoro. In particolare, il ricorrente utilizzava tutto il giorno i carrelli (elevatori) a razze (o
“stoccatore elettrico”) con montante telescopico doppio, ovvero carrelli complessi che potevano sollevare anche due bancali per un peso complessivo di 2 quintali e che alzavano la merce a 2 metri di altezza.
Detti carrelli elevatori a razze (o carrello stoccatore, o stoccatore elettrico) erano carrelli elevatori da magazzino particolari, a metà tra un carrello retrattile e un transpallet, poiché svolgevano sia la funzione di stoccare/sollevare le unità di carico, eseguita dai carrelli retrattili, sia la funzione di trasporto dei bancali, eseguiti dai transpallet.
Il carrello elevatore utilizzato dal ricorrente era un modello in acciaio inox dotato di timone, cioè di un maniglione usato per impartire la direzione ed azionare il sollevamento, oltre che di pedana retraibile, per consentire al lavoratore di salire a bordo e poteva essere caricato simultaneamente con più transpallet, con carichi fino ad un quintale e sospesi fino a 2 metri di altezza.
Secondo la prospettazione attorea esso si collocava a mezza via tra un transpallet elettrico, la cui conduzione era prevista dal livello 5 del CCNL applicato e un carrello retrattile (muletto), la cui conduzione era invece prevista dal livello 4.
Il ricorrente intendeva, perciò, richiedere l'accertamento del diritto ad essere inquadrato al livello 4J e il conseguente pagamento delle differenze retributive fino a maggio 2022, da parte di entrambe le società resistenti, in solido tra loro, ai sensi dell'art. 29, 2° comma,
D.lgs. n. 276/2003, oltre rivalutazione ed interessi. In via subordinata chiedeva l'accertamento del diritto ad essere inquadrato fin dall'assunzione al livello 5 e il conseguente pagamento delle differenze contributive fino a settembre 2019.
A tal fine aveva provveduto a far elaborare conteggi parametrati sia sul livello 4J sia sul livello 5 applicando le tabelle retributive e detraendo quanto percepito e riconosciuto nei prospetti paga.
La difesa attorea illustrava nel dettaglio come erano stati eseguiti i conteggi e precisava che, oltre alle differenze retributive per errato livello, erano risultate anche differenze sulla paga base applicata (differenze tra spettante contrattuale e corrisposto).
La parte ricorrente prendeva, poi, posizione in ordine alla competenza per territorio del giudice adito e alla prescrizione dei propri crediti, che non poteva decorrere in costanza di rapporto di lavoro e rimarcava di aver predisposto il ricorso con tutti gli elementi allegativi (mansioni, CCNL applicabile, conteggi) necessari per ritenere lo stesso perfettamente valido ed ammissibile.
La parte ricorrente specificava che l'appalto tra e era ancora in essere e CP_3 CP_1
rimarcava che l'applicazione del regime della solidarietà riguardava il credito per TFR e per mensilità aggiuntive, che si ponevano in stretta corrispettività con l'espletamento della prestazione lavorativa, così come le ferie e i permessi non pagati, mentre il termine biennale di decadenza decorreva solo dalla cessazione definitiva dell'appalto tra la committente e l'appaltatrice . CP_1 CP_3
La rimaneva contumace, mentre si costituiva, eccependo l'inammissibilità CP_1 CP_3
della domanda per difetto di allegazione in ordine alle mansioni concretamente svolte dal lavoratore e sostenendo, comunque, nel merito la correttezza dell'inquadramento del ricorrente.
La causa era istruita documentalmente, mediante l'assunzione di quattro testimoni e mediante l'espletamento di c.t.u. volta a determinare le differenze retributive spettanti al ricorrente in relazione al superiore inquadramento al livello 5 dall'assunzione e fino a settembre 2019.
All'udienza del 27.02.24 il procuratore della rappresentava che la stessa era CP_3 stata posta in liquidazione coatta amministrativa.
Il Giudice, quindi, procedeva a separare la posizione di mediante creazione di CP_3 un nuovo fascicolo onde provvedere alla dichiarazione di interruzione del nuovo procedimento così costituito.
Nei rapporti tra la parte ricorrente e si procedeva invece alla discussione Controparte_1 all'udienza dell'18/03/2025.
All'esito il Giudice si pronunciava, dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione della sentenza.
Reputa questo Giudice del Lavoro che la domanda formulata in via subordinata da parte ricorrente sia fondata e possa trovare accoglimento.
In primo luogo va rammentato che la Suprema Corte di Cassazione, con la pronuncia resa a Sezioni Unite il 16 gennaio 2015, n. 642, ha definitivamente sancito la possibilità per il giudicante di fare anche riferimento alle argomentazioni addotte dalle parti del processo nello svolgimento dell'iter logico argomentativo svolto ed idoneo a giungere alla determinazione della controversia (“Nel processo civile ed in quello tributario, la sentenza la cui motivazione si limiti a riprodurre il contenuto di un atto di parte (o di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari), senza niente aggiungervi, non è nulla qualora le ragioni della decisione siano, in ogni caso, attribuibili all'organo giudicante e risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo, atteso che, in base alle disposizioni costituzionali e processuali, tale tecnica di redazione non può ritenersi, di per sé, sintomatica di un difetto d'imparzialità del giudice, al quale non è imposta l'originalità né dei contenuti né delle modalità espositive, tanto più che la validità degli atti processuali si pone su un piano diverso rispetto alla valutazione professionale o disciplinare del magistrato”). Va ulteriormente aggiunto che l'esame di tutte le questioni prospettate dalle parti, pur dedotte in via principale, non risulta necessario quando la domanda può essere decisa sulla base della soluzione di una questione a carattere assorbente, in forza del criterio della c.d. “ragione più liquida”.
Il principio (dottrinario e ormai anche) giurisprudenziale della decisione secondo la c.d.
“ragione più liquida”, che consente al giudice di non rispettare rigorosamente l'ordine logico delle questioni da trattare (art. 276 c.p.c.), ove sia più rapido ed agevole risolvere la controversia in base ad una questione che – pur se logicamente subordinata ad altre
– sia più evidente e più rapidamente risolvibile, è stato ritenuto pienamente rispondente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, ormai anche costituzionalizzate, ed è altresì conseguenza di una rinnovata visione dell'attività giurisdizionale, intesa non più come espressione della sovranità statale, ma come un servizio reso alla collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli (così, Cass. SU
n. 24883 del 9.10.08). Ne consegue che il giudice ove sussistano cause che impongono di disattendere il ricorso, è esentato, in applicazione del principio della c.d. ragione più liquida, dall'esaminare le questioni processuali concernenti la regolarità del contraddittorio o quelle che riguardano l'esercizio di attività defensionali delle parti poiché, se anche i relativi adempimenti fossero necessari, la loro effettuazione sarebbe ininfluente e lesiva del principio della ragionevole durata del processo" (così, da ultimo,
Cass. 10839/2019). Maggiore liquidità della questione quindi significa che, nell'ipotesi di rigetto della domanda, occorre dare priorità alla ragione più evidente, più pronta, più piana, che conduca ad una decisione, indipendentemente dal fatto che essa riguardi il rito o il merito (cfr. Trib. Milano sent. n. 2895 del 21.05.20).
L'istruttoria svolta ha consentito di accertare che, fin dall'inizio del suo rapporto di lavoro presso lo stabilimento di Padova in Via Lussemburgo e dopo un breve periodo di addestramento, ha sempre utilizzato per lo svolgimento delle sue Parte_1
mansioni la tipologia di transpallet descritta in ricorso o, perlomeno, transpallet semplici con una sola forca con uomo a bordo.
La teste , responsabile sia del cantiere di Camin che di quello di Villafranca Testimone_1 ha dichiarato: “… quello che vedo nella foto a pag 3 del ricorso è quello che chiamiamo sdoppiatore, che ha una capacità di sollevamento direi di 500kg e poi più si sale in altezza più il peso che può essere sollevato diminuisce e dove lavorava il ricorrente all'epoca c'erano 5 sdoppiatori e una decina di traspallet con uomo a bordo che hanno una forca sola e che non consentono di alzare la merce in alto, la sollevano di pochi centimetri da terra solo quanto strettamente indispensabile per alzare il bancale da terra e muoverlo, per un peso come quello degli sdoppiatori. Poi avevamo dei traspallet manuali senza uomo a bordo (ne avevamo sei) e altri traspallet senza uomo a bordo ma meccanici con un comando elettrico integrato (ne avevamo due) e che consentono di sollevare la merce in altezza fino a 2,20 metri, per un peso come quello degli sdoppiatori con uomo a bordo.
…Come per tutti quando il ricorrente è arrivato ha svolto un periodo di addestramento, affiancato dal suo capo turno che era Lui era sveglio e quindi l'addestramento è Per_1 durato per quanto ricordo circa un mese, dal primo o secondo giorno usava già il traspallet con una sola forca e l'uomo a bordo, non so dire invece quando abbia iniziato a usare lo sdoppiatore”.
Il teste ha dichiarato: “… non mi ricordo esattamente la data in cui è stato Tes_2
assunto ma confermo che dalla sua assunzione in poi lui ha sempre prestato la sua attività presso la per i primi due tre giorni massimo una settimana come per CP_1 tutti lui ha avuto un periodo di presa di confidenza con le strumentazioni ma poi da quel momento in avanti è stato sempre addetto ai carrelli doppiatori, questi venivano utilizzati per il 95% del tempo del nostro turno, io svolgevo lo stesso tipo di lavoro del ricorrente. confermo che il ricorrente usava per quasi tutto il tempo del suo lavoro questa tipologia di carrelli che può caricare anche due bancali contemporaneamente uno sovrapposto all'altro… Il macchinario a pag 3 del ricorso è uno sdoppiatore con le forche che salgono fino a due metri. Il ragnetto è fatto come lo sdoppiatore ma ha solo una forca che solo solleva la merce da terra senza alzarla fino a due metri… Il ricorrente ha fatto qualche giorno di addestramento e poi è passato subito al carrello sdoppiatore, dipende dalle caratteristiche di ognuno quanti giorni servono per imparare… Tutti noi facciamo anche questo lavoro di etichettatura ma questo occupa molto meno tempo di quello che è impegnato a lavorare con lo sdoppiatore che è quasi tutto il tempo del turno. I nuovi assunti all'inizio fanno più attività di smistamento”.
Il teste ha riferito: “… io sono arrivato dopo di lui quindi non ho assistito al suo Tes_3 addestramento, lui è stato sempre addetto ai carrelli doppiatori, questi venivano utilizzati per il 95% del tempo del nostro turno, io svolgevo lo stesso tipo di lavoro del ricorrente.
… noi in gergo chiamiamo ragnetti i mezzi che consentono di sollevare la merce poco da terra e non consentono due livelli sovrapposti mentre chiamiamo sdoppiatori i mezzi che come ho detto consentono il carico su due livelli sovrapposti e che quindi servono per i lavori più complessi”.
Essendo, quindi, appurato che il ricorrente, fin dai primi mesi successivi all'assunzione e dopo un breve periodo di addestramento, per la maggior parte dell'orario di lavoro svolgeva le proprie mansioni attraverso l'utilizzo del mezzo cosiddetto “sdoppiatore” o, perlomeno, di transpallet elettrici, occorre valutare se fosse corretto il suo inquadramento iniziale o se invece, per l'attività concretamente svolta, il lavoratore non dovesse piuttosto essere inquadrato ab origine nel livello 4J come preteso dalla difesa attorea.
La declaratoria contrattuale del 5 livello prevede che vi siano assegnati i “lavoratori che svolgono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste adeguate conoscenze professionali. Le mansioni sono svolte sulla base di disposizioni o procedure predeterminate e comportano responsabilità e autonomia limitatamente alla corretta esecuzione del proprio lavoro. Rientrano in questo livello anche le attività di movimentazione merci e di magazzini che comportano l'utilizzo di mezzi meccanici e/o elettrici di limitata complessità che richiedono normale capacità esecutiva” e fra i profili esemplificativi degli operai sono indicati, per quanto in questa sede rileva, “… attività di addetto al magazzino;
facchino qualificato: lavoratore che svolge attività per abilitarsi alle quali occorre il periodo di pratica di cui alla declaratoria del 6° livello;
attività di carico e scarico merci con utilizzo anche di transpallets manuali ed elettrici, conducenti di carrelli elettrici;
manovra di gru che effettuano operazioni di sollevamento, trasporto e deposito di materiali o merci, ovvero operazioni di carico e scarico mezzi anche a bordo di mezzi
a conduzione semplice (gru regolate a terra)”
La declaratoria del livello 4J, invece, prevede: “Appartengono a questo livello i lavoratori adibiti a lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e capacità pratiche. Gli addetti alle attività di movimentazione merci che, fermi restando i requisiti professionali di cui sopra, impiegano attrezzature e mezzi di sollevamento complessi per i quali non è necessaria la patente di guida prevista per le aree pubbliche e con esclusione dei conducenti dei carrelli elevatori di cui ai livelli superiori”.
Come risulta evidente dalle stesse declaratorie contrattuali possono essere inquadrati al livello 4J solo i lavoratori che siano incaricati (ed idonei) alla movimentazione di merci che richiedano congiuntamente l'utilizzo sia di attrezzature sia di mezzi di sollevamento complessi per i quali non è necessaria la patente di guida prevista per le aree pubbliche, come emerge dall'utilizzo della congiunzione “e”. L'utilizzo alternativo di mezzi di sollevamento elettrici o di attrezzature di sollevamento semplici (ossia attrezzature di sollevamento che siano regolate a terra o a bordo di mezzi a conduzione semplice) rientra invece nella declaratoria del 5° livello.
D'altro canto, se i transpallets elettrici usati dal ricorrente sono espressamente ricompresi nella declaratoria del 5° livello, che anche il mezzo sdoppiatore fosse a conduzione semplice lo ha chiarito l'istruttoria orale dalla quale è emerso che l'operaio era normalmente in grado di servirsene correttamente dopo pochi giorni o qualche mese di addestramento. Il ricorrente doveva essere correttamente inquadrato fin dalla data di assunzione, nel livello 5 previsto dal CCNL, come richiesto in via subordinata da parte ricorrente, e non nel livello 4J come richiesto in via principale.
Quanto alle differenze retributive, ritiene questo giudice che si possa aderire ai conteggi così come formulati dalla dott.ssa in sede di c.t.u., e quantificate in €. 6.401,85. Per_2
La parte ricorrente ha anche allegato che, a prescindere dalla richiesta di inquadramento superiore, al momento della redazione dei conteggi sarebbero emerse delle discrepanze tra le somme indicate in busta paga e quanto contrattualmente spettante ed ha fatto un mero generico rinvio alla documentazione allegata contenente tali conteggi.
Tale mancanza di allegazione non può che condurre al rigetto della domanda per differenze retributive ulteriori rispetto a quelle derivanti dal superiore inquadramento. Il ricorrente, infatti, non ha dedotto i fatti posti alla base del proprio diritto, né da quale previsione contrattuale esso deriverebbe, impedendo pure alla società di dedurre puntualmente in merito e di esercitare il diritto al contraddittorio. Superfluo ricordare che
“sebbene i poteri officiosi del Giudice possano colmare un “difetto di prova” giammai potranno sanare vizi di allegazione potendo riferirsi solamente a circostanze tempestivamente allegate dalle parti, sicché sarebbe illegittima l'operazione del giudice che desumesse da un documento allegato agli atti una circostanza non dedotta nello scritto difensivo”. Il potere-dovere del giudice di esaminare i documenti ritualmente versati in atti sussiste solo se la parte che li ha prodotti o che, comunque, ne intende trarre vantaggio, abbia formulato una domanda o un'eccezione espressamente fondata sui documenti medesimi, mente nel caso di specie la parte ricorrente non ha formulato alcuna specifica domanda fondata su quei documenti, come emerge chiaramente anche dall'esame delle conclusioni del ricorso dove il minore importo richiesto a prescindere dalla qualificazione non è fatto oggetto di alcuna specifica richiesta di pagamento né è in alcun modo quantificato, così come non sono indicate le specifiche voci della busta paga che sarebbero errate e che certamente costituiscono fatti costitutivi principali della richiesta di pagamento.
In ragione di quanto sopra la società deve essere condannata a pagare, Controparte_1 in favore del ricorrente, una somma pari ad euro €. 6.401,85 a titolo di differenze retributive maturate dalla data di assunzione (18.07.2017) fino a settembre 2019.
Ti tali somme la stessa deve essere chiamata a rispondere ai sensi dell'art. 29 D. Lgs.
276/2003 in quanto è circostanza non contestata e confermata in sede di istruttoria orale che il ricorrente abbia prestato la propria prestazione lavorativa presso tale committente, in esecuzione del contratto di appalto stipulato tra le due società convenute per l'intero periodo di cui alla domanda di pagamento. Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono per legge la soccombenza e vanno, quindi, poste a carico della parte resistente, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente che si è dichiarato antistatario.
Per la quantificazione delle stesse occorre dare applicazione al D.M. n. 55/14 tenendo conto dell'aumento previsto dall'art. 4, comma 1 bis per la redazione degli atti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione, considerata la presenza nel ricorso di collegamenti ipertestuali ai documenti allegati.
Ugualmente vanno poste a carico di parte resistente le spese di c.t.u. liquidate in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, in persona del Giudice del Lavoro dr.ssa Ilaria Chiarelli, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
1) accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente di essere inquadrato al livello 5 previsto dal CCNL Autotrasporti dalla data di assunzione Controparte_2
(18.07.2017) fino a settembre 2019 e per l'effetto;
2) condanna la parte resistente al pagamento in favore del ricorrente delle differenze retributive quantificate nella somma di € 6.401,85, oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo;
3) condanna la società resistente all'integrale rifusione delle spese del presente giudizio sostenute dalla ricorrente, spese che liquida in € 3.500,000 per compensi, oltre al
15% dei compensi a titolo di rimborso forfetario ed oltre accessori come per legge, con distrazione in favore del difensore di parte ricorrente.
4) pone a carico di parte resistente le spese di CTU come già liquidate in corso di causa.
Udine, 18/03/2025
Il Giudice
Dr.ssa Ilaria Chiarelli