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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 01/10/2025, n. 693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 693 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 1712/2025 R.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno – I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice est.
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1712/2025 R.V.G. avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale vertente
TRA
(C.F. ) e C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rapp.ti e difesi dall'Avv. Pennimpede Gerardina, in virtù C.F._2 di mandato in atti
RICORRENTI
C O N
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI: come da note di udienza del giorno 30.9.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente controversia ha ad oggetto la regolamentazione dei doveri genitoriali nei confronti del minore (12.5.2015) durante la convivenza di fatto Per_1 intervenuta tra i soggetti indicati in epigrafe.
1 Proc. n. 1712/2025 R.V.G.
L'udienza del 30.9.2025 veniva svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., mediante lo scambio ed il deposito telematico di note scritte.
In particolare, le parti chiedevano concordemente in ricorso di regolamentare i rispettivi doveri genitoriali alle seguenti condizioni:
“1) Il figlio minor nato a [...] il [...] resta collocato presso Per_1 la madre, fermo restando l'affidamento condiviso;
2) Il sig. continuerà a versare a titolo di contributo al Parte_2 mantenimento del figlio la somma di euro 350,00 mensili, che sarà versata a mezzo bonifico anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici ISTAT;
3) Il sig terrà a proprio carico il 70 % delle spese extra assegno Parte_2 relative al figlio quali: spese mediche (da documentare) che non Per_1 richiedono il preventivo accordo (es. visite specialistiche richieste dal pediatra, tickets sanitari;
occhiali o lento se prescritte dallo specialista, farmaci prescritti dal medico curante); spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo (es. cure dentistiche,, ortodontiche , trattamenti sanitari non erogati al
Servizio Sanitario Nazionale); spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo (es. tasse scolastiche ed universitarie per istituti pubblici, libri di testo, gite scolastiche senza pernottamento, dotazione informatica,ecc); spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo (es. tasse scolastiche ed universitarie per istituti privati, corsi di recupero e lezioni private, ecc); spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo (es. tempo prolungato pre-scuola e dopo scuola) spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo (es. corsi di lingue, attività sportive e relativo abbigliamento, viaggi studio in Italia e all'estero, ecc.)
4) Il sig. nel caso in cui dovesse programmare un viaggio in Parte_2
Italia o all'estero insieme al figli si obbliga a comunicare il programma Per_1 di viaggio con congruo anticipo alla sig.ra , nonché a consentire Parte_1 contatti telefonici quotidiani del figlio con la madre, così come Per_1 quest'ultima si obbliga ugualmente in tal senso nei confronti del sig. Parte_2
2 Proc. n. 1712/2025 R.V.G.
in caso di viaggi col proprio figli Pt_2 Per_1
5) Il sig riconosce che l'Assegno Unico spetterà alla sig.r Parte_2 [...]
, in quanto collocataria del minore. Pt_1
6) Il figlio trascorrerà parte delle vacanze estive insieme al padre per Per_1 due settimane, mentre per le festività si concorda che il minore trascorrerà con ciascun genitore ad anni alterni, una settimana dal 24/12 al 1/1 e l'altra dall'1/1 al
6/1, e così per Pasqua dal Sabato Santo a Pasquetta per anni alternati.
7) Per ogni mese, a settimane alterne, il figli trascorrerà col padre due Per_1 fine settimana, da intendersi dal venerdì pomeriggio alla domenica sera, fermo restando il diritto del sig. di poter prelevare il figlio previo Parte_2 Per_1 accordo telefonico con la madre, un pomeriggio alla settimana e di tenerlo con sé fino alla mattina successiva.
8) Entrambi i ricorrenti concordano nell'osservare un margine di elasticità nelle frequentazioni occasionali col proprio figlio, previ accordi o contatti telefonici.
9) Le spese per il presente procedimento saranno integralmente compensate tra le parti”.
Orbene, ritiene il Collegio che le predette pattuizioni siano conformi agli interessi del minore, all'art. 160 c.c. e che non contrastino con i principi fondamentali dell'ordinamento.
Ne deriva che i rapporti tra i genitori e il minore saranno regolati dalle predette pattuizioni che il Tribunale fa proprie.
Quanto alle spese trattandosi di procedura su ricorso congiunto in cui esse sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
- DISPONE che la regolamentazione dei doveri genitoriali nei confronti del minore
(nato a [...] il [...]) avvenga secondo le condizioni Persona_2 concordate tra le parti in ricorso ed integralmente riportate in motivazione;
3 Proc. n. 1712/2025 R.V.G.
- Nulla per le spese di lite.
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 30.9.2025
Il Giudice estensore dott.ssa Caterina Costabile
Il Presidente
dott.ssa Ilaria Bianchi
4
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno – I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice est.
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1712/2025 R.V.G. avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale vertente
TRA
(C.F. ) e C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rapp.ti e difesi dall'Avv. Pennimpede Gerardina, in virtù C.F._2 di mandato in atti
RICORRENTI
C O N
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI: come da note di udienza del giorno 30.9.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente controversia ha ad oggetto la regolamentazione dei doveri genitoriali nei confronti del minore (12.5.2015) durante la convivenza di fatto Per_1 intervenuta tra i soggetti indicati in epigrafe.
1 Proc. n. 1712/2025 R.V.G.
L'udienza del 30.9.2025 veniva svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., mediante lo scambio ed il deposito telematico di note scritte.
In particolare, le parti chiedevano concordemente in ricorso di regolamentare i rispettivi doveri genitoriali alle seguenti condizioni:
“1) Il figlio minor nato a [...] il [...] resta collocato presso Per_1 la madre, fermo restando l'affidamento condiviso;
2) Il sig. continuerà a versare a titolo di contributo al Parte_2 mantenimento del figlio la somma di euro 350,00 mensili, che sarà versata a mezzo bonifico anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici ISTAT;
3) Il sig terrà a proprio carico il 70 % delle spese extra assegno Parte_2 relative al figlio quali: spese mediche (da documentare) che non Per_1 richiedono il preventivo accordo (es. visite specialistiche richieste dal pediatra, tickets sanitari;
occhiali o lento se prescritte dallo specialista, farmaci prescritti dal medico curante); spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo (es. cure dentistiche,, ortodontiche , trattamenti sanitari non erogati al
Servizio Sanitario Nazionale); spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo (es. tasse scolastiche ed universitarie per istituti pubblici, libri di testo, gite scolastiche senza pernottamento, dotazione informatica,ecc); spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo (es. tasse scolastiche ed universitarie per istituti privati, corsi di recupero e lezioni private, ecc); spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo (es. tempo prolungato pre-scuola e dopo scuola) spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo (es. corsi di lingue, attività sportive e relativo abbigliamento, viaggi studio in Italia e all'estero, ecc.)
4) Il sig. nel caso in cui dovesse programmare un viaggio in Parte_2
Italia o all'estero insieme al figli si obbliga a comunicare il programma Per_1 di viaggio con congruo anticipo alla sig.ra , nonché a consentire Parte_1 contatti telefonici quotidiani del figlio con la madre, così come Per_1 quest'ultima si obbliga ugualmente in tal senso nei confronti del sig. Parte_2
2 Proc. n. 1712/2025 R.V.G.
in caso di viaggi col proprio figli Pt_2 Per_1
5) Il sig riconosce che l'Assegno Unico spetterà alla sig.r Parte_2 [...]
, in quanto collocataria del minore. Pt_1
6) Il figlio trascorrerà parte delle vacanze estive insieme al padre per Per_1 due settimane, mentre per le festività si concorda che il minore trascorrerà con ciascun genitore ad anni alterni, una settimana dal 24/12 al 1/1 e l'altra dall'1/1 al
6/1, e così per Pasqua dal Sabato Santo a Pasquetta per anni alternati.
7) Per ogni mese, a settimane alterne, il figli trascorrerà col padre due Per_1 fine settimana, da intendersi dal venerdì pomeriggio alla domenica sera, fermo restando il diritto del sig. di poter prelevare il figlio previo Parte_2 Per_1 accordo telefonico con la madre, un pomeriggio alla settimana e di tenerlo con sé fino alla mattina successiva.
8) Entrambi i ricorrenti concordano nell'osservare un margine di elasticità nelle frequentazioni occasionali col proprio figlio, previ accordi o contatti telefonici.
9) Le spese per il presente procedimento saranno integralmente compensate tra le parti”.
Orbene, ritiene il Collegio che le predette pattuizioni siano conformi agli interessi del minore, all'art. 160 c.c. e che non contrastino con i principi fondamentali dell'ordinamento.
Ne deriva che i rapporti tra i genitori e il minore saranno regolati dalle predette pattuizioni che il Tribunale fa proprie.
Quanto alle spese trattandosi di procedura su ricorso congiunto in cui esse sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
- DISPONE che la regolamentazione dei doveri genitoriali nei confronti del minore
(nato a [...] il [...]) avvenga secondo le condizioni Persona_2 concordate tra le parti in ricorso ed integralmente riportate in motivazione;
3 Proc. n. 1712/2025 R.V.G.
- Nulla per le spese di lite.
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 30.9.2025
Il Giudice estensore dott.ssa Caterina Costabile
Il Presidente
dott.ssa Ilaria Bianchi
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