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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 03/04/2025, n. 432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 432 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Bari
Sezione Lavoro
N. R.G. 1256/2023
La Corte D'Appello di Bari, SEZIONE LAVORO, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Manuela Saracino Presidente
Dott. Pietro Mastrorilli Consigliere
Dott.ssa Valeria Spagnoletti Consigliere relatore all'udienza in data 03/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia in materia previdenziale di II grado tra
(C.F. ), in persona del l.r.p.t., assistita e Parte_1 P.IVA_1
difesa dall'Avv. CARADONNA NATALE
appellante
e
(C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_2
del l.r.p.t., assistito e difeso dall'Avv. PUGLIESE ROBERTO appellata
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 24.9.2019, la ha evocato in Parte_1 giudizio innanzi al Tribunale di Bari, in funzione di giudice del lavoro, l'
[...]
, impugnando l'atto AT – 01490201902574489130 del 14.6.2019, Controparte_2 comunicatole a mezzo p.e.c. il 25.6.2019, avente ad oggetto “comunicazione delle somme dovute – definizione agevolata dei carichi affidati dall' ” (c.d. CP_3
“rottamazione ter”), a suo dire erroneo nella determinazione degli importi dovuti a titolo di: a) debito residuo in relazione agli avvisi di addebito n. 314 2014 0000073019
000 e n. 314 2014 000007312 000 emessi dall' di Bari;
b) debito oggetto di CP_4 definizione agevolata;
c) debito da pagare per la definizione;
ha, quindi, chiesto accertare il corretto ammontare delle somme dovute per la definizione agevolata ex art. 3, D.L. 119/2018, annullare nelle parti impugnate l'atto dedotto in giudizio ed ordinare all' di provvedere al conseguente ricalcolo delle somme dovute per la definizione CP_3
agevolata nonché di restituire ad essa opponente l'importo di 8.159,00 € a titolo di ripetizione di indebito.
2. L si è costituita, eccependo l'inammissibilità e la tardività dell'azione e CP_3
sostenendo, nel merito, l'assoluta correttezza del calcolo delle somme dovute dal contribuente a titolo di “rottamazione ter”.
3. L' adito Tribunale, con sentenza definitiva resa in data 05/05/2023, ha respinto il ricorso, affermando la correttezza del calcolo operato dal concessionario e stimando assorbita ogni altra questione controversa.
4. Avverso la suddetta pronuncia, la ha interposto appello, Parte_1 chiedendo, in riforma della stessa, l'accoglimento delle conclusioni già articolate in primo grado.
Ha lamentato:
4.a) la mancata ammissione da parte del primo giudice dei mezzi istruttori chiesti in ricorso, in particolare della CTU contabile, e, comunque, la non corretta quantificazione degli importi posti a base della definizione agevolata, superiori a quelli effettivamente dovuti, anche a voler tenere conto dei criteri di calcolo esposti in giudizio dall' ;
4.b) la non debenza di interessi di mora e di dilazione, CP_3
erroneamente computati dal Tribunale;
4.c) la pretermissione del profilo di difetto assoluto di motivazione dell'atto impugnato.
4.1. Con apposita memoria, l' ha resistito al gravame, insistendo per la conferma CP_3 dell'impugnata sentenza e, in ogni caso, per il rigetto dell'avversa pretesa in quanto inammissibile, tardiva, infondata in fatto e in diritto.
4.2. Acquisiti i documenti prodotti dalle parti e il fascicolo d'ufficio relativo al primo grado di giudizio, concesso termine per verifiche in via amministrativa, all'udienza del
3.4.2025 la causa è stata discussa e decisa come da separato ed infrascritto dispositivo.
5. L'appello non può trovare accoglimento, dovendosi preliminarmente rilevare l'inammissibilità dell'azione così come proposta dalla società opponente, in conformità con l'espressa eccezione svolta dall' sin dalla memoria di costituzione di primo CP_3
pag. 2/5 grado (pag. 1, punto 1) e pure riproposta, sia pur sinteticamente, in questa sede (cfr. conclusioni a pag. 4 della memoria di costituzione: “rigetto di ogni avversa richiesta in quanto inammissibile”); non senza precisare che l'inammissibilità del ricorso introduttivo, attenendo alle condizioni dell'azione, è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (cfr. Cassazione civile, sez. trib., 19/08/2020, n. 17363), neppure prospettandosi nella specie la formazione di un eventuale giudicato interno, alla luce dell'assorbimento c.d. improprio della questione, dichiaratamente operato dal giudice a quo (cfr. Cassazione civile, sez. I, 04/01/2022 , n. 48, nonché Cassazione civile, sez. lav., 21/12/2021, n.41019).
6. Va subito detto che la società ha opposto, come inequivocabilmente desumibile dal tenore testuale del ricorso di primo grado, l'atto con il quale l' , l'ha ammessa, su CP_3 sua richiesta, alla definizione agevolata ex art. 3, D.L. 119/2018 (c.d. “rottamazione ter”), comunicando al contempo l'ammontare delle somme dovute ai fini della predetta definizione agevolata.
In particolare, la società, che ha pacificamente aderito alla rottamazione e, come documentato in corso di causa, pure ultimato il pagamento delle rate indicate dall'Agenzia con il versamento del saldo (cfr. doc. n. 4, all. nota di deposito telematico del 29.10.2024), ha sostenuto l'erroneità della determinazione del totale del debito da pagare, in relazione a due avvisi di addebito (n. 314 2014 0000073019 000 e n. CP_4
314 2014 000007312 000), ricompresi nella dichiarazione di adesione, pari a complessivi € 50.703,26 in luogo di € 42.544,26 a suo dire dovuti, chiedendo il ricalcolo ad opera dell' e la condanna di quest'ultima alla restituzione CP_3 dell'importo eccedentario di € 8.159,00.
6.1. Senonchè, la società, presentando richiesta di adesione alla “rottamazione ter” e provvedendo, di conseguenza, al pagamento delle somme dovute, ha definito la sua posizione debitoria in via agevolata, determinando, nella sostanza, la formazione di un titolo giuridico nuovo in forza del quale, volontariamente, ha scelto di versare le somme risultanti dalla liquidazione effettuata dall'amministrazione, regolarizzando la propria posizione con il pagamento di una somma ridotta;
per tal via, essa ha costituito una modalità di componimento delle opposte pretese e, quindi, in definitiva un accordo di natura “transattiva”.
pag. 3/5 La Suprema Corte, in fattispecie analoghe, ha ripetutamente affermato il principio, che il Collegio condivide, secondo cui il contribuente non può chiedere il rimborso delle somme pagate in virtù della definizione agevolata, perchè in tal modo si verificherebbe una inammissibile revoca della richiesta di definizione agevolata, per una causa sopravvenuta non espressamente prevista dalla legge (Cass. n. 21413 del 2012; Cass. n.
11735 del 2011; Cass. n. 25881 del 2023).
In altri termini, la definizione agevolata della posizione debitoria preclude al contribuente la possibilità di avanzare pretese di rideterminazione e rimborso, dal momento che – deve ritenersi – essa estingue irrevocabilmente l'obbligazione originaria;
diversamente opinando, verrebbe svilita la stessa ratio dell'istituto e resterebbe, peraltro, privo di una reale giustificazione il vantaggio che il legislatore ha scelto di assicurare al contribuente che decida di accedere a tale tipologia di definizione.
6.2. La correttezza della suesposta opzione interpretativa è avvalorata dal dato letterale normativo di cui al Decreto legislativo del 31/12/1992, n. 546, nel testo in vigore ratione temporis, in forza del quale, tra gli atti impugnabili elencati dall'art. 19, figura in modo espresso, alla lettera h), unicamente “il diniego o la revoca di agevolazioni o il rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari”.
7. In definitiva, sulla scorta delle superiori considerazioni, in riforma della sentenza impugnata, va dichiarata l'inammissibilità della domanda così come proposta con il ricorso di primo grado dalla restando assorbita ogni altra Parte_1
questione controversa.
8. Le spese del doppio grado del giudizio seguono la soccombenza sostanziale della società odierna appellante e sono liquidate in dispositivo, sulla scorta dei parametri di cui alla tabella allegata al d.m. n. 55 del 2014, come modificato dal d.m. n. 147 del 2022
(in vigore dal 23.10.2022), tenuto conto del valore della causa, della sua complessità e dell'attività processuale in concreto espletata.
P.Q.M.
La Corte D'Appello di Bari, SEZIONE LAVORO, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
in persona del l.r.p.t., con ricorso depositato in data 31/10/2023 nei confronti dell' , in persona del l.r.p.t., avverso la Controparte_2
pag. 4/5 sentenza del Tribunale di Bari, in funzione di giudice del lavoro, emessa in data
05/05/2023, in riforma della impugnata sentenza dichiara inammissibile la domanda proposta da con ricorso di primo grado del 24/09/2019; Parte_1 condanna al pagamento, in favore dell' Parte_1 [...]
, delle spese del doppio grado del giudizio, che Controparte_1 liquida per il primo grado in € 3.000,00 e per questo secondo in € 2.000,00, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Bari, il 03/04/2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott.ssa Valeria Spagnoletti Dott.ssa Manuela Saracino
pag. 5/5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Bari
Sezione Lavoro
N. R.G. 1256/2023
La Corte D'Appello di Bari, SEZIONE LAVORO, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Manuela Saracino Presidente
Dott. Pietro Mastrorilli Consigliere
Dott.ssa Valeria Spagnoletti Consigliere relatore all'udienza in data 03/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia in materia previdenziale di II grado tra
(C.F. ), in persona del l.r.p.t., assistita e Parte_1 P.IVA_1
difesa dall'Avv. CARADONNA NATALE
appellante
e
(C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_2
del l.r.p.t., assistito e difeso dall'Avv. PUGLIESE ROBERTO appellata
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 24.9.2019, la ha evocato in Parte_1 giudizio innanzi al Tribunale di Bari, in funzione di giudice del lavoro, l'
[...]
, impugnando l'atto AT – 01490201902574489130 del 14.6.2019, Controparte_2 comunicatole a mezzo p.e.c. il 25.6.2019, avente ad oggetto “comunicazione delle somme dovute – definizione agevolata dei carichi affidati dall' ” (c.d. CP_3
“rottamazione ter”), a suo dire erroneo nella determinazione degli importi dovuti a titolo di: a) debito residuo in relazione agli avvisi di addebito n. 314 2014 0000073019
000 e n. 314 2014 000007312 000 emessi dall' di Bari;
b) debito oggetto di CP_4 definizione agevolata;
c) debito da pagare per la definizione;
ha, quindi, chiesto accertare il corretto ammontare delle somme dovute per la definizione agevolata ex art. 3, D.L. 119/2018, annullare nelle parti impugnate l'atto dedotto in giudizio ed ordinare all' di provvedere al conseguente ricalcolo delle somme dovute per la definizione CP_3
agevolata nonché di restituire ad essa opponente l'importo di 8.159,00 € a titolo di ripetizione di indebito.
2. L si è costituita, eccependo l'inammissibilità e la tardività dell'azione e CP_3
sostenendo, nel merito, l'assoluta correttezza del calcolo delle somme dovute dal contribuente a titolo di “rottamazione ter”.
3. L' adito Tribunale, con sentenza definitiva resa in data 05/05/2023, ha respinto il ricorso, affermando la correttezza del calcolo operato dal concessionario e stimando assorbita ogni altra questione controversa.
4. Avverso la suddetta pronuncia, la ha interposto appello, Parte_1 chiedendo, in riforma della stessa, l'accoglimento delle conclusioni già articolate in primo grado.
Ha lamentato:
4.a) la mancata ammissione da parte del primo giudice dei mezzi istruttori chiesti in ricorso, in particolare della CTU contabile, e, comunque, la non corretta quantificazione degli importi posti a base della definizione agevolata, superiori a quelli effettivamente dovuti, anche a voler tenere conto dei criteri di calcolo esposti in giudizio dall' ;
4.b) la non debenza di interessi di mora e di dilazione, CP_3
erroneamente computati dal Tribunale;
4.c) la pretermissione del profilo di difetto assoluto di motivazione dell'atto impugnato.
4.1. Con apposita memoria, l' ha resistito al gravame, insistendo per la conferma CP_3 dell'impugnata sentenza e, in ogni caso, per il rigetto dell'avversa pretesa in quanto inammissibile, tardiva, infondata in fatto e in diritto.
4.2. Acquisiti i documenti prodotti dalle parti e il fascicolo d'ufficio relativo al primo grado di giudizio, concesso termine per verifiche in via amministrativa, all'udienza del
3.4.2025 la causa è stata discussa e decisa come da separato ed infrascritto dispositivo.
5. L'appello non può trovare accoglimento, dovendosi preliminarmente rilevare l'inammissibilità dell'azione così come proposta dalla società opponente, in conformità con l'espressa eccezione svolta dall' sin dalla memoria di costituzione di primo CP_3
pag. 2/5 grado (pag. 1, punto 1) e pure riproposta, sia pur sinteticamente, in questa sede (cfr. conclusioni a pag. 4 della memoria di costituzione: “rigetto di ogni avversa richiesta in quanto inammissibile”); non senza precisare che l'inammissibilità del ricorso introduttivo, attenendo alle condizioni dell'azione, è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (cfr. Cassazione civile, sez. trib., 19/08/2020, n. 17363), neppure prospettandosi nella specie la formazione di un eventuale giudicato interno, alla luce dell'assorbimento c.d. improprio della questione, dichiaratamente operato dal giudice a quo (cfr. Cassazione civile, sez. I, 04/01/2022 , n. 48, nonché Cassazione civile, sez. lav., 21/12/2021, n.41019).
6. Va subito detto che la società ha opposto, come inequivocabilmente desumibile dal tenore testuale del ricorso di primo grado, l'atto con il quale l' , l'ha ammessa, su CP_3 sua richiesta, alla definizione agevolata ex art. 3, D.L. 119/2018 (c.d. “rottamazione ter”), comunicando al contempo l'ammontare delle somme dovute ai fini della predetta definizione agevolata.
In particolare, la società, che ha pacificamente aderito alla rottamazione e, come documentato in corso di causa, pure ultimato il pagamento delle rate indicate dall'Agenzia con il versamento del saldo (cfr. doc. n. 4, all. nota di deposito telematico del 29.10.2024), ha sostenuto l'erroneità della determinazione del totale del debito da pagare, in relazione a due avvisi di addebito (n. 314 2014 0000073019 000 e n. CP_4
314 2014 000007312 000), ricompresi nella dichiarazione di adesione, pari a complessivi € 50.703,26 in luogo di € 42.544,26 a suo dire dovuti, chiedendo il ricalcolo ad opera dell' e la condanna di quest'ultima alla restituzione CP_3 dell'importo eccedentario di € 8.159,00.
6.1. Senonchè, la società, presentando richiesta di adesione alla “rottamazione ter” e provvedendo, di conseguenza, al pagamento delle somme dovute, ha definito la sua posizione debitoria in via agevolata, determinando, nella sostanza, la formazione di un titolo giuridico nuovo in forza del quale, volontariamente, ha scelto di versare le somme risultanti dalla liquidazione effettuata dall'amministrazione, regolarizzando la propria posizione con il pagamento di una somma ridotta;
per tal via, essa ha costituito una modalità di componimento delle opposte pretese e, quindi, in definitiva un accordo di natura “transattiva”.
pag. 3/5 La Suprema Corte, in fattispecie analoghe, ha ripetutamente affermato il principio, che il Collegio condivide, secondo cui il contribuente non può chiedere il rimborso delle somme pagate in virtù della definizione agevolata, perchè in tal modo si verificherebbe una inammissibile revoca della richiesta di definizione agevolata, per una causa sopravvenuta non espressamente prevista dalla legge (Cass. n. 21413 del 2012; Cass. n.
11735 del 2011; Cass. n. 25881 del 2023).
In altri termini, la definizione agevolata della posizione debitoria preclude al contribuente la possibilità di avanzare pretese di rideterminazione e rimborso, dal momento che – deve ritenersi – essa estingue irrevocabilmente l'obbligazione originaria;
diversamente opinando, verrebbe svilita la stessa ratio dell'istituto e resterebbe, peraltro, privo di una reale giustificazione il vantaggio che il legislatore ha scelto di assicurare al contribuente che decida di accedere a tale tipologia di definizione.
6.2. La correttezza della suesposta opzione interpretativa è avvalorata dal dato letterale normativo di cui al Decreto legislativo del 31/12/1992, n. 546, nel testo in vigore ratione temporis, in forza del quale, tra gli atti impugnabili elencati dall'art. 19, figura in modo espresso, alla lettera h), unicamente “il diniego o la revoca di agevolazioni o il rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari”.
7. In definitiva, sulla scorta delle superiori considerazioni, in riforma della sentenza impugnata, va dichiarata l'inammissibilità della domanda così come proposta con il ricorso di primo grado dalla restando assorbita ogni altra Parte_1
questione controversa.
8. Le spese del doppio grado del giudizio seguono la soccombenza sostanziale della società odierna appellante e sono liquidate in dispositivo, sulla scorta dei parametri di cui alla tabella allegata al d.m. n. 55 del 2014, come modificato dal d.m. n. 147 del 2022
(in vigore dal 23.10.2022), tenuto conto del valore della causa, della sua complessità e dell'attività processuale in concreto espletata.
P.Q.M.
La Corte D'Appello di Bari, SEZIONE LAVORO, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
in persona del l.r.p.t., con ricorso depositato in data 31/10/2023 nei confronti dell' , in persona del l.r.p.t., avverso la Controparte_2
pag. 4/5 sentenza del Tribunale di Bari, in funzione di giudice del lavoro, emessa in data
05/05/2023, in riforma della impugnata sentenza dichiara inammissibile la domanda proposta da con ricorso di primo grado del 24/09/2019; Parte_1 condanna al pagamento, in favore dell' Parte_1 [...]
, delle spese del doppio grado del giudizio, che Controparte_1 liquida per il primo grado in € 3.000,00 e per questo secondo in € 2.000,00, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Bari, il 03/04/2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott.ssa Valeria Spagnoletti Dott.ssa Manuela Saracino
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