Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 27/05/2025, n. 104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 104 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. 154/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERBANIA
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Monica BARCO Presidente dott. Claudio MICHELUCCI Giudice dott.ssa Maria Cristina PERSICO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 22/01/2025, da nata a [...] il [...] (C.F.: ) residente in [...]Parte_1 C.F._1
(VB) Via Leopoldo Franzosini, 47;
e nato a [...] il [...] (C.F. ) residente Controparte_1 C.F._2
in Verbania (VB) Via Leopoldo Franzosini, 47;
entrambi rappresentati e difesi dagli avv.ti Monica Furia e Aurora Minichini presso lo studio delle quali sono elettivamente domiciliati in La Spezia (SP) Via XXIV Maggio, 26, giusta procura allegata al ricorso;
RICORRENTI
e con l'intervento del PM
Oggetto: regolamentazione esercizio responsabilità genitoriale figli nati fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“1) il signor si impegna ed obbliga a lasciare la casa famigliare entro e non oltre Controparte_1
il 30 marzo 2025 reperendo, medio tempore, abitazione idonea ad accogliere il figlio minore Per_1
ed ivi a trasferire la propria residenza, unitamente a quella del minore nato a [...]
Borgomanero (NO) il 25.03.2017 da precedente relazione con la signora (nata a [...]
2) il minore (nato in [...] il [...]) verrà affidato Persona_3
congiuntamente ai genitori i quali eserciteranno la relativa responsabilità in modo condiviso ex art
316 e segg cc, mentre le decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione potranno essere assunte separatamente allorquando il figlio starà con l'uno o l'altro genitore. Il minore risiederà nella casa familiare insieme alla madre ove la stessa anche in veste di unica proprietaria continuerà
a vivere;
3) tenuto conto della tenera età di , i genitori concordano fin d'ora che il pernotto dello stesso Per_1 presso la “nuova” casa paterna dovrà avvenire, in maniera graduale, con l'intento di far assimilare al piccolo il nuovo assetto famigliare senza forzature e traumatismi. A tal fine i genitori si impegnano reciprocamente ad informarsi – anche con messaggistica - in ordine alle esigenze, necessità, desideri, aspirazioni del figlio e, per garantire la serena crescita di questo ultimo, a non far conoscere futuri compagno/a fino a quando la relazione non abbia assunto carattere stabile, previa consultazione di specialista del settore. Il signor si impegna fin d'ora a che il figlio non frequenti né abbia CP_1
relazioni con la signora ex convivente. I genitori si impegnano reciprocamente a: Controparte_2
- non pubblicare da parte di tutti i membri del nucleo familiare immagini del figlio sui social (a titolo esemplificativo, salvo altri, Facebook – Instagram, stato whatsapp ed altri);
- non consentire al minore, tenuto conto dell'età dello stesso, l'uso di video games su console
(Playstation, XBOX, Nintendo ed altri), l'uso di smartphone e/o altri dispositivi digitali, salvo siano richiesti per esigenze scolastiche;
4) Il regime di visita del minore viene regolamentato nei termini sotto indicati, tenuto conto dell'attività lavorativa del padre, soggetta a turnazione festiva e feriale oltre che ad orari prolungati
(6-13 o 15-21), ma in ogni caso, redatta in modo tale da garantire una vera bigenitorialità e corretto mantenimento delle relazioni del figlio con il fratello , con ciascuno dei genitori e con i Per_2
relativi rami parentali. Si precisa che il regime di visita tiene conto delle seguenti oggettive condizioni:
a) Turni lavorativi del padre 3 settimane al mese, il signor lavora 6 giorni su 7 (compresi CP_1
sabati e domeniche) dalle ore 6.00 alle ore 13.00; una settimana ogni mese, lo stesso lavora, sempre
6 giorni su 7 (compresi sabati e domeniche) dalle ore 15.00 alle ore 21.00; nei giorni feriali ed il sabato lavora dalle ore 13.00/14.00 fino alle ore 21.00, mentre la domenica dalle ore 13.00/14.00 fino alle ore 20.00. Fruisce di un giorno libero infrasettimanale.
b) Turni lavorativi della madre La sig.ra lavora dal lunedì al venerdì, in quanto libera Pt_1 professionista, può usufruire di orario “elastico”. Solitamente con ingresso alle ore 8.30/9.00 ed uscita alle ore 16.30/17.00 c) Orario scolastico del minore frequenta la scuola dell'infanzia dal Lunedì al Venerdì dalle Per_1
8.30 alle 16.30 Il minore frequenta inoltre corso “pre scolastico” e “post scolastico” nel medesimo
Istituto (per un costo annuo di euro 300,00), con ingresso anticipato dalle 7.45 e uscita posticipata entro le 17.30. Il minore, terminato l'anno scolastico, frequenta campi estivi con un costo di circa euro 90/120,00 alla settimana;
per non gravare sul budget famigliare, i nonni materni si recano dall'Umbria a Verbania per tenere il nipote per almeno 2 settimane durante il periodo estivo 4 oltre ad alcune settimane nel corso dell'anno (rispondenti alla sospensione delle attività scolastiche).
d) Le attività ludico/sportive del minore posso riassumersi – come da precisato nel piano genitoriale
(doc. n. 8) – nei termini che seguono: - corso di Nuoto presso Piscine Comunali in Verbania (VB)
Via Brigata Cesare Battisti – sabato mattina ore 11.20 – 12.20 (praticato da ottobre 2024 fino a luglio 2025) con un costo di euro 35,00 annuali per iscrizione ed euro 55 euro ogni 4 lezioni (pagato dalla madre); - scuola di musica “Ama Musica Associazione Musicale Arizzano” in Arizzano (VB)
Corso Roma n 27; attività che il minore frequenta dall'ottobre 2022 il giovedì dalle 17.45 alle
18.15/18.30 dal mese di ottobre a giugno di ogni anno;
costo iscrizione annuale una tantum euro
33,00 oltre ad euro 40 euro mensili (pagato dalla madre). Il regime di visita, tenuto conto delle sopra esposte condizioni, può riassumersi come segue:
1^, 2^ e 3^ settimana:
Dal lunedì fino al martedì mattina il minore starà con la madre
Il Martedì il minore verrà prelevato dal padre all'asilo/scuola – o nei periodi di vacanza presso il centro estivo o presso la madre - e pernotterà con lo stesso, il quale il mercoledì lo accompagnerà e preleverà dall'asilo/scuola per riaccompagnarlo alle ore 19 dalla madre. A fine settimana alternati il padre terrà con sé il figlio il sabato dalle ore 13.00 (o da quando uscirà dal lavoro) per riportarlo alla madre entro le ore 21.00; la domenica sempre dalle ore 13 (o da quando uscirà dal lavoro) fino alle ore 19.00 quando lo riaccompagnerà dalla madre, salvo che il giorno successivo sia il lunedì della settimana in cui il padre lavori di pomeriggio, in questo caso dormirà con il padre. Per_1
Nelle settimane in cui passerà il fine settimana con la madre, trascorrerà il giovedì pomeriggio Per_1
con il padre, che lo preleverà dall'asilo/scuola e lo riaccompagnerà dalla madre alle ore 19.00. 4^ settimana – settimana in cui il padre è libero la mattina, lavorando il pomeriggio dalle ore 15 alle ore 21 come sopra (sub 4a)): Il minore verrà accompagnato ogni mattina all'asilo/scuola/centro estivo dal padre.
Nei periodi di altre vacanze (carnevale, ponti o altre chiusure scolastiche) o quando non usufruisce del centro estivo, il minore starà con il padre fino alle ore 13.00 per poi essere riaccompagnato dalla madre. Il martedì pomeriggio verrà prelevato dall'asilo/scuola/centro estivo dal padre e con lo stesso trascorrerà la notte.
Se il fine settimana è di spettanza del padre, lo stesso terrà con sé il minore anche il sabato e la domenica mattina fino alle ore 13.00 (o quando rientrerà al lavoro) per poi accompagnarlo dalla madre. Detto regime potrà variare in ragione di esigenze lavorative dei genitori e previo accordo tra gli stessi. È espressamente inteso che nell'ipotesi in cui uno dei genitori non possa tenere con sé il figlio nelle giornate di propria spettanza, prima di ricorrere all'ausilio di terzi, dovrà richiedere la disponibilità dell'altro.
5) Vacanze Il minore trascorrerà inoltre due settimane di vacanza, anche non consecutive, durante il periodo estivo con l'uno e l'altro dei genitori che, entro il 15 maggio di ogni anno, si accorderanno per l'individuazione dei relativi periodi;
un'ulteriore settimana, facoltativa, sempre nel periodo delle vacanze estive (non da unirsi alle due precedenti), con ciascun genitore, da concordarsi tra gli stessi con preavviso di almeno 15 giorni e un'ulteriore settimana durante l'anno – non ricadente nel periodo estivo - sempre da concordarsi tra gli stessi con preavviso di almeno 15 giorni. Detti periodi di vacanza, potranno variare per ragioni lavorative dei genitori e previo accordo tra gli stessi. Il piccolo
trascorrerà con l'uno o l'altro genitore, ad anni alterni NATALE: dalle ore 15.00 del 24 Per_1
dicembre alle ore 9.00 del 26 dicembre con un genitore;
dalle ore 15.00 del 31 dicembre fino alle ore 19.00 del 1 gennaio con l'altro che lo terrà con sé anche nella giornata del 6 gennaio dalle ore
10.00 alle ore 19.00 Per le restanti festività da calendario i genitori applicheranno modalità di frequentazione ordinaria.
PASQUA: dalle ore 13.00 del venerdì Santo fino alle ore 19.00 della Pasquetta starà ad anni alterni con Per_1
l'uno o l'altro dei genitori. Il tutto compatibilmente con le turnazioni lavorative del padre che si impegna a comunicare all'ex compagna i propri turni per le festività con preavviso di almeno una settimana.
6) I genitori si impegnano fin d'ora ad organizzare insieme, il compleanno del minore dividendone le relative spese;
inoltre trascorrerà con il fratello il giorno del festeggiamento del Per_1 Per_2
compleanno di questo ultimo;
parimenti il minore trascorrerà con il padre e con la madre la giornata dei rispettivi compleanni. 7) A far data dal 1.04.2025 il sig. corrisponderà alla sig.ra a mezzo bonifico CP_1 Pt_1
bancario (Iban [...]), a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore l'importo mensile di euro 100,00; somma da rivalutarsi annualmente con Per_1 indicizzazione Istat a decorrere dall'anno successivo alla pubblicazione dell'emananda sentenza.
8) Le spese straordinarie necessarie per il figlio, come da Protocollo pubblicato in data 25.5.23 in uso presso l'intestato Tribunale, saranno suddivise nella misura del 50% pro quota tra i genitori;
si precisa che le spese da sostenersi per il minore riguardo la mensa scolastica così come quelle classificate con dizione “pre e post scuola” (meglio indicate sub 4c) pag 3) saranno ripartite nella citata misura tra i genitori.
9) L'assegno unico verrà interamente percepito dalla sig.ra anche in considerazione del Pt_1
minimo contributo al mantenimento del piccolo che il padre corrisponderà.” Per_1
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
e con ricorso, ex art. 473 bis 51 c.p.c., depositato il 22/01/2025 Parte_1 Controparte_1
e personalmente sottoscritto, hanno congiuntamente chiesto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minore nato a [...] Persona_3
il 12.05.2020, dalla convivenza more uxorio tra gli stessi intervenuta.
Chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Il Tribunale, intervenuto il PM e valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che esse non sono in contrasto con gli interessi del figlio, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Nulla per spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, così provvede:
• affida il minore congiuntamente ad entrambi i genitori i quali eserciteranno Persona_3
la relativa responsabilità in modo condiviso ex art 316 e segg cc, mentre le decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione potranno essere assunte separatamente allorquando il figlio starà con l'uno o l'altro genitore;
tenuto conto della tenera età di , i genitori concordano fin d'ora che il pernotto dello Per_1 stesso presso la “nuova” casa paterna dovrà avvenire, in maniera graduale, con l'intento di far assimilare al piccolo il nuovo assetto famigliare senza forzature e traumatismi. A tal fine i genitori si impegnano reciprocamente ad informarsi – anche con messaggistica - in ordine alle esigenze, necessità, desideri, aspirazioni del figlio e, per garantire la serena crescita di questo ultimo, a non far conoscere futuri compagno/a fino a quando la relazione non abbia assunto carattere stabile, previa consultazione di specialista del settore. Il signor si impegna CP_1 fin d'ora a che il figlio non frequenti né abbia relazioni con la signora ex Controparte_2
convivente. I genitori si impegnano reciprocamente a:
- non pubblicare da parte di tutti i membri del nucleo familiare immagini del figlio sui social
(a titolo esemplificativo, salvo altri, Facebook – Instagram, stato whatsapp ed altri);
- non consentire al minore, tenuto conto dell'età dello stesso, l'uso di video games su console
(Playstation, XBOX, Nintendo ed altri), l'uso di smartphone e/o altri dispositivi digitali, salvo siano richiesti per esigenze scolastiche;
• assegna la casa familiare alla madre, unica proprietaria, con collocazione del minore presso la stessa;
• dà facoltà al padre di vedere e tenere il figlio minore nei termini sotto indicati, tenuto conto dell'attività lavorativa del padre, soggetta a turnazione festiva e feriale oltre che ad orari prolungati (6-13 o 15-21), ma, in ogni caso, redatta in modo tale da garantire una vera bigenitorialità e corretto mantenimento delle relazioni del figlio con il fratello , con Per_2
ciascuno dei genitori e con i relativi rami parentali. Si precisa che il regime di visita tiene conto delle seguenti oggettive condizioni:
a) Turni lavorativi del padre
3 settimane al mese, il signor lavora 6 giorni su 7 (compresi sabati e domeniche) CP_1
dalle ore 6.00 alle ore 13.00; una settimana ogni mese, lo stesso lavora, sempre 6 giorni su 7 (compresi sabati e domeniche) dalle ore 15.00 alle ore 21.00; nei giorni feriali ed il sabato lavora dalle ore 13.00/14.00 fino alle ore 21.00, mentre la domenica dalle ore
13.00/14.00 fino alle ore 20.00. Fruisce di un giorno libero infrasettimanale.
b) Turni lavorativi della madre
La sig.ra avora dal lunedì al venerdì, in quanto libera professionista, può usufruire Pt_1 di orario “elastico”. Solitamente con ingresso alle ore 8.30/9.00 ed uscita alle ore
16.30/17.00
c) Orario scolastico del minore
frequenta la scuola dell'infanzia dal Lunedì al Venerdì dalle 8.30 alle 16.30 Il Per_1 minore frequenta inoltre corso “pre scolastico” e “post scolastico” nel medesimo Istituto
(per un costo annuo di euro 300,00), con ingresso anticipato dalle 7.45 e uscita posticipata entro le 17.30. Il minore, terminato l'anno scolastico, frequenta campi estivi con un costo di circa euro 90/120,00 alla settimana;
per non gravare sul budget famigliare, i nonni materni si recano dall'Umbria a Verbania per tenere il nipote per almeno 2 settimane durante il periodo estivo oltre ad alcune settimane nel corso dell'anno (rispondenti alla sospensione delle attività scolastiche)
d) Le attività ludico/sportive del minore posso riassumersi – come da precisato nel piano genitoriale (doc. n. 8) – nei termini che seguono:
- corso di Nuoto presso Piscine Comunali in Verbania (VB) Via Brigata Cesare Battisti – sabato mattina ore 11.20 – 12.20 (praticato da ottobre 2024 fino a luglio 2025) con un costo di euro 35,00 annuali per iscrizione ed euro 55 euro ogni 4 lezioni (pagato dalla madre);
- scuola di musica “Ama Musica Associazione Musicale Arizzano” in Arizzano (VB)
Corso Roma n 27; attività che il minore frequenta dall'ottobre 2022 il giovedì dalle 17.45 alle 18.15/18.30 dal mese di ottobre a giugno di ogni anno;
costo iscrizione annuale una tantum euro 33,00 oltre ad euro 40 euro mensili (pagato dalla madre).
Il regime di visita, tenuto conto delle sopra esposte condizioni, può riassumersi come segue:
1^, 2^ e 3^ settimana:
Dal lunedì fino al martedì mattina il minore starà con la madre
Il martedì il minore verrà prelevato dal padre all'asilo/scuola – o nei periodi di vacanza presso il centro estivo o presso la madre - e pernotterà con lo stesso, il quale il mercoledì lo accompagnerà e preleverà dall'asilo/scuola per riaccompagnarlo alle ore 19 dalla madre. A fine settimana alternati il padre terrà con sé il figlio il sabato dalle ore 13.00 (o da quando uscirà dal lavoro) per riportarlo alla madre entro le ore 21.00; la domenica sempre dalle ore
13 (o da quando uscirà dal lavoro) fino alle ore 19.00 quando lo riaccompagnerà dalla madre, salvo che il giorno successivo sia il lunedì della settimana in cui il padre lavori di pomeriggio, in questo caso dormirà con il padre. Per_1 Nelle settimane in cui passerà il fine settimana con la madre, trascorrerà il giovedì Per_1
pomeriggio con il padre, che lo preleverà dall'asilo/scuola e lo riaccompagnerà dalla madre alle ore 19.00.
4^ settimana – settimana in cui il padre è libero la mattina, lavorando il pomeriggio dalle ore 15 alle ore 21 come sopra (sub 4a)):
Il minore verrà accompagnato ogni mattina all'asilo/scuola/centro estivo dal padre.
Nei periodi di altre vacanze (carnevale, ponti o altre chiusure scolastiche) o quando non usufruisce del centro estivo, il minore starà con il padre fino alle ore 13.00 per poi essere riaccompagnato dalla madre.
Il martedì pomeriggio verrà prelevato dall'asilo/scuola/centro estivo dal padre e con lo stesso trascorrerà la notte.
Se il fine settimana è di spettanza del padre, lo stesso terrà con sé il minore anche il sabato e la domenica mattina fino alle ore 13.00 (o quando rientrerà al lavoro) per poi accompagnarlo dalla madre.
Detto regime potrà variare in ragione di esigenze lavorative dei genitori e previo accordo tra gli stessi.
È espressamente inteso che nell'ipotesi in cui uno dei genitori non possa tenere con sé il figlio nelle giornate di propria spettanza, prima di ricorrere all'ausilio di terzi, dovrà richiedere la disponibilità dell'altro.
VACANZE:
Il minore trascorrerà inoltre due settimane di vacanza, anche non consecutive, durante il periodo estivo con l'uno e l'altro dei genitori che, entro il 15 maggio di ogni anno, si accorderanno per l'individuazione dei relativi periodi;
un'ulteriore settimana, facoltativa, sempre nel periodo delle vacanze estive (non da unirsi alle due precedenti), con ciascun genitore, da concordarsi tra gli stessi con preavviso di almeno 15 giorni e un'ulteriore settimana durante l'anno – non ricadente nel periodo estivo - sempre da concordarsi tra gli stessi con preavviso di almeno 15 giorni.
Detti periodi di vacanza, potranno variare per ragioni lavorative dei genitori e previo accordo tra gli stessi.
Il piccolo trascorrerà con l'uno o l'altro genitore, ad anni alterni. Per_1
NATALE: dalle ore 15.00 del 24 dicembre alle ore 9.00 del 26 dicembre con un genitore;
dalle ore 15.00 del 31 dicembre fino alle ore 19.00 del 1 gennaio con l'altro che lo terrà con sé anche nella giornata del 6 gennaio dalle ore 10.00 alle ore 19.00 Per le restanti festività da calendario i genitori applicheranno modalità di frequentazione ordinaria. PASQUA:
dalle ore 13.00 del Venerdì Santo fino alle ore 19.00 della Pasquetta starà ad anni Per_1
alterni con l'uno o l'altro dei genitori. Il tutto compatibilmente con le turnazioni lavorative del padre che si impegna a comunicare all'ex compagna i propri turni per le festività con preavviso di almeno una settimana.
I genitori si impegnano fin d'ora ad organizzare insieme, il compleanno del minore dividendone le relative spese;
inoltre trascorrerà con il fratello il giorno del Per_1 Per_2
festeggiamento del compleanno di questo ultimo;
parimenti il minore trascorrerà con il padre e con la madre la giornata dei rispettivi compleanni.
• pone a carico del padre, a far data dal 1.04.2025, l'obbligo di corrispondere a Parte_1
a mezzo bonifico bancario (Iban [...]), a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore l'importo mensile di euro 100,00; somma da rivalutarsi Per_1 annualmente con indicizzazione Istat a decorrere dall'anno successivo alla pubblicazione dell'emananda sentenza;
• pone a carico di entrambi i genitori di provvedere alle spese straordinarie per il figlio, come da Protocollo pubblicato in data 25.5.23 in uso presso l'intestato Tribunale, nella misura pari al 50% ciascuno;
si precisa che le spese da sostenersi per il minore riguardo la mensa scolastica così come quelle classificate con dizione “pre e post scuola” saranno ripartite nella citata misura tra i genitori;
• dispone che l'assegno unico verrà percepito interamente dalla madre.
Così deciso in Verbania, il 22/05/2025
Il Giudice rel. dott.ssa Maria Cristina PERSICO
Il Presidente dott.ssa Monica BARCO