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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 21/05/2025, n. 297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 297 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1768/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del Giudice Istruttore in funzione di Giudice
Unico, Dott. Diego Gandini, all'udienza del 20 maggio 2025, a mezzo lettura del dispositivo e con riserva di deposito delle ragioni in fatto e diritto della decisione, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 429, comma 1, 447 bis, comma 1, c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n.° 1768/2023, avente ad oggetto “alti istituti del diritto delle locazioni” (codice n.° 144999), pendente tra
(p. IVA ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 proprio legale rappresentante pro tempore, come rappresentata e difesa dall'Avv.to Michela
Cartasegna, del Foro di Milano
E
(c.f. , come rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv.to Michela Cartasegna, del Foro di Milano
E
(c.f. ), come rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'Avv.to Michela Cartasegna, del Foro di Milano
RICORRENTI IN OPPOSIZIONE
CONTRO
(c.f. , in persona del proprio Controparte_2 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, come rappresentata e difesa dall'Avv.to Letizia Lombardi, del Foro di Roma
RESISTENTE OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
pagina 1 di 12 Per parte ricorrente, come da ricorso introduttivo a verbale d'udienza 20 maggio 2025 richiamato a formarne parte integrante:
<In via preliminare di rito:
- accertare e dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale adito da e CP_3 per l'effetto dichiarare improcedibile e dunque revocare, dichiarare nullo, invalido, inefficace il decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo, n. 432/2023 – RG 807/2023, emesso dal Tribunale di Alessandria, per i motivi in narrativa dedotti;
- accertare e dichiarare la sussistenza dei gravi motivi e per l'effetto sospendere
l'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo, n. 432/2023 – RG
807/2023 per tutti i motivi in narrativa esposti;
In via preliminare sostanziale: accertare e dichiarare il mancato esperimento del procedimento di mediazione previsto obbligatoriamente per materia e per l'effetto dichiarare improcedibile il presente procedimento per tutti i motivi sopra esposti;
In via riconvenzionale: accertare e dichiarare tenuta ed obbligata a CP_3 corrispondere a e l'indennità ex art. 34 Parte_1 Parte_1 Controparte_1
Legge n. 392/1978 e per l'effetto condannare a corrispondere l'importo di € CP_3
35.975,52 oltre iva a e per tutti i motivi in Parte_1 Parte_1 Controparte_1
narrativa esposti;
In via principale e nel merito:
- accertare e dichiarare non dovuto dagli opponenti l'importo di € 77.594,06 richiesto
Cont da in quanto non corrispondente all'effettivo valore locatizio di mercato e per l'effetto rideterminare gli importi nella misura corretta per tutti i motivi in narrativa dedotti;
- accertare e dichiarare non dovuti dagli opponenti gli importi a titolo di indennità di occupazione per i periodi di chiusura forzata a causa della pandemia Covid-19 per tutto quanto sopra esposto;
- accertare e dichiarare che non sono dovuti gli interessi moratori da parte degli odierni opponenti per tutti i motivi sopra esposti;
In via istruttoria: [Omissis].
Con vittoria di spese e compensi professionali di causa>>.
Per parte resistente, come da memoria di costituzione a verbale d'udienza 20 maggio
2025 richiamata a formarne parte integrante:
<Voglia l'On.le Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione:
i) in via cautelare:
pagina 2 di 12 - accertata e dichiarata l'inesistenza dei gravi motivi richiesti dall'art. 649 c.p.c., respingere l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo n. 432/2023
(Tribunale di Alessandria n.r.g. 807/2023);
ii) nel merito:
- rigettare l'opposizione ex artt. 645 c.p.c. per tutte le ragioni in atti;
- confermare il decreto ingiuntivo n. 432/2023 del 21.03.2023 opposto;
- accertare e dichiarare l'inadempimento della all'obbligazione di Parte_1
pagamento delle indennità di occupazione come da fatture insolute a tutto il 14.06.2022 e, per l'effetto, condannare in persona del legale Parte_1 rappresentante pro-tempore, sig. , al versamento della somma di € Parte_1
77.594,06, al netto della fideiussione escussa, oltre interessi moratori dalla maturazione al saldo, come da contratto, a favore di CP_3
- in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, condannare
[...]
in persona del legale rappresentante pro-tempore, sig. Parte_1 Pt_1
, al pagamento, a titolo di penale da ritardo, dell'importo di € 671.929,32, ovvero
[...]
della diversa, maggiore o minore, somma che dovesse risultare in corso di causa;
- in ogni caso, condannare gli opponenti, ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., al pagamento in favore di della somma equitativamente determinata, che il Giudice CP_3
riterrà di giustizia.
Con vittoria di spese e compensi professionali>>.
RITENUTO IN FATTO
Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato in data 27 febbraio 2023,
[...]
esponeva che: Controparte_2
1) era proprietaria dell'immobile sito nel fabbricato viaggiatori della stazione di Arquata
Scrivia (AL), identificato al N.C.E.U. del predetto Comune al foglio 6, mappale 79 – RU
, concesso in locazione alla società “ P.IVA_3 Parte_2
(giusta contratto avente rubrica 03/99 e registrato nelle forme di legge presso il
[...] competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate) per la durata di anni 6 (sei), a decorrere dal 01 aprile 2001 al 31 marzo 2007, con rinnovo per un ulteriore sessennio, salve le ipotesi legali di diniego (art. 4);
2) il canone veniva concordato in misura percentuale del fatturato sulle singole attività individuate, con la previsione di un “minimo garantito” pari ad € 19.787,00, oltre IVA, annui
(art. 7);
pagina 3 di 12 3) veniva espressamente convenuto che il conduttore, per il ritardato pagamento delle somme comunque dovute in dipendenza del contratto, avrebbe dovuto corrispondere <gli interessi di mora dal giorno successivo a quello in cui>> era <venuto a maturare il debito fino al giorno del pagamento […] al tasso ABI vigente al momento della mora, aumentato di
4 punti e comunque nei limiti previsti dalla legge>> (art. 9).
4) con missiva in data 16 novembre 2007, la società conduttrice aveva comunicato la pendenza di trattative con ai fini della cessione di azienda. autorizzata, Parte_1 con condizioni, da ed effettivamente poi realizzata Controparte_2
in favore di , che provvedeva a prestare tutte le Parte_1
garanzie richieste dalla proprietà e che e quindi del subentrava nel rapporto locatizio già in essere con (doc. 5); Parte_2
5) con missiva in data 23 dicembre 2011/ 03 gennaio 2012, Controparte_2
, per il tramite della mandataria “ ”, aveva comunicato a
[...] Parte_3
formale disdetta del contratto di locazione per Parte_1
la scadenza del 31 marzo 2013 (doc. 6);
6) da quest'ultima data, la società conduttrice non solo non aveva provveduto a rilasciare l'immobile locato, ma aveva altresì cessato di corrispondere il relativo canone/indennità di occupazione;
7) a fronte di reiterate diffide di pagamento, la conduttrice, in data 14 aprile 2021, aveva formulato proposta di versamento della minor somma di € <15.000,00 per la definizione dei canoni locatizi non corrisposti fino alla mensilità relativa al canone di febbraio 2020>> o la stipula di un nuovo contratto di locazione, ricevendo tuttavia diniego, comunicato con missiva in data 23 aprile 2021, <poiché eccessivamente svantaggiosa per la Proprietà […] a fronte di una morosità complessiva di € 81.142,87>>;
8) chiuso negativamente il (primo) procedimento di mediazione nel corso del quale spiegava domanda di rilascio e di pagamento della Controparte_2
morosità maturata, la conduttrice aveva infine riconsegnato i locali oggetto di locazione, restituendone le chiavi, in data 14 giugno 2022.
Ritenendo, sulla scorta altresì delle fatture prodotte, il proprio credito essere liquido, esigibile e fondato su prova scritta, oltre che riconosciuto dalla propria controparte,
[...]
chiedeva quindi adozione, in capo a Controparte_2 [...]
, di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo per l'importo di Parte_1
€ 77.594,06, oltre interessi di mora, come da contratto, sino all'effettivo soddisfo.
pagina 4 di 12 La domanda veniva accolta con decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo,
Tribunale di Alessandria, 21 marzo 2023, n.° 432.
Avverso tale decreto proponeva opposizione Parte_1
eccependo:
[...]
- in via preliminare, l'incompetenza per territorio dell'adito, dalla propria controparte,
Tribunale di Alessandria, in ragione della clausola di cui all'art. 22 dell'azionato contratto di locazione prevedente, quale Foro convenzionalmente determinato, quello di Genova;
- in via pregiudiziale, l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del preventivo tentativo di mediazione obbligatorio sulle domande tutte oggetto del presente giudizio.
Quindi deducendo, nel merito:
- l'illegittimità degli interessi da applicati Controparte_2 sulla capital somma ingiunta, nella misura di € 14.966,85, per loro allegata usurarietà e, derivante, nullità della clausola contrattuale gli stessi determinante;
- la mancata corrispondenza dell'indennità di occupazione rispetto l'effettivo valore di mercato dell'immobile, come estrapolabile dalle quotazioni dell'Osservatorio del Mercato
Immobiliare per il periodo intercorrente dal 01 aprile 2013 al 24 maggio 2022;
- la mancata riduzione del canone di locazione relativamente al periodo luglio/settembre
2020, in ragione della concomitante diffusione della pandemia da “Covid-19”.
Infine chiedendo, in via di riconvenzione, la condanna di Controparte_2
al pagamento, in proprio favore, dell'indennità per perdita di avviamento
[...]
nella misura determinata ex art. 34, L. n.° 392/1978, di € 35.975,52, oltre IVA.
Si costituiva in giudizio che, contestando Controparte_2
partitamente in fatto e diritto ogni avversaria eccezione e domanda, chiedeva la reiezione dell'opposizione svolta da nonché, in via di Parte_1 riconvenzione, condanna di quest'ultima al pagamento della somma di € 671.929,32, ovvero della diversa, maggiore o minore, somma risultante in corso di causa, a titolo di penale dovuta in ragione del ritardo nella restituzione dell'immobile oggetto di locazione ai sensi dell'art. 5, comma 2, del contratto tra le parti azionato.
Esperito, in corso di causa e ad integrazione del precedente, ulteriore tentativo di mediazione obbligatoria nei confronti di e nonché, tra Parte_1 Controparte_1 le parti tutte, sulla domanda da parte opponente svolta di condanna di
[...]
al pagamento della sopra citata indennità per perdita di Controparte_2
pagina 5 di 12 avviamento ex art. 34, L. n.° 392/1978, il giudizio, all'udienza del 20 maggio 2025 perveniva quindi in decisione sulle domande stesse come in epigrafe dalle parti medesime rassegnate.
RITENUTO IN DIRITTO
I
- Sull'eccezione di incompetenza territoriale dell'adito Tribunale di Alessandria.
Eccepisce, in via preliminare, , Parte_1
l'incompetenza per territorio dell'adito monitoriamente, dalla propria controparte, Tribunale di Alessandria, in ragione della clausola di cui all'art. 22 dell'azionato contratto di locazione, prevedente, quale Foro convenzionalmente determinato dalle parti, quello di Genova.
L'eccezione è infondata e deve pertanto essere respinta.
Ed invero, ai sensi dell'art. 447 bis, comma 2, c.p.c., in tema di cause locatizie, sono espressamente <nulle le clausole di deroga della competenza>>, che per gli effetti segue inderogabilmente quella di cui all'art. 21, comma 1, ai cui sensi <è competente il giudice del luogo dove è posto l'immobile>>.
Luogo che, nella fattispecie, è il Comune di Arquata Scrivia, pacificamente ricadente entro il Circondario del Tribunale di Alessandria, cui spetta pertanto la competenza, per territorio, a conoscere della presente causa.
II
- Sull'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento del preventivo tentativo di mediazione obbligatorio.
Eccepisce altresì, in via pregiudiziale, , Parte_1
l'improcedibilità della domanda dalla propria controparte azionata in ragione del mancato
(quantomeno parziale) esperimento del preventivo tentativo di mediazione obbligatorio.
L'eccezione, in ragione del compiuto esperimento (nei termini di cui all'art. 5 bis, comma 1, D.L.vo n.° 28/2010) di tale tentativo tra le parti tutte in causa e su ogni domanda dalle stesse in causa avanzata e per cui era stata formulata l'eccezione stessa, risulta in questa sede pertanto superata.
III
- Sulla opposta nullità della clausola di cui all'art. 9 dell'azionato contratto di locazione per usurarietà del saggio di interesse ivi previsto.
Lamenta, nel merito, , in primo luogo, Parte_1
l'usurarietà della determinazione degli interessi moratori pattuiti in sede di contratto di locazione nella misura del <tasso ABI vigente al momento della mora, aumentato di 4 punti>> e, quindi, invoca la nullità della relativa clausola, con ogni derivante conseguenza.
pagina 6 di 12 La doglianza è infondata e deve pertanto essere respinta.
Ed infatti, ai sensi dell'art. 9, comma 17, del contratto oggetto di causa, ben vero è come ivi si disponga che <il tasso di interessi di mora sarà pari alla misura del tasso ABI vigente al momento della mora, aumentata di 4 punti>>; ma altrettanto vero è che la clausola in oggetto altresì conclude disponendo <e comunque nei limiti previsti dalla legge>>.
E che tali limiti, nella fattispecie per cui è giudizio, non siano stati violati, deriva dal raffronto dell'importo ingiunto come contestato dalla stessa Parte_1
, per l'appunto, a titolo di interessi di mora (€ 14.966,85), con il maggior
[...] importo viceversa che sarebbe stato a calcolarsi ai sensi dell'art. 1284, u.c., c.c., in relazione agli artt. 5 e 7, D.L.vo n.° 231/2002, per il periodo di riferimento (01 aprile 2013/14 giugno
2022).
Maggior importo, viceversa, all'opponente stessa nemmeno precettato (come da atto di precetto ella notificato e dalla parte medesima in atti versato).
IV
- Sulla opposta non corrispondenza dell'indennità di occupazione dovuta all'effettivo valore locatizio dell'immobile sempre nel merito ed in secondo luogo, Pt_4 Parte_1
, la non corrispondenza del computo dell'indennità di occupazione per il
[...] periodo di detenzione dell'immobile dal 01 aprile 2013 al 14 giugno 2022, rispetto l'effettivo valore di mercato della stessa come estrapolabile dalle quotazioni dell'Osservatorio del
Mercato Immobiliare relativamente al periodo medesimo.
Anche tale doglianza è infondata, tanto da doversi parimenti respingere.
Da un lato, difatti, le parti (originarie) risultano aver liberamente concordato, tra loro, il canone di locazione relativo all'immobile conducendo;
canone altrettanto liberamente accettato dall'odierna ricorrente in opposizione all'atto del suo subentro nella locazione.
Dall'altro, ai sensi dell'art. 1591 c.c., <il conduttore in mora a restituire la cosa è tenuto a dare al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna, salvo l'obbligo di risarcire il maggior danno>>.
Inconferente, pertanto, vieppiù in contesto processuale avulso da qualsivoglia
(eventuale) domanda ex art. 1447 e ss. c.c. e, viceversa, in presenza di clausola (su cui si veda anche amplius infra) quale quella di cui all'art. 5, comma 2, del contratto in questa sede azionato (per cui, in caso di ritardata consegna dell'immobile, il conduttore era, espressamente, comunque, tenuto al pagamento del canone dovuto), qualsiasi riferimento ad un ipotetico diverso (minore) valore locatizio derivante dalle valutazioni dell'Osservatorio del pagina 7 di 12 Mercato Immobiliare;
tenuto vieppiù conto di come tali valutazioni costituiscano indicazioni
“di massima”, non sostitutive della stima puntuale.
V
- Sulla opposta mancata riduzione del canone di locazione relativamente al periodo luglio/settembre 2020, in ragione della concomitante diffusione della pandemia da “Covid-
19”.
Lamenta infine, ancora nel merito, , la Parte_1 mancata riduzione da parte di del canone di Controparte_2
locazione nel periodo luglio/settembre 2020, in ragione della concomitante diffusione della pandemia da “Covid-19”.
La doglianza, analogamente alle precedentoi, è infondata e deve pertanto essere respinta.
E' vero difatti, in linea generale ed astratta, che <né l'art. 1374 c.c. né il dovere costituzionale di solidarietà sociale consentono di ritenere esistente nel nostro ordinamento un obbligo delle parti di rinegoziare i contratti divenuti svantaggiosi per una di esse, o un potere del giudice di modificare i regolamenti negoziali liberamente concordati dalle parti nell'esercizio della loro autonomia contrattuale, al di fuori delle specifiche ipotesi espressamente previste dalla legge>> (così, ex pluribus, Trib Roma, Sez. VI, n.° 5611/2022, nell'escludere il diritto del conduttore a vedersi sospendere e/o ridurre il pagamento dei canoni di locazione in costanza della pandemia da “Covid-19”).
Ed altrettanto vero è come il DPCM 01 marzo 2020, all'art. 1, punto 2, abbia disposto che restavano <altresì, aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all'interno delle stazioni ferroviarie [quale l'immobile oggetto del presente giudizio: ndr], aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro>> (tenuto tuttavia conto, in materia, del sovrapporsi di innumerevoli disposizioni, a volte tra loro anche contrastanti, che hanno disciplinato, a livello normativo di rango sub- primario, l'emergenza in allora in atto).
Così come ancora vero può essere (sebbene in assenza di riscontro documentale, ma soltanto quale allegazione difensiva eseguita da “ in Controparte_2
sede di sua costituzione in giudizio) che lo scomputo delle (sole) tre mensilità di luglio, agosto e settembre 2020 concordato con le associazioni rappresentative dei ristoratori ferroviari TA (di cui parimenti si sconosce l'eventuale adesione da parte di
[...]
e/o del di essa legale rappresentante) fosse condizionato al Parte_1
pagina 8 di 12 contemporaneo adempimento dei conduttori alle obbligazioni loro in capo contrattualmente gravanti.
Quel che più conta nel presente giudizio è tuttavia che la stessa
[...]
, nel lamentare la “intransigente” condotta contrattuale della Parte_1
propria controparte, non risulta aver provato, né essersi offerta di provare, come era suo onere, l'inoltro alla stessa di una, propria, richiesta di rinegoziazione del canone di locazione
(vieppiù in ragione della pandemia da “Covid-19”).
In radice, per l'effetto, pervenendo a precludersi qualsivoglia odierna domanda sul punto.
VI
- Sulla domanda di condanna di al Controparte_2 versamento, in favore di , di indennità per Parte_1
perdita di avviamento.
In via di riconvenzione, è a chiedere Parte_1 condanna di al versamento, in proprio favore ed in Controparte_2
seguito alla di essa disdetta del contratto di locazione per la scadenza del 31 marzo 2013, dell'indennità per perdita di avviamento di cui all'art. 34, L. n.° 392/1978.
La domanda è destituita di fondamento e deve pertanto essere respinta.
Assorbente, sul punto, è difatti la circostanza per cui, mentre ai sensi dell'art. 34, <in caso di cessazione del rapporto di locazione relativo agli immobili di cui all'articolo 27, che non sia dovuta a risoluzione per inadempimento o disdetta o recesso del conduttore o a una delle procedure previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il conduttore ha diritto, per le attività indicate ai numeri 1) e 2) dell'articolo 27, ad una indennità pari a 18 mensilità dell'ultimo canone corrisposto>>, elevata a 21 mensilità per le attività alberghiere, ai sensi dell'art. 35 del medesimo testo di legge è invece previsto che <le disposizioni di cui all'articolo precedente non si applicano in caso di cessazione di rapporti di locazione relativi ad immobili utilizzati per lo svolgimento di attività che non comportino contatti diretti con il pubblico degli utenti e dei consumatori nonché destinati all'esercizio di attività professionali, ad attività di carattere transitorio, ed agli immobili complementari o interni a stazioni ferroviarie porti, aeroporti, aree di servizio stradali o autostradali, alberghi e villaggi turistici>>.
Ora: che l'immobile per cui è causa sia posto all'interno della Stazione ferroviaria di
Arquata Scrivia, essendone pertanto complementare, è fuor di dubbio.
pagina 9 di 12 Che poi, nella fattispecie, nulla abbia Parte_1
provato o si sia offerta di provare (come era viceversa suo onere) in ordine alla sussistenza di un proprio avviamento, determinato da un altrettanto propria, specifica, capacità attrattiva della clientela ulteriore rispetto quella derivante dalla semplice collocazione all'interno della suddetta Stazione ferroviaria, è circostanze in causa incontrovertibile.
Tenuto per l'effetto anche conto di quella giurisprudenza che valorizza in ogni caso l'avviamento di un esercizio commerciale a prescindere dalla sua ubicazione (se all'interno di una stazione ferroviaria, di un porto, di un aeroporto, di un'area di servizio stradale o autostradale, di un albergo, di un villaggio turistico o di un centro commerciale, o meno: ex pluribus, Cass. civ., Sez. III, n.° 18748/2016), nessun diritto in questa sede
[...]
può in ogni caso vantare ex art. 34, L. n.° 392/1978 nei confronti Parte_1 di “ . Controparte_2
VII
- Sulla domanda di condanna di al Parte_1 versamento, in favore di , della penale di cui all'art Controparte_2
5, comma 2, del contatto di locazione.
In via di riconvenzione, , in sede di propria Controparte_2 costituzione in giudizio, è ora, per la prima volta, a chiedere condanna di
[...]
al pagamento, in proprio favore, della penale di cui all'art. 5, Parte_1 comma 2, del contratto di locazione in questa sede azionato, per cui <ai sensi dell'art. 1382
c.c., le parti>> hanno convenuto <che, in caso di ritardata consegna dell'immobile, il conduttore>> sarebbe stato <tenuto, oltre che al pagamento del canone dovuto, al pagamento di una penale pari, per ogni giorno, di ritardo, all'importo del canone di locazione mensile diviso per il numero di giorni del mese moltiplicato per tre>>.
La domanda è inammissibile.
Vero è difatti che:
- essa è, all'evidenza, stipulata per il solo ritardo (così da non scontare il divieto di cui all'art. 1383 c.c.);
- essa concerne prestazioni già maturate ed inadempiute [<nelle obbligazioni di durata assistite da una clausola penale, il divieto di cumulo ex art. 1383 c.c. fra la prestazione principale e la penale concerne le sole prestazioni già maturate ed inadempiute ma non anche quelle non ancora maturate, non coperte dalla penale, giacché, in caso contrario, il debitore potrebbe sottrarsi all'obbligazione attraverso il proprio inadempimento>>; <nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, in ipotesi di risoluzione di diritto del
pagina 10 di 12 contratto di locazione, aveva negato il diritto del locatore a conseguire la clausola penale prevista in caso di inadempimento unitamente al risarcimento dovuto per la tardiva riconsegna dell'immobile ex art. 1591 c.c.; così, ex pluribus, Cass. civ, Sez. III, n.°
6015/2018).
Ed oltremodo vero è che <il convenuto opposto può proporre con la comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata una domanda nuova, diversa da quella posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo”, e ciò persino “nel caso in cui
l'opponente non abbia proposto una domanda o un'eccezione riconvenzionale e si sia limitato a proporre eccezioni chiedendo la revoca del decreto opposto”, sempre che, tuttavia,
“tale domanda si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, attenga allo stesso sostanziale bene della vita e sia connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta, ciò rispondendo a finalità di economia processuale e di ragionevole durata del processo e dovendosi riconoscere all'opposto, quale attore in senso sostanziale, di avvalersi delle stesse facoltà di modifica della domanda riconosciute, nel giudizio ordinario, all'attore formale e sostanziale dall'art. 183 cod. proc. civ.>> (così, Cass. civ., Sez. III, n.°
32933/2023) e che, <nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore opposto può proporre domande alternative a quella introdotta in via monitoria, a condizione che esse trovino fondamento nel medesimo interesse che aveva sostenuto la proposizione della originaria domanda e che siano introdotte nella comparsa di risposta, ferma restando la possibilità, qualora l'opponente si avvalga dello “ius variandi” posteriormente all'atto di opposizione, di proporre domande che costituiscano una manifestazione reattiva di difesa, anche se non “stricto sensu” riconvenzionali, sino alla prima udienza e nella memoria ex art.
183, comma 6, c.p.c.>>; <nella specie la S.C. ha affermato l'ammissibilità della proposizione da parte dell'opposto, nella comparsa di risposta, di domande ex art. 2041 e/o ex art. 1337 c.c., aventi “petitum” almeno in parte corrispondente alla pretesa avanzata in via monitoria>>; in termini Cass. civ., Sez. Un., n.° 16727/2024).
Tuttavia, nel caso che occupa la presente decisione, i principi fatti propri dalle pronunce testé riportate, non possono trovare ingresso, atteso come quivi non si verta di una domanda dall'opposto avanzata e connessa per incompatibilità (e/o alternativa) a quella originariamente dallo stesso proposta in sede monitoria.
Le “domande connesse per incompatibilità”, nel diritto processuale civile, si riferiscono difatti a due o più domande che, se entrambe accolte, genererebbero risultati contrastanti o contraddittori.
pagina 11 di 12 In altre parole, l'accoglimento di una domanda implicherebbe necessariamente il rigetto dell'altra (esempio possono esserne: la domanda di nullità del contratto e quella di recesso, atteso che, se il contratto è nullo, il recesso non si può esercitare;
la domanda di adempimento contrattuale e quella di risoluzione del contratto, atteso che, se il contratto è risolto, non è più possibile chiederne l'adempimento; la domanda di risarcimento danni e quella di responsabilità contrattuale, atteso che se la responsabilità è contrattuale, non può esservi risarcimento per inadempimento, ma per responsabilità contrattuale;
infine, e prima fra tutte, la domanda principale e quella riconvenzionale aventi la medesima causa petendi, atteso che l'accoglimento di una implica il rigetto dell'altra).
Nella fattispecie oggi portata all'attenzione del procedente Ufficio, viceversa, si verte in tema di condanna al pagamento di una penale, ex art. 1382 c.c., che altro non è se non un'ulteriore porzione del credito contrattuale già in sede monitoria azionabile e, viceversa, colà non domandata, con conseguente, relativa, cristallizzazione della domanda cui torna applicabile il principio generale in base al quale il convenuto opposto, rivestendo la posizione sostanziale di attore, non può avanzare domande diverse da quelle fatte valere con l'ingiunzione.
Pronuncia di inammissibilità non soggetta ad applicazione dell'art. 101, comma 2, c.p.c.
VII
- Sulle spese di lite.
La declaratoria di inammissibilità della domanda in via di riconvenzione in questa proposta da parte resistente opposta, da un lato, ed il respingimento delle domande parimenti in questa sede proposte da parte ricorrente in opposizione, dall'altro, comportano reciproca soccombenza e, di conseguenza, impongono l'integrale compensazione tra le parti istesse delle spese di lite del presente giudizio di opposizione.
P.Q.M.
Visti gli artt. 429, 447 bis c.p.c.; definitivamente pronunciando;
ogni diversa domanda, eccezione e deduzione respinta;
- respinge l'opposizione al decreto ingiuntivo Tribunale di Alessandria, 21 marzo 2023,
n.° 432, in questa sede proposta da , Parte_1 Pt_1
e
[...] Controparte_1
-compensa interamente tra le parti le spese del presente giudizio di opposizione.
Così deciso in Alessandria, all'udienza del 20 maggio 2025 Il Giudice
Dott. Diego Gandini
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del Giudice Istruttore in funzione di Giudice
Unico, Dott. Diego Gandini, all'udienza del 20 maggio 2025, a mezzo lettura del dispositivo e con riserva di deposito delle ragioni in fatto e diritto della decisione, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 429, comma 1, 447 bis, comma 1, c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n.° 1768/2023, avente ad oggetto “alti istituti del diritto delle locazioni” (codice n.° 144999), pendente tra
(p. IVA ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 proprio legale rappresentante pro tempore, come rappresentata e difesa dall'Avv.to Michela
Cartasegna, del Foro di Milano
E
(c.f. , come rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv.to Michela Cartasegna, del Foro di Milano
E
(c.f. ), come rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'Avv.to Michela Cartasegna, del Foro di Milano
RICORRENTI IN OPPOSIZIONE
CONTRO
(c.f. , in persona del proprio Controparte_2 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, come rappresentata e difesa dall'Avv.to Letizia Lombardi, del Foro di Roma
RESISTENTE OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
pagina 1 di 12 Per parte ricorrente, come da ricorso introduttivo a verbale d'udienza 20 maggio 2025 richiamato a formarne parte integrante:
<In via preliminare di rito:
- accertare e dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale adito da e CP_3 per l'effetto dichiarare improcedibile e dunque revocare, dichiarare nullo, invalido, inefficace il decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo, n. 432/2023 – RG 807/2023, emesso dal Tribunale di Alessandria, per i motivi in narrativa dedotti;
- accertare e dichiarare la sussistenza dei gravi motivi e per l'effetto sospendere
l'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo, n. 432/2023 – RG
807/2023 per tutti i motivi in narrativa esposti;
In via preliminare sostanziale: accertare e dichiarare il mancato esperimento del procedimento di mediazione previsto obbligatoriamente per materia e per l'effetto dichiarare improcedibile il presente procedimento per tutti i motivi sopra esposti;
In via riconvenzionale: accertare e dichiarare tenuta ed obbligata a CP_3 corrispondere a e l'indennità ex art. 34 Parte_1 Parte_1 Controparte_1
Legge n. 392/1978 e per l'effetto condannare a corrispondere l'importo di € CP_3
35.975,52 oltre iva a e per tutti i motivi in Parte_1 Parte_1 Controparte_1
narrativa esposti;
In via principale e nel merito:
- accertare e dichiarare non dovuto dagli opponenti l'importo di € 77.594,06 richiesto
Cont da in quanto non corrispondente all'effettivo valore locatizio di mercato e per l'effetto rideterminare gli importi nella misura corretta per tutti i motivi in narrativa dedotti;
- accertare e dichiarare non dovuti dagli opponenti gli importi a titolo di indennità di occupazione per i periodi di chiusura forzata a causa della pandemia Covid-19 per tutto quanto sopra esposto;
- accertare e dichiarare che non sono dovuti gli interessi moratori da parte degli odierni opponenti per tutti i motivi sopra esposti;
In via istruttoria: [Omissis].
Con vittoria di spese e compensi professionali di causa>>.
Per parte resistente, come da memoria di costituzione a verbale d'udienza 20 maggio
2025 richiamata a formarne parte integrante:
<Voglia l'On.le Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione:
i) in via cautelare:
pagina 2 di 12 - accertata e dichiarata l'inesistenza dei gravi motivi richiesti dall'art. 649 c.p.c., respingere l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo n. 432/2023
(Tribunale di Alessandria n.r.g. 807/2023);
ii) nel merito:
- rigettare l'opposizione ex artt. 645 c.p.c. per tutte le ragioni in atti;
- confermare il decreto ingiuntivo n. 432/2023 del 21.03.2023 opposto;
- accertare e dichiarare l'inadempimento della all'obbligazione di Parte_1
pagamento delle indennità di occupazione come da fatture insolute a tutto il 14.06.2022 e, per l'effetto, condannare in persona del legale Parte_1 rappresentante pro-tempore, sig. , al versamento della somma di € Parte_1
77.594,06, al netto della fideiussione escussa, oltre interessi moratori dalla maturazione al saldo, come da contratto, a favore di CP_3
- in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, condannare
[...]
in persona del legale rappresentante pro-tempore, sig. Parte_1 Pt_1
, al pagamento, a titolo di penale da ritardo, dell'importo di € 671.929,32, ovvero
[...]
della diversa, maggiore o minore, somma che dovesse risultare in corso di causa;
- in ogni caso, condannare gli opponenti, ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., al pagamento in favore di della somma equitativamente determinata, che il Giudice CP_3
riterrà di giustizia.
Con vittoria di spese e compensi professionali>>.
RITENUTO IN FATTO
Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato in data 27 febbraio 2023,
[...]
esponeva che: Controparte_2
1) era proprietaria dell'immobile sito nel fabbricato viaggiatori della stazione di Arquata
Scrivia (AL), identificato al N.C.E.U. del predetto Comune al foglio 6, mappale 79 – RU
, concesso in locazione alla società “ P.IVA_3 Parte_2
(giusta contratto avente rubrica 03/99 e registrato nelle forme di legge presso il
[...] competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate) per la durata di anni 6 (sei), a decorrere dal 01 aprile 2001 al 31 marzo 2007, con rinnovo per un ulteriore sessennio, salve le ipotesi legali di diniego (art. 4);
2) il canone veniva concordato in misura percentuale del fatturato sulle singole attività individuate, con la previsione di un “minimo garantito” pari ad € 19.787,00, oltre IVA, annui
(art. 7);
pagina 3 di 12 3) veniva espressamente convenuto che il conduttore, per il ritardato pagamento delle somme comunque dovute in dipendenza del contratto, avrebbe dovuto corrispondere <gli interessi di mora dal giorno successivo a quello in cui>> era <venuto a maturare il debito fino al giorno del pagamento […] al tasso ABI vigente al momento della mora, aumentato di
4 punti e comunque nei limiti previsti dalla legge>> (art. 9).
4) con missiva in data 16 novembre 2007, la società conduttrice aveva comunicato la pendenza di trattative con ai fini della cessione di azienda. autorizzata, Parte_1 con condizioni, da ed effettivamente poi realizzata Controparte_2
in favore di , che provvedeva a prestare tutte le Parte_1
garanzie richieste dalla proprietà e che e quindi del subentrava nel rapporto locatizio già in essere con (doc. 5); Parte_2
5) con missiva in data 23 dicembre 2011/ 03 gennaio 2012, Controparte_2
, per il tramite della mandataria “ ”, aveva comunicato a
[...] Parte_3
formale disdetta del contratto di locazione per Parte_1
la scadenza del 31 marzo 2013 (doc. 6);
6) da quest'ultima data, la società conduttrice non solo non aveva provveduto a rilasciare l'immobile locato, ma aveva altresì cessato di corrispondere il relativo canone/indennità di occupazione;
7) a fronte di reiterate diffide di pagamento, la conduttrice, in data 14 aprile 2021, aveva formulato proposta di versamento della minor somma di € <15.000,00 per la definizione dei canoni locatizi non corrisposti fino alla mensilità relativa al canone di febbraio 2020>> o la stipula di un nuovo contratto di locazione, ricevendo tuttavia diniego, comunicato con missiva in data 23 aprile 2021, <poiché eccessivamente svantaggiosa per la Proprietà […] a fronte di una morosità complessiva di € 81.142,87>>;
8) chiuso negativamente il (primo) procedimento di mediazione nel corso del quale spiegava domanda di rilascio e di pagamento della Controparte_2
morosità maturata, la conduttrice aveva infine riconsegnato i locali oggetto di locazione, restituendone le chiavi, in data 14 giugno 2022.
Ritenendo, sulla scorta altresì delle fatture prodotte, il proprio credito essere liquido, esigibile e fondato su prova scritta, oltre che riconosciuto dalla propria controparte,
[...]
chiedeva quindi adozione, in capo a Controparte_2 [...]
, di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo per l'importo di Parte_1
€ 77.594,06, oltre interessi di mora, come da contratto, sino all'effettivo soddisfo.
pagina 4 di 12 La domanda veniva accolta con decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo,
Tribunale di Alessandria, 21 marzo 2023, n.° 432.
Avverso tale decreto proponeva opposizione Parte_1
eccependo:
[...]
- in via preliminare, l'incompetenza per territorio dell'adito, dalla propria controparte,
Tribunale di Alessandria, in ragione della clausola di cui all'art. 22 dell'azionato contratto di locazione prevedente, quale Foro convenzionalmente determinato, quello di Genova;
- in via pregiudiziale, l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del preventivo tentativo di mediazione obbligatorio sulle domande tutte oggetto del presente giudizio.
Quindi deducendo, nel merito:
- l'illegittimità degli interessi da applicati Controparte_2 sulla capital somma ingiunta, nella misura di € 14.966,85, per loro allegata usurarietà e, derivante, nullità della clausola contrattuale gli stessi determinante;
- la mancata corrispondenza dell'indennità di occupazione rispetto l'effettivo valore di mercato dell'immobile, come estrapolabile dalle quotazioni dell'Osservatorio del Mercato
Immobiliare per il periodo intercorrente dal 01 aprile 2013 al 24 maggio 2022;
- la mancata riduzione del canone di locazione relativamente al periodo luglio/settembre
2020, in ragione della concomitante diffusione della pandemia da “Covid-19”.
Infine chiedendo, in via di riconvenzione, la condanna di Controparte_2
al pagamento, in proprio favore, dell'indennità per perdita di avviamento
[...]
nella misura determinata ex art. 34, L. n.° 392/1978, di € 35.975,52, oltre IVA.
Si costituiva in giudizio che, contestando Controparte_2
partitamente in fatto e diritto ogni avversaria eccezione e domanda, chiedeva la reiezione dell'opposizione svolta da nonché, in via di Parte_1 riconvenzione, condanna di quest'ultima al pagamento della somma di € 671.929,32, ovvero della diversa, maggiore o minore, somma risultante in corso di causa, a titolo di penale dovuta in ragione del ritardo nella restituzione dell'immobile oggetto di locazione ai sensi dell'art. 5, comma 2, del contratto tra le parti azionato.
Esperito, in corso di causa e ad integrazione del precedente, ulteriore tentativo di mediazione obbligatoria nei confronti di e nonché, tra Parte_1 Controparte_1 le parti tutte, sulla domanda da parte opponente svolta di condanna di
[...]
al pagamento della sopra citata indennità per perdita di Controparte_2
pagina 5 di 12 avviamento ex art. 34, L. n.° 392/1978, il giudizio, all'udienza del 20 maggio 2025 perveniva quindi in decisione sulle domande stesse come in epigrafe dalle parti medesime rassegnate.
RITENUTO IN DIRITTO
I
- Sull'eccezione di incompetenza territoriale dell'adito Tribunale di Alessandria.
Eccepisce, in via preliminare, , Parte_1
l'incompetenza per territorio dell'adito monitoriamente, dalla propria controparte, Tribunale di Alessandria, in ragione della clausola di cui all'art. 22 dell'azionato contratto di locazione, prevedente, quale Foro convenzionalmente determinato dalle parti, quello di Genova.
L'eccezione è infondata e deve pertanto essere respinta.
Ed invero, ai sensi dell'art. 447 bis, comma 2, c.p.c., in tema di cause locatizie, sono espressamente <nulle le clausole di deroga della competenza>>, che per gli effetti segue inderogabilmente quella di cui all'art. 21, comma 1, ai cui sensi <è competente il giudice del luogo dove è posto l'immobile>>.
Luogo che, nella fattispecie, è il Comune di Arquata Scrivia, pacificamente ricadente entro il Circondario del Tribunale di Alessandria, cui spetta pertanto la competenza, per territorio, a conoscere della presente causa.
II
- Sull'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento del preventivo tentativo di mediazione obbligatorio.
Eccepisce altresì, in via pregiudiziale, , Parte_1
l'improcedibilità della domanda dalla propria controparte azionata in ragione del mancato
(quantomeno parziale) esperimento del preventivo tentativo di mediazione obbligatorio.
L'eccezione, in ragione del compiuto esperimento (nei termini di cui all'art. 5 bis, comma 1, D.L.vo n.° 28/2010) di tale tentativo tra le parti tutte in causa e su ogni domanda dalle stesse in causa avanzata e per cui era stata formulata l'eccezione stessa, risulta in questa sede pertanto superata.
III
- Sulla opposta nullità della clausola di cui all'art. 9 dell'azionato contratto di locazione per usurarietà del saggio di interesse ivi previsto.
Lamenta, nel merito, , in primo luogo, Parte_1
l'usurarietà della determinazione degli interessi moratori pattuiti in sede di contratto di locazione nella misura del <tasso ABI vigente al momento della mora, aumentato di 4 punti>> e, quindi, invoca la nullità della relativa clausola, con ogni derivante conseguenza.
pagina 6 di 12 La doglianza è infondata e deve pertanto essere respinta.
Ed infatti, ai sensi dell'art. 9, comma 17, del contratto oggetto di causa, ben vero è come ivi si disponga che <il tasso di interessi di mora sarà pari alla misura del tasso ABI vigente al momento della mora, aumentata di 4 punti>>; ma altrettanto vero è che la clausola in oggetto altresì conclude disponendo <e comunque nei limiti previsti dalla legge>>.
E che tali limiti, nella fattispecie per cui è giudizio, non siano stati violati, deriva dal raffronto dell'importo ingiunto come contestato dalla stessa Parte_1
, per l'appunto, a titolo di interessi di mora (€ 14.966,85), con il maggior
[...] importo viceversa che sarebbe stato a calcolarsi ai sensi dell'art. 1284, u.c., c.c., in relazione agli artt. 5 e 7, D.L.vo n.° 231/2002, per il periodo di riferimento (01 aprile 2013/14 giugno
2022).
Maggior importo, viceversa, all'opponente stessa nemmeno precettato (come da atto di precetto ella notificato e dalla parte medesima in atti versato).
IV
- Sulla opposta non corrispondenza dell'indennità di occupazione dovuta all'effettivo valore locatizio dell'immobile sempre nel merito ed in secondo luogo, Pt_4 Parte_1
, la non corrispondenza del computo dell'indennità di occupazione per il
[...] periodo di detenzione dell'immobile dal 01 aprile 2013 al 14 giugno 2022, rispetto l'effettivo valore di mercato della stessa come estrapolabile dalle quotazioni dell'Osservatorio del
Mercato Immobiliare relativamente al periodo medesimo.
Anche tale doglianza è infondata, tanto da doversi parimenti respingere.
Da un lato, difatti, le parti (originarie) risultano aver liberamente concordato, tra loro, il canone di locazione relativo all'immobile conducendo;
canone altrettanto liberamente accettato dall'odierna ricorrente in opposizione all'atto del suo subentro nella locazione.
Dall'altro, ai sensi dell'art. 1591 c.c., <il conduttore in mora a restituire la cosa è tenuto a dare al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna, salvo l'obbligo di risarcire il maggior danno>>.
Inconferente, pertanto, vieppiù in contesto processuale avulso da qualsivoglia
(eventuale) domanda ex art. 1447 e ss. c.c. e, viceversa, in presenza di clausola (su cui si veda anche amplius infra) quale quella di cui all'art. 5, comma 2, del contratto in questa sede azionato (per cui, in caso di ritardata consegna dell'immobile, il conduttore era, espressamente, comunque, tenuto al pagamento del canone dovuto), qualsiasi riferimento ad un ipotetico diverso (minore) valore locatizio derivante dalle valutazioni dell'Osservatorio del pagina 7 di 12 Mercato Immobiliare;
tenuto vieppiù conto di come tali valutazioni costituiscano indicazioni
“di massima”, non sostitutive della stima puntuale.
V
- Sulla opposta mancata riduzione del canone di locazione relativamente al periodo luglio/settembre 2020, in ragione della concomitante diffusione della pandemia da “Covid-
19”.
Lamenta infine, ancora nel merito, , la Parte_1 mancata riduzione da parte di del canone di Controparte_2
locazione nel periodo luglio/settembre 2020, in ragione della concomitante diffusione della pandemia da “Covid-19”.
La doglianza, analogamente alle precedentoi, è infondata e deve pertanto essere respinta.
E' vero difatti, in linea generale ed astratta, che <né l'art. 1374 c.c. né il dovere costituzionale di solidarietà sociale consentono di ritenere esistente nel nostro ordinamento un obbligo delle parti di rinegoziare i contratti divenuti svantaggiosi per una di esse, o un potere del giudice di modificare i regolamenti negoziali liberamente concordati dalle parti nell'esercizio della loro autonomia contrattuale, al di fuori delle specifiche ipotesi espressamente previste dalla legge>> (così, ex pluribus, Trib Roma, Sez. VI, n.° 5611/2022, nell'escludere il diritto del conduttore a vedersi sospendere e/o ridurre il pagamento dei canoni di locazione in costanza della pandemia da “Covid-19”).
Ed altrettanto vero è come il DPCM 01 marzo 2020, all'art. 1, punto 2, abbia disposto che restavano <altresì, aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all'interno delle stazioni ferroviarie [quale l'immobile oggetto del presente giudizio: ndr], aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro>> (tenuto tuttavia conto, in materia, del sovrapporsi di innumerevoli disposizioni, a volte tra loro anche contrastanti, che hanno disciplinato, a livello normativo di rango sub- primario, l'emergenza in allora in atto).
Così come ancora vero può essere (sebbene in assenza di riscontro documentale, ma soltanto quale allegazione difensiva eseguita da “ in Controparte_2
sede di sua costituzione in giudizio) che lo scomputo delle (sole) tre mensilità di luglio, agosto e settembre 2020 concordato con le associazioni rappresentative dei ristoratori ferroviari TA (di cui parimenti si sconosce l'eventuale adesione da parte di
[...]
e/o del di essa legale rappresentante) fosse condizionato al Parte_1
pagina 8 di 12 contemporaneo adempimento dei conduttori alle obbligazioni loro in capo contrattualmente gravanti.
Quel che più conta nel presente giudizio è tuttavia che la stessa
[...]
, nel lamentare la “intransigente” condotta contrattuale della Parte_1
propria controparte, non risulta aver provato, né essersi offerta di provare, come era suo onere, l'inoltro alla stessa di una, propria, richiesta di rinegoziazione del canone di locazione
(vieppiù in ragione della pandemia da “Covid-19”).
In radice, per l'effetto, pervenendo a precludersi qualsivoglia odierna domanda sul punto.
VI
- Sulla domanda di condanna di al Controparte_2 versamento, in favore di , di indennità per Parte_1
perdita di avviamento.
In via di riconvenzione, è a chiedere Parte_1 condanna di al versamento, in proprio favore ed in Controparte_2
seguito alla di essa disdetta del contratto di locazione per la scadenza del 31 marzo 2013, dell'indennità per perdita di avviamento di cui all'art. 34, L. n.° 392/1978.
La domanda è destituita di fondamento e deve pertanto essere respinta.
Assorbente, sul punto, è difatti la circostanza per cui, mentre ai sensi dell'art. 34, <in caso di cessazione del rapporto di locazione relativo agli immobili di cui all'articolo 27, che non sia dovuta a risoluzione per inadempimento o disdetta o recesso del conduttore o a una delle procedure previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il conduttore ha diritto, per le attività indicate ai numeri 1) e 2) dell'articolo 27, ad una indennità pari a 18 mensilità dell'ultimo canone corrisposto>>, elevata a 21 mensilità per le attività alberghiere, ai sensi dell'art. 35 del medesimo testo di legge è invece previsto che <le disposizioni di cui all'articolo precedente non si applicano in caso di cessazione di rapporti di locazione relativi ad immobili utilizzati per lo svolgimento di attività che non comportino contatti diretti con il pubblico degli utenti e dei consumatori nonché destinati all'esercizio di attività professionali, ad attività di carattere transitorio, ed agli immobili complementari o interni a stazioni ferroviarie porti, aeroporti, aree di servizio stradali o autostradali, alberghi e villaggi turistici>>.
Ora: che l'immobile per cui è causa sia posto all'interno della Stazione ferroviaria di
Arquata Scrivia, essendone pertanto complementare, è fuor di dubbio.
pagina 9 di 12 Che poi, nella fattispecie, nulla abbia Parte_1
provato o si sia offerta di provare (come era viceversa suo onere) in ordine alla sussistenza di un proprio avviamento, determinato da un altrettanto propria, specifica, capacità attrattiva della clientela ulteriore rispetto quella derivante dalla semplice collocazione all'interno della suddetta Stazione ferroviaria, è circostanze in causa incontrovertibile.
Tenuto per l'effetto anche conto di quella giurisprudenza che valorizza in ogni caso l'avviamento di un esercizio commerciale a prescindere dalla sua ubicazione (se all'interno di una stazione ferroviaria, di un porto, di un aeroporto, di un'area di servizio stradale o autostradale, di un albergo, di un villaggio turistico o di un centro commerciale, o meno: ex pluribus, Cass. civ., Sez. III, n.° 18748/2016), nessun diritto in questa sede
[...]
può in ogni caso vantare ex art. 34, L. n.° 392/1978 nei confronti Parte_1 di “ . Controparte_2
VII
- Sulla domanda di condanna di al Parte_1 versamento, in favore di , della penale di cui all'art Controparte_2
5, comma 2, del contatto di locazione.
In via di riconvenzione, , in sede di propria Controparte_2 costituzione in giudizio, è ora, per la prima volta, a chiedere condanna di
[...]
al pagamento, in proprio favore, della penale di cui all'art. 5, Parte_1 comma 2, del contratto di locazione in questa sede azionato, per cui <ai sensi dell'art. 1382
c.c., le parti>> hanno convenuto <che, in caso di ritardata consegna dell'immobile, il conduttore>> sarebbe stato <tenuto, oltre che al pagamento del canone dovuto, al pagamento di una penale pari, per ogni giorno, di ritardo, all'importo del canone di locazione mensile diviso per il numero di giorni del mese moltiplicato per tre>>.
La domanda è inammissibile.
Vero è difatti che:
- essa è, all'evidenza, stipulata per il solo ritardo (così da non scontare il divieto di cui all'art. 1383 c.c.);
- essa concerne prestazioni già maturate ed inadempiute [<nelle obbligazioni di durata assistite da una clausola penale, il divieto di cumulo ex art. 1383 c.c. fra la prestazione principale e la penale concerne le sole prestazioni già maturate ed inadempiute ma non anche quelle non ancora maturate, non coperte dalla penale, giacché, in caso contrario, il debitore potrebbe sottrarsi all'obbligazione attraverso il proprio inadempimento>>; <nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, in ipotesi di risoluzione di diritto del
pagina 10 di 12 contratto di locazione, aveva negato il diritto del locatore a conseguire la clausola penale prevista in caso di inadempimento unitamente al risarcimento dovuto per la tardiva riconsegna dell'immobile ex art. 1591 c.c.; così, ex pluribus, Cass. civ, Sez. III, n.°
6015/2018).
Ed oltremodo vero è che <il convenuto opposto può proporre con la comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata una domanda nuova, diversa da quella posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo”, e ciò persino “nel caso in cui
l'opponente non abbia proposto una domanda o un'eccezione riconvenzionale e si sia limitato a proporre eccezioni chiedendo la revoca del decreto opposto”, sempre che, tuttavia,
“tale domanda si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, attenga allo stesso sostanziale bene della vita e sia connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta, ciò rispondendo a finalità di economia processuale e di ragionevole durata del processo e dovendosi riconoscere all'opposto, quale attore in senso sostanziale, di avvalersi delle stesse facoltà di modifica della domanda riconosciute, nel giudizio ordinario, all'attore formale e sostanziale dall'art. 183 cod. proc. civ.>> (così, Cass. civ., Sez. III, n.°
32933/2023) e che, <nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore opposto può proporre domande alternative a quella introdotta in via monitoria, a condizione che esse trovino fondamento nel medesimo interesse che aveva sostenuto la proposizione della originaria domanda e che siano introdotte nella comparsa di risposta, ferma restando la possibilità, qualora l'opponente si avvalga dello “ius variandi” posteriormente all'atto di opposizione, di proporre domande che costituiscano una manifestazione reattiva di difesa, anche se non “stricto sensu” riconvenzionali, sino alla prima udienza e nella memoria ex art.
183, comma 6, c.p.c.>>; <nella specie la S.C. ha affermato l'ammissibilità della proposizione da parte dell'opposto, nella comparsa di risposta, di domande ex art. 2041 e/o ex art. 1337 c.c., aventi “petitum” almeno in parte corrispondente alla pretesa avanzata in via monitoria>>; in termini Cass. civ., Sez. Un., n.° 16727/2024).
Tuttavia, nel caso che occupa la presente decisione, i principi fatti propri dalle pronunce testé riportate, non possono trovare ingresso, atteso come quivi non si verta di una domanda dall'opposto avanzata e connessa per incompatibilità (e/o alternativa) a quella originariamente dallo stesso proposta in sede monitoria.
Le “domande connesse per incompatibilità”, nel diritto processuale civile, si riferiscono difatti a due o più domande che, se entrambe accolte, genererebbero risultati contrastanti o contraddittori.
pagina 11 di 12 In altre parole, l'accoglimento di una domanda implicherebbe necessariamente il rigetto dell'altra (esempio possono esserne: la domanda di nullità del contratto e quella di recesso, atteso che, se il contratto è nullo, il recesso non si può esercitare;
la domanda di adempimento contrattuale e quella di risoluzione del contratto, atteso che, se il contratto è risolto, non è più possibile chiederne l'adempimento; la domanda di risarcimento danni e quella di responsabilità contrattuale, atteso che se la responsabilità è contrattuale, non può esservi risarcimento per inadempimento, ma per responsabilità contrattuale;
infine, e prima fra tutte, la domanda principale e quella riconvenzionale aventi la medesima causa petendi, atteso che l'accoglimento di una implica il rigetto dell'altra).
Nella fattispecie oggi portata all'attenzione del procedente Ufficio, viceversa, si verte in tema di condanna al pagamento di una penale, ex art. 1382 c.c., che altro non è se non un'ulteriore porzione del credito contrattuale già in sede monitoria azionabile e, viceversa, colà non domandata, con conseguente, relativa, cristallizzazione della domanda cui torna applicabile il principio generale in base al quale il convenuto opposto, rivestendo la posizione sostanziale di attore, non può avanzare domande diverse da quelle fatte valere con l'ingiunzione.
Pronuncia di inammissibilità non soggetta ad applicazione dell'art. 101, comma 2, c.p.c.
VII
- Sulle spese di lite.
La declaratoria di inammissibilità della domanda in via di riconvenzione in questa proposta da parte resistente opposta, da un lato, ed il respingimento delle domande parimenti in questa sede proposte da parte ricorrente in opposizione, dall'altro, comportano reciproca soccombenza e, di conseguenza, impongono l'integrale compensazione tra le parti istesse delle spese di lite del presente giudizio di opposizione.
P.Q.M.
Visti gli artt. 429, 447 bis c.p.c.; definitivamente pronunciando;
ogni diversa domanda, eccezione e deduzione respinta;
- respinge l'opposizione al decreto ingiuntivo Tribunale di Alessandria, 21 marzo 2023,
n.° 432, in questa sede proposta da , Parte_1 Pt_1
e
[...] Controparte_1
-compensa interamente tra le parti le spese del presente giudizio di opposizione.
Così deciso in Alessandria, all'udienza del 20 maggio 2025 Il Giudice
Dott. Diego Gandini
pagina 12 di 12