Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 26/02/2025, n. 409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 409 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 1184/2020 Reg. Gen. Aff. Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
CONTENZIOSO - SECONDA SEZIONE
in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Giovanna Cice, pronuncia, ex art. 281 sexies c.p.c., all'esito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in data 26.2.2025, la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento di I grado iscritto al n. 1184/2020 del Registro Generale
Affari Contenziosi, e promosso
DA
, c.f. e , c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, elettivamente domiciliati in Lucera alla piazza C.F._2
Matteotti n. 7, presso lo studio dell'avv. Raffaele Lepore, che li rappresenta e difende, giusta procura in atti
- PARTE ATTRICE -
CONTRO
c.f. , Controparte_1 C.F._3 CP_2
, c.f. , elettivamente domiciliati in Gioia
[...] C.F._4 del Colle (Ba) alla via Aldo Moro n. 23, presso lo studio dell'avv. Vita
Innocenti Pace, che li rappresenta e difende, giusta procura in atti
- PARTE CONVENUTA–
LE RAGIONI DI FATTO E DI DIRTTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, e , Parte_1 Parte_2 premesso di aver corrisposto, in favore di e Controparte_1 CP_3
- Seconda Sezione civile -
, la somma di € 16.800,00 a titolo di prestito fruttifero, hanno CP_2 convenuto questi ultimi in giudizio, al fine di sentirli condannare alla restituzione della somma, oltre rivalutazione ed interessi.
e , costituendosi, hanno domandato di Controparte_1 Controparte_4 rigettare l'avversa domanda siccome infondata.
Ritenuto il giudizio maturo per la decisione, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c, con deposito di note ex art. 127 ter cod. proc. civ., in virtù di provvedimento reso dallo scrivente magistrato divenuto assegnatario del presente fascicolo in fase istruttoria già iniziata, giusta decreto del Presidente del Tribunale n.
121/2022 del 30.11.2022.
I convenuti, in particolare, hanno affermato che tra le parti intercorre un rapporto di parentela è nipote diretto degli attori in Controparte_1 quanto sua madre e sono sorelle); ed hanno riferito che le Parte_2 somma sono state corrisposte, in loro favore, a titolo di liberalità, affinché
(convenuta) potesse sottoporsi ad un intervento Controparte_2 chirurgico per la malattia diagnosticatale nel 2014 (Malformazione di Arnold
Chiari di tipo 1), presso una clinica spagnola specializzata nella problematica.
Il Tribunale osserva.
È pacifico che la prova del contratto sia a carico degli attori (Cass. civ. n.
13533/2001), i quali sono quindi onerati di provare che le somme siano state corrisposte a titolo di prestito fruttifero.
Tuttavia, le risultanze dell'istruttoria non consentono di ritenere raggiunta la prova del titolo.
In atti, vi è solo una e-mail inoltrata dalla convenuta all'attore, risalente all'8 aprile 2016, nella quale si legge, nel mezzo di un più ampio discorso, che “con la somma richiesta riusciremmo anche a restituirti i soldi dell'intervento […]”.
Tale affermazione è, tuttavia, neutra e non idonea a provare il titolo della corresponsione delle somme, dal momento che è ben possibile che il destinatario della liberalità si offra di restituirla spontaneamente, pur non
Proc. n. 1184/2020 r.g.aa.cc. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. Pag. 2 a 3 TRIBUNALE DI FOGGIA
- Seconda Sezione civile -
essendovi obbligato.
Inoltre, nel corso del processo sono stati espletati gli interrogatori formali di entrambe le parti in causa, che non hanno però condotto ad alcuna confessione giudiziale ed è stata ascoltata la teste , la Testimone_1 quale ha riferito di non sapere nulla dei fatti di causa.
Ne deriva, quindi, il rigetto della domanda per mancato assolvimento dell'onere probatorio, cui segue la condanna degli attori, siccome soccombenti (Cass. civ. Sez. Un. n. 32061/2022), al pagamento, in favore dei convenuti, degli esborsi documentati ai sensi dell'art. 2 co. 2 D.M. 55 del 2014 e delle spese di lite, che vanno computate al valore non superiore ad € 26.000,00 (art. 5 co. 5 e 6 D.M. 55/2014), secondo i parametri medi
(art. 4 D.M. 55/2014), con riferimento alle fasi del giudizio svolte, anche d'ufficio in mancanza di esplicita domanda di parte (Cass. civ. n.
2719/2015), ma comunque entro i limiti della nota spese qualora depositata ex art. 73 disp. att. cod. civ. (Cass. civ. n. 14198/2022), con distrazione in favore dell'avv. Vita Innocenti Pace, dichiaratosi anticipatario
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Foggia, Contenzioso - SECONDA SEZIONE , in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
a) rigetta la domanda;
b) condanna gli attori al rimborso, in favore dei convenuti, delle spese di lite, pari alla somma di € 5.077,00 a titolo di compensi, oltre i.v.a. se dovuta, c.p.a. come per legge e rimborso spese forfettario nella misura del 15%, in favore dell'avv. Vita Innocenti Pace, dichiaratosi antistatario.
Il Giudice dott.ssa Giovanna Cice
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