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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 12/05/2025, n. 2899 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2899 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
--------------
LA CORTE DI APPELLO DI
ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
in persona dei Signori Magistrati:
Dr.ssa Gianna Maria Zannella Presidente
Dr. Camillo Romandini Consigliere rel
Dr. ssa Maria Delle Donne Consigliere
ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N° 3548 dell'anno 2020 trattenuta in decisione all'udienza a trattazione scritta del 15.10.2024, promossa da:
(C.F. , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ), tutti C.F._2 Parte_3 C.F._3
elettivamente domiciliati in Roma, piazza Giuseppe Mazzini n. 27, presso lo studio dell'avv. Giulia De Santis (C.F. ; PEC C.F._4 ) che li rappresenta e difende giusta procura in Email_1
calce all'atto di appello.
- Appellanti
CONTRO
società a responsabilità limitata unipersonale costituita in Italia ai Controparte_1 sensi dell'articolo 3 della Legge n. 130 del 30 aprile 1999, con Sede legale in
Conegliano (TV), via Vittorio Alfieri n. 1, Capitale Sociale Euro 10.000,00 i.v., codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Treviso -Belluno n. , qui P.IVA_1 rappresentata da nuova denominazione assunta da “ , CP_2 CP_3 come deliberato dall'Assemblea Straordinaria con verbale del dott. Per_1
Notaio in Roma, in data 5 marzo 2019, n. 14941 di repertorio e n. 10098 di
[...]
Raccolta -iscritto presso il Registro Imprese di RO in data 25 giugno 2019 con protocollo di deposito n. 62733/2019 del 24 giugno 2019, come da Provvedimento autorizzativo della Banca Centrale Europea del 21 giugno 2019, società di diritto italiano con sede in RO, Viale dell'Agricoltura 7, capitale sociale euro
41.280.000,00 interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione presso il
Registro delle Imprese di RO , partita I.V.A. , P.IVA_2 P.IVA_3 subentrata, senza soluzione di continuità, ad (la “ ”), Controparte_4 CP_5
per atto di scissione parziale del 24.12.18, rep. n. 6818 racc. 3703 del notaio Per_2
di Milano, solo per quanto concerne le attività di gestione recupero ed incasso dei
[...] crediti performing e non performing avente ad oggetto l'intero portafoglio crediti in gestione della in forza di procura conferita a rogito Notaio CP_5 [...]
del 03/06/2019 rep. 301880/34001, in persona del procuratore speciale Dott. Per_3
, nato a [...] il [...] domiciliato per la carica presso la sede Controparte_6
della società ove appresso, a tanto abilitato in forza di procura speciale del Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante della società Dott. CP_2
con atto in data 17/06/2020 a rogito Notaio Dr. Rep. Persona_4 Per_5
56707 e rogito n.16500 registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 5 in data pag. 2/8 17/06/2020 al n. 5735 serie 1T, rappresentata e difesa nel presente procedimento dall'avvocato Andrea Fioretti del Foro di Roma -cod. fis. - CodiceFiscale_5
giusta procura alle liti posta in calce alla comparsa di costituzione (ex art. 83, co. 3
c.p.c.), con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Lungotevere Arnaldo da
Brescia n.9/10.
Appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 20596/20 del Tribunale di Roma.
CONCLUSIONI
Come da note scritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La presente sentenza non attiene alla materia della impresa.
Con atto di citazione ritualmente notificato, , e Parte_1 Parte_2 [...]
hanno impugnato la sentenza n. 20596/2020 con cui il Tribunale di Parte_3
Roma ha respinto la opposizione al decreto ingiuntivo n. 15257/15 con cui era stato loro ingiunto il pagamento, in favore della allora Controparte_7
(cui poi è appunto subentrata la odierna appellata), della complessiva somma
[...]
di € 87.507,64, di cui € 9.036,59 quale saldo debitore del contratto di prestito chirografario n. 403563000 di cui gli odierni appellanti si erano costituiti garanti ed € 78.471,05 quale pag. 3/8 saldo debitore del contratto di prestito chirografario n. 540161000 di cui i medesimi si erano ugualmente costituiti garanti in data 20.8.2012.
Il tutto, con condanna alla rifusione delle spese del giudizio nei confronti delle controparti.
A sostegno del gravame hanno posto i seguenti motivi:
A) Violazione e falsa applicazione degli artt. 1936, 1939, 1941 e 1945 c.c.. Error in iudicando là dove la sentenza ha ritenuto infondata l'eccezione di estinzione delle garanzie fideiussorie.
B) Violazione falsa applicazione degli artt. 1945 c.c., 644 comma 3 c.p.c. nonché della
L. 108/96. Error in iudicando là dove la sentenza ha ritenuto generica l'eccezione di usurarietà dei tassi moratori applicati al mutuo.
Sulla base dei detti motivi hanno pertanto rassegnato le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'appello adita, contrariis reiectis, in accoglimento del gravame e in riforma della sentenza resa inter partes dal Tribunale di Roma n.
20596/2019 depositata in Cancelleria il 25 ottobre 2019 e non notificata, accogliere le domande avanzate dai Sigg. e Parte_1 Parte_2 Parte_3
nel corso del giudizio di primo grado e, per l'effetto
[...]
1. in via principale, accertare e dichiarare l'avvenuta estinzione delle garanzie fideiussorie in favore della Banca prestate dagli appellanti (per le ragioni indicate nel primo motivo di appello di cui al precedente paragrafo 3);
2. in subordine, dichiarare la nullità degli interessi moratori convenzionali di cui al contratto n. 540161000 del 28.8.2012, riformando in conseguenza l'opposto decreto ingiuntivo sul punto relativo alla debenza degli interessi moratori sul credito (per le ragioni indicate nel secondo motivo di appello di cui al precedente paragrafo 4).
Con vittoria di spese, competenze e onorari del doppio grado di giudizio (oltre IVA e
CPA come per legge”.
pag. 4/8 Si è costituita la appellata per il tramite del suo procuratore speciale la quale, nel contestare l'avverso gravame in quanto, a suo dire, inammissibile e, comunque, infondato in fatto e diritto, ha così concluso:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, per i motivi esposti,
1) In via pregiudiziale:
A) accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello perché tardivo;
B) accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello avversario ex artt. 342 e 348-bis c.p.c., per tutti i motivi esposti in premessa;
C) accertare e dichiarare l'intervenuto giudicato della sentenza del Tribunale di Roma n.
20596/2019 laddove statuisce che deve essere rigettata l'eccezione di difetto di procura al difensore da parte di la rinuncia alle domande di cui ai Controparte_8 punti 2 e 3 delle conclusioni dell'atto di citazione in opposizione introduttivo del giudizio di primo grado;
3) Nel merito:
D) rigettare ogni avversa domanda siccome infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza impugnata, per tutti i motivi esposti in premessa;
E) in ogni denegata ipotesi, respingere integralmente l'appello per tutti i motivi sopra esposti, con condanna dei signori , e Parte_1 Parte_2
al pagamento in favore della concludente della Parte_3 somma di € 87.707,64, oltre interessi di mora come convenuti dal 01.03.2015 fino all'effettivo soddisfo e/o del diverso importo che sarà risulterà dovuto in corsa di causa, oltre interessi come richiesti nel procedimento monitorio;
F) in ogni caso, condannare gli appellanti alla refusione delle spese, anche generali, compensi professionali, iva e c.p.a. del giudizio”.
Alla udienza a trattazione scritta del 15.10.2024, sulle conclusioni delle parti, la Corte ha riservato la decisione previa concessione dei termini ex artt. 190 e 352 c.p.c.
pag. 5/8 Va preliminarmente affrontata la eccezione pregiudiziale di inammissibilità dell'appello in quanto, a detta della difesa appellante, tardivamente proposto oltre i termini di cui all'art. 327 c.p.c.
Il termine ultimo per la sua proposizione, infatti, sarebbe scaduto il 29.6.2020 laddove la notifica via pec dell'appello è avvenuto il successivo 30.6.2020, non operando la sospensione dei termini per la festività del Santo Patrono.
La censura è infondata.
Infatti, ai sensi della L. 27 maggio 1949 n. 260 e succ. mod., la festività del Santo
Patrono di , per la sola città di Roma, deve ritenersi inclusa Persona_6 nell'elenco dei giorni festivi agli effetti civili (Cass. N. 17097/07).
Correttamente e tempestivamente, dunque, l'appello è stato notificato il 30.6.2020.
Passando ai motivi del gravame, invece, l'appello è infondato per le seguenti ragioni: come prima doglianza gli appellanti lamentano la erroneità della sentenza appellata nella parte in cui il Giudice di prime cure ha ritenuto che le fideiussioni da essi rilasciate non si sarebbero estinte essendo stato esercitato dall'istituto il diritto di recesso.
La censura non è meritevole di accoglimento a prescindere finanche dalla natura delle garanzie suddette (garanzie autonome o meno).
E' principio della S.C. infatti, che in caso di recesso della banca dal contratto di conto corrente (ma ovviamente anche da quello di mutuo), il fideiussore resta tenuto al soddisfacimento del debito quale esistente alla data dello scioglimento del rapporto e in tale misura cristallizzato (Cass. Sez. I^ 12.5.2015 n. 12263).
Il motivo è, dunque, da disattendere.
Non miglior sorte merita anche la seconda censura con cui è contestata la sentenza nella parte in cui è stata ritenuta la genericità della eccezione atteso che, al contrario, con lo stesso atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo sono stati specificati il tasso moratorio convenuto nel contratto di mutuo chirografario, nonché il tasso soglia e i periodi in cui vi sarebbe stato il superamento.
Orbene, e con riferimento al contratto di mutuo n. 540161000 del 28.2.2012 in ordine al quale è stata sollevata la eccezione di usurarietà, ritiene il Collegio che non vi siano pag. 6/8 elementi che possano portare ad affermare che sia stato pattuito un interesse di mora usurario.
Gli appellanti, infatti, a fronte del tasso soglia pattuito, hanno fatto riferimento a quello relativo al mutuo ipotecario a tasso variabile che prevedeva per l'epoca la soglia del
42,9250.
Ma, nel caso di specie, non si verte in una fattispecie di mutuo ipotecario, bensì in quella di “altro finanziamento alle imprese ed alle famiglie” per il quale il tasso soglia era previsto nella misura di 17.4875, inferiore, quindi, a quello pattuito e comunque mai superato nel corso del rapporto.
Del resto, anche a voler contestare la applicabilità del tasso soglia richiamato da questo
Collegio, sarebbe stato preciso onere della parte attrice indicare la esatta diversa categoria di rapporto da cui ricavare il predetto tasso soglia che, si ribadisce, non poteva essere quello per il mutuo ipotecario a tasso variabile.
Deve altresì aggiungersi, che anche l'eventuale superamento del tasso soglia nel corso del rapporto non avrebbe alcun rilievo alla stregua della ormai consolidata giurisprudenza di Legittimità (Cass. SS.UU. n. 24675/2017) a cui si fa espresso richiamo.
Per tutti i suesposti motivi, dunque, l'appello va respinto con la conseguente conferma della sentenza impugnata.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n.
20596/2020 del Tribunale di Roma proposto da , e Parte_1 Parte_2
, ogni ulteriore istanza ed eccezione disattese, così provvede: Parte_3
rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata.
Condanna gli appellanti, in solido tra loro, alla rifusione in favore della parte appellata, delle spese e competenze del presente grado che, per l'intero, liquida in € 12.156,00
(indeterminabilità media) per competenze, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
pag. 7/8 Dà atto della sussistenza nei confronti degli appellanti, dei presupposti richiesti dall'art. 13 comma 1 quater primo periodo D.P.R. 30.5.2002 n. 115, per il pagamento dell'ulteriore C.U., se dovuto.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 15.4.2025
Il Presidente
Dr.ssa Gianna Maria Zannella
Il Cons. estensore
Dr. Camillo Romandini
pag. 8/8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
--------------
LA CORTE DI APPELLO DI
ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
in persona dei Signori Magistrati:
Dr.ssa Gianna Maria Zannella Presidente
Dr. Camillo Romandini Consigliere rel
Dr. ssa Maria Delle Donne Consigliere
ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N° 3548 dell'anno 2020 trattenuta in decisione all'udienza a trattazione scritta del 15.10.2024, promossa da:
(C.F. , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ), tutti C.F._2 Parte_3 C.F._3
elettivamente domiciliati in Roma, piazza Giuseppe Mazzini n. 27, presso lo studio dell'avv. Giulia De Santis (C.F. ; PEC C.F._4 ) che li rappresenta e difende giusta procura in Email_1
calce all'atto di appello.
- Appellanti
CONTRO
società a responsabilità limitata unipersonale costituita in Italia ai Controparte_1 sensi dell'articolo 3 della Legge n. 130 del 30 aprile 1999, con Sede legale in
Conegliano (TV), via Vittorio Alfieri n. 1, Capitale Sociale Euro 10.000,00 i.v., codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Treviso -Belluno n. , qui P.IVA_1 rappresentata da nuova denominazione assunta da “ , CP_2 CP_3 come deliberato dall'Assemblea Straordinaria con verbale del dott. Per_1
Notaio in Roma, in data 5 marzo 2019, n. 14941 di repertorio e n. 10098 di
[...]
Raccolta -iscritto presso il Registro Imprese di RO in data 25 giugno 2019 con protocollo di deposito n. 62733/2019 del 24 giugno 2019, come da Provvedimento autorizzativo della Banca Centrale Europea del 21 giugno 2019, società di diritto italiano con sede in RO, Viale dell'Agricoltura 7, capitale sociale euro
41.280.000,00 interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione presso il
Registro delle Imprese di RO , partita I.V.A. , P.IVA_2 P.IVA_3 subentrata, senza soluzione di continuità, ad (la “ ”), Controparte_4 CP_5
per atto di scissione parziale del 24.12.18, rep. n. 6818 racc. 3703 del notaio Per_2
di Milano, solo per quanto concerne le attività di gestione recupero ed incasso dei
[...] crediti performing e non performing avente ad oggetto l'intero portafoglio crediti in gestione della in forza di procura conferita a rogito Notaio CP_5 [...]
del 03/06/2019 rep. 301880/34001, in persona del procuratore speciale Dott. Per_3
, nato a [...] il [...] domiciliato per la carica presso la sede Controparte_6
della società ove appresso, a tanto abilitato in forza di procura speciale del Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante della società Dott. CP_2
con atto in data 17/06/2020 a rogito Notaio Dr. Rep. Persona_4 Per_5
56707 e rogito n.16500 registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 5 in data pag. 2/8 17/06/2020 al n. 5735 serie 1T, rappresentata e difesa nel presente procedimento dall'avvocato Andrea Fioretti del Foro di Roma -cod. fis. - CodiceFiscale_5
giusta procura alle liti posta in calce alla comparsa di costituzione (ex art. 83, co. 3
c.p.c.), con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Lungotevere Arnaldo da
Brescia n.9/10.
Appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 20596/20 del Tribunale di Roma.
CONCLUSIONI
Come da note scritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La presente sentenza non attiene alla materia della impresa.
Con atto di citazione ritualmente notificato, , e Parte_1 Parte_2 [...]
hanno impugnato la sentenza n. 20596/2020 con cui il Tribunale di Parte_3
Roma ha respinto la opposizione al decreto ingiuntivo n. 15257/15 con cui era stato loro ingiunto il pagamento, in favore della allora Controparte_7
(cui poi è appunto subentrata la odierna appellata), della complessiva somma
[...]
di € 87.507,64, di cui € 9.036,59 quale saldo debitore del contratto di prestito chirografario n. 403563000 di cui gli odierni appellanti si erano costituiti garanti ed € 78.471,05 quale pag. 3/8 saldo debitore del contratto di prestito chirografario n. 540161000 di cui i medesimi si erano ugualmente costituiti garanti in data 20.8.2012.
Il tutto, con condanna alla rifusione delle spese del giudizio nei confronti delle controparti.
A sostegno del gravame hanno posto i seguenti motivi:
A) Violazione e falsa applicazione degli artt. 1936, 1939, 1941 e 1945 c.c.. Error in iudicando là dove la sentenza ha ritenuto infondata l'eccezione di estinzione delle garanzie fideiussorie.
B) Violazione falsa applicazione degli artt. 1945 c.c., 644 comma 3 c.p.c. nonché della
L. 108/96. Error in iudicando là dove la sentenza ha ritenuto generica l'eccezione di usurarietà dei tassi moratori applicati al mutuo.
Sulla base dei detti motivi hanno pertanto rassegnato le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'appello adita, contrariis reiectis, in accoglimento del gravame e in riforma della sentenza resa inter partes dal Tribunale di Roma n.
20596/2019 depositata in Cancelleria il 25 ottobre 2019 e non notificata, accogliere le domande avanzate dai Sigg. e Parte_1 Parte_2 Parte_3
nel corso del giudizio di primo grado e, per l'effetto
[...]
1. in via principale, accertare e dichiarare l'avvenuta estinzione delle garanzie fideiussorie in favore della Banca prestate dagli appellanti (per le ragioni indicate nel primo motivo di appello di cui al precedente paragrafo 3);
2. in subordine, dichiarare la nullità degli interessi moratori convenzionali di cui al contratto n. 540161000 del 28.8.2012, riformando in conseguenza l'opposto decreto ingiuntivo sul punto relativo alla debenza degli interessi moratori sul credito (per le ragioni indicate nel secondo motivo di appello di cui al precedente paragrafo 4).
Con vittoria di spese, competenze e onorari del doppio grado di giudizio (oltre IVA e
CPA come per legge”.
pag. 4/8 Si è costituita la appellata per il tramite del suo procuratore speciale la quale, nel contestare l'avverso gravame in quanto, a suo dire, inammissibile e, comunque, infondato in fatto e diritto, ha così concluso:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, per i motivi esposti,
1) In via pregiudiziale:
A) accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello perché tardivo;
B) accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello avversario ex artt. 342 e 348-bis c.p.c., per tutti i motivi esposti in premessa;
C) accertare e dichiarare l'intervenuto giudicato della sentenza del Tribunale di Roma n.
20596/2019 laddove statuisce che deve essere rigettata l'eccezione di difetto di procura al difensore da parte di la rinuncia alle domande di cui ai Controparte_8 punti 2 e 3 delle conclusioni dell'atto di citazione in opposizione introduttivo del giudizio di primo grado;
3) Nel merito:
D) rigettare ogni avversa domanda siccome infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza impugnata, per tutti i motivi esposti in premessa;
E) in ogni denegata ipotesi, respingere integralmente l'appello per tutti i motivi sopra esposti, con condanna dei signori , e Parte_1 Parte_2
al pagamento in favore della concludente della Parte_3 somma di € 87.707,64, oltre interessi di mora come convenuti dal 01.03.2015 fino all'effettivo soddisfo e/o del diverso importo che sarà risulterà dovuto in corsa di causa, oltre interessi come richiesti nel procedimento monitorio;
F) in ogni caso, condannare gli appellanti alla refusione delle spese, anche generali, compensi professionali, iva e c.p.a. del giudizio”.
Alla udienza a trattazione scritta del 15.10.2024, sulle conclusioni delle parti, la Corte ha riservato la decisione previa concessione dei termini ex artt. 190 e 352 c.p.c.
pag. 5/8 Va preliminarmente affrontata la eccezione pregiudiziale di inammissibilità dell'appello in quanto, a detta della difesa appellante, tardivamente proposto oltre i termini di cui all'art. 327 c.p.c.
Il termine ultimo per la sua proposizione, infatti, sarebbe scaduto il 29.6.2020 laddove la notifica via pec dell'appello è avvenuto il successivo 30.6.2020, non operando la sospensione dei termini per la festività del Santo Patrono.
La censura è infondata.
Infatti, ai sensi della L. 27 maggio 1949 n. 260 e succ. mod., la festività del Santo
Patrono di , per la sola città di Roma, deve ritenersi inclusa Persona_6 nell'elenco dei giorni festivi agli effetti civili (Cass. N. 17097/07).
Correttamente e tempestivamente, dunque, l'appello è stato notificato il 30.6.2020.
Passando ai motivi del gravame, invece, l'appello è infondato per le seguenti ragioni: come prima doglianza gli appellanti lamentano la erroneità della sentenza appellata nella parte in cui il Giudice di prime cure ha ritenuto che le fideiussioni da essi rilasciate non si sarebbero estinte essendo stato esercitato dall'istituto il diritto di recesso.
La censura non è meritevole di accoglimento a prescindere finanche dalla natura delle garanzie suddette (garanzie autonome o meno).
E' principio della S.C. infatti, che in caso di recesso della banca dal contratto di conto corrente (ma ovviamente anche da quello di mutuo), il fideiussore resta tenuto al soddisfacimento del debito quale esistente alla data dello scioglimento del rapporto e in tale misura cristallizzato (Cass. Sez. I^ 12.5.2015 n. 12263).
Il motivo è, dunque, da disattendere.
Non miglior sorte merita anche la seconda censura con cui è contestata la sentenza nella parte in cui è stata ritenuta la genericità della eccezione atteso che, al contrario, con lo stesso atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo sono stati specificati il tasso moratorio convenuto nel contratto di mutuo chirografario, nonché il tasso soglia e i periodi in cui vi sarebbe stato il superamento.
Orbene, e con riferimento al contratto di mutuo n. 540161000 del 28.2.2012 in ordine al quale è stata sollevata la eccezione di usurarietà, ritiene il Collegio che non vi siano pag. 6/8 elementi che possano portare ad affermare che sia stato pattuito un interesse di mora usurario.
Gli appellanti, infatti, a fronte del tasso soglia pattuito, hanno fatto riferimento a quello relativo al mutuo ipotecario a tasso variabile che prevedeva per l'epoca la soglia del
42,9250.
Ma, nel caso di specie, non si verte in una fattispecie di mutuo ipotecario, bensì in quella di “altro finanziamento alle imprese ed alle famiglie” per il quale il tasso soglia era previsto nella misura di 17.4875, inferiore, quindi, a quello pattuito e comunque mai superato nel corso del rapporto.
Del resto, anche a voler contestare la applicabilità del tasso soglia richiamato da questo
Collegio, sarebbe stato preciso onere della parte attrice indicare la esatta diversa categoria di rapporto da cui ricavare il predetto tasso soglia che, si ribadisce, non poteva essere quello per il mutuo ipotecario a tasso variabile.
Deve altresì aggiungersi, che anche l'eventuale superamento del tasso soglia nel corso del rapporto non avrebbe alcun rilievo alla stregua della ormai consolidata giurisprudenza di Legittimità (Cass. SS.UU. n. 24675/2017) a cui si fa espresso richiamo.
Per tutti i suesposti motivi, dunque, l'appello va respinto con la conseguente conferma della sentenza impugnata.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n.
20596/2020 del Tribunale di Roma proposto da , e Parte_1 Parte_2
, ogni ulteriore istanza ed eccezione disattese, così provvede: Parte_3
rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata.
Condanna gli appellanti, in solido tra loro, alla rifusione in favore della parte appellata, delle spese e competenze del presente grado che, per l'intero, liquida in € 12.156,00
(indeterminabilità media) per competenze, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
pag. 7/8 Dà atto della sussistenza nei confronti degli appellanti, dei presupposti richiesti dall'art. 13 comma 1 quater primo periodo D.P.R. 30.5.2002 n. 115, per il pagamento dell'ulteriore C.U., se dovuto.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 15.4.2025
Il Presidente
Dr.ssa Gianna Maria Zannella
Il Cons. estensore
Dr. Camillo Romandini
pag. 8/8