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Decreto 10 febbraio 2025
Decreto 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, decreto 10/02/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7030/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale
e Libera circolazione cittadini UE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Luca Minniti Presidente dott.ssa Angela Baraldi Giudice dott.ssa Emanuela Romano Giudice rel. all'esito della camera di consiglio in data odierna, ha emesso il seguente
DECRETO nel procedimento iscritto al n. r.g. 7030/2023 promosso da:
, CF (CUI , difeso di fiducia Parte_1 C.F._1 C.F._2 dall'Avv.to TURCHET LUIGI
RICORRENTE contro
[...]
- Controparte_1
, costituitosi in giudizio a mezzo di proprio Controparte_2 P.IVA_1 dipendente;
RESISTENTE
nonché con il Pubblico Ministero, interveniente necessario avente ad oggetto: ricorso in materia di protezione internazionale e complementare ex artt.
35 bis D. Lgs. n. 25/2008 e 737 c.p.c.;.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 21/05/2023 cittadino del CC , ha Parte_1 impugnato il provvedimento con il quale la Controparte_1
di ha dichiarato manifestamente infondata la sua
[...] CP_1 domanda di protezione internazionale.
Ha quindi chiesto al Tribunale, in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi dell'art. 1 della Convenzione di Ginevra del 28/7/1951, in via subordinata la protezione sussidiaria, in via ulteriormente subordinata forme complementari di protezione, previo annullamento del provvedimento impugnato.
Il si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso. Controparte_3
La Procura, ritualmente notiziata della pendenza del giudizio, non è intervenuta.
Pagina 1 All'udienza fissata per la comparizione dei procuratori delle parti del 28/11/2024, il ricorrente non è comparso, né è comparso il suo difensore. All'udienza del 23/12/2024, nessuno è comparso e la Giudice ha riservato la decisione al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente, sentito dinanzi alla Commissione Territoriale, ha riferito di essere di nazionalità marocchina, nato e cresciuto a Ben M'Sick; di non appartenere ad alcun gruppo etnico e essere di religione musulmana;
di essere laureato e di aver lavorato come installatore di telecamere;
di non aver mai svolto attività politica;
di non avere più legami familiari nel Paese di origine in quanto la nonna con cui è cresciuto è deceduta nel 2019 e i genitori sono scomparsi in Libia nel
2011. Quanto ai motivi che lo avrebbero indotto a lasciare il suo Paese di origine, il ricorrente ha riferito che dopo la morte della nonna con cui viveva, nel 2019, veniva sfrattato e si ritrovava a vivere per strada, a Casablanca;
che veniva preso di mira da quattro delinquenti, anch'essi senza tetto, che lo derubavano, malmenavano e tentavano di violentarlo;
di essersi rivolto alle autorità senza ottenere alcun risultato;
che pagava una guardia giurata affinché si recasse dai malviventi predetti e recuperasse i suoi documenti e che costoro riferivano alla guardia una minaccia indirizzata al richiedente ossia “se lo vediamo ancora lì lo ammazziamo”; di aver quindi lasciato il Paese di origine nel maggio 2021, recandosi in aereo in Turchia;
di aver proseguito seguendo la rotta balcanica e di essere giunto nel dicembre 2021, dove presentava domanda di asilo nell'aprile . Il richiedente ha espresso il timore, in caso di rientro, di essere malmenato, picchiato e ucciso dalle persone predette.
Egli non ha prodotto documentazione primaria a sostegno della domanda.
La Commissione ha rigettato la domanda ritenendo non fondato il timore espresso dal ricorrente, in quanto le dichiarazioni in merito all'identificazione dei suddetti malviventi sono risultate imprecise e generiche;
non credibile che il richiedente non abbia acquisito alcuna informazione su di essi, trattandosi delle persone a causa delle quali ha lasciato il Paese di origine e non può farvi rientro;
altresì vaghe e incoerenti risultano le dichiarazioni rispetto alle aggressioni subite, considerando che il richiedente in un primo momento ha affermato di aver subito un tentativo di violenza nel corso della seconda aggressione, mentre successivamente ha dichiarato che tale tentativo si sarebbe verificato durante la terza aggressione;
non chiarito il motivo per cui i malviventi avrebbero preso di mira il richiedente al punto da costringerlo a lasciare il CC, avendo il richiedente fornito informazioni generiche e poco circostanziate circa i motivi di persecuzione;
non credibile che il richiedente abbia deciso di lasciare il Paese senza tentare di ricollocarsi in altra zona lontana dai malviventi predetti per tale motivo di persecuzione. Da ultimo, la Commissione ha rilevato che il richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale circa un anno e mezzo dopo il proprio ingresso in Italia e quindi in modo non tempestivo.
Nel ricorso introduttivo non sono stati aggiunti elementi ulteriori al racconto, essendosi il richiedente limitato a ritenere svolta in modo insufficiente l'istruttoria. Come detto, il ricorrente si è reso di fatto irreperibile, non comparendo per ben due udienze, come pure non è comparso il suo difensore. Dai documenti dimessi dalla resistente anzi risulta che in data 24.10.2024 il ricorrente avesse rinunciato alle domande di protezione (manifestazione non espressa in questa sede in termini di legge) in quanto avrebbe nel frattempo sposato una cittadina italiana e richiesto il permesso per motivi familiari.
Pagina 2 In definitiva, non risulta provata nel caso di specie l'attuale esigenza di protezione del ricorrente ed il suo attuale interesse all'esito del giudizio.
La non credibilità della vicenda comporta il rigetto delle domande fondate sul rischio specifico
(status di rifugiato e protezione sussidiaria sub art. 14, lettere a) e b) del d.lgs. 2007 n. 251).
Quanto alla richiesta di ammissione alla protezione sussidiaria ex art. 14 lett. c), ossia con riferimento al rischio di essere coinvolto nella violenza di un conflitto armato generalizzato, nel caso di specie, nessuna precisa allegazione risulta dall'esame degli atti di parte in ordine alla pericolosità specifica della zona di provenienza del richiedente (cfr. Cassazione civile sez. VI,
19/06/2017, (ud. 07/04/2017, dep. 19/06/2017), n.15081).
È comunque da escludersi, secondo le notizie disponibili, che la zona di provenienza del ricorrente sia in questo momento interessata da una situazione di “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale” (Corte di Giustizia (Quarta sezione) del
30 gennaio 2014 (causa C – 285 /12 – ), tale per cui la sua semplice presenza sul Per_1 territorio lo esporrebbe al rischio della vita o della sua persona (secondo le indicazioni contenute nella nota sentenza della Corte di Giustizia Ue, 17.2.2009 C- Causa C-465/07 Elgafaji secondo cui “1'esistenza di una siffatta minaccia può essere considerata in via generale provata qualora il grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso raggiunga un livello così elevato che sussistono fondati motivi per ritenere che un civile, rientrato nel Paese in questione o, se del caso, nella regione questione, correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire la detta minaccia”. Laddove, tanto più il richiedente è in grado di dimostrare di essere colpito in modo specifico a motivo di elementi peculiari della sua situazione personale, tanto meno elevato sarà il grado di violenza indiscriminata richiesto affinché egli possa beneficiare della protezione sussidiaria (c.d. sliding scale). Dall'analisi delle fonti più recenti e accreditate con riguardo alla zona di provenienza dell'istante non si evidenzia alcun tipo di conflitto armato in corso, tale da poter porre in serio pericolo l'incolumità della popolazione civile. A tale fine sono state consultate le COI più aggiornate sulla generale situazione in CC e le fonti non depongono a favore dell'esistenza nel Paese di una situazione di violenza generalizzata derivante da conflitto armato.
Dal punto di vista generale va evidenziato che il CC è un Paese del Nord Africa localizzato nell'estremità occidentale della regione del Maghreb e con una popolazione di circa 38 milioni di abitanti,. Ha coste atlantiche e mediterranee, un interno montuoso frastagliato e una storia di indipendenza non condivisa dai suoi vicini. E' stato un protettorato francese tra il 1912 e il 1956 e dall'indipendenza e rimasto relativamente stabile1. Sotto il profilo della sicurezza, la disputa territoriale che riguarda il Sahara Occidentale rappresenta il più significativo terreno di scontro nel Paese, nonché una questione controversa a livello regionale di lunga durata.2
Il Sahara Occidentale è un'area scarsamente popolata di deserto situata sulla costa nord- occidentale dell'Africa; ex colonia spagnola è stata annessa al CC nel 1975 Da allora è stata oggetto di lunga disputa territoriale tra il CC e il suo popolo autoctono Saharawi, guidato dal Fronte Polisario. Una insurrezione durata 16 anni si è conclusa con una tregua mediata dall'ONU nel 1991 e la promessa di un referendum sull'indipendenza che deve ancora aver luogo. Una fascia cuscinetto con mine antiuomo e fortificazioni, si estende per tutta la lunghezza del territorio conteso e separa la parte occidentale amministrata dal CC dall'area orientale controllata dal Fronte Polisario. La Repubblica Araba Democratica dei
Pagina 3 Sahrawi dichiarata dal Fronte Polisario nel 1976, è ora riconosciuta da molti governi ed è membro dell'Unione Africana.3 Nell'agosto 2021, le relazioni tra CC e GE - uno dei principali sostenitori del Fronte Polisario – si sono deteriorate sino alla rottura diplomatica tra i due Paesi. Tuttavia, come riportato da Manara Magazine, (rivista specializzata in dibattiti approfondimenti e analisi geopolitiche sul Medio Oriente e Nord Africa,) in un'intervista del 29 dicembre 2022 al quotidiano francese “Le Figaro” il presidente algerino ha dichiarato Controparte_4 che il suo Paese aveva tagliato i rapporti con il CC nell'estate del 2021 per “evitare la guerra”. Secondo l'analisi e le fonti di Manara Magazine, i commenti di riflettevano CP_4 quanto le relazioni tra GE e CC si fossero deteriorate indicando la necessità di una risposta forte per evitare il conflitto. Tre le dinamiche distinte e di lunga data che hanno contribuito a questa escalation: lo stato del conflitto nel Sahara occidentale, le priorità di politica estera della leadership algerina e la politica estera del CC, comprese le sue crescenti relazioni con . Nonostante queste tensioni, i costi del conflitto - inclusa la CP_5 prospettiva di significative perturbazioni economiche, danni sociali e instabilità del regime - continuano a rendere improbabili le ostilità attive, anche su piccola scala. Tuttavia, come osservato, è probabile che le tensioni continuino, non solo per l'impasse sul Sahara Occidentale, ma anche perché continua a guardare con sospetto AT, e mantenere la tensione aiuta Per_2 a far pressione su quest'ultima. Inoltre, l'antagonismo di nei confronti di AT ha una Per_2 significativa componente interna: serve come pubblica giustificazione per un esercito forte. Questo è un fattore importante all'indomani del movimento di protesta del 2019 che ha portato alla rimozione dell'ex presidente algerino Abdelaziz EF e ha iniziato a minacciare implicitamente il ruolo politico dei militari.4
Similmente, come osservato da Crisis Group, da quando l'GE ha tagliato i rapporti con il CC nel 2021, i due paesi sono riusciti a evitare lo scontro armato nonostante diversi incidenti nel Sahara occidentale che avrebbero potuto portare a un'escalation.5 Infine, il Consiglio di sicurezza dell'ONU il 31 Ottobre 2024 ha esteso per un altro anno il mandato della Missione delle Nazioni Unite per il referendum nel Sahara occidentale (MINURSO), sottolineando la necessità di raggiungere una soluzione politica 6
Sul finire del 2023 nelle aree contese del Sahara Occidentale sono state segnalate schermaglie tra l'esercito marocchino e l'ala armata del Fronte Polisario. Piccole unità mobili saharawi hanno per lo più lanciato razzi attraverso la linea del fronte. Alcuni attacchi si sono concentrati sulle posizioni militari marocchine a Mahbes e città nel cosiddetto "triangolo utile" nel Per_3 nord del Sahara occidentale. A sua volta l'esercito marocchino ha anche risposto attaccando i saharawi attraverso il deserto usando i droni.7
Nonostante gli incidenti militari continuino a minacciare il precario status quo è stato osservato che attualmente il rischio aggregato di conflitto aperto rimane nel complesso basso, anche perché sia le parti che gli attori esterni hanno la consapevolezza della posta in gioco. L'impatto sui due paesi e sui loro vicini sarebbe sicuramente grave. Gli algerini e i marocchini che vivono lungo il confine, così come la popolazione di rifugiati sahrawi, subirebbero probabilmente notevoli perdite e sfollamenti. Inoltre, la guerra potrebbe minacciare la fornitura di petrolio e
Pagina 4 gas dall'GE all'Europa, ridurre la capacità dei due paesi di controllare la migrazione irregolare attraverso il Mediterraneo e persino mettere in pericolo le navi mercantili che attraversano lo Stretto di Gibilterra. Infine, un conflitto potrebbe interrompere il commercio con i paesi adiacenti, come la UR e il Mali, facendo aumentare i prezzi dei beni di prima necessità.8
Quanto agli episodi di violenza rilevanti secondo l'Armed Conflict Location & Event Data (ACLED) nel 2023 in CC sono stati registrati 55 eventi violenti, dei quali 22 sommosse, 17 esplosioni/violenza da remoto, 14 episodi di violenza contro i civili e 2 battaglie, 9 che hanno provocato 36 morti10
Nel 2024, sono stati registrati 46 eventi violenti, dei quali 24 esplosioni/violenze da remoto, 20, sommosse, 1 protesta e 1 violenza contro i civili11 che hanno provocato 41 morti.12
Pertanto, dalla lettura delle sopraindicate informazioni emerge che l'attuale situazione del CC non corrisponde a un contesto di conflitto armato che vede un grado di violenza indiscriminata (anche per la frequenza quotidiana o per cadenze temporalmente significative) tale da porre in essere un rischio effettivo per la vita di un civile rientrato nella regione, per la sua sola presenza sul territorio.
Così delineata la situazione del Paese di provenienza e passando all'esame delle forme di protezione complementare, occorre avere riguardo alla formulazione dell'art. 19 del TU Immigrazione, tenendo in considerazione le modifiche apportate dal DL 130/2020, applicabile ratione temporis tenendo conto della data di presentazione della domanda (cfr. anche: Cass.
Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 18455 del 08/06/2022; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 36789 del
15/12/2022). L'art. 19 co. 1 D.lgs. n. 286/1998 prevede “in nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione”. Tale rischio, come già evidenziato in precedenza, non sussiste nel caso in esame. Al successivo co.
1.1 prima parte, l'art. 19 D.lgs. n. 286/1998 dispone “non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani
o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani”. Il ricorrente omettendo di comparire, non ha consentito di esprimere un giudizio all'attualità sulla sussistenza di un rischio di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti nel Paese di origine o sull'eventuale sussistenza di condizioni meritevoli di tutela in virtù di obblighi internazionali o costituzionali dell'art. 5 co. 6 D.lgs. n. 286/1998.
Ritiene il Collegio che non sussistano neppure le condizioni di cui alla seconda parte del comma 1.1. dell'art. 19 D.lgs. 286 del 1998, che recita “[…] Non sono altresì ammessi il respingimento
Pagina 5 o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che
l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonche' di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge
24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in
Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché' dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”). Come detto innanzi il ricorrente non è comparso, né ha depositato documentazione aggiornata. Il compendio probatorio in atti non ha consentito, dunque, di esprimere un giudizio all'attualità sulla sua condizione personale e sulla sua esposizione al rischio di grave violazione dei diritti umani in caso di rientro nel suo Paese di origine.
La relativa domanda deve quindi essere rigettata.
Nulla sulle spese non avendo la parte vittoriosa depositato la relativa nota.
PQM
Il Tribunale in composizione collegiale così dispone:
Rigetta il ricorso.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Bologna, il 16/01/2024
Giudice rel. Presidente dott.ssa Emanuela Romano dott. Luca Minniti
Pagina 6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 BBC, Morocco Country Profile, 28 October 2024, https://www.bbc.com/news/world-africa-14121438, ultimo accesso 24.01.2025 2 Crisis Group, Time for International Re-engagement in Western Sahara, 11 march 2021, ultimo accesso 24.01.2025, https://www.crisisgroup.org/middle-east-north-africa/north-africa/western-sahara-morocco-mauritania/time-international-re 3 BBC, Western Sahara profile, 28 October 2024 https://www.bbc.com/news/world-africa-14115273, ultimo accesso 24/01/2025 4 Manara Magazine, GE, Morocco and Western Sahara: Why Tension, Not Conflict, Has Become the Norm, 16 February 2023 https://manaramagazine.org/2023/02/algeria-morocco-and-western-sahara-why-tension-not-conflict-has-become-the-norm/ , ultimo accesso 24.01.2025 5 Crisis Group, Report n. 247/Middle East & North Africa, Managing Tensions between GE and Morocco 29 November 2024, https://www.crisisgroup.org/middle-east-north-africa/north-africa/247-algeria-morocco-western-sahara/managing-tensions-between ultimo accesso 24.01.2025 6 United Nations, Security Council Extends UN Mission for Referendum in Western Sahara by One Year, Adopting Resolution 2756
(2024) by Vote of 12 in with 2 Abstentions , 31 October 2024, https://press.un.org/en/2024/sc15882.doc.htm ultimo accesso Per_4 24.01.2025 Persona_ 7 Occupation Economy At Risk , Forbes, 6 January 2024 , Controparte_6 https://www.forbes.com/sites/eliasferrerbreda/2024/01/06/western-sahara-hostilites-occupation-economy-at-risk/?sh=2f3582427ab5, ultimo accesso 24.01.2025 8 Crisis Group, Report n. 247/Middle East & North Africa, Managing Tensions between GE and Morocco 29 November 2024, https://www.crisisgroup.org/middle-east-north-africa/north-africa/247-algeria-morocco-western-sahara/managing-tensions-between, ultimo accesso 24.01.2025 9 ACLED, Explorer, Event Counts, Political violence, 2023-01-01 to 2023-12-31, Morocco, Event Types, https://acleddata.com/explorer/ 10 ACLED, Explorer, Fatality Counts, Political violence, 2023-01-01 to 2023-12-31, Morocco https://acleddata.com/explorer/ 11 ACLED, Explorer, Event Counts, Political violence, 2024-01-01 to 2024-12-31, Morocco, Event Types, https://acleddata.com/explorer/ 12 ACLED, Explorer, Fatality Counts, Political violence, 2024-01-01 to 2024-12-31, Morocco, https://acleddata.com/explorer/
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale
e Libera circolazione cittadini UE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Luca Minniti Presidente dott.ssa Angela Baraldi Giudice dott.ssa Emanuela Romano Giudice rel. all'esito della camera di consiglio in data odierna, ha emesso il seguente
DECRETO nel procedimento iscritto al n. r.g. 7030/2023 promosso da:
, CF (CUI , difeso di fiducia Parte_1 C.F._1 C.F._2 dall'Avv.to TURCHET LUIGI
RICORRENTE contro
[...]
- Controparte_1
, costituitosi in giudizio a mezzo di proprio Controparte_2 P.IVA_1 dipendente;
RESISTENTE
nonché con il Pubblico Ministero, interveniente necessario avente ad oggetto: ricorso in materia di protezione internazionale e complementare ex artt.
35 bis D. Lgs. n. 25/2008 e 737 c.p.c.;.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 21/05/2023 cittadino del CC , ha Parte_1 impugnato il provvedimento con il quale la Controparte_1
di ha dichiarato manifestamente infondata la sua
[...] CP_1 domanda di protezione internazionale.
Ha quindi chiesto al Tribunale, in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi dell'art. 1 della Convenzione di Ginevra del 28/7/1951, in via subordinata la protezione sussidiaria, in via ulteriormente subordinata forme complementari di protezione, previo annullamento del provvedimento impugnato.
Il si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso. Controparte_3
La Procura, ritualmente notiziata della pendenza del giudizio, non è intervenuta.
Pagina 1 All'udienza fissata per la comparizione dei procuratori delle parti del 28/11/2024, il ricorrente non è comparso, né è comparso il suo difensore. All'udienza del 23/12/2024, nessuno è comparso e la Giudice ha riservato la decisione al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente, sentito dinanzi alla Commissione Territoriale, ha riferito di essere di nazionalità marocchina, nato e cresciuto a Ben M'Sick; di non appartenere ad alcun gruppo etnico e essere di religione musulmana;
di essere laureato e di aver lavorato come installatore di telecamere;
di non aver mai svolto attività politica;
di non avere più legami familiari nel Paese di origine in quanto la nonna con cui è cresciuto è deceduta nel 2019 e i genitori sono scomparsi in Libia nel
2011. Quanto ai motivi che lo avrebbero indotto a lasciare il suo Paese di origine, il ricorrente ha riferito che dopo la morte della nonna con cui viveva, nel 2019, veniva sfrattato e si ritrovava a vivere per strada, a Casablanca;
che veniva preso di mira da quattro delinquenti, anch'essi senza tetto, che lo derubavano, malmenavano e tentavano di violentarlo;
di essersi rivolto alle autorità senza ottenere alcun risultato;
che pagava una guardia giurata affinché si recasse dai malviventi predetti e recuperasse i suoi documenti e che costoro riferivano alla guardia una minaccia indirizzata al richiedente ossia “se lo vediamo ancora lì lo ammazziamo”; di aver quindi lasciato il Paese di origine nel maggio 2021, recandosi in aereo in Turchia;
di aver proseguito seguendo la rotta balcanica e di essere giunto nel dicembre 2021, dove presentava domanda di asilo nell'aprile . Il richiedente ha espresso il timore, in caso di rientro, di essere malmenato, picchiato e ucciso dalle persone predette.
Egli non ha prodotto documentazione primaria a sostegno della domanda.
La Commissione ha rigettato la domanda ritenendo non fondato il timore espresso dal ricorrente, in quanto le dichiarazioni in merito all'identificazione dei suddetti malviventi sono risultate imprecise e generiche;
non credibile che il richiedente non abbia acquisito alcuna informazione su di essi, trattandosi delle persone a causa delle quali ha lasciato il Paese di origine e non può farvi rientro;
altresì vaghe e incoerenti risultano le dichiarazioni rispetto alle aggressioni subite, considerando che il richiedente in un primo momento ha affermato di aver subito un tentativo di violenza nel corso della seconda aggressione, mentre successivamente ha dichiarato che tale tentativo si sarebbe verificato durante la terza aggressione;
non chiarito il motivo per cui i malviventi avrebbero preso di mira il richiedente al punto da costringerlo a lasciare il CC, avendo il richiedente fornito informazioni generiche e poco circostanziate circa i motivi di persecuzione;
non credibile che il richiedente abbia deciso di lasciare il Paese senza tentare di ricollocarsi in altra zona lontana dai malviventi predetti per tale motivo di persecuzione. Da ultimo, la Commissione ha rilevato che il richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale circa un anno e mezzo dopo il proprio ingresso in Italia e quindi in modo non tempestivo.
Nel ricorso introduttivo non sono stati aggiunti elementi ulteriori al racconto, essendosi il richiedente limitato a ritenere svolta in modo insufficiente l'istruttoria. Come detto, il ricorrente si è reso di fatto irreperibile, non comparendo per ben due udienze, come pure non è comparso il suo difensore. Dai documenti dimessi dalla resistente anzi risulta che in data 24.10.2024 il ricorrente avesse rinunciato alle domande di protezione (manifestazione non espressa in questa sede in termini di legge) in quanto avrebbe nel frattempo sposato una cittadina italiana e richiesto il permesso per motivi familiari.
Pagina 2 In definitiva, non risulta provata nel caso di specie l'attuale esigenza di protezione del ricorrente ed il suo attuale interesse all'esito del giudizio.
La non credibilità della vicenda comporta il rigetto delle domande fondate sul rischio specifico
(status di rifugiato e protezione sussidiaria sub art. 14, lettere a) e b) del d.lgs. 2007 n. 251).
Quanto alla richiesta di ammissione alla protezione sussidiaria ex art. 14 lett. c), ossia con riferimento al rischio di essere coinvolto nella violenza di un conflitto armato generalizzato, nel caso di specie, nessuna precisa allegazione risulta dall'esame degli atti di parte in ordine alla pericolosità specifica della zona di provenienza del richiedente (cfr. Cassazione civile sez. VI,
19/06/2017, (ud. 07/04/2017, dep. 19/06/2017), n.15081).
È comunque da escludersi, secondo le notizie disponibili, che la zona di provenienza del ricorrente sia in questo momento interessata da una situazione di “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale” (Corte di Giustizia (Quarta sezione) del
30 gennaio 2014 (causa C – 285 /12 – ), tale per cui la sua semplice presenza sul Per_1 territorio lo esporrebbe al rischio della vita o della sua persona (secondo le indicazioni contenute nella nota sentenza della Corte di Giustizia Ue, 17.2.2009 C- Causa C-465/07 Elgafaji secondo cui “1'esistenza di una siffatta minaccia può essere considerata in via generale provata qualora il grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso raggiunga un livello così elevato che sussistono fondati motivi per ritenere che un civile, rientrato nel Paese in questione o, se del caso, nella regione questione, correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire la detta minaccia”. Laddove, tanto più il richiedente è in grado di dimostrare di essere colpito in modo specifico a motivo di elementi peculiari della sua situazione personale, tanto meno elevato sarà il grado di violenza indiscriminata richiesto affinché egli possa beneficiare della protezione sussidiaria (c.d. sliding scale). Dall'analisi delle fonti più recenti e accreditate con riguardo alla zona di provenienza dell'istante non si evidenzia alcun tipo di conflitto armato in corso, tale da poter porre in serio pericolo l'incolumità della popolazione civile. A tale fine sono state consultate le COI più aggiornate sulla generale situazione in CC e le fonti non depongono a favore dell'esistenza nel Paese di una situazione di violenza generalizzata derivante da conflitto armato.
Dal punto di vista generale va evidenziato che il CC è un Paese del Nord Africa localizzato nell'estremità occidentale della regione del Maghreb e con una popolazione di circa 38 milioni di abitanti,. Ha coste atlantiche e mediterranee, un interno montuoso frastagliato e una storia di indipendenza non condivisa dai suoi vicini. E' stato un protettorato francese tra il 1912 e il 1956 e dall'indipendenza e rimasto relativamente stabile1. Sotto il profilo della sicurezza, la disputa territoriale che riguarda il Sahara Occidentale rappresenta il più significativo terreno di scontro nel Paese, nonché una questione controversa a livello regionale di lunga durata.2
Il Sahara Occidentale è un'area scarsamente popolata di deserto situata sulla costa nord- occidentale dell'Africa; ex colonia spagnola è stata annessa al CC nel 1975 Da allora è stata oggetto di lunga disputa territoriale tra il CC e il suo popolo autoctono Saharawi, guidato dal Fronte Polisario. Una insurrezione durata 16 anni si è conclusa con una tregua mediata dall'ONU nel 1991 e la promessa di un referendum sull'indipendenza che deve ancora aver luogo. Una fascia cuscinetto con mine antiuomo e fortificazioni, si estende per tutta la lunghezza del territorio conteso e separa la parte occidentale amministrata dal CC dall'area orientale controllata dal Fronte Polisario. La Repubblica Araba Democratica dei
Pagina 3 Sahrawi dichiarata dal Fronte Polisario nel 1976, è ora riconosciuta da molti governi ed è membro dell'Unione Africana.3 Nell'agosto 2021, le relazioni tra CC e GE - uno dei principali sostenitori del Fronte Polisario – si sono deteriorate sino alla rottura diplomatica tra i due Paesi. Tuttavia, come riportato da Manara Magazine, (rivista specializzata in dibattiti approfondimenti e analisi geopolitiche sul Medio Oriente e Nord Africa,) in un'intervista del 29 dicembre 2022 al quotidiano francese “Le Figaro” il presidente algerino ha dichiarato Controparte_4 che il suo Paese aveva tagliato i rapporti con il CC nell'estate del 2021 per “evitare la guerra”. Secondo l'analisi e le fonti di Manara Magazine, i commenti di riflettevano CP_4 quanto le relazioni tra GE e CC si fossero deteriorate indicando la necessità di una risposta forte per evitare il conflitto. Tre le dinamiche distinte e di lunga data che hanno contribuito a questa escalation: lo stato del conflitto nel Sahara occidentale, le priorità di politica estera della leadership algerina e la politica estera del CC, comprese le sue crescenti relazioni con . Nonostante queste tensioni, i costi del conflitto - inclusa la CP_5 prospettiva di significative perturbazioni economiche, danni sociali e instabilità del regime - continuano a rendere improbabili le ostilità attive, anche su piccola scala. Tuttavia, come osservato, è probabile che le tensioni continuino, non solo per l'impasse sul Sahara Occidentale, ma anche perché continua a guardare con sospetto AT, e mantenere la tensione aiuta Per_2 a far pressione su quest'ultima. Inoltre, l'antagonismo di nei confronti di AT ha una Per_2 significativa componente interna: serve come pubblica giustificazione per un esercito forte. Questo è un fattore importante all'indomani del movimento di protesta del 2019 che ha portato alla rimozione dell'ex presidente algerino Abdelaziz EF e ha iniziato a minacciare implicitamente il ruolo politico dei militari.4
Similmente, come osservato da Crisis Group, da quando l'GE ha tagliato i rapporti con il CC nel 2021, i due paesi sono riusciti a evitare lo scontro armato nonostante diversi incidenti nel Sahara occidentale che avrebbero potuto portare a un'escalation.5 Infine, il Consiglio di sicurezza dell'ONU il 31 Ottobre 2024 ha esteso per un altro anno il mandato della Missione delle Nazioni Unite per il referendum nel Sahara occidentale (MINURSO), sottolineando la necessità di raggiungere una soluzione politica 6
Sul finire del 2023 nelle aree contese del Sahara Occidentale sono state segnalate schermaglie tra l'esercito marocchino e l'ala armata del Fronte Polisario. Piccole unità mobili saharawi hanno per lo più lanciato razzi attraverso la linea del fronte. Alcuni attacchi si sono concentrati sulle posizioni militari marocchine a Mahbes e città nel cosiddetto "triangolo utile" nel Per_3 nord del Sahara occidentale. A sua volta l'esercito marocchino ha anche risposto attaccando i saharawi attraverso il deserto usando i droni.7
Nonostante gli incidenti militari continuino a minacciare il precario status quo è stato osservato che attualmente il rischio aggregato di conflitto aperto rimane nel complesso basso, anche perché sia le parti che gli attori esterni hanno la consapevolezza della posta in gioco. L'impatto sui due paesi e sui loro vicini sarebbe sicuramente grave. Gli algerini e i marocchini che vivono lungo il confine, così come la popolazione di rifugiati sahrawi, subirebbero probabilmente notevoli perdite e sfollamenti. Inoltre, la guerra potrebbe minacciare la fornitura di petrolio e
Pagina 4 gas dall'GE all'Europa, ridurre la capacità dei due paesi di controllare la migrazione irregolare attraverso il Mediterraneo e persino mettere in pericolo le navi mercantili che attraversano lo Stretto di Gibilterra. Infine, un conflitto potrebbe interrompere il commercio con i paesi adiacenti, come la UR e il Mali, facendo aumentare i prezzi dei beni di prima necessità.8
Quanto agli episodi di violenza rilevanti secondo l'Armed Conflict Location & Event Data (ACLED) nel 2023 in CC sono stati registrati 55 eventi violenti, dei quali 22 sommosse, 17 esplosioni/violenza da remoto, 14 episodi di violenza contro i civili e 2 battaglie, 9 che hanno provocato 36 morti10
Nel 2024, sono stati registrati 46 eventi violenti, dei quali 24 esplosioni/violenze da remoto, 20, sommosse, 1 protesta e 1 violenza contro i civili11 che hanno provocato 41 morti.12
Pertanto, dalla lettura delle sopraindicate informazioni emerge che l'attuale situazione del CC non corrisponde a un contesto di conflitto armato che vede un grado di violenza indiscriminata (anche per la frequenza quotidiana o per cadenze temporalmente significative) tale da porre in essere un rischio effettivo per la vita di un civile rientrato nella regione, per la sua sola presenza sul territorio.
Così delineata la situazione del Paese di provenienza e passando all'esame delle forme di protezione complementare, occorre avere riguardo alla formulazione dell'art. 19 del TU Immigrazione, tenendo in considerazione le modifiche apportate dal DL 130/2020, applicabile ratione temporis tenendo conto della data di presentazione della domanda (cfr. anche: Cass.
Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 18455 del 08/06/2022; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 36789 del
15/12/2022). L'art. 19 co. 1 D.lgs. n. 286/1998 prevede “in nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione”. Tale rischio, come già evidenziato in precedenza, non sussiste nel caso in esame. Al successivo co.
1.1 prima parte, l'art. 19 D.lgs. n. 286/1998 dispone “non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani
o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani”. Il ricorrente omettendo di comparire, non ha consentito di esprimere un giudizio all'attualità sulla sussistenza di un rischio di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti nel Paese di origine o sull'eventuale sussistenza di condizioni meritevoli di tutela in virtù di obblighi internazionali o costituzionali dell'art. 5 co. 6 D.lgs. n. 286/1998.
Ritiene il Collegio che non sussistano neppure le condizioni di cui alla seconda parte del comma 1.1. dell'art. 19 D.lgs. 286 del 1998, che recita “[…] Non sono altresì ammessi il respingimento
Pagina 5 o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che
l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonche' di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge
24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in
Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché' dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”). Come detto innanzi il ricorrente non è comparso, né ha depositato documentazione aggiornata. Il compendio probatorio in atti non ha consentito, dunque, di esprimere un giudizio all'attualità sulla sua condizione personale e sulla sua esposizione al rischio di grave violazione dei diritti umani in caso di rientro nel suo Paese di origine.
La relativa domanda deve quindi essere rigettata.
Nulla sulle spese non avendo la parte vittoriosa depositato la relativa nota.
PQM
Il Tribunale in composizione collegiale così dispone:
Rigetta il ricorso.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Bologna, il 16/01/2024
Giudice rel. Presidente dott.ssa Emanuela Romano dott. Luca Minniti
Pagina 6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 BBC, Morocco Country Profile, 28 October 2024, https://www.bbc.com/news/world-africa-14121438, ultimo accesso 24.01.2025 2 Crisis Group, Time for International Re-engagement in Western Sahara, 11 march 2021, ultimo accesso 24.01.2025, https://www.crisisgroup.org/middle-east-north-africa/north-africa/western-sahara-morocco-mauritania/time-international-re 3 BBC, Western Sahara profile, 28 October 2024 https://www.bbc.com/news/world-africa-14115273, ultimo accesso 24/01/2025 4 Manara Magazine, GE, Morocco and Western Sahara: Why Tension, Not Conflict, Has Become the Norm, 16 February 2023 https://manaramagazine.org/2023/02/algeria-morocco-and-western-sahara-why-tension-not-conflict-has-become-the-norm/ , ultimo accesso 24.01.2025 5 Crisis Group, Report n. 247/Middle East & North Africa, Managing Tensions between GE and Morocco 29 November 2024, https://www.crisisgroup.org/middle-east-north-africa/north-africa/247-algeria-morocco-western-sahara/managing-tensions-between ultimo accesso 24.01.2025 6 United Nations, Security Council Extends UN Mission for Referendum in Western Sahara by One Year, Adopting Resolution 2756
(2024) by Vote of 12 in with 2 Abstentions , 31 October 2024, https://press.un.org/en/2024/sc15882.doc.htm ultimo accesso Per_4 24.01.2025 Persona_ 7 Occupation Economy At Risk , Forbes, 6 January 2024 , Controparte_6 https://www.forbes.com/sites/eliasferrerbreda/2024/01/06/western-sahara-hostilites-occupation-economy-at-risk/?sh=2f3582427ab5, ultimo accesso 24.01.2025 8 Crisis Group, Report n. 247/Middle East & North Africa, Managing Tensions between GE and Morocco 29 November 2024, https://www.crisisgroup.org/middle-east-north-africa/north-africa/247-algeria-morocco-western-sahara/managing-tensions-between, ultimo accesso 24.01.2025 9 ACLED, Explorer, Event Counts, Political violence, 2023-01-01 to 2023-12-31, Morocco, Event Types, https://acleddata.com/explorer/ 10 ACLED, Explorer, Fatality Counts, Political violence, 2023-01-01 to 2023-12-31, Morocco https://acleddata.com/explorer/ 11 ACLED, Explorer, Event Counts, Political violence, 2024-01-01 to 2024-12-31, Morocco, Event Types, https://acleddata.com/explorer/ 12 ACLED, Explorer, Fatality Counts, Political violence, 2024-01-01 to 2024-12-31, Morocco, https://acleddata.com/explorer/