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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 19/09/2025, n. 972 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 972 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
ILTRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Domenica Spanò, in funzione di giudice unico, ha emesso e pubblicato, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1108/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi civili,
PROMOSSA DA
nata a [...] il [...], nella qualità di Parte_1 amministratore di sostegno del sig. nato a [...] il [...], CP_1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Rosa Salvago che la rappresenta e difende come da procura in calce all'atto di citazione.
-ATTRICE-
CONTRO
, nato il [...] a [...], elettivamente domiciliato in Controparte_2
Cammarata presso lo studio dell' Avv. Eugenio Longo dal quale è rappresentato e difeso, per mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta con sede legale in Roma, in persona del Legale Rappresentante Controparte_3
pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Domenica Motta della Avvocatura interna della Società, giusta Procura generale alle liti resa in Notar di Roma, in Persona_1 data 11.09.2020, rep. 54368, racc. 15494, registrata il 11.09.2020, al n. 8841, serie 1/T, prodotta in copia, elettivamente domiciliata presso la Sezione degli Affari Legali della Società sita in Palermo alla Via Epicarmo n. 3,
-CONVENUTI-
, nato a [...] il [...], , nata a Controparte_4 CP_5
Casteltermini il 16.08.1957, , nato a [...] il [...], Controparte_6 nato a [...] il [...], , Controparte_7 Controparte_8
nato a [...] l'[...],) , nata a [...] il Controparte_9
20.03.1959, 7) , nata ad [...] il [...], 8) CP_10 CP_11
, nata a [...] il [...]; tutti rappresentati e difesi, giuste procure da
[...] intendersi in calce alla comparsa di costituzione e risposta congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Giuseppe Napoli e dall'Avv. Luciano Romeo ed ed elettivamente domiciliati presso lo studio del secondo in Palermo.
-TERZI CHIAMATI-
OGGETTO: condannatorio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART. 132 C.P.C.-
L'attrice ha convenuto in giudizio il sig. e per Controparte_2 Controparte_3
chiederne la condanna in solido al risarcimento del danno patrimoniale pari ad € 20.200,00 nonché del danno non patrimoniale -che ha quantificato nell'importo di € 10.000,00 o nella diversa somma da liquidarsi dal Giudice in via equitativa- derivanti dalla commissione da parte del del fatto -reato perpetrato ai danni dell'attore, già accertato in sede penale. Parte_2
Invero, a sostegno dell'istanza risarcitoria ha premesso che: a) il convenuto CP_2
con la sentenza n. 316/2018 emessa nel procedimento n. 1999/2016 R.G. del Tribunale
[...] di Agrigento - confermata con la sentenza n. 2203/2019 emessa dalla Corte di Appello di
Palermo, 2 sezione penale - divenuta irrevocabile il 30.09.2029, munita dell'attestazione del passaggio in giudicato il 18.10.2019 per mancata proposizione di impugnazione, è stato dichiarato colpevole del reato di cui all'art. 81, 640, comma 2, n. 2 bis, 61 n.5, in relazione all'art. 61 n. 7, c.p., e condannato alla pena di anni 1 e mesi tre di reclusione oltre al pagamento di € 6.000,00 di multa ed alle spese processuali – spese processuali anche di secondo grado giusta sentenza di della Corte di Appello - nonché condannato al risarcimento del danno in favore dell'attore quantificato in € 6.000,00 a titolo di provvisionale immediatamente esecutiva, con rinvio delle parti innanzi al Giudice civile per l'eventuale maggior danno;
b) allegato che la condotta del - consistita nell'appropiarsi della metà della CP_2
pensione del convenuto ritirata senza alcuna delega approfittando della fragilità dell'attore- affetto da deterioramento cognitivo - e della notorietà dello stesso quale ex dipendente dell'ufficio postale nonché della fiducia in lui riposta dagli impiegati postali che gli consentiva di muoversi indisturbato tra gli sportelli di cassa dell'ufficio - è ancora più risalente rispetto alla decorrenza accertata in sede penale dal mese di giugno 2014 fino al mese di aprile 2016 e che ciò per un verso si desumerebbe dalla stessa formulazione del capo d'imputazione che temporalmente ha collocato la condotta “ mensilmente almeno dal giugno
2014” e sol perché i tabulati telefonici relativi all'utenza privata del – acquisiti CP_1 agli atti del processo penale- sono limitati al biennio;
c) che tuttavia dalle SIT rese dalle nipoti del si evincerebbe l'anteriore decorrenza CP_1 dei raggiri a partire dall'anno 2011 fino al marzo 2016 e quantificato l'ammanco in €
20.200,00 ben oltre l'importo di € 6.000,00 riconosciuto in sede penale.
Indi, ha allegato in ordine ai fatti narrati la responsabilità in solido di per Controparte_3 avere consentito al convenuto sin dal 2011, anno in cui lo stesso è andato in pensione, di comportarsi come un dipendente in servizio, in totale violazione delle norme sulla privacy e determinando la lesione del legittimo affidamento del sig. nei confronti CP_1
dell'azienda medesima che mai avrebbe dovuto permettere ad un soggetto estraneo all'organizzazione di riscuotere la pensione del correntista senza esibire neppure la delega.
Conseguentemente, ha chiesto la condanna in solido del convenuto e di Controparte_3 al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale.
Il convenuto nel costituirsi in giudizio ha contestato le domande attoree sia nell'an che nel quantum ed in particolare ha dedotto la mancanza di prova della allegata e contestata anteriore risalenza della condotta accertata in sede penale a suo carico, nonché eccepito la prescrizione dei diritti azionati. Ha inoltre rappresentato di avere dato esecuzione alla sentenza penale avendo pagato la provvisionale e le spese legali in favore dell'attore. costituendosi in giudizio ha eccepito preliminarmente la prescrizione Controparte_3 delle domande risarcitorie, chiamato in causa i dipendenti dell'ufficio postale all'epoca dei fatti per chiedere nel caso di accoglimento della richiesta risarcitoria l'accertamento della loro esclusiva responsabilità con conseguente condanna al pagamento in solido col convenuto, in subordine in caso di condanna di essere manlevata dai propri dipendenti in solido con il . Ha rilevato, in ogni caso, il concorso di colpa del con conseguente CP_2 CP_1
istanza di riduzione del danno.
I terzi chiamati costituendosi in giudizio hanno in via preliminare eccepito l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del procedimento di negoziazione assistita, il difetto di legittimazione passiva quantomeno dei dipendenti , e CP_4 CP_6 CP_10 CP_11
nel periodo in relazione al quale sono stati accertati i fatti reato del atteso CP_2
l'avvenuto pagamento da parte di quest'ultimo della provvisionale nonché della dipendente per avere questa costituito all'atto di collocamento in quiescenza una garanzia a CP_9
favore di per il caso di soccombenza. Nel merito hanno contestato la domanda CP_3 risarcitoria nell'an e nel quantum eccependo comunque la prescrizione.
La causa, istruita documentalmente, è stata quindi assunta in decisione ex art. 190 c.p.c.-
Orbene, la domanda risarcitoria dell'attore è parzialmente fondata per cui viene accolta nella diversa inferiore misura infra quantificata per come di seguito osservato.
A seguito della denuncia dell'attoreil convenuto veniva tratto a giudizio Controparte_2 per rispondere del reato di agli artt. “81, 640 co.2 n 2bis in relazione all'art. 61 n.5, 61 n.7, perché con una pluralità di condotte a cadenza mensile, consistita nell'esecuzione di un medesimo disegno criminoso e abusando della sua notorietà quale ex dipendente dell'ufficio postale, con artifici e raggiri consistiti nell'offrirsi alla P.O. , persona CP_1 ultrasettantacinquenne e con chiari sintomi di demenza senile, di avvisarlo mensilmente dell'avvenuto accredito della pensione da questi percepita e di ritirare personalmente la stessa in sua vece, in modo da non farlo attendere troppo in posta, sottraendo dall'ammontare della stessa metà del suo importo, inducendo così in errore il circa l'esatta CP_1
somma di sua spettanza e procurandosi così un ingiusto profitto con altrui danno. In
Agrigento mensilmente almeno dal giugno 2014 al 1.4.2016.”
Il Tribunale penale di Agrigento con la sentenza n. 318/2018, emessa nell'ambito del proc. n.
1999/2016 R.G.T., ha riconosciuto la colpevolezza del in ordine al reato CP_2
ascrittogli, unificati gli episodi sotto il vincolo della continuazione, esclusa l'aggravante del danno di rilevante entità, condannandolo alla pena di anni uno e mesi tre di reclusione ed €
600,00 di multa oltre al pagamento delle spese processuali, nonché condannato al risarcimento del danno nei confronti della parte civile quantificato in € 6.000,00 ( € 300,00 per tutti i mesi fatta eccezione per il mese di giugno 2014 e maggio 2015) a titolo di provvisionale immediatamente esecutiva rimettendo le parti innanzi al giudice civile per l'eventuale maggior danno.
L'attore ha introdotto il presente giudizio allegando l'anteriore risalenza della condotta illecita del all'anno 2011 e quindi chiesto la condanna dello stesso al conseguente CP_1 maggior danno patrimoniale, quantificato in € 20.200,00 nonché il danno non patrimoniale.
Ora, in sede penale la condotta illecita è stata contestata al dal 9 maggio 2014 al CP_2
1 aprile 2016 poiché l'acquisizione dei tabulati telefonici relativa al traffico telefonico sull'utenza privata del aveva consentito di verificare che la condotta illecita posta CP_2
in essere da questi si era protratta dal 9 maggio 2014 al 1 aprile 2016.
La domanda risarcitoria dell'attore formulata in riferimento al periodo decorrente dal 2011 al 2016 in primo luogo impone di accertare la fondatezza dell'allegata anteriore decorrenza della condotta delittuosa del convenuto rispetto a quanto accertato in sede penale in ordine al profilo temporale. Invero, "l'accertamento dell'illecito civile che costituisca anche reato impone la preliminare prova del fatto" che l'attore, sul quale grava l'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c., non ha fornito non avendo allegato elementi probatori idonei e conducenti ai fini dell'accertamento della commissione della condotta illecita -reato da parte del fin dall'anno 2011. A tal uopo, è utile rilevare che in sede penale la contestazione CP_2
del reato a partire dal 9 maggio 2014 è avvenuta sulla base degli acquisiti tabulati telefonici relativi all'utenza privata del che hanno documentato il modus procedendi dello CP_2
stesso fino a due anni a ritroso, vale a dire il preventivo contatto telefonico del da CP_1 parte del , sulla base del quale la contestazione da parte della pubblica accusa CP_2 prima e la successiva dichiarazione di colpevolezza e contestuale condanna del CP_2
da parte del giudice penale è stata limitata a detto periodo.
Il giudice civile può ritenere un fatto provato sulla base di indizi, ma questi indizi devono essere gravi, precisi e concordanti, secondo quanto stabilito dalla legge (principalmente l'art. 2729 del codice civile), onde assicurare che la valutazione degli indizi sia rigorosa, permettendo di fondare la decisione solo su un ragionamento logico che parta da un fatto noto per arrivare a un fatto ignoto con un elevato grado di probabilità.
Nella fattispecie l'attore ha instato sotto il profilo istruttorio per l'ammissione della testimonianza – non ammessa - delle nipoti che in ordine al profilo temporale non hanno il carattere della specificità e univocità risolvendosi in una mera allegazione. Non è sufficiente un mero sospetto ma è necessaria una concatenazione di indizi che, presi nella loro interezza, offrano un quadro probatorio solido e non ambivalente, capace di far fondare la decisione del giudice. La domanda risarcitoria del danno patrimoniale per il periodo dal 9 maggio 2014 a ritroso fino al 2011 va pertanto disattesa.
Fondata è invece la domanda volta ad ottenere il risarcimento del danno morale derivante dal reato siccome accertato con la sentenza penale di condanna del Tribunale di Agrigento.
Invero, la provvisionale disposta dal giudice penale in favore della parte civile è stata liquidata solo in riferimento al danno patrimoniale per cui la rimessione al giudice civile per la liquidazione dell'eventuale maggior danno include il danno morale.
La liquidazione in sede civile del danno morale implica una valutazione equitativa (art. 1226
c.c.), ovvero un apprezzamento discrezionale basato su prudenza e circostanze del caso specifico, specialmente quando l'ammontare esatto del danno non può essere provato. Trattandosi di un danno attinente ad un bene immateriale, il ricorso alla prova presuntiva assume un rilievo determinante, potendo costituire anche l'unica fonte di convincimento del giudice.
Orbene, nella fattispecie il fatto illecito integrante il reato di truffa aggravata, ai sensi dell'art. 640, comma 2, 2 bis, c.p., ha leso il diritto costituzionalmente garantito della libertà di autodeterminazione della persona offesa, alla quale in via equitativa si riconosce a titolo di risarcimento per la sofferenza patita a causa della condotta delittuosa del convenuto, in ragione dell'importanza del bene giuridico violato, della vita di stenti causata dalla sottrazione della metà (€ 300,00) dell'importo già modesto della pensione percepita, della condotta dell'imputato che ha approfittato del deterioramento cognitivo dell'odierno attore, la somma di € 6.000,00. Su detta somma devalutata alla data del 9.5.2014 vanno applicati i coefficienti istat anno per anno fino alla data della liquidazione e sulla somma rivalutata anno per anno vanno calcolati gli interessi legali dalla data del 9.5.2014 fino alla liquidazione finale.
Fondata è inoltre la domanda risarcitoria formulata nei confronti di per Controparte_3 farne valere la responsabilità indiretta quale responsabile civile.
Invero, quale datore di lavoro è civilmente responsabile nei confronti di Controparte_3 terzi per i danni causati dal proprio dipendente se il fatto illecito è commesso nell'esercizio delle sue funzioni. Questa responsabilità, prevista dall'art. 2049 del Codice Civile, è di natura oggettiva, non dipendente da colpa nella scelta o vigilanza del lavoratore, ma dal rapporto di preposizione che fa gravare sul datore di lavoro i rischi dell'attività. Trattasi di responsabilità che sorge anche se il rapporto di lavoro è cessato, purché l'illecito avvenga nell'esercizio delle incombenze a cui il dipendente era adibito durante il rapporto lavorativo.
Non essendo stata citata quale responsabile civile nel processo penale, la CP_3
sentenza penale di condanna non fa stato nei suoi confronti ed impone l'accertamento autonomo dell' illecito da parte del giudice civile. In presenza di un giudicato penale maturato sui fatti, come nella fattispecie, è precluso tuttavia al giudice civile, di procedere ad una nuova e diversa ricostruzione dei fatti ovvero della condotta, dell'evento e del nesso di causalità materiale tra l'una e l'altro e delle le circostanze di tempo, luogo e modi di svolgimento, essendo stati oggetto di accertamento definitivo in sede penale mentre nessuna efficacia vincolante esplica nel giudizio civile la valutazione dei suddetti elementi.
Ciò posto, la condotta dolosa del , integrante il reato di truffa aggravata perpetrata Parte_2 ai danni dell'attore, costituisce un illecito civile ai sensi dell'art. 2043 c.c., avendo causato il danno ingiusto della lesione del diritto costituzionale della libertà morale dell'attore e sussistendo il nesso di causalità tra il fatto ed il danno morale ovvero la sofferenza interiore arrecata a causa della violazione del bene giuridico della libertà morale di rango costituzionale e delle difficoltà materiali causate per la sottrazione delle somme. Dalla accertata rilevanza della condotta del convenuto quale fatto illecito ai sensi dell'art. 2043 c.c., consegue l'obbligo di risarcimento del chiesto danno morale e quindi la condanna in solido del convenuto e del responsabile civile.
Infondata la domanda del responsabile civile volta ad ottenere il riconoscimento del concorso di colpa da parte dell'attore e ciò in ragione dello stato di deterioramento cognitivo dello stesso del quale ha approfittato il convenuto.
Quanto all'eccepita prescrizione da parte di si osserva che si osserva che “L'art. CP_3
2947, comma 3, c.c., nel far coincidere il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno con quello stabilito dalla legge penale per il reato, si riferisce a tutti i possibili soggetti passivi della pretesa risarcitoria e si applica, perciò, non solo all'azione civile esperibile contro la persona penalmente imputabile, ma anche a quella intentata contro coloro che sono tenuti al risarcimento a titolo di responsabilità indiretta”. (Corte di
Cassazione, ordinanza n. 21404 del 26/07/2021).
Improcedibili infine le domande della convenuta nei confronti dei terzi Controparte_3 chiamati per il mancato invito alla negoziazione assistita. Invero, detto invito è stato formulato vanamente nei confronti dei terzi chiamati da parte dell'attore atteso che trattasi di onere facente capo alla diversa parte che ha chiamato in causa i terzi ovvero che non ha provveduto entro il termine assegnato Controparte_3
alle parti per la comunicazione dell'invito con l'ordinanza del 25.10.2022.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- In parziale accoglimento delle domande di parte attrice condanna i convenuti e al pagamento, in solido, in favore di Controparte_2 Controparte_3
della somma di € 6.000,00 a titolo di risarcimento del danno morale CP_1
oltre rivalutazione e interessi come da parte motiva;
- Condanna i convenuti e alla refusione delle Controparte_2 Controparte_3
spese di lite in favore di che liquida in € 2.540,00 oltre il rimborso CP_1 forfettario per spese generali, ed accessori come per legge da versarsi all'erario attesa la disposta ammissione dell'attore al beneficio del patrocinio a spese dello stato;
- Dichiara l'improcedibilità delle domande spiegate da nei confronti Controparte_3
dei terzi chiamati;
- Condanna alla refusione delle spese legali nei confronti dei terzi chiamati CP_3
che liquida in € 2.540,00 oltre il rimborso forfettario per spese generali ed accessori come per legge.
Agrigento, 19 settembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Domenica Spanò
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
ILTRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Domenica Spanò, in funzione di giudice unico, ha emesso e pubblicato, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1108/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi civili,
PROMOSSA DA
nata a [...] il [...], nella qualità di Parte_1 amministratore di sostegno del sig. nato a [...] il [...], CP_1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Rosa Salvago che la rappresenta e difende come da procura in calce all'atto di citazione.
-ATTRICE-
CONTRO
, nato il [...] a [...], elettivamente domiciliato in Controparte_2
Cammarata presso lo studio dell' Avv. Eugenio Longo dal quale è rappresentato e difeso, per mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta con sede legale in Roma, in persona del Legale Rappresentante Controparte_3
pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Domenica Motta della Avvocatura interna della Società, giusta Procura generale alle liti resa in Notar di Roma, in Persona_1 data 11.09.2020, rep. 54368, racc. 15494, registrata il 11.09.2020, al n. 8841, serie 1/T, prodotta in copia, elettivamente domiciliata presso la Sezione degli Affari Legali della Società sita in Palermo alla Via Epicarmo n. 3,
-CONVENUTI-
, nato a [...] il [...], , nata a Controparte_4 CP_5
Casteltermini il 16.08.1957, , nato a [...] il [...], Controparte_6 nato a [...] il [...], , Controparte_7 Controparte_8
nato a [...] l'[...],) , nata a [...] il Controparte_9
20.03.1959, 7) , nata ad [...] il [...], 8) CP_10 CP_11
, nata a [...] il [...]; tutti rappresentati e difesi, giuste procure da
[...] intendersi in calce alla comparsa di costituzione e risposta congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Giuseppe Napoli e dall'Avv. Luciano Romeo ed ed elettivamente domiciliati presso lo studio del secondo in Palermo.
-TERZI CHIAMATI-
OGGETTO: condannatorio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART. 132 C.P.C.-
L'attrice ha convenuto in giudizio il sig. e per Controparte_2 Controparte_3
chiederne la condanna in solido al risarcimento del danno patrimoniale pari ad € 20.200,00 nonché del danno non patrimoniale -che ha quantificato nell'importo di € 10.000,00 o nella diversa somma da liquidarsi dal Giudice in via equitativa- derivanti dalla commissione da parte del del fatto -reato perpetrato ai danni dell'attore, già accertato in sede penale. Parte_2
Invero, a sostegno dell'istanza risarcitoria ha premesso che: a) il convenuto CP_2
con la sentenza n. 316/2018 emessa nel procedimento n. 1999/2016 R.G. del Tribunale
[...] di Agrigento - confermata con la sentenza n. 2203/2019 emessa dalla Corte di Appello di
Palermo, 2 sezione penale - divenuta irrevocabile il 30.09.2029, munita dell'attestazione del passaggio in giudicato il 18.10.2019 per mancata proposizione di impugnazione, è stato dichiarato colpevole del reato di cui all'art. 81, 640, comma 2, n. 2 bis, 61 n.5, in relazione all'art. 61 n. 7, c.p., e condannato alla pena di anni 1 e mesi tre di reclusione oltre al pagamento di € 6.000,00 di multa ed alle spese processuali – spese processuali anche di secondo grado giusta sentenza di della Corte di Appello - nonché condannato al risarcimento del danno in favore dell'attore quantificato in € 6.000,00 a titolo di provvisionale immediatamente esecutiva, con rinvio delle parti innanzi al Giudice civile per l'eventuale maggior danno;
b) allegato che la condotta del - consistita nell'appropiarsi della metà della CP_2
pensione del convenuto ritirata senza alcuna delega approfittando della fragilità dell'attore- affetto da deterioramento cognitivo - e della notorietà dello stesso quale ex dipendente dell'ufficio postale nonché della fiducia in lui riposta dagli impiegati postali che gli consentiva di muoversi indisturbato tra gli sportelli di cassa dell'ufficio - è ancora più risalente rispetto alla decorrenza accertata in sede penale dal mese di giugno 2014 fino al mese di aprile 2016 e che ciò per un verso si desumerebbe dalla stessa formulazione del capo d'imputazione che temporalmente ha collocato la condotta “ mensilmente almeno dal giugno
2014” e sol perché i tabulati telefonici relativi all'utenza privata del – acquisiti CP_1 agli atti del processo penale- sono limitati al biennio;
c) che tuttavia dalle SIT rese dalle nipoti del si evincerebbe l'anteriore decorrenza CP_1 dei raggiri a partire dall'anno 2011 fino al marzo 2016 e quantificato l'ammanco in €
20.200,00 ben oltre l'importo di € 6.000,00 riconosciuto in sede penale.
Indi, ha allegato in ordine ai fatti narrati la responsabilità in solido di per Controparte_3 avere consentito al convenuto sin dal 2011, anno in cui lo stesso è andato in pensione, di comportarsi come un dipendente in servizio, in totale violazione delle norme sulla privacy e determinando la lesione del legittimo affidamento del sig. nei confronti CP_1
dell'azienda medesima che mai avrebbe dovuto permettere ad un soggetto estraneo all'organizzazione di riscuotere la pensione del correntista senza esibire neppure la delega.
Conseguentemente, ha chiesto la condanna in solido del convenuto e di Controparte_3 al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale.
Il convenuto nel costituirsi in giudizio ha contestato le domande attoree sia nell'an che nel quantum ed in particolare ha dedotto la mancanza di prova della allegata e contestata anteriore risalenza della condotta accertata in sede penale a suo carico, nonché eccepito la prescrizione dei diritti azionati. Ha inoltre rappresentato di avere dato esecuzione alla sentenza penale avendo pagato la provvisionale e le spese legali in favore dell'attore. costituendosi in giudizio ha eccepito preliminarmente la prescrizione Controparte_3 delle domande risarcitorie, chiamato in causa i dipendenti dell'ufficio postale all'epoca dei fatti per chiedere nel caso di accoglimento della richiesta risarcitoria l'accertamento della loro esclusiva responsabilità con conseguente condanna al pagamento in solido col convenuto, in subordine in caso di condanna di essere manlevata dai propri dipendenti in solido con il . Ha rilevato, in ogni caso, il concorso di colpa del con conseguente CP_2 CP_1
istanza di riduzione del danno.
I terzi chiamati costituendosi in giudizio hanno in via preliminare eccepito l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del procedimento di negoziazione assistita, il difetto di legittimazione passiva quantomeno dei dipendenti , e CP_4 CP_6 CP_10 CP_11
nel periodo in relazione al quale sono stati accertati i fatti reato del atteso CP_2
l'avvenuto pagamento da parte di quest'ultimo della provvisionale nonché della dipendente per avere questa costituito all'atto di collocamento in quiescenza una garanzia a CP_9
favore di per il caso di soccombenza. Nel merito hanno contestato la domanda CP_3 risarcitoria nell'an e nel quantum eccependo comunque la prescrizione.
La causa, istruita documentalmente, è stata quindi assunta in decisione ex art. 190 c.p.c.-
Orbene, la domanda risarcitoria dell'attore è parzialmente fondata per cui viene accolta nella diversa inferiore misura infra quantificata per come di seguito osservato.
A seguito della denuncia dell'attoreil convenuto veniva tratto a giudizio Controparte_2 per rispondere del reato di agli artt. “81, 640 co.2 n 2bis in relazione all'art. 61 n.5, 61 n.7, perché con una pluralità di condotte a cadenza mensile, consistita nell'esecuzione di un medesimo disegno criminoso e abusando della sua notorietà quale ex dipendente dell'ufficio postale, con artifici e raggiri consistiti nell'offrirsi alla P.O. , persona CP_1 ultrasettantacinquenne e con chiari sintomi di demenza senile, di avvisarlo mensilmente dell'avvenuto accredito della pensione da questi percepita e di ritirare personalmente la stessa in sua vece, in modo da non farlo attendere troppo in posta, sottraendo dall'ammontare della stessa metà del suo importo, inducendo così in errore il circa l'esatta CP_1
somma di sua spettanza e procurandosi così un ingiusto profitto con altrui danno. In
Agrigento mensilmente almeno dal giugno 2014 al 1.4.2016.”
Il Tribunale penale di Agrigento con la sentenza n. 318/2018, emessa nell'ambito del proc. n.
1999/2016 R.G.T., ha riconosciuto la colpevolezza del in ordine al reato CP_2
ascrittogli, unificati gli episodi sotto il vincolo della continuazione, esclusa l'aggravante del danno di rilevante entità, condannandolo alla pena di anni uno e mesi tre di reclusione ed €
600,00 di multa oltre al pagamento delle spese processuali, nonché condannato al risarcimento del danno nei confronti della parte civile quantificato in € 6.000,00 ( € 300,00 per tutti i mesi fatta eccezione per il mese di giugno 2014 e maggio 2015) a titolo di provvisionale immediatamente esecutiva rimettendo le parti innanzi al giudice civile per l'eventuale maggior danno.
L'attore ha introdotto il presente giudizio allegando l'anteriore risalenza della condotta illecita del all'anno 2011 e quindi chiesto la condanna dello stesso al conseguente CP_1 maggior danno patrimoniale, quantificato in € 20.200,00 nonché il danno non patrimoniale.
Ora, in sede penale la condotta illecita è stata contestata al dal 9 maggio 2014 al CP_2
1 aprile 2016 poiché l'acquisizione dei tabulati telefonici relativa al traffico telefonico sull'utenza privata del aveva consentito di verificare che la condotta illecita posta CP_2
in essere da questi si era protratta dal 9 maggio 2014 al 1 aprile 2016.
La domanda risarcitoria dell'attore formulata in riferimento al periodo decorrente dal 2011 al 2016 in primo luogo impone di accertare la fondatezza dell'allegata anteriore decorrenza della condotta delittuosa del convenuto rispetto a quanto accertato in sede penale in ordine al profilo temporale. Invero, "l'accertamento dell'illecito civile che costituisca anche reato impone la preliminare prova del fatto" che l'attore, sul quale grava l'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c., non ha fornito non avendo allegato elementi probatori idonei e conducenti ai fini dell'accertamento della commissione della condotta illecita -reato da parte del fin dall'anno 2011. A tal uopo, è utile rilevare che in sede penale la contestazione CP_2
del reato a partire dal 9 maggio 2014 è avvenuta sulla base degli acquisiti tabulati telefonici relativi all'utenza privata del che hanno documentato il modus procedendi dello CP_2
stesso fino a due anni a ritroso, vale a dire il preventivo contatto telefonico del da CP_1 parte del , sulla base del quale la contestazione da parte della pubblica accusa CP_2 prima e la successiva dichiarazione di colpevolezza e contestuale condanna del CP_2
da parte del giudice penale è stata limitata a detto periodo.
Il giudice civile può ritenere un fatto provato sulla base di indizi, ma questi indizi devono essere gravi, precisi e concordanti, secondo quanto stabilito dalla legge (principalmente l'art. 2729 del codice civile), onde assicurare che la valutazione degli indizi sia rigorosa, permettendo di fondare la decisione solo su un ragionamento logico che parta da un fatto noto per arrivare a un fatto ignoto con un elevato grado di probabilità.
Nella fattispecie l'attore ha instato sotto il profilo istruttorio per l'ammissione della testimonianza – non ammessa - delle nipoti che in ordine al profilo temporale non hanno il carattere della specificità e univocità risolvendosi in una mera allegazione. Non è sufficiente un mero sospetto ma è necessaria una concatenazione di indizi che, presi nella loro interezza, offrano un quadro probatorio solido e non ambivalente, capace di far fondare la decisione del giudice. La domanda risarcitoria del danno patrimoniale per il periodo dal 9 maggio 2014 a ritroso fino al 2011 va pertanto disattesa.
Fondata è invece la domanda volta ad ottenere il risarcimento del danno morale derivante dal reato siccome accertato con la sentenza penale di condanna del Tribunale di Agrigento.
Invero, la provvisionale disposta dal giudice penale in favore della parte civile è stata liquidata solo in riferimento al danno patrimoniale per cui la rimessione al giudice civile per la liquidazione dell'eventuale maggior danno include il danno morale.
La liquidazione in sede civile del danno morale implica una valutazione equitativa (art. 1226
c.c.), ovvero un apprezzamento discrezionale basato su prudenza e circostanze del caso specifico, specialmente quando l'ammontare esatto del danno non può essere provato. Trattandosi di un danno attinente ad un bene immateriale, il ricorso alla prova presuntiva assume un rilievo determinante, potendo costituire anche l'unica fonte di convincimento del giudice.
Orbene, nella fattispecie il fatto illecito integrante il reato di truffa aggravata, ai sensi dell'art. 640, comma 2, 2 bis, c.p., ha leso il diritto costituzionalmente garantito della libertà di autodeterminazione della persona offesa, alla quale in via equitativa si riconosce a titolo di risarcimento per la sofferenza patita a causa della condotta delittuosa del convenuto, in ragione dell'importanza del bene giuridico violato, della vita di stenti causata dalla sottrazione della metà (€ 300,00) dell'importo già modesto della pensione percepita, della condotta dell'imputato che ha approfittato del deterioramento cognitivo dell'odierno attore, la somma di € 6.000,00. Su detta somma devalutata alla data del 9.5.2014 vanno applicati i coefficienti istat anno per anno fino alla data della liquidazione e sulla somma rivalutata anno per anno vanno calcolati gli interessi legali dalla data del 9.5.2014 fino alla liquidazione finale.
Fondata è inoltre la domanda risarcitoria formulata nei confronti di per Controparte_3 farne valere la responsabilità indiretta quale responsabile civile.
Invero, quale datore di lavoro è civilmente responsabile nei confronti di Controparte_3 terzi per i danni causati dal proprio dipendente se il fatto illecito è commesso nell'esercizio delle sue funzioni. Questa responsabilità, prevista dall'art. 2049 del Codice Civile, è di natura oggettiva, non dipendente da colpa nella scelta o vigilanza del lavoratore, ma dal rapporto di preposizione che fa gravare sul datore di lavoro i rischi dell'attività. Trattasi di responsabilità che sorge anche se il rapporto di lavoro è cessato, purché l'illecito avvenga nell'esercizio delle incombenze a cui il dipendente era adibito durante il rapporto lavorativo.
Non essendo stata citata quale responsabile civile nel processo penale, la CP_3
sentenza penale di condanna non fa stato nei suoi confronti ed impone l'accertamento autonomo dell' illecito da parte del giudice civile. In presenza di un giudicato penale maturato sui fatti, come nella fattispecie, è precluso tuttavia al giudice civile, di procedere ad una nuova e diversa ricostruzione dei fatti ovvero della condotta, dell'evento e del nesso di causalità materiale tra l'una e l'altro e delle le circostanze di tempo, luogo e modi di svolgimento, essendo stati oggetto di accertamento definitivo in sede penale mentre nessuna efficacia vincolante esplica nel giudizio civile la valutazione dei suddetti elementi.
Ciò posto, la condotta dolosa del , integrante il reato di truffa aggravata perpetrata Parte_2 ai danni dell'attore, costituisce un illecito civile ai sensi dell'art. 2043 c.c., avendo causato il danno ingiusto della lesione del diritto costituzionale della libertà morale dell'attore e sussistendo il nesso di causalità tra il fatto ed il danno morale ovvero la sofferenza interiore arrecata a causa della violazione del bene giuridico della libertà morale di rango costituzionale e delle difficoltà materiali causate per la sottrazione delle somme. Dalla accertata rilevanza della condotta del convenuto quale fatto illecito ai sensi dell'art. 2043 c.c., consegue l'obbligo di risarcimento del chiesto danno morale e quindi la condanna in solido del convenuto e del responsabile civile.
Infondata la domanda del responsabile civile volta ad ottenere il riconoscimento del concorso di colpa da parte dell'attore e ciò in ragione dello stato di deterioramento cognitivo dello stesso del quale ha approfittato il convenuto.
Quanto all'eccepita prescrizione da parte di si osserva che si osserva che “L'art. CP_3
2947, comma 3, c.c., nel far coincidere il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno con quello stabilito dalla legge penale per il reato, si riferisce a tutti i possibili soggetti passivi della pretesa risarcitoria e si applica, perciò, non solo all'azione civile esperibile contro la persona penalmente imputabile, ma anche a quella intentata contro coloro che sono tenuti al risarcimento a titolo di responsabilità indiretta”. (Corte di
Cassazione, ordinanza n. 21404 del 26/07/2021).
Improcedibili infine le domande della convenuta nei confronti dei terzi Controparte_3 chiamati per il mancato invito alla negoziazione assistita. Invero, detto invito è stato formulato vanamente nei confronti dei terzi chiamati da parte dell'attore atteso che trattasi di onere facente capo alla diversa parte che ha chiamato in causa i terzi ovvero che non ha provveduto entro il termine assegnato Controparte_3
alle parti per la comunicazione dell'invito con l'ordinanza del 25.10.2022.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- In parziale accoglimento delle domande di parte attrice condanna i convenuti e al pagamento, in solido, in favore di Controparte_2 Controparte_3
della somma di € 6.000,00 a titolo di risarcimento del danno morale CP_1
oltre rivalutazione e interessi come da parte motiva;
- Condanna i convenuti e alla refusione delle Controparte_2 Controparte_3
spese di lite in favore di che liquida in € 2.540,00 oltre il rimborso CP_1 forfettario per spese generali, ed accessori come per legge da versarsi all'erario attesa la disposta ammissione dell'attore al beneficio del patrocinio a spese dello stato;
- Dichiara l'improcedibilità delle domande spiegate da nei confronti Controparte_3
dei terzi chiamati;
- Condanna alla refusione delle spese legali nei confronti dei terzi chiamati CP_3
che liquida in € 2.540,00 oltre il rimborso forfettario per spese generali ed accessori come per legge.
Agrigento, 19 settembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Domenica Spanò