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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 20/03/2025, n. 1772 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1772 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3767/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
Dott. Nicola Saracino Presidente
Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dott. Marco Genna Consigliere relatore ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n. 3767 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell' anno 2019, trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 01.06.2024 e vertente
T R A
c.f. ), con sede in Roma, Via Parte_1 P.IVA_1
Aristide Carabelli n. 60 – 66, in persona del legale rappresentante pro-tempore,
(c.f. , con sede in Roma, Via Parte_2 P.IVA_2
Costanzo Casana n. 268/272, in persona del legale rappresentante pro-tempore,
(c.f. ), , Parte_3 C.F._1 Parte_4
; Parte_5 rappresentati e difesi dall'Avv. Franco Muratori
APPELLANTI
E
c.f. ), con sede in Milano, piazza Gae Aulenti, Controparte_1 P.IVA_3
n. 3, Tower A, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura generale per atto pubblico del 27.04.2022 a rogito del Notaio di Milano, rep. 54180 e racc. 25136, dall'Avv. Francesco Trotta Persona_1
r.g. n. 3767/2019 1 APPELLATA
E
c.f. , con sede in Roma, Via Controparte_2 P.IVA_4
Mario Carucci n. 131, e per essa quale mandataria (c.f. CP_3
), con sede in Verona, Viale dell'Agricoltura n. 7, rappresentata e P.IVA_5
difesa, giusta procura generale alle liti per atto del Notaio di Persona_2
Verona del 18.01.2017, Rep. 73453/22385, dall'Avv. Teodoro Carsillo
TERZA INTERVENUTA
CONCLUSIONI
Per gli appellanti:
“Ferme le deduzioni, eccezioni e richieste spiegate in primo grado tanto nei verbali di udienza che negli scritti difensivi, da intendersi come altrettanti motivi di gravame, voglia l'Ecc.ma Corte di Roma adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, in riforma della sentenza n. 22869/2018 del 28.11.2018, emessa dal Tribunale
Ordinario di Roma, in persona del Giudice Dott. Giuseppe Russo, nel procedimento
R.G. n. 30377/2014, accogliere il presente appello e per l'effetto, rigettata la domanda riconvenzionale svolta dalla banca convenuta:
IN VIA PRINCIPALE:
- attesa l'omessa produzione in giudizio da parte della convenuta del contratto di CP_4
conto corrente, e del contratto di aperura di credito in conto corrente dichiarare la nullità e/o l'inesistenza degli stessi e, per l'effetto, disporre il ricalcolo del credito a favore di parte attrice applicando il tasso BOT ai sensi e per gli effetti dell'art. 117 TUB;
- accertata l'omessa produzione in giudizio del contratto di conto corrente originario e del contratto di apertura di credito in conto corrente e/o l'illegittimità della c.m.s. ordinare alla la decurtazione dagli estratti conto di tutti gli interessi, competenze CP_4
e spese corrisposti da parte attrice in quanto non dovuti;
- accertata l'illegittimità degli addebiti contestati riga per riga nella prima difesa utile, cristallizzata dalla mancata contestazione dell'Istituto di credito, ordinare alla la CP_4
decurtazione della somma di € 316.924,33 dagli estratti conto e, per l'effetto, dichiarare
l'attore a credito di € 218.702,04 per questo solo motivo;
r.g. n. 3767/2019 2 - accertata l'usurarietà della clausola interessi, dichiarare il contratto di conto corrente gratuito e, per l'effetto, ordinare alla la decurtazione dagli estratti conto di tutti CP_4
gli interessi, competenze e spese corrisposti da parte attrice in quanto non dovuti;
- previo accertamento della difformità del TAN indicato nel contratto con quello effettivamente applicato dalla dichiarare il mutuo indeterminato e per l'effetto CP_4
procedere al ricalcolo del credito a favore di parte attrice applicando il tasso sostitutivo ai sensi e per gli effetti dell'art. 117 TUB.
IN VIA SUBORDINATA:
- sempre previo accertamento della nullità ovvero dell'inesistenza del contratto di conto corrente e di apertura di credito in conto corrente, dichiarare dovuta la minor somma che risulterà provata in corso di causa o che apparirà di giustizia eventualmente anche rimettendo la causa sul ruolo per disporre il corretto ricalcolo;
- sempre previo accertamento dell'indeterminatezza del mutuo, dichiarare dovuta la minor somma che risulterà provata in corso di causa o che apparirà di giustizia, anche previa decurtazione delle somme richieste a titolo di interessi, competenze, spese e penali, nonché di quelle riconosciute a titolo di danno;
IN OGNI CASO
- dichiarare l'inesistenza di qualsiasi credito della convenuta e condannarla al CP_4
risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti dalla parte attrice, per aver illegittimamente applicato tassi di interesse usurari, anatocistici nonché per aver violato le regole che tutelano la buona fede e la correttezza contrattuale”.
Per l'appellata:
“In via preliminare:
- dichiarare inammissibile, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., l'appello proposto avverso alla sentenza n. 22869/2018 del Tribunale di Roma resa in data 05.11.2018 e pubblicata in data 28.11.2018 ovvero dichiararlo inammissibile ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.
Nel merito:
- accertare e dichiarare l'intervenuta acquiescenza e decadenza dell'appellante rispetto alle domande non riproposte nell'impugnazione;
- rigettare, integralmente con ogni e qualsiasi statuizione, tutte le domande avversarie contenute nell'atto di appello in quanto inammissibili e comunque infondate, in fatto e in diritto, oltre che non provate, con la conseguente conferma integrale della sentenza n.
r.g. n. 3767/2019 3 22869/2018 del Tribunale di Roma resa in data 05.11.2018 e pubblicata in data
28.11.2018.
In via del tutto subordinata:
- nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale dell'appello avversario e conseguente riforma della sentenza impugnata, condannare gli attori, odierni appellanti, al pagamento delle somme che si riterranno dovute, oltre gli interessi sino al soddisfo, in favore della titolare del credito e cessionaria Controparte_2
Con integrale vittoria di compensi professionali, oltre al rimborso delle spese generali, agli oneri accessori come per legge”.
Per la terza intervenuta:
“Rigettarsi il gravame proposto dalla la Parte_1 Parte_2
ed i sigg.ri e in quanto
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5
inammissibile e, comunque, infondato in fatto ed in diritto.
In via del tutto subordinata, condannare gli appellanti al pagamento delle somme che si riterranno dovute, con gli interessi sino al soddisfo.
Con vittoria di spese e compensi, oltre spese generali forfettarie, CPA e IVA”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
Con atto di citazione ritualmente notificato il 28.05.2019 Parte_1
, e
[...] Parte_6 Parte_3 Parte_4
hanno interposto appello avverso la sentenza del Parte_5
Tribunale di Roma n. 22869/2018, pubblicata il 28.11.2018 e non notificata, che aveva respinto le domande (riunite) con le quali le due società summenzionate e il loro legale rappresentante p.t. da un lato, lo stesso Parte_3 Pt_3
, e dall'altro, quali garanti,
[...] Parte_4 Parte_5
avevano richiesto l'accertamento dell'inesistenza di qualsivoglia pretesa creditoria nei loro confronti da parte di in ragione della Controparte_1
mancata ricezione di copia della documentazione relativa ai rapporti bancari intercorsi e la condanna di detto istituto di credito al risarcimento del danno per r.g. n. 3767/2019 4 violazione delle regole di correttezza e buona fede ed aveva accolto la domanda riconvenzionale spiegata da di condanna della CP_1 Parte_1
e dei suoi garanti al pagamento in suo favore della somma di euro
[...]
76.269,93 oltre interessi, quale saldo debitorio relativo al rapporto di conto corrente, ed in favore di cessionaria del credito, della somma Parte_7
di Euro 21.952,36 oltre interessi, quale saldo debitorio relativo al mutuo chirografario, confermando sul punto l'ordinanza – ingiunzione ex art. 186ter
c.p.c. emessa il 06.05.2016.
Il Tribunale aveva, nello specifico, dichiarato il difetto di legittimazione attiva di non essendo intercorso alcun rapporto Parte_2
contrattuale tra detta società di persone e aveva respinto le domande CP_1
di accertamento negativo degli attori sul rilievo che una copia dei contratti risultava essere stata loro consegnata e che gli estratti conto analitici e i riassunti scalari erano stati consegnati alla correntista aveva Controparte_5
ritenuto inammissibili le nuove allegazioni che gli attori avevano introdotto solo con la seconda e con la terza memoria di cui all'art. 183 comma sesto c.p.c. in merito all'asserita mancata autorizzazione di alcuni addebiti, all'asserita applicazione di interessi anatocistici ed usurari e all'asserita indeterminatezza del contratto di mutuo in relazione alla determinazione degli interessi. Fondate perché supportate documentalmente erano invece, ad avviso del Giudice di prime cure, le pretese creditorie azionate in via riconvenzionale da CP_1
Gli appellanti hanno richiesto l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, dolendosi della sentenza impugnata nelle parti in cui:
1) aveva ritenuto prodotti in giudizio i contratti di conto corrente e di apertura di credito, non riscontrando la mancata corrispondenza degli stessi, che recavano datazione successiva agli estratti conto, agli originali né relativamente all'apertura di credito l'omessa indicazione dei tassi applicati al rapporto in violazione dell'art. 117 TUB;
2) aveva ritenuto inammissibile la doglianza mossa in ordine alla mancata autorizzazione di alcuni addebiti sul conto, pari complessivamente all'importo di Euro 316.924,33, nonostante la contestazione fosse stata tempestivamente sollevata nel primo atto difensivo (la memoria ex art. 183
r.g. n. 3767/2019 5 comma sesto n. 3 c.p.c.) successivo alla produzione ad opera della banca degli estratti conto;
3) aveva ritenuto la contestazione sub 2) comunque infondata per essere la correntista decaduta ai sensi dell'art. 1832 c.c. per omessa impugnativa degli estratti conto, non avendo la mai ricevuto Parte_1
tali estratti né avendo la banca fornito prova della loro comunicazione;
4) aveva ritenuto infondata la contestazione relativa all'applicazione di interessi usurari con riferimento al conto corrente e all'apertura di credito, sostenendo che la commissione di massimo scoperto doveva essere esclusa nella determinazione del TEG per i rapporti, come quelli in esame, instaurati prima dell'entrata in vigore dell'art. 2 bis DL n. 185/2008, conv. dalla legge n. 2/2009, mentre anche prima del 2009 la cms andava considerata tra le voci che componevano il TEG;
5) aveva ritenuto infondata la contestazione relativa all'applicazione di interessi anatocistici solo perché il conto corrente era stato acceso dopo la
Delibera del CICR del 09.02.2000, tenuto conto anche della mancata produzione del contratto;
6) aveva ritenuto inammissibile l'eccezione di indeterminatezza del contratto di mutuo, nonostante la stessa fosse stata tempestivamente sollevata nella prima memoria istruttoria, dopo che la banca aveva depositato il contratto con la comparsa di costituzione;
7) non aveva tenuto conto della mancata corrispondenza dell'indicatore sintetico di costo (ISC) indicato nel contratto con quello realmente applicato, che comprende gli interessi, le spese di apertura della pratica di credito, le spese di incasso delle rate (se stabilite dal creditore), le spese per le assicurazioni imposte dal creditore, intese ad assicurargli il rimborso del credito in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del debitore, il costo dell'attività di mediazione svolta da un terzo, se necessaria per l'ottenimento del credito, e le altre spese contemplate dal contratto;
8) aveva ritenuto infondata l'eccezione di indeterminatezza del contratto di mutuo nonostante il TAN fosse indeterminato e assolutamente indeterminabile.
r.g. n. 3767/2019 6 In data 19.06.2020 si è tempestivamente costituita che ha Controparte_1
eccepito l'inammissibilità ex art. 342 c.p.c. dell'appello e ne ha chiesto il rigetto in quanto infondato, evidenziando che nelle more del presente giudizio con contratto di cessione di crediti pro soluto individuabili “in blocco” ai sensi degli artt. 1 e 4 della legge n. 130/1999 e dell'art. 58 TUB Controparte_2
aveva acquistato con efficacia dal 29.11.2018 i crediti oggetto della domanda riconvenzionale.
In data 17.06.2020 era nel frattempo intervenuta quale nuovo titolare dei crediti controversi la che ha chiesto respingersi Controparte_2
l'appello.
L'appello non è fondato e deve essere respinto.
Occorre, preliminarmente, rigettare l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione sollevata dall'appellata atteso che nell'atto Controparte_1
di appello sono comunque indicati i capi della sentenza oggetto di gravame e gli argomenti diretti ad inficiare l' iter logico – giuridico seguito dal Giudice di prime cure.
Sempre in via preliminare, si deve rilevare che non sono state oggetto di impugnazione e risultano quindi ormai coperte dal giudicato le statuizioni della sentenza appellata che hanno accertato il difetto di legittimazione ad agire di con la quale non aveva Parte_6 Controparte_1
intrattenuto alcun rapporto contrattuale, e che hanno respinto la domanda risarcitoria per violazione delle regole di correttezza e di buona fede avanzata nei confronti del predetto istituto di credito dagli odierni appellanti.
Il primo motivo di appello è infondato.
Gli appellanti non hanno censurato i capi della sentenza nei quali il Giudice di prime cure: (i) aveva ritenuto generico il disconoscimento della conformità agli originali delle copie cartacee dei contratti (di conto corrente, di apertura di credito e di mutuo chirografario) da costoro effettuato all'udienza di prima comparizione, dopo che detti contratti erano stati prodotti (in formato cartaceo) da all'atto della sua costituzione in giudizio;
(ii) aveva ritenuto CP_1
superato il disconoscimento iniziale, dopo che le iniziali contestazioni non erano state ribadite dalla correntista e dai fideiussori e non erano state rivolte alle copie digitali dei medesimi contratti, che la banca aveva depositato con la r.g. n. 3767/2019 7 memoria istruttoria ex art. 183 comma sesto n. 2 c.p.c.; (iii) aveva ritenuto accertato che tra e erano intercorsi Controparte_1 Parte_1
i seguenti rapporti negoziali, il conto corrente contrassegnato dal numero
401260693 acceso con contratto del 22.01.2010, l'apertura di credito per Euro
70.000,00 regolata su quel rapporto di conto corrente, concessa il 28.04.2010, e il mutuo chirografario dell'importo di Euro 51.204,98 stipulato in data 28.04.2010;
(iv) aveva ritenuto parimenti provata per tabulas la stipula in data 28.04.2010 da parte di , e di una Parte_3 Parte_4 Parte_5
fideiussione specifica riferita al mutuo chirografario e di una fideiussione omnibus sino a un massimale di Euro 130.000,00 per tutte le obbligazioni contratte da con (v) aveva Parte_1 Controparte_1
accertato che una copia dei contratti di cui ai punti (iii) e (iv) era stata consegnata alla correntista e mutuataria ed ai Parte_1 Parte_1
fideiussori.
Al contrario di quanto dedotto dagli appellanti, inoltre, i contratti di cui sopra contengono tutte le condizioni normative ed economiche applicate ai rapporti, la misura degli interessi attivi e passivi, intra e extra fido, le commissioni con indicazione delle aliquote e delle modalità di calcolo, gli oneri, le spese e le relative modalità di capitalizzazione, lo jus variandi in favore della delle medesime condizioni economiche e normative. Ciò vale anche per CP_4
l'apertura di credito, che prevedeva espressamente l'applicazione, “per quanto non espressamente previsto o derogato dal presente contratto e/o dagli atti relativi alle singole richieste di utilizzo“ (e nessuna deroga era prevista nel contratto in esame), delle norme e delle condizioni che regolavano il rapporto di conto corrente, sul quale l'affidamento insisteva. E nel contratto di conto corrente, regolarmente sottoscritto dalla correntista, era indicato il tasso d'interesse applicabile, che, dunque, era applicato anche all'apertura di credito.
Il secondo e il terzo motivo dell'appello possono essere esaminati congiuntamente e sono entrambi infondati.
Gli appellanti asseriscono di non essere stati destinatari delle comunicazioni degli estratti conto periodici ad opera della banca, ma si sono ben guardati dall'aggredire il capo della sentenza nel quale il tribunale ha ritenuto accertata in via presuntiva l'avvenuta comunicazione alla correntista della r.g. n. 3767/2019 8 rendicontazione periodica sia in ragione dell'assenza di elementi dai quali desumere che avesse disatteso gli obblighi sanciti dall'art. 119 TUB sia CP_1
soprattutto in ragione del lungo lasso di tempo (oltre quattro anni) che era intercorso prima che la correntista richiedesse la documentazione relativa al rapporto. E' appena il caso di rilevare che la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che “la presunzione di veridicità delle scritturazioni del conto, quando il cliente, ricevuto l'estratto o documento equipollente, non sollevi specifiche contestazioni, trova applicazione anche qualora l'estratto non sia stato trasmesso con raccomandata o secondo le altre modalità indicate nel contratto, ma venga portato comunque a conoscenza del correntista, a sostegno della pretesa di pagamento del saldo passivo, con la conseguenza che tale pretesa non può essere respinta in presenza di un generico diniego della posizione debitoria da parte del cliente, non accompagnato da specifiche contestazioni” (così Cass. n. 29415/2020, conf. Cass.
n. 18352/2023).
Una volta dunque ritenuta accertata la comunicazione degli estratti conto periodici alla correntista, non può che convenirsi con il Giudice di prime cure sull'operatività delle preclusioni di cui all'art. 1832 comma primo c.c. in ordine alle contestazioni circa la legittimità delle operazioni di addebito risultanti dagli estratti in mancanza di impugnativa di detti estratti nel termine previsto dal contratto. Tanto più che la correntista non ha sollevato specifiche doglianze sulla validità ed efficacia dei rapporti obbligatori dai quali sarebbero derivati tali addebiti, che non le sarebbero state precluse a norma dell'art. 1832 c.c. (v.
Cass. n. 30000/2018, Cass. n. 23421/2016, Cass. n. 116262/2011).
Invero, le generiche ed apodittiche contestazioni degli appellanti prima ancora che infondate risultano inammissibili, come ha correttamente statuito il tribunale, atteso che sono state sollevate per la prima volta con la terza memoria di cui all'art. 183 comma sesto c.p.c., ben oltre, dunque, i termini decadenziali previsti dall'art. 183 c.p.c. nella formulazione anteriore alle modifiche apportate dal D.L.vo n. 149/2022, al pari delle allegazioni cui si riferiscono i restanti motivi di impugnazione, formulate per la prima volta con la memoria di cui all'art. 183 comma sesto n. 2 c.p.c. Anche dopo il considerevole ampliamento della nozione di emendatio libelli conseguente ai noti arresti delle Sezioni della Corte di
Cassazione del 2015 (sentenza n. 12310) e del 2018 (sentenza n. 22404), il r.g. n. 3767/2019 9 termine ultimo per apportare modifiche alla domanda originaria introducendo variazioni che non elidano il legame di connessione alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e che si pongano in relazione di alternatività – incompatibilità con la domanda originaria o per formulare domande nuove che siano conseguenza della domanda riconvenzionale del convenuto coincide, infatti, con il primo termine perentorio fissato dal giudice per le memorie di cui all'art. 183 comma sesto c.p.c. vecchia formulazione.
Occorre ancora rilevare che, sebbene la nullità delle clausole contrattuali contenenti la pattuizione di interessi anatocistici o usurari “sia rilevabile d'ufficio
e denunciabile dalle parti nel corso del giudizio anche in relazione a profili originariamente non dedotti, tuttavia le nuove censure sono suscettibili di considerazione solo se fondate su tempestive allegazioni, alle quali devono necessariamente coordinarsi” (così, Cass. n. 28983/2023), con conseguente inammissibilità di nuove allegazioni o in precedenza mai svolte o fondanti un accertamento che in precedenza non era mai stato richiesto né compiuto (v.
Cass. n. 13536 del 2023), come per l'appunto accaduto nel caso di specie.
Le nuove allegazioni risultano pertanto inammissibili, come ha correttamente statuito il tribunale, che non ha peraltro rinunciato ad accertarne l'infondatezza nel merito, da ribadirsi in questa sede, per ciò che attiene:
- all'asserita applicazione di interessi anatocistici nel rapporto di conto corrente, esclusa per la presenza nel contratto di una clausola di reciprocità nella capitalizzazione degli interessi, secondo la quale “i rapporti dare e avere relativi al conto corrente sono regolati con identica periodicità trimestrale”;
- alla presunta applicazione di interessi usurari nello stesso rapporto, sfornita di qualsivoglia elemento di prova e di segno contrario alle Istruzioni di
Vigilanza della Banca d'Italia, formulate per la prima volta il 30.09.1996 e successivamente aggiornate sino al febbraio 2006, secondo le quali la cms non rientrava nel calcolo del TEG e doveva essere rilevata separatamente;
- all'asserita indeterminatezza del contratto di mutuo, essendo la convenzione sugli interessi, legata all'Euribor a tre mesi, riferita a parametri certi e conoscibili da entrambe le parti, tenuto conto peraltro dell'inconferente riferimento all'indicatore sintetico di costo (ISC), che è uno r.g. n. 3767/2019 10 strumento di carattere esclusivamente informativo per cui non determina alcuna condizione economica direttamente applicabile al contratto e non può quindi considerarsi un “tasso” al pari dei tassi di interesse.
Deve infine convenirsi con il Giudice di prime cure anche in ordine alla fondatezza della domanda riconvenzionale spiegata da Controparte_1
essendo il saldo debitorio del rapporto di conto corrente, sul quale era regolata anche l'apertura di credito, adeguatamente documentato dai relativi contratti, dagli estratti conto periodici e riassunti scalari e dal saldaconto finale certificato ai sensi dell'art. 50 TUB e risultando altresì il saldo debitorio del mutuo supportato dall'allegazione del contratto e del piano di ammortamento, a fronte della quale la correntista ed i fideiussori avrebbero dovuto (e non lo hanno fatto) contestare specificatamente l'ammontare della somma pretesa e documentare il pagamento delle rate concordate con il piano di ammortamento.
L'appello deve essere, pertanto, respinto e le spese di lite, liquidate come in dispositivo, in applicazione del DM 55/2014 come modificato dal DM 147/2022, seguono la soccombenza.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.
115/2002, per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna gli appellanti in solido a rifondere all'appellata ed alla terza intervenuta le spese di lite da questa anticipate, che si liquidano in Euro
6.500,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, per ciascuna delle parti vittoriose.
Dà atto dei presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma del
18.03.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Marco Genna Dott. Nicola Saracino
r.g. n. 3767/2019 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
Dott. Nicola Saracino Presidente
Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dott. Marco Genna Consigliere relatore ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n. 3767 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell' anno 2019, trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 01.06.2024 e vertente
T R A
c.f. ), con sede in Roma, Via Parte_1 P.IVA_1
Aristide Carabelli n. 60 – 66, in persona del legale rappresentante pro-tempore,
(c.f. , con sede in Roma, Via Parte_2 P.IVA_2
Costanzo Casana n. 268/272, in persona del legale rappresentante pro-tempore,
(c.f. ), , Parte_3 C.F._1 Parte_4
; Parte_5 rappresentati e difesi dall'Avv. Franco Muratori
APPELLANTI
E
c.f. ), con sede in Milano, piazza Gae Aulenti, Controparte_1 P.IVA_3
n. 3, Tower A, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura generale per atto pubblico del 27.04.2022 a rogito del Notaio di Milano, rep. 54180 e racc. 25136, dall'Avv. Francesco Trotta Persona_1
r.g. n. 3767/2019 1 APPELLATA
E
c.f. , con sede in Roma, Via Controparte_2 P.IVA_4
Mario Carucci n. 131, e per essa quale mandataria (c.f. CP_3
), con sede in Verona, Viale dell'Agricoltura n. 7, rappresentata e P.IVA_5
difesa, giusta procura generale alle liti per atto del Notaio di Persona_2
Verona del 18.01.2017, Rep. 73453/22385, dall'Avv. Teodoro Carsillo
TERZA INTERVENUTA
CONCLUSIONI
Per gli appellanti:
“Ferme le deduzioni, eccezioni e richieste spiegate in primo grado tanto nei verbali di udienza che negli scritti difensivi, da intendersi come altrettanti motivi di gravame, voglia l'Ecc.ma Corte di Roma adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, in riforma della sentenza n. 22869/2018 del 28.11.2018, emessa dal Tribunale
Ordinario di Roma, in persona del Giudice Dott. Giuseppe Russo, nel procedimento
R.G. n. 30377/2014, accogliere il presente appello e per l'effetto, rigettata la domanda riconvenzionale svolta dalla banca convenuta:
IN VIA PRINCIPALE:
- attesa l'omessa produzione in giudizio da parte della convenuta del contratto di CP_4
conto corrente, e del contratto di aperura di credito in conto corrente dichiarare la nullità e/o l'inesistenza degli stessi e, per l'effetto, disporre il ricalcolo del credito a favore di parte attrice applicando il tasso BOT ai sensi e per gli effetti dell'art. 117 TUB;
- accertata l'omessa produzione in giudizio del contratto di conto corrente originario e del contratto di apertura di credito in conto corrente e/o l'illegittimità della c.m.s. ordinare alla la decurtazione dagli estratti conto di tutti gli interessi, competenze CP_4
e spese corrisposti da parte attrice in quanto non dovuti;
- accertata l'illegittimità degli addebiti contestati riga per riga nella prima difesa utile, cristallizzata dalla mancata contestazione dell'Istituto di credito, ordinare alla la CP_4
decurtazione della somma di € 316.924,33 dagli estratti conto e, per l'effetto, dichiarare
l'attore a credito di € 218.702,04 per questo solo motivo;
r.g. n. 3767/2019 2 - accertata l'usurarietà della clausola interessi, dichiarare il contratto di conto corrente gratuito e, per l'effetto, ordinare alla la decurtazione dagli estratti conto di tutti CP_4
gli interessi, competenze e spese corrisposti da parte attrice in quanto non dovuti;
- previo accertamento della difformità del TAN indicato nel contratto con quello effettivamente applicato dalla dichiarare il mutuo indeterminato e per l'effetto CP_4
procedere al ricalcolo del credito a favore di parte attrice applicando il tasso sostitutivo ai sensi e per gli effetti dell'art. 117 TUB.
IN VIA SUBORDINATA:
- sempre previo accertamento della nullità ovvero dell'inesistenza del contratto di conto corrente e di apertura di credito in conto corrente, dichiarare dovuta la minor somma che risulterà provata in corso di causa o che apparirà di giustizia eventualmente anche rimettendo la causa sul ruolo per disporre il corretto ricalcolo;
- sempre previo accertamento dell'indeterminatezza del mutuo, dichiarare dovuta la minor somma che risulterà provata in corso di causa o che apparirà di giustizia, anche previa decurtazione delle somme richieste a titolo di interessi, competenze, spese e penali, nonché di quelle riconosciute a titolo di danno;
IN OGNI CASO
- dichiarare l'inesistenza di qualsiasi credito della convenuta e condannarla al CP_4
risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti dalla parte attrice, per aver illegittimamente applicato tassi di interesse usurari, anatocistici nonché per aver violato le regole che tutelano la buona fede e la correttezza contrattuale”.
Per l'appellata:
“In via preliminare:
- dichiarare inammissibile, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., l'appello proposto avverso alla sentenza n. 22869/2018 del Tribunale di Roma resa in data 05.11.2018 e pubblicata in data 28.11.2018 ovvero dichiararlo inammissibile ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.
Nel merito:
- accertare e dichiarare l'intervenuta acquiescenza e decadenza dell'appellante rispetto alle domande non riproposte nell'impugnazione;
- rigettare, integralmente con ogni e qualsiasi statuizione, tutte le domande avversarie contenute nell'atto di appello in quanto inammissibili e comunque infondate, in fatto e in diritto, oltre che non provate, con la conseguente conferma integrale della sentenza n.
r.g. n. 3767/2019 3 22869/2018 del Tribunale di Roma resa in data 05.11.2018 e pubblicata in data
28.11.2018.
In via del tutto subordinata:
- nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale dell'appello avversario e conseguente riforma della sentenza impugnata, condannare gli attori, odierni appellanti, al pagamento delle somme che si riterranno dovute, oltre gli interessi sino al soddisfo, in favore della titolare del credito e cessionaria Controparte_2
Con integrale vittoria di compensi professionali, oltre al rimborso delle spese generali, agli oneri accessori come per legge”.
Per la terza intervenuta:
“Rigettarsi il gravame proposto dalla la Parte_1 Parte_2
ed i sigg.ri e in quanto
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5
inammissibile e, comunque, infondato in fatto ed in diritto.
In via del tutto subordinata, condannare gli appellanti al pagamento delle somme che si riterranno dovute, con gli interessi sino al soddisfo.
Con vittoria di spese e compensi, oltre spese generali forfettarie, CPA e IVA”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
Con atto di citazione ritualmente notificato il 28.05.2019 Parte_1
, e
[...] Parte_6 Parte_3 Parte_4
hanno interposto appello avverso la sentenza del Parte_5
Tribunale di Roma n. 22869/2018, pubblicata il 28.11.2018 e non notificata, che aveva respinto le domande (riunite) con le quali le due società summenzionate e il loro legale rappresentante p.t. da un lato, lo stesso Parte_3 Pt_3
, e dall'altro, quali garanti,
[...] Parte_4 Parte_5
avevano richiesto l'accertamento dell'inesistenza di qualsivoglia pretesa creditoria nei loro confronti da parte di in ragione della Controparte_1
mancata ricezione di copia della documentazione relativa ai rapporti bancari intercorsi e la condanna di detto istituto di credito al risarcimento del danno per r.g. n. 3767/2019 4 violazione delle regole di correttezza e buona fede ed aveva accolto la domanda riconvenzionale spiegata da di condanna della CP_1 Parte_1
e dei suoi garanti al pagamento in suo favore della somma di euro
[...]
76.269,93 oltre interessi, quale saldo debitorio relativo al rapporto di conto corrente, ed in favore di cessionaria del credito, della somma Parte_7
di Euro 21.952,36 oltre interessi, quale saldo debitorio relativo al mutuo chirografario, confermando sul punto l'ordinanza – ingiunzione ex art. 186ter
c.p.c. emessa il 06.05.2016.
Il Tribunale aveva, nello specifico, dichiarato il difetto di legittimazione attiva di non essendo intercorso alcun rapporto Parte_2
contrattuale tra detta società di persone e aveva respinto le domande CP_1
di accertamento negativo degli attori sul rilievo che una copia dei contratti risultava essere stata loro consegnata e che gli estratti conto analitici e i riassunti scalari erano stati consegnati alla correntista aveva Controparte_5
ritenuto inammissibili le nuove allegazioni che gli attori avevano introdotto solo con la seconda e con la terza memoria di cui all'art. 183 comma sesto c.p.c. in merito all'asserita mancata autorizzazione di alcuni addebiti, all'asserita applicazione di interessi anatocistici ed usurari e all'asserita indeterminatezza del contratto di mutuo in relazione alla determinazione degli interessi. Fondate perché supportate documentalmente erano invece, ad avviso del Giudice di prime cure, le pretese creditorie azionate in via riconvenzionale da CP_1
Gli appellanti hanno richiesto l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, dolendosi della sentenza impugnata nelle parti in cui:
1) aveva ritenuto prodotti in giudizio i contratti di conto corrente e di apertura di credito, non riscontrando la mancata corrispondenza degli stessi, che recavano datazione successiva agli estratti conto, agli originali né relativamente all'apertura di credito l'omessa indicazione dei tassi applicati al rapporto in violazione dell'art. 117 TUB;
2) aveva ritenuto inammissibile la doglianza mossa in ordine alla mancata autorizzazione di alcuni addebiti sul conto, pari complessivamente all'importo di Euro 316.924,33, nonostante la contestazione fosse stata tempestivamente sollevata nel primo atto difensivo (la memoria ex art. 183
r.g. n. 3767/2019 5 comma sesto n. 3 c.p.c.) successivo alla produzione ad opera della banca degli estratti conto;
3) aveva ritenuto la contestazione sub 2) comunque infondata per essere la correntista decaduta ai sensi dell'art. 1832 c.c. per omessa impugnativa degli estratti conto, non avendo la mai ricevuto Parte_1
tali estratti né avendo la banca fornito prova della loro comunicazione;
4) aveva ritenuto infondata la contestazione relativa all'applicazione di interessi usurari con riferimento al conto corrente e all'apertura di credito, sostenendo che la commissione di massimo scoperto doveva essere esclusa nella determinazione del TEG per i rapporti, come quelli in esame, instaurati prima dell'entrata in vigore dell'art. 2 bis DL n. 185/2008, conv. dalla legge n. 2/2009, mentre anche prima del 2009 la cms andava considerata tra le voci che componevano il TEG;
5) aveva ritenuto infondata la contestazione relativa all'applicazione di interessi anatocistici solo perché il conto corrente era stato acceso dopo la
Delibera del CICR del 09.02.2000, tenuto conto anche della mancata produzione del contratto;
6) aveva ritenuto inammissibile l'eccezione di indeterminatezza del contratto di mutuo, nonostante la stessa fosse stata tempestivamente sollevata nella prima memoria istruttoria, dopo che la banca aveva depositato il contratto con la comparsa di costituzione;
7) non aveva tenuto conto della mancata corrispondenza dell'indicatore sintetico di costo (ISC) indicato nel contratto con quello realmente applicato, che comprende gli interessi, le spese di apertura della pratica di credito, le spese di incasso delle rate (se stabilite dal creditore), le spese per le assicurazioni imposte dal creditore, intese ad assicurargli il rimborso del credito in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del debitore, il costo dell'attività di mediazione svolta da un terzo, se necessaria per l'ottenimento del credito, e le altre spese contemplate dal contratto;
8) aveva ritenuto infondata l'eccezione di indeterminatezza del contratto di mutuo nonostante il TAN fosse indeterminato e assolutamente indeterminabile.
r.g. n. 3767/2019 6 In data 19.06.2020 si è tempestivamente costituita che ha Controparte_1
eccepito l'inammissibilità ex art. 342 c.p.c. dell'appello e ne ha chiesto il rigetto in quanto infondato, evidenziando che nelle more del presente giudizio con contratto di cessione di crediti pro soluto individuabili “in blocco” ai sensi degli artt. 1 e 4 della legge n. 130/1999 e dell'art. 58 TUB Controparte_2
aveva acquistato con efficacia dal 29.11.2018 i crediti oggetto della domanda riconvenzionale.
In data 17.06.2020 era nel frattempo intervenuta quale nuovo titolare dei crediti controversi la che ha chiesto respingersi Controparte_2
l'appello.
L'appello non è fondato e deve essere respinto.
Occorre, preliminarmente, rigettare l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione sollevata dall'appellata atteso che nell'atto Controparte_1
di appello sono comunque indicati i capi della sentenza oggetto di gravame e gli argomenti diretti ad inficiare l' iter logico – giuridico seguito dal Giudice di prime cure.
Sempre in via preliminare, si deve rilevare che non sono state oggetto di impugnazione e risultano quindi ormai coperte dal giudicato le statuizioni della sentenza appellata che hanno accertato il difetto di legittimazione ad agire di con la quale non aveva Parte_6 Controparte_1
intrattenuto alcun rapporto contrattuale, e che hanno respinto la domanda risarcitoria per violazione delle regole di correttezza e di buona fede avanzata nei confronti del predetto istituto di credito dagli odierni appellanti.
Il primo motivo di appello è infondato.
Gli appellanti non hanno censurato i capi della sentenza nei quali il Giudice di prime cure: (i) aveva ritenuto generico il disconoscimento della conformità agli originali delle copie cartacee dei contratti (di conto corrente, di apertura di credito e di mutuo chirografario) da costoro effettuato all'udienza di prima comparizione, dopo che detti contratti erano stati prodotti (in formato cartaceo) da all'atto della sua costituzione in giudizio;
(ii) aveva ritenuto CP_1
superato il disconoscimento iniziale, dopo che le iniziali contestazioni non erano state ribadite dalla correntista e dai fideiussori e non erano state rivolte alle copie digitali dei medesimi contratti, che la banca aveva depositato con la r.g. n. 3767/2019 7 memoria istruttoria ex art. 183 comma sesto n. 2 c.p.c.; (iii) aveva ritenuto accertato che tra e erano intercorsi Controparte_1 Parte_1
i seguenti rapporti negoziali, il conto corrente contrassegnato dal numero
401260693 acceso con contratto del 22.01.2010, l'apertura di credito per Euro
70.000,00 regolata su quel rapporto di conto corrente, concessa il 28.04.2010, e il mutuo chirografario dell'importo di Euro 51.204,98 stipulato in data 28.04.2010;
(iv) aveva ritenuto parimenti provata per tabulas la stipula in data 28.04.2010 da parte di , e di una Parte_3 Parte_4 Parte_5
fideiussione specifica riferita al mutuo chirografario e di una fideiussione omnibus sino a un massimale di Euro 130.000,00 per tutte le obbligazioni contratte da con (v) aveva Parte_1 Controparte_1
accertato che una copia dei contratti di cui ai punti (iii) e (iv) era stata consegnata alla correntista e mutuataria ed ai Parte_1 Parte_1
fideiussori.
Al contrario di quanto dedotto dagli appellanti, inoltre, i contratti di cui sopra contengono tutte le condizioni normative ed economiche applicate ai rapporti, la misura degli interessi attivi e passivi, intra e extra fido, le commissioni con indicazione delle aliquote e delle modalità di calcolo, gli oneri, le spese e le relative modalità di capitalizzazione, lo jus variandi in favore della delle medesime condizioni economiche e normative. Ciò vale anche per CP_4
l'apertura di credito, che prevedeva espressamente l'applicazione, “per quanto non espressamente previsto o derogato dal presente contratto e/o dagli atti relativi alle singole richieste di utilizzo“ (e nessuna deroga era prevista nel contratto in esame), delle norme e delle condizioni che regolavano il rapporto di conto corrente, sul quale l'affidamento insisteva. E nel contratto di conto corrente, regolarmente sottoscritto dalla correntista, era indicato il tasso d'interesse applicabile, che, dunque, era applicato anche all'apertura di credito.
Il secondo e il terzo motivo dell'appello possono essere esaminati congiuntamente e sono entrambi infondati.
Gli appellanti asseriscono di non essere stati destinatari delle comunicazioni degli estratti conto periodici ad opera della banca, ma si sono ben guardati dall'aggredire il capo della sentenza nel quale il tribunale ha ritenuto accertata in via presuntiva l'avvenuta comunicazione alla correntista della r.g. n. 3767/2019 8 rendicontazione periodica sia in ragione dell'assenza di elementi dai quali desumere che avesse disatteso gli obblighi sanciti dall'art. 119 TUB sia CP_1
soprattutto in ragione del lungo lasso di tempo (oltre quattro anni) che era intercorso prima che la correntista richiedesse la documentazione relativa al rapporto. E' appena il caso di rilevare che la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che “la presunzione di veridicità delle scritturazioni del conto, quando il cliente, ricevuto l'estratto o documento equipollente, non sollevi specifiche contestazioni, trova applicazione anche qualora l'estratto non sia stato trasmesso con raccomandata o secondo le altre modalità indicate nel contratto, ma venga portato comunque a conoscenza del correntista, a sostegno della pretesa di pagamento del saldo passivo, con la conseguenza che tale pretesa non può essere respinta in presenza di un generico diniego della posizione debitoria da parte del cliente, non accompagnato da specifiche contestazioni” (così Cass. n. 29415/2020, conf. Cass.
n. 18352/2023).
Una volta dunque ritenuta accertata la comunicazione degli estratti conto periodici alla correntista, non può che convenirsi con il Giudice di prime cure sull'operatività delle preclusioni di cui all'art. 1832 comma primo c.c. in ordine alle contestazioni circa la legittimità delle operazioni di addebito risultanti dagli estratti in mancanza di impugnativa di detti estratti nel termine previsto dal contratto. Tanto più che la correntista non ha sollevato specifiche doglianze sulla validità ed efficacia dei rapporti obbligatori dai quali sarebbero derivati tali addebiti, che non le sarebbero state precluse a norma dell'art. 1832 c.c. (v.
Cass. n. 30000/2018, Cass. n. 23421/2016, Cass. n. 116262/2011).
Invero, le generiche ed apodittiche contestazioni degli appellanti prima ancora che infondate risultano inammissibili, come ha correttamente statuito il tribunale, atteso che sono state sollevate per la prima volta con la terza memoria di cui all'art. 183 comma sesto c.p.c., ben oltre, dunque, i termini decadenziali previsti dall'art. 183 c.p.c. nella formulazione anteriore alle modifiche apportate dal D.L.vo n. 149/2022, al pari delle allegazioni cui si riferiscono i restanti motivi di impugnazione, formulate per la prima volta con la memoria di cui all'art. 183 comma sesto n. 2 c.p.c. Anche dopo il considerevole ampliamento della nozione di emendatio libelli conseguente ai noti arresti delle Sezioni della Corte di
Cassazione del 2015 (sentenza n. 12310) e del 2018 (sentenza n. 22404), il r.g. n. 3767/2019 9 termine ultimo per apportare modifiche alla domanda originaria introducendo variazioni che non elidano il legame di connessione alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e che si pongano in relazione di alternatività – incompatibilità con la domanda originaria o per formulare domande nuove che siano conseguenza della domanda riconvenzionale del convenuto coincide, infatti, con il primo termine perentorio fissato dal giudice per le memorie di cui all'art. 183 comma sesto c.p.c. vecchia formulazione.
Occorre ancora rilevare che, sebbene la nullità delle clausole contrattuali contenenti la pattuizione di interessi anatocistici o usurari “sia rilevabile d'ufficio
e denunciabile dalle parti nel corso del giudizio anche in relazione a profili originariamente non dedotti, tuttavia le nuove censure sono suscettibili di considerazione solo se fondate su tempestive allegazioni, alle quali devono necessariamente coordinarsi” (così, Cass. n. 28983/2023), con conseguente inammissibilità di nuove allegazioni o in precedenza mai svolte o fondanti un accertamento che in precedenza non era mai stato richiesto né compiuto (v.
Cass. n. 13536 del 2023), come per l'appunto accaduto nel caso di specie.
Le nuove allegazioni risultano pertanto inammissibili, come ha correttamente statuito il tribunale, che non ha peraltro rinunciato ad accertarne l'infondatezza nel merito, da ribadirsi in questa sede, per ciò che attiene:
- all'asserita applicazione di interessi anatocistici nel rapporto di conto corrente, esclusa per la presenza nel contratto di una clausola di reciprocità nella capitalizzazione degli interessi, secondo la quale “i rapporti dare e avere relativi al conto corrente sono regolati con identica periodicità trimestrale”;
- alla presunta applicazione di interessi usurari nello stesso rapporto, sfornita di qualsivoglia elemento di prova e di segno contrario alle Istruzioni di
Vigilanza della Banca d'Italia, formulate per la prima volta il 30.09.1996 e successivamente aggiornate sino al febbraio 2006, secondo le quali la cms non rientrava nel calcolo del TEG e doveva essere rilevata separatamente;
- all'asserita indeterminatezza del contratto di mutuo, essendo la convenzione sugli interessi, legata all'Euribor a tre mesi, riferita a parametri certi e conoscibili da entrambe le parti, tenuto conto peraltro dell'inconferente riferimento all'indicatore sintetico di costo (ISC), che è uno r.g. n. 3767/2019 10 strumento di carattere esclusivamente informativo per cui non determina alcuna condizione economica direttamente applicabile al contratto e non può quindi considerarsi un “tasso” al pari dei tassi di interesse.
Deve infine convenirsi con il Giudice di prime cure anche in ordine alla fondatezza della domanda riconvenzionale spiegata da Controparte_1
essendo il saldo debitorio del rapporto di conto corrente, sul quale era regolata anche l'apertura di credito, adeguatamente documentato dai relativi contratti, dagli estratti conto periodici e riassunti scalari e dal saldaconto finale certificato ai sensi dell'art. 50 TUB e risultando altresì il saldo debitorio del mutuo supportato dall'allegazione del contratto e del piano di ammortamento, a fronte della quale la correntista ed i fideiussori avrebbero dovuto (e non lo hanno fatto) contestare specificatamente l'ammontare della somma pretesa e documentare il pagamento delle rate concordate con il piano di ammortamento.
L'appello deve essere, pertanto, respinto e le spese di lite, liquidate come in dispositivo, in applicazione del DM 55/2014 come modificato dal DM 147/2022, seguono la soccombenza.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.
115/2002, per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna gli appellanti in solido a rifondere all'appellata ed alla terza intervenuta le spese di lite da questa anticipate, che si liquidano in Euro
6.500,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, per ciascuna delle parti vittoriose.
Dà atto dei presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma del
18.03.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Marco Genna Dott. Nicola Saracino
r.g. n. 3767/2019 11