Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XI, sentenza 23/02/2026, n. 2765
CGT1
Sentenza 23 febbraio 2026

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  • Inammissibile
    Vizio di notifica dell'atto presupposto

    Il ricorso è inammissibile per violazione del contraddittorio e decadenza nei confronti dell'ente impositore, in quanto non è stato coinvolto nel giudizio, nonostante l'eccepito vizio di notifica dell'atto presupposto emesso da un soggetto diverso da chi ha emesso l'atto impugnato. La normativa introdotta dal D.Lgs n. 220/2023, che prevede un litisconsorzio necessario tra ente impositore e concessionario dei servizi di riscossione in caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, impone al ricorrente di notificare l'atto introduttivo sia all'agente della riscossione che all'ente impositore.

  • Inammissibile
    Vizio di notifica dell'atto presupposto

    Il ricorso è inammissibile per violazione del contraddittorio e decadenza nei confronti dell'ente impositore, in quanto non è stato coinvolto nel giudizio, nonostante l'eccepito vizio di notifica dell'atto presupposto emesso da un soggetto diverso da chi ha emesso l'atto impugnato. La normativa introdotta dal D.Lgs n. 220/2023, che prevede un litisconsorzio necessario tra ente impositore e concessionario dei servizi di riscossione in caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, impone al ricorrente di notificare l'atto introduttivo sia all'agente della riscossione che all'ente impositore.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XI, sentenza 23/02/2026, n. 2765
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 2765
    Data del deposito : 23 febbraio 2026

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