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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XI, sentenza 23/02/2026, n. 2765 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2765 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2765/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 11, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
NICOLETTI ALBERTO, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16091/2024 depositato il 28/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190194228381000 BOLLO 2017
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249065475547000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1931/2026 depositato il
20/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1 con codice fiscale n. CF_Ricorrente_1, impugnava l'intimazione di pagamento n. 09720249065475547000, notificata il 09/07/2024, nonché la sottesa cartella n. 09720190194228381000.
Il ricorso veniva notificato all'Agenzia delle Entrate Riscossione in data 27/09/2024 e depositato presso questa Corte di Giustizia Tributaria in data 28/10/2024.
La cartella n. 09720190194228381000, è relativa al ruolo n. 2019/14237 emesso dalla Regione Lazio, per omesso pagamento tassa auto anno 2017, e relativa al ruolo n. 2019/12059 emesso dal Comune di Roma per omesso pagamento contravvenzione al CdS anno 2016.
La parte ricorrente con il proprio ricorso eccepiva i seguenti motivi di contestazione:
- inesistenza e/o nullità della notifica della cartella;
- non conformità della cartella al modello ministeriale;
- omessa indicazione degli elementi sulla base dei quali è stata disposta l'iscrizione a ruolo, delle istruzioni per il pagamento, delle modalità e dei termini di impugnazione;
- difetto di esistenza e di sottoscrizione del ruolo, difetto del titolo esecutivo;
- nullità/inesistenza del preavviso di fermo;
- difetto e/o nullità di notifica di qualsivoglia atto presupposto la cartella;
- decadenza/ prescrizione del diritto degli enti impositori alla riscossione;
- esibizione di copia della cartella e contestazione di tutta la documentazione ex adverso prodotta in quanto non conforme all'originale, chiedendone l'emissione dell'ordine di produzione degli originali.
In data 15/11/2024, si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione, eccependo l'assoluta infondatezza della domanda attorea, affermando che l'atto presupposto (cartella di pagamento) e l' atto interruttivo dei termini prescrizionali (intimazione di pagamento), erano stati regolarmente notificato e che pertanto non essendo questi atti stati impugnati nei 60 giorni, chiedeva di far dichiarare il ricorso inammissibile.
Non veniva chiamato in giudizio l'Ente impositore, Regione Lazio, da parte del ricorrente.
In data 10/02/2026 la causa era trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
Per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare “ concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono necessariamente essere ritenute come “omesse” per effetto di
“ error in procedendo”, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere, ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. E ciò in applicazione del principio della cosiddetta 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e
111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014).
L'articolo 1 comma 1 lettera d) del D.Lgs n. 220/2023 in attuazione della legge delega n. 111/2023 ha introdotto il comma 6/bis all'articolo 14 del DLGS n. 546/1992 relativo all'istituto del litisconsorzio tributario, prevedendo un litisconsorzio necessario, tra l'ente impositore e il concessionario dei servizi di riscossione in caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato. Pertanto ai sensi del nuovo comma 6/bis dell'art. 14 del DLGS
n. 546/1992 per i giudizi instaurati in primo e in secondo grado nonché in cassazione a decorrere dal 4 gennaio 2024, laddove nel ricorso introduttivo sia eccepito il vizio di notificazione dell'atto presupposto emesso da un soggetto diverso da chi ha emesso l'atto impugnato, il ricorrente dovrà notificare l'atto introduttivo sia all'agente della riscossione che all'ente impositore, vertendosi in tal caso di un'ipotesi di litisconsorzio necessario. In caso di vizi della notifica eccepiti nel riguardo di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impositivo il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti. In tutta evidenza l'iniziativa del soggetto ricorrente il quale ha inteso coinvolgere esclusivamente l'Agenzia delle Entrate Riscossione si pone in contrasto col precetto normativo appena menzionato e pertanto ne discende la violazione del contraddittorio e, la decadenza del ricorrente nei confronti dell'ente impositore, ovvero soggetto creditore sostanziale della pretesa fiscale per decorrenza dei termini per l'impugnazione nei confronti di quest'ultimo e pertanto il ricorso è inammissibile.
Le spese di lite seguono la soccombenza così come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico dichiara inammissibile il ricorso. Spese di lite a carico della parte ricorrente, che si liquidano in euro 300,00 oltre oneri di legge, a favore dell' Agenzia dell' Entrate Riscossione.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 11, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
NICOLETTI ALBERTO, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16091/2024 depositato il 28/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190194228381000 BOLLO 2017
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249065475547000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1931/2026 depositato il
20/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1 con codice fiscale n. CF_Ricorrente_1, impugnava l'intimazione di pagamento n. 09720249065475547000, notificata il 09/07/2024, nonché la sottesa cartella n. 09720190194228381000.
Il ricorso veniva notificato all'Agenzia delle Entrate Riscossione in data 27/09/2024 e depositato presso questa Corte di Giustizia Tributaria in data 28/10/2024.
La cartella n. 09720190194228381000, è relativa al ruolo n. 2019/14237 emesso dalla Regione Lazio, per omesso pagamento tassa auto anno 2017, e relativa al ruolo n. 2019/12059 emesso dal Comune di Roma per omesso pagamento contravvenzione al CdS anno 2016.
La parte ricorrente con il proprio ricorso eccepiva i seguenti motivi di contestazione:
- inesistenza e/o nullità della notifica della cartella;
- non conformità della cartella al modello ministeriale;
- omessa indicazione degli elementi sulla base dei quali è stata disposta l'iscrizione a ruolo, delle istruzioni per il pagamento, delle modalità e dei termini di impugnazione;
- difetto di esistenza e di sottoscrizione del ruolo, difetto del titolo esecutivo;
- nullità/inesistenza del preavviso di fermo;
- difetto e/o nullità di notifica di qualsivoglia atto presupposto la cartella;
- decadenza/ prescrizione del diritto degli enti impositori alla riscossione;
- esibizione di copia della cartella e contestazione di tutta la documentazione ex adverso prodotta in quanto non conforme all'originale, chiedendone l'emissione dell'ordine di produzione degli originali.
In data 15/11/2024, si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione, eccependo l'assoluta infondatezza della domanda attorea, affermando che l'atto presupposto (cartella di pagamento) e l' atto interruttivo dei termini prescrizionali (intimazione di pagamento), erano stati regolarmente notificato e che pertanto non essendo questi atti stati impugnati nei 60 giorni, chiedeva di far dichiarare il ricorso inammissibile.
Non veniva chiamato in giudizio l'Ente impositore, Regione Lazio, da parte del ricorrente.
In data 10/02/2026 la causa era trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
Per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare “ concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono necessariamente essere ritenute come “omesse” per effetto di
“ error in procedendo”, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere, ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. E ciò in applicazione del principio della cosiddetta 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e
111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014).
L'articolo 1 comma 1 lettera d) del D.Lgs n. 220/2023 in attuazione della legge delega n. 111/2023 ha introdotto il comma 6/bis all'articolo 14 del DLGS n. 546/1992 relativo all'istituto del litisconsorzio tributario, prevedendo un litisconsorzio necessario, tra l'ente impositore e il concessionario dei servizi di riscossione in caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato. Pertanto ai sensi del nuovo comma 6/bis dell'art. 14 del DLGS
n. 546/1992 per i giudizi instaurati in primo e in secondo grado nonché in cassazione a decorrere dal 4 gennaio 2024, laddove nel ricorso introduttivo sia eccepito il vizio di notificazione dell'atto presupposto emesso da un soggetto diverso da chi ha emesso l'atto impugnato, il ricorrente dovrà notificare l'atto introduttivo sia all'agente della riscossione che all'ente impositore, vertendosi in tal caso di un'ipotesi di litisconsorzio necessario. In caso di vizi della notifica eccepiti nel riguardo di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impositivo il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti. In tutta evidenza l'iniziativa del soggetto ricorrente il quale ha inteso coinvolgere esclusivamente l'Agenzia delle Entrate Riscossione si pone in contrasto col precetto normativo appena menzionato e pertanto ne discende la violazione del contraddittorio e, la decadenza del ricorrente nei confronti dell'ente impositore, ovvero soggetto creditore sostanziale della pretesa fiscale per decorrenza dei termini per l'impugnazione nei confronti di quest'ultimo e pertanto il ricorso è inammissibile.
Le spese di lite seguono la soccombenza così come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico dichiara inammissibile il ricorso. Spese di lite a carico della parte ricorrente, che si liquidano in euro 300,00 oltre oneri di legge, a favore dell' Agenzia dell' Entrate Riscossione.