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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 05/06/2025, n. 862 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 862 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Gemma Di Stefano, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al numero di ruolo generale 3241 del 2023, e vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. TERMINE CALOGERO, Parte_1 giusta procura depositata telematicamente;
-ricorrente-
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, PA rappresentato e difeso dagli Avv.ti SCELFO ROBERTO, BOURSIER NIUTTA
CARLO E ARMENTANO ANTONIO, giusta procura depositata telematicamente;
-resistente -
Oggetto: retribuzione
Conclusioni: come in atti.
Svolgimento del processo
Con ricorso del 29.12.23 ha convenuto in giudizio Parte_1 PA esponendo di aver prestato attività lavorativa a far data dal 28 dicembre 200,
[...] alle dipendenze della società con inquadramento nella PA qualifica di operatore d'esercizio, parametro 158, in forza del CCNL
Autoferrotranvieri.
Ha dedotto che la retribuzione afferente alle giornate di ferie è costituita dagli elementi che compongono la “retribuzione normale” di cui all'art. 3 dell'Accordo Nazionale del 27 novembre 2000, come modificato e integrato dall'art. 5 dell'Accordo Nazionale del 14 dicembre 2004, includendo gli elementi erogati con continuità per 14 mensilità e in cifra fissa, nonché l'indennità “retribuzione ferie” istituita dall'art. 4 dell'Accordo di rinnovo del CCNL 2021-2023; ha lamentato la mancata percezione della retribuzione feriale spettante. Ha chiesto quindi di “Ritenere e dichiarare il diritto del lavoratore a percepire, durante il periodo di ferie spettante secondo le previsioni del CCNL di categoria,
1 una retribuzione omogenea rispetto a quella percepita ordinariamente, secondo la normativa comunitaria e nazionale, siccome correttamente interpretata dalla giurisprudenza europea e nazionale;
per l'effetto, condannare la PA
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede
[...] P.IVA_1 legale in Palermo nella via Portello 32/A, sede secondaria in Agrigento nel viale
Emporium n.
8. al pagamento di tale retribuzione, da calcolare per l'intero rapporto di lavoro e comunque dal 18/7/2007 al 30/6/2022, nella misura delle differenze rispetto alla retribuzione già corrisposta;
per complessivi € 5.000,00 ovvero per la diversa ed anche maggior somma che verrà determinata a seguito della espletanda
CTU, oltre gli interessi maturati dalle singole scadenze e fino al soddisfo;
con integrale vittoria di spese.”
Si è costituita in giudizio la parte resistente eccependo, in via preliminare,
l'infondatezza del ricorso per carenza delle necessarie allegazioni in fatto;
in via ulteriormente preliminare, la resistente ha eccepito l'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti azionati, per il periodo anteriore al quinquennio della notifica del ricorso in quanto il posto di lavoro del ricorrente sarebbe assistito da stabilità reale;
nel merito contestava la pretesa ed il quantum richiesto.
Esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, la causa è stata istruita con
CTU tecnico-contabile, e decisa all'esito del deposito di note ex art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza del 4.6.25.
Motivi della decisione
In primo luogo, deve rammentarsi che per aversi nullità del ricorso introduttivo di cui all'art. 414 c.p.c. non è sufficiente l'omessa indicazione in modo formale dell'oggetto della domanda e degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui la stessa si fonda, essendo invece necessario che sia omesso o dei tutto incerto il petitum sotto il profilo sostanziale e processuale, nel senso che non ne sia possibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto, da compiersi di ufficio dal giudice (Cassazione civile , sez. lav. , 18/09/2015 , n. 18429).
Nel caso di specie, l'esame unitario, non formalistico né atomistico, del complesso delle allegazioni del ricorso ex art. 414 c.p.c. e della corposa produzione documentale ad esso allegato consente, ad avviso del Tribunale, di reputare soddisfatti i requisiti di cui al medesimo art. 414, n. 3, 4 e 5 c.p.c., con conseguente declaratoria di infondatezza dell'eccezione spiegata.
Quanto alla prescrizione, posto che al rapporto di lavoro del ricorrente trova applicazione l'art. 18 come novellato dalla c.d. legge Fornero e, secondo la Suprema Corte di Cassazione, “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 e del decreto legislativo n. 23 del
2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità.
2 Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro” (così Cass. n. 26246/22). Nel caso di specie, parte dei crediti erano già prescritti al momento dell'entrata in vigore della legge n. 91/2012, ossia quelli maturati sino al 18.6.2007; del resto, la parte ha limitato la propria pretesa nei limiti della maturata prescrizione, mentre per i crediti successivi opera il decorso del termine di prescrizione dal momento della cessazione del rapporto.
Nel merito, il diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite è espressamente sancito all'art. 31, n. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, cui l'art. 6, n. 1 TUE riconosce il medesimo valore giuridico dei trattati (sentenze dell'8 novembre 2012, C-229/11 e C-230/11, del 29 novembre 2017, C214/16, punto 33, nonché del 4 ottobre 2018, , C-12/17, punto 25). L'art. 31 della Carta, intitolato “Condizioni di lavoro giuste ed eque”, per quanto qui maggiormente rileva, prevede che: “... 2. Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e ferie annuali retribuite”.
Il diritto alle ferie retribuite di almeno quattro settimane, secondo giurisprudenza costante della Corte di Giustizia, deve essere considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione (sentenza del 20 luglio
2016, C-341/15, punto 25 e giurisprudenza ivi citata); ad esso non si può derogare e la sua attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla Direttiva 2003/88 (v. sentenza del 12 giugno 2014, Bollacke, C-118/13, punto 15 e giurisprudenza ivi citata).
Più specificamente, secondo la Direttiva n. 88 del 2003, il diritto alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tale titolo rappresentano due aspetti (id est: le due componenti) dell'unico diritto a ferie annuali retribuite (sentenze del 20 gennaio 2009, C-350/06 e C-520/06, punto 60; del 15 settembre 2011, e Per_1 altri, C-155/10, punto 26; del 13 dicembre 2018, causa C-385/17, punto 24). Peraltro, dalla formulazione dell'art. 1, paragrafo 1 (“La presente direttiva stabilisce prescrizioni minime...”) e paragrafo 2, lettera a) (“ai periodi minimi di... ferie annuali”), dell'art. 7, paragrafo 1, nonché dell'art. 15 della Direttiva n. 88 del 2003, si ricava, anche, come quest'ultima si limiti a fissare prescrizioni minime di sicurezza e salute in materia di organizzazione dell'orario di lavoro, facendo salva la facoltà degli Stati membri di applicare disposizioni nazionali più favorevoli alla tutela dei lavoratori (sentenza cit. 13 dicembre 2018, causa To.He, C-385/17, punto
30 e punto 31).
3 Per ciò che riguarda, in particolare, “l'ottenimento di un pagamento” a titolo di ferie annuali, la Corte di Giustizia, sin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e C-257/04, (punto 50), ha avuto occasione di precisare che l'espressione “ferie annuali retribuite”, di cui all'art. 7, n. 1 della Direttiva n. 88 del
2003, intende significare che, per la durata delle ferie annuali, “deve essere mantenuta” la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (negli stessi sensi, anche sentenza
CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C- 520/06, punto 58).
L'obbligo di monetizzare le ferie è volto a porre il lavoratore, in occasione della fruizione delle stesse, in una situazione, a livello retributivo, paragonabile ai periodi di lavoro.
Maggiori e più incisive precisazioni si rinvengono nella pronuncia della Corte di
Giustizia 15 settembre 2011, causa C-155/10, AM e altri (punto 21), dove si afferma che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione.
In tale pronuncia, la Corte di Giustizia ha avuto modo di osservare come “sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore... di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro” (v. sentenza AM e altri cit., punto 23); pertanto “qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore
è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore... deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali” (v. sentenza
AM e altri cit., punto 24); all'opposto, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali “gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro” (v. ancora sentenza AM e altri cit., punto 25).
Del pari, vanno mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli elementi della retribuzione “correlati allo status personale e professionale” del lavoratore (v. sentenza AM e altri cit., punto 28).
Il delineato concetto di retribuzione dovuta durante le ferie annuali è confermato dalla successiva giurisprudenza della Corte di Giustizia (sentenza 22 maggio 2014,
4 causa C539/12, Z.J.R. Lock, punti 29, 30, 31); in tale pronuncia, quanto agli elementi correlati allo status personale e professionale, si precisa che tali possono essere quelli che si ricollegano alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità, alle qualifiche professionali (sentenza Z.J.R. Lock cit., punto 30).1
A tale riguardo, deve allora osservarsi come sia compito del Giudice di merito valutare, in primo luogo, il rapporto di funzionalità (id est: il nesso intrinseco, v. sentenza CGUE 15 settembre 2011, e a., C-155/10, cit., punto 26) che intercorre tra i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE.
Il fondamentale criterio di giudizio desumibile dall'assetto normativo e giurisprudenziale così tracciato appare quello di una omogeneità tendenziale fra la retribuzione delle ferie annuali e quella ordinaria del lavoratore. Tale requisito va valutato, con riferimento del paventato effetto dissuasivo dell'eventuale scostamento, prendendo in considerazione i compensi erogati per “qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni” e “correlati allo status personale e professionale” del lavoratore, con esclusione dei soli elementi
“diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie” sostenute in occasione dell'espletamento delle stesse.
Orbene, quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previsto l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della sua retribuzione (sentenza del 13 dicembre 2018, , C-385/17, EU:C:2018:2018, punto 44 e la giurisprudenza ivi citata). Del pari, la Corte ha dichiarato che “il lavoratore poteva essere dissuaso dall'esercitare il proprio diritto alle ferie annuali tenuto conto dello svantaggio finanziario, anche se quest'ultimo è differito, cioè si manifesta nel corso del periodo
5 successivo a quello delle ferie annuali (v., in tal senso, sentenza del 22/5/2014,
Lock, C-539/12, EU: C.2014:351, punto 21). Come sottolineato al punto 32 della presente sentenza, qualsiasi prassi o omissione da parte del datore di lavoro che abbia un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione delle ferie annuali da parte di un lavoratore è incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite”. (così punti 21,22,23, 29,30,31,32,33,34 e 41).
È opportuno poi rammentare “che le sentenze della Corte di Giustizia dell'UE hanno, infatti, efficacia vincolante, diretta e prevalente sull'ordinamento nazionale” sicché non può prescindersi dall'interpretazione data dalla Corte
Europea che, quale interprete qualificata del diritto dell'unione, indica il significato ed i limiti di applicazione delle norme. Le sue sentenze, pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione UE, hanno perciò “valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità” (cfr. Cass. n. 13425 del 2019 ed ivi la richiamata Cass. n. 22577 del 2012).
Nell'applicare il diritto interno il Giudice nazionale è tenuto ad una interpretazione per quanto possibile conforme alle finalità perseguite dal diritto dell'Unione nell'intento di conseguire il risultato prefissato dalla disciplina Eurounitaria conformandosi all'art. 288, comma 3, TFUE. L'esigenza di un'interpretazione conforme del diritto nazionale attiene, infatti, al sistema del Trattato FUE, in quanto permette ai giudici, nazionali di assicurare, nell'ambito delle rispettive competenze, la piena efficacia del diritto dell'Unione quando risolvono le controversie ad essi sottoposte (cfr. CGUE 13/11/1990 causa C-106/89 Marleasing p.8, CGUE Pers 14/07/1994 causa C-91/92 CP_2 p.26, CGUE 10/04/1984 causa C-14/83
Colson p. 26, CGUE 28/06/2012 causa C-7/11 p. 51 tutte citate da Cass. n. 22577 del 2012 alla cui più estesa motivazione si rinvia), obbligo che viene meno solo quando la norma interna appaia assolutamente incompatibile con quella
Eurounitaria (Cassazione civile sez. lav. - 11/07/2023, n. 19663).
A tal proposito la Corte di Cassazione (sentenza n. 22401/2020, che dà continuità ai principi già espressi con la pronuncia n. 13425 del 17.5.2019) ha esaminato la questione della retribuzione feriale in relazione al quadro normativo e giurisprudenziale europeo, con particolare riferimento alla incidenza su di essa delle voci retributive variabili, evidenziando che “il diritto del lavoratore
a ferie retribuite trova una disciplina sia nel diritto interno (art. 36 Cost., comma 3: “Il lavoratore ha diritto …a ferie annuali retribuite”; art. 2109 c.c., comma 2: il prestatore di lavoro ha diritto “ad un periodo annuale di ferie retribuite”; D.Lgs.
n. 66 del 2003, art. 10, ratione temporis applicabile: “... il prestatore di lavoro ha
6 diritto ad un periodo... di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane”), sia in quello dell'Unione (art. 7 Direttiva n. 2003/88/CE). Con specifico riferimento alla disciplina Europea, l'art. 7 della citata Direttiva, intitolato “Ferie annuali”, stabilisce quanto segue: “1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali”.
Appurata, dunque, la sussistenza del diritto alla percezione di una retribuzione feriale che sia omogenea rispetto a quella ordinaria, come garantito sia dalla normativa nazionale sia da quella eurounitaria, il Tribunale ha ritenuto necessario disporre una consulenza tecnica d'ufficio con lo scopo di quantificare, in modo conforme ai criteri delineati, le differenze retributive spettanti al ricorrente per il periodo interessato.
Il CTU nominato ha quantificato le differenze retributive spettanti al ricorrente per i giorni di ferie maturati e goduti nel periodo compreso tra il 26 ottobre 2010 e il 30 giugno 2022, sulla base del quesito;
l'Ausiliario ha operato applicando i criteri dettati dalla contrattazione collettiva di settore ( , Controparte_2 nonché dalle disposizioni pattizie integrative e modificative dello stesso, con particolare riferimento al concetto di "retribuzione normale" di cui all'art. 3 dell'accordo nazionale del 27 novembre, come integrato e modificato dall'art. 5 dell'accordo nazionale del 14 dicembre 2004.
Nello specifico, il consulente, acquisita la documentazione disponibile in atti – e segnatamente le buste paga – ha proceduto al calcolo secondo i seguenti criteri:
individuazione della "retribuzione normale" mensile percepita dal lavoratore nei 12 mesi antecedenti ciascun periodo di ferie, comprensiva della retribuzione tabellare, contingenza, scatti di anzianità, T.D.R., indennità di mensa e ogni altro istituto contrattuale riconosciuto nel corso del rapporto di lavoro in ragione della specifica mansione svolta;
divisione dell'importo mensile per il coefficiente 30 per ottenere il valore giornaliero da imputare ai giorni di ferie;
esclusione dal calcolo dei periodi per i quali non risultavano in atti le relative buste paga (dal 2000 al 2006 – periodo comunque prescritto- luglio 2007 e tutto l'anno
2020);
applicazione del criterio di calcolo anche ai periodi antecedenti al 1° luglio 2022, data di introduzione della nuova "indennità retribuzione ferie", non applicabile retroattivamente.
7 All'esito delle operazioni peritali, il CTU ha determinato in euro 5.857,47 l'importo complessivamente dovuto al ricorrente a titolo di differenze retributive per ferie, oltre rivalutazione ed interessi.
A tali conclusioni parte resistente ha avanzato osservazioni, ritenendo che il CTU avesse disatteso il contenuto del quesito;
secondo il CTP, infatti, il CTU avrebbe dovuto limitarsi a quantificare quanto eventualmente spettante al ricorrente a titolo di retribuzione durante le ferie, prendendo in considerazione esclusivamente le voci retributive espressamente richiamate nella memoria di costituzione della società convenuta. In tale memoria, l'azienda aveva indicato in modo circoscritto e preciso le componenti della retribuzione considerate rilevanti, facendo riferimento in particolare ad alcune indennità come quelle di turno, di lavoro domenicale, notturno e di nastro, oltre a quella di mensa.
Tuttavia, nella stesura della bozza, il CTU ha ampliato i criteri di calcolo, includendo ai fini della quantificazione tutte le voci retributive erogate nel periodo in esame, e non solo quelle espressamente richiamate dalla parte convenuta. Preso atto di tali rilievi, il CTU ha riconsiderato l'impostazione seguita nella prima versione della relazione, procedendo ad un nuovo calcolo ed includendo, ai fini della quantificazione della retribuzione feriale, soltanto le voci retributive menzionate nella memoria di costituzione e risposta, come l'indennità di turno, quella per il lavoro domenicale, notturno e di nastro, per un totale di 307,28 euro.
Il Tribunale non ritiene di poter condividere tale secondo approccio, poiché fondato su una lettura limitativa della nozione di “retribuzione feriale”, in contrasto con i principi affermati in sede europea e ormai consolidati anche nella giurisprudenza della Suprema Corte.
Invero, la giurisprudenza di legittimità, di recente pronunciatasi in controversia analoga a quella oggetto di causa, ha ricordato che “la nozione di retribuzione da applicare durante il periodo di godimento delle ferie è fortemente influenzata dalla interpretazione data dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea la quale, ha precisato che con l'espressione “ferie annuali retribuite” contenuta nell'art. 7, n. 1, della direttiva n. 88 del 2003 si vuole fare riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, “deve essere mantenuta” la retribuzione con ciò intendendosi che il lavoratore deve percepire in tale periodo di riposo la retribuzione ordinaria
(nello stesso senso CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C- 520/06).
Ciò che si è inteso assicurare è una situazione che, a livello retributivo, sia sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria del lavoratore in atto nei periodi di lavoro sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea
a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, il che sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr. C.G.U.E., C-155/10 del 13 dicembre 2018 ed anche la causa del 13/12/2018, C-385/17). Qualsiasi incentivo o
8 sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è infatti incompatibile con gli obiettivi del legislatore Europeo che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche la recente C.G.U.E. del
13/01/2022 nella causa C514/20).
Di tali principi si è fatta interprete questa Corte che in più occasioni ha ribadito che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE (con la quale sono state codificate, per motivi di chiarezza, le prescrizioni minime concernenti anche le ferie contenute nella direttiva 93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, cfr. considerando 1 della direttiva 2003/88/CE, e recepita anch'essa con il D.Lgs. n. 66 del 2003), per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo “status” personale e professionale del lavoratore (cfr.
Cass.17/05/2019 n. 13425).
Anche con riguardo al compenso da erogare in ragione del mancato godimento delle ferie, pur nella diversa prospettiva cui l'indennità sostitutiva assolve, si è ritenuto che la retribuzione da utilizzare come parametro debba comprendere qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo “status” personale e professionale del lavoratore” (cfr. Cass. sent. n. 37589/2021).
Il CTU, nel primo elaborato, ha operato secondo un criterio estensivo e coerente con i principi comunitari, considerando tutte le voci retributive effettivamente riconosciute nel corso del rapporto e collegate all'esecuzione della prestazione lavorativa.
Alla luce di tali rilievi, il Tribunale ritiene conforme ai principi sopra richiamati il primo calcolo effettuato dal CTU, che ha correttamente incluso, nella determinazione della retribuzione normale, non solo le indennità indicate dalla parte convenuta, ma tutte le componenti retributive stabilmente riconosciute al ricorrente nel corso del rapporto, in quanto espressione effettiva del compenso percepito in relazione alla prestazione lavorativa resa.
Da ultimo, si evidenzia che la Corte di Cassazione ha chiaramente rilevato come la rivalutazione dei crediti da lavoro rappresenti una proprietà intrinseca ed indissolubile di tali crediti e, in quanto tale, deve essere riconosciuta anche d'ufficio e in assenza di domanda specifica della parte (Cass. sent. n. 17896/2023).
In virtù di quanto esposto il ricorso deve essere accolto, con conseguente condanna della parte datoriale alla corresponsione della somma di euro 5.857,47, oltre rivalutazione ed interessi.
9 Le spese di lite, alla luce della novità e della complessità della questione di diritto affrontata, possono essere compensate per metà tra le parti;
la restante metà segue la soccombenza ed è liquidata avuto conto della materia, del valore e dell'attività svolta.
Spese di CTU a carico di parte datoriale come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, accoglie il ricorso è per l'effetto condanna CP_3 al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 5.857,47 oltre
[...] rivalutazione ed interessi;
compensa per metà le spese di lite tra le parti e pone la restante a carico di
[...]
liquidandola in euro 1.347,50 oltre spese IVA e CPA come per PA legge;
pone le spese di CTU a carico di parte resistente come da separato decreto.
Così deciso in Agrigento, 04/06/2025
Il Giudice
Gemma Di Stefano
10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Alla stregua di tale nozione, è stata, per esempio, ritenuta contraria al diritto dell'Unione la non inclusione, nella retribuzione versata (recte nel pagamento da versare) ai lavoratori a titolo di ferie annuali, degli importi supplementari corrisposti ai piloti Airways in ragione delle ore di volo e/o del tempo trascorso fuori della (sentenza e altri cit.) ovvero del compenso Pt_2 Per_1 variabile rappresentato da provvigioni sul fatturato realizzato (sentenza Z.J.R. Lock cit.), così come la previsione, per contratto collettivo, di una riduzione della "indennità per ferie retribuite" derivante da una situazione di disoccupazione parziale, nel periodo temporale di riferimento.