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Sentenza 14 novembre 2024
Sentenza 14 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 14/11/2024, n. 712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 712 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE LAVORO
Causa n. 1409 2023
Verbale d'udienza con trattazione ai sensi dell'art. 127 bis
c.p.c.
Oggi 14/11/2024, innanzi al giudice dott. Antonio Gesumunno, presente presso il proprio ufficio, sono comparsi in video conferenza mediante
Piattaforma Teams: per la parte ricorrente Avv. Pagnin per la parte convenuta Avv. Ruberto
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire
l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
I procuratori delle parti si riportano ai rispettivi atti difensivi e concludono come in atti e rinunciano ad essere presenti in videoconferenza alla lettura della sentenza.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza
Su invito del giudice, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente. Il Giudice, all'esito della Camera di Consiglio, pronuncia sentenza mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
Dott. Antonio Gesumunno
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. Antonio Gesumunno , all'udienza del 14/11/2024, svoltasi con le modalità previste dall'art. 127 bis c.p.c. ha pronunciato, mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 1409 / 2023 RCL promossa con ricorso depositato il 06/09/2023
da
(C.F. , Parte_1 C.F._1
(C.F. , Parte_2 C.F._2
(C.F. , Parte_3 C.F._3
(C.F. ), Parte_4 C.F._4
con il patrocinio dell'avv. NASTARI DOMENICO
Contro
(C.F. ), CP_1 P.IVA_1
con il patrocinio dell'avv. RUBERTO GIOVANNI e dell'avv. CONTI MARIA
GIOVANNA
Motivi della decisione
Con ricorso depositato il 6.9.2023 i ricorrenti in epigrafe deducevano di svolgere mansioni di macchinisti ( e ) e di capotreno/capo Per_1 Per_2
servizi treno ( e ) e lamentavano di percepire durante le Pt_1 Pt_2
ferie una retribuzione inferiore a quella ordinaria, in quanto non erano
1 riconosciute alcune indennità da ritenersi intrinsecamente connesse alla propria funzione, e segnatamente:
- compenso assenza dalla residenza;
- indennità di maneggio denaro e provvigioni per vendita titoli di viaggio a bordo treno;
- indennità di utilizzazione professionale, oltre la misura forfettaria;
- indennità per scorta vetture eccedenti;
avendo la giurisprudenza di merito ritenuto corretto calcolare tali voci sulla media dei compensi percepiti dai lavoratori nei 12 mesi precedenti ciascun periodo di ferie godute: i ricorrenti avevano ricavato la media dell'indennità
percepite nei 12 mesi dividendola per i giorni di presenze effettiva, da moltiplicare per i giorni di ferie effettivamente goduti.
Hanno formulato le seguenti conclusioni:.
accertare e dichiarare la nullità dell'art. 25 comma 6 del c.c.n.l. del 2003 e dell'art. 31 comma 6 del c.c.n.l. del 2012 e dell'art. 30 comma 6 del c.c.n.l. del 2016, laddove non prevedono l'inclusione, nella retribuzione da
corrispondere durante le ferie, della voce:
“compenso assenza dalla residenza”, sia per il capo treno / capo servizi treno sia per il macchinista;
accertare e dichiarare la nullità dell'art. 15 comma 3 del c. aziend. del 2003 e dell'art. 14 comma 3 c. aziend. del
2012 e dell'art. 14 comma 3 del c. aziend. del 2016 laddove non prevedono l'inclusione, nella retribuzione da corrispondere durante le
ferie, delle voci:
“indennità di utilizzazione professionale”, oltre la misura forfettaria, sia per
il capo treno / capo servizi treno sia per il macchinista,
“indennità per scorta vetture eccedenti”, per il capo treno / capo servizi
treno, provvigioni per irregolarità o abusi nel trasporto dei viaggiatori e per
2 biglietti rilasciati ai viaggiatori in partenza da località sprovviste di punti
vendita diretta e indiretta, per il capo treno / capo servizi treno;
e/o accertare e dichiarare il diritto in capo a ciascun ricorrente alla
retribuzione dei giorni di ferie che sia comprensiva, in base alla mansione svolta, delle predette voci (quella di “indennità di utilizzazione professionale” anche oltre la misura forfettaria), calcolate assumendo
come valore orario dovuto delle predette voci per ciascun mese la media
così calcolata sui dodici mesi precedenti: sommatoria dei compensi
percepiti ai titoli invocati per i dodici mesi precedenti la fruizione delle
ferie, diviso il numero di giorni effettivamente lavorati per lo stesso
periodo; differenze retributive che per la voce “indennità di utilizzazione professionale” sono date dagli eventuali valori positivi risultanti dalla
sottrazione tra il descritto valore sulla media dei dodici mesi precedenti
(minuendo) ed il valore forfettario corrisposto (sottraendo); e, per l'effetto,
condannare ad applicare la retribuzione dei giorni di ferie come CP_1
sopra definita ed alla corresponsione delle differenze retributive maturate
e maturande a tale titolo sin dall'inizio del rapporto lavorativo, adottando
come valore orario dovuto delle predette voci per ciascun mese la media
calcolata sui dodici mesi precedenti calcolata come sopra;
differenze retributive che per la voce “indennità di utilizzazione professionale” sono
date dagli eventuali valori positivi risultanti dalla sottrazione tra il descritto
valore sulla media dei dodici mesi precedenti (minuendo) ed il valore
forfettario corrisposto (sottraendo); oltre ad interessi e rivalutazione
monetaria dal dovuto al saldo;
in ogni caso spese e competenze di lite
integralmente rifuse.
si è costituita in giudizio ed ha contestato la fondatezza CP_1
delle pretese dei ricorrenti ed in via preliminare ha eccepito
3 l'inammissibilità del ricorso per carenza di allegazione e prova. Sempre in via preliminare ha eccepito altresì l'intervenuta prescrizione in relazione ad eventuali differenze retributive spettanti per il periodo antecedente il quinquennio rispetto alla notifica del ricorso-decreto. Nel merito ha rilevato che l'individuazione della retribuzione spettante per le giornate di ferie, effettuata dalle parti sociali, non può essere sindacata dall'autorità giudiziaria e non contrasta, di per sé, con il disposto dell'art. 36 Cost.,
negando il computo delle indennità sopra richiamate ed allegando a sostegno giurisprudenza di segno contrario rispetto a quella citata dai ricorrenti
La causa non richiedeva attività istruttoria e pertanto il Giudice ha fissato l'udienza di discussione con termine per note difensive
All'udienza del 14.11.2024 tenutasi con le modalità previste dall'art. 127
bis c.p.c. le parti hanno discusso la causa e il Giudice ha pronunciato sentenza mediante lettura e deposito del dispositivo e contestuale motivazione
***
Si richiamano, con gli adattamenti richiesti dalle peculiarità della presente causa, le motivazioni della sentenza di questo Tribunale (est. dott.
Cucchetto) n. 706/2023 pubbl. il 17.4.2024
Le domande attoree sono da accogliersi nei sensi che verranno precisati, richiamandosi, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 118 disp. att.
c.p.c., le recenti pronunce rese in materia dalla Suprema Corte (Cass.
26.6.2023 n.18160/2023; id. Cass. nn.19663, 19711, 9716 depositate il
11.7.2023).
La Corte di Cassazione, con le ricordate pronunce, ha stabilito i principi a cui si deve attenere il giudice di merito nel valutare la rispondenza ai
4 parametri fissati dall art. 7 della direttiva n. 88/2003 delle modalità di computo della retribuzione corrisposta ai macchinisti e in genere al personale di bordo nel periodo di ferie:
7.1. Occorre premettere che la nozione di retribuzione da applicare
durante il periodo di godimento delle ferie è fortemente influenzata dalla
interpretazione data dalla Corte di Giustizia dellUnione Europea la quale,
sin dalla sentenza del 2006, ha precisato che con l'espressione «ferie
annuali retribuite» contenuta nell'art. 7, nr. 1, della direttiva nr. 88 del 2003
si vuole fare riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali,
«deve essere mantenuta» la retribuzione con ciò intendendosi che il
lavoratore deve percepire in tale periodo di riposo la retribuzione ordinaria
(nello stesso senso CGUE 20 gennaio 2009 in C- 350/06 e C- 520/06, e
altri). Ciò che si è inteso assicurare è una situazione che, a livello
retributivo, sia sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria del
lavoratore in atto nei periodi di lavoro sul rilievo che una diminuzione della
retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore
dall'esercitare il diritto alle ferie, il che sarebbe in contrasto con le
prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr. C.G.U.E. e altri, C-155/10 del 13
dicembre 2018 ed anche la causa To.He. del 13/12/2018, C-385/17).
Qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti
a rinunciare alle ferie è infatti incompatibile con gli obiettivi del legislatore
europeo che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo
effettivo, anche per unefficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr. in
questo senso anche la recente C.G.U.E. del 13/01/2022 nella causa C-
514/20).
7.2. Di tali principi si è fatta interprete questa Corte che in più occasioni ha
ribadito che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie
5 annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE (con la quale sono
state codificate, per motivi di chiarezza, le prescrizioni minime concernenti
anche le ferie contenute nella direttiva 93/104/CE del Consiglio, del 23
novembre 1993, cfr. considerando 1 della direttiva 2003/88/CE, e recepita
anchessa con il d.lgs. n. 66 del 2003), per come interpretata dalla Corte di
Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto
di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo
"status" personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass.17/05/2019 n.
13425).
7.3. Anche con riguardo al compenso da erogare in ragione del mancato
godimento delle ferie, pur nella diversa prospettiva cui lindennità
sostitutiva assolve, si è ritenuto che la retribuzione da utilizzare come
parametro debba comprendere qualsiasi importo pecuniario che si pone in
rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato
allo "status" personale e professionale del lavoratore (cfr.
Cass.30/11/2021 n. 37589).
7.4. Proprio in applicazione della nozione c.d. europea di retribuzione,
nell ambito del personale navigante dipendente di compagnia aerea, poi,
si è chiarito che nel calcolo del compenso dovuto al lavoratore nel periodo
minimo di ferie annuali di quattro settimane si deve tenere conto degli
importi erogati a titolo di indennità di volo integrativa e a tal fine si è
ritenuta la nullità della disposizione collettiva (l'art. 10 del c.c.n.l. Trasporto
Aereo - sezione personale navigante tecnico) nella parte in cui la esclude
per tale periodo minimo di ferie evidenziandosi il contrasto con l'art. 4 del
d.lgs. n. 185 del 2005 (decreto di attuazione della direttiva 2000/79/CE
relativa all'Accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del
personale di volo dell'aviazione civile) interpretando tale disposizione
6 proprio alla luce del diritto europeo che impone di riconoscere al
lavoratore navigante in ferie una retribuzione corrispondente alla nozione
europea di remunerazione delle ferie, in misura tale da garantire al
lavoratore medesimo condizioni economiche paragonabili a quelle di cui
gode quando esercita l'attività lavorativa (cfr. Cass.23/06/2022 n. 20216).
7.5. È opportuno poi rammentare, come già ritenuto nella sentenza da
ultimo citata, che le sentenze della Corte di Giustizia dell'UE hanno, infatti,
efficacia vincolante, diretta e prevalente sull'ordinamento nazionale
sicché non può prescindersi dall interpretazione data dalla Corte Europea
che, quale interprete qualificata del diritto dellunione, indica il significato
ed i limiti di applicazione delle norme. Le sue sentenze, pregiudiziali o
emesse in sede di verifica della validità di una disposizione UE, hanno
perciò valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che
esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il
significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito
della Comunità (cfr. Cass. n. 13425 del 2019 ed ivi la richiamata Cass.
n.22577 del 2012).
7.6. Nell'applicare il diritto interno il giudice nazionale è tenuto ad una
interpretazione per quanto possibile conforme alle finalità perseguite dal diritto dell'Unione nell'intento di conseguire il risultato prefissato dalla
disciplina Eurounitaria conformandosi all'art. 288, comma 3, TFUE.
L'esigenza di un'interpretazione conforme del diritto nazionale attiene
infatti al sistema del Trattato FUE, in quanto permette ai giudici, nazionali
di assicurare, nell'ambito delle rispettive competenze, la piena efficacia del
diritto dell'Unione quando risolvono le controversie ad essi sottoposte (cfr.
CGUE 13/11/1990 causa C-106/89 p.8, CGUE 14/07/1994 causa C-
91/92 p.26, CGUE
7 10/04/1984 causa C-14/83 von Colson p. 26, CGUE 28/06/2012 causa C-
7/11 p. 51 tutte citate da Cass. n. 22577 del 2012 alla cui più estesa
motivazione si rinvia), obbligo che viene meno solo quando la norma
interna appaia assolutamente incompatibile con quella Eurounitaria, ma
non è questo il caso.
7.7. A questi principi si è attenuta la Corte di merito che, come ricordato,
ha proceduto, correttamente, ad una verifica ex ante della potenzialità
dissuasiva delleliminazione di voci economiche dalla retribuzione erogata
durante le ferie al godimento delle stesse senza trascurare di considerare
la pertinenza di tali compensi rispetto alle mansioni proprie della qualifica
rivestita.
7.8. Ha allora verificato che durante il periodo di godimento delle ferie al
lavoratore non erano erogati dalla società compensi, quali l'incentivo per attività di condotta e l'indennità di riserva che pure erano connessi ad
attività ordinariamente previste dal contratto collettivo (ex art. 28 punto
2.1. e punto 2 lett. c del c.c.n.l. mobilità/settore attività ferroviarie). Ha
accertato la continuatività della loro erogazione e l'incidenza tutt'altro che
residuale sul trattamento economico mensile (circa il 25/30% dello
stesso). Inoltre, ha evidenziato che la tipicità dell'attività di condotta e dell'attività di riserva, propria della mansione di macchinista, deponevano
nel senso che la relativa voce retributiva era intesa a compensare anche
lo status professionale rivestito.
7.9. Ritiene allora il Collegio che l'interpretazione delle norme collettive aziendali che regolano gli istituti di cui era stata chiesta l'inclusione nella
retribuzione feriale oltre ad essere del tutto plausibile è in linea con le
indicazioni provenienti dalla Corte di Lussemburgo ed in sintonia con la
finalità della direttiva, recepita dal legislatore italiano, che è innanzi tutto
8 quella di assicurare un compenso che non possa costituire per il lavoratore un deterrente all'esercizio del suo diritto di fruire effettivamente
del riposo annuale.
7.10. Con riguardo, infine, e specificatamente, alla idoneità della mancata
erogazione di tali compensi ad integrare una diminuzione della
retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dal godere delle ferie, ritiene
il Collegio che la sua valutazione in concreto appartiene al giudice di
merito che ha plausibilmente dato conto delle ragioni per le quali lha
ravvisata.
E' dunque in virtù dei superiori principi, ribaditi dalla Corte di Cassazione
con la più recente pronuncia n. 14089 del 21.5.2024, che va valutata la natura e la funzione delle voci variabili per le quali i ricorrenti rivendicano il diritto al computo della retribuzione feriale, per come già attuati nella diffusa applicazione fattane dalla giurisprudenza di merito (v. Trib. Verona
Sez. lav. Sent. n. 440/2023 pubbl. il 27/07/2023, RG n. 1565/2022; Trib.
Venezia Lav. Sent. n. 129/2023 pubbl. il 01/03/2023, RG n. 743/2022;
Trib. Venezia Sent. n. 306/2023 pubbl. il 05/05/2023 RG n. 1317/2022;
Tribunale Milano sez. lav., 15/09/2022, n. 2044; Corte appello sez. lav. -
Milano, 10/03/2023, n. 11; Tribunale di Roma sez. lav. 10/01/2022 n.
58/2022), per la quale si può ritenere che il fondamentale criterio di giudizio desumibile dall'assetto normativo e giurisprudenziale è quello della omogeneità tendenziale fra la retribuzione delle ferie annuali e quella ordinaria del lavoratore.
Trattasi di requisito che deve esser valutato, con riferimento al paventato effetto dissuasivo dell'eventuale scostamento, prendendo in considerazione, come insegna la CGUE, i compensi erogati per "qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansion e
9 "correlati allo status personale e professionale" del lavoratore, con esclusione dei soli elementi "diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie sostenute nello svolgimento delle mansioni.
Compenso assenza dalla residenza
L'art. 77 CCNL Attività Ferroviarie punto 2.1 e 2.2. prevede: per il personale mobile le aziende corrisponderanno un compenso per assenza dalla residenza di lavoro, nelle misure orarie di seguito indicate, per ogni ora di assenza dalla residenza calcolata dall'ora di partenza del treno,
secondo lorario stabilito, allora reale di arrivo nella residenza di lavoro,
quando effettua per conto dell'unità produttiva presso cui è in forza servizi che comportano complessivamente, per ciascuna giornata di turno,
un'assenza di durata non inferiore a 3 ore: a) per servizi senza riposo fuori residenza: 1,30 b) per servizi con riposo fuori residenza: 2,20 c) per servizi di accompagnamento notte: 1,00. Ai fini della corresponsione del compenso si sommano le prestazioni mensili per ciascuna delle tipologie sopra indicate, arrotondando ad ora intera la frazione di ora superiore a 30
minuti [ ] 2.2 Nel caso di assenza dalla residenza all'estero o di sosta nelle località estere di confine con l Italia i compensi di cui al precedente punto
2.1 sono determinati nelle misure orarie di seguito indicate: a) per servizi senza riposo fuori residenza: 2,00 b) per servizi con riposo fuori residenza: 3,20 c) per servizi di accompagnamento notte: 1,60 .
Con riferimento a questa voce retributiva le buste paga in atti dei ricorrenti non fanno che confermare la presenza della voce retributiva in oggetto, nelle due versioni di “As.res.Intern” “NO Rip.” o “SI Rip.”, proprio per i valori unitari orari di € 1,30 ed € 2,20: e così, per fare un esempio, nella busta paga di di aprile 2023 le ore di assenza dalla residenza Pt_1
10 senza riposo sono 89 e quelle di assenza dalla residenza con riposo sono
49, per valori corrisposti di € 115,70 e € 107,80.
In tutte le buste paga dei ricorrenti l'indennità (o compenso) in oggetto è presente, nelle due forme, per valori mensili complessivi anche di più di €
400,00. Il compenso in oggetto è quindi parte integrante della retribuzione mensile del lavoratore e va a compensare quell'incomodo dato dal non essere presente nell'impianto assegnatogli.
Trattasi inoltre di una retribuzione riservata esclusivamente al personale mobile (ovvero a chi fa parte degli “Equipaggi di Condotta”, vale a dire il
Doppio Macchinista e l'Agente Unico) e così strettamente legata all'esecuzione di quelle specifiche mansioni di dipendente di azienda ferroviaria ed a quel particolare status. E dunque è un emolumento non occasionale, connesso alle normali mansioni svolte dal macchinista e capo treno/capo servizi treno, che va a compensare l'incomodo derivante dal fatto di non potere essere presente e lavorare presso impianto di assegnazione del lavoratore. Sul punto specifico sono condivisibili le argomentazioni con le quali la Corte di Appello di Milano, con riferimento alla medesima voce prevista dal Contratto collettivo, ha ritenuto che si tratti di una voce “volta a compensare “non già una modalità
temporanea o un esborso occasionale bensì un disagio intrinsecamente
connesso alla prestazione lavorativa tipica del personale mobile,
determinato dalla mancanza di un luogo fisso di lavoro e dalla costante
lontananza dalla propria sede. Giova, infatti, rammentare come lart. 77 c.
2 CCNL riconosca detta voce al personale mobile, in ragione
dell, in proporzione alla relativa
durata, determinandola secondo misure orarie specificamente indicate.
Né rilevano, in senso contrario, l'omologazione del relativo regime fiscale
11 a quello del trattamento di trasferta e l'esclusione dell'elemento in esame
dal calcolo della retribuzione spettante per tutti gli istituti di legge e/o di
contratto, stabilite dai punti nn. 3 e 4 del citato art. 77 co. 2, in quanto inidonee ad incidere sulla funzione sostanziale dell'emolumento e, in
particolare, sulla sua diretta correlazione ad un disagio intrinseco alla
mansione. (CDA di Milano sez. lav. Sent. nn.1470/21, 397/2022,
608/2023).
Provvigioni per vendita titoli di viaggio a bordo treno
L'art. 80, comma 2 sia del c.c.n.l. del 2016 sia del c.c.n.l. del 2012, nonché l'art. 75 comma 2 del c.c.n.l. del 2003, tutti intitolati “Indennità di maneggio denaro”, prevedono: “Al personale di bordo che provvede alla vendita di titoli di viaggio e di altri servizi offerti dall'azienda ai viaggiatori,
verrà riconosciuta una provvigione per ogni vendita conclusa. Le modalità
di erogazione di tale provvigione saranno oggetto di specifico accordo da
definire tra le parti a livello aziendale”.
E così, in applicazione, l'art. 36, comma 5, sia del c. aziendale del 2016 sia del c. aziendale del 2012 dispone: “In applicazione del punto 2 dell'art. 80 (Indennità di maneggio denaro) del CCNL Mobilità/Area AF ai lavoratori che, svolgendo attività di controlleria a bordo dei treni, scoprano irregolarità o abusi nel trasporto dei viaggiatori viene riconosciuta una percentuale non inferiore al 35% delle somme riscosse a titolo di sovrattassa, ovvero una percentuale non inferiore al 10% sul prezzo dei biglietti rilasciati ai viaggiatori in partenza da località sprovviste di punti vendita diretta e indiretta, con le modalità definite a livello aziendale
Le provvigioni descritte non sono comprese nella retribuzione delle ferie laddove le buste paga non fanno che confermare la presenza della voce retributiva in oggetto, nella versione “Premi scoperta irreg/abus” e anche
12 “Premi scoperta irreg/IDV”: la prima voce riguarda il pagamento di biglietti
/ sanzioni fatto direttamente al capotreno a bordo;
la seconda voce riguarda il pagamento di sanzione fatto in un momento successivo rispetto al verbale redatto in treno;
ad esempio, nel cedolino del ricorrente Pt_2
di gennaio 2019 sono presenti entrambe le voci per complessivi € 127,77
Nella maggior parte delle buste paga dei ricorrenti l'indennità (o premio o provvigione) in oggetto è presente, per valori mensili complessivi rilevanti,
anche superiori ad € 100. La voce in oggetto è quindi parte integrante della retribuzione mensile del lavoratore e va a compensare l'incomodo dato dal maneggio del denaro e dal controllo e riscontro di irregolarità /
abusi. Trattasi inoltre di una retribuzione riservata esclusivamente ai capitreno e così strettamente legata all'esecuzione di quelle specifiche mansioni di dipendente di azienda ferroviaria ed a quel particolare status.
Proprio sulle provvigioni l'ordinanza Cass. 22401/20 (doc. 15 cit.), ha dato atto che la sentenza europea ha ritenuto contrario al diritto dell'Unione la non inclusione nella retribuzione delle ferie “del compenso variabile rappresentato da provvigioni sul fatturato realizzato”.
L'indennità in oggetto deve quindi rientrare nel pagamento delle ferie anche in forza del principio di omogeneità tra la retribuzione del lavoro ordinario e la retribuzione delle ferie: la frequenza, descritta, con cui detta voce si presenta nelle buste paga dimostra la “normalità” della sua applicazione. Una “normalità” che non può non essere trasfusa nella retribuzione delle ferie
Indennità di utilizzazione professionale oltre la misura forfettaria
Dato per assodato che l'indennità in esame sia correlata allo specifico status professionale del lavoratore, il fondamentale criterio di giudizio desumibile dall'assetto normativo e giurisprudenziale sopra delineato è quello della
13 tendenziale omogeneità fra la retribuzione delle ferie annuali e la retribuzione percepita nei periodi di effettivo lavoro. Tale criterio non può dirsi soddisfatto nel caso di specie, tenuto conto dell'incidenza della IUP sulla retribuzione mensile nei periodi lavorati e del divario tra la stessa e gli importi liquidati a tale titolo in misura fissa nei giorni di ferie (cfr. cedolini paga allegati): l'entità del divario appare non trascurabile e in grado di incidere sulla decisione del lavoratore se fruire o meno delle ferie
Indennità di scorta per vetture eccedenti
Ai sensi dell'art. 31, comma 4 sia del c. aziendale del 2016 sia del c. aziendale del 2012, “per il personale del settore macchina e per il personale di bordo è confermata l'indennità di utilizzazione parte variabile, nelle misure orarie e chilometrica individuate” nella tabella ivi indicata.
Già il contratto aziendale del 2003 aveva istituito, all'art. 34, l'indennità in oggetto: al comma 8 per il personale del settore di macchina ed il personale di bordo, con distinzione in parte fissa e parte variabile.
Il comma 5 dell'art. 31 dei cc. aziendali del 2012 e 2016 prevede: “Nelle
giornate di presenza in servizio in riserva, in disponibilità non attiva, in
attività di traghettamento (ivi compreso il servizio di manovra), per la
partecipazione a corsi disposti dall'azienda per la
formazione/aggiornamento professionale e per il conseguimento delle
abilitazioni, nonché nelle giornate di assenza diverse da quelle indicate al
successivo punto 6, i personale di macchina e di bordo è confermata
l'indennità di utilizzazione professionale giornaliera, nelle misure di seguito indicate: a) Personale di macchina: € 12,80, b) Personale di bordo: €
4,50”. Idem per il comma 8.4 dell'art. 34 del c. aziendale del 2003.
In forza delle superiori indicazioni desumibili dai contratti aziendali, la convenuta inserisce nella retribuzione delle ferie l'indennità CP_1
14 in oggetto limitandola al valore forfettario, che per i capitreno è di € 4,50 al giorno e per il personale di macchina è di € 12,80 al giorno.
Trattasi di una limitazione illegittima e contraria alle norme.
Per quanto concerne l'indennità di utilizzazione professionale (IUP),
l'evoluzione dell'istituto nel succedersi dei contratti collettivi e il fatto che l'art. 31 punto 5 dei contratti aziendali del 2012 e 2016 non escluda totalmente tale voce dalla base di calcolo della retribuzione in periodo feriale (riconoscendola nell'importo fisso di € 12,80) non assumono rilievo dirimente, ne´ consentono di ritenere l'anzidetta previsione collettiva conforme ai principi enunciati dalla Corte di Giustizia in tema di retribuzione da corrispondere nel periodo feriale in base all'art. 7 della direttiva 2003/88 e dell'art. 31 n. 2 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (così Corte appello sez. lav. - Milano, 10/03/2023, n.
11)
Questa indennità risulta intrinsecamente connessa alle mansioni di capotreno, poiché viene corrisposta in ragione delle peculiari caratteristiche dell'attività di capo treno, che comporta l'alternanza tra periodi di servizio a bordo treno e periodi di messa a disposizione presso l'impianto ferroviario (cfr. la definizione di attività di scorta e di condotta contenuta nell'art. 28.2 lett. C) del CCNL di settore).
L'art. 32 comma 2 sia del c.c.n.l. del 2016 sia del c.c.n.l. del 2012, intitolati
“Indennità per scorta vetture eccedenti” conferma i trattamenti previsti ai punti 1, 2 e 3 dell'art. 35 del Contratto Aziendale del 2003. Trattamenti che prevedono un'indennità oraria per il “personale di scorta ai treni” quando svolge le mansioni complete del Capo Servizi Treno (€ 1,15 all'ora per carrozza) ed una diversa indennità oraria quando svolge dette mansioni in parte o per carrozze letto e cuccette (€ 0,58 all'ora per carrozza).
15 Il comma 3 specifica poi che l'indennità in oggetto spetta dopo un certo numero di vetture, che varia a seconda del tipo di treno.
Le buste paga prospettano la presenza della voce retributiva in oggetto, alla voce “Ind. scorta vett. eccedenti” proprio per i valori unitari di € 1,15 ed € 0,58. E così, per fare un esempio, nella busta paga di gennaio 2020
l'indennità in oggetto è per € 71,30 ed in tutte le buste paga dei ricorrenti l'indennità in oggetto è presente, per valori mensili complessivi anche di più di € 200,00.
Trattasi di indennità ricompresa tra quelle assimilabili alle “integrazioni collegate [..] alle qualifiche professionali” che la giurisprudenza europea impone di computare nella base di calcolo per la retribuzione del periodo di ferie: il compenso in oggetto è quindi parte integrante della retribuzione mensile del lavoratore e va a compensare quell'incomodo dato dal dover scortare un ingente numero di vetture. Trattasi inoltre di una retribuzione riservata esclusivamente al tecnico di manovra e condotta e al capotreno e così strettamente legata all'esecuzione di quelle specifiche mansioni di dipendente di azienda ferroviaria ed a quel particolare status, essendo previste dall'art. 54.2 del CCA appositamente per il personale dotato della qualifica di capo treno (cfr. Tribunale Milano sez. lav., 15/09/2022, n.
2044).
Alla luce delle considerazioni che precedono, ritiene il giudicante che le voci retributive “incentivo per attività di scorta” debbano essere computate nella base di calcolo della retribuzione da percepire durante le ferie annuali.
La parte ricorrente ha quindi dimostrato che le voci variabili sopra esaminate possiedono i requisiti richiesti dalla giurisprudenza europea e nazionale ai fini della computabilità nella retribuzione corrisposta nei giorni
16 di ferie. La parte ricorrente ha allegato, con richiamo ai prospetti paga prodotti, la non occasionalità e la continuità del pagamento di tali voci variabili che costituiscono una parte non trascurabile della retribuzione mensile dei ricorrenti.
Ciò premesso deve essere individuato il criterio per il calcolo della retribuzione giornaliera ordinaria da utilizzare anche per la retribuzione dei giorni di ferie.
Al fine di ottenere un importo medio giornaliero delle competenze accessorie in questione, il totale delle indennità percepite non può essere diviso per il divisore convenzionale dei 26 giorni, come è previsto invece per la retribuzione ordinaria tabellare e per le competenze fisse.
Per le competenze variabili, in quanto pagate solo in funzione dell'effettiva presenza in servizio, il divisore convenzionale non è utilizzabile al fine di individuare la retribuzione media basata sul periodo di lavoro effettivo,
come richiesto dalla giurisprudenza della CGUE (cfr. Corte d Appello di
Milano 608/2023).
Richiamando quanto osservato dal Tribunale di Venezia e Tribunale di
Milano, il conteggio deve dunque essere effettuato nei seguenti termini:
estratte dalle buste paga le voci retributive corrisposte mese per mese, la retribuzione media viene calcolata sommando i compensi percepiti a tali titoli per i 12 mesi precedenti la fruizione di ferie e l'importo viene diviso per il numero di giorni lavorati per lo stesso periodo, detratto ovviamente ove sia stato già riconosciuto. Si ottiene in tal modo la media giornaliera dell'anno di tali voci, che deve essere poi moltiplicata per i giorni di ferie fruiti nell'anno (così Trib. Milano sent. n.1008/22 del 20.4.2022, nonché
nn. 2678/21, 2874/2021, Tribunale di Venezia 486/2023).
17 La Corte di Cassazione nella pronuncia 18160/2023 ha ritenuto che la potenzialità dissuasiva della decurtazione subita dalla retribuzione feriale
è oggetto di una valutazione da parte del giudice di merito incensurabile in sede di legittimità, ove congruamente motivata.
Il criterio più corretto per operare il raffronto tra la retribuzione ordinaria e quella composta dalle voci variabili deve ispirarsi alla ratio su cui fondano i principi sanciti dalla CGUE e cioè l'esigenza di garantire la piena libertà di fruizione delle ferie retribuite. Il rapporto rilevante è quindi quello tra retribuzione, composta anche delle quote variabili, e quella di fatto corrisposta nei giorni di ferie.
Non pare corretto confrontare semplicemente l'importo annuale delle voci variabili e la retribuzione complessivamente percepita nell'anno dal macchinista (cfr. invece in tal senso Corte Appello di Torino 527/2022). Il
raffronto deve essere svolto ponendo a confronto periodi più brevi e significativi (giornata e/o mensilità), in quanto le valutazioni immediate sulle singole giornate o su brevi periodi di ferie possono essere influenzate da sostanziali decurtazioni della retribuzione mensile e giornaliera (cfr. Corte Appello Milano 730/2022).
Pertanto, assume rilevanza il confronto sulla retribuzione giornaliera media e su quella mensile media. Nelle note autorizzate la parte ricorrente si fa carico di evidenziare le notevoli percentuali di incidenza (secondo conteggi ai quali si rinvia integralmente: pp.13-15 note finali), giungendo a definire per una Pt_3
percentuale prossima del 58,69% della retribuzione della giornata di ferie da busta paga, per 39,41%, per del 33,09%, per del 24,81% Pt_4 Pt_2 Pt_1
trattasi di percentuali indubbiamente dotate di notevole forza dissuasiva, alla luce dei criteri innanzi illustrati.
18 Sicuramente una decurtazione misurata in questi termini può essere valutata come non irrisoria e avente, nella prospettiva enunciata dalla
CGUE, efficacia dissuasiva e limitativa rispetto all esercizio della libertà di fruizione delle ferie.
Sul meccanismo che consente la disapplicazione del contratto collettivo nella parte in cui contiene una disciplina limitativa della base di computo della retribuzione feriale, si riporta quanto osservato dal Tribunale di
Napoli nella recente sentenza n. 4478 del 4.7.2023: Ciò posto, come si è
già rilevato, il diritto alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un
pagamento a tale titolo rappresentano due aspetti dell'unico diritto "a ferie
annuali retribuite", diritto previsto nella Direttiva n. 88 del 2003. La
soluzione prospettata dal giudicante è imposta dalla normativa
eurocomunitaria nell'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia e,
stante il primato del diritto dell'Unione sulle legislazioni dei singoli Stati
membri, le disposizioni della legge italiana devono essere applicate in
modo conforme.
Invocare un preteso spazio riservato alla contrattazione collettiva per
sottrarsi alle norme eurocomunitarie significherebbe scardinare il diritto
dell'Unione, che in questa materia, comune a tutti gli Stati membri, ha
dettato una disciplina compiuta. D'altro canto è sin troppo ovvio osservare
che se la legislazione statale primaria deve interpretarsi in conformità alle
norme eurocomunitarie, parimenti soggetta alle norme eurocomunitarie è
la contrattazione collettiva, pur nell'autonomia alla stessa riservata in
determinate materie, quale, per l'appunto, gli aspetti della retribuzione.
In sostanza, la libertà sindacale, il corretto svolgimento delle relazioni
industriali e finanche l'affidamento riposto dalla parte datoriale nelle
possibilità di contenere i salari dei lavoratori durante i periodi di ferie non
19 possono certo consentire di eludere le norme comunitarie, che il giudice è
sempre tenuto ad applicare nella interpretazione del diritto vivente fornita
dalla Corte di Giustizia. Sul punto va anche richiamata Cass. Lav.
20216/2022 la quale ha affermato che 32. Parte ricorrente ha sollevato
questione di legittimità costituzionale degli artt. 10 D.Lgs. n. 66/2003 e 4
D.Lgs. n. 185 del 2005, attuativi rispettivamente della Direttiva
2003/88/CE e della Direttiva 2000/88/CE, ove interpretati nel senso che
includerebbero l'indennità di volo integrativa nel computo della
retribuzione delle ferie annuali, e specificamente con gli artt. 1, 2, 3, 18,
36, 39 e 41, con particolare lesione dei principi fondamentali della
certezza del diritto e dell'autonomia negoziale delle parti sociali e della
iniziativa economica privata;
in relazione al primo aspetto, sotto il profilo
della lesione del legittimo affidamento, principio fondamentale,
insuperabile dal diritto eurounitario;
quanto al secondo, in relazione al
profilo che l'ordinamento italiano riconosce che le parti sociali regolino
tramite le proprie rappresentanze e mediante la contrattazione collettiva le
condizioni essenziali del contratto di lavoro;
con riguardo al terzo aspetto,
perché l'interpretazione adottata dal Tribunale avrebbe leso la libertà di
impresa costituzionalmente riconosciuta. 33. Entrambe le questioni sono,
a parere del Collegio, manifestamente infondate. 34. Quanto alla lesione
del principio del legittimo affidamento, deve rilevarsi che, come osservato
condivisibilmente dal PG, le disposizioni europee e nazionali nonché le
sentenze della CGUE che vengono in rilievo nel presente giudizio non
hanno subito modifiche nel tempo né significative rimeditazioni e
mutamenti interpretativi (anche avendo riguardo alla recente pronuncia del
2022) per cui le parti sociali, nel redigere la norma collettiva di cui all'art.
20 che si erano già affermati e consolidati in materia, senza che si possa,
appunto, invocare una incolpevole aspettativa di fronte ad una situazione
asseritamente mutatasi nel tempo. 35. Relativamente, poi, alla dedotta
lesione della libertà sindacale e della libertà di impresa, va ritenuta anche
in questo caso la manifesta infondatezza della questione perché la
contrattazione collettiva non si muove nel vuoto normativo e, in un sistema
di fonti "multilevel", come è quello euroitaliano, la peculiarità del diritto del
lavoro richiede comunque che sia le disposizioni normative che quelle
collettive contrattuali operino in sintonia e in parallelo tra loro, con
l'osservanza appunto dei principi dettati dal diritto dell'Unione e di quelli
fondamentali dello Stato Italiano, relativamente alle prescrizioni normative
"minime", la cui osservanza non può costituire certamente alcuna lesione
delle libertà sopra indicate.
Sulla base delle argomentazioni sopra svolte, accertata la nullità dell'art. 31.6 CCNL Mobilità Area Attività Ferroviarie 2012, art. 30.6 CCNL Mobilità
Area Attività Ferroviarie 2016 e 2022 nella parte in cui limitano il computo della retribuzione dei giorni di ferie ai soli elementi indicati da tali contratti collettivi, devono essere quindi essere accolte le domande di parte ricorrente, come da dispositivo.
L'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte convenuta deve essere parzialmente disattesa. La questione concernente la decorrenza o meno della prescrizione nel corso del rapporto di lavoro assistito dalla c.d.
stabilità reale, è stata risolta con la sentenza n. 26246 del 06/9/2002, con cui la Corte di Cassazione ha fissato il principio di diritto secondo cui: Il
rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della legge 92/2012 e del dlgs 23/2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela
21 adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché, per tutti i diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge
92/2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt.2948 n.4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro (in tal senso, successivamente anche Cass. nn. 29831/2022;
30957/2022; 30958/2022; 30957/2022; 36066/2022 e n. 36108/2022).
In applicazione di tale principio sono da ritenere prescritti solamente i crediti nei limiti della prescrizione quinquennale maturata relativamente a periodi antecedenti al 18.7.07 del ricorso nei sensi di cui al dispositivo essendo superata ogni ulteriore questione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo tenuto conto del valore indeterminabile e dell'aumento per la difesa di più
soggetti con la medesima posizione processuale
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa o rigettata, così provvede:
1) in parziale accoglimento del ricorso, accerta e dichiara la nullità: a)
dell'art. 25 comma 6 del c.c.n.l. del 2003 e dell'art.31 comma sei del CCNL 2012, dell'art. 30 comma 6 del c.c.n.l. del 2016, laddove non prevedono l'inclusione, nella retribuzione da corrispondere a ciascun ricorrente durante le ferie, delle voci “compenso assenza dalla residenza”; b) dell'art. 15 comma 3 del c. aziend. del 2003 e dell'art. 14 comma 3 c. aziend. del 2012 e dell'art. 14 comma 3 del c. aziend. del 2016 laddove non prevedono l'inclusione, nella retribuzione da corrispondere a ciascun ricorrente durante le ferie, delle voci “indennità di utilizzazione professionale”, oltre la misura
22 forfetaria, “indennità per scorta vetture eccedenti” e delle
“provvigioni per accertamento irregolarità / vendita titoli di viaggio a bordo treno”;
2) per l'effetto condanna nei limiti della prescrizione quinquennale maturata per periodi antecedenti al 18.7.07, a corrispondere ai ricorrenti le differenze retributive conseguenti, per ciascuna giornata di ferie, adottando come valore orario per ciascun mese la media calcolata sui dodici mesi precedenti secondo retribuzione media come in parte motiva, detratti, per l'indennità di utilizzazione i valori forfettari corrisposti, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma via via rivalutata dalle singole scadenze al saldo;
3) Condanna la convenuta a rifondere le spese di lite CP_1
che liquida in € 5.000 per compensi oltre Iva Cpa e rimb. Forf
Verona, 14.11.2024
IL GIUDICE
Antonio Gesumunno
23 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
10 citato, avrebbero dovuto tenere conto dei principi e degli orientamenti
SEZIONE LAVORO
Causa n. 1409 2023
Verbale d'udienza con trattazione ai sensi dell'art. 127 bis
c.p.c.
Oggi 14/11/2024, innanzi al giudice dott. Antonio Gesumunno, presente presso il proprio ufficio, sono comparsi in video conferenza mediante
Piattaforma Teams: per la parte ricorrente Avv. Pagnin per la parte convenuta Avv. Ruberto
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire
l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
I procuratori delle parti si riportano ai rispettivi atti difensivi e concludono come in atti e rinunciano ad essere presenti in videoconferenza alla lettura della sentenza.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza
Su invito del giudice, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente. Il Giudice, all'esito della Camera di Consiglio, pronuncia sentenza mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
Dott. Antonio Gesumunno
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. Antonio Gesumunno , all'udienza del 14/11/2024, svoltasi con le modalità previste dall'art. 127 bis c.p.c. ha pronunciato, mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 1409 / 2023 RCL promossa con ricorso depositato il 06/09/2023
da
(C.F. , Parte_1 C.F._1
(C.F. , Parte_2 C.F._2
(C.F. , Parte_3 C.F._3
(C.F. ), Parte_4 C.F._4
con il patrocinio dell'avv. NASTARI DOMENICO
Contro
(C.F. ), CP_1 P.IVA_1
con il patrocinio dell'avv. RUBERTO GIOVANNI e dell'avv. CONTI MARIA
GIOVANNA
Motivi della decisione
Con ricorso depositato il 6.9.2023 i ricorrenti in epigrafe deducevano di svolgere mansioni di macchinisti ( e ) e di capotreno/capo Per_1 Per_2
servizi treno ( e ) e lamentavano di percepire durante le Pt_1 Pt_2
ferie una retribuzione inferiore a quella ordinaria, in quanto non erano
1 riconosciute alcune indennità da ritenersi intrinsecamente connesse alla propria funzione, e segnatamente:
- compenso assenza dalla residenza;
- indennità di maneggio denaro e provvigioni per vendita titoli di viaggio a bordo treno;
- indennità di utilizzazione professionale, oltre la misura forfettaria;
- indennità per scorta vetture eccedenti;
avendo la giurisprudenza di merito ritenuto corretto calcolare tali voci sulla media dei compensi percepiti dai lavoratori nei 12 mesi precedenti ciascun periodo di ferie godute: i ricorrenti avevano ricavato la media dell'indennità
percepite nei 12 mesi dividendola per i giorni di presenze effettiva, da moltiplicare per i giorni di ferie effettivamente goduti.
Hanno formulato le seguenti conclusioni:.
accertare e dichiarare la nullità dell'art. 25 comma 6 del c.c.n.l. del 2003 e dell'art. 31 comma 6 del c.c.n.l. del 2012 e dell'art. 30 comma 6 del c.c.n.l. del 2016, laddove non prevedono l'inclusione, nella retribuzione da
corrispondere durante le ferie, della voce:
“compenso assenza dalla residenza”, sia per il capo treno / capo servizi treno sia per il macchinista;
accertare e dichiarare la nullità dell'art. 15 comma 3 del c. aziend. del 2003 e dell'art. 14 comma 3 c. aziend. del
2012 e dell'art. 14 comma 3 del c. aziend. del 2016 laddove non prevedono l'inclusione, nella retribuzione da corrispondere durante le
ferie, delle voci:
“indennità di utilizzazione professionale”, oltre la misura forfettaria, sia per
il capo treno / capo servizi treno sia per il macchinista,
“indennità per scorta vetture eccedenti”, per il capo treno / capo servizi
treno, provvigioni per irregolarità o abusi nel trasporto dei viaggiatori e per
2 biglietti rilasciati ai viaggiatori in partenza da località sprovviste di punti
vendita diretta e indiretta, per il capo treno / capo servizi treno;
e/o accertare e dichiarare il diritto in capo a ciascun ricorrente alla
retribuzione dei giorni di ferie che sia comprensiva, in base alla mansione svolta, delle predette voci (quella di “indennità di utilizzazione professionale” anche oltre la misura forfettaria), calcolate assumendo
come valore orario dovuto delle predette voci per ciascun mese la media
così calcolata sui dodici mesi precedenti: sommatoria dei compensi
percepiti ai titoli invocati per i dodici mesi precedenti la fruizione delle
ferie, diviso il numero di giorni effettivamente lavorati per lo stesso
periodo; differenze retributive che per la voce “indennità di utilizzazione professionale” sono date dagli eventuali valori positivi risultanti dalla
sottrazione tra il descritto valore sulla media dei dodici mesi precedenti
(minuendo) ed il valore forfettario corrisposto (sottraendo); e, per l'effetto,
condannare ad applicare la retribuzione dei giorni di ferie come CP_1
sopra definita ed alla corresponsione delle differenze retributive maturate
e maturande a tale titolo sin dall'inizio del rapporto lavorativo, adottando
come valore orario dovuto delle predette voci per ciascun mese la media
calcolata sui dodici mesi precedenti calcolata come sopra;
differenze retributive che per la voce “indennità di utilizzazione professionale” sono
date dagli eventuali valori positivi risultanti dalla sottrazione tra il descritto
valore sulla media dei dodici mesi precedenti (minuendo) ed il valore
forfettario corrisposto (sottraendo); oltre ad interessi e rivalutazione
monetaria dal dovuto al saldo;
in ogni caso spese e competenze di lite
integralmente rifuse.
si è costituita in giudizio ed ha contestato la fondatezza CP_1
delle pretese dei ricorrenti ed in via preliminare ha eccepito
3 l'inammissibilità del ricorso per carenza di allegazione e prova. Sempre in via preliminare ha eccepito altresì l'intervenuta prescrizione in relazione ad eventuali differenze retributive spettanti per il periodo antecedente il quinquennio rispetto alla notifica del ricorso-decreto. Nel merito ha rilevato che l'individuazione della retribuzione spettante per le giornate di ferie, effettuata dalle parti sociali, non può essere sindacata dall'autorità giudiziaria e non contrasta, di per sé, con il disposto dell'art. 36 Cost.,
negando il computo delle indennità sopra richiamate ed allegando a sostegno giurisprudenza di segno contrario rispetto a quella citata dai ricorrenti
La causa non richiedeva attività istruttoria e pertanto il Giudice ha fissato l'udienza di discussione con termine per note difensive
All'udienza del 14.11.2024 tenutasi con le modalità previste dall'art. 127
bis c.p.c. le parti hanno discusso la causa e il Giudice ha pronunciato sentenza mediante lettura e deposito del dispositivo e contestuale motivazione
***
Si richiamano, con gli adattamenti richiesti dalle peculiarità della presente causa, le motivazioni della sentenza di questo Tribunale (est. dott.
Cucchetto) n. 706/2023 pubbl. il 17.4.2024
Le domande attoree sono da accogliersi nei sensi che verranno precisati, richiamandosi, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 118 disp. att.
c.p.c., le recenti pronunce rese in materia dalla Suprema Corte (Cass.
26.6.2023 n.18160/2023; id. Cass. nn.19663, 19711, 9716 depositate il
11.7.2023).
La Corte di Cassazione, con le ricordate pronunce, ha stabilito i principi a cui si deve attenere il giudice di merito nel valutare la rispondenza ai
4 parametri fissati dall art. 7 della direttiva n. 88/2003 delle modalità di computo della retribuzione corrisposta ai macchinisti e in genere al personale di bordo nel periodo di ferie:
7.1. Occorre premettere che la nozione di retribuzione da applicare
durante il periodo di godimento delle ferie è fortemente influenzata dalla
interpretazione data dalla Corte di Giustizia dellUnione Europea la quale,
sin dalla sentenza del 2006, ha precisato che con l'espressione «ferie
annuali retribuite» contenuta nell'art. 7, nr. 1, della direttiva nr. 88 del 2003
si vuole fare riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali,
«deve essere mantenuta» la retribuzione con ciò intendendosi che il
lavoratore deve percepire in tale periodo di riposo la retribuzione ordinaria
(nello stesso senso CGUE 20 gennaio 2009 in C- 350/06 e C- 520/06, e
altri). Ciò che si è inteso assicurare è una situazione che, a livello
retributivo, sia sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria del
lavoratore in atto nei periodi di lavoro sul rilievo che una diminuzione della
retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore
dall'esercitare il diritto alle ferie, il che sarebbe in contrasto con le
prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr. C.G.U.E. e altri, C-155/10 del 13
dicembre 2018 ed anche la causa To.He. del 13/12/2018, C-385/17).
Qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti
a rinunciare alle ferie è infatti incompatibile con gli obiettivi del legislatore
europeo che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo
effettivo, anche per unefficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr. in
questo senso anche la recente C.G.U.E. del 13/01/2022 nella causa C-
514/20).
7.2. Di tali principi si è fatta interprete questa Corte che in più occasioni ha
ribadito che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie
5 annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE (con la quale sono
state codificate, per motivi di chiarezza, le prescrizioni minime concernenti
anche le ferie contenute nella direttiva 93/104/CE del Consiglio, del 23
novembre 1993, cfr. considerando 1 della direttiva 2003/88/CE, e recepita
anchessa con il d.lgs. n. 66 del 2003), per come interpretata dalla Corte di
Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto
di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo
"status" personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass.17/05/2019 n.
13425).
7.3. Anche con riguardo al compenso da erogare in ragione del mancato
godimento delle ferie, pur nella diversa prospettiva cui lindennità
sostitutiva assolve, si è ritenuto che la retribuzione da utilizzare come
parametro debba comprendere qualsiasi importo pecuniario che si pone in
rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato
allo "status" personale e professionale del lavoratore (cfr.
Cass.30/11/2021 n. 37589).
7.4. Proprio in applicazione della nozione c.d. europea di retribuzione,
nell ambito del personale navigante dipendente di compagnia aerea, poi,
si è chiarito che nel calcolo del compenso dovuto al lavoratore nel periodo
minimo di ferie annuali di quattro settimane si deve tenere conto degli
importi erogati a titolo di indennità di volo integrativa e a tal fine si è
ritenuta la nullità della disposizione collettiva (l'art. 10 del c.c.n.l. Trasporto
Aereo - sezione personale navigante tecnico) nella parte in cui la esclude
per tale periodo minimo di ferie evidenziandosi il contrasto con l'art. 4 del
d.lgs. n. 185 del 2005 (decreto di attuazione della direttiva 2000/79/CE
relativa all'Accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del
personale di volo dell'aviazione civile) interpretando tale disposizione
6 proprio alla luce del diritto europeo che impone di riconoscere al
lavoratore navigante in ferie una retribuzione corrispondente alla nozione
europea di remunerazione delle ferie, in misura tale da garantire al
lavoratore medesimo condizioni economiche paragonabili a quelle di cui
gode quando esercita l'attività lavorativa (cfr. Cass.23/06/2022 n. 20216).
7.5. È opportuno poi rammentare, come già ritenuto nella sentenza da
ultimo citata, che le sentenze della Corte di Giustizia dell'UE hanno, infatti,
efficacia vincolante, diretta e prevalente sull'ordinamento nazionale
sicché non può prescindersi dall interpretazione data dalla Corte Europea
che, quale interprete qualificata del diritto dellunione, indica il significato
ed i limiti di applicazione delle norme. Le sue sentenze, pregiudiziali o
emesse in sede di verifica della validità di una disposizione UE, hanno
perciò valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che
esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il
significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito
della Comunità (cfr. Cass. n. 13425 del 2019 ed ivi la richiamata Cass.
n.22577 del 2012).
7.6. Nell'applicare il diritto interno il giudice nazionale è tenuto ad una
interpretazione per quanto possibile conforme alle finalità perseguite dal diritto dell'Unione nell'intento di conseguire il risultato prefissato dalla
disciplina Eurounitaria conformandosi all'art. 288, comma 3, TFUE.
L'esigenza di un'interpretazione conforme del diritto nazionale attiene
infatti al sistema del Trattato FUE, in quanto permette ai giudici, nazionali
di assicurare, nell'ambito delle rispettive competenze, la piena efficacia del
diritto dell'Unione quando risolvono le controversie ad essi sottoposte (cfr.
CGUE 13/11/1990 causa C-106/89 p.8, CGUE 14/07/1994 causa C-
91/92 p.26, CGUE
7 10/04/1984 causa C-14/83 von Colson p. 26, CGUE 28/06/2012 causa C-
7/11 p. 51 tutte citate da Cass. n. 22577 del 2012 alla cui più estesa
motivazione si rinvia), obbligo che viene meno solo quando la norma
interna appaia assolutamente incompatibile con quella Eurounitaria, ma
non è questo il caso.
7.7. A questi principi si è attenuta la Corte di merito che, come ricordato,
ha proceduto, correttamente, ad una verifica ex ante della potenzialità
dissuasiva delleliminazione di voci economiche dalla retribuzione erogata
durante le ferie al godimento delle stesse senza trascurare di considerare
la pertinenza di tali compensi rispetto alle mansioni proprie della qualifica
rivestita.
7.8. Ha allora verificato che durante il periodo di godimento delle ferie al
lavoratore non erano erogati dalla società compensi, quali l'incentivo per attività di condotta e l'indennità di riserva che pure erano connessi ad
attività ordinariamente previste dal contratto collettivo (ex art. 28 punto
2.1. e punto 2 lett. c del c.c.n.l. mobilità/settore attività ferroviarie). Ha
accertato la continuatività della loro erogazione e l'incidenza tutt'altro che
residuale sul trattamento economico mensile (circa il 25/30% dello
stesso). Inoltre, ha evidenziato che la tipicità dell'attività di condotta e dell'attività di riserva, propria della mansione di macchinista, deponevano
nel senso che la relativa voce retributiva era intesa a compensare anche
lo status professionale rivestito.
7.9. Ritiene allora il Collegio che l'interpretazione delle norme collettive aziendali che regolano gli istituti di cui era stata chiesta l'inclusione nella
retribuzione feriale oltre ad essere del tutto plausibile è in linea con le
indicazioni provenienti dalla Corte di Lussemburgo ed in sintonia con la
finalità della direttiva, recepita dal legislatore italiano, che è innanzi tutto
8 quella di assicurare un compenso che non possa costituire per il lavoratore un deterrente all'esercizio del suo diritto di fruire effettivamente
del riposo annuale.
7.10. Con riguardo, infine, e specificatamente, alla idoneità della mancata
erogazione di tali compensi ad integrare una diminuzione della
retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dal godere delle ferie, ritiene
il Collegio che la sua valutazione in concreto appartiene al giudice di
merito che ha plausibilmente dato conto delle ragioni per le quali lha
ravvisata.
E' dunque in virtù dei superiori principi, ribaditi dalla Corte di Cassazione
con la più recente pronuncia n. 14089 del 21.5.2024, che va valutata la natura e la funzione delle voci variabili per le quali i ricorrenti rivendicano il diritto al computo della retribuzione feriale, per come già attuati nella diffusa applicazione fattane dalla giurisprudenza di merito (v. Trib. Verona
Sez. lav. Sent. n. 440/2023 pubbl. il 27/07/2023, RG n. 1565/2022; Trib.
Venezia Lav. Sent. n. 129/2023 pubbl. il 01/03/2023, RG n. 743/2022;
Trib. Venezia Sent. n. 306/2023 pubbl. il 05/05/2023 RG n. 1317/2022;
Tribunale Milano sez. lav., 15/09/2022, n. 2044; Corte appello sez. lav. -
Milano, 10/03/2023, n. 11; Tribunale di Roma sez. lav. 10/01/2022 n.
58/2022), per la quale si può ritenere che il fondamentale criterio di giudizio desumibile dall'assetto normativo e giurisprudenziale è quello della omogeneità tendenziale fra la retribuzione delle ferie annuali e quella ordinaria del lavoratore.
Trattasi di requisito che deve esser valutato, con riferimento al paventato effetto dissuasivo dell'eventuale scostamento, prendendo in considerazione, come insegna la CGUE, i compensi erogati per "qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansion e
9 "correlati allo status personale e professionale" del lavoratore, con esclusione dei soli elementi "diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie sostenute nello svolgimento delle mansioni.
Compenso assenza dalla residenza
L'art. 77 CCNL Attività Ferroviarie punto 2.1 e 2.2. prevede: per il personale mobile le aziende corrisponderanno un compenso per assenza dalla residenza di lavoro, nelle misure orarie di seguito indicate, per ogni ora di assenza dalla residenza calcolata dall'ora di partenza del treno,
secondo lorario stabilito, allora reale di arrivo nella residenza di lavoro,
quando effettua per conto dell'unità produttiva presso cui è in forza servizi che comportano complessivamente, per ciascuna giornata di turno,
un'assenza di durata non inferiore a 3 ore: a) per servizi senza riposo fuori residenza: 1,30 b) per servizi con riposo fuori residenza: 2,20 c) per servizi di accompagnamento notte: 1,00. Ai fini della corresponsione del compenso si sommano le prestazioni mensili per ciascuna delle tipologie sopra indicate, arrotondando ad ora intera la frazione di ora superiore a 30
minuti [ ] 2.2 Nel caso di assenza dalla residenza all'estero o di sosta nelle località estere di confine con l Italia i compensi di cui al precedente punto
2.1 sono determinati nelle misure orarie di seguito indicate: a) per servizi senza riposo fuori residenza: 2,00 b) per servizi con riposo fuori residenza: 3,20 c) per servizi di accompagnamento notte: 1,60 .
Con riferimento a questa voce retributiva le buste paga in atti dei ricorrenti non fanno che confermare la presenza della voce retributiva in oggetto, nelle due versioni di “As.res.Intern” “NO Rip.” o “SI Rip.”, proprio per i valori unitari orari di € 1,30 ed € 2,20: e così, per fare un esempio, nella busta paga di di aprile 2023 le ore di assenza dalla residenza Pt_1
10 senza riposo sono 89 e quelle di assenza dalla residenza con riposo sono
49, per valori corrisposti di € 115,70 e € 107,80.
In tutte le buste paga dei ricorrenti l'indennità (o compenso) in oggetto è presente, nelle due forme, per valori mensili complessivi anche di più di €
400,00. Il compenso in oggetto è quindi parte integrante della retribuzione mensile del lavoratore e va a compensare quell'incomodo dato dal non essere presente nell'impianto assegnatogli.
Trattasi inoltre di una retribuzione riservata esclusivamente al personale mobile (ovvero a chi fa parte degli “Equipaggi di Condotta”, vale a dire il
Doppio Macchinista e l'Agente Unico) e così strettamente legata all'esecuzione di quelle specifiche mansioni di dipendente di azienda ferroviaria ed a quel particolare status. E dunque è un emolumento non occasionale, connesso alle normali mansioni svolte dal macchinista e capo treno/capo servizi treno, che va a compensare l'incomodo derivante dal fatto di non potere essere presente e lavorare presso impianto di assegnazione del lavoratore. Sul punto specifico sono condivisibili le argomentazioni con le quali la Corte di Appello di Milano, con riferimento alla medesima voce prevista dal Contratto collettivo, ha ritenuto che si tratti di una voce “volta a compensare “non già una modalità
temporanea o un esborso occasionale bensì un disagio intrinsecamente
connesso alla prestazione lavorativa tipica del personale mobile,
determinato dalla mancanza di un luogo fisso di lavoro e dalla costante
lontananza dalla propria sede. Giova, infatti, rammentare come lart. 77 c.
2 CCNL riconosca detta voce al personale mobile, in ragione
dell
durata, determinandola secondo misure orarie specificamente indicate.
Né rilevano, in senso contrario, l'omologazione del relativo regime fiscale
11 a quello del trattamento di trasferta e l'esclusione dell'elemento in esame
dal calcolo della retribuzione spettante per tutti gli istituti di legge e/o di
contratto, stabilite dai punti nn. 3 e 4 del citato art. 77 co. 2, in quanto inidonee ad incidere sulla funzione sostanziale dell'emolumento e, in
particolare, sulla sua diretta correlazione ad un disagio intrinseco alla
mansione. (CDA di Milano sez. lav. Sent. nn.1470/21, 397/2022,
608/2023).
Provvigioni per vendita titoli di viaggio a bordo treno
L'art. 80, comma 2 sia del c.c.n.l. del 2016 sia del c.c.n.l. del 2012, nonché l'art. 75 comma 2 del c.c.n.l. del 2003, tutti intitolati “Indennità di maneggio denaro”, prevedono: “Al personale di bordo che provvede alla vendita di titoli di viaggio e di altri servizi offerti dall'azienda ai viaggiatori,
verrà riconosciuta una provvigione per ogni vendita conclusa. Le modalità
di erogazione di tale provvigione saranno oggetto di specifico accordo da
definire tra le parti a livello aziendale”.
E così, in applicazione, l'art. 36, comma 5, sia del c. aziendale del 2016 sia del c. aziendale del 2012 dispone: “In applicazione del punto 2 dell'art. 80 (Indennità di maneggio denaro) del CCNL Mobilità/Area AF ai lavoratori che, svolgendo attività di controlleria a bordo dei treni, scoprano irregolarità o abusi nel trasporto dei viaggiatori viene riconosciuta una percentuale non inferiore al 35% delle somme riscosse a titolo di sovrattassa, ovvero una percentuale non inferiore al 10% sul prezzo dei biglietti rilasciati ai viaggiatori in partenza da località sprovviste di punti vendita diretta e indiretta, con le modalità definite a livello aziendale
Le provvigioni descritte non sono comprese nella retribuzione delle ferie laddove le buste paga non fanno che confermare la presenza della voce retributiva in oggetto, nella versione “Premi scoperta irreg/abus” e anche
12 “Premi scoperta irreg/IDV”: la prima voce riguarda il pagamento di biglietti
/ sanzioni fatto direttamente al capotreno a bordo;
la seconda voce riguarda il pagamento di sanzione fatto in un momento successivo rispetto al verbale redatto in treno;
ad esempio, nel cedolino del ricorrente Pt_2
di gennaio 2019 sono presenti entrambe le voci per complessivi € 127,77
Nella maggior parte delle buste paga dei ricorrenti l'indennità (o premio o provvigione) in oggetto è presente, per valori mensili complessivi rilevanti,
anche superiori ad € 100. La voce in oggetto è quindi parte integrante della retribuzione mensile del lavoratore e va a compensare l'incomodo dato dal maneggio del denaro e dal controllo e riscontro di irregolarità /
abusi. Trattasi inoltre di una retribuzione riservata esclusivamente ai capitreno e così strettamente legata all'esecuzione di quelle specifiche mansioni di dipendente di azienda ferroviaria ed a quel particolare status.
Proprio sulle provvigioni l'ordinanza Cass. 22401/20 (doc. 15 cit.), ha dato atto che la sentenza europea ha ritenuto contrario al diritto dell'Unione la non inclusione nella retribuzione delle ferie “del compenso variabile rappresentato da provvigioni sul fatturato realizzato”.
L'indennità in oggetto deve quindi rientrare nel pagamento delle ferie anche in forza del principio di omogeneità tra la retribuzione del lavoro ordinario e la retribuzione delle ferie: la frequenza, descritta, con cui detta voce si presenta nelle buste paga dimostra la “normalità” della sua applicazione. Una “normalità” che non può non essere trasfusa nella retribuzione delle ferie
Indennità di utilizzazione professionale oltre la misura forfettaria
Dato per assodato che l'indennità in esame sia correlata allo specifico status professionale del lavoratore, il fondamentale criterio di giudizio desumibile dall'assetto normativo e giurisprudenziale sopra delineato è quello della
13 tendenziale omogeneità fra la retribuzione delle ferie annuali e la retribuzione percepita nei periodi di effettivo lavoro. Tale criterio non può dirsi soddisfatto nel caso di specie, tenuto conto dell'incidenza della IUP sulla retribuzione mensile nei periodi lavorati e del divario tra la stessa e gli importi liquidati a tale titolo in misura fissa nei giorni di ferie (cfr. cedolini paga allegati): l'entità del divario appare non trascurabile e in grado di incidere sulla decisione del lavoratore se fruire o meno delle ferie
Indennità di scorta per vetture eccedenti
Ai sensi dell'art. 31, comma 4 sia del c. aziendale del 2016 sia del c. aziendale del 2012, “per il personale del settore macchina e per il personale di bordo è confermata l'indennità di utilizzazione parte variabile, nelle misure orarie e chilometrica individuate” nella tabella ivi indicata.
Già il contratto aziendale del 2003 aveva istituito, all'art. 34, l'indennità in oggetto: al comma 8 per il personale del settore di macchina ed il personale di bordo, con distinzione in parte fissa e parte variabile.
Il comma 5 dell'art. 31 dei cc. aziendali del 2012 e 2016 prevede: “Nelle
giornate di presenza in servizio in riserva, in disponibilità non attiva, in
attività di traghettamento (ivi compreso il servizio di manovra), per la
partecipazione a corsi disposti dall'azienda per la
formazione/aggiornamento professionale e per il conseguimento delle
abilitazioni, nonché nelle giornate di assenza diverse da quelle indicate al
successivo punto 6, i personale di macchina e di bordo è confermata
l'indennità di utilizzazione professionale giornaliera, nelle misure di seguito indicate: a) Personale di macchina: € 12,80, b) Personale di bordo: €
4,50”. Idem per il comma 8.4 dell'art. 34 del c. aziendale del 2003.
In forza delle superiori indicazioni desumibili dai contratti aziendali, la convenuta inserisce nella retribuzione delle ferie l'indennità CP_1
14 in oggetto limitandola al valore forfettario, che per i capitreno è di € 4,50 al giorno e per il personale di macchina è di € 12,80 al giorno.
Trattasi di una limitazione illegittima e contraria alle norme.
Per quanto concerne l'indennità di utilizzazione professionale (IUP),
l'evoluzione dell'istituto nel succedersi dei contratti collettivi e il fatto che l'art. 31 punto 5 dei contratti aziendali del 2012 e 2016 non escluda totalmente tale voce dalla base di calcolo della retribuzione in periodo feriale (riconoscendola nell'importo fisso di € 12,80) non assumono rilievo dirimente, ne´ consentono di ritenere l'anzidetta previsione collettiva conforme ai principi enunciati dalla Corte di Giustizia in tema di retribuzione da corrispondere nel periodo feriale in base all'art. 7 della direttiva 2003/88 e dell'art. 31 n. 2 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (così Corte appello sez. lav. - Milano, 10/03/2023, n.
11)
Questa indennità risulta intrinsecamente connessa alle mansioni di capotreno, poiché viene corrisposta in ragione delle peculiari caratteristiche dell'attività di capo treno, che comporta l'alternanza tra periodi di servizio a bordo treno e periodi di messa a disposizione presso l'impianto ferroviario (cfr. la definizione di attività di scorta e di condotta contenuta nell'art. 28.2 lett. C) del CCNL di settore).
L'art. 32 comma 2 sia del c.c.n.l. del 2016 sia del c.c.n.l. del 2012, intitolati
“Indennità per scorta vetture eccedenti” conferma i trattamenti previsti ai punti 1, 2 e 3 dell'art. 35 del Contratto Aziendale del 2003. Trattamenti che prevedono un'indennità oraria per il “personale di scorta ai treni” quando svolge le mansioni complete del Capo Servizi Treno (€ 1,15 all'ora per carrozza) ed una diversa indennità oraria quando svolge dette mansioni in parte o per carrozze letto e cuccette (€ 0,58 all'ora per carrozza).
15 Il comma 3 specifica poi che l'indennità in oggetto spetta dopo un certo numero di vetture, che varia a seconda del tipo di treno.
Le buste paga prospettano la presenza della voce retributiva in oggetto, alla voce “Ind. scorta vett. eccedenti” proprio per i valori unitari di € 1,15 ed € 0,58. E così, per fare un esempio, nella busta paga di gennaio 2020
l'indennità in oggetto è per € 71,30 ed in tutte le buste paga dei ricorrenti l'indennità in oggetto è presente, per valori mensili complessivi anche di più di € 200,00.
Trattasi di indennità ricompresa tra quelle assimilabili alle “integrazioni collegate [..] alle qualifiche professionali” che la giurisprudenza europea impone di computare nella base di calcolo per la retribuzione del periodo di ferie: il compenso in oggetto è quindi parte integrante della retribuzione mensile del lavoratore e va a compensare quell'incomodo dato dal dover scortare un ingente numero di vetture. Trattasi inoltre di una retribuzione riservata esclusivamente al tecnico di manovra e condotta e al capotreno e così strettamente legata all'esecuzione di quelle specifiche mansioni di dipendente di azienda ferroviaria ed a quel particolare status, essendo previste dall'art. 54.2 del CCA appositamente per il personale dotato della qualifica di capo treno (cfr. Tribunale Milano sez. lav., 15/09/2022, n.
2044).
Alla luce delle considerazioni che precedono, ritiene il giudicante che le voci retributive “incentivo per attività di scorta” debbano essere computate nella base di calcolo della retribuzione da percepire durante le ferie annuali.
La parte ricorrente ha quindi dimostrato che le voci variabili sopra esaminate possiedono i requisiti richiesti dalla giurisprudenza europea e nazionale ai fini della computabilità nella retribuzione corrisposta nei giorni
16 di ferie. La parte ricorrente ha allegato, con richiamo ai prospetti paga prodotti, la non occasionalità e la continuità del pagamento di tali voci variabili che costituiscono una parte non trascurabile della retribuzione mensile dei ricorrenti.
Ciò premesso deve essere individuato il criterio per il calcolo della retribuzione giornaliera ordinaria da utilizzare anche per la retribuzione dei giorni di ferie.
Al fine di ottenere un importo medio giornaliero delle competenze accessorie in questione, il totale delle indennità percepite non può essere diviso per il divisore convenzionale dei 26 giorni, come è previsto invece per la retribuzione ordinaria tabellare e per le competenze fisse.
Per le competenze variabili, in quanto pagate solo in funzione dell'effettiva presenza in servizio, il divisore convenzionale non è utilizzabile al fine di individuare la retribuzione media basata sul periodo di lavoro effettivo,
come richiesto dalla giurisprudenza della CGUE (cfr. Corte d Appello di
Milano 608/2023).
Richiamando quanto osservato dal Tribunale di Venezia e Tribunale di
Milano, il conteggio deve dunque essere effettuato nei seguenti termini:
estratte dalle buste paga le voci retributive corrisposte mese per mese, la retribuzione media viene calcolata sommando i compensi percepiti a tali titoli per i 12 mesi precedenti la fruizione di ferie e l'importo viene diviso per il numero di giorni lavorati per lo stesso periodo, detratto ovviamente ove sia stato già riconosciuto. Si ottiene in tal modo la media giornaliera dell'anno di tali voci, che deve essere poi moltiplicata per i giorni di ferie fruiti nell'anno (così Trib. Milano sent. n.1008/22 del 20.4.2022, nonché
nn. 2678/21, 2874/2021, Tribunale di Venezia 486/2023).
17 La Corte di Cassazione nella pronuncia 18160/2023 ha ritenuto che la potenzialità dissuasiva della decurtazione subita dalla retribuzione feriale
è oggetto di una valutazione da parte del giudice di merito incensurabile in sede di legittimità, ove congruamente motivata.
Il criterio più corretto per operare il raffronto tra la retribuzione ordinaria e quella composta dalle voci variabili deve ispirarsi alla ratio su cui fondano i principi sanciti dalla CGUE e cioè l'esigenza di garantire la piena libertà di fruizione delle ferie retribuite. Il rapporto rilevante è quindi quello tra retribuzione, composta anche delle quote variabili, e quella di fatto corrisposta nei giorni di ferie.
Non pare corretto confrontare semplicemente l'importo annuale delle voci variabili e la retribuzione complessivamente percepita nell'anno dal macchinista (cfr. invece in tal senso Corte Appello di Torino 527/2022). Il
raffronto deve essere svolto ponendo a confronto periodi più brevi e significativi (giornata e/o mensilità), in quanto le valutazioni immediate sulle singole giornate o su brevi periodi di ferie possono essere influenzate da sostanziali decurtazioni della retribuzione mensile e giornaliera (cfr. Corte Appello Milano 730/2022).
Pertanto, assume rilevanza il confronto sulla retribuzione giornaliera media e su quella mensile media. Nelle note autorizzate la parte ricorrente si fa carico di evidenziare le notevoli percentuali di incidenza (secondo conteggi ai quali si rinvia integralmente: pp.13-15 note finali), giungendo a definire per una Pt_3
percentuale prossima del 58,69% della retribuzione della giornata di ferie da busta paga, per 39,41%, per del 33,09%, per del 24,81% Pt_4 Pt_2 Pt_1
trattasi di percentuali indubbiamente dotate di notevole forza dissuasiva, alla luce dei criteri innanzi illustrati.
18 Sicuramente una decurtazione misurata in questi termini può essere valutata come non irrisoria e avente, nella prospettiva enunciata dalla
CGUE, efficacia dissuasiva e limitativa rispetto all esercizio della libertà di fruizione delle ferie.
Sul meccanismo che consente la disapplicazione del contratto collettivo nella parte in cui contiene una disciplina limitativa della base di computo della retribuzione feriale, si riporta quanto osservato dal Tribunale di
Napoli nella recente sentenza n. 4478 del 4.7.2023: Ciò posto, come si è
già rilevato, il diritto alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un
pagamento a tale titolo rappresentano due aspetti dell'unico diritto "a ferie
annuali retribuite", diritto previsto nella Direttiva n. 88 del 2003. La
soluzione prospettata dal giudicante è imposta dalla normativa
eurocomunitaria nell'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia e,
stante il primato del diritto dell'Unione sulle legislazioni dei singoli Stati
membri, le disposizioni della legge italiana devono essere applicate in
modo conforme.
Invocare un preteso spazio riservato alla contrattazione collettiva per
sottrarsi alle norme eurocomunitarie significherebbe scardinare il diritto
dell'Unione, che in questa materia, comune a tutti gli Stati membri, ha
dettato una disciplina compiuta. D'altro canto è sin troppo ovvio osservare
che se la legislazione statale primaria deve interpretarsi in conformità alle
norme eurocomunitarie, parimenti soggetta alle norme eurocomunitarie è
la contrattazione collettiva, pur nell'autonomia alla stessa riservata in
determinate materie, quale, per l'appunto, gli aspetti della retribuzione.
In sostanza, la libertà sindacale, il corretto svolgimento delle relazioni
industriali e finanche l'affidamento riposto dalla parte datoriale nelle
possibilità di contenere i salari dei lavoratori durante i periodi di ferie non
19 possono certo consentire di eludere le norme comunitarie, che il giudice è
sempre tenuto ad applicare nella interpretazione del diritto vivente fornita
dalla Corte di Giustizia. Sul punto va anche richiamata Cass. Lav.
20216/2022 la quale ha affermato che 32. Parte ricorrente ha sollevato
questione di legittimità costituzionale degli artt. 10 D.Lgs. n. 66/2003 e 4
D.Lgs. n. 185 del 2005, attuativi rispettivamente della Direttiva
2003/88/CE e della Direttiva 2000/88/CE, ove interpretati nel senso che
includerebbero l'indennità di volo integrativa nel computo della
retribuzione delle ferie annuali, e specificamente con gli artt. 1, 2, 3, 18,
36, 39 e 41, con particolare lesione dei principi fondamentali della
certezza del diritto e dell'autonomia negoziale delle parti sociali e della
iniziativa economica privata;
in relazione al primo aspetto, sotto il profilo
della lesione del legittimo affidamento, principio fondamentale,
insuperabile dal diritto eurounitario;
quanto al secondo, in relazione al
profilo che l'ordinamento italiano riconosce che le parti sociali regolino
tramite le proprie rappresentanze e mediante la contrattazione collettiva le
condizioni essenziali del contratto di lavoro;
con riguardo al terzo aspetto,
perché l'interpretazione adottata dal Tribunale avrebbe leso la libertà di
impresa costituzionalmente riconosciuta. 33. Entrambe le questioni sono,
a parere del Collegio, manifestamente infondate. 34. Quanto alla lesione
del principio del legittimo affidamento, deve rilevarsi che, come osservato
condivisibilmente dal PG, le disposizioni europee e nazionali nonché le
sentenze della CGUE che vengono in rilievo nel presente giudizio non
hanno subito modifiche nel tempo né significative rimeditazioni e
mutamenti interpretativi (anche avendo riguardo alla recente pronuncia del
2022) per cui le parti sociali, nel redigere la norma collettiva di cui all'art.
20 che si erano già affermati e consolidati in materia, senza che si possa,
appunto, invocare una incolpevole aspettativa di fronte ad una situazione
asseritamente mutatasi nel tempo. 35. Relativamente, poi, alla dedotta
lesione della libertà sindacale e della libertà di impresa, va ritenuta anche
in questo caso la manifesta infondatezza della questione perché la
contrattazione collettiva non si muove nel vuoto normativo e, in un sistema
di fonti "multilevel", come è quello euroitaliano, la peculiarità del diritto del
lavoro richiede comunque che sia le disposizioni normative che quelle
collettive contrattuali operino in sintonia e in parallelo tra loro, con
l'osservanza appunto dei principi dettati dal diritto dell'Unione e di quelli
fondamentali dello Stato Italiano, relativamente alle prescrizioni normative
"minime", la cui osservanza non può costituire certamente alcuna lesione
delle libertà sopra indicate.
Sulla base delle argomentazioni sopra svolte, accertata la nullità dell'art. 31.6 CCNL Mobilità Area Attività Ferroviarie 2012, art. 30.6 CCNL Mobilità
Area Attività Ferroviarie 2016 e 2022 nella parte in cui limitano il computo della retribuzione dei giorni di ferie ai soli elementi indicati da tali contratti collettivi, devono essere quindi essere accolte le domande di parte ricorrente, come da dispositivo.
L'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte convenuta deve essere parzialmente disattesa. La questione concernente la decorrenza o meno della prescrizione nel corso del rapporto di lavoro assistito dalla c.d.
stabilità reale, è stata risolta con la sentenza n. 26246 del 06/9/2002, con cui la Corte di Cassazione ha fissato il principio di diritto secondo cui: Il
rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della legge 92/2012 e del dlgs 23/2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela
21 adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché, per tutti i diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge
92/2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt.2948 n.4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro (in tal senso, successivamente anche Cass. nn. 29831/2022;
30957/2022; 30958/2022; 30957/2022; 36066/2022 e n. 36108/2022).
In applicazione di tale principio sono da ritenere prescritti solamente i crediti nei limiti della prescrizione quinquennale maturata relativamente a periodi antecedenti al 18.7.07 del ricorso nei sensi di cui al dispositivo essendo superata ogni ulteriore questione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo tenuto conto del valore indeterminabile e dell'aumento per la difesa di più
soggetti con la medesima posizione processuale
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa o rigettata, così provvede:
1) in parziale accoglimento del ricorso, accerta e dichiara la nullità: a)
dell'art. 25 comma 6 del c.c.n.l. del 2003 e dell'art.31 comma sei del CCNL 2012, dell'art. 30 comma 6 del c.c.n.l. del 2016, laddove non prevedono l'inclusione, nella retribuzione da corrispondere a ciascun ricorrente durante le ferie, delle voci “compenso assenza dalla residenza”; b) dell'art. 15 comma 3 del c. aziend. del 2003 e dell'art. 14 comma 3 c. aziend. del 2012 e dell'art. 14 comma 3 del c. aziend. del 2016 laddove non prevedono l'inclusione, nella retribuzione da corrispondere a ciascun ricorrente durante le ferie, delle voci “indennità di utilizzazione professionale”, oltre la misura
22 forfetaria, “indennità per scorta vetture eccedenti” e delle
“provvigioni per accertamento irregolarità / vendita titoli di viaggio a bordo treno”;
2) per l'effetto condanna nei limiti della prescrizione quinquennale maturata per periodi antecedenti al 18.7.07, a corrispondere ai ricorrenti le differenze retributive conseguenti, per ciascuna giornata di ferie, adottando come valore orario per ciascun mese la media calcolata sui dodici mesi precedenti secondo retribuzione media come in parte motiva, detratti, per l'indennità di utilizzazione i valori forfettari corrisposti, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma via via rivalutata dalle singole scadenze al saldo;
3) Condanna la convenuta a rifondere le spese di lite CP_1
che liquida in € 5.000 per compensi oltre Iva Cpa e rimb. Forf
Verona, 14.11.2024
IL GIUDICE
Antonio Gesumunno
23 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
10 citato, avrebbero dovuto tenere conto dei principi e degli orientamenti