CA
Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 05/03/2025, n. 1437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1437 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE TERZA CIVILE in persona dei signori magistrati dott.ssa Silvia Di Matteo – presidente rel. dott. Paolo Andrea Taviano – consigliere dott. Pasquale Cabato – consigliere aus. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al numero 2679 del ruolo generale dell'anno
2020 tra
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, con gli avvocati Maria Teresa Di Rocco e Francesca C.F._2
Marrelli
- appellanti
e
(C.F. ), con gli avvocati Patrizia Succi e CP_1 C.F._3
Rita Gradara
- appellata avverso sentenza Tribunale di Roma n. 602/2020 oggetto ripetizione di indebito conclusioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
conveniva, innanzi al Tribunale di Tivoli, e CP_1 Parte_1
di lei genitori, per sentirli condannare alla restituzione della Parte_2
somma di euro 34.300,00, oltre interessi e rivalutazione.
a sostegno della domanda, deduceva che, in data CP_1
31.12.2004, la di lei sorella, era deceduta a seguito di un incidente Persona_1
stradale e che l'assicurazione del veicolo investitore le aveva corrisposto, a titolo risarcitorio, la somma di euro 40.000,00. Tuttavia, tale somma veniva versata sul conto corrente dei genitori i quali peraltro le rilasciavano delega per prelevare la somma stessa.
però, aveva avuto modo di esercitare tale diritto soltanto per CP_1
l'importo di euro 5.700,00, posto che la predetta delega era stata revocata rendendole così impossibile accedere al proprio denaro.
Si costituivano e i quali non contestavano Parte_1 Parte_2
l'avvenuto pagamento della somma di euro 40.000,00 sul conto corrente loro intestato nonché il rilascio e la successiva revoca della delega al prelievo conferita alla figlia Tuttavia, eccepivano l'irripetibilità di tale somma sia ex CP_1
art. 2034 c.c. sia in virtù di un contratto di mandato asseritamente esistente tra le parti volto a destinare le somme in questione all'edificazione di una cappella funeraria familiare.
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Tivoli accoglieva la domanda attorea e, quindi, condannava e in solido tra loro, alla Parte_1 Parte_2
restituzione, in favore di della somma di euro 34.300,00, oltre CP_1
interessi e rivalutazione monetaria, condannandoli altresì alla rifusione delle spese di giudizio.
Il Giudice di primo grado fondava la propria decisione sulla circostanza che risultava documentalmente provato, e comunque pacifico tra le parti, che in data
13 luglio 2007 era stata versata, sul c.c. n. 2513 acceso presso Unipol Banca, intestato ai genitori di ( e , la somma CP_1 Parte_1 Parte_2
di euro 40.000,00, somma spettante a a titolo risarcitorio per la CP_1
perdita della sorella. Già tale fatto, secondo il Tribunale, era di per sé sufficiente a fondare l'accoglimento della domanda di restituzione.
Il Tribunale, poi, osservava che: - il fatto che i convenuti avessero dedotto l'esistenza di un mandato per la costruzione della cappella funeraria di famiglia era incompatibile con l'applicazione dell'art. 2034 c.c. che riguarda lo spontaneo adempimento di obbligazioni in esecuzione di un dovere morale, mentre il contratto di mandato crea una obbligazione giuridicamente coercibile;
- il contratto di mandato non era affatto provato.
Avverso la sentenza in epigrafe proponevano appello e Parte_1 Pt_2
[...]
Si costituiva che chiedeva il rigetto dell'impugnazione. CP_1
La causa passava in decisione all'udienza del 6 novembre 2024 con termini di legge per il deposito degli scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo gli appellanti e deducono Parte_1 Parte_2
l'“Erroneità ed ingiustizia della impugnata sentenza per aver ritenuto conseguita la prova dei fatti costitutivi della pretesa creditoria – violazione degli artt. 1362,
2033, 2034 c.c. in relazione all'art. 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c. – travisamento probatorio – vizio di motivazione – contraddittorietà”.
Gli appellanti sostengono che mancherebbe “la prova di un titolo giuridico implicante l'obbligo di restituzione”
Il rilievo è infondato.
Innanzitutto, va rimarcato che risulta documentalmente provato che era titolare della somma di euro 40.000,00, versata CP_1
dall'assicurazione sul conto corrente dei genitori, quale ristoro del danno da perdita parentale a seguito della morte della sorella in data 13 luglio Persona_1
2007, infatti, era stata versata, sul c.c. n. 2513 acceso presso Unipol Banca, intestato ai genitori di e in favore di quest'ultima, la somma di euro CP_1
40.000,00).
Ora, il solo fatto della titolarità di tale somma legittima il potere dispositivo di su di essa, potere venuto meno in ragione della revoca, da parte CP_1
dei genitori, della delega bancaria al prelievo.
L'accredito sul conto corrente dei genitori non può certo far venire meno la titolarità, in capo all'odierna appellata, della somma a lei riconosciuta e versata, a titolo risarcitorio, dall'assicurazione, o precluderne l'utilizzo.
In altri termini, non è tanto a dover spiegare quale sia “il CP_1
titolo giuridico implicante l'obbligo di restituzione” quanto i di lei genitori a dover dare conto delle ragioni della revoca della delega che consentiva alla figlia di disporre del denaro a lei spettante.
Con un secondo rilievo in seno al primo motivo gli appellanti – dopo avere sostenuto in primo grado che tra loro e la figlia fosse stato stipulato un mandato per l'utilizzazione del di lei denaro per costruire una cappella funeraria – pur insistendo su tale assunto propongono la tesi che per mandato si dovesse intendere una “indicazione all'impiego per la specifica finalità della somma spontaneamente corrisposta in adempimento di un dovere morale ex art. 2034
c.c.”.
Anche questo rilievo è infondato.
Vale osservare, in proposito, che a escludere sia il mandato (anche come semplice indicazione nel senso preteso dagli appellanti) che l'esistenza di una obbligazione naturale è la delega che i genitori avevano dato alla figlia
[...]
per consentire alla stessa di effettuare i prelievi al fine di disporre della CP_1
somma a lei riconosciuta a titolo risarcitorio per la perdita della sorella.
In effetti, tale delega è incompatibile sia con l'asserito mandato sia con una obbligazione naturale dato che con la suddetta delega viene manifestata la volontà dei genitori a che la figlia disponesse dell'importo del risarcimento che a lei era stato riconosciuto dalla Compagnia di assicurazioni. Il fatto che i genitori abbiano poi revocato la delega non determina certo l'insorgere né di un mandato (che non esisteva prima e non può certo sorgere con la revoca, atto unilaterale dei genitori che la figlia subisce) né di una obbligazione naturale, che non può sorgere per volontà di altri (genitori revocanti la delega) ma solo quando il solvens adempia spontaneamente nella consapevolezza di dare esecuzione a un dovere morale.
La revoca della delega dimostra proprio come non vi possa essere stata alcuna spontanea dazione della somma in questione dato che con tale revoca sono i genitori a impedire alla figlia – contro la di lei volontà – di disporre del denaro al fine di disporne essi stessi.
E che i genitori abbiano agito contro la volontà della figlia – il che esclude in radice sia un mandato che una obbligazione naturale (caratterizzata dallo spontaneo adempimento di una obbligazione nella consapevolezza di dare esecuzione a un dovere morale) – è il motivo, come riferito dagli stessi appellanti, posto a base della revoca della delega: “tutela del patrimonio familiare (anche nell'interesse dell'altra figlia )”. CP_2
Diverso sarebbe stato il caso – e allora si sarebbe potuto pensare all'adempimento di una obbligazione naturale – in cui la figlia avesse rinunciato alla delega comunicando alla banca di non volersene avvalere ovvero avesse manifestato ai genitori una intenzione abdicativa riguardo alla residua somma che non aveva ancora speso.
Con il secondo motivo, gli appellanti deducono l'“Erroneità della sentenza per aver riconosciuto come dovuti all'attrice gli interessi e la rivalutazione monetaria – violazione degli artt. 1147 e 1148 – omessa motivazione”.
Il motivo è fondato per quanto riguarda la rivalutazione.
Premesso che gli interessi sono dovuti dal momento della revoca della delega perché gli accipientes erano in evidente mala fede, non è tuttavia dovuta la rivalutazione. L'indebito oggettivo, infatti, costituisce un debito di valuta, dunque insensibile alla rivalutazione, tranne il caso in cui il creditore provi il maggior danno (Cass. Civ., 20 febbraio 2013, n. 4271); ulteriore danno che non è stato nemmeno dedotto.
In questo quadro, la sentenza deve essere riformata elidendo la condanna alla rivalutazione.
Alla luce del limitato accoglimento dell'appello e dell'esito complessivo della lite le spese vanno integralmente compensate.
PQM
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e avverso la sentenza del Tribunale di Tivoli n. Parte_1 Parte_2
602/2020, così decide in parziale riforma della stessa:
a) in parziale accoglimento dell'appello rigetta la domanda di rivalutazione monetaria;
b) conferma nel resto;
c) compensa integralmente le spese del giudizio.
Roma, li 5 febbraio 2025
Il presidente estensore