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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 23/12/2025, n. 5181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 5181 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 8702/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord in funzione di Giudice del lavoro, dott.ssa ID PO, ha depositato, all'esito delle note sostitutive d'udienza del 22/12/2025, ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. R.G. 8702/2025 avente ad oggetto: assegno di invalidità civile (opposizione
ATP), cui è riunita quella avente numero R.G. 15043/2024 avente ad oggetto il giudizio ATP
TRA
cf. , rapp.ta e difesa dall'avv. Domenico Ricciardi Parte_1 C.F._1
e dall'avv.to Rosa Ricciardi, presso il cui studio elettivamente domicilia, come in atti
Ricorrente
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura CP_1 dell'Istituto, giusta procura in atti
Resistente
OGGETTO: assegno di invalidità civile, opposizione ATP
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 26.06.2025 la ricorrente in epigrafe esponeva di aver inoltrato domanda amministrativa per l'accertamento dell'invalidità civile ai fini del conseguimento della dell'assegno di invalidità civile che non aveva avuto esito positivo;
di aver quindi presentato ricorso per A.T.P. ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. avverso detto verbale della commissione sanitaria dell'Ente, all'esito del quale il
C.T.U. nominato aveva ingiustamente ritenuto non sussistenti i requisiti per le prestazioni richieste;
di avere tempestivamente formulato atto di dissenso avverso le conclusioni dell'ausiliare. Tanto premesso, chiedeva, previo rinnovo della consulenza tecnica d' ufficio, il riconoscimento dei requisiti sanitari utili alla fruizione dell'assegno di invalidità civile.
L' convenuto ritualmente citato si costituiva e resisteva alla domanda come in memoria di CP_1 costituzione.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza del 22.12.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il
Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Il ricorso è infondato.
Va premesso che l'art. 445 bis c.p.c prevede che nella fase di opposizione all'ATP la parte ricorrente debba contestare le conclusioni del CTU, a pena di inammissibilità. I motivi di contestazione della CTU devono essere specifici e devono essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto il CTU: al riguardo, la specificità dei motivi di contestazione delle conclusioni del CTU è richiesta sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello, nel senso che il giudice deve essere in grado di ipotizzare un' erroneità della CTU per un motivo specifico che deve essere indicato dalla parte, vuoi per contrasto con le percentuali di invalidità in materia di invalidità civile (tabelle di cui al DM 5.2.1992), o per erroneo calcolo riduzionistico da parte del CTU, oppure per altro specifico motivo appositamente argomentato nel ricorso. Nel caso di specie, il motivo di opposizione consiste in una generica contestazione dell'elaborato peritale e nell'affermazione che l'ausiliare nominato non avrebbe adeguatamente valutato il quadro morboso sofferto.
Le censure sono infondate nel merito.
Il CTU infatti, nella fase sommaria, ha valutato in modo adeguato ed esaustivo tutte le patologie indicate da parte istante in ricorso ed ha indicato per ciascuna patologia lamentata l'incidenza invalidante, il codice ad essa attribuito ed il grado di invalidità accertato applicando la tabella di cui al D.M. del
05/02/1992.
L'ausiliare nominato ha esaminato tutta le certificazioni mediche versate in atti dandone esplicitamente atto nel corpo della relazione ed ha valutato l'intero quadro clinico del ricorrente. Ed in particolare, il consulente nominato ha considerato la perizianda affetta da: “Diabete mellito tipo I con neuropatia diabetica in terapia con microinfusore – sindrome ansioso-depressiva di tipo reattiva – Morbo di
Basedow”.
Quanto evidenziato in sede di esame obiettivo è stato oggetto di chiara e completa valutazione medica attraverso la quale è stato, per questo giudice, possibile ricostruire l'iter-logico e motivazionale della valutazione resa dal perito. Questi ha, infatti sottolineato che: “La valutazione della sindrome ansioso- depressiva è stata effettuata secondo la formula salomonica, in quanto infermità plurime concorrenti, riconoscendo alla depressione ansiosa il valore del 15%, per analogia e con criterio proporzionale al quadro clinico ed alla terapia farmacologica effettuata (codice tabellare 2207 che corrisponde alla nevrosi ansiosa), mentre alla sindrome depressiva il valore tabellare del 10%, per analogia e con criterio proporzionale al quadro clinico (codice tabellare 2204 che corrisponde alla sindrome depressiva endoreattiva lieve) pertanto si perviene alla valutazione complessiva del 24%.
Il Morbo di Basedow non essendo tabellato si procede per analogia e con criterio proporzionale al quadro clinico e strumentale ad utilizzare il codice tabellare 7102 (che corrisponde all'acromegalia senza rilevanti limitazioni funzionali) valutandola nella misura del 20%. Tale valutazione tiene conto della terapia farmacologica effettuata e del buon compenso degli ormoni tiroidei, come evidenziato nella consulenza endocrinologica a firma della Dott.ssa in servizio presso il Presidio Persona_1
Ospedaliero “S. Maria della Pietà”, Casoria (NA), in cui viene evidenziato il pregresso anamnestico di tiroidite cronica di Hashimoto in attuale buon compenso degli ormoni tiroidei”.
Devono, invece, essere censurate le deduzioni contenute in ricorso in ordine alla errata valutazione da parte del consulente di tutte le patologie dedotte, in quanto parte ricorrente non indica specificamente quale sia la documentazione medica dalla quale emergano specifici motivi idonei a minare la completezza ed esaustività dell'elaborato peritale.
Pertanto, si rileva che tale contestazione appare generica e si risolve in un mero dissenso diagnostico rispetto alla valutazione delle patologie operata dal consulente tecnico d'ufficio.
Tale dissenso non può indurre a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte dal consulente, che risultano ad avviso di questo Giudice dettagliatamente descrittive delle patologie della ricorrente quali riscontrate dall'esame obiettivo, esaustive e condivisibili, nonché puntuali e, pertanto, sono dal medesimo integralmente recepite. A fronte di tali rilievi, parte ricorrente, in questo giudizio, non ha offerto alcun argomento idoneo a confutare le conclusioni definitive riportate nella relazione peritale.
Orbene, su tale aspetto, il giudicante ritiene di attribuire senz'altro prevalenza alle osservazioni compiute dal C.T.U. nel corso della visita personale, in quanto derivanti dall'attività direttamente compiuta dall'ausiliare. D'altro canto, quanto affermato dal CTU coincide con la valutazione in sede amministrativa, sicché la rinnovazione della CTU richiesta dalla parte sarebbe del tutto esplorativa e contrastante con il principio di economia processuale.
In definitiva, non emergendo, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate. Va ricordato, infatti, che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003) e dunque risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro Sanitario. La laconicità delle deduzioni attoree di per sé rende esplorativa ogni ulteriore indagine peritale Il ricorso, pertanto, va integralmente rigettato. La parte ricorrente va tenuta indenne dal pagamento delle spese processuali, atteso il tenore della dichiarazione resa ex art. 152 disp. att. c.p.c. Le spese di consulenza tecnica di ufficio si pongono, quindi, a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione del giudice del lavoro, dott.ssa ID PO, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
1) dichiara concluso il procedimento di ATP n. 15043/2024 R.G. e dispone l'archiviazione degli atti, provvedendo alla liquidazione della C.T.U. come da separato decreto;
2) rigetta il ricorso;
3) dichiara la parte ricorrente non tenuta alla refusione delle spese processuali.
Si comunichi
Così deciso il 23/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa ID PO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord in funzione di Giudice del lavoro, dott.ssa ID PO, ha depositato, all'esito delle note sostitutive d'udienza del 22/12/2025, ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. R.G. 8702/2025 avente ad oggetto: assegno di invalidità civile (opposizione
ATP), cui è riunita quella avente numero R.G. 15043/2024 avente ad oggetto il giudizio ATP
TRA
cf. , rapp.ta e difesa dall'avv. Domenico Ricciardi Parte_1 C.F._1
e dall'avv.to Rosa Ricciardi, presso il cui studio elettivamente domicilia, come in atti
Ricorrente
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura CP_1 dell'Istituto, giusta procura in atti
Resistente
OGGETTO: assegno di invalidità civile, opposizione ATP
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 26.06.2025 la ricorrente in epigrafe esponeva di aver inoltrato domanda amministrativa per l'accertamento dell'invalidità civile ai fini del conseguimento della dell'assegno di invalidità civile che non aveva avuto esito positivo;
di aver quindi presentato ricorso per A.T.P. ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. avverso detto verbale della commissione sanitaria dell'Ente, all'esito del quale il
C.T.U. nominato aveva ingiustamente ritenuto non sussistenti i requisiti per le prestazioni richieste;
di avere tempestivamente formulato atto di dissenso avverso le conclusioni dell'ausiliare. Tanto premesso, chiedeva, previo rinnovo della consulenza tecnica d' ufficio, il riconoscimento dei requisiti sanitari utili alla fruizione dell'assegno di invalidità civile.
L' convenuto ritualmente citato si costituiva e resisteva alla domanda come in memoria di CP_1 costituzione.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza del 22.12.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il
Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Il ricorso è infondato.
Va premesso che l'art. 445 bis c.p.c prevede che nella fase di opposizione all'ATP la parte ricorrente debba contestare le conclusioni del CTU, a pena di inammissibilità. I motivi di contestazione della CTU devono essere specifici e devono essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto il CTU: al riguardo, la specificità dei motivi di contestazione delle conclusioni del CTU è richiesta sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello, nel senso che il giudice deve essere in grado di ipotizzare un' erroneità della CTU per un motivo specifico che deve essere indicato dalla parte, vuoi per contrasto con le percentuali di invalidità in materia di invalidità civile (tabelle di cui al DM 5.2.1992), o per erroneo calcolo riduzionistico da parte del CTU, oppure per altro specifico motivo appositamente argomentato nel ricorso. Nel caso di specie, il motivo di opposizione consiste in una generica contestazione dell'elaborato peritale e nell'affermazione che l'ausiliare nominato non avrebbe adeguatamente valutato il quadro morboso sofferto.
Le censure sono infondate nel merito.
Il CTU infatti, nella fase sommaria, ha valutato in modo adeguato ed esaustivo tutte le patologie indicate da parte istante in ricorso ed ha indicato per ciascuna patologia lamentata l'incidenza invalidante, il codice ad essa attribuito ed il grado di invalidità accertato applicando la tabella di cui al D.M. del
05/02/1992.
L'ausiliare nominato ha esaminato tutta le certificazioni mediche versate in atti dandone esplicitamente atto nel corpo della relazione ed ha valutato l'intero quadro clinico del ricorrente. Ed in particolare, il consulente nominato ha considerato la perizianda affetta da: “Diabete mellito tipo I con neuropatia diabetica in terapia con microinfusore – sindrome ansioso-depressiva di tipo reattiva – Morbo di
Basedow”.
Quanto evidenziato in sede di esame obiettivo è stato oggetto di chiara e completa valutazione medica attraverso la quale è stato, per questo giudice, possibile ricostruire l'iter-logico e motivazionale della valutazione resa dal perito. Questi ha, infatti sottolineato che: “La valutazione della sindrome ansioso- depressiva è stata effettuata secondo la formula salomonica, in quanto infermità plurime concorrenti, riconoscendo alla depressione ansiosa il valore del 15%, per analogia e con criterio proporzionale al quadro clinico ed alla terapia farmacologica effettuata (codice tabellare 2207 che corrisponde alla nevrosi ansiosa), mentre alla sindrome depressiva il valore tabellare del 10%, per analogia e con criterio proporzionale al quadro clinico (codice tabellare 2204 che corrisponde alla sindrome depressiva endoreattiva lieve) pertanto si perviene alla valutazione complessiva del 24%.
Il Morbo di Basedow non essendo tabellato si procede per analogia e con criterio proporzionale al quadro clinico e strumentale ad utilizzare il codice tabellare 7102 (che corrisponde all'acromegalia senza rilevanti limitazioni funzionali) valutandola nella misura del 20%. Tale valutazione tiene conto della terapia farmacologica effettuata e del buon compenso degli ormoni tiroidei, come evidenziato nella consulenza endocrinologica a firma della Dott.ssa in servizio presso il Presidio Persona_1
Ospedaliero “S. Maria della Pietà”, Casoria (NA), in cui viene evidenziato il pregresso anamnestico di tiroidite cronica di Hashimoto in attuale buon compenso degli ormoni tiroidei”.
Devono, invece, essere censurate le deduzioni contenute in ricorso in ordine alla errata valutazione da parte del consulente di tutte le patologie dedotte, in quanto parte ricorrente non indica specificamente quale sia la documentazione medica dalla quale emergano specifici motivi idonei a minare la completezza ed esaustività dell'elaborato peritale.
Pertanto, si rileva che tale contestazione appare generica e si risolve in un mero dissenso diagnostico rispetto alla valutazione delle patologie operata dal consulente tecnico d'ufficio.
Tale dissenso non può indurre a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte dal consulente, che risultano ad avviso di questo Giudice dettagliatamente descrittive delle patologie della ricorrente quali riscontrate dall'esame obiettivo, esaustive e condivisibili, nonché puntuali e, pertanto, sono dal medesimo integralmente recepite. A fronte di tali rilievi, parte ricorrente, in questo giudizio, non ha offerto alcun argomento idoneo a confutare le conclusioni definitive riportate nella relazione peritale.
Orbene, su tale aspetto, il giudicante ritiene di attribuire senz'altro prevalenza alle osservazioni compiute dal C.T.U. nel corso della visita personale, in quanto derivanti dall'attività direttamente compiuta dall'ausiliare. D'altro canto, quanto affermato dal CTU coincide con la valutazione in sede amministrativa, sicché la rinnovazione della CTU richiesta dalla parte sarebbe del tutto esplorativa e contrastante con il principio di economia processuale.
In definitiva, non emergendo, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate. Va ricordato, infatti, che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003) e dunque risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro Sanitario. La laconicità delle deduzioni attoree di per sé rende esplorativa ogni ulteriore indagine peritale Il ricorso, pertanto, va integralmente rigettato. La parte ricorrente va tenuta indenne dal pagamento delle spese processuali, atteso il tenore della dichiarazione resa ex art. 152 disp. att. c.p.c. Le spese di consulenza tecnica di ufficio si pongono, quindi, a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione del giudice del lavoro, dott.ssa ID PO, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
1) dichiara concluso il procedimento di ATP n. 15043/2024 R.G. e dispone l'archiviazione degli atti, provvedendo alla liquidazione della C.T.U. come da separato decreto;
2) rigetta il ricorso;
3) dichiara la parte ricorrente non tenuta alla refusione delle spese processuali.
Si comunichi
Così deciso il 23/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa ID PO