CA
Sentenza 13 febbraio 2024
Sentenza 13 febbraio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 13/02/2024, n. 287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 287 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2024 |
Testo completo
n. 1596/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
Quarta Sezione Civile
La Corte di appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei Magistrati:
Dott.ssa Dania Mori Presidente rel.
Dott.ssa Giulia Conte Consigliera
Dott.sa Paola Caporali Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II° grado iscritta il 29/09/21 al n. 1596/2021 del Ruolo Generale, promossa da:
(C.F. , in proprio ex art. 86 c.p.c. ed elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato presso lo studio dell'avv. Stefano Pinzauti che lo rappresenta e difende come da procura in atti
PARTE APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), in proprio e in qualità di Controparte_1 C.F._2 esercente la potestà genitoriale nei confronti di (C.F. Persona_1
) e di (C.F. ), e il C.F._3 Controparte_2 C.F._4 [...]
(C.F. , elettivamente domiciliati presso lo Controparte_3 C.F._5 studio dell'avvocato Daniele Braccini che li rappresenta e difende come da procura in atti
PARTE APPELLATA
AVVERSO
La sentenza del Tribunale di Prato n° 561/2021 emessa in data 19.7.2021, pubblicata il 21.7.2021 e notificata il 23.7.2021
*****
Con ordinanza del 13 ottobre 2023, la Corte, riunita in Camera di consiglio telematica mediante collegamento da remoto attraverso l'applicativo MS Teams, tratteneva la causa in decisione, previo deposito di note scritte delle parti costituite, contenenti le seguenti conclusioni: Per l'appellante : "Piaccia alla Corte d'Appello di Firenze, ad integrale Parte_1 riforma della sentenza del Tribunale di Prato 19.7.2021, n° 561, pubblicata il 21.7.2021 e notificata il 23.7.2021, 1. in tesi, rigettare le domande proposte da Controparte_1
e nei confronti dell'Avv. Controparte_3 Parte_2 Controparte_2 Parte_1
perché infondate in fatto e in diritto;
2. in denegata ipotesi , condannare l'Avv.
[...]
a risarcire agli eredi di il 50% della maggiore imposta e Parte_1 Parte_3 delle sanzioni liquidate nell'avviso di accertamento, detratto il 30% per l'ipotesi del pagamento entro 30 giorni, ovvero quella diversa, minore o maggiore somma che sarà ritenuta di giustizia;
3. in via istruttoria, disporre la rinnovazione della CTU;
4. Con vittoria di spese e competenze di lite. Disporre la restituzione della somma di euro 9000,00=, o di quella diversa di giustizia, versata medio tempore per compulsum dall'Avv. alla Sig.ra Parte_1
nella sua qualità, a seguito ed in conseguenza della riforma della sentenza Controparte_1 di primo grado, rendendo ogni consequenziale provvedimento".
Per gli appellati in proprio e in qualità di esercente la Controparte_1 potestà genitoriale nei confronti di e di e il sig. Persona_1 Controparte_2
: Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis reiectis: - in Controparte_3 via preliminare: accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto dall'Avv. Parte_1 anche ex art. 348 bis c.p.c. e/o 342 c.p.c., per tutti i motivi esposti nella narrativa del
[...] presente atto;
- nel merito, in tesi: respingere integralmente l'appello proposto dall'Avv.
, in quanto totalmente infondato in fatto e in diritto per le ragioni meglio Parte_1 espresse nella narrativa del presente atto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 561/2021 resa dal Tribunale di Prato il 19.7.2021 nell'ambito del giudizio R.G.
4420/2016, pubblicata il successivo 21.7.2021; - nel merito, in ipotesi: laddove non fosse accertata la sussistenza di requisiti di legge richiesti per l'applicazione del sistema “Prezzo-
Valore” di cui all'art. 1, comma 497 della L. 266/2005, quantifichi la somma dovuta all
[...]
alla luce dei prospetti allegati alla CTU, e condanni l'Avv. al Org_1 Parte_1 pagamento di quanto dovuto per l'effetto; - in via istruttoria: respingere le avverse richieste per i motivi esposti in narrativa;
- in ogni caso: con vittoria di spese e competenze in entrambi
i gradi di giudizio.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e le domande proposte.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la Sig.ra in proprio e in qualità Controparte_1 di esercente la potestà genitoriale dei minori e Controparte_3 Persona_1 CP_2 conveniva, avanti al Tribunale di Prato, l'Avv. al fine di procedere
[...] Parte_1 all'accertamento della sua responsabilità per il danno subito a seguito del tardivo deposito del Org_ ricorso davanti la di (che lo dichiarava inammissibile), Organizzazione_2
2 inerente l'Avviso di Rettifica e liquidazione Atto n. 2011lT002236000, notificato dall
[...]
. Org_1
Con tale provvedimento, l'Ufficio, dopo aver provveduto al controllo dei valori dichiarati per i beni e i diritti oggetto dell'atto di compravendita immobiliare (comprendente un immobile e terreni), stipulato con rogito dell'11.02.2011, tra la signora insieme al Controparte_1 marito (parte acquirente) e la signora (parte venditrice), Parte_3 Persona_2 irrogava maggiori imposte e sanzioni e interessi per un ammontare complessivo pari ad €
61.336,72 per “insufficiente dichiarazione di valore” (vedi atto completo come allegato 4 alla
CTU : Per_3
A seguito della inammissibilità del ricorso, l'accertamento suindicato diveniva definitivo ed in data 14.02.2014 la signora riceveva due cartelle di pagamento (n. ER
13620130006859846 e n. 13620130006830734) entrambe relative al suddetto avviso.
Successivamente, la signora chiedeva ed otteneva la rateizzazione in 72 rate ER dell'importo complessivo delle cartelle di pagamento, pari ad € 73.883,15, e diffidava la parte compratrice a restituirle tutte le somme già versate per le rate già scadute, nonché a subentrare nel pagamento delle ulteriori rate a scadere.
Le parti arrivavano quindi ad una transazione nei seguenti termini: i signori e CP_2 si riconoscevano debitori nei confronti dell'Amministrazione finanziaria dell'importo di CP_1
€ 65.118,95 (pari al pagamento delle rate dalla n. 13 alla rata n. 72, ovvero fino all'estinzione del debito del piano di ammortamento); la signora rinunciava a richiedere quanto da lei ER
3 già versato ad per l'importo complessivo di € 13.018,25 (ossia le prime 12 rate Org_4 previste nel piano di rateizzazione).
Dopo il decesso del signor la signora conveniva in giudizio l'avv. CP_2 CP_1 Pt_1 per ottenere il risarcimento dei danni conseguenti alla sua condotta negligente.
L'avv. rimaneva contumace. Pt_1
Istruita la causa documentalmente e mediante Ctu, il Tribunale di Prato, con sentenza n°
561/2021, accoglieva la domanda proposta da parte attrice, condannando l'avv. a Pt_1 corrispondere alla stessa l'importo di euro € 73.770,37, oltre al rimborso delle spese legali liquidate in € 7.795,00 e delle spese della CTU, a titolo di risarcimento dei danni conseguenti alla responsabilità per inadempimento professionale.
In particolare, il Tribunale riteneva fondata la domanda dell'attrice, data la tardività del deposito del ricorso alla CTP per il quale il legale aveva ricevuto mandato, precisando “che una condotta diligente del legale avrebbe determinato l'annullamento dell'avviso di rettifica emesso dall' Amministrazione Finanziaria atteso che è evidente che l'avviso di rettifica riguardava beni diversi da quelli acquistati dall'attrice come risulta dalla perizia giurata del geom. Per_4 depositata in giudizio.”
Inoltre, aggiungeva che “dalla ctu espletata nel giudizio si può evincere la pertinenzialità dei terreni de quo rispetto al fabbricato acquistato visto anche le dichiarazioni effettuate dalle parti nell'atto di vendita e alla luce del disposto di cui all'art. 817 c.c.”
Avverso la suindicata sentenza ha proposto appello l'avv. facendo valere i seguenti Pt_1 motivi:
I. Insussistenza della dedotta responsabilità professionale. violazione e/o errata applicazione di legge (art.li 1176 e 2236 c.c.).
Con il primo motivo di appello l'avv. sosteneva anzitutto che il Tribunale aveva errato Pt_1 nel ritenere praticamente certo l'accoglimento del ricorso depositato tardivamente in
Commissione Tributaria in quanto, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, il provvedimento sanzionatorio dell' non indicava affatto terreni diversi da Organizzazione_1 quelli acquistati da CP_2
Sosteneva l'appellante che dal raffronto delle particelle indicate nell'avviso di rettifica e liquidazione n° 20111T002236000 con quelle indicate nell'atto di compravendita, emergeva che erano state indicate dall - e dunque esaminate ai fini della ritenuta Organizzazione_1 non pertinenzialità dei terreni - le medesime particelle.
Pertanto il primo motivo di ricorso alla di Prato, incentrato Organizzazione_2 su questa questione (con cui si sosteneva invero la diversità tra le particelle oggetto della compravendita e quelle indicate nell'avviso di accertamento) era infondato e sarebbe stato sicuramente rigettato dalla CTP.
Sosteneva inoltre l'appellante che anche il secondo motivo del ricorso in Commissione
Tributaria, centrato sulla natura pertinenziale dei terreni oggetto di accertamento, fosse infondato.
4 In particolare, l'appellante evidenziava che dalla CTU in atti svolta dal giudice appellato era emerso che i terreni sottoposti a verifica avevano una autonomia sia urbanistica che catastale e data la particolare estensione erano stati giudicati dal CTU di dubbia pertinenzialiità; addirittura per due specifiche particelle (nn. 725 e 726), il CTU escludeva in maniera assoluta la pertinenzialità con il fabbricato oggetto di compravendita (una porzione di una villa), in quanto esse risultavano completamente separate e lontane dall'abitazione acquistata.
Pertanto il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare infondata la domanda risarcitoria della signora difettando, alla luce dell'istruttoria svolta, la prova del nesso di causalità tra la colposa CP_1 omissione dell'avvocato e il danno lamentato dagli attori in primo grado, non essendo stato dimostrato che, se l'impugnazione davanti alla Ctp fosse stata tempestivamente iscritta a ruolo, la stessa sarebbe stata probabilmente accolta, totalmente o parzialmente.
II. Del quantum. Violazione e/o errata applicazione di legge (artt. 1218, 1227 e 1475
c.c.)
Ad avviso dell'appellante il primo giudice aveva errato anche sul quantum del risarcimento.
Infatti, sosteneva parte appellante che il Tribunale, erroneamente, aveva addossato sul difensore l'intero costo della transazione come se l'importo ivi indicato fosse Controparte_4 imputabile, in toto, all'errore professionale.
“Se il in sede “transattiva”, si è accollato per intero il costo dell'evasione, imputet CP_2 sibi: ma per certo il legale incaricato dalla sola parte acquirente di impugnare l'avviso di liquidazione e rettifica notificato ad entrambe le parti non può essere condannato a risarcire al cliente anche la maggiore imposta e le sanzioni comminate al venditore, solo perché il
è stato così consigliato per transigere la lite con la ” CP_2 ER
L'appellante evidenziava, altresì, la violazione dell'art. 1227 c.c., in quanto se il CP_2 avesse aderito ai plurimi istituti di definizione agevolata/rateizzazione dei debiti fiscali, avrebbe minimizzato il danno conseguente alla tardiva iscrizione a ruolo del ricorso dinanzi alla Giustizia tributaria.
L'avv. lamentava, infine, l'abnormità della condanna risarcitoria comminata dal Pt_1
Tribunale, potendosi imputare all'appellante – al più – la sola quota del 50% della maggiore imposta accertata, oltre alle sanzioni, applicata la riduzione del 30% per il caso di tempestivo pagamento (o rateizzazione).
III. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c.
Con il terzo motivo di appello l'appellante impugnava anche il capo della sentenza sulle spese processuali, chiedendo“Dall'integrale accoglimento del su esteso appello deriverà la vittoria dell'appellante anche con riferimento alle spese di primo grado;
dall'eventuale accoglimento parziale deriverebbe una altrettanto parziale compensazione delle spese.”
L'appellante chiedeva quindi, che la Corte, in riforma della impugnata sentenza, accogliesse le conclusioni come in epigrafe trascritte.
5 Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in appello la signora che, preliminarmente CP_1 eccepiva la inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 342 e 348 bis cpc;
eccepiva inoltre l'inammissibilità del secondo motivo di appello, perché fondato su una eccezione in senso stretto sollevata per la prima volta in grado di appello, ossia sull'errata interpretazione da parte del giudice di primo grado dell'art. 1227 cc. in base al quale “Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate. Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza”; in ogni caso ne eccepiva la infondatezza, stante la condotta diligente dei signori e Infatti, CP_2 ER negli atti di primo grado erano stati depositati dalla signora sia l'adesione al piano di ER ammortamento che l'adesione alla definizione agevolata.
Nel merito, chiedeva la totale reiezione dell'atto di appello in quanto infondato, con conseguente conferma integrale della sentenza appellata.
Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza collegiale del 13.10.2023, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte e decisa in camera di consiglio all'esito.
2. L'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 e art. 348 bis c.p.c.
Quanto all'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 cpc, si rileva che nell'atto di impugnazione sono chiare le ragioni del dissenso rispetto alla decisione impugnata e l'indicazione delle norme che sarebbero state violate dal primo giudice, tanto è vero che parte appellata non ha avuto alcuna difficoltà a prendere posizione in merito a quanto argomentato dall'appellante.
Secondo il consolidato orientamento della Cassazione non ricorre l'ipotesi di inammissibilità dell'appello quando il giudice dell'impugnazione sia posto in grado di avere piena conoscenza delle ragioni di censura alla sentenza impugnata e delle modifiche che si propongono, con riguardo alla ricostruzione del fatto e al rapporto di consequenzialità tra la violazione di legge denunciata e il decisum, con la specificazione che il rispetto dell'art. 342 cpc non esige lo svolgimento di un "progetto alternativo di sentenza", né una determinata forma, né la trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata, ma impone all'appellante di individuare, in modo chiaro ed inequivoco, il quantum appellatum, formulando, rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice, pertinenti ragioni di dissenso (che consistono, in caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o malamente valutate, ovvero, per le doglianze afferenti questioni di diritto, nella specificazione della norma applicabile o dell'interpretazione preferibile, nonchè, in relazione a denunciati errores in procedendo, nella precisazione del fatto processuale e della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere: cfr. ex multis Cass. n°10916/2017; Cass n.
2143/2015).
6 Quanto poi all'ulteriore eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis cpc, essa è superata dalla circostanza che il presente processo è già pervenuto alla fase decisoria, segno evidente che l'appello non era manifestamente infondato, tanto da poterlo dichiarare tale in limine litis mediante una semplice ordinanza di inammissibilità per tale causa.
3. I motivi d'appello.
L'appello è parzialmente fondato, per le ragioni che si vanno ad esporre.
3.1 Il primo motivo di appello
Col primo motivo d'appello l'avv. si duole che il Tribunale abbia accolto la domanda Pt_1 risarcitoria da parte della signora per responsabilità professionale dello stesso, in CP_1 relazione alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso presentato nell'interesse di parte Org_ attrice/appellata innanzi alla di avverso l'Avviso di Organizzazione_2
Rettifica e liquidazione - Atto n. 2011lT002236000 - emesso dall' per Organizzazione_1
“insufficiente dichiarazione di valore” dei beni oggetto dell'atto di compravendita O dell'11.02.2011, registrato il 16.02.2011, serie , numero 002236 - notaio
[...]
. Persona_5
L'appellante non censura in alcun modo la decisione di inammissibilità della CTP per mancato deposito del ricorso presso la cancelleria nei termini previsti dalla legge - e dunque non censura l'accertamento del giudice appellato in ordine all'avere egli tenuto una condotta gravemente negligente nello svolgimento del mandato difensivo – ma censura solo la ritenuta sussistenza del nesso causale tra detta condotta negligente e il danno patrimoniale lamentato da parte attrice/appellata.
Ai fini del decidere, appare opportuno riportare per sommi capi l'antefatto.
Il signor insieme alla moglie , odierna appellata, aveva Parte_3 Controparte_1 dato incarico all'avv. di presentare ricorso avverso l'avviso di liquidazione di cui sopra. Pt_1
Il ricorso conteneva i seguenti motivi:
Il primo motivo riguardava il difetto di motivazione per carenza istruttoria: il ricorrente eccepiva l'illegittimità dell'atto impugnato in quanto in motivazione riportava la descrizione di beni diversi da quelli oggetto dell'atto di compravendita;
Il secondo motivo riguardava la pertinenzialità dei terreni oggetto di compravendita: il ricorrente eccepiva l'illegittimità della pretesa impositiva in quanto il terreno acquistato era da considerarsi pertinenza del fabbricato e non consistenza autonoma;
di conseguenza le parti della compravendita avevano legittimamente optato nel rogito per l'applicazione ai fini fiscali
(imposta di registro, ipotecaria e catastale) del c.d. criterio del prezzo/valore, con conseguente radicale illegittimità dell'avviso di rettifica e liquidazione;
Il terzo motivo riguardava l'eccessività della pretesa tributaria – applicabilità dei valori agricoli medi: il ricorrente, anche in caso di ritenuta infondatezza del secondo motivo e quindi di ritenuta impossibilità delle parti di avvalersi a fini fiscali del criterio del prezzo-valore, eccepiva l'incongruità del maggior valore dei terreni accertato dall;
Organizzazione_1
7 Il quarto motivo riguardava l'illegittimità delle sanzioni irrogate e degli interessi moratori: il ricorrente contestava le sanzioni e gli interessi irrogati dall'Ufficio, in quanto applicati sulla scorta di un atto amministrativo da ritenersi illegittimo.
A sostegno del ricorso vi era allegata la relazione tecnica di parte del geom. . CP_5
Chiedeva, pertanto, che venisse annullato l'avviso impugnato e, in subordine, che venisse rideterminato il maggior valore dei beni, con vittoria di spese. Org_ Con sentenza n. 155/2013 la di dichiarava Organizzazione_2
l'inammissibilità del ricorso per tardiva costituzione in giudizio del ricorrente e compensava le spese processuali. Tale pronuncia era divenuta definitiva.
Nasceva pertanto l'odierno giudizio risarcitorio nel quale il giudice appellato, dopo aver accertato la condotta gravemente negligente del professionista, quanto al requisito del nesso causale tra essa ed il preteso danno, ha sostenuto la responsabilità dell'avvocato sulla base di due differenti argomentazioni: a) “Non vi sono dubbi che una condotta diligente del legale avrebbe determinato l'annullamento dell'avviso di rettifica emesso dall'amministrazione
Finanziaria atteso che è evidente che l'avviso di rettifica riguardava beni diversi da quelli acquistati dall'attrice come risulta dalla perizia giurata del geom. depositata in CP_5 giudizio”, e b) “Dalla CTU espletata nel corso del giudizio si può evincere la pertinenzialità dei terreni de quo rispetto al fabbricato acquistato visto anche le dichiarazioni effettuate dalle parti nell'atto di vendita e alla luce del disposto di cui all'art. 817 c.c.”.
Si tratta all'evidenza di due argomentazioni che mal si armonizzano sul piano logico, giacché, se davvero l avesse erroneamente preso in esame nell'avviso di Organizzazione_1 accertamento beni diversi da quelli realmente acquistati dal ciò sarebbe stato di per CP_2 sé sufficiente per considerare fondato il ricorso al giudice tributario, senza neppure bisogno di censurare nel merito la valutazione della Amministrazione Finanziaria in merito alla ritenuta non pertinenzialità dei terreni in questione.
L'appellante ha, in ogni caso, censurato entrambe le argomentazioni del primo giudice in quanto, contrariamente a quanto sostenuto da parte appellata a pag. 13 della comparsa in appello (“La circostanza che quanto ispezionato dall siano beni diversi Organizzazione_1 rispetto a quelli oggetto della compravendita non risulta contestata dalla controparte (né nel giudizio in cui è rimasta contumace, né nel presente) ai sensi dell'art. 115 c.p.c. Né risulta che
l'Avvocato abbia fornito prova del fatto contrario.”), l'avv.to ha specificamente Pt_1 contestato con il primo motivo di appello la circostanza che i beni ispezionati dall Org_1
fossero beni diversi rispetto a quelli oggetto della compravendita, avendo l'appellante
[...] sostenuto: “Se si raffrontano dette consistenze con l'avviso di rettifica e liquidazione n°
20111T002236000 (doc. 1 fasc. , si rileva che sono correttamente indicate le CP_2 medesime particelle oggetto della compravendita. Ne consegue che – a prescindere da ciò che possa aver attestato il Geom. , tecnico di fiducia del e che costituisce pur CP_5 CP_2 sempre e soltanto dichiarazione di parte – il primo motivo di ricorso alla
[...]
è infondato” (e si noti che il primo motivo di ricorso alla CTP era Organizzazione_6
8 proprio quello con cui si sosteneva che l'avviso in rettifica descriveva terreni diversi da quelli oggetto di compravendita).
In ordine a questo primo profilo di critica al giudice appellato le argomentazioni dell'appellante risultano fondate, perché anche dalla CTU espletata in corso di causa non è emerso alcun errore dell'Ufficio finanziario nell'individuazione dei terreni oggetto dell'atto di compravendita che sono stati fatti oggetto di esame, con conseguente rettifica in aumento del loro valore di mercato (da precisare anzi che l'avviso di rettifica ha riguardato solo i terreni e non anche l'abitazione, il cui valore dichiarato in contratto non è stato rettificato dalla PA).
In sostanza il primo giudice ha equivocato le risultanze della CTP ed anche il senso CP_5 della difesa degli attori nel giudizio tributario, perché il ctp - tranne che per la particella n. 723, che non sarebbe stata acquistata dal con il rogito oggetto di causa - sosteneva la CP_2 diversità dei terreni oggetto dell'avviso di accertamento rispetto a quelli oggetto del contratto di compravendita non in relazione alla loro indicazione catastale e quindi in merito alla loro corretta individuazione, ma in relazione alle loro caratteristiche intrinseche (essere o no i terreni recintati, essere o no coltivati a uliveto), caratteristiche che influivano sulla valutazione di pertinenzialità o meno rispetto all'abitazione, condizione quest'ultima che, a sua volta, influiva sul corretto regime fiscale applicabile all'atto di compravendita.
Anche per la sola particella n. 723 (natura “uliveto”) la doglianza degli attori nel giudizio tributario era infondata, perché dal rogito (vedi artt. 6 e 7) ed anche dalla CTU svolta nel primo giudizio (ed in particolare dalla relazione dell'ausiliario del CTU geom. Persona_6 vedi alleg. 7 alla CTU) emerge che contestualmente alla vendita da a ER CP_2 dell'abitazione e di numerosi terreni, alcuni terreni vennero permutati tra Parte_4
e e la particella n. 723 che era stata venduta a da
[...] CP_2 CP_2 ER venne contestualmente ceduta in permuta da a per la quota di 50/100, CP_2 Parte_4 permanendo quindi la restante parte in proprietà CP_2
Si deve quindi passare ad esaminare la seconda delle argomentazioni posta dal primo giudice a fondamento dell'accertata responsabilità dell'avvocato (“Dalla CTU espletata nel corso del giudizio si può evincere la pertinenzialità dei terreni de quo rispetto al fabbricato acquistato visto anche le dichiarazioni effettuate dalle parti nell'atto di vendita e alla luce del disposto di cui all'art. 817 c.c.”), anche questa puntualmente censurata dall'appellante.
Tale laconica argomentazione sottintende logicamente che fosse errata la valutazione dell'Ufficio finanziario, che aveva ritenuto che i terreni agricoli non potessero ritenersi pertinenze dell'abitazione e, dunque, sottintende che fosse fondato il secondo motivo del ricorso dell'avvocato alla CTP, in cui si sosteneva, appunto, la pertinenzialità dei terreni Pt_1 agricoli rispetto all'abitazione e, di conseguenza, il “difetto assoluto dei presupposti dell'imposizione”, e si chiedeva, pertanto, di dichiararsi la totale illegittimità dell'avviso di rettifica, con conseguente totale annullamento dell'atto amministrativo.
Questo è il nucleo fondamentale del processo, perché l avrebbe potuto Organizzazione_1 rettificare il valore dei terreni agricoli, recuperando l'imposta evasa (di registro, ipotecaria, e
9 catastale) ed anche applicare la sanzione (che in concreto è stata applicata in misura pari all'imposta evasa) solo se davvero detti terreni non fossero stati pertinenze dell'abitazione, come era indicato nell'atto di compravendita;
in caso contrario, ossia nel caso di effettiva pertinenzialità dei terreni agricoli rispetto all'abitazione, l'Amministrazione finanziaria avrebbe dovuto ritenere corretto a fini fiscali, quale base imponibile, il valore dei terreni agricoli che era stato indicato nel rogito (ossia solo 2.925,00 euro, vedi a pag. 11) sulla base del criterio prezzo-valore (ossia il valore calcolato automaticamente come un multiplo del reddito catastale ai sensi dell'art. 52, commi 4 e 5 del DPR 26.4.86 n. 131), e non avrebbe potuto procedere ad alcun accertamento in rettifica (in base al quale, invece, la PA aveva stimato il valore di mercato di detti terreni in quello di 169.000,00 euro).
Difatti dalla CTU svolta in corso di causa è emerso – e nessuna delle parti ha contestato l'erroneità dell'affermazione – che per la corretta applicazione a fini fiscali del criterio prezzo- valore, di cui all'art. 1, comma 497 della L. 266/2005, deve trovare applicazione il regime pertinenziale, che, in sede tributaria, trova sfogo solo laddove sussistano i presupposti, oggettivo e soggettivo, posti dall'art. 817 cc, che definisce la pertinenza in senso civilistico
(“sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa. La destinazione può essere effettuata dal proprietario della cosa principale o da chi ha un diritto reale sulla medesima”).
Proprio parte attrice/appellata sostiene infatti che la stessa ha Organizzazione_1 espressamente riconosciuto che non sussista una nozione di pertinenza rilevante ai fini tributari, distinta da quella prevista ai fini civilistici (Risoluzione 149/E del giorno 11.4.2008, citata anche dagli attori in primo grado), richiamando, sul tema, i principi elaborati dalla
Suprema Corte di Cassazione.
Pertanto, posto che indubbiamente nella specie esiste il requisito soggettivo previsto dal secondo comma della norma per individuare la pertinenza, consistente nella effettiva volontà del titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su determinati beni di destinare uno di essi al servizio o all'ornamento di un altro, avendo le parti dichiarato nel rogito che tutti i terreni acquistati da erano “pertinenza” dell'immobile ad uso abitativo CP_2 contestualmente acquistato (vedi a pag. 11 del contratto), a parere della Corte non è stata invece dimostrata la sussistenza del requisito oggettivo, ossia di un oggettivo collegamento funzionale o strumentale tra i terreni oggetto di causa ed il bene principale costituito dall'abitazione contestualmente acquistata dal (costituente porzione di una villa). CP_2
Lo stesso CTU arch. ha sicuramente escluso il carattere di pertinenzialità Persona_7 per le particelle 725 e 726, in quanto “separate dalle altre limitrofe all'abitazione”, ed ha ritenuto “dubbia” la pertinenzialità di tutte le altre particelle, data la rilevante estensione dei terreni.
Questo giudizio di dubbio del CTU - che se anche dovesse essere confermato già andrebbe a scapito di parte attrice/appellata, su cui ricade l'onere di dimostrare la sussistenza del nesso causale e dunque di provare l'illegittimità della pretesa fatta valere dall'amministrazione fiscale
10 con l'avviso di accertamento – in realtà non può essere condiviso, perché invece deve ritenersi provato che detti terreni agricoli non fossero affatto pertinenza dell'abitazione.
Invero, dalla perizia tecnica di supporto alla ctu, redatta del geom. si evince Persona_8 che: “I terreni acquistati a corredo dell'abitazione sono allo stato attuale coltivati ad uliveto in buono stato di conservazione, oltre a piccole porzione sopradescritte adibite a viabilità di accesso e stradelli interpoderali.
Dal sopralluogo effettuato, si presume che la coltura produca un raccolto consono alla tipologia di zona e comunque mantenuto in buono stato conservativo.
I terreni sono comodamente raggiungibili dalla viabilità pubblica in modo pedonale e carrabile.
Ai fini della verifica di autonomia urbanistica, si desume dal Regolamento urbanistico vigente e dal certificato di destinazione urbanistica allegato all'atto di compravendita, che l'abitazione ricade in zona omogenea A sottozona A1 (centri e nuclei storici), invece i terreni ricadono in piccola parte zona di rispetto stradale e viabilità e la maggior parte in zona omogenea E1 (zona
Agricola), pertanto vi è autonomia urbanistica di tali beni.
Dal punto di vista catastale si ha autonomia in quanto per loro natura censiti l'abitazione a
Catasto Fabbricati e gli appezzamenti a Catasto Terreni e non vi è presenza neanche di porzioni graffate che possa costituire legame di pertinenzialità.
I beni hanno libera autonomia reddituale e commerciabili separatamente l'uno dall'altro.
(sottolineatura dell'estensore).
Si precisa inoltre che la porzione di terreno individuabile dalle particelle catastali 725 e 726, risulta completamente separata dei restanti, limitrofi all'abitazione.
Pur avendo diretto collegamento fra l'appartamento ed il terreno coltivato ad uliveta in quanto la facciata laterale nord-est prospetta direttamente sul terreno medesimo e non si rileva la presenza di qualsiasi separazione fisica ovvero recinzione siepe od altro ostacolo, che impediscano l'accesso diretto, fatta salva una transenna da cantiere con assoluto carattere di provvisorietà come rilevabile in foto 7, si ritiene che tali aspetti non possano ritersi elementi validi e sufficienti al fine del legame di pertinenzialità, stante anche l'ampia estensione dell'appezzamento (oltre 1900 0 mq) e l'assoluta vocazione agricola degli stessi.
(sottolineatura dell'estensore).
Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, il presupposto fondante che individua in modo certo il rapporto di accessorietà che lega i beni pertinenziali (nella fattispecie terreni agricoli) al bene principale (appartamento ad uso abitativo), non trova concreto ed oggettivo riscontro nella fattispecie in questione e quindi potenzialmente discutibile in sede di contraddittorio con
l . Organizzazione_1
Sussiste solo il principio di soggettività per la costituzione di pertinenza perché dichiarato espressamente dalle parti in atto, ma non quello oggettivo, criterio cardine dei principi riconducibili alla Risoluzione n. 149/E del 11/04/2008.”
Tali argomentazioni vanno all'evidenza condivise, perché non si riesce a capire quale possa essere il legame di accessorietà con l'abitazione principale dei terreni agricoli circostanti che,
11 pur non essendo separati fisicamente dall'abitazione da muri o recinzioni, non sono certo destinati in modo durevole al servizio o all'ornamento dell'abitazione (in sostanza non costituiscono certo il giardino o il parco dell'abitazione), sia in quanto di notevole estensione
(nel complesso di superficie pari a mq 19.326), sia in quanto coltivati ad uliveto: caratteristica quest'ultima che dimostra che detti terreni, lungi da essere al servizio dell'abitazione, hanno una loro autonomia reddituale, ossia un ben preciso valore economico che dipende dalla coltura concretamente praticata, e possono essere liberamente venduti indipendentemente dalla vendita dell'abitazione.
A maggior ragione va escluso il carattere di pertinenzialità delle p.lle n. 725 (di mq 2798) e n.
726 (di mq 670), entrambe parimenti coltivate a uliveto, in quanto distanti e dunque neppure confinanti con l'abitazione, come ben evidenziato dalle foto e dall'estratto di mappa allegato alla relazione tecnica del geom. (vedi sempre alleg. 7 alla CTU). Per_8
MAPPA CATASTALE
12 Pertanto, considerato che “se la scelta pertinenziale non è giustificata da reali esigenze
(economiche, estetiche o di altro tipo) non può avere rilevanza tributaria, perché avrebbe
l'unica funzione di attenuare il prelievo eludendo il precetto che impone la tassazione in ragione della reale natura del cespite” (cfr. Cass., Sez. Trib.,
Sentenza n. 25127 del 30/11/2009, Rv. 610459 – 01, conforme Cass,
Sez. Trib., Sentenza n. 22128 del 29/10/2010, Rv. 615621 - 01) e che “L'asservimento pertinenziale - la cui prova incombe sul contribuente - ricorre ove il bene non sia semplicemente posto al servizio od ornamento di un altro, ma quando tale destinazione sia durevole (sul piano soggettivo ed oggettivo) e non sia possibile una destinazione diversa senza una radicale trasformazione del bene pertinenziale, divenendo altrimenti agevole l'elusione del precetto che impone la tassazione per la natura reale del cespite” (cfr. Cass., sez.
Trib., Sentenza n. 25170 del 08/11/2013, Rv. 628984 - 01), a parere della Corte si può dire con certezza che i terreni oggetto di causa non sono pertinenza dell'abitazione e che dunque l'ufficio finanziario, contrariamente a quanto implicitamente ritenuto dal primo giudice ed espressamente sostenuto da parte attrice/appellata, ben poteva provvedere a rettificare in aumento il valore dei terreni agricoli oggetto del rogito.
Si deve quindi concludere che era infondato anche il secondo motivo del ricorso alla CTP formulato dell'avvocato (il che, paradossalmente, va a suo vantaggio nella causa Pt_1 risarcitoria), ma non invece il terzo.
Con il terzo motivo del ricorso, in via di ipotesi, si criticava l'eccessività della pretesa tributaria, dicendo che “anche nella denegata ipotesi in cui l'Ente Erariale abbia correttamente qualificato
i terreni come “non pertinenziali”, con ciò rendendo inapplicabile il criterio del prezzo-valore, pure la liquidazione operata dalla è errata per eccesso”, in quanto l'ufficio Organizzazione_1 secondo il ricorrente aveva stimato i terreni agricoli nell'importo complessivo di 169.000,00 euro partendo dal valore unitario di euro 10/mq, valore però molto superiore al VAM, a suo dire applicabile.
Questo motivo di ricorso dell'avv.to era fondato e quindi sotto questo profilo si può Pt_1 ritenere sussistente il nesso causale tra la condotta colposa e il danno (inteso come danno evento, ossia come danno che non si sarebbe verificato se l'avvocato avesse tenuto la condotta doverosa, perché il ricorso, secondo il criterio del “più probabile che non”, sarebbe stato accolto, anche se solo in parte, dalla CTP).
Dalla relazione del geometra è infatti emerso un valore medio di mercato dei terreni Per_8 agricoli di € 8,75/mq, superiore al VAM ma inferiore a quello applicato dalla PA, valore correttamente individuato dopo avere esaminato nella zona di riferimento alcune proposte di compravendita per appezzamenti analoghi per caratteristiche morfologiche, dimensionali e di stato manutentivo, essendo quindi il geometra pervenuto alla stima del valore complessivo dei terreni agricoli come indicato nella tabella seguente:
13 Pertanto, i terreni avrebbero dovuto essere complessivamente valutati dall'ufficio finanziario non pari a € 169.000,00, ma pari a € 146.807,50, il che significa che il ricorso dell'avvocato alla CTP sarebbe stato accolto parzialmente, in quanto la pretesa dell'Amministrazione Pt_1 finanziaria sarebbe stata in parte ridimensionata dalla CTP.
Sotto questo profilo, dunque, il giudizio controfattuale giunge ad un risultato sfavorevole per l'avvocato in quanto, se egli avesse depositato tempestivamente il ricorso, parte Pt_1 attrice avrebbe ottenuto una parziale soddisfazione, così riducendo l'ammontare dell'imposta e della conseguente sanzione da pagare all'erario.
3.2 Il secondo motivo di appello
Con il secondo motivo di appello l'appellante impugna il seguente capo della sentenza:
“Pertanto appare evidente il danno subito ex art. 1218 c.c. dalla parte attrice e che consiste nella somma di €. 69.984,77 corrispondente alla somma dì cui alla cartella n.
13620140009497890/002 con l'ingiunzione di pagamento, oltre alla somma di €. 1.258,40 a fronte della fattura n. 23 del 02.04.2013 per acconto onorario studio tecnico;
€. CP_5
1.268,80 a fronte della fattura n. 34 del 10.12.2014 per saldo onorario studio tecnico
; €. 1.258,40 a fronte della fattura n. 13 del 20.05.2013 per competenze legali dell' CP_5 avv. per una somma totale pari a €. 73.770,37”. Pt_1
L'appellante, in particolare, lamenta l'errore in cui è incorso il Tribunale ritenendo addebitabile al professionista anche “l'intero costo della transazione (doc. 5 fasc. Controparte_4
. CP_2
Il motivo è infondato.
Non regge l'argomentazione del secondo la quale l'acquirente avrebbe dovuto pagare Pt_1 all'erario solo la metà di quanto preteso a titolo di maggiori imposte e sanzioni, dovendo l'altra
14 metà essere pagata all'erario dal venditore, cioè dalla (quindi non essendo opponibile ER all'avvocato la transazione intercorsa tra e ove quest'ultimo si era Pt_1 ER CP_2 accollato quasi tutto il debito fiscale, tranne le prime 12 rate già pagate dalla ER concordemente rimaste a carico della venditrice secondo la transazione).
Infatti, secondo l'art. 1475 c.c, (Spese della vendita): “ Le spese del contratto di vendita e le altre accessorie sono a carico del compratore, se non è stato pattuito diversamente” e la giurisprudenza ritiene che tra le spese accessorie della vendita rientrino anche quelle relative agli obblighi fiscali derivanti dalla stipulazione: “Al venditore che abbia pagato l'imposta di registro spetta, nei confronti dell'acquirente, l'azione di regresso nella misura determinata dai rapporti interni, qualora egli abbia sostenuto il pagamento di somme certe il cui obbligo di pagamento gravava su tutti, ed in relazione alle quali l'amministrazione finanziaria abbia liberamente scelto di rivolgersi all'uno invece che all'altro obbligato solidale. La decorrenza della prescrizione del diritto di rivalsa va individuata non già nel momento in cui era sorto il diritto del Fisco nei confronti dei debitori solidali, bensì nel momento in cui era sorto il diritto di rivalsa per l'intero del venditore sugli acquirenti, in ragione dell'effettuato pagamento di quanto accertato come dovuto alla amministrazione finanziaria, in relazione alla stipulazione del contratto” (cfr. Cass. Sez. 2 - , Sentenza n. 26874 del 22/10/2019, Rv. 655662 - 01).
Trattasi di orientamento consolidato: “Il venditore e l'acquirente sono tenuti in solido nei confronti della amministrazione finanziaria al pagamento dell'imposta di registro, fermo restando l'obbligo del compratore di rivalere il venditore a norma dell'art. 1475 cod. civ. ove
l'amministrazione finanziaria abbia ottenuto quest'ultimo pagamento” (cfr. Cass.
Sez. 2, Sentenza n. 5106 del 22/05/1998, Rv. 515691 – 01, conforme Cass.
Sez. 5, Sentenza n. 5871 del 20/04/2001, Rv. 546118 - 01).
Pertanto, se è vero che le imposte di registro, ipotecarie e catastali gravano per legge a carico di entrambe le parti della compravendita e proprio per questo entrambe sono solidalmente tenute a pagare l'intero all'erario, è anche vero che nei rapporti interni vale l'art. 1475 c.c., che la giurisprudenza della Cassazione interpreta nel senso che, in mancanza di diversa pattuizione nel contratto di compravendita, grava sull'acquirente l'obbligo di corrispondere all'amministrazione finanziaria le imposte complementari alla compravendita (imposte di registro, catastali ed ipotecarie).
Nell'ambito di questo orientamento la Cassazione ha poi precisato che “l'obbligo del compratore di pagare l'imposta di registro quale spesa inerente alla vendita, fissato dall'art.
1475 cod. civ. nel rapporto con l'alienante, si estende alla sopratassa ed alla penalità dovute in caso di mancata registrazione nei termini, per l'inscindibilità, nel rapporto interno, degli effetti propri dell'inadempimento contrattuale e di quello fiscale, mentre la solidarietà fra i contraenti sancita dalla legge di registro vale solo nei rapporti con l'amministrazione finanziaria (cfr. Cass.
Sez. 2, Sentenza n. 195 del 05/01/1995, Rv. 489585 – 01).
Deve infatti ritenersi che siano a carico del compratore anche gli importi eventualmente dovuti a titolo di sopratassa e penalità, ovvero per le sanzioni sulle maggiori imposte calcolate
15 dall in relazione all'operazione di vendita, e ciò vale anche nel caso in cui Organizzazione_1 le sopratasse e le sanzioni siano irrogate in conseguenza dell'occultamento di una parte del prezzo, essendo il compratore la parte contrattuale che si sarebbe avvantaggiata dell'occultamento del maggior prezzo ai fini delle imposte complementari, ove non fosse intervenuto l'accertamento dell . Organizzazione_1
A ciò si aggiunga che nel caso di specie la previsione dell'art. 1475 cc è stata ripetuta nel contratto inter partes.
Invero nell'atto di compravendita è espressamente indicato all'art. 4 che: “le spese del presente atto e conseguenti sono a carico della parte acquirente” e che le parti avessero inteso riferirsi proprio alle spese di natura fiscale risulta manifesto in quanto il contratto prosegue immediatamente dopo: “la quale chiede di voler beneficiare, in relazione all'acquisto del fabbricato a civile abitazione, delle agevolazioni fiscali previste dal DPR 131 del 26 aprile 1986, art. 1 della tariffa, parte prima…..”
Nonostante l'infondatezza del secondo motivo di appello e sebbene dunque in linea di principio sussista il diritto di parte attrice/appellata a farsi rimborsare dall'avv.to l'intero danno Pt_1 subito in conseguenza dell'accertamento fiscale (e non solo la metà di tale importo), l'esito del giudizio controfattuale produce effetti assai limitati per parte attrice/appellata ai fini della individuazione e liquidazione del danno-conseguenza subito a causa della condotta negligente dell'avvocato, per i motivi di seguito specificati.
Invero il totale delle somme dovute all'erario in seguito all'avviso di liquidazione, pari a €
61.336,72, è diventato (a seguito dell'emissione delle cartelle esattoriali) con il piano di ammortamento, pari a € 78.137,20 da pagare in 72 rate.
Dagli atti di causa e, in particolare, dalla prima transazione del 9.4.15 (vedi Controparte_4 doc. 5 parte attrice) e dalla transazione “integrativa” del 28.6.17 (vedi alleg. Controparte_4
C del fasc. di primo grado parte attrice) si evince che di questa somma di € 73.883,15, la signora ha pagato l'importo di € 13.018,25 (ossia dalla rata n. 1 alla rata n. 12), che ER le parti hanno concordato rimanere a suo carico.
Invece la signora ha pagato l'importo di € 27.101,29 (ossia dalla rata n. Controparte_6
13 alla rata n. 37), fino alla adesione alla definizione agevolata in data 21.04.2017: a seguito della definizione agevolata, a chiusura della pendenza tributaria, la ha pagato per le CP_1 rate dalla n. 38 alla n. 72 compresa, la somma totale di € 18.977,31 (anziché la maggior somma ancora dovuta all'erario, di circa 40.000 euro secondo l'originario piano di ammortamento).
Dunque, in totale la ha pagato all'erario la somma di € 46.078,60 Controparte_6
(27.101,29 +18.977,31), come riepilogato nel prospetto che segue.
16 Prospetto Piano di Ammortamento (72 Prospetto Piano di Ammortamento (72 rate) Definizione Agevolata rate) Sig.ra CP_1
Sig.ra Sig.ra Rate Importo(€) ER CP_1
Rata Importo (€) Rata Importo (€) Rata Importo (€) 38-72 18.977,31
1 1.106,61 13 1.083,26 26 1.084,12
2 1.082,56 14 1.083,32 27 1.084,17 TOTALE 18.977,31
3 1.082,62 15 1.083,40 28 1.084,24
4 1.082,69 16 1.083,46 29 1.084,31
5 1.082,77 17 1.083,53 30 1.084,38
6 1.082,81 18 1.083,57 31 1.084,44
7 1.082,88 19 1.083,64 32 1.084,53
8 1.082,94 20 1.083,70 33 1.084,60
9 1.083,00 21 1.083,78 34 1.084,67
10 1.083,07 22 1.083,83 35 1.084,73
11 1.083,12 23 1.083,91 36 1.084,80
12 1.083,18 24 1.083,98 37 1.084,88
TOTALE 13.018,25 25 1.084,04
TOTALE 27.101,29
€ 46.078,60
TOTALE importo pagato Sig.ra (27.101,29+18.977,31) CP_1
Ciò premesso, si osserva che in base ai risultati della relazione del geom. la pretesa Per_8 dell'erario avrebbe potuto essere ridotta dalla CTP, in parziale accoglimento del ricorso, soltanto dell'importo di € 4.270,17 quanto a minore imposta dovuta, come emerge dal prospetto che segue:
Agenzia entrate (Valore unitario Rideterminazione
10€/mq) (8,75€/mq) Differenza (€)
Valore Imposta Valore Imposta
Terreno (€) Aliquota (€) Terreno (€) (€)
Imposta di registro 169.000,00 15% 25.350,00 146.807,50 22.021,13
Imposta riscossa 438,75 438,75
17 Maggiore imposta accertata 24.911,00 21.582,38
interessi della maggiore imposta accertata 1719,88 1490,07
Totale imposta + interessi 26.630,88 23.072,45
Imposta Ipotecaria 169.000,00 2% 3.380,00 146.807,50 2.936,15
Imposta riscossa 168 168
Maggiore imposta accertata 3.212,00 2.768,15
interessi della maggiore imposta accertata 221,76 191,12
Totale imposta + interessi 3.433,76 2.959,27
Imposta Catastale 169.000,00 1% 1.690,00 146.807,50 1.468,08
Imposta riscossa 168 168
Maggiore imposta accertata 1.522,00 1.300,08
interessi della maggiore imposta accertata 105,08 89,76
Totale imposta + interessi 1.627,08 1.389,84
Totale Imposte + interessi 31.691,72 27.421,55 4.270,17
Considerato poi che la sanzione è stata applicata dall'ufficio finanziario nel minimo edittale, pari all'ammontare dell'imposta evasa, ne consegue che anche la sanzione, che certamente sarebbe stata confermata nell'an dalla CTP, sarebbe stata decurtata della medesima somma di
4.270,17 euro.
In definitiva l'accoglimento solo parziale del ricorso da parte della CTP avrebbe quindi ridotto il credito dell'erario solo molto parzialmente (solo di 8.540,34 euro), e quindi solo questo può essere il danno risarcibile, considerato che parte attrice/appellata avrebbe potuto concordare con l'erario la definizione agevolata di un somma complessiva (per maggiore imposta dovuta e per sanzioni) inferiore di euro 8.540,34 rispetto a quella indicata nell'avviso di accertamento.
Pertanto non solo non può essere riconosciuta a parte attrice/appellata, quale danno patrimoniale subito in conseguenza della mancata tempestiva impugnazione dell'avviso di accertamento avanti alla CTP, la somma di € 69.984,77 euro che è stata indicata nella sentenza appellata, perché i signori non hanno pagato all'erario tale somma Controparte_7 ma quella inferiore di € 46.078,60, ma addirittura tale ultimo importo sarebbe stato in gran parte comunque dovuto anche in caso di tempestiva iscrizione a ruolo della causa tributaria,
18 perché in considerazione del prevedibile esito di quel giudizio, secondo il criterio del “più probabile che non”, avrebbe potuto essere “risparmiato” solo l'importo euro 8.540,34.
E' evidente che il danno subito dagli attori in conseguenza della condotta colposa dell'avvocato, che costoro possono pretendere di vedersi risarcito, deve essere solo quello che può dirsi conseguenza immediata e diretta dell'errore del professionista, e non può quindi ricomprendere quelle somme che essi avrebbero dovuto ugualmente pagare all'erario anche se l'errore del professionista non si fosse verificato, perché altrimenti si verificherebbe un arricchimento ingiusto ai danni del Pt_1
E' infine appena il caso di precisare che entrambe le parti hanno formulato argomentazioni non condivisibili in ordine alla problematica dell'applicabilità alla fattispecie dell'art. 1227 cc:
l'avvocato ha sostenuto che il primo giudice avrebbe violato tale norma non avendo Pt_1 tenuto conto nella liquidazione del danno del fatto che il avrebbe potuto ridurre il CP_2 pregiudizio subito se avesse aderito alla definizione agevolata del debito fiscale, così obliterando che tale condotta la ha effettivamente tenuto;
parte appellata ha CP_1 sostenuto che detta norma non poteva essere invocata da controparte, trattandosi di eccezione in senso stretto e dunque preclusa al rimasto contumace in primo grado, trascurando Pt_1 però di considerare che semmai il aveva invocato a suo favore non il primo comma Pt_1 della norma ma il secondo (“il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza”), norma che a differenza del primo comma non contempla un'eccezione in senso stretto;
spettando in ogni caso a parte attrice dimostrare l'esistenza e l'entità del danno di cui si chiede il risarcimento, mentre invece anche nella prima memoria ex art. 183 n. 1 cpc, depositata in data 3.7.17, parte attrice ha continuato a chiedere il risarcimento della somma di euro 69.984,77 (poi riconosciuta dal primo giudice) nonostante che in corso di causa fosse già stata chiesta e ottenuta la definizione agevolata con l'erario ed anzi alcune rate fossero rimaste concordemente a carico della che le aveva già pagate ER
(vedi transazione “integrativa” stipulata il 28.6.17, alleg. C del fasc. di primo Controparte_4 grado parte attrice).
In definitiva in luogo della somma di euro 69.984,77 indicata in sentenza dal primo giudice deve essere riconosciuta a parte attrice la minor somma di euro 8.540,34, mentre possono essere riconosciute le altre tre voci risarcitorie documentate dalle tre fatture prodotte in atti, ovvero:
€ 1.258,40 (fattura n. 23 del 02.04.2013 per acconto onorario studio tecnico ); CP_5
€ 1.268,80 (fattura n. 34 del 10.12.2014 per saldo onorario studio tecnico ); CP_5
€ 1.258,40 (fattura n. 13 del 20.05.2013 per competenze legali dell'avv. ; Pt_1
Per un importo totale pari ad € 12.325,94.
Invero, quanto alle prime due fatture il rimborso è dovuto, trattandosi di spese sostenute dagli attori per pagare il loro ctp, che rientrano nel novero delle spese sostenute per far accertare in giudizio la responsabilità dell'avvocato, mentre per quanto riguarda l'ultima fattura trattasi di quella emessa dal in acconto per le sue competenze professionali, da ritenersi non Pt_1
19 dovute perché pretese per un'attività defensionale che è stata svolta in modo negligente e si è rivelata fonte di danno per gli assistiti.
Alla luce dell'esito del giudizio deve quindi essere rigettata la richiesta avanzata dall'avvocato appellante di restituzione della somma di euro 9.000,00, già pagata a controparte in parziale esecuzione della sentenza appellata, in quanto il credito risarcitorio accertato ammonta a somma superiore.
4. Le spese di lite.
Secondo il costante indirizzo della Cassazione, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario o globale.
In tal senso, nel caso di specie, dovendo tenere in conto il risultato complessivo del giudizio, dovrà valutarsi da una parte il fatto che è risultato sussistente il nesso causale tra la condotta colposa e il danno (inteso come danno/evento), ma che il danno/conseguenza in ragione della condotta colposa del è risultato di importo alquanto limitato. Pt_1
In tale prospettiva, nel caso di specie sussistono i presupposti per una compensazione parziale tra le parti delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, che si ritiene congruo fissare nella misura del 50%.
A tale proposito va precisato che la compensazione parziale non viene basata sulla liquidazione di un importo inferiore a quello richiesto a titolo di risarcimento danni, che, come autorevolmente chiarito dalle Sezioni Unite (cfr. Cass SSUU n. 32061 del 31 ottobre 2022), non integra di per sé solo un presupposto per ritenere una soccombenza reciproca.
Quest'ultima è piuttosto configurabile in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi.
Nel caso di specie deve ritenersi che la parte attrice in primo grado abbia proposto una domanda di accertamento della responsabilità professionale dell'avvocato e di risarcimento danni da ritenere articolata in più capi relativi ai diversi tipi di pregiudizio subiti;
essendo tali diverse articolazioni della domanda risarcitoria state solo in parte accolte, si rientra a pieno titolo nell'ipotesi della compensazione delle spese.
Il fatto che sia stata accolta la domanda di accertamento della responsabilità professionale determina comunque la preponderante soccombenza del convenuto in primo grado a Pt_1 carico del quale dovrà dunque essere posta la restante metà delle spese di lite di entrambi i gradi.
Tali spese di liquidano come in dispositivo in base al DM 55/14, così come aggiornati al D.M. nr. 147/2022, tenuto conto del valore del decisum complessivo pari alla somma oggetto di
20 risarcimento di € 12.325,94 (ricompreso dunque nello scaglione da € 5.200 a € 26.000) e dell'impegno difensivo prestato (medio). Per il primo grado si liquidano per l'intero in complessivi € 5.077,00 (di cui € 919,00 per la fase di studio;
€ 777,00 per la fase introduttiva;
€ 1.680,00 per la fase di trattazione;
€ 1.701,00 per la fase decisionale). Per il secondo grado si liquidano per l'intero in complessivi € 3.966,00 (di cui € 1.134,00 per la fase di studio;
€
921,00 per la fase introduttiva;
€ 1911,00 per la fase decisionale), non essendo stata svolta istruttoria ed essendosi limitata la fase di trattazione a note scritte per un'unica udienza cartolare in cui gli appellati si sono riportati alla comparsa di costituzione.
Alla luce dell'esito del giudizio le spese di CTU si confermano a carico dell'avvocato Pt_1 come già stabilito dal primo giudice.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza eccezione, deduzione disattesa od assorbita, così dispone:
1) In parziale riforma della sentenza appellata, condanna a Parte_1 corrispondere alle parti appellate, a titolo di risarcimento del danno per responsabilità professionale, l'importo di € 12.325,94;
2) Compensa per entrambi i gradi di giudizio le spese di lite al 50%, condannando
l'avv. al pagamento della restante metà, spese che si liquidano nei seguenti Pt_1 termini per l'intero: quanto al primo grado in € 5.077,00 per compenso, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario ed oltre IVA e CPA come per legge;
quanto al secondo grado in € 3.966,00 per compenso, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario ed oltre IVA e CPA come per legge;
3) conferma definitivamente le spese della espletata CTU a carico dell'avv.
Pt_1
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 5.2.24.
Il Presidente estensore
dott.ssa Dania Mori
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
21
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
Quarta Sezione Civile
La Corte di appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei Magistrati:
Dott.ssa Dania Mori Presidente rel.
Dott.ssa Giulia Conte Consigliera
Dott.sa Paola Caporali Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II° grado iscritta il 29/09/21 al n. 1596/2021 del Ruolo Generale, promossa da:
(C.F. , in proprio ex art. 86 c.p.c. ed elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato presso lo studio dell'avv. Stefano Pinzauti che lo rappresenta e difende come da procura in atti
PARTE APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), in proprio e in qualità di Controparte_1 C.F._2 esercente la potestà genitoriale nei confronti di (C.F. Persona_1
) e di (C.F. ), e il C.F._3 Controparte_2 C.F._4 [...]
(C.F. , elettivamente domiciliati presso lo Controparte_3 C.F._5 studio dell'avvocato Daniele Braccini che li rappresenta e difende come da procura in atti
PARTE APPELLATA
AVVERSO
La sentenza del Tribunale di Prato n° 561/2021 emessa in data 19.7.2021, pubblicata il 21.7.2021 e notificata il 23.7.2021
*****
Con ordinanza del 13 ottobre 2023, la Corte, riunita in Camera di consiglio telematica mediante collegamento da remoto attraverso l'applicativo MS Teams, tratteneva la causa in decisione, previo deposito di note scritte delle parti costituite, contenenti le seguenti conclusioni: Per l'appellante : "Piaccia alla Corte d'Appello di Firenze, ad integrale Parte_1 riforma della sentenza del Tribunale di Prato 19.7.2021, n° 561, pubblicata il 21.7.2021 e notificata il 23.7.2021, 1. in tesi, rigettare le domande proposte da Controparte_1
e nei confronti dell'Avv. Controparte_3 Parte_2 Controparte_2 Parte_1
perché infondate in fatto e in diritto;
2. in denegata ipotesi , condannare l'Avv.
[...]
a risarcire agli eredi di il 50% della maggiore imposta e Parte_1 Parte_3 delle sanzioni liquidate nell'avviso di accertamento, detratto il 30% per l'ipotesi del pagamento entro 30 giorni, ovvero quella diversa, minore o maggiore somma che sarà ritenuta di giustizia;
3. in via istruttoria, disporre la rinnovazione della CTU;
4. Con vittoria di spese e competenze di lite. Disporre la restituzione della somma di euro 9000,00=, o di quella diversa di giustizia, versata medio tempore per compulsum dall'Avv. alla Sig.ra Parte_1
nella sua qualità, a seguito ed in conseguenza della riforma della sentenza Controparte_1 di primo grado, rendendo ogni consequenziale provvedimento".
Per gli appellati in proprio e in qualità di esercente la Controparte_1 potestà genitoriale nei confronti di e di e il sig. Persona_1 Controparte_2
: Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis reiectis: - in Controparte_3 via preliminare: accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto dall'Avv. Parte_1 anche ex art. 348 bis c.p.c. e/o 342 c.p.c., per tutti i motivi esposti nella narrativa del
[...] presente atto;
- nel merito, in tesi: respingere integralmente l'appello proposto dall'Avv.
, in quanto totalmente infondato in fatto e in diritto per le ragioni meglio Parte_1 espresse nella narrativa del presente atto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 561/2021 resa dal Tribunale di Prato il 19.7.2021 nell'ambito del giudizio R.G.
4420/2016, pubblicata il successivo 21.7.2021; - nel merito, in ipotesi: laddove non fosse accertata la sussistenza di requisiti di legge richiesti per l'applicazione del sistema “Prezzo-
Valore” di cui all'art. 1, comma 497 della L. 266/2005, quantifichi la somma dovuta all
[...]
alla luce dei prospetti allegati alla CTU, e condanni l'Avv. al Org_1 Parte_1 pagamento di quanto dovuto per l'effetto; - in via istruttoria: respingere le avverse richieste per i motivi esposti in narrativa;
- in ogni caso: con vittoria di spese e competenze in entrambi
i gradi di giudizio.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e le domande proposte.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la Sig.ra in proprio e in qualità Controparte_1 di esercente la potestà genitoriale dei minori e Controparte_3 Persona_1 CP_2 conveniva, avanti al Tribunale di Prato, l'Avv. al fine di procedere
[...] Parte_1 all'accertamento della sua responsabilità per il danno subito a seguito del tardivo deposito del Org_ ricorso davanti la di (che lo dichiarava inammissibile), Organizzazione_2
2 inerente l'Avviso di Rettifica e liquidazione Atto n. 2011lT002236000, notificato dall
[...]
. Org_1
Con tale provvedimento, l'Ufficio, dopo aver provveduto al controllo dei valori dichiarati per i beni e i diritti oggetto dell'atto di compravendita immobiliare (comprendente un immobile e terreni), stipulato con rogito dell'11.02.2011, tra la signora insieme al Controparte_1 marito (parte acquirente) e la signora (parte venditrice), Parte_3 Persona_2 irrogava maggiori imposte e sanzioni e interessi per un ammontare complessivo pari ad €
61.336,72 per “insufficiente dichiarazione di valore” (vedi atto completo come allegato 4 alla
CTU : Per_3
A seguito della inammissibilità del ricorso, l'accertamento suindicato diveniva definitivo ed in data 14.02.2014 la signora riceveva due cartelle di pagamento (n. ER
13620130006859846 e n. 13620130006830734) entrambe relative al suddetto avviso.
Successivamente, la signora chiedeva ed otteneva la rateizzazione in 72 rate ER dell'importo complessivo delle cartelle di pagamento, pari ad € 73.883,15, e diffidava la parte compratrice a restituirle tutte le somme già versate per le rate già scadute, nonché a subentrare nel pagamento delle ulteriori rate a scadere.
Le parti arrivavano quindi ad una transazione nei seguenti termini: i signori e CP_2 si riconoscevano debitori nei confronti dell'Amministrazione finanziaria dell'importo di CP_1
€ 65.118,95 (pari al pagamento delle rate dalla n. 13 alla rata n. 72, ovvero fino all'estinzione del debito del piano di ammortamento); la signora rinunciava a richiedere quanto da lei ER
3 già versato ad per l'importo complessivo di € 13.018,25 (ossia le prime 12 rate Org_4 previste nel piano di rateizzazione).
Dopo il decesso del signor la signora conveniva in giudizio l'avv. CP_2 CP_1 Pt_1 per ottenere il risarcimento dei danni conseguenti alla sua condotta negligente.
L'avv. rimaneva contumace. Pt_1
Istruita la causa documentalmente e mediante Ctu, il Tribunale di Prato, con sentenza n°
561/2021, accoglieva la domanda proposta da parte attrice, condannando l'avv. a Pt_1 corrispondere alla stessa l'importo di euro € 73.770,37, oltre al rimborso delle spese legali liquidate in € 7.795,00 e delle spese della CTU, a titolo di risarcimento dei danni conseguenti alla responsabilità per inadempimento professionale.
In particolare, il Tribunale riteneva fondata la domanda dell'attrice, data la tardività del deposito del ricorso alla CTP per il quale il legale aveva ricevuto mandato, precisando “che una condotta diligente del legale avrebbe determinato l'annullamento dell'avviso di rettifica emesso dall' Amministrazione Finanziaria atteso che è evidente che l'avviso di rettifica riguardava beni diversi da quelli acquistati dall'attrice come risulta dalla perizia giurata del geom. Per_4 depositata in giudizio.”
Inoltre, aggiungeva che “dalla ctu espletata nel giudizio si può evincere la pertinenzialità dei terreni de quo rispetto al fabbricato acquistato visto anche le dichiarazioni effettuate dalle parti nell'atto di vendita e alla luce del disposto di cui all'art. 817 c.c.”
Avverso la suindicata sentenza ha proposto appello l'avv. facendo valere i seguenti Pt_1 motivi:
I. Insussistenza della dedotta responsabilità professionale. violazione e/o errata applicazione di legge (art.li 1176 e 2236 c.c.).
Con il primo motivo di appello l'avv. sosteneva anzitutto che il Tribunale aveva errato Pt_1 nel ritenere praticamente certo l'accoglimento del ricorso depositato tardivamente in
Commissione Tributaria in quanto, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, il provvedimento sanzionatorio dell' non indicava affatto terreni diversi da Organizzazione_1 quelli acquistati da CP_2
Sosteneva l'appellante che dal raffronto delle particelle indicate nell'avviso di rettifica e liquidazione n° 20111T002236000 con quelle indicate nell'atto di compravendita, emergeva che erano state indicate dall - e dunque esaminate ai fini della ritenuta Organizzazione_1 non pertinenzialità dei terreni - le medesime particelle.
Pertanto il primo motivo di ricorso alla di Prato, incentrato Organizzazione_2 su questa questione (con cui si sosteneva invero la diversità tra le particelle oggetto della compravendita e quelle indicate nell'avviso di accertamento) era infondato e sarebbe stato sicuramente rigettato dalla CTP.
Sosteneva inoltre l'appellante che anche il secondo motivo del ricorso in Commissione
Tributaria, centrato sulla natura pertinenziale dei terreni oggetto di accertamento, fosse infondato.
4 In particolare, l'appellante evidenziava che dalla CTU in atti svolta dal giudice appellato era emerso che i terreni sottoposti a verifica avevano una autonomia sia urbanistica che catastale e data la particolare estensione erano stati giudicati dal CTU di dubbia pertinenzialiità; addirittura per due specifiche particelle (nn. 725 e 726), il CTU escludeva in maniera assoluta la pertinenzialità con il fabbricato oggetto di compravendita (una porzione di una villa), in quanto esse risultavano completamente separate e lontane dall'abitazione acquistata.
Pertanto il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare infondata la domanda risarcitoria della signora difettando, alla luce dell'istruttoria svolta, la prova del nesso di causalità tra la colposa CP_1 omissione dell'avvocato e il danno lamentato dagli attori in primo grado, non essendo stato dimostrato che, se l'impugnazione davanti alla Ctp fosse stata tempestivamente iscritta a ruolo, la stessa sarebbe stata probabilmente accolta, totalmente o parzialmente.
II. Del quantum. Violazione e/o errata applicazione di legge (artt. 1218, 1227 e 1475
c.c.)
Ad avviso dell'appellante il primo giudice aveva errato anche sul quantum del risarcimento.
Infatti, sosteneva parte appellante che il Tribunale, erroneamente, aveva addossato sul difensore l'intero costo della transazione come se l'importo ivi indicato fosse Controparte_4 imputabile, in toto, all'errore professionale.
“Se il in sede “transattiva”, si è accollato per intero il costo dell'evasione, imputet CP_2 sibi: ma per certo il legale incaricato dalla sola parte acquirente di impugnare l'avviso di liquidazione e rettifica notificato ad entrambe le parti non può essere condannato a risarcire al cliente anche la maggiore imposta e le sanzioni comminate al venditore, solo perché il
è stato così consigliato per transigere la lite con la ” CP_2 ER
L'appellante evidenziava, altresì, la violazione dell'art. 1227 c.c., in quanto se il CP_2 avesse aderito ai plurimi istituti di definizione agevolata/rateizzazione dei debiti fiscali, avrebbe minimizzato il danno conseguente alla tardiva iscrizione a ruolo del ricorso dinanzi alla Giustizia tributaria.
L'avv. lamentava, infine, l'abnormità della condanna risarcitoria comminata dal Pt_1
Tribunale, potendosi imputare all'appellante – al più – la sola quota del 50% della maggiore imposta accertata, oltre alle sanzioni, applicata la riduzione del 30% per il caso di tempestivo pagamento (o rateizzazione).
III. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c.
Con il terzo motivo di appello l'appellante impugnava anche il capo della sentenza sulle spese processuali, chiedendo“Dall'integrale accoglimento del su esteso appello deriverà la vittoria dell'appellante anche con riferimento alle spese di primo grado;
dall'eventuale accoglimento parziale deriverebbe una altrettanto parziale compensazione delle spese.”
L'appellante chiedeva quindi, che la Corte, in riforma della impugnata sentenza, accogliesse le conclusioni come in epigrafe trascritte.
5 Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in appello la signora che, preliminarmente CP_1 eccepiva la inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 342 e 348 bis cpc;
eccepiva inoltre l'inammissibilità del secondo motivo di appello, perché fondato su una eccezione in senso stretto sollevata per la prima volta in grado di appello, ossia sull'errata interpretazione da parte del giudice di primo grado dell'art. 1227 cc. in base al quale “Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate. Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza”; in ogni caso ne eccepiva la infondatezza, stante la condotta diligente dei signori e Infatti, CP_2 ER negli atti di primo grado erano stati depositati dalla signora sia l'adesione al piano di ER ammortamento che l'adesione alla definizione agevolata.
Nel merito, chiedeva la totale reiezione dell'atto di appello in quanto infondato, con conseguente conferma integrale della sentenza appellata.
Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza collegiale del 13.10.2023, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte e decisa in camera di consiglio all'esito.
2. L'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 e art. 348 bis c.p.c.
Quanto all'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 cpc, si rileva che nell'atto di impugnazione sono chiare le ragioni del dissenso rispetto alla decisione impugnata e l'indicazione delle norme che sarebbero state violate dal primo giudice, tanto è vero che parte appellata non ha avuto alcuna difficoltà a prendere posizione in merito a quanto argomentato dall'appellante.
Secondo il consolidato orientamento della Cassazione non ricorre l'ipotesi di inammissibilità dell'appello quando il giudice dell'impugnazione sia posto in grado di avere piena conoscenza delle ragioni di censura alla sentenza impugnata e delle modifiche che si propongono, con riguardo alla ricostruzione del fatto e al rapporto di consequenzialità tra la violazione di legge denunciata e il decisum, con la specificazione che il rispetto dell'art. 342 cpc non esige lo svolgimento di un "progetto alternativo di sentenza", né una determinata forma, né la trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata, ma impone all'appellante di individuare, in modo chiaro ed inequivoco, il quantum appellatum, formulando, rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice, pertinenti ragioni di dissenso (che consistono, in caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o malamente valutate, ovvero, per le doglianze afferenti questioni di diritto, nella specificazione della norma applicabile o dell'interpretazione preferibile, nonchè, in relazione a denunciati errores in procedendo, nella precisazione del fatto processuale e della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere: cfr. ex multis Cass. n°10916/2017; Cass n.
2143/2015).
6 Quanto poi all'ulteriore eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis cpc, essa è superata dalla circostanza che il presente processo è già pervenuto alla fase decisoria, segno evidente che l'appello non era manifestamente infondato, tanto da poterlo dichiarare tale in limine litis mediante una semplice ordinanza di inammissibilità per tale causa.
3. I motivi d'appello.
L'appello è parzialmente fondato, per le ragioni che si vanno ad esporre.
3.1 Il primo motivo di appello
Col primo motivo d'appello l'avv. si duole che il Tribunale abbia accolto la domanda Pt_1 risarcitoria da parte della signora per responsabilità professionale dello stesso, in CP_1 relazione alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso presentato nell'interesse di parte Org_ attrice/appellata innanzi alla di avverso l'Avviso di Organizzazione_2
Rettifica e liquidazione - Atto n. 2011lT002236000 - emesso dall' per Organizzazione_1
“insufficiente dichiarazione di valore” dei beni oggetto dell'atto di compravendita O dell'11.02.2011, registrato il 16.02.2011, serie , numero 002236 - notaio
[...]
. Persona_5
L'appellante non censura in alcun modo la decisione di inammissibilità della CTP per mancato deposito del ricorso presso la cancelleria nei termini previsti dalla legge - e dunque non censura l'accertamento del giudice appellato in ordine all'avere egli tenuto una condotta gravemente negligente nello svolgimento del mandato difensivo – ma censura solo la ritenuta sussistenza del nesso causale tra detta condotta negligente e il danno patrimoniale lamentato da parte attrice/appellata.
Ai fini del decidere, appare opportuno riportare per sommi capi l'antefatto.
Il signor insieme alla moglie , odierna appellata, aveva Parte_3 Controparte_1 dato incarico all'avv. di presentare ricorso avverso l'avviso di liquidazione di cui sopra. Pt_1
Il ricorso conteneva i seguenti motivi:
Il primo motivo riguardava il difetto di motivazione per carenza istruttoria: il ricorrente eccepiva l'illegittimità dell'atto impugnato in quanto in motivazione riportava la descrizione di beni diversi da quelli oggetto dell'atto di compravendita;
Il secondo motivo riguardava la pertinenzialità dei terreni oggetto di compravendita: il ricorrente eccepiva l'illegittimità della pretesa impositiva in quanto il terreno acquistato era da considerarsi pertinenza del fabbricato e non consistenza autonoma;
di conseguenza le parti della compravendita avevano legittimamente optato nel rogito per l'applicazione ai fini fiscali
(imposta di registro, ipotecaria e catastale) del c.d. criterio del prezzo/valore, con conseguente radicale illegittimità dell'avviso di rettifica e liquidazione;
Il terzo motivo riguardava l'eccessività della pretesa tributaria – applicabilità dei valori agricoli medi: il ricorrente, anche in caso di ritenuta infondatezza del secondo motivo e quindi di ritenuta impossibilità delle parti di avvalersi a fini fiscali del criterio del prezzo-valore, eccepiva l'incongruità del maggior valore dei terreni accertato dall;
Organizzazione_1
7 Il quarto motivo riguardava l'illegittimità delle sanzioni irrogate e degli interessi moratori: il ricorrente contestava le sanzioni e gli interessi irrogati dall'Ufficio, in quanto applicati sulla scorta di un atto amministrativo da ritenersi illegittimo.
A sostegno del ricorso vi era allegata la relazione tecnica di parte del geom. . CP_5
Chiedeva, pertanto, che venisse annullato l'avviso impugnato e, in subordine, che venisse rideterminato il maggior valore dei beni, con vittoria di spese. Org_ Con sentenza n. 155/2013 la di dichiarava Organizzazione_2
l'inammissibilità del ricorso per tardiva costituzione in giudizio del ricorrente e compensava le spese processuali. Tale pronuncia era divenuta definitiva.
Nasceva pertanto l'odierno giudizio risarcitorio nel quale il giudice appellato, dopo aver accertato la condotta gravemente negligente del professionista, quanto al requisito del nesso causale tra essa ed il preteso danno, ha sostenuto la responsabilità dell'avvocato sulla base di due differenti argomentazioni: a) “Non vi sono dubbi che una condotta diligente del legale avrebbe determinato l'annullamento dell'avviso di rettifica emesso dall'amministrazione
Finanziaria atteso che è evidente che l'avviso di rettifica riguardava beni diversi da quelli acquistati dall'attrice come risulta dalla perizia giurata del geom. depositata in CP_5 giudizio”, e b) “Dalla CTU espletata nel corso del giudizio si può evincere la pertinenzialità dei terreni de quo rispetto al fabbricato acquistato visto anche le dichiarazioni effettuate dalle parti nell'atto di vendita e alla luce del disposto di cui all'art. 817 c.c.”.
Si tratta all'evidenza di due argomentazioni che mal si armonizzano sul piano logico, giacché, se davvero l avesse erroneamente preso in esame nell'avviso di Organizzazione_1 accertamento beni diversi da quelli realmente acquistati dal ciò sarebbe stato di per CP_2 sé sufficiente per considerare fondato il ricorso al giudice tributario, senza neppure bisogno di censurare nel merito la valutazione della Amministrazione Finanziaria in merito alla ritenuta non pertinenzialità dei terreni in questione.
L'appellante ha, in ogni caso, censurato entrambe le argomentazioni del primo giudice in quanto, contrariamente a quanto sostenuto da parte appellata a pag. 13 della comparsa in appello (“La circostanza che quanto ispezionato dall siano beni diversi Organizzazione_1 rispetto a quelli oggetto della compravendita non risulta contestata dalla controparte (né nel giudizio in cui è rimasta contumace, né nel presente) ai sensi dell'art. 115 c.p.c. Né risulta che
l'Avvocato abbia fornito prova del fatto contrario.”), l'avv.to ha specificamente Pt_1 contestato con il primo motivo di appello la circostanza che i beni ispezionati dall Org_1
fossero beni diversi rispetto a quelli oggetto della compravendita, avendo l'appellante
[...] sostenuto: “Se si raffrontano dette consistenze con l'avviso di rettifica e liquidazione n°
20111T002236000 (doc. 1 fasc. , si rileva che sono correttamente indicate le CP_2 medesime particelle oggetto della compravendita. Ne consegue che – a prescindere da ciò che possa aver attestato il Geom. , tecnico di fiducia del e che costituisce pur CP_5 CP_2 sempre e soltanto dichiarazione di parte – il primo motivo di ricorso alla
[...]
è infondato” (e si noti che il primo motivo di ricorso alla CTP era Organizzazione_6
8 proprio quello con cui si sosteneva che l'avviso in rettifica descriveva terreni diversi da quelli oggetto di compravendita).
In ordine a questo primo profilo di critica al giudice appellato le argomentazioni dell'appellante risultano fondate, perché anche dalla CTU espletata in corso di causa non è emerso alcun errore dell'Ufficio finanziario nell'individuazione dei terreni oggetto dell'atto di compravendita che sono stati fatti oggetto di esame, con conseguente rettifica in aumento del loro valore di mercato (da precisare anzi che l'avviso di rettifica ha riguardato solo i terreni e non anche l'abitazione, il cui valore dichiarato in contratto non è stato rettificato dalla PA).
In sostanza il primo giudice ha equivocato le risultanze della CTP ed anche il senso CP_5 della difesa degli attori nel giudizio tributario, perché il ctp - tranne che per la particella n. 723, che non sarebbe stata acquistata dal con il rogito oggetto di causa - sosteneva la CP_2 diversità dei terreni oggetto dell'avviso di accertamento rispetto a quelli oggetto del contratto di compravendita non in relazione alla loro indicazione catastale e quindi in merito alla loro corretta individuazione, ma in relazione alle loro caratteristiche intrinseche (essere o no i terreni recintati, essere o no coltivati a uliveto), caratteristiche che influivano sulla valutazione di pertinenzialità o meno rispetto all'abitazione, condizione quest'ultima che, a sua volta, influiva sul corretto regime fiscale applicabile all'atto di compravendita.
Anche per la sola particella n. 723 (natura “uliveto”) la doglianza degli attori nel giudizio tributario era infondata, perché dal rogito (vedi artt. 6 e 7) ed anche dalla CTU svolta nel primo giudizio (ed in particolare dalla relazione dell'ausiliario del CTU geom. Persona_6 vedi alleg. 7 alla CTU) emerge che contestualmente alla vendita da a ER CP_2 dell'abitazione e di numerosi terreni, alcuni terreni vennero permutati tra Parte_4
e e la particella n. 723 che era stata venduta a da
[...] CP_2 CP_2 ER venne contestualmente ceduta in permuta da a per la quota di 50/100, CP_2 Parte_4 permanendo quindi la restante parte in proprietà CP_2
Si deve quindi passare ad esaminare la seconda delle argomentazioni posta dal primo giudice a fondamento dell'accertata responsabilità dell'avvocato (“Dalla CTU espletata nel corso del giudizio si può evincere la pertinenzialità dei terreni de quo rispetto al fabbricato acquistato visto anche le dichiarazioni effettuate dalle parti nell'atto di vendita e alla luce del disposto di cui all'art. 817 c.c.”), anche questa puntualmente censurata dall'appellante.
Tale laconica argomentazione sottintende logicamente che fosse errata la valutazione dell'Ufficio finanziario, che aveva ritenuto che i terreni agricoli non potessero ritenersi pertinenze dell'abitazione e, dunque, sottintende che fosse fondato il secondo motivo del ricorso dell'avvocato alla CTP, in cui si sosteneva, appunto, la pertinenzialità dei terreni Pt_1 agricoli rispetto all'abitazione e, di conseguenza, il “difetto assoluto dei presupposti dell'imposizione”, e si chiedeva, pertanto, di dichiararsi la totale illegittimità dell'avviso di rettifica, con conseguente totale annullamento dell'atto amministrativo.
Questo è il nucleo fondamentale del processo, perché l avrebbe potuto Organizzazione_1 rettificare il valore dei terreni agricoli, recuperando l'imposta evasa (di registro, ipotecaria, e
9 catastale) ed anche applicare la sanzione (che in concreto è stata applicata in misura pari all'imposta evasa) solo se davvero detti terreni non fossero stati pertinenze dell'abitazione, come era indicato nell'atto di compravendita;
in caso contrario, ossia nel caso di effettiva pertinenzialità dei terreni agricoli rispetto all'abitazione, l'Amministrazione finanziaria avrebbe dovuto ritenere corretto a fini fiscali, quale base imponibile, il valore dei terreni agricoli che era stato indicato nel rogito (ossia solo 2.925,00 euro, vedi a pag. 11) sulla base del criterio prezzo-valore (ossia il valore calcolato automaticamente come un multiplo del reddito catastale ai sensi dell'art. 52, commi 4 e 5 del DPR 26.4.86 n. 131), e non avrebbe potuto procedere ad alcun accertamento in rettifica (in base al quale, invece, la PA aveva stimato il valore di mercato di detti terreni in quello di 169.000,00 euro).
Difatti dalla CTU svolta in corso di causa è emerso – e nessuna delle parti ha contestato l'erroneità dell'affermazione – che per la corretta applicazione a fini fiscali del criterio prezzo- valore, di cui all'art. 1, comma 497 della L. 266/2005, deve trovare applicazione il regime pertinenziale, che, in sede tributaria, trova sfogo solo laddove sussistano i presupposti, oggettivo e soggettivo, posti dall'art. 817 cc, che definisce la pertinenza in senso civilistico
(“sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa. La destinazione può essere effettuata dal proprietario della cosa principale o da chi ha un diritto reale sulla medesima”).
Proprio parte attrice/appellata sostiene infatti che la stessa ha Organizzazione_1 espressamente riconosciuto che non sussista una nozione di pertinenza rilevante ai fini tributari, distinta da quella prevista ai fini civilistici (Risoluzione 149/E del giorno 11.4.2008, citata anche dagli attori in primo grado), richiamando, sul tema, i principi elaborati dalla
Suprema Corte di Cassazione.
Pertanto, posto che indubbiamente nella specie esiste il requisito soggettivo previsto dal secondo comma della norma per individuare la pertinenza, consistente nella effettiva volontà del titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su determinati beni di destinare uno di essi al servizio o all'ornamento di un altro, avendo le parti dichiarato nel rogito che tutti i terreni acquistati da erano “pertinenza” dell'immobile ad uso abitativo CP_2 contestualmente acquistato (vedi a pag. 11 del contratto), a parere della Corte non è stata invece dimostrata la sussistenza del requisito oggettivo, ossia di un oggettivo collegamento funzionale o strumentale tra i terreni oggetto di causa ed il bene principale costituito dall'abitazione contestualmente acquistata dal (costituente porzione di una villa). CP_2
Lo stesso CTU arch. ha sicuramente escluso il carattere di pertinenzialità Persona_7 per le particelle 725 e 726, in quanto “separate dalle altre limitrofe all'abitazione”, ed ha ritenuto “dubbia” la pertinenzialità di tutte le altre particelle, data la rilevante estensione dei terreni.
Questo giudizio di dubbio del CTU - che se anche dovesse essere confermato già andrebbe a scapito di parte attrice/appellata, su cui ricade l'onere di dimostrare la sussistenza del nesso causale e dunque di provare l'illegittimità della pretesa fatta valere dall'amministrazione fiscale
10 con l'avviso di accertamento – in realtà non può essere condiviso, perché invece deve ritenersi provato che detti terreni agricoli non fossero affatto pertinenza dell'abitazione.
Invero, dalla perizia tecnica di supporto alla ctu, redatta del geom. si evince Persona_8 che: “I terreni acquistati a corredo dell'abitazione sono allo stato attuale coltivati ad uliveto in buono stato di conservazione, oltre a piccole porzione sopradescritte adibite a viabilità di accesso e stradelli interpoderali.
Dal sopralluogo effettuato, si presume che la coltura produca un raccolto consono alla tipologia di zona e comunque mantenuto in buono stato conservativo.
I terreni sono comodamente raggiungibili dalla viabilità pubblica in modo pedonale e carrabile.
Ai fini della verifica di autonomia urbanistica, si desume dal Regolamento urbanistico vigente e dal certificato di destinazione urbanistica allegato all'atto di compravendita, che l'abitazione ricade in zona omogenea A sottozona A1 (centri e nuclei storici), invece i terreni ricadono in piccola parte zona di rispetto stradale e viabilità e la maggior parte in zona omogenea E1 (zona
Agricola), pertanto vi è autonomia urbanistica di tali beni.
Dal punto di vista catastale si ha autonomia in quanto per loro natura censiti l'abitazione a
Catasto Fabbricati e gli appezzamenti a Catasto Terreni e non vi è presenza neanche di porzioni graffate che possa costituire legame di pertinenzialità.
I beni hanno libera autonomia reddituale e commerciabili separatamente l'uno dall'altro.
(sottolineatura dell'estensore).
Si precisa inoltre che la porzione di terreno individuabile dalle particelle catastali 725 e 726, risulta completamente separata dei restanti, limitrofi all'abitazione.
Pur avendo diretto collegamento fra l'appartamento ed il terreno coltivato ad uliveta in quanto la facciata laterale nord-est prospetta direttamente sul terreno medesimo e non si rileva la presenza di qualsiasi separazione fisica ovvero recinzione siepe od altro ostacolo, che impediscano l'accesso diretto, fatta salva una transenna da cantiere con assoluto carattere di provvisorietà come rilevabile in foto 7, si ritiene che tali aspetti non possano ritersi elementi validi e sufficienti al fine del legame di pertinenzialità, stante anche l'ampia estensione dell'appezzamento (oltre 1900 0 mq) e l'assoluta vocazione agricola degli stessi.
(sottolineatura dell'estensore).
Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, il presupposto fondante che individua in modo certo il rapporto di accessorietà che lega i beni pertinenziali (nella fattispecie terreni agricoli) al bene principale (appartamento ad uso abitativo), non trova concreto ed oggettivo riscontro nella fattispecie in questione e quindi potenzialmente discutibile in sede di contraddittorio con
l . Organizzazione_1
Sussiste solo il principio di soggettività per la costituzione di pertinenza perché dichiarato espressamente dalle parti in atto, ma non quello oggettivo, criterio cardine dei principi riconducibili alla Risoluzione n. 149/E del 11/04/2008.”
Tali argomentazioni vanno all'evidenza condivise, perché non si riesce a capire quale possa essere il legame di accessorietà con l'abitazione principale dei terreni agricoli circostanti che,
11 pur non essendo separati fisicamente dall'abitazione da muri o recinzioni, non sono certo destinati in modo durevole al servizio o all'ornamento dell'abitazione (in sostanza non costituiscono certo il giardino o il parco dell'abitazione), sia in quanto di notevole estensione
(nel complesso di superficie pari a mq 19.326), sia in quanto coltivati ad uliveto: caratteristica quest'ultima che dimostra che detti terreni, lungi da essere al servizio dell'abitazione, hanno una loro autonomia reddituale, ossia un ben preciso valore economico che dipende dalla coltura concretamente praticata, e possono essere liberamente venduti indipendentemente dalla vendita dell'abitazione.
A maggior ragione va escluso il carattere di pertinenzialità delle p.lle n. 725 (di mq 2798) e n.
726 (di mq 670), entrambe parimenti coltivate a uliveto, in quanto distanti e dunque neppure confinanti con l'abitazione, come ben evidenziato dalle foto e dall'estratto di mappa allegato alla relazione tecnica del geom. (vedi sempre alleg. 7 alla CTU). Per_8
MAPPA CATASTALE
12 Pertanto, considerato che “se la scelta pertinenziale non è giustificata da reali esigenze
(economiche, estetiche o di altro tipo) non può avere rilevanza tributaria, perché avrebbe
l'unica funzione di attenuare il prelievo eludendo il precetto che impone la tassazione in ragione della reale natura del cespite” (cfr. Cass., Sez. Trib.,
Sentenza n. 25127 del 30/11/2009, Rv. 610459 – 01, conforme Cass,
Sez. Trib., Sentenza n. 22128 del 29/10/2010, Rv. 615621 - 01) e che “L'asservimento pertinenziale - la cui prova incombe sul contribuente - ricorre ove il bene non sia semplicemente posto al servizio od ornamento di un altro, ma quando tale destinazione sia durevole (sul piano soggettivo ed oggettivo) e non sia possibile una destinazione diversa senza una radicale trasformazione del bene pertinenziale, divenendo altrimenti agevole l'elusione del precetto che impone la tassazione per la natura reale del cespite” (cfr. Cass., sez.
Trib., Sentenza n. 25170 del 08/11/2013, Rv. 628984 - 01), a parere della Corte si può dire con certezza che i terreni oggetto di causa non sono pertinenza dell'abitazione e che dunque l'ufficio finanziario, contrariamente a quanto implicitamente ritenuto dal primo giudice ed espressamente sostenuto da parte attrice/appellata, ben poteva provvedere a rettificare in aumento il valore dei terreni agricoli oggetto del rogito.
Si deve quindi concludere che era infondato anche il secondo motivo del ricorso alla CTP formulato dell'avvocato (il che, paradossalmente, va a suo vantaggio nella causa Pt_1 risarcitoria), ma non invece il terzo.
Con il terzo motivo del ricorso, in via di ipotesi, si criticava l'eccessività della pretesa tributaria, dicendo che “anche nella denegata ipotesi in cui l'Ente Erariale abbia correttamente qualificato
i terreni come “non pertinenziali”, con ciò rendendo inapplicabile il criterio del prezzo-valore, pure la liquidazione operata dalla è errata per eccesso”, in quanto l'ufficio Organizzazione_1 secondo il ricorrente aveva stimato i terreni agricoli nell'importo complessivo di 169.000,00 euro partendo dal valore unitario di euro 10/mq, valore però molto superiore al VAM, a suo dire applicabile.
Questo motivo di ricorso dell'avv.to era fondato e quindi sotto questo profilo si può Pt_1 ritenere sussistente il nesso causale tra la condotta colposa e il danno (inteso come danno evento, ossia come danno che non si sarebbe verificato se l'avvocato avesse tenuto la condotta doverosa, perché il ricorso, secondo il criterio del “più probabile che non”, sarebbe stato accolto, anche se solo in parte, dalla CTP).
Dalla relazione del geometra è infatti emerso un valore medio di mercato dei terreni Per_8 agricoli di € 8,75/mq, superiore al VAM ma inferiore a quello applicato dalla PA, valore correttamente individuato dopo avere esaminato nella zona di riferimento alcune proposte di compravendita per appezzamenti analoghi per caratteristiche morfologiche, dimensionali e di stato manutentivo, essendo quindi il geometra pervenuto alla stima del valore complessivo dei terreni agricoli come indicato nella tabella seguente:
13 Pertanto, i terreni avrebbero dovuto essere complessivamente valutati dall'ufficio finanziario non pari a € 169.000,00, ma pari a € 146.807,50, il che significa che il ricorso dell'avvocato alla CTP sarebbe stato accolto parzialmente, in quanto la pretesa dell'Amministrazione Pt_1 finanziaria sarebbe stata in parte ridimensionata dalla CTP.
Sotto questo profilo, dunque, il giudizio controfattuale giunge ad un risultato sfavorevole per l'avvocato in quanto, se egli avesse depositato tempestivamente il ricorso, parte Pt_1 attrice avrebbe ottenuto una parziale soddisfazione, così riducendo l'ammontare dell'imposta e della conseguente sanzione da pagare all'erario.
3.2 Il secondo motivo di appello
Con il secondo motivo di appello l'appellante impugna il seguente capo della sentenza:
“Pertanto appare evidente il danno subito ex art. 1218 c.c. dalla parte attrice e che consiste nella somma di €. 69.984,77 corrispondente alla somma dì cui alla cartella n.
13620140009497890/002 con l'ingiunzione di pagamento, oltre alla somma di €. 1.258,40 a fronte della fattura n. 23 del 02.04.2013 per acconto onorario studio tecnico;
€. CP_5
1.268,80 a fronte della fattura n. 34 del 10.12.2014 per saldo onorario studio tecnico
; €. 1.258,40 a fronte della fattura n. 13 del 20.05.2013 per competenze legali dell' CP_5 avv. per una somma totale pari a €. 73.770,37”. Pt_1
L'appellante, in particolare, lamenta l'errore in cui è incorso il Tribunale ritenendo addebitabile al professionista anche “l'intero costo della transazione (doc. 5 fasc. Controparte_4
. CP_2
Il motivo è infondato.
Non regge l'argomentazione del secondo la quale l'acquirente avrebbe dovuto pagare Pt_1 all'erario solo la metà di quanto preteso a titolo di maggiori imposte e sanzioni, dovendo l'altra
14 metà essere pagata all'erario dal venditore, cioè dalla (quindi non essendo opponibile ER all'avvocato la transazione intercorsa tra e ove quest'ultimo si era Pt_1 ER CP_2 accollato quasi tutto il debito fiscale, tranne le prime 12 rate già pagate dalla ER concordemente rimaste a carico della venditrice secondo la transazione).
Infatti, secondo l'art. 1475 c.c, (Spese della vendita): “ Le spese del contratto di vendita e le altre accessorie sono a carico del compratore, se non è stato pattuito diversamente” e la giurisprudenza ritiene che tra le spese accessorie della vendita rientrino anche quelle relative agli obblighi fiscali derivanti dalla stipulazione: “Al venditore che abbia pagato l'imposta di registro spetta, nei confronti dell'acquirente, l'azione di regresso nella misura determinata dai rapporti interni, qualora egli abbia sostenuto il pagamento di somme certe il cui obbligo di pagamento gravava su tutti, ed in relazione alle quali l'amministrazione finanziaria abbia liberamente scelto di rivolgersi all'uno invece che all'altro obbligato solidale. La decorrenza della prescrizione del diritto di rivalsa va individuata non già nel momento in cui era sorto il diritto del Fisco nei confronti dei debitori solidali, bensì nel momento in cui era sorto il diritto di rivalsa per l'intero del venditore sugli acquirenti, in ragione dell'effettuato pagamento di quanto accertato come dovuto alla amministrazione finanziaria, in relazione alla stipulazione del contratto” (cfr. Cass. Sez. 2 - , Sentenza n. 26874 del 22/10/2019, Rv. 655662 - 01).
Trattasi di orientamento consolidato: “Il venditore e l'acquirente sono tenuti in solido nei confronti della amministrazione finanziaria al pagamento dell'imposta di registro, fermo restando l'obbligo del compratore di rivalere il venditore a norma dell'art. 1475 cod. civ. ove
l'amministrazione finanziaria abbia ottenuto quest'ultimo pagamento” (cfr. Cass.
Sez. 2, Sentenza n. 5106 del 22/05/1998, Rv. 515691 – 01, conforme Cass.
Sez. 5, Sentenza n. 5871 del 20/04/2001, Rv. 546118 - 01).
Pertanto, se è vero che le imposte di registro, ipotecarie e catastali gravano per legge a carico di entrambe le parti della compravendita e proprio per questo entrambe sono solidalmente tenute a pagare l'intero all'erario, è anche vero che nei rapporti interni vale l'art. 1475 c.c., che la giurisprudenza della Cassazione interpreta nel senso che, in mancanza di diversa pattuizione nel contratto di compravendita, grava sull'acquirente l'obbligo di corrispondere all'amministrazione finanziaria le imposte complementari alla compravendita (imposte di registro, catastali ed ipotecarie).
Nell'ambito di questo orientamento la Cassazione ha poi precisato che “l'obbligo del compratore di pagare l'imposta di registro quale spesa inerente alla vendita, fissato dall'art.
1475 cod. civ. nel rapporto con l'alienante, si estende alla sopratassa ed alla penalità dovute in caso di mancata registrazione nei termini, per l'inscindibilità, nel rapporto interno, degli effetti propri dell'inadempimento contrattuale e di quello fiscale, mentre la solidarietà fra i contraenti sancita dalla legge di registro vale solo nei rapporti con l'amministrazione finanziaria (cfr. Cass.
Sez. 2, Sentenza n. 195 del 05/01/1995, Rv. 489585 – 01).
Deve infatti ritenersi che siano a carico del compratore anche gli importi eventualmente dovuti a titolo di sopratassa e penalità, ovvero per le sanzioni sulle maggiori imposte calcolate
15 dall in relazione all'operazione di vendita, e ciò vale anche nel caso in cui Organizzazione_1 le sopratasse e le sanzioni siano irrogate in conseguenza dell'occultamento di una parte del prezzo, essendo il compratore la parte contrattuale che si sarebbe avvantaggiata dell'occultamento del maggior prezzo ai fini delle imposte complementari, ove non fosse intervenuto l'accertamento dell . Organizzazione_1
A ciò si aggiunga che nel caso di specie la previsione dell'art. 1475 cc è stata ripetuta nel contratto inter partes.
Invero nell'atto di compravendita è espressamente indicato all'art. 4 che: “le spese del presente atto e conseguenti sono a carico della parte acquirente” e che le parti avessero inteso riferirsi proprio alle spese di natura fiscale risulta manifesto in quanto il contratto prosegue immediatamente dopo: “la quale chiede di voler beneficiare, in relazione all'acquisto del fabbricato a civile abitazione, delle agevolazioni fiscali previste dal DPR 131 del 26 aprile 1986, art. 1 della tariffa, parte prima…..”
Nonostante l'infondatezza del secondo motivo di appello e sebbene dunque in linea di principio sussista il diritto di parte attrice/appellata a farsi rimborsare dall'avv.to l'intero danno Pt_1 subito in conseguenza dell'accertamento fiscale (e non solo la metà di tale importo), l'esito del giudizio controfattuale produce effetti assai limitati per parte attrice/appellata ai fini della individuazione e liquidazione del danno-conseguenza subito a causa della condotta negligente dell'avvocato, per i motivi di seguito specificati.
Invero il totale delle somme dovute all'erario in seguito all'avviso di liquidazione, pari a €
61.336,72, è diventato (a seguito dell'emissione delle cartelle esattoriali) con il piano di ammortamento, pari a € 78.137,20 da pagare in 72 rate.
Dagli atti di causa e, in particolare, dalla prima transazione del 9.4.15 (vedi Controparte_4 doc. 5 parte attrice) e dalla transazione “integrativa” del 28.6.17 (vedi alleg. Controparte_4
C del fasc. di primo grado parte attrice) si evince che di questa somma di € 73.883,15, la signora ha pagato l'importo di € 13.018,25 (ossia dalla rata n. 1 alla rata n. 12), che ER le parti hanno concordato rimanere a suo carico.
Invece la signora ha pagato l'importo di € 27.101,29 (ossia dalla rata n. Controparte_6
13 alla rata n. 37), fino alla adesione alla definizione agevolata in data 21.04.2017: a seguito della definizione agevolata, a chiusura della pendenza tributaria, la ha pagato per le CP_1 rate dalla n. 38 alla n. 72 compresa, la somma totale di € 18.977,31 (anziché la maggior somma ancora dovuta all'erario, di circa 40.000 euro secondo l'originario piano di ammortamento).
Dunque, in totale la ha pagato all'erario la somma di € 46.078,60 Controparte_6
(27.101,29 +18.977,31), come riepilogato nel prospetto che segue.
16 Prospetto Piano di Ammortamento (72 Prospetto Piano di Ammortamento (72 rate) Definizione Agevolata rate) Sig.ra CP_1
Sig.ra Sig.ra Rate Importo(€) ER CP_1
Rata Importo (€) Rata Importo (€) Rata Importo (€) 38-72 18.977,31
1 1.106,61 13 1.083,26 26 1.084,12
2 1.082,56 14 1.083,32 27 1.084,17 TOTALE 18.977,31
3 1.082,62 15 1.083,40 28 1.084,24
4 1.082,69 16 1.083,46 29 1.084,31
5 1.082,77 17 1.083,53 30 1.084,38
6 1.082,81 18 1.083,57 31 1.084,44
7 1.082,88 19 1.083,64 32 1.084,53
8 1.082,94 20 1.083,70 33 1.084,60
9 1.083,00 21 1.083,78 34 1.084,67
10 1.083,07 22 1.083,83 35 1.084,73
11 1.083,12 23 1.083,91 36 1.084,80
12 1.083,18 24 1.083,98 37 1.084,88
TOTALE 13.018,25 25 1.084,04
TOTALE 27.101,29
€ 46.078,60
TOTALE importo pagato Sig.ra (27.101,29+18.977,31) CP_1
Ciò premesso, si osserva che in base ai risultati della relazione del geom. la pretesa Per_8 dell'erario avrebbe potuto essere ridotta dalla CTP, in parziale accoglimento del ricorso, soltanto dell'importo di € 4.270,17 quanto a minore imposta dovuta, come emerge dal prospetto che segue:
Agenzia entrate (Valore unitario Rideterminazione
10€/mq) (8,75€/mq) Differenza (€)
Valore Imposta Valore Imposta
Terreno (€) Aliquota (€) Terreno (€) (€)
Imposta di registro 169.000,00 15% 25.350,00 146.807,50 22.021,13
Imposta riscossa 438,75 438,75
17 Maggiore imposta accertata 24.911,00 21.582,38
interessi della maggiore imposta accertata 1719,88 1490,07
Totale imposta + interessi 26.630,88 23.072,45
Imposta Ipotecaria 169.000,00 2% 3.380,00 146.807,50 2.936,15
Imposta riscossa 168 168
Maggiore imposta accertata 3.212,00 2.768,15
interessi della maggiore imposta accertata 221,76 191,12
Totale imposta + interessi 3.433,76 2.959,27
Imposta Catastale 169.000,00 1% 1.690,00 146.807,50 1.468,08
Imposta riscossa 168 168
Maggiore imposta accertata 1.522,00 1.300,08
interessi della maggiore imposta accertata 105,08 89,76
Totale imposta + interessi 1.627,08 1.389,84
Totale Imposte + interessi 31.691,72 27.421,55 4.270,17
Considerato poi che la sanzione è stata applicata dall'ufficio finanziario nel minimo edittale, pari all'ammontare dell'imposta evasa, ne consegue che anche la sanzione, che certamente sarebbe stata confermata nell'an dalla CTP, sarebbe stata decurtata della medesima somma di
4.270,17 euro.
In definitiva l'accoglimento solo parziale del ricorso da parte della CTP avrebbe quindi ridotto il credito dell'erario solo molto parzialmente (solo di 8.540,34 euro), e quindi solo questo può essere il danno risarcibile, considerato che parte attrice/appellata avrebbe potuto concordare con l'erario la definizione agevolata di un somma complessiva (per maggiore imposta dovuta e per sanzioni) inferiore di euro 8.540,34 rispetto a quella indicata nell'avviso di accertamento.
Pertanto non solo non può essere riconosciuta a parte attrice/appellata, quale danno patrimoniale subito in conseguenza della mancata tempestiva impugnazione dell'avviso di accertamento avanti alla CTP, la somma di € 69.984,77 euro che è stata indicata nella sentenza appellata, perché i signori non hanno pagato all'erario tale somma Controparte_7 ma quella inferiore di € 46.078,60, ma addirittura tale ultimo importo sarebbe stato in gran parte comunque dovuto anche in caso di tempestiva iscrizione a ruolo della causa tributaria,
18 perché in considerazione del prevedibile esito di quel giudizio, secondo il criterio del “più probabile che non”, avrebbe potuto essere “risparmiato” solo l'importo euro 8.540,34.
E' evidente che il danno subito dagli attori in conseguenza della condotta colposa dell'avvocato, che costoro possono pretendere di vedersi risarcito, deve essere solo quello che può dirsi conseguenza immediata e diretta dell'errore del professionista, e non può quindi ricomprendere quelle somme che essi avrebbero dovuto ugualmente pagare all'erario anche se l'errore del professionista non si fosse verificato, perché altrimenti si verificherebbe un arricchimento ingiusto ai danni del Pt_1
E' infine appena il caso di precisare che entrambe le parti hanno formulato argomentazioni non condivisibili in ordine alla problematica dell'applicabilità alla fattispecie dell'art. 1227 cc:
l'avvocato ha sostenuto che il primo giudice avrebbe violato tale norma non avendo Pt_1 tenuto conto nella liquidazione del danno del fatto che il avrebbe potuto ridurre il CP_2 pregiudizio subito se avesse aderito alla definizione agevolata del debito fiscale, così obliterando che tale condotta la ha effettivamente tenuto;
parte appellata ha CP_1 sostenuto che detta norma non poteva essere invocata da controparte, trattandosi di eccezione in senso stretto e dunque preclusa al rimasto contumace in primo grado, trascurando Pt_1 però di considerare che semmai il aveva invocato a suo favore non il primo comma Pt_1 della norma ma il secondo (“il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza”), norma che a differenza del primo comma non contempla un'eccezione in senso stretto;
spettando in ogni caso a parte attrice dimostrare l'esistenza e l'entità del danno di cui si chiede il risarcimento, mentre invece anche nella prima memoria ex art. 183 n. 1 cpc, depositata in data 3.7.17, parte attrice ha continuato a chiedere il risarcimento della somma di euro 69.984,77 (poi riconosciuta dal primo giudice) nonostante che in corso di causa fosse già stata chiesta e ottenuta la definizione agevolata con l'erario ed anzi alcune rate fossero rimaste concordemente a carico della che le aveva già pagate ER
(vedi transazione “integrativa” stipulata il 28.6.17, alleg. C del fasc. di primo Controparte_4 grado parte attrice).
In definitiva in luogo della somma di euro 69.984,77 indicata in sentenza dal primo giudice deve essere riconosciuta a parte attrice la minor somma di euro 8.540,34, mentre possono essere riconosciute le altre tre voci risarcitorie documentate dalle tre fatture prodotte in atti, ovvero:
€ 1.258,40 (fattura n. 23 del 02.04.2013 per acconto onorario studio tecnico ); CP_5
€ 1.268,80 (fattura n. 34 del 10.12.2014 per saldo onorario studio tecnico ); CP_5
€ 1.258,40 (fattura n. 13 del 20.05.2013 per competenze legali dell'avv. ; Pt_1
Per un importo totale pari ad € 12.325,94.
Invero, quanto alle prime due fatture il rimborso è dovuto, trattandosi di spese sostenute dagli attori per pagare il loro ctp, che rientrano nel novero delle spese sostenute per far accertare in giudizio la responsabilità dell'avvocato, mentre per quanto riguarda l'ultima fattura trattasi di quella emessa dal in acconto per le sue competenze professionali, da ritenersi non Pt_1
19 dovute perché pretese per un'attività defensionale che è stata svolta in modo negligente e si è rivelata fonte di danno per gli assistiti.
Alla luce dell'esito del giudizio deve quindi essere rigettata la richiesta avanzata dall'avvocato appellante di restituzione della somma di euro 9.000,00, già pagata a controparte in parziale esecuzione della sentenza appellata, in quanto il credito risarcitorio accertato ammonta a somma superiore.
4. Le spese di lite.
Secondo il costante indirizzo della Cassazione, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario o globale.
In tal senso, nel caso di specie, dovendo tenere in conto il risultato complessivo del giudizio, dovrà valutarsi da una parte il fatto che è risultato sussistente il nesso causale tra la condotta colposa e il danno (inteso come danno/evento), ma che il danno/conseguenza in ragione della condotta colposa del è risultato di importo alquanto limitato. Pt_1
In tale prospettiva, nel caso di specie sussistono i presupposti per una compensazione parziale tra le parti delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, che si ritiene congruo fissare nella misura del 50%.
A tale proposito va precisato che la compensazione parziale non viene basata sulla liquidazione di un importo inferiore a quello richiesto a titolo di risarcimento danni, che, come autorevolmente chiarito dalle Sezioni Unite (cfr. Cass SSUU n. 32061 del 31 ottobre 2022), non integra di per sé solo un presupposto per ritenere una soccombenza reciproca.
Quest'ultima è piuttosto configurabile in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi.
Nel caso di specie deve ritenersi che la parte attrice in primo grado abbia proposto una domanda di accertamento della responsabilità professionale dell'avvocato e di risarcimento danni da ritenere articolata in più capi relativi ai diversi tipi di pregiudizio subiti;
essendo tali diverse articolazioni della domanda risarcitoria state solo in parte accolte, si rientra a pieno titolo nell'ipotesi della compensazione delle spese.
Il fatto che sia stata accolta la domanda di accertamento della responsabilità professionale determina comunque la preponderante soccombenza del convenuto in primo grado a Pt_1 carico del quale dovrà dunque essere posta la restante metà delle spese di lite di entrambi i gradi.
Tali spese di liquidano come in dispositivo in base al DM 55/14, così come aggiornati al D.M. nr. 147/2022, tenuto conto del valore del decisum complessivo pari alla somma oggetto di
20 risarcimento di € 12.325,94 (ricompreso dunque nello scaglione da € 5.200 a € 26.000) e dell'impegno difensivo prestato (medio). Per il primo grado si liquidano per l'intero in complessivi € 5.077,00 (di cui € 919,00 per la fase di studio;
€ 777,00 per la fase introduttiva;
€ 1.680,00 per la fase di trattazione;
€ 1.701,00 per la fase decisionale). Per il secondo grado si liquidano per l'intero in complessivi € 3.966,00 (di cui € 1.134,00 per la fase di studio;
€
921,00 per la fase introduttiva;
€ 1911,00 per la fase decisionale), non essendo stata svolta istruttoria ed essendosi limitata la fase di trattazione a note scritte per un'unica udienza cartolare in cui gli appellati si sono riportati alla comparsa di costituzione.
Alla luce dell'esito del giudizio le spese di CTU si confermano a carico dell'avvocato Pt_1 come già stabilito dal primo giudice.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza eccezione, deduzione disattesa od assorbita, così dispone:
1) In parziale riforma della sentenza appellata, condanna a Parte_1 corrispondere alle parti appellate, a titolo di risarcimento del danno per responsabilità professionale, l'importo di € 12.325,94;
2) Compensa per entrambi i gradi di giudizio le spese di lite al 50%, condannando
l'avv. al pagamento della restante metà, spese che si liquidano nei seguenti Pt_1 termini per l'intero: quanto al primo grado in € 5.077,00 per compenso, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario ed oltre IVA e CPA come per legge;
quanto al secondo grado in € 3.966,00 per compenso, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario ed oltre IVA e CPA come per legge;
3) conferma definitivamente le spese della espletata CTU a carico dell'avv.
Pt_1
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 5.2.24.
Il Presidente estensore
dott.ssa Dania Mori
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
21