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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 11/06/2025, n. 1321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1321 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimo Vaccari Presidente
dott. Eugenia Tommasi Di Vignano Giudice
dott. Claudia Dal Martello Giudice rel/est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. v.g. 4693/2025,
avente ad oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto),
regolamentazione figli nati fuori dal matrimonio,
promossa ex art. 473 bis.51 c.p.c., con ricorso depositato in data 09/04/2025,
da
) Parte_1 C.F._1
e
) Parte_2 C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. FOSSATO MARCO come da mandato in atti presso il cui studio eleggono domicilio.
- RICORRENTI
pagina 1 di 5 con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI:
Le parti con note scritte depositate in data 15.05.2025 hanno chiesto l'accoglimento del ricorso introduttivo depositato in data 12/04/2025
pagina 2 di 5 pagina 3 di 5 CONCLUSIONI DEL P.M.: “Nulla si oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sentito il relatore;
esaminati gli atti e i documenti di causa, nonché il parere espresso dal Pubblico Ministero;
visto il ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 09/04/2025 da
[...]
; Parte_1 Parte_2
rilevato che dalla relazione tra le parti è nata la figlia in data 21.11.2016; Persona_1
ritenuto che l'accordo raggiunto dalle parti relativamente al mantenimento della figlia minore, alle condizioni di affidamento della stessa ed alla regolamentazione delle visite con il genitore presso cui non risiede con prevalenza possa essere recepito, apparendo equo e legittimo e rispondente agli interessi della minore;
pagina 4 di 5
ritenuto che
in relazione all'accordo raggiunto dalle parti in ordine alle predette condizioni, visto l'art. 473 bis n. 4 comma 3 cpc, non sia necessario procedere all'ascolto della minore;
visto il parere del P.M.;
ritenuto di compensare integralmente le spese di lite, vista la soluzione concordata del procedimento;
P.Q.M.
1. Dispone in punto di affido, collocamento, modalità di visita e contribuzione al mantenimento della figlia minore recependo l'accordo raggiunto dalle parti di cui al ricorso congiunto depositato in data
09/04/2025 da intendersi qui integralmente richiamato.
2. Prende atto degli ulteriori accordi fra le parti.
3. Compensa integralmente le spese del procedimento.
Si comunichi a cura della Cancelleria.
Così deciso in Verona nella camera di consiglio del 27 maggio 2025.
La Giudice est. Il Presidente
Claudia Dal Martello Massimo Vaccari
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimo Vaccari Presidente
dott. Eugenia Tommasi Di Vignano Giudice
dott. Claudia Dal Martello Giudice rel/est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. v.g. 4693/2025,
avente ad oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto),
regolamentazione figli nati fuori dal matrimonio,
promossa ex art. 473 bis.51 c.p.c., con ricorso depositato in data 09/04/2025,
da
) Parte_1 C.F._1
e
) Parte_2 C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. FOSSATO MARCO come da mandato in atti presso il cui studio eleggono domicilio.
- RICORRENTI
pagina 1 di 5 con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI:
Le parti con note scritte depositate in data 15.05.2025 hanno chiesto l'accoglimento del ricorso introduttivo depositato in data 12/04/2025
pagina 2 di 5 pagina 3 di 5 CONCLUSIONI DEL P.M.: “Nulla si oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sentito il relatore;
esaminati gli atti e i documenti di causa, nonché il parere espresso dal Pubblico Ministero;
visto il ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 09/04/2025 da
[...]
; Parte_1 Parte_2
rilevato che dalla relazione tra le parti è nata la figlia in data 21.11.2016; Persona_1
ritenuto che l'accordo raggiunto dalle parti relativamente al mantenimento della figlia minore, alle condizioni di affidamento della stessa ed alla regolamentazione delle visite con il genitore presso cui non risiede con prevalenza possa essere recepito, apparendo equo e legittimo e rispondente agli interessi della minore;
pagina 4 di 5
ritenuto che
in relazione all'accordo raggiunto dalle parti in ordine alle predette condizioni, visto l'art. 473 bis n. 4 comma 3 cpc, non sia necessario procedere all'ascolto della minore;
visto il parere del P.M.;
ritenuto di compensare integralmente le spese di lite, vista la soluzione concordata del procedimento;
P.Q.M.
1. Dispone in punto di affido, collocamento, modalità di visita e contribuzione al mantenimento della figlia minore recependo l'accordo raggiunto dalle parti di cui al ricorso congiunto depositato in data
09/04/2025 da intendersi qui integralmente richiamato.
2. Prende atto degli ulteriori accordi fra le parti.
3. Compensa integralmente le spese del procedimento.
Si comunichi a cura della Cancelleria.
Così deciso in Verona nella camera di consiglio del 27 maggio 2025.
La Giudice est. Il Presidente
Claudia Dal Martello Massimo Vaccari
pagina 5 di 5