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Sentenza 30 agosto 2025
Sentenza 30 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 30/08/2025, n. 584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 584 |
| Data del deposito : | 30 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Macerata, nella persona del dott. Quirino Caturano, quale Giudice unico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta causa civile iscritta al n. 2831 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto “opposizione alla esecuzione”, riservata in decisione con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c., del 10 febbraio 2025, previa assegnazione dei termini massimi ex art. 190 c.p.c., e vertente
TRA
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Anna Parte_1 C.F._1
Maria Recchi, come da investitura in atti
OPPONENTE
E
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dagli avv.ti Gianluca Alni e Carlo Cingolani, come da incarico in atti
OPPOSTO
NONCHE'
(C.F. , rappresentata e difesa Controparte_2 C.F._3 dall'avv. Gian Luca Paolucci, come da investitura in atti
TERZA CHIAMATA
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti concludevano come da note ex art. 127-ter c.p.c, da intendersi nella presente sede richiamate.
FATTO E DIRITTO
1. - Entro i limiti e per le ragioni seguenti, può trovare accoglimento la domanda promossa da , ex art. 616 c.p.c., sì come diretta a conseguire a declaratoria Parte_1 della “inesistenza del diritto del creditore Sig. a procedere ad Controparte_1 espropriazione forzata ai sensi dell'art. 2929 bis cc, non essendo, il contratto notarile di vitalizio assistenziale concluso tra ed il 15.07.2021 Parte_1 Parte_2 trascritto alla Conservatoria di Macerata il 23.07.2021 al n. 11257 RG 8797 RP, un
“atto a titolo gratuito” ma un “atto atipico oneroso aleatorio” e per l'effetto dichiarare privo di efficacia il pignoramento immobiliare dell'appartamento di civile abitazione al
1 piano 1 della consistenza catastale complessiva di vani 7,5, superficie catastale totale di mq 174 RCE riportato nel catasto fabbricati di detto comune al foglio 66 particella
585 sub 5, Via Domenico Rossi, 30, piano S2-1 z.c.1 cat.A/2, cl.2, e del locale garage al piano sottostrada 2° della consistenza di mq 26 e riportato nel catasto fabbricati di detto comune al foglio 66, part. 585, sub 23 Via Domenico Rossi 52 piano S2 z.c. 1, cat.
C/6 cl.8 eseguito con atto notificato alla Sig.ra in data 15.02.21 ed Parte_2 al Sig. in data 22.02.22, ordinare al creditore la cancellazione della Parte_1 relativa pregiudizievole trascrizione effettuata in data 10.03.22 presso l'agenzia delle entrate del Territorio di Macerata”.
2. - Tra l'attore e la chiamata , è stato perfezionato, Parte_1 Parte_2 mercè atto per TA (rep. n. 50157; racc. n. 25313) del 15 luglio 2021, il Per_1
“contratto di vitalizio assistenziale”, in virtù del quale il primo, in veste di vitaliziato, riservandosi il diritto di abitazione ed uso, trasferiva alla seconda, la vitaliziante, la proprietà delle seguenti porzioni immobiliari facenti parte del fabbricato sito nel
Comune di Macerata alla Via Domenico Rossi n. 30 (l'unità abitativa) e n. 52 (il garage)
e precisamente: i) appartamento di civile abitazione al piano primo con annesso locale cantina al piano sottostrada primo, della consistenza catastale complessiva di vani 7,5, riportato nel catasto fabbricati di detto comune al foglio 66 particella 585 sub 5, Via
Domenico Rossi, 30, piano S2-1 z.c.1 cat.A/2, cl.2, vani 7,5, superficie catastale totale di mq 174 R.C.E. 697,22; ii) locale garage al piano sottostrada secondo della consistenza di mq 26 e riportato nel catasto fabbricati di detto comune al foglio 66, part. 585, sub 23, Via Domenico Rossi 52 piano S2 z.c. 1, cat. C/6 cl.8, piano: S2, z.c.1, cat
C/6, cl. 8, mq. 26.
In corrispettivo del detto trasferimento, la vitaliziante si obbligava a Pt_2 prestare al per tutta la durata della vita di questi, assistenza morale e materiale, Pt_1 comprensiva di prestazioni di mantenimento, “non periodiche bensì continuative ed ininterrotte, tali da consentire al vitaliziato un tenore di vita non inferiore a quello attualmente condotto”; prestazioni, inoltre, “che prescinderanno da qualsiasi stato di bisogno del vitaliziato e dal possesso di altri redditi in capo allo stesso”, risultanti da una elencazioni a valore esemplificativo.
3. - Tanto venuto premettendo, per costante giurisprudenza, il contratto con il quale una parte, dietro corrispettivo della cessione di un immobile, si obbliga a prestare all'altra, per tutta la durata della vita, una completa assistenza materiale e morale, provvedendo
2 ad ogni sua esigenza, integra un negozio atipico qualificabile come vitalizio improprio o assistenziale.
Come noto, elemento insopprimibile del contratto di rendita vitalizia (e della figura contermine del contratto di mantenimento) è la alea, la cui mancanza, trattandosi di elemento essenziale del contratto, ne determina la nullità.
A tal ultimo riguardo, in tema di accertamento dell'alea nella rendita vitalizia, si è stabilito che è necessario verificare, sulla base delle pattuizioni negoziali, se sussisteva o meno tra le parti il requisito della "equivalenza del rischio", cioè se al momento della conclusione del contratto era configurabile per il vitaliziato ed il vitaliziante un'uguale probabilità di guadagno o di perdita, dovendosi tenere conto, a tal fine, con riferimento alle prestazioni delle parti, sia dell'entità della rendita che della presumibile durata della stessa, in relazione alla possibilità di sopravvivenza del beneficiario;
ne consegue che l'alea deve ritenersi mancante e, per l'effetto, nullo il contratto se, per l'età e le condizioni di salute del vitaliziato, già al momento del contratto era prefigurabile, con ragionevole certezza, il tempo del suo decesso e quindi possibile calcolare, per entrambe le parti, guadagni e perdite (Cass. 8116/2024).
Di modo che, ove sia possibile calcolare, al tempo della stipula, guadagni e perdite, non si è in presenza di un contratto di rendita vitalizia;
in caso diverso, ossia di prevedibile o ab imis calcolabile rapporto tra le prestazioni, e a fronte della loro manifesta sproporzione, si può discorrere di una donazione, eventualmente modale, sempre che ne ricorrano l'animus donandi e la forma solenne.
4. - Nella fattispecie giudicata, non è ravvisabile una equivalenza del rischio, negatrice della validità del vitalizio assistenziale, e quindi non è calcolabile ex antea l'area dei guadagni e delle perdite, anzitutto in ragione della età del vitaliziato (57 anni, al tempo della stipula), oltre che in assenza, avuto sempre riguardo al momento del contratto, di
(peraltro mai neppur solo menzionate) malattie gravemente invalidanti o ad esito letale anticipato.
In questa ottica, non può essere assegnato un ruolo dirimente alla riserva dei diritti di uso e abitazione sul bene la cui proprietà è stata trasferita, sia perché la prassi negoziale conosce e ammette simile riserva in favore del vitaliziato e sia perché tale elemento non elimina la incertezza allorché si tratti, ex antea, di predeterminare l'area dei guadagni e delle perdite in capo alle parti.
Parallelamente, le prestazioni, assunte dalla vitaliziante, di mantenimento (“non periodiche bensì continuative ed ininterrotte, tali da consentire al vitaliziato un tenore
3 di vita non inferiore a quello attualmente condotto”), risentono, in punto di quantum, di elementi di incertezza sì come investenti la durata della vita residua dell'avente diritto
(all'epoca, di 57 anni), nonché, in punto di an, sì come inerenti alla eventualità (“in caso di necessità”), di assistenza medica (che la vitaliziante si impegnava ad erogare in via diretta o, per espressa previsione negoziale, tramite personale infermieristico) e, alla medesima condizione, alla fornitura di medicine.
Dunque, un valido contratto di vitalizio assistenziale che, essendo oneroso, sfugge al campo di previsione dell'art. 2929-bis c.c..
5. - Simmetricamente, va rigettata la domanda riconvenzionale spiegata dal CP_1 non ravvisandosi la asserita, non asseverata “simulazione assoluta” del contratto nè la sua “inefficacia”, soprattutto se, come sostenuto dal medesimo opposto, le controparti odierne hanno, piuttosto, positivamente voluto l'atto e altrettanto positivamente voluto che esso producesse i suoi effetti;
tanto, proprio al fine di sottrarre il bene dalla esecuzione forzata ( era perfettamente a conoscenza che l'atto di Parte_2 pignoramento immobiliare contro il terzo proprietario le era stato regolarmente notificato in data 15/2/2022”).
6. - Sulla scorta di questi rilievi, si sarebbe rivelata maggiormente coerente con le premesse del discorso condotto dal creditore opposto la proposizione di una azione revocatoria (la quale comunque postula una inefficacia solo relativa dell'atto che appare collidere con la dedotta assolutezza della inefficacia), azione nella quale, anche nel silenzio dell'opposto, non può essere ammissibilmente riqualificata la originaria ed esclusiva domanda di simulazione assoluta, attesa la diversità quanto ai fatti costitutivi
(Cass. 9875/2005).
7. - In definitiva, in accoglimento della azione promossa da , e rigettata la Parte_1 domanda riconvenzionale sperimentata dall'opposto nei confronti, oltre che di Pt_1
di , deve essere dichiarata, per le ragioni di cui sopra, la
[...] Parte_2 inesistenza del diritto di di procedere ad esecuzione forzata Controparte_1 relativamente alle porzioni immobiliari facenti parte del fabbricato sito nel Comune di
Macerata alla Via Domenico Rossi n. 30 (l'unità abitativa) e n. 52 (il garage) e precisamente: i) appartamento di civile abitazione al piano primo con annesso locale cantina al piano sottostrada primo, della consistenza catastale complessiva di vani 7,5, riportato nel catasto fabbricati di detto comune al foglio 66 particella 585 sub 5, Via
Domenico Rossi, 30, piano S2-1 z.c.1 cat.A/2, cl.2, vani 7,5, superficie catastale totale di mq 174 R.C.E. 697,22; ii) locale garage al piano sottostrada secondo della
4 consistenza di mq 26 e riportato nel catasto fabbricati di detto comune al foglio 66, part. 585, sub 23, Via Domenico Rossi 52 piano S2 z.c. 1, cat. C/6 cl.8, piano: S2, z.c.1, cat
C/6, cl. 8, mq. 26.
8. - La declaratoria di estinzione della procedura esecutiva rientra nella sfera di attribuzione del giudice della esecuzione, al pari dell'adozione dell'ordine di cancellazione della trascrizione del pignoramento immobiliare, i cui estremi peraltro non risultano formalmente.
9. - Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, avuto riguardo ai valori minimi, tenuto conto della qualità delle questioni trattate e della assenza di una istruttoria dichiarativa.
Non ricorrono, in ultimo, gli estremi per la liquidazione del danno da responsabilità processuale aggravata, ex art. 96 c.p.c., la quale postula che la parte istante abbia quantomeno assolto l'onere di allegare gli elementi di fatto, desumibili dagli atti di causa, necessari ad identificarne concretamente l'esistenza ed idonei a consentire al giudice la relativa liquidazione, anche se equitativa (Cass. 15175/2023).
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata, nella persona del dott. Quirino Caturano in funzione di
Giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 2831 del
Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, ogni diversa istanza ed eccezione rigettata, così provvede:
1) in accoglimento della domanda promossa da , dichiara l'inesistenza del Parte_1 diritto del convenuto di procedere ad esecuzione forzata Controparte_1 relativamente alle porzioni immobiliari facenti parte del fabbricato sito nel Comune di
Macerata alla Via Domenico Rossi n. 30 (l'unità abitativa) e n. 52 (il garage) e precisamente: i) appartamento di civile abitazione al piano primo con annesso locale cantina al piano sottostrada primo, della consistenza catastale complessiva di vani 7,5, riportato nel catasto fabbricati di detto comune al foglio 66 particella 585 sub 5, Via
Domenico Rossi, 30, piano S2-1 z.c.1 cat.A/2, cl.2, vani 7,5, superficie catastale totale di mq 174 R.C.E. 697,22; ii) locale garage al piano sottostrada secondo della consistenza di mq 26 e riportato nel catasto fabbricati di detto comune al foglio 66, part. 585, sub 23, Via Domenico Rossi 52 piano S2 z.c. 1, cat. C/6 cl.8, piano: S2, z.c.1, cat
C/6, cl. 8, mq. 26;
2) rigetta, per le ragioni di cui in parte motiva, la domanda riconvenzionale promossa da
, sì come diretta alla declaratoria di simulazione assoluta del Controparte_1
5 “contratto di vitalizio assistenziale”, perfezionato mercè atto per TA (rep. n. Per_1
50157; racc. n. 25313) del 15 luglio 2021, tra e , avente Parte_1 Parte_2 ad oggetto il trasferimento del diritto di proprietà relativamente all'immobile di cui al capo che precede;
3) dando atto della ammissione di al patrocinio a spese dello Stato, pone a Parte_1 carico di la rifusione delle spese processuali a favore della parte Controparte_1 ammessa, che liquida in euro 4.603,50 per compensi, oltre IVA e CPA, disponendo che il relativo pagamento, al pari di quello relativo al rimborso delle spese anticipate dallo
Stato e di quelle prenotate a debito, sia eseguìto direttamente a favore dell'Erario, ai sensi dell'art. 133 TU spese di giustizia;
4) condanna, infine, al pagamento delle spese di lite nei confronti di Controparte_1
, che liquida in euro 18,43 per spese, euro 3.808,00 per compensi, Parte_2 oltre rimborso spese forfettario, IVA e CPA, come per legge.
Macerata, 30 agosto 2025
Il Giudice
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Macerata, nella persona del dott. Quirino Caturano, quale Giudice unico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta causa civile iscritta al n. 2831 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto “opposizione alla esecuzione”, riservata in decisione con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c., del 10 febbraio 2025, previa assegnazione dei termini massimi ex art. 190 c.p.c., e vertente
TRA
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Anna Parte_1 C.F._1
Maria Recchi, come da investitura in atti
OPPONENTE
E
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dagli avv.ti Gianluca Alni e Carlo Cingolani, come da incarico in atti
OPPOSTO
NONCHE'
(C.F. , rappresentata e difesa Controparte_2 C.F._3 dall'avv. Gian Luca Paolucci, come da investitura in atti
TERZA CHIAMATA
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti concludevano come da note ex art. 127-ter c.p.c, da intendersi nella presente sede richiamate.
FATTO E DIRITTO
1. - Entro i limiti e per le ragioni seguenti, può trovare accoglimento la domanda promossa da , ex art. 616 c.p.c., sì come diretta a conseguire a declaratoria Parte_1 della “inesistenza del diritto del creditore Sig. a procedere ad Controparte_1 espropriazione forzata ai sensi dell'art. 2929 bis cc, non essendo, il contratto notarile di vitalizio assistenziale concluso tra ed il 15.07.2021 Parte_1 Parte_2 trascritto alla Conservatoria di Macerata il 23.07.2021 al n. 11257 RG 8797 RP, un
“atto a titolo gratuito” ma un “atto atipico oneroso aleatorio” e per l'effetto dichiarare privo di efficacia il pignoramento immobiliare dell'appartamento di civile abitazione al
1 piano 1 della consistenza catastale complessiva di vani 7,5, superficie catastale totale di mq 174 RCE riportato nel catasto fabbricati di detto comune al foglio 66 particella
585 sub 5, Via Domenico Rossi, 30, piano S2-1 z.c.1 cat.A/2, cl.2, e del locale garage al piano sottostrada 2° della consistenza di mq 26 e riportato nel catasto fabbricati di detto comune al foglio 66, part. 585, sub 23 Via Domenico Rossi 52 piano S2 z.c. 1, cat.
C/6 cl.8 eseguito con atto notificato alla Sig.ra in data 15.02.21 ed Parte_2 al Sig. in data 22.02.22, ordinare al creditore la cancellazione della Parte_1 relativa pregiudizievole trascrizione effettuata in data 10.03.22 presso l'agenzia delle entrate del Territorio di Macerata”.
2. - Tra l'attore e la chiamata , è stato perfezionato, Parte_1 Parte_2 mercè atto per TA (rep. n. 50157; racc. n. 25313) del 15 luglio 2021, il Per_1
“contratto di vitalizio assistenziale”, in virtù del quale il primo, in veste di vitaliziato, riservandosi il diritto di abitazione ed uso, trasferiva alla seconda, la vitaliziante, la proprietà delle seguenti porzioni immobiliari facenti parte del fabbricato sito nel
Comune di Macerata alla Via Domenico Rossi n. 30 (l'unità abitativa) e n. 52 (il garage)
e precisamente: i) appartamento di civile abitazione al piano primo con annesso locale cantina al piano sottostrada primo, della consistenza catastale complessiva di vani 7,5, riportato nel catasto fabbricati di detto comune al foglio 66 particella 585 sub 5, Via
Domenico Rossi, 30, piano S2-1 z.c.1 cat.A/2, cl.2, vani 7,5, superficie catastale totale di mq 174 R.C.E. 697,22; ii) locale garage al piano sottostrada secondo della consistenza di mq 26 e riportato nel catasto fabbricati di detto comune al foglio 66, part. 585, sub 23, Via Domenico Rossi 52 piano S2 z.c. 1, cat. C/6 cl.8, piano: S2, z.c.1, cat
C/6, cl. 8, mq. 26.
In corrispettivo del detto trasferimento, la vitaliziante si obbligava a Pt_2 prestare al per tutta la durata della vita di questi, assistenza morale e materiale, Pt_1 comprensiva di prestazioni di mantenimento, “non periodiche bensì continuative ed ininterrotte, tali da consentire al vitaliziato un tenore di vita non inferiore a quello attualmente condotto”; prestazioni, inoltre, “che prescinderanno da qualsiasi stato di bisogno del vitaliziato e dal possesso di altri redditi in capo allo stesso”, risultanti da una elencazioni a valore esemplificativo.
3. - Tanto venuto premettendo, per costante giurisprudenza, il contratto con il quale una parte, dietro corrispettivo della cessione di un immobile, si obbliga a prestare all'altra, per tutta la durata della vita, una completa assistenza materiale e morale, provvedendo
2 ad ogni sua esigenza, integra un negozio atipico qualificabile come vitalizio improprio o assistenziale.
Come noto, elemento insopprimibile del contratto di rendita vitalizia (e della figura contermine del contratto di mantenimento) è la alea, la cui mancanza, trattandosi di elemento essenziale del contratto, ne determina la nullità.
A tal ultimo riguardo, in tema di accertamento dell'alea nella rendita vitalizia, si è stabilito che è necessario verificare, sulla base delle pattuizioni negoziali, se sussisteva o meno tra le parti il requisito della "equivalenza del rischio", cioè se al momento della conclusione del contratto era configurabile per il vitaliziato ed il vitaliziante un'uguale probabilità di guadagno o di perdita, dovendosi tenere conto, a tal fine, con riferimento alle prestazioni delle parti, sia dell'entità della rendita che della presumibile durata della stessa, in relazione alla possibilità di sopravvivenza del beneficiario;
ne consegue che l'alea deve ritenersi mancante e, per l'effetto, nullo il contratto se, per l'età e le condizioni di salute del vitaliziato, già al momento del contratto era prefigurabile, con ragionevole certezza, il tempo del suo decesso e quindi possibile calcolare, per entrambe le parti, guadagni e perdite (Cass. 8116/2024).
Di modo che, ove sia possibile calcolare, al tempo della stipula, guadagni e perdite, non si è in presenza di un contratto di rendita vitalizia;
in caso diverso, ossia di prevedibile o ab imis calcolabile rapporto tra le prestazioni, e a fronte della loro manifesta sproporzione, si può discorrere di una donazione, eventualmente modale, sempre che ne ricorrano l'animus donandi e la forma solenne.
4. - Nella fattispecie giudicata, non è ravvisabile una equivalenza del rischio, negatrice della validità del vitalizio assistenziale, e quindi non è calcolabile ex antea l'area dei guadagni e delle perdite, anzitutto in ragione della età del vitaliziato (57 anni, al tempo della stipula), oltre che in assenza, avuto sempre riguardo al momento del contratto, di
(peraltro mai neppur solo menzionate) malattie gravemente invalidanti o ad esito letale anticipato.
In questa ottica, non può essere assegnato un ruolo dirimente alla riserva dei diritti di uso e abitazione sul bene la cui proprietà è stata trasferita, sia perché la prassi negoziale conosce e ammette simile riserva in favore del vitaliziato e sia perché tale elemento non elimina la incertezza allorché si tratti, ex antea, di predeterminare l'area dei guadagni e delle perdite in capo alle parti.
Parallelamente, le prestazioni, assunte dalla vitaliziante, di mantenimento (“non periodiche bensì continuative ed ininterrotte, tali da consentire al vitaliziato un tenore
3 di vita non inferiore a quello attualmente condotto”), risentono, in punto di quantum, di elementi di incertezza sì come investenti la durata della vita residua dell'avente diritto
(all'epoca, di 57 anni), nonché, in punto di an, sì come inerenti alla eventualità (“in caso di necessità”), di assistenza medica (che la vitaliziante si impegnava ad erogare in via diretta o, per espressa previsione negoziale, tramite personale infermieristico) e, alla medesima condizione, alla fornitura di medicine.
Dunque, un valido contratto di vitalizio assistenziale che, essendo oneroso, sfugge al campo di previsione dell'art. 2929-bis c.c..
5. - Simmetricamente, va rigettata la domanda riconvenzionale spiegata dal CP_1 non ravvisandosi la asserita, non asseverata “simulazione assoluta” del contratto nè la sua “inefficacia”, soprattutto se, come sostenuto dal medesimo opposto, le controparti odierne hanno, piuttosto, positivamente voluto l'atto e altrettanto positivamente voluto che esso producesse i suoi effetti;
tanto, proprio al fine di sottrarre il bene dalla esecuzione forzata ( era perfettamente a conoscenza che l'atto di Parte_2 pignoramento immobiliare contro il terzo proprietario le era stato regolarmente notificato in data 15/2/2022”).
6. - Sulla scorta di questi rilievi, si sarebbe rivelata maggiormente coerente con le premesse del discorso condotto dal creditore opposto la proposizione di una azione revocatoria (la quale comunque postula una inefficacia solo relativa dell'atto che appare collidere con la dedotta assolutezza della inefficacia), azione nella quale, anche nel silenzio dell'opposto, non può essere ammissibilmente riqualificata la originaria ed esclusiva domanda di simulazione assoluta, attesa la diversità quanto ai fatti costitutivi
(Cass. 9875/2005).
7. - In definitiva, in accoglimento della azione promossa da , e rigettata la Parte_1 domanda riconvenzionale sperimentata dall'opposto nei confronti, oltre che di Pt_1
di , deve essere dichiarata, per le ragioni di cui sopra, la
[...] Parte_2 inesistenza del diritto di di procedere ad esecuzione forzata Controparte_1 relativamente alle porzioni immobiliari facenti parte del fabbricato sito nel Comune di
Macerata alla Via Domenico Rossi n. 30 (l'unità abitativa) e n. 52 (il garage) e precisamente: i) appartamento di civile abitazione al piano primo con annesso locale cantina al piano sottostrada primo, della consistenza catastale complessiva di vani 7,5, riportato nel catasto fabbricati di detto comune al foglio 66 particella 585 sub 5, Via
Domenico Rossi, 30, piano S2-1 z.c.1 cat.A/2, cl.2, vani 7,5, superficie catastale totale di mq 174 R.C.E. 697,22; ii) locale garage al piano sottostrada secondo della
4 consistenza di mq 26 e riportato nel catasto fabbricati di detto comune al foglio 66, part. 585, sub 23, Via Domenico Rossi 52 piano S2 z.c. 1, cat. C/6 cl.8, piano: S2, z.c.1, cat
C/6, cl. 8, mq. 26.
8. - La declaratoria di estinzione della procedura esecutiva rientra nella sfera di attribuzione del giudice della esecuzione, al pari dell'adozione dell'ordine di cancellazione della trascrizione del pignoramento immobiliare, i cui estremi peraltro non risultano formalmente.
9. - Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, avuto riguardo ai valori minimi, tenuto conto della qualità delle questioni trattate e della assenza di una istruttoria dichiarativa.
Non ricorrono, in ultimo, gli estremi per la liquidazione del danno da responsabilità processuale aggravata, ex art. 96 c.p.c., la quale postula che la parte istante abbia quantomeno assolto l'onere di allegare gli elementi di fatto, desumibili dagli atti di causa, necessari ad identificarne concretamente l'esistenza ed idonei a consentire al giudice la relativa liquidazione, anche se equitativa (Cass. 15175/2023).
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata, nella persona del dott. Quirino Caturano in funzione di
Giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 2831 del
Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, ogni diversa istanza ed eccezione rigettata, così provvede:
1) in accoglimento della domanda promossa da , dichiara l'inesistenza del Parte_1 diritto del convenuto di procedere ad esecuzione forzata Controparte_1 relativamente alle porzioni immobiliari facenti parte del fabbricato sito nel Comune di
Macerata alla Via Domenico Rossi n. 30 (l'unità abitativa) e n. 52 (il garage) e precisamente: i) appartamento di civile abitazione al piano primo con annesso locale cantina al piano sottostrada primo, della consistenza catastale complessiva di vani 7,5, riportato nel catasto fabbricati di detto comune al foglio 66 particella 585 sub 5, Via
Domenico Rossi, 30, piano S2-1 z.c.1 cat.A/2, cl.2, vani 7,5, superficie catastale totale di mq 174 R.C.E. 697,22; ii) locale garage al piano sottostrada secondo della consistenza di mq 26 e riportato nel catasto fabbricati di detto comune al foglio 66, part. 585, sub 23, Via Domenico Rossi 52 piano S2 z.c. 1, cat. C/6 cl.8, piano: S2, z.c.1, cat
C/6, cl. 8, mq. 26;
2) rigetta, per le ragioni di cui in parte motiva, la domanda riconvenzionale promossa da
, sì come diretta alla declaratoria di simulazione assoluta del Controparte_1
5 “contratto di vitalizio assistenziale”, perfezionato mercè atto per TA (rep. n. Per_1
50157; racc. n. 25313) del 15 luglio 2021, tra e , avente Parte_1 Parte_2 ad oggetto il trasferimento del diritto di proprietà relativamente all'immobile di cui al capo che precede;
3) dando atto della ammissione di al patrocinio a spese dello Stato, pone a Parte_1 carico di la rifusione delle spese processuali a favore della parte Controparte_1 ammessa, che liquida in euro 4.603,50 per compensi, oltre IVA e CPA, disponendo che il relativo pagamento, al pari di quello relativo al rimborso delle spese anticipate dallo
Stato e di quelle prenotate a debito, sia eseguìto direttamente a favore dell'Erario, ai sensi dell'art. 133 TU spese di giustizia;
4) condanna, infine, al pagamento delle spese di lite nei confronti di Controparte_1
, che liquida in euro 18,43 per spese, euro 3.808,00 per compensi, Parte_2 oltre rimborso spese forfettario, IVA e CPA, come per legge.
Macerata, 30 agosto 2025
Il Giudice
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