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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XVI, sentenza 12/02/2026, n. 2141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2141 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2141/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 16, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
NATALE GIGLIOLA, Presidente
CA EL, RE
SARCINA VINCENZO, Giudice
in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15551/2024 depositato il 14/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Ippolito Nievo, 48/50 00153 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK3036600165/2024 IRES-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti
Resistente: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 14.10.2024, la Ricorrente_1 SRL impugnava l'avviso di accertamento n. TK3036600165/2024, relativo all'anno di imposta 2017, notificato a mezzo pec in data 28 giugno 2024 con cui era accertato ai fini Ires, ex artt. 39 e 40 D.P.R. n. 600/1973, un maggior reddito imponibile di euro
1.171.462,48, sommatoria delle variazioni in diminuzione ritenute non giustificate (euro 250.62800 + euro
26.163,00 + euro 6.867,00) e da componenti negativi reddituali non documentati (euro 887.80448) ed ai fini
Irap, ex artt. 5 e 25 del D.Lgs. n. 446/1997, un maggior valore della produzione derivante da componenti negativi reddituali non documentati (euro 887.80448), con la conseguenza, in termini impositivi, di una maggior Ires per euro 268.08500 oltre ad interessi per euro 57.094,76 (al 31/07/2024) e di una maggior Irap per euro 40.894,00, oltre ad interessi per euro 8.709,30 (al 31/07/2024), oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria per euro 278.081,10.
La ricorrente eccepiva la decadenza dal potere accertativo, ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. n. 600/1973, trattandosi di avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2017, con dichiarativo presentato nell'anno
2018, notificato in data 28 giugno 2024. Nel merito contestava la tesi dell'Ufficio, rilevando che la documentazione prodotta dalla società era idonea a giustificare la sussistenza delle componenti negative ed il loro legittimo inserimento nel dichiarativo per l'anno 2017. Concludeva per l'annullamento dell'atto impugnato, spese vinte da distrarre.
L'Agenzia delle Entrate D.P. I di Roma si costituiva in giudizio e dichiarava che la ricorrente aveva presentato una dichiarazione dei redditi nulla, con la conseguente applicazione dell'art. 43, comma 2, del D.P.R. n. 600 del 1973 nella versione in vigore dal 01/01/2016, che consentiva, nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla, la notifica dell'avviso di accertamento entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata e che, comunque, nel termine prorogato di 85 giorni ai sensi della normativa emergenziale, precisamente in data 14.03.2024, era stato inviato a mezzo PEC alla ricorrente un invito ad aderire all'accertamento eseguito dall'Ufficio. Nel merito eccepiva l'infondatezza delle avverse argomentazione e concludeva per il rigetto del ricorso con vittoria di spese di lite.
La causa era discussa all'udienza del 6.2.2026. All'esito era riservata la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
L'art. 43 del D.P.R. 600/73, nella sua formulazione applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame, stabilisce, al primo comma, che “Gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui e' stata presentata la dichiarazione” e al secondo comma che “Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla l'avviso di accertamento puo' essere notificato entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata”.
È pacifico che nella specie l'avviso di accertamento relativo all'anno 2017 sia stato notificato in data 28.6.2024
e, dunque, decorso il termine quinquennale di cui al primo comma, quand'anche prorogato di 85 giorni come previsto dalla normativa emergenziale.
Assume l'Ufficio che nella specie troverebbe applicazione il termine di sette anni, trattandosi di dichiarazione nulla equiparata per legge a quella omessa.
La tesi non è condivisibile. Nella specie la società ricorrente ha presentato la dichiarazione e in relazione alla medesima l'Ufficio ne ha contestato l'infedeltà nel suo contenuto, per essere stati scomputati componenti negativi del reddito, pur nella ritenuta assenza dei presupposti giustificativi.
Trattasi all'evidenza di dichiarazione infedele, non già nulla, ipotesi quest'ultima ravvisabile laddove la dichiarazione sfugga totalmente al modello legale al punto da essere equiparabile alla dichiarazione omessa.
In tal senso, del resto, si è espressa anche la S.C. secondo cui “Nell'ipotesi, verificatasi nel caso di specie, che il contribuente non ometta la dichiarazione, ma provveda invece ad effettuarla, qualora indichi un valore diverso rispetto a quanto dovuto, incorre in errore, oppure nella dichiarazione infedele, qualora l'errore sia voluto, ma non nell'omessa dichiarazione” (Cass. ord. 10668/2021).
Consegue che il termine decadenziale applicabile è quinquennale.
Il termine non risulta rispettato, nemmeno considerando la prorogatio di 85 giorni richiamata in premessa,
a nulla rilevando, peraltro, che entro tale data sia stato notificato alla contribuente l'invito ad aderire, né
l'eventuale condotta dilatoria tenuta dalla contribuente.
In conclusione, l'Ufficio è decaduto dal poter di accertamento.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, Sezione 16, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, accoglie il ricorso e condanna l'Agenzia delle Entrate D.P. I di Roma al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 5000,00 per compensi professionali, oltre oneri di legge, oltre spese per il contributo unificato, da distrarre in favore dell'avvocato Difensore_1.
Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2026
IL PRESIDENTE IL GIUDICE RELATORE
dott.ssa Gigliola Natale dott.ssa Daniela Francavilla
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 16, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
NATALE GIGLIOLA, Presidente
CA EL, RE
SARCINA VINCENZO, Giudice
in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15551/2024 depositato il 14/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Ippolito Nievo, 48/50 00153 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK3036600165/2024 IRES-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti
Resistente: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 14.10.2024, la Ricorrente_1 SRL impugnava l'avviso di accertamento n. TK3036600165/2024, relativo all'anno di imposta 2017, notificato a mezzo pec in data 28 giugno 2024 con cui era accertato ai fini Ires, ex artt. 39 e 40 D.P.R. n. 600/1973, un maggior reddito imponibile di euro
1.171.462,48, sommatoria delle variazioni in diminuzione ritenute non giustificate (euro 250.62800 + euro
26.163,00 + euro 6.867,00) e da componenti negativi reddituali non documentati (euro 887.80448) ed ai fini
Irap, ex artt. 5 e 25 del D.Lgs. n. 446/1997, un maggior valore della produzione derivante da componenti negativi reddituali non documentati (euro 887.80448), con la conseguenza, in termini impositivi, di una maggior Ires per euro 268.08500 oltre ad interessi per euro 57.094,76 (al 31/07/2024) e di una maggior Irap per euro 40.894,00, oltre ad interessi per euro 8.709,30 (al 31/07/2024), oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria per euro 278.081,10.
La ricorrente eccepiva la decadenza dal potere accertativo, ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. n. 600/1973, trattandosi di avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2017, con dichiarativo presentato nell'anno
2018, notificato in data 28 giugno 2024. Nel merito contestava la tesi dell'Ufficio, rilevando che la documentazione prodotta dalla società era idonea a giustificare la sussistenza delle componenti negative ed il loro legittimo inserimento nel dichiarativo per l'anno 2017. Concludeva per l'annullamento dell'atto impugnato, spese vinte da distrarre.
L'Agenzia delle Entrate D.P. I di Roma si costituiva in giudizio e dichiarava che la ricorrente aveva presentato una dichiarazione dei redditi nulla, con la conseguente applicazione dell'art. 43, comma 2, del D.P.R. n. 600 del 1973 nella versione in vigore dal 01/01/2016, che consentiva, nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla, la notifica dell'avviso di accertamento entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata e che, comunque, nel termine prorogato di 85 giorni ai sensi della normativa emergenziale, precisamente in data 14.03.2024, era stato inviato a mezzo PEC alla ricorrente un invito ad aderire all'accertamento eseguito dall'Ufficio. Nel merito eccepiva l'infondatezza delle avverse argomentazione e concludeva per il rigetto del ricorso con vittoria di spese di lite.
La causa era discussa all'udienza del 6.2.2026. All'esito era riservata la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
L'art. 43 del D.P.R. 600/73, nella sua formulazione applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame, stabilisce, al primo comma, che “Gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui e' stata presentata la dichiarazione” e al secondo comma che “Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla l'avviso di accertamento puo' essere notificato entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata”.
È pacifico che nella specie l'avviso di accertamento relativo all'anno 2017 sia stato notificato in data 28.6.2024
e, dunque, decorso il termine quinquennale di cui al primo comma, quand'anche prorogato di 85 giorni come previsto dalla normativa emergenziale.
Assume l'Ufficio che nella specie troverebbe applicazione il termine di sette anni, trattandosi di dichiarazione nulla equiparata per legge a quella omessa.
La tesi non è condivisibile. Nella specie la società ricorrente ha presentato la dichiarazione e in relazione alla medesima l'Ufficio ne ha contestato l'infedeltà nel suo contenuto, per essere stati scomputati componenti negativi del reddito, pur nella ritenuta assenza dei presupposti giustificativi.
Trattasi all'evidenza di dichiarazione infedele, non già nulla, ipotesi quest'ultima ravvisabile laddove la dichiarazione sfugga totalmente al modello legale al punto da essere equiparabile alla dichiarazione omessa.
In tal senso, del resto, si è espressa anche la S.C. secondo cui “Nell'ipotesi, verificatasi nel caso di specie, che il contribuente non ometta la dichiarazione, ma provveda invece ad effettuarla, qualora indichi un valore diverso rispetto a quanto dovuto, incorre in errore, oppure nella dichiarazione infedele, qualora l'errore sia voluto, ma non nell'omessa dichiarazione” (Cass. ord. 10668/2021).
Consegue che il termine decadenziale applicabile è quinquennale.
Il termine non risulta rispettato, nemmeno considerando la prorogatio di 85 giorni richiamata in premessa,
a nulla rilevando, peraltro, che entro tale data sia stato notificato alla contribuente l'invito ad aderire, né
l'eventuale condotta dilatoria tenuta dalla contribuente.
In conclusione, l'Ufficio è decaduto dal poter di accertamento.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, Sezione 16, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, accoglie il ricorso e condanna l'Agenzia delle Entrate D.P. I di Roma al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 5000,00 per compensi professionali, oltre oneri di legge, oltre spese per il contributo unificato, da distrarre in favore dell'avvocato Difensore_1.
Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2026
IL PRESIDENTE IL GIUDICE RELATORE
dott.ssa Gigliola Natale dott.ssa Daniela Francavilla