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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XV, sentenza 12/01/2026, n. 247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 247 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 247/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 15, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
FRAIOLI FERNANDA, Presidente
BUCCARO ALFREDO, Relatore
DI GIOACCHINO ROSANNA, Giudice
in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5264/2024 depositato il 13/11/2024
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 13417/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 7
e pubblicata il 04/11/2024
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720180071360139000 139000 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4097/2025 depositato il
23/12/2025
Richieste delle parti:
La Funzionaria dell'Agenzia delle Entrate DP3 si riporta alle controdeduzioni depositate.
Il difensore della parte contribuente si riporta agli atti depositati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_1 ha presentato ricorso presso la CGT di I Grado di Roma avverso cartelle di pagamento n. 097201800713601390002014; avviso di intimazione n. 09720239040025209000 per IVA e altro anno 2023
e avviso di accertamento n. TK7013004723/2018 per IRPEF e altro anno 2012.
Il ricorrente lamenta l'illegittimità dell'intimazione di pagamento per omessa notifica degli atti sottesi ed in particolare della cartella di pagamento n. 097201800713601390002014 nonché la decorrenza dei termini presscrizionali.
L'ADER ribadisce la regolarità del proprio operato;
solleva la carenza di legittimazione passiva in riferimento all'obbligazione tributaria la cui competenza spetta all'Ente impositore.
La CGT di I Grado di Roma con sentenza n. 13417/2024 accoglie parzialmente il ricorso limitatamente ala cartella di pagamento di € 9.786,03 rigetta nel resto.
Ritiene che l'ADER non abbia fornito la prova della notifica della cartella sottesa all'avviso di intimazione limitandosi a depositare copia dell'estratto di ruolo il quale non è idonea a provare la notifica in quanto atto interno all'Amministrazione.
Avverso tale sentenza l'ADER propone appello.
Precisa che la cartella di pagamento è stata regolarmente notificata in data 8/10/2018 ai sensi dell'art. 140 del c.p.c. per compiuta giacenza come da documentazione in atti e che sono seguiti in data 22/6/2023 avviso di intimazione e comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria in data 12/9/2024.
Ribadisce la sospensione dei termini prescrizionali previsti dalla normativa emanata per il periodo emergenziale Covid-19.
Chiede di accogliere l'appello in riforma della sentenza impugnata;
le spese.
L'appellato Resistente_1 controdeduce. Eccepisce in via preliminare l'inammissibilità della nuova documentazione prodotta per la prima volta in appello dall'ADER costituita dalla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria notificata in data 12/9/2024 quale atto interruttivo della prescrizione in violazione dell'art. 58 del Dlgs 546/92.
Rimarca la mancata prova della notifica della cartella di pagamento;
è stata del tutto omessa la prova della spedizione della CAD ossia la comunicazione di avvenuto deposito ai fini del procedimento notificatorio ai sensi dell'art. 140 del c.p.c. Non è stata prodotta la raccomandata dove si possa individuare oltre al numero della raccomandata anche la verifica eseguita.
Chiede il rigetto dell'appello; la conferma della sentenza impugnata;
spese per doppio grado del giudizio.
L'AGE Direz. Prov.le di Roma III produce le proprie conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente gravame ha per oggetto un ricorso avverso avviso di intimazione che riporta alcune cartelle di pagamento ed un avviso di accertamento. Di tali atti il ricorrente solleva l'illegittimità della pretesa e come unico motivo di impugnazione eccepisce la nullità dell'intimazione di pagamento per omessa notifica degli atti ad essa presupposti ed in particolare della cartella di pagamento n. 09720180071360139 e dell'avviso di accertamento n. TK7013004723/2018 con conseguente prescrizione dei crediti portati in riscossione.
L'ADER conferma la regolare notifica delle cartelle di pagamento. Gli atti di riferimento sono stati già portati a conoscenza con regolari notifiche e dallo stesso non impugnati entro i termini previsti dalla legge.
I giudici di primo grado di Roma con sentenza n. 13417/2024 accolgono parzialmente il ricorso sul presupposto che l'agente della riscossione non abbia fornito in giudizio la prova della notifica della cartella di pagamento n. . 09720180071360139 limitandosi a depositare copia dell'estratto di ruolo che, in quanto mero documento informatico del ruolo ed atto interno alla amministrazione, non è idoneo a provare la notifica dell'atto.
Relativamente all'avviso di accertamento trattandosi di IRPEF 2012, accertata con l'avviso notificato il
24.12.18, trova applicazione il termine decennale di prescrizione previsto per i crediti erariali e pertanto il credito IRPEF di € 139.189,32 azionato dalla Agenzia delle Entrate con l'avviso di accertamento n.
TK7013004723/2018 è valido ed efficace alla data di notifica dell'intimazione di pagamento del 22.06.2023
Appella l'ADER ribadisce la regolarità della notifica della cartella di pagamento n. 09720180071360139 in data 8/10/2018 ai sensi dell'art. 140 del c.p.c. per compiuta giacenza come da documentazione in atti prodotta sin dal ricorso introduttivo e non esaminata dai giudici di prime cure. Hanno fatto seguito atti interruttivi della prescrizione con avviso di intimazione notificato il 22/6/2023 e comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria notificata il 2/9/2024. Rileva la sospensione del termini prevista dalla normativa emergenziale.
La parte appellata rimarca la irregolarità della notifica della cartella di pagamento non è stata prodotta la raccomandata di avvenuto deposito presso la Casa Comunale secondo la procedura della notifica per avvenuta giacenza.
Ed ancora ritiene che la produzione in appello della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria come atto interruttivi della prescrizione violi la previsione contenuta nell'art. 58 del Dlgs 546/92.
La Corte esaminata la documentazione prodotta e preso atto delle conclusioni delle parti ritiene l'appello meritevole di accoglimento per i motivi di seguito esplicitati.
In via preliminare sulla regolarità della notifica della cartella di pagamento n. 09720180071360139 la Corte ritiene che la Riscossione abbia osservato la procedura dettata dall'art. 140 del c.p.c. e quindi la notifica sia avvenuta regolarmente. risulta rispettato l'iter previsto dalla legge per la notifica a destinatari momentaneamente irreperibili in quanto, agli infruttuosi tentativi di notifica presso la residenza del contribuente come descritto dall'Banca_1 in data 18/9 e 24/9/2018, l'atto è stato depositato presso la Casa Comunale di Roma in data 24/9/2018 ed è stata inviata al Sig. Resistente_1 la lettera raccomandata informativa di avvenuto deposito n. 573174790328 , restituita al mittente in data 09.11.2018 per compiuta giacenza.
E' stata rispettata la procedura che si articola in tre fasi:
1. Deposito di una copia dell'atto presso la Casa Comunale del luogo di residenza.
2. Affissione di un avviso di avvenuto deposito alla porta dell'abitazione.
3. Invio di una raccomandata con avviso di ricevimento (la cosiddetta raccomandata informativa) per comunicare al destinatario il deposito.
La notifica si è perfeziona, per il destinatario, dopo dieci giorni dalla data di spedizione della raccomandata informativa, indipendentemente dal suo effettivo ritiro. per compiuta giacenza. ( Ordinanza Cass.
11595/2025).
Sulla prescrizione
La notifica della cartella di pagamento n. 09720180071360139 è avvenuta in data 8/10/2018 nei termini di prescrizione come da art. 78 del DPR n. 131/86 avendo ad oggetto imposta di registro.
la notifica della cartella di pagamento è già atto di esercizio del diritto di credito, idoneo ad interrompere il decorso del termine prescrizionale (v. Cass. n. 3741 del 13/02/2017); da quel momento il termine di prescrizione riprende a decorrere. ( Cass. Sentenza Cass.n. 30718/2022).
Peraltro risultano notificati atti interruttivi della prescrizione e precisamente:
- Avviso di intimazione n. 09720239040025209000 notificata il 22/06/2023
- Comunicazione preventiva di ipoteca n. 09776202400003320000 notificata il 12/09/2024.
l'eccezione sollevata da parte appellata sulla inammissibilità della produzione della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria solo in tale fase di gravame da parte dell'ADER, non trova pregio.
L'impedimento alla produzione di nuovi documenti nel giudizio di secondo grado non può ledere il diritto di difesa.
Nel processo tributario infatti il deposito di nuovi documenti in fase di appello è impedito solo se i giudizi di primo grado sono stati incardinati dopo l'entrata in vigore dell'ultima riforma processuale, vale a dire dal 4 gennaio 2024. E' quanto afferma la Corte Costituzionale con sentenza n. 36 del 27 marzo 2025.
Con la sentenza numero 36/2025,, la Corte costituzionale ha esaminato alcune questioni di legittimità costituzionale del decreto legislativo 30 dicembre 2023, numero 220 (Disposizioni in materia di contenzioso tributario) sollevate dalle Corti di giustizia tributaria di secondo grado della Campania e della Lombardia.
Pertanto, l'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo numero 220 del 2023 è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui prescrive che le modifiche apportate dall'articolo 1, comma
1, lettera bb), dello stesso decreto legislativo numero 220 del 2023 alla disciplina delle prove in appello dettata dall'articolo 58 del decreto legislativo numero 546 del 1992 si applicano ai giudizi instaurati in secondo grado a decorrere dal giorno successivo alla sua entrata in vigore, anziché ai giudizi di appello il cui primo grado sia instaurato successivamente all'entrata in vigore del medesimo decreto legislativo.
Nel caso di specie il ricorso introduttivo è stato proposto in data 12/9/2023 e quindi antecedentemente all'entrata in vigore del decreto legislativo.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello; riforma la sentenza impugnata spese a favore dell'ADER che si liquida in
€ 1.983,00 oltre oneri se dovuti.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 18/12/2025.
Il Relatore La Presidente
Dr. Alfredo Buccaro Dr.ssa Fernanda Fraioli
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 15, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
FRAIOLI FERNANDA, Presidente
BUCCARO ALFREDO, Relatore
DI GIOACCHINO ROSANNA, Giudice
in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5264/2024 depositato il 13/11/2024
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 13417/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 7
e pubblicata il 04/11/2024
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720180071360139000 139000 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4097/2025 depositato il
23/12/2025
Richieste delle parti:
La Funzionaria dell'Agenzia delle Entrate DP3 si riporta alle controdeduzioni depositate.
Il difensore della parte contribuente si riporta agli atti depositati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_1 ha presentato ricorso presso la CGT di I Grado di Roma avverso cartelle di pagamento n. 097201800713601390002014; avviso di intimazione n. 09720239040025209000 per IVA e altro anno 2023
e avviso di accertamento n. TK7013004723/2018 per IRPEF e altro anno 2012.
Il ricorrente lamenta l'illegittimità dell'intimazione di pagamento per omessa notifica degli atti sottesi ed in particolare della cartella di pagamento n. 097201800713601390002014 nonché la decorrenza dei termini presscrizionali.
L'ADER ribadisce la regolarità del proprio operato;
solleva la carenza di legittimazione passiva in riferimento all'obbligazione tributaria la cui competenza spetta all'Ente impositore.
La CGT di I Grado di Roma con sentenza n. 13417/2024 accoglie parzialmente il ricorso limitatamente ala cartella di pagamento di € 9.786,03 rigetta nel resto.
Ritiene che l'ADER non abbia fornito la prova della notifica della cartella sottesa all'avviso di intimazione limitandosi a depositare copia dell'estratto di ruolo il quale non è idonea a provare la notifica in quanto atto interno all'Amministrazione.
Avverso tale sentenza l'ADER propone appello.
Precisa che la cartella di pagamento è stata regolarmente notificata in data 8/10/2018 ai sensi dell'art. 140 del c.p.c. per compiuta giacenza come da documentazione in atti e che sono seguiti in data 22/6/2023 avviso di intimazione e comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria in data 12/9/2024.
Ribadisce la sospensione dei termini prescrizionali previsti dalla normativa emanata per il periodo emergenziale Covid-19.
Chiede di accogliere l'appello in riforma della sentenza impugnata;
le spese.
L'appellato Resistente_1 controdeduce. Eccepisce in via preliminare l'inammissibilità della nuova documentazione prodotta per la prima volta in appello dall'ADER costituita dalla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria notificata in data 12/9/2024 quale atto interruttivo della prescrizione in violazione dell'art. 58 del Dlgs 546/92.
Rimarca la mancata prova della notifica della cartella di pagamento;
è stata del tutto omessa la prova della spedizione della CAD ossia la comunicazione di avvenuto deposito ai fini del procedimento notificatorio ai sensi dell'art. 140 del c.p.c. Non è stata prodotta la raccomandata dove si possa individuare oltre al numero della raccomandata anche la verifica eseguita.
Chiede il rigetto dell'appello; la conferma della sentenza impugnata;
spese per doppio grado del giudizio.
L'AGE Direz. Prov.le di Roma III produce le proprie conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente gravame ha per oggetto un ricorso avverso avviso di intimazione che riporta alcune cartelle di pagamento ed un avviso di accertamento. Di tali atti il ricorrente solleva l'illegittimità della pretesa e come unico motivo di impugnazione eccepisce la nullità dell'intimazione di pagamento per omessa notifica degli atti ad essa presupposti ed in particolare della cartella di pagamento n. 09720180071360139 e dell'avviso di accertamento n. TK7013004723/2018 con conseguente prescrizione dei crediti portati in riscossione.
L'ADER conferma la regolare notifica delle cartelle di pagamento. Gli atti di riferimento sono stati già portati a conoscenza con regolari notifiche e dallo stesso non impugnati entro i termini previsti dalla legge.
I giudici di primo grado di Roma con sentenza n. 13417/2024 accolgono parzialmente il ricorso sul presupposto che l'agente della riscossione non abbia fornito in giudizio la prova della notifica della cartella di pagamento n. . 09720180071360139 limitandosi a depositare copia dell'estratto di ruolo che, in quanto mero documento informatico del ruolo ed atto interno alla amministrazione, non è idoneo a provare la notifica dell'atto.
Relativamente all'avviso di accertamento trattandosi di IRPEF 2012, accertata con l'avviso notificato il
24.12.18, trova applicazione il termine decennale di prescrizione previsto per i crediti erariali e pertanto il credito IRPEF di € 139.189,32 azionato dalla Agenzia delle Entrate con l'avviso di accertamento n.
TK7013004723/2018 è valido ed efficace alla data di notifica dell'intimazione di pagamento del 22.06.2023
Appella l'ADER ribadisce la regolarità della notifica della cartella di pagamento n. 09720180071360139 in data 8/10/2018 ai sensi dell'art. 140 del c.p.c. per compiuta giacenza come da documentazione in atti prodotta sin dal ricorso introduttivo e non esaminata dai giudici di prime cure. Hanno fatto seguito atti interruttivi della prescrizione con avviso di intimazione notificato il 22/6/2023 e comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria notificata il 2/9/2024. Rileva la sospensione del termini prevista dalla normativa emergenziale.
La parte appellata rimarca la irregolarità della notifica della cartella di pagamento non è stata prodotta la raccomandata di avvenuto deposito presso la Casa Comunale secondo la procedura della notifica per avvenuta giacenza.
Ed ancora ritiene che la produzione in appello della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria come atto interruttivi della prescrizione violi la previsione contenuta nell'art. 58 del Dlgs 546/92.
La Corte esaminata la documentazione prodotta e preso atto delle conclusioni delle parti ritiene l'appello meritevole di accoglimento per i motivi di seguito esplicitati.
In via preliminare sulla regolarità della notifica della cartella di pagamento n. 09720180071360139 la Corte ritiene che la Riscossione abbia osservato la procedura dettata dall'art. 140 del c.p.c. e quindi la notifica sia avvenuta regolarmente. risulta rispettato l'iter previsto dalla legge per la notifica a destinatari momentaneamente irreperibili in quanto, agli infruttuosi tentativi di notifica presso la residenza del contribuente come descritto dall'Banca_1 in data 18/9 e 24/9/2018, l'atto è stato depositato presso la Casa Comunale di Roma in data 24/9/2018 ed è stata inviata al Sig. Resistente_1 la lettera raccomandata informativa di avvenuto deposito n. 573174790328 , restituita al mittente in data 09.11.2018 per compiuta giacenza.
E' stata rispettata la procedura che si articola in tre fasi:
1. Deposito di una copia dell'atto presso la Casa Comunale del luogo di residenza.
2. Affissione di un avviso di avvenuto deposito alla porta dell'abitazione.
3. Invio di una raccomandata con avviso di ricevimento (la cosiddetta raccomandata informativa) per comunicare al destinatario il deposito.
La notifica si è perfeziona, per il destinatario, dopo dieci giorni dalla data di spedizione della raccomandata informativa, indipendentemente dal suo effettivo ritiro. per compiuta giacenza. ( Ordinanza Cass.
11595/2025).
Sulla prescrizione
La notifica della cartella di pagamento n. 09720180071360139 è avvenuta in data 8/10/2018 nei termini di prescrizione come da art. 78 del DPR n. 131/86 avendo ad oggetto imposta di registro.
la notifica della cartella di pagamento è già atto di esercizio del diritto di credito, idoneo ad interrompere il decorso del termine prescrizionale (v. Cass. n. 3741 del 13/02/2017); da quel momento il termine di prescrizione riprende a decorrere. ( Cass. Sentenza Cass.n. 30718/2022).
Peraltro risultano notificati atti interruttivi della prescrizione e precisamente:
- Avviso di intimazione n. 09720239040025209000 notificata il 22/06/2023
- Comunicazione preventiva di ipoteca n. 09776202400003320000 notificata il 12/09/2024.
l'eccezione sollevata da parte appellata sulla inammissibilità della produzione della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria solo in tale fase di gravame da parte dell'ADER, non trova pregio.
L'impedimento alla produzione di nuovi documenti nel giudizio di secondo grado non può ledere il diritto di difesa.
Nel processo tributario infatti il deposito di nuovi documenti in fase di appello è impedito solo se i giudizi di primo grado sono stati incardinati dopo l'entrata in vigore dell'ultima riforma processuale, vale a dire dal 4 gennaio 2024. E' quanto afferma la Corte Costituzionale con sentenza n. 36 del 27 marzo 2025.
Con la sentenza numero 36/2025,, la Corte costituzionale ha esaminato alcune questioni di legittimità costituzionale del decreto legislativo 30 dicembre 2023, numero 220 (Disposizioni in materia di contenzioso tributario) sollevate dalle Corti di giustizia tributaria di secondo grado della Campania e della Lombardia.
Pertanto, l'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo numero 220 del 2023 è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui prescrive che le modifiche apportate dall'articolo 1, comma
1, lettera bb), dello stesso decreto legislativo numero 220 del 2023 alla disciplina delle prove in appello dettata dall'articolo 58 del decreto legislativo numero 546 del 1992 si applicano ai giudizi instaurati in secondo grado a decorrere dal giorno successivo alla sua entrata in vigore, anziché ai giudizi di appello il cui primo grado sia instaurato successivamente all'entrata in vigore del medesimo decreto legislativo.
Nel caso di specie il ricorso introduttivo è stato proposto in data 12/9/2023 e quindi antecedentemente all'entrata in vigore del decreto legislativo.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello; riforma la sentenza impugnata spese a favore dell'ADER che si liquida in
€ 1.983,00 oltre oneri se dovuti.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 18/12/2025.
Il Relatore La Presidente
Dr. Alfredo Buccaro Dr.ssa Fernanda Fraioli