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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 17/04/2025, n. 1433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1433 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. 783/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Gabriella Zanon Presidente relatore dott. Alessandro Rizzieri Consigliere dott. Luca Marani Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al ruolo il 22 aprile 2022, promossa con atto di citazione da
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dapprima dagli avv.ti Passaro Lorenzo e Passaro Alfredo, successivamente, a seguito di rinuncia al mandato da parte dei predetti, depositata in data 11 novembre
2024, dagli avv.ti Riccardo Antonazzo e Andrea Nicolangelo Romano, con
1 domicilio eletto presso il loro studio in Roma, via Salaria, n. 174; appellante contro
(C.F. , P.IVA ), in Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
persona del suo procuratore speciale , rappresentata e difesa dagli CP_2
avv.ti Giuseppe F.M. La Scala e Tommaso Fantuz, con domicilio eletto presso l'avv. Silvia Ceci, con studio in Mestre (VE), via Cristoforo Colombo, n. 10;
, quale curatore del patrimonio di Parte_2 [...]
, nato a [...], Svizzera, il 13 febbraio 2018, e Persona_1
domiciliato in Lugano, via Pioda 5, rappresentato e difeso dall'avv. Andrea
Pellizzari, con domicilio eletto presso il suo studio in Vicenza, Contrada S.
Barbara, n. 16; appellati
Oggetto: “Bancari” - Appello avverso l'ordinanza del 2 aprile 2022, depositata in data 5 aprile 2022, a definizione del procedimento sommario di cognizione, instaurato ex art. 702-bis c.p.c., iscritto al n. 4686/2021 R.G. avanti al
Tribunale di Vicenza.
CONCLUSIONI
- per parte appellante:
“nel riportarsi agli scritti difensivi depositati, che qui si intendono integralmente
2 riportati e trascritti, nel contestare quanto ex adverso dedotto, prodotto ed eccepito dalle controparti, in ottemperanza al provvedimento del 25 ottobre 2024, precisano le conclusioni come in atti insistendo per l'accoglimento delle stesse”
(“Riformare l'Ordinanza ex art. 702bis c.p.c. Sez. 1^ n. 938/2022, comunicata il 5 aprile 2022, non notificata. del Tribunale di Vicenza, sulla base delle argomentazioni prospettate nel presente atto di appello e per l'effetto:
- Accertare e dichiarare che la IG , nella sua qualità di Parte_1
curatrice speciale ex art. 356 c.c., nominata da testamento olografo pubblicato sia in Svizzera, avanti il Pretore di Lugano-Sezione 4 in data 6 settembre 2019, sia in
Italia a ministero del Notaio dott. (Via Sant'Antonio, 11 – 20122 Persona_2
Milano) come da “Verbale di deposito di atto formato all'estero” repertorio n.
472, registrato a Milano in data 24.07.2020, dove è stato pubblicato, ha il diritto di operare in tale qualità sul conto corrente n. 50063/1000/1881 della CP_3
, intestato a suo tempo alla IG , ed ora
[...] Controparte_4
facente parte del patrimonio del figlio minore , oltre che Persona_1
come esecutrice testamentaria sempre nominata dalla medesima de cuius;
e per
l'effetto dichiarare illecito il comportamento assunto dalla e dal CP_3
Direttore della Filiale di Vicenza allorquando prima è stato bloccato il conto e poi
è stato affermato formalmente che il soggetto autorizzato ad operare sul conto sarebbe un terzo estraneo e quindi disconoscendo la qualità di curatrice speciale in capo alla IG;
Parte_1
- con l'ulteriore effetto di accogliere la domanda di risoluzione del contratto di conto corrente bancario n 50063/1000/1881 per grave inadempimento degli
3 obblighi derivanti dal contratto di conto corrente bancario, mettendo il relativo importo ivi depositato nella disponibilità della IG al fine di Pt_1
procedere all'apertura di un altro conto corrente presso altro istituto bancario italiano con addebito delle relative spese a carico dell'istituto bancario CP_3
a titolo di risarcimento del danno cagionato dal suo comportamento illecito.
[...]
- Con vittoria di competenze e spese del doppio grado di giudizio e condanna alla restituzione delle spese eventualmente già corrisposte.”).
- per parte appellata Controparte_1
“IN VIA PRELIMINARE:
- accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello per violazione del disposto di cui all'artt. 342 e 348 bis c.p.c. con riferimento alle domande svolte nei confronti di Controparte_1
NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE:
- respingere l'appello proposto dalla SI.ra , per i motivi di cui Parte_1
in narrativa, con riferimento alla domanda di dichiarazione di illeceità del comportamento assunto da e dal Direttore della Filiale di Controparte_1
Vicenza, SI. , nonché alla domanda di risoluzione del contratto Controparte_5
di conto corrente bancario n. 50063/1000/1881 per grave inadempimento degli obblighi derivanti dal contratto di conto corrente bancario.
IN OGNI CASO:
- con vittoria di spese e compensi di causa, oltre accessori di legge, così come previsto dal D.M. 55/2014.”
4
- per parte appellata Parte_2
“1) rigettare tutte le domande attoree e confermare in toto l'impugnata ordinanza;
2) con vittoria di spese e competenze di causa.”
Motivi della decisione
In fatto
Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. notificato in data 6 settembre 2021, Parte_1
esponeva di essere stata nominata nel testamento di
[...] Controparte_4
– pubblicato sia in Svizzera che in Italia a seguito del decesso della de cuius in data
18 agosto 2019 – esecutrice testamentaria e curatrice speciale dei beni del figlio minore il quale fin dalla nascita era stato affidato a una Persona_1
famiglia svizzera per incapacità della madre di prendersene cura.
Esponeva di avere adito, con istanza ex art. 343 c.p.c., il Tribunale di Vicenza al fine di ottenere il riconoscimento della sua nomina mediante la “ulteriore” nomina di tutrice in favore del minore il Giudice Tutelare aveva Persona_1
rigettato l'istanza di apertura della tutela ed il rigetto veniva confermato in sede di reclamo con un provvedimento che riconosceva però – a dire della ricorrente – la sua nomina diretta ex art. 356 c.c..
deduceva, quindi, di aver chiesto a nella propria Pt_1 Controparte_1
riconosciuta qualità, di poter operare sul conto corrente intestato a Persona_1
e che la le aveva accordato tale possibilità solo per effetto della
[...] CP_3
5 temporanea qualifica di esecutrice testamentaria, ma non per quella di curatrice speciale del minore, rivendicata da un soggetto terzo.
Sosteneva pertanto la ricorrente che tale condotta, volta a impedirle di operare sul conto corrente intestato al minore in qualità di curatrice speciale, configurava un grave inadempimento contrattuale;
chiedeva quindi che fosse dichiarata e accertata la sua qualità di curatrice speciale, ex art. 356 c.c., di e Persona_1
quindi il suo diritto a operare sul conto corrente n. 50063/1000/1881, nonché
l'illiceità del comportamento della con conseguente risoluzione del relativo CP_3
contratto di conto corrente e restituzione del saldo ivi depositato.
Costituitasi in giudizio, si rimetteva a giustizia per quanto Controparte_1
riguardava il riconoscimento del ruolo della ricorrente nella gestione dei beni di e contestava invece le allegazioni di Persona_1 Parte_1
inerenti al proprio presunto inadempimento, in quanto la condotta assunta era al contrario lecita e corretta, specialmente nell'ottica della prudenza e della cautela da adottare in simili vertenze, alla luce dell'oggettiva difficoltà di comprendere se il soggetto effettivamente legittimato a operare sul conto corrente fosse Parte_1
oppure , nominato curatore del patrimonio del minore
[...] Parte_2
dall'Autorità di Protezione Regionale di Lugano.
A seguito della discussione svoltasi in prima udienza, il Giudice ordinava ex art. 270 c.p.c. la chiamata in causa di , ritenendo che, allo stato Parte_2
degli atti, la controversia fosse comune anche al curatore del patrimonio del minore nominato dalle autorità svizzere.
6 Quest'ultimo si costituiva in giudizio confermando il proprio incarico e quindi la propria esclusiva autorizzazione a operare quale curatore sul conto corrente intestato al e, per l'effetto, chiedeva il rigetto delle domande svolte dalla Per_1
ricorrente.
All'esito del deposito di memorie autorizzate e di ampia discussione in udienza, il
Giudice si riservava per la decisione.
Con ordinanza del 2 aprile 2022, pubblicata in data 5 aprile 2022, il Tribunale così decideva:
“
1. rigetta integralmente il ricorso proposto da;
Parte_1
2. condanna alla rifusione in favore di Parte_1 Controparte_6
delle spese di lite, liquidate in € 5.079,00 per compenso, oltre 15% per spese
[...]
generali e oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge;
3. condanna alla rifusione in favore di delle Parte_1 Parte_2
spese di lite, liquidate in € 5.079,00 per compenso, oltre 15% per spese generali e oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge.”
In particolare, il Tribunale escludeva la qualifica di curatrice speciale ex art. 356
c.c. in capo alla “in quanto il testamento olografo di Pt_1 Controparte_4
(doc. 1 ) espressamente e con sufficiente chiarezza dispone che la legge Pt_1
sostanziale da applicare alla vicenda de qua non è quella italiana, ma quella svizzera (letteralmente: “Si applica il diritto CH”)” e rilevava che, ai sensi dell'art. 322 del codice elvetico, l'Autorità Regionale di Protezione di Lugano aveva nominato curatore dei beni del minore , sostituendolo alla Parte_2
a seguito del conflitto d'interessi in cui questa versava, decisione Pt_1
7 confermata dal Tribunale di Appello di Lugano. Il primo Giudice ribadiva l'esclusiva competenza delle autorità svizzere ad adottare le misure necessarie per la protezione del minore residente in [...]e dei suoi Persona_1
beni, ai sensi dell'art. 5 della Convenzione dell'Aja del 19 ottobre 1996 (sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori).
Esclusa la qualità di curatrice speciale della , il Tribunale rigettava anche Pt_1
la domanda di accertamento del diritto di quest'ultima a operare sul conto corrente intestato al minore e la domanda di risoluzione negoziale per grave inadempimento della CP_7
[...]
l'ordinanza, con atto di citazione del 15 aprile 2022, ha
[...] Parte_1
proposto tempestivo appello invocandone l'integrale riforma per i seguenti motivi.
Col primo motivo ha lamentato l'errata interpretazione del decreto collegiale del
Tribunale di Vicenza relativo al procedimento di apertura della tutela, che ha condotto il Giudice ad affermare che detto decreto “non riconosce in alcun modo la qualifica di curatrice speciale in capo a ”; secondo l'appellante Parte_1
“è del tutto evidente che all'interno della motivazione principale di rigetto della domanda ex art. 343 c.c. viene affrontata la nomina testamentaria della sig.
ex art. 356 c.c., atteso che il richiamo all'art. 9 della Convenzione di cui Pt_1
sopra era stato fatto proprio dall'odierna appellante insieme al padre del bambino”. Di conseguenza, se il avesse voluto contestare tale assunto Parte_2
avrebbe dovuto impugnare la decisione anche se il ricorso era stato rigettato a suo
8 favore.
Col secondo motivo ha lamentato l'errata interpretazione dell'istituto del curatore speciale ex artt. 356 c.c. e 322 c.c. svizzero. In particolare, l'appellante ha affermato che al caso di specie troverebbe applicazione il Trattato di domicilio e consolare del 1868 firmato dall'allora Regno d'Italia e la Confederazione Svizzera, che affida al giudice dello Stato italiano la risoluzione delle controverse relative alla successione di cittadini italiani deceduti in Svizzera, né quest'ultimo sarebbe stato sostituito dal Regolamento europeo n. 650/2012, come confermato dall'art. 75 del regolamento stesso;
di conseguenza, sarebbe competente il giudice italiano ad accertare la qualità di curatrice speciale della e a dichiarare il diritto della Pt_1
medesima a operare in tale qualità sul conto corrente del minore. Secondo
l'appellante sarebbe errata la statuizione sull'applicabilità al caso di specie della disciplina svizzera, non potendo dare rilevanza e implicitamente riconoscere la validità di una sentenza straniera “di un giudice privo di giurisdizione in materia successoria […] le cui statuizioni sono manifestatamente in contrasto con l'ordine pubblico italiano”. L'assoluta incompatibilità della normativa elvetica con l'ordine pubblico italiano, in forza della quale si determinerebbe il conferimento anche in capo all'autorità giudiziaria italiana del potere di valutare ex ante l'adeguatezza della scelta operata dal de cuius nella nomina del curatore speciale, non concessole né dalla costituzione né dal codice civile, comporterebbe l'inapplicabilità della precisazione inserita dalla nel testamento olografo di sottoporre la propria Per_1
successione al diritto elvetico.
9 Col terzo motivo l'appellante ha censurato l'ordinanza impugnata per non aver considerato l'erroneità del provvedimento dell'ARP di Lugano nel punto in cui ha esteso i poteri del curatore all'amministrazione del patrimonio del Parte_2
minore, in violazione delle volontà testamentarie della . La pronuncia Per_1
dell'autorità elvetica “non potrebbe mai trovare validità e legittimità da parte del nostro ordinamento e da parte dell'autorità giudiziaria italiana, atteso che […] un tale potere in capo ad un organo amministrativo, anche ratificato da una sentenza,
è contrario all'ordinamento pubblico italiano, che non riconosce alcun valore ad una decisione di un'autorità amministrativa (quale è l'ARP) che possa incidere così profondamente nella sfera giuridica privata”.
Col quarto motivo ha lamentato l'errata applicazione della Convenzione dell'Aja del 1996 attinente alla giurisdizione in materia di protezione dei minori e l'affermazione secondo cui la domanda della in ordine al riconoscimento Pt_1
dell'incarico affidatole mediante testamento non avrebbe natura successoria ma rientrerebbe comunque nell'ambito della disciplina stabilita in materia di protezione dei minori. Il fatto che la norma di cui all'art 356 c.c. sia inserita nel contesto della disciplina della potestà genitoriale e della tutela dei minori non sarebbe sufficiente a dimostrare quanto affermato, considerata anche l'eccezionalità dell'istituto, dovendosi al contrario affermare che la nomina del curatore speciale rientri nella vicenda successoria.
10 Parte appellante ha proposto altresì istanza di sospensione della provvisoria esecutività dell'ordinanza impugnata, la quale è stata dichiarata inammissibile e comunque infondata con ordinanza del 23 giugno 2022.
Con atto di costituzione e risposta del 6 luglio 2022, si è costituita Controparte_1
eccependo l'inammissibilità dell'appello, per non aver parte appellante dimostrato i presunti errori nella ricostruzione operata dal Tribunale, essendosi limitata a riproporre le medesime doglianze affrontate in primo grado. Ha altresì ribadito la legittimità e la correttezza del proprio operato, avendo garantito l'accesso al conto alle esecutrici testamentarie e avendo agito prudenzialmente considerati i connotati di estrema delicatezza della vicenda;
infine, si è rimessa alla decisione della Corte in merito all'accoglimento della domanda di accertamento sulla legittimazione della a operare sul conto corrente, anche nella sua qualità di curatrice Pt_1
speciale ex art. 356 c.c..
Con atto di costituzione e risposta del 13 giugno 2022, si è costituito Parte_2
eccependo l'infondatezza dell'appello: in merito all'interpretazione del
[...]
decreto collegiale del Tribunale di Vicenza sul procedimento di apertura della tutela, ha escluso che un passaggio contenuto nella parte motiva possa costituire ammissione della qualità di curatrice della;
inoltre, in merito alla legge da Pt_1
applicarsi alla vicenda, ha ribadito che l'unica legislazione applicabile sia quella svizzera e quindi “l'indicazione testamentaria […] è stata travolta dal provvedimento valido ed efficace del Tribunale d'Appello di Lugano che ha
11 confermato il curatore unico nella persona di con esclusione Parte_2
di chiunque altro nella gestione e cura di tutto il patrimonio di Persona_1
”. Infine, ha escluso la natura amministrativa dell'ARP di Lugano,
[...]
confermandone la natura giurisdizionale e rinvenendo nella legge elvetica la fonte dei suoi poteri.
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 12 dicembre 2024, con assegnazione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
In diritto
Le eccezioni di inammissibilità dell'appello, sollevate da , vanno Controparte_1
rigettate.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, anche di recente con la sentenza n.
36481/2022, hanno ribadito il principio già in precedenza espresso, secondo cui l'art. 342 c.p.c., nel testo ante riforma Cartabia, richiede che “l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello che mantiene la sua diversità
12 rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (principio richiamato, da ultimo, da
Cass., sez. II, ord. 18 gennaio 2024, n.1932).
Nel caso di specie, l'appellante ha indicato sia le parti della decisione che intendeva censurare, sia le ragioni di dissenso rispetto al percorso argomentativo adottato dal primo Giudice, contrapponendovi argomenti idonei, nella sua prospettazione, a determinare la modifica della decisione censurata.
Pertanto deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità ex art.342 c.p.c..
L'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata ex art. 348 bis c.p.c. deve invece ritenersi preclusa dall'ulteriore svolgimento del processo di appello, sancendo l'art. 348 ter c.p.c. che l'ordinanza di inammissibilità deve essere adottata
“prima di procedere alla trattazione” e, dunque, non oltre l'udienza di cui all'art. 350 c.p.c. (cfr. Cass. 14696/2016).
Il primo motivo di appello è manifestamente infondato.
E' infatti evidente che l'inciso del provvedimento del Tribunale di Vicenza del 25 febbraio 2021, di rigetto del reclamo proposto da dell'istanza di Parte_1
apertura della tutela del minore del seguente tenore “ …la Persona_1
competente Autorità Elvetica: …5) non ha trascurato di dare rilievo alla nomina di quale curatrice di effettuata da Parte_1 Persona_1 [...]
ai sensi dell'art. 356 c.c. …” non costituisce e non potrebbe CP_4
costituire un riconoscimento da parte del suddetto Tribunale della qualità di curatrice in capo all'odierna appellante. L'espressione “non ha trascurato di dare rilievo” sta semplicemente a dire che il Giudice elvetico ha esaminato e valutato la
13 disposizione testamentaria;
il primo Giudice, infatti, dopo aver richiamato il principio per cui “anche quando è l'interessato a proporre il nominativo del curatore, la sua idoneità deve essere oggetto di valutazione da parte dell'autorità”, ha escluso l'idoneità della in ragione dell'esistenza di un conflitto di Pt_1
interessi ed ha ritenuto di confermare la nomina dell'avv. Parte_2
quale curatore speciale del minore (v. decisione del Presidente della Camera di
Protezione del Tribunale di appello del 10 aprile 2020, doc.5 fascicolo di parte
. Parte_2
Pertanto, l'inciso citato riporta un fatto – l'avere il giudice elvetico preso atto nelle sue valutazioni di quanto scritto nel testamento – e non una statuizione in diritto sul riconoscimento di una specifica condizione giuridica, tanto meno sulla sua attualità.
In ogni caso, come si dirà più avanti, una statuizione del Tribunale di Vicenza sarebbe sul punto in ogni caso irrilevante.
Anche il secondo, il terzo ed il quarto motivo d'appello – strettamente connessi e quindi da esaminarsi congiuntamente – sono infondati e vanno rigettati, per le ragioni che si vanno ad esporre.
La questione riguarda la nomina di un curatore speciale per l'amministrazione di beni ereditari effettuata in un testamento, come previsto da una norma del codice civile italiano (art.356 c.c.) in materia di tutela dei minori.
La circostanza che la nomina di un curatore di beni ereditari secondo il diritto italiano possa essere effettuata in un testamento non è certo sufficiente a qualificare
14 tale regola come attinente al diritto successorio.
Lo stesso legislatore italiano, con la collocazione di tale norma nel Libro I su
“Persone e Famiglia”, Titolo X, Capo I “Della tutela dei minori”, e non nel Libro
II sulle successioni, lascia chiaramente intendere, in una prospettiva sistematica, di ritenere che questa disciplina attenga essenzialmente alla protezione dei minori.
Ma è risolutivo – al di là della qualificazione secondo il diritto materiale italiano – constatare che la situazione presenta elementi di transnazionalità (nel caso di specie
è nato ed è sempre risieduto in Svizzera) per cui occorre Persona_1
anzitutto accertare se e quali fonti normative sovrannazionali siano applicabili e quale sia il loro rispettivo ambito di applicazione, sulla base di un'interpretazione autonoma che tenga conto della loro matrice.
Nel caso di specie, è stata prospettata in giudizio la qualificazione della vicenda siccome avente natura successoria mortis causa e conseguentemente rientrante sotto l'applicazione virtuale del Regolamento UE sulle successioni n.650 del 2012, applicabile erga omnes per scelta dell'Unione Europea e quindi anche a vicende transnazionali relative alla Svizzera, salvo subito aggiungere che in virtù dell'art. 75 del medesimo Regolamento sarebbe fatta salva l'applicabilità di un risalente
Trattato bilaterale italo-svizzero sulle successioni del 1868 (che peraltro si riferisce alle liti fra eredi, senza alcun riferimento alle eventuali misure di protezione di eredi minori mediante nomina di curatori speciali).
A questa tesi è stato contrapposto che la vicenda, in quanto qualificabile come attinente alla protezione dei minori, esulerebbe dalle suddette fonti normative e sarebbe invece attratta nell'ambito di applicazione della Convenzione dell'Aja del
15 19 ottobre 1996 (sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento,
l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori), ratificata sia dall'Italia che dalla Svizzera.
Spetta naturalmente a ciascuno di detti strumenti normativi sovrannazionali perimetrare il rispettivo ambito di applicazione,
La Convenzione dell'Aja del 1996 stabilendo all'art.5, comma 1, che “Le autorità, sia giudiziarie che amministrative, dello Stato contraente di residenza abituale del minore sono competenti ad adottare misure tendenti alla protezione della sua persona o dei suoi beni.”, attrae a sé espressamente ogni tipo di misura volta alla protezione sia della persona del minore che dei suoi beni, determinando tanto la giurisdizione quanto la legge applicabile sulla base della residenza del minore, lasciando intendere che la regola della prossimità è ritenuta quella maggiormente idonea ad assicurare la piena tutela. Corrispondentemente, il Regolamento UE sulle successioni mortis causa mostra una rigorosa “autolimitazione” là dove – nelle aree di possibile interferenza – lascia impregiudicata la disciplina posta da altre fonti
“speciali”.
Si giunge così una conclusione non dissimile da quella ricavabile dall'interpretazione sistematica del diritto interno italiano.
L'autorità elvetica (sia essa giurisdizionale o amministrativa) – competente secondo la Convenzione ad adottare misure di protezione del minore nel caso di specie, secondo la propria legge (v. art.15, comma 1 – ha deciso di nominare curatore speciale dei beni del minore – anziché , indicata come Parte_1
tale nel testamento – un'altra persona, dando conto motivatamente della propria
16 scelta. Il suo provvedimento deve – secondo la Convenzione – essere riconosciuto automaticamente in tutti gli Stati aderenti.
Pertanto, la decisione con cui il Presidente della Camera di Protezione del
Tribunale di appello del 10 aprile 2020 ha nominato un tutore del minore con poteri pieni sulla cura dei suoi beni, dopo avere preso atto della indicazione testamentaria e non averla condivisa in ragione di un ravvisato conflitto di interessi, è efficace anche nel diritto interno italiano in via automatica. Né è ravvisabile un contrasto fra il suo riconoscimento automatico in Italia e i princìpi di ordine pubblico internazionale italiani. Il principio del best interest of the child è semmai, all'opposto, salvaguardato dalla misura adottata dal giudice elvetico, che ha motivatamente scelto una persona a suo avviso imparziale e più idonea in concreto a proteggere gli interessi economici del minore. D'altra parte, è noto che tutte le misure di protezione di minori possono sempre essere riviste e se del caso modificate nel corso del tempo, proprio per rendere effettiva e costante la protezione della parte debole.
Relativamente alle conclusioni con cui l'appellante ha chiesto l'accoglimento della domanda di risoluzione del contratto di conto corrente bancario con l' CP_8
convenuto per grave inadempimento degli obblighi derivanti da detto contratto e con richiesta di mettere l'importo depositato a disposizione di , Parte_1
respinta dall'ordinanza impugnata, va preliminarmente osservato che si tratta di istanza inammissibile ex art. 342 c.p.c., in quanto non sorretta da alcun motivo di impugnazione avverso l'autonoma statuizione contenuta nell'ordinanza appellata.
17 E' superfluo aggiungere che comunque essa sarebbe stata infondata, atteso che all'epoca di introduzione della lite il curatore speciale era esclusivamente
[...]
su nomina dell'autorità elvetica di Lugano – dapprima Parte_2
amministrativa, poi condivisa dal Tribunale di Lugano in sede di reclamo il 10 aprile 2020 – che ha escluso che avesse titolo alcuno, neppure in Parte_1
via concorrente con , per rappresentare il minore. Parte_2
Consegue che la domanda proposta dalla parte appellante nel 2021 nei confronti di volta ad ottenere fondi ivi depositati di proprietà del Controparte_6
minore, in veste di curatrice speciale dei beni del minore stesso, e l'addebito di grave inadempimento per le esitazioni in via prudenziale della non erano CP_3
fondati, atteso che in quel momento altri era il soggetto giuridicamente investito dell'ufficio di rappresentanza del minore, in forza del provvedimento elvetico del
10 aprile 2020. Di qui l'esattezza della decisione di rigetto da parte del Giudice di primo grado, che merita conferma.
In definitiva, per quanto sopra esposto, l'appello va rigettato.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza dell'appellante, tenuto conto dello scaglione di riferimento (indeterminabile – complessità media) e delle fasi effettivamente svolte (di studio, introduttiva e decisionale), con liquidazione in favore di e di , rispettivamente, in base Parte_2 Controparte_6
ai parametri medi ed ai minimi di cui al DM 55/14 come aggiornato con DM 147/22
(la difesa della si è incentrata esclusivamente sull'addebito di grave CP_3
18 inadempimento degli obblighi derivanti dal contratto di conto corrente).
P. Q. M.
La Corte d'appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'ordinanza ex art.702-ter c.p.c.
n.938/2022 del 5 aprile 2022 del Tribunale di Vicenza;
2. Condanna alla rifusione a favore di e Parte_1 Parte_2
delle spese di lite, che liquida, quanto a Controparte_6
in euro 8.470,00 per compensi, quanto a Parte_2 [...]
in euro 4.236,00 per compensi, oltre spese generali nella Controparte_6
misura del 15%, CPA ed IVA come per legge.
Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater DPR 115/02
a carico di . Parte_1
Venezia, 14 aprile 2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Gabriella Zanon
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Gabriella Zanon Presidente relatore dott. Alessandro Rizzieri Consigliere dott. Luca Marani Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al ruolo il 22 aprile 2022, promossa con atto di citazione da
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dapprima dagli avv.ti Passaro Lorenzo e Passaro Alfredo, successivamente, a seguito di rinuncia al mandato da parte dei predetti, depositata in data 11 novembre
2024, dagli avv.ti Riccardo Antonazzo e Andrea Nicolangelo Romano, con
1 domicilio eletto presso il loro studio in Roma, via Salaria, n. 174; appellante contro
(C.F. , P.IVA ), in Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
persona del suo procuratore speciale , rappresentata e difesa dagli CP_2
avv.ti Giuseppe F.M. La Scala e Tommaso Fantuz, con domicilio eletto presso l'avv. Silvia Ceci, con studio in Mestre (VE), via Cristoforo Colombo, n. 10;
, quale curatore del patrimonio di Parte_2 [...]
, nato a [...], Svizzera, il 13 febbraio 2018, e Persona_1
domiciliato in Lugano, via Pioda 5, rappresentato e difeso dall'avv. Andrea
Pellizzari, con domicilio eletto presso il suo studio in Vicenza, Contrada S.
Barbara, n. 16; appellati
Oggetto: “Bancari” - Appello avverso l'ordinanza del 2 aprile 2022, depositata in data 5 aprile 2022, a definizione del procedimento sommario di cognizione, instaurato ex art. 702-bis c.p.c., iscritto al n. 4686/2021 R.G. avanti al
Tribunale di Vicenza.
CONCLUSIONI
- per parte appellante:
“nel riportarsi agli scritti difensivi depositati, che qui si intendono integralmente
2 riportati e trascritti, nel contestare quanto ex adverso dedotto, prodotto ed eccepito dalle controparti, in ottemperanza al provvedimento del 25 ottobre 2024, precisano le conclusioni come in atti insistendo per l'accoglimento delle stesse”
(“Riformare l'Ordinanza ex art. 702bis c.p.c. Sez. 1^ n. 938/2022, comunicata il 5 aprile 2022, non notificata. del Tribunale di Vicenza, sulla base delle argomentazioni prospettate nel presente atto di appello e per l'effetto:
- Accertare e dichiarare che la IG , nella sua qualità di Parte_1
curatrice speciale ex art. 356 c.c., nominata da testamento olografo pubblicato sia in Svizzera, avanti il Pretore di Lugano-Sezione 4 in data 6 settembre 2019, sia in
Italia a ministero del Notaio dott. (Via Sant'Antonio, 11 – 20122 Persona_2
Milano) come da “Verbale di deposito di atto formato all'estero” repertorio n.
472, registrato a Milano in data 24.07.2020, dove è stato pubblicato, ha il diritto di operare in tale qualità sul conto corrente n. 50063/1000/1881 della CP_3
, intestato a suo tempo alla IG , ed ora
[...] Controparte_4
facente parte del patrimonio del figlio minore , oltre che Persona_1
come esecutrice testamentaria sempre nominata dalla medesima de cuius;
e per
l'effetto dichiarare illecito il comportamento assunto dalla e dal CP_3
Direttore della Filiale di Vicenza allorquando prima è stato bloccato il conto e poi
è stato affermato formalmente che il soggetto autorizzato ad operare sul conto sarebbe un terzo estraneo e quindi disconoscendo la qualità di curatrice speciale in capo alla IG;
Parte_1
- con l'ulteriore effetto di accogliere la domanda di risoluzione del contratto di conto corrente bancario n 50063/1000/1881 per grave inadempimento degli
3 obblighi derivanti dal contratto di conto corrente bancario, mettendo il relativo importo ivi depositato nella disponibilità della IG al fine di Pt_1
procedere all'apertura di un altro conto corrente presso altro istituto bancario italiano con addebito delle relative spese a carico dell'istituto bancario CP_3
a titolo di risarcimento del danno cagionato dal suo comportamento illecito.
[...]
- Con vittoria di competenze e spese del doppio grado di giudizio e condanna alla restituzione delle spese eventualmente già corrisposte.”).
- per parte appellata Controparte_1
“IN VIA PRELIMINARE:
- accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello per violazione del disposto di cui all'artt. 342 e 348 bis c.p.c. con riferimento alle domande svolte nei confronti di Controparte_1
NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE:
- respingere l'appello proposto dalla SI.ra , per i motivi di cui Parte_1
in narrativa, con riferimento alla domanda di dichiarazione di illeceità del comportamento assunto da e dal Direttore della Filiale di Controparte_1
Vicenza, SI. , nonché alla domanda di risoluzione del contratto Controparte_5
di conto corrente bancario n. 50063/1000/1881 per grave inadempimento degli obblighi derivanti dal contratto di conto corrente bancario.
IN OGNI CASO:
- con vittoria di spese e compensi di causa, oltre accessori di legge, così come previsto dal D.M. 55/2014.”
4
- per parte appellata Parte_2
“1) rigettare tutte le domande attoree e confermare in toto l'impugnata ordinanza;
2) con vittoria di spese e competenze di causa.”
Motivi della decisione
In fatto
Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. notificato in data 6 settembre 2021, Parte_1
esponeva di essere stata nominata nel testamento di
[...] Controparte_4
– pubblicato sia in Svizzera che in Italia a seguito del decesso della de cuius in data
18 agosto 2019 – esecutrice testamentaria e curatrice speciale dei beni del figlio minore il quale fin dalla nascita era stato affidato a una Persona_1
famiglia svizzera per incapacità della madre di prendersene cura.
Esponeva di avere adito, con istanza ex art. 343 c.p.c., il Tribunale di Vicenza al fine di ottenere il riconoscimento della sua nomina mediante la “ulteriore” nomina di tutrice in favore del minore il Giudice Tutelare aveva Persona_1
rigettato l'istanza di apertura della tutela ed il rigetto veniva confermato in sede di reclamo con un provvedimento che riconosceva però – a dire della ricorrente – la sua nomina diretta ex art. 356 c.c..
deduceva, quindi, di aver chiesto a nella propria Pt_1 Controparte_1
riconosciuta qualità, di poter operare sul conto corrente intestato a Persona_1
e che la le aveva accordato tale possibilità solo per effetto della
[...] CP_3
5 temporanea qualifica di esecutrice testamentaria, ma non per quella di curatrice speciale del minore, rivendicata da un soggetto terzo.
Sosteneva pertanto la ricorrente che tale condotta, volta a impedirle di operare sul conto corrente intestato al minore in qualità di curatrice speciale, configurava un grave inadempimento contrattuale;
chiedeva quindi che fosse dichiarata e accertata la sua qualità di curatrice speciale, ex art. 356 c.c., di e Persona_1
quindi il suo diritto a operare sul conto corrente n. 50063/1000/1881, nonché
l'illiceità del comportamento della con conseguente risoluzione del relativo CP_3
contratto di conto corrente e restituzione del saldo ivi depositato.
Costituitasi in giudizio, si rimetteva a giustizia per quanto Controparte_1
riguardava il riconoscimento del ruolo della ricorrente nella gestione dei beni di e contestava invece le allegazioni di Persona_1 Parte_1
inerenti al proprio presunto inadempimento, in quanto la condotta assunta era al contrario lecita e corretta, specialmente nell'ottica della prudenza e della cautela da adottare in simili vertenze, alla luce dell'oggettiva difficoltà di comprendere se il soggetto effettivamente legittimato a operare sul conto corrente fosse Parte_1
oppure , nominato curatore del patrimonio del minore
[...] Parte_2
dall'Autorità di Protezione Regionale di Lugano.
A seguito della discussione svoltasi in prima udienza, il Giudice ordinava ex art. 270 c.p.c. la chiamata in causa di , ritenendo che, allo stato Parte_2
degli atti, la controversia fosse comune anche al curatore del patrimonio del minore nominato dalle autorità svizzere.
6 Quest'ultimo si costituiva in giudizio confermando il proprio incarico e quindi la propria esclusiva autorizzazione a operare quale curatore sul conto corrente intestato al e, per l'effetto, chiedeva il rigetto delle domande svolte dalla Per_1
ricorrente.
All'esito del deposito di memorie autorizzate e di ampia discussione in udienza, il
Giudice si riservava per la decisione.
Con ordinanza del 2 aprile 2022, pubblicata in data 5 aprile 2022, il Tribunale così decideva:
“
1. rigetta integralmente il ricorso proposto da;
Parte_1
2. condanna alla rifusione in favore di Parte_1 Controparte_6
delle spese di lite, liquidate in € 5.079,00 per compenso, oltre 15% per spese
[...]
generali e oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge;
3. condanna alla rifusione in favore di delle Parte_1 Parte_2
spese di lite, liquidate in € 5.079,00 per compenso, oltre 15% per spese generali e oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge.”
In particolare, il Tribunale escludeva la qualifica di curatrice speciale ex art. 356
c.c. in capo alla “in quanto il testamento olografo di Pt_1 Controparte_4
(doc. 1 ) espressamente e con sufficiente chiarezza dispone che la legge Pt_1
sostanziale da applicare alla vicenda de qua non è quella italiana, ma quella svizzera (letteralmente: “Si applica il diritto CH”)” e rilevava che, ai sensi dell'art. 322 del codice elvetico, l'Autorità Regionale di Protezione di Lugano aveva nominato curatore dei beni del minore , sostituendolo alla Parte_2
a seguito del conflitto d'interessi in cui questa versava, decisione Pt_1
7 confermata dal Tribunale di Appello di Lugano. Il primo Giudice ribadiva l'esclusiva competenza delle autorità svizzere ad adottare le misure necessarie per la protezione del minore residente in [...]e dei suoi Persona_1
beni, ai sensi dell'art. 5 della Convenzione dell'Aja del 19 ottobre 1996 (sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori).
Esclusa la qualità di curatrice speciale della , il Tribunale rigettava anche Pt_1
la domanda di accertamento del diritto di quest'ultima a operare sul conto corrente intestato al minore e la domanda di risoluzione negoziale per grave inadempimento della CP_7
[...]
l'ordinanza, con atto di citazione del 15 aprile 2022, ha
[...] Parte_1
proposto tempestivo appello invocandone l'integrale riforma per i seguenti motivi.
Col primo motivo ha lamentato l'errata interpretazione del decreto collegiale del
Tribunale di Vicenza relativo al procedimento di apertura della tutela, che ha condotto il Giudice ad affermare che detto decreto “non riconosce in alcun modo la qualifica di curatrice speciale in capo a ”; secondo l'appellante Parte_1
“è del tutto evidente che all'interno della motivazione principale di rigetto della domanda ex art. 343 c.c. viene affrontata la nomina testamentaria della sig.
ex art. 356 c.c., atteso che il richiamo all'art. 9 della Convenzione di cui Pt_1
sopra era stato fatto proprio dall'odierna appellante insieme al padre del bambino”. Di conseguenza, se il avesse voluto contestare tale assunto Parte_2
avrebbe dovuto impugnare la decisione anche se il ricorso era stato rigettato a suo
8 favore.
Col secondo motivo ha lamentato l'errata interpretazione dell'istituto del curatore speciale ex artt. 356 c.c. e 322 c.c. svizzero. In particolare, l'appellante ha affermato che al caso di specie troverebbe applicazione il Trattato di domicilio e consolare del 1868 firmato dall'allora Regno d'Italia e la Confederazione Svizzera, che affida al giudice dello Stato italiano la risoluzione delle controverse relative alla successione di cittadini italiani deceduti in Svizzera, né quest'ultimo sarebbe stato sostituito dal Regolamento europeo n. 650/2012, come confermato dall'art. 75 del regolamento stesso;
di conseguenza, sarebbe competente il giudice italiano ad accertare la qualità di curatrice speciale della e a dichiarare il diritto della Pt_1
medesima a operare in tale qualità sul conto corrente del minore. Secondo
l'appellante sarebbe errata la statuizione sull'applicabilità al caso di specie della disciplina svizzera, non potendo dare rilevanza e implicitamente riconoscere la validità di una sentenza straniera “di un giudice privo di giurisdizione in materia successoria […] le cui statuizioni sono manifestatamente in contrasto con l'ordine pubblico italiano”. L'assoluta incompatibilità della normativa elvetica con l'ordine pubblico italiano, in forza della quale si determinerebbe il conferimento anche in capo all'autorità giudiziaria italiana del potere di valutare ex ante l'adeguatezza della scelta operata dal de cuius nella nomina del curatore speciale, non concessole né dalla costituzione né dal codice civile, comporterebbe l'inapplicabilità della precisazione inserita dalla nel testamento olografo di sottoporre la propria Per_1
successione al diritto elvetico.
9 Col terzo motivo l'appellante ha censurato l'ordinanza impugnata per non aver considerato l'erroneità del provvedimento dell'ARP di Lugano nel punto in cui ha esteso i poteri del curatore all'amministrazione del patrimonio del Parte_2
minore, in violazione delle volontà testamentarie della . La pronuncia Per_1
dell'autorità elvetica “non potrebbe mai trovare validità e legittimità da parte del nostro ordinamento e da parte dell'autorità giudiziaria italiana, atteso che […] un tale potere in capo ad un organo amministrativo, anche ratificato da una sentenza,
è contrario all'ordinamento pubblico italiano, che non riconosce alcun valore ad una decisione di un'autorità amministrativa (quale è l'ARP) che possa incidere così profondamente nella sfera giuridica privata”.
Col quarto motivo ha lamentato l'errata applicazione della Convenzione dell'Aja del 1996 attinente alla giurisdizione in materia di protezione dei minori e l'affermazione secondo cui la domanda della in ordine al riconoscimento Pt_1
dell'incarico affidatole mediante testamento non avrebbe natura successoria ma rientrerebbe comunque nell'ambito della disciplina stabilita in materia di protezione dei minori. Il fatto che la norma di cui all'art 356 c.c. sia inserita nel contesto della disciplina della potestà genitoriale e della tutela dei minori non sarebbe sufficiente a dimostrare quanto affermato, considerata anche l'eccezionalità dell'istituto, dovendosi al contrario affermare che la nomina del curatore speciale rientri nella vicenda successoria.
10 Parte appellante ha proposto altresì istanza di sospensione della provvisoria esecutività dell'ordinanza impugnata, la quale è stata dichiarata inammissibile e comunque infondata con ordinanza del 23 giugno 2022.
Con atto di costituzione e risposta del 6 luglio 2022, si è costituita Controparte_1
eccependo l'inammissibilità dell'appello, per non aver parte appellante dimostrato i presunti errori nella ricostruzione operata dal Tribunale, essendosi limitata a riproporre le medesime doglianze affrontate in primo grado. Ha altresì ribadito la legittimità e la correttezza del proprio operato, avendo garantito l'accesso al conto alle esecutrici testamentarie e avendo agito prudenzialmente considerati i connotati di estrema delicatezza della vicenda;
infine, si è rimessa alla decisione della Corte in merito all'accoglimento della domanda di accertamento sulla legittimazione della a operare sul conto corrente, anche nella sua qualità di curatrice Pt_1
speciale ex art. 356 c.c..
Con atto di costituzione e risposta del 13 giugno 2022, si è costituito Parte_2
eccependo l'infondatezza dell'appello: in merito all'interpretazione del
[...]
decreto collegiale del Tribunale di Vicenza sul procedimento di apertura della tutela, ha escluso che un passaggio contenuto nella parte motiva possa costituire ammissione della qualità di curatrice della;
inoltre, in merito alla legge da Pt_1
applicarsi alla vicenda, ha ribadito che l'unica legislazione applicabile sia quella svizzera e quindi “l'indicazione testamentaria […] è stata travolta dal provvedimento valido ed efficace del Tribunale d'Appello di Lugano che ha
11 confermato il curatore unico nella persona di con esclusione Parte_2
di chiunque altro nella gestione e cura di tutto il patrimonio di Persona_1
”. Infine, ha escluso la natura amministrativa dell'ARP di Lugano,
[...]
confermandone la natura giurisdizionale e rinvenendo nella legge elvetica la fonte dei suoi poteri.
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 12 dicembre 2024, con assegnazione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
In diritto
Le eccezioni di inammissibilità dell'appello, sollevate da , vanno Controparte_1
rigettate.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, anche di recente con la sentenza n.
36481/2022, hanno ribadito il principio già in precedenza espresso, secondo cui l'art. 342 c.p.c., nel testo ante riforma Cartabia, richiede che “l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello che mantiene la sua diversità
12 rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (principio richiamato, da ultimo, da
Cass., sez. II, ord. 18 gennaio 2024, n.1932).
Nel caso di specie, l'appellante ha indicato sia le parti della decisione che intendeva censurare, sia le ragioni di dissenso rispetto al percorso argomentativo adottato dal primo Giudice, contrapponendovi argomenti idonei, nella sua prospettazione, a determinare la modifica della decisione censurata.
Pertanto deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità ex art.342 c.p.c..
L'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata ex art. 348 bis c.p.c. deve invece ritenersi preclusa dall'ulteriore svolgimento del processo di appello, sancendo l'art. 348 ter c.p.c. che l'ordinanza di inammissibilità deve essere adottata
“prima di procedere alla trattazione” e, dunque, non oltre l'udienza di cui all'art. 350 c.p.c. (cfr. Cass. 14696/2016).
Il primo motivo di appello è manifestamente infondato.
E' infatti evidente che l'inciso del provvedimento del Tribunale di Vicenza del 25 febbraio 2021, di rigetto del reclamo proposto da dell'istanza di Parte_1
apertura della tutela del minore del seguente tenore “ …la Persona_1
competente Autorità Elvetica: …5) non ha trascurato di dare rilievo alla nomina di quale curatrice di effettuata da Parte_1 Persona_1 [...]
ai sensi dell'art. 356 c.c. …” non costituisce e non potrebbe CP_4
costituire un riconoscimento da parte del suddetto Tribunale della qualità di curatrice in capo all'odierna appellante. L'espressione “non ha trascurato di dare rilievo” sta semplicemente a dire che il Giudice elvetico ha esaminato e valutato la
13 disposizione testamentaria;
il primo Giudice, infatti, dopo aver richiamato il principio per cui “anche quando è l'interessato a proporre il nominativo del curatore, la sua idoneità deve essere oggetto di valutazione da parte dell'autorità”, ha escluso l'idoneità della in ragione dell'esistenza di un conflitto di Pt_1
interessi ed ha ritenuto di confermare la nomina dell'avv. Parte_2
quale curatore speciale del minore (v. decisione del Presidente della Camera di
Protezione del Tribunale di appello del 10 aprile 2020, doc.5 fascicolo di parte
. Parte_2
Pertanto, l'inciso citato riporta un fatto – l'avere il giudice elvetico preso atto nelle sue valutazioni di quanto scritto nel testamento – e non una statuizione in diritto sul riconoscimento di una specifica condizione giuridica, tanto meno sulla sua attualità.
In ogni caso, come si dirà più avanti, una statuizione del Tribunale di Vicenza sarebbe sul punto in ogni caso irrilevante.
Anche il secondo, il terzo ed il quarto motivo d'appello – strettamente connessi e quindi da esaminarsi congiuntamente – sono infondati e vanno rigettati, per le ragioni che si vanno ad esporre.
La questione riguarda la nomina di un curatore speciale per l'amministrazione di beni ereditari effettuata in un testamento, come previsto da una norma del codice civile italiano (art.356 c.c.) in materia di tutela dei minori.
La circostanza che la nomina di un curatore di beni ereditari secondo il diritto italiano possa essere effettuata in un testamento non è certo sufficiente a qualificare
14 tale regola come attinente al diritto successorio.
Lo stesso legislatore italiano, con la collocazione di tale norma nel Libro I su
“Persone e Famiglia”, Titolo X, Capo I “Della tutela dei minori”, e non nel Libro
II sulle successioni, lascia chiaramente intendere, in una prospettiva sistematica, di ritenere che questa disciplina attenga essenzialmente alla protezione dei minori.
Ma è risolutivo – al di là della qualificazione secondo il diritto materiale italiano – constatare che la situazione presenta elementi di transnazionalità (nel caso di specie
è nato ed è sempre risieduto in Svizzera) per cui occorre Persona_1
anzitutto accertare se e quali fonti normative sovrannazionali siano applicabili e quale sia il loro rispettivo ambito di applicazione, sulla base di un'interpretazione autonoma che tenga conto della loro matrice.
Nel caso di specie, è stata prospettata in giudizio la qualificazione della vicenda siccome avente natura successoria mortis causa e conseguentemente rientrante sotto l'applicazione virtuale del Regolamento UE sulle successioni n.650 del 2012, applicabile erga omnes per scelta dell'Unione Europea e quindi anche a vicende transnazionali relative alla Svizzera, salvo subito aggiungere che in virtù dell'art. 75 del medesimo Regolamento sarebbe fatta salva l'applicabilità di un risalente
Trattato bilaterale italo-svizzero sulle successioni del 1868 (che peraltro si riferisce alle liti fra eredi, senza alcun riferimento alle eventuali misure di protezione di eredi minori mediante nomina di curatori speciali).
A questa tesi è stato contrapposto che la vicenda, in quanto qualificabile come attinente alla protezione dei minori, esulerebbe dalle suddette fonti normative e sarebbe invece attratta nell'ambito di applicazione della Convenzione dell'Aja del
15 19 ottobre 1996 (sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento,
l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori), ratificata sia dall'Italia che dalla Svizzera.
Spetta naturalmente a ciascuno di detti strumenti normativi sovrannazionali perimetrare il rispettivo ambito di applicazione,
La Convenzione dell'Aja del 1996 stabilendo all'art.5, comma 1, che “Le autorità, sia giudiziarie che amministrative, dello Stato contraente di residenza abituale del minore sono competenti ad adottare misure tendenti alla protezione della sua persona o dei suoi beni.”, attrae a sé espressamente ogni tipo di misura volta alla protezione sia della persona del minore che dei suoi beni, determinando tanto la giurisdizione quanto la legge applicabile sulla base della residenza del minore, lasciando intendere che la regola della prossimità è ritenuta quella maggiormente idonea ad assicurare la piena tutela. Corrispondentemente, il Regolamento UE sulle successioni mortis causa mostra una rigorosa “autolimitazione” là dove – nelle aree di possibile interferenza – lascia impregiudicata la disciplina posta da altre fonti
“speciali”.
Si giunge così una conclusione non dissimile da quella ricavabile dall'interpretazione sistematica del diritto interno italiano.
L'autorità elvetica (sia essa giurisdizionale o amministrativa) – competente secondo la Convenzione ad adottare misure di protezione del minore nel caso di specie, secondo la propria legge (v. art.15, comma 1 – ha deciso di nominare curatore speciale dei beni del minore – anziché , indicata come Parte_1
tale nel testamento – un'altra persona, dando conto motivatamente della propria
16 scelta. Il suo provvedimento deve – secondo la Convenzione – essere riconosciuto automaticamente in tutti gli Stati aderenti.
Pertanto, la decisione con cui il Presidente della Camera di Protezione del
Tribunale di appello del 10 aprile 2020 ha nominato un tutore del minore con poteri pieni sulla cura dei suoi beni, dopo avere preso atto della indicazione testamentaria e non averla condivisa in ragione di un ravvisato conflitto di interessi, è efficace anche nel diritto interno italiano in via automatica. Né è ravvisabile un contrasto fra il suo riconoscimento automatico in Italia e i princìpi di ordine pubblico internazionale italiani. Il principio del best interest of the child è semmai, all'opposto, salvaguardato dalla misura adottata dal giudice elvetico, che ha motivatamente scelto una persona a suo avviso imparziale e più idonea in concreto a proteggere gli interessi economici del minore. D'altra parte, è noto che tutte le misure di protezione di minori possono sempre essere riviste e se del caso modificate nel corso del tempo, proprio per rendere effettiva e costante la protezione della parte debole.
Relativamente alle conclusioni con cui l'appellante ha chiesto l'accoglimento della domanda di risoluzione del contratto di conto corrente bancario con l' CP_8
convenuto per grave inadempimento degli obblighi derivanti da detto contratto e con richiesta di mettere l'importo depositato a disposizione di , Parte_1
respinta dall'ordinanza impugnata, va preliminarmente osservato che si tratta di istanza inammissibile ex art. 342 c.p.c., in quanto non sorretta da alcun motivo di impugnazione avverso l'autonoma statuizione contenuta nell'ordinanza appellata.
17 E' superfluo aggiungere che comunque essa sarebbe stata infondata, atteso che all'epoca di introduzione della lite il curatore speciale era esclusivamente
[...]
su nomina dell'autorità elvetica di Lugano – dapprima Parte_2
amministrativa, poi condivisa dal Tribunale di Lugano in sede di reclamo il 10 aprile 2020 – che ha escluso che avesse titolo alcuno, neppure in Parte_1
via concorrente con , per rappresentare il minore. Parte_2
Consegue che la domanda proposta dalla parte appellante nel 2021 nei confronti di volta ad ottenere fondi ivi depositati di proprietà del Controparte_6
minore, in veste di curatrice speciale dei beni del minore stesso, e l'addebito di grave inadempimento per le esitazioni in via prudenziale della non erano CP_3
fondati, atteso che in quel momento altri era il soggetto giuridicamente investito dell'ufficio di rappresentanza del minore, in forza del provvedimento elvetico del
10 aprile 2020. Di qui l'esattezza della decisione di rigetto da parte del Giudice di primo grado, che merita conferma.
In definitiva, per quanto sopra esposto, l'appello va rigettato.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza dell'appellante, tenuto conto dello scaglione di riferimento (indeterminabile – complessità media) e delle fasi effettivamente svolte (di studio, introduttiva e decisionale), con liquidazione in favore di e di , rispettivamente, in base Parte_2 Controparte_6
ai parametri medi ed ai minimi di cui al DM 55/14 come aggiornato con DM 147/22
(la difesa della si è incentrata esclusivamente sull'addebito di grave CP_3
18 inadempimento degli obblighi derivanti dal contratto di conto corrente).
P. Q. M.
La Corte d'appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'ordinanza ex art.702-ter c.p.c.
n.938/2022 del 5 aprile 2022 del Tribunale di Vicenza;
2. Condanna alla rifusione a favore di e Parte_1 Parte_2
delle spese di lite, che liquida, quanto a Controparte_6
in euro 8.470,00 per compensi, quanto a Parte_2 [...]
in euro 4.236,00 per compensi, oltre spese generali nella Controparte_6
misura del 15%, CPA ed IVA come per legge.
Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater DPR 115/02
a carico di . Parte_1
Venezia, 14 aprile 2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Gabriella Zanon
19