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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 09/04/2025, n. 191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 191 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1441/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gela
Sezione Civile
Il Tribunale Ordinario di Gela, nella persona del Giudice monocratico dott.ssa Stefania Sgroi, all'udienza ex art. 281-sexies c.p.c. del 9.4.2025, sostituita da note scritte ex art. 127-ter c.p.c.; ha emesso la seguente
SENTENZA ex art. 281-sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 1441/2021 R.G. , promossa da
(c.f. ), con il ministero dell'avv. Giuseppe Parte_1 C.F._1
Smecca
OPPONENTE contro
(c.f. – p.i. ), a mezzo della procuratrice (c.f. – p.i. Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
), con il ministero degli avv.ti Alessandro Barbaro e Andrea Aloi, e con elezione di P.IVA_2
domicilio presso l'avv. Luigi Brex
OPPOSTO
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con rituale atto di citazione notificato ex art. 638 c.p.c. il 17.11.2021, Parte_1
ha proposto opposizione ex art. 645 c.p.c. nei confronti di a mezzo della procuratrice Controparte_1
ritualmente costituitasi, avverso il decreto ingiuntivo n. 156/2021 del presente Tribunale, CP_2
emesso nel procedimento monitorio n. 601/2021 R.G., con cui è stato condannato al pagamento della somma di € 13.744,97 oltre interessi come da ricorso e oltre spese processuali liquidate in decreto, in forza della cessione ex art. 58 T.U.B. del 13.04.2016, pubblicata sulla G.U., parte seconda, n. 52 del
30.4.2016, del credito di derivante dal contratto n. 2004258 di prestito finalizzato Controparte_3
all'acquisto di un'automobile, stipulato il 14.01.2011.
1 2. L'opposizione è infondata per le ragioni che seguono.
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo valgono le regole probatorie del giudizio ordinario di cognizione ex art. 2697 c.c. , come precisate in materia di obbligazioni contrattuali dalle
Sezioni Unite n. 13533/2001, tenendo conto della posizione sostanziale delle parti al di là della loro veste processuale, per cui spetta al creditore opposto provare la fonte e la scadenza del credito ex art. 2697, co.1, c.c. , mentre spetta al debitore provare fatti modificativi, estintivi o privativi di efficacia del credito ex art. 2697, co.2, c.c. (cfr. ex multis, Cass. civ., sez. II, n. 6091/2020, principio di diritto:
“L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha
l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto.”; cfr. SS.UU. civ.
n. 13533/2001, testualmente: “Il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte;
sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento.”).
Nel caso di specie, il creditore odierno opposto ha assolto il proprio onere probatorio ex art. 2697, co.1, c.c., contrariamente a quanto eccepito ex art. 2697, co. 2, c.c. da parte opponente, producendo non solo la certificazione ex art. 50 T.U.B. valevole in sede monitoria, ma anche il contratto n. 2004258 di prestito finalizzato all'acquisto di un'automobile, sottoscritto il 14.01.2011 ex art. 117, co. 1 e 3, dalla parte mutuataria odierna opponente, per la somma di euro 16.179,75 da restituirsi in n. 84 Pt_2
rate mensili di euro 251,40 ciascuna, costituente la prova della fonte e della scadenza del credito azionato in sede monitoria.
A fronte della prova così fornita ex art. 2697, co.1, c.c. dal creditore odierno opposto, le ulteriori eccezioni sollevate ex art. 2697, co.2, c.c. dal debitore odierno opponente sono infondate.
In particolare, l'eccezione di vessatorietà ex art. 33 ss. d.lgs. n. 206/2005, recante il codice del consumo, delle clausole di cui agli artt. 3, 4 e 13 del contratto, “in considerazione della circostanza che
l'opponente – quale consumatore finale non professionale – non era certamente all'altezza di valutare il contenuto di clausole assolutamente tecniche che necessitavano di opportuna conoscenza a trattativa individuale”, è infondata in quanto è in contrasto con la nozione stessa di “vessatorietà” di cui all'art. 33, co.1, d.lgs. n. 206/2005, che attiene alla valutazione dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto, e non alla qualità delle parti, rilevante invece a monte ai fini della delimitazione dell'ambito di applicazione di tale disciplina ex artt. 1 e 3, d.lgs. n. 206/2005, e che non impone la
2 stipula del contratto a trattativa privata, diversificandone solo la disciplina (cfr. art. 34, co.4 e art. 36, co.2, d.lgs. n. 206/2005).
L'eccezione di indeterminatezza ex art. 1284 c.c. e di contrarietà al divieto di anatocismo ex art. 1283 c.c. del piano di ammortamento cd. alla francese è infondata, in quanto il piano di ammortamento cd. alla francese è connotato dal fatto che gli interessi vengono calcolati sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a ciascuna rata, per cui gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ossia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti, il che non comporta, contrariamente a quanto dedotto da parte opponente, né un'illecita capitalizzazione composta degli interessi in violazione del divieto di anatocismo ex art. 1283 c.c., né l'indeterminatezza del tasso convenzionale degli interessi ex art. 117, comma 4, T.U.B., ma soltanto una diversa costruzione delle rate, in cui la quota degli interessi e quella di capitale variano al solo fine di privilegiare nel tempo la restituzione degli interessi rispetto al capitale, in ossequio al principio previsto dall'art. 1194 c.c. (cfr. ex multis, Trib. Roma, sez. XVII, n. 5583/2019; conf. CdA Roma n. 2126/2023), come chiarito dalle
Sezioni Unite (cfr. SS.UU. civ. n. 15130/2024, principio di diritto: “In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione "composto" degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti.”).
L'eccezione di usurarietà ex art. 1815, co.2, c.c. degli interessi convenzionali, per superamento del tasso soglia ex art. 2, l. n. 108/1996, è infondata in quanto, contrariamente a quanto allegato da parte opponente a sostegno di tale eccezione, non va operata una sommatoria degli interessi corrispettivi e moratori ai fini del calcolo del T.A.E.G., trattandosi di clausole contrattuali distinte, aventi una diversa funzione (cfr. Cass. civ. , sez. III, n. 26286/2019, principio di diritto: “Nei rapporti bancari, gli interessi corrispettivi e quelli moratori contrattualmente previsti vengono percepiti ricorrendo presupposti diversi ed antitetici, giacchè i primi costituiscono la controprestazione del mutuante e i secondi hanno natura di clausola penale, in quanto costituiscono una determinazione convenzionale preventiva del danno da inadempimento. Essi, pertanto, non si possono fra loro cumulare.”).
L'eccezione di intervenuta prescrizione del credito opposto è infondata, in quanto il termine ordinario di prescrizione decennale ex art. 2946 c.c., operante in materia di responsabilità contrattuale
(artt. 1218 ss. c.c.), decorre dalla scadenza dell'ultima rata del finanziamento (cfr. Cass. civ. n.
17798/2011, testualmente: “la data di decorrenza dalla prescrizione doveva essere individuato con
3 riferimento alla scadenza dell'ultima rata del mutuo in questione e non di certo prendendo in considerazione la data di stipula del mutuo. Infatti il pagamento di ratei di mutui configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata (sul punto, Cass. n. 2301/2004).”), per cui nel caso di specie non è decorso, tenuto conto che il contratto di mutuo è stato stipulato il 14.01.2011 con un piano di ammortamento di 84 rate mensili.
3. Alla luce delle superiori considerazioni l'opposizione va rigettata e, per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto va dichiarato esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c. .
Le Sezioni Unite sopravvenute in corso di causa, in materia di ammortamento alla francese, giustificano la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c. il decreto ingiuntivo n. 156/2021 del presente Tribunale, emesso nel procedimento monitorio n. 601/2021 R.G.; compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Gela, 09/04/2025
IL GIUDICE dott.ssa Stefania Sgroi
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gela
Sezione Civile
Il Tribunale Ordinario di Gela, nella persona del Giudice monocratico dott.ssa Stefania Sgroi, all'udienza ex art. 281-sexies c.p.c. del 9.4.2025, sostituita da note scritte ex art. 127-ter c.p.c.; ha emesso la seguente
SENTENZA ex art. 281-sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 1441/2021 R.G. , promossa da
(c.f. ), con il ministero dell'avv. Giuseppe Parte_1 C.F._1
Smecca
OPPONENTE contro
(c.f. – p.i. ), a mezzo della procuratrice (c.f. – p.i. Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
), con il ministero degli avv.ti Alessandro Barbaro e Andrea Aloi, e con elezione di P.IVA_2
domicilio presso l'avv. Luigi Brex
OPPOSTO
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con rituale atto di citazione notificato ex art. 638 c.p.c. il 17.11.2021, Parte_1
ha proposto opposizione ex art. 645 c.p.c. nei confronti di a mezzo della procuratrice Controparte_1
ritualmente costituitasi, avverso il decreto ingiuntivo n. 156/2021 del presente Tribunale, CP_2
emesso nel procedimento monitorio n. 601/2021 R.G., con cui è stato condannato al pagamento della somma di € 13.744,97 oltre interessi come da ricorso e oltre spese processuali liquidate in decreto, in forza della cessione ex art. 58 T.U.B. del 13.04.2016, pubblicata sulla G.U., parte seconda, n. 52 del
30.4.2016, del credito di derivante dal contratto n. 2004258 di prestito finalizzato Controparte_3
all'acquisto di un'automobile, stipulato il 14.01.2011.
1 2. L'opposizione è infondata per le ragioni che seguono.
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo valgono le regole probatorie del giudizio ordinario di cognizione ex art. 2697 c.c. , come precisate in materia di obbligazioni contrattuali dalle
Sezioni Unite n. 13533/2001, tenendo conto della posizione sostanziale delle parti al di là della loro veste processuale, per cui spetta al creditore opposto provare la fonte e la scadenza del credito ex art. 2697, co.1, c.c. , mentre spetta al debitore provare fatti modificativi, estintivi o privativi di efficacia del credito ex art. 2697, co.2, c.c. (cfr. ex multis, Cass. civ., sez. II, n. 6091/2020, principio di diritto:
“L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha
l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto.”; cfr. SS.UU. civ.
n. 13533/2001, testualmente: “Il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte;
sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento.”).
Nel caso di specie, il creditore odierno opposto ha assolto il proprio onere probatorio ex art. 2697, co.1, c.c., contrariamente a quanto eccepito ex art. 2697, co. 2, c.c. da parte opponente, producendo non solo la certificazione ex art. 50 T.U.B. valevole in sede monitoria, ma anche il contratto n. 2004258 di prestito finalizzato all'acquisto di un'automobile, sottoscritto il 14.01.2011 ex art. 117, co. 1 e 3, dalla parte mutuataria odierna opponente, per la somma di euro 16.179,75 da restituirsi in n. 84 Pt_2
rate mensili di euro 251,40 ciascuna, costituente la prova della fonte e della scadenza del credito azionato in sede monitoria.
A fronte della prova così fornita ex art. 2697, co.1, c.c. dal creditore odierno opposto, le ulteriori eccezioni sollevate ex art. 2697, co.2, c.c. dal debitore odierno opponente sono infondate.
In particolare, l'eccezione di vessatorietà ex art. 33 ss. d.lgs. n. 206/2005, recante il codice del consumo, delle clausole di cui agli artt. 3, 4 e 13 del contratto, “in considerazione della circostanza che
l'opponente – quale consumatore finale non professionale – non era certamente all'altezza di valutare il contenuto di clausole assolutamente tecniche che necessitavano di opportuna conoscenza a trattativa individuale”, è infondata in quanto è in contrasto con la nozione stessa di “vessatorietà” di cui all'art. 33, co.1, d.lgs. n. 206/2005, che attiene alla valutazione dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto, e non alla qualità delle parti, rilevante invece a monte ai fini della delimitazione dell'ambito di applicazione di tale disciplina ex artt. 1 e 3, d.lgs. n. 206/2005, e che non impone la
2 stipula del contratto a trattativa privata, diversificandone solo la disciplina (cfr. art. 34, co.4 e art. 36, co.2, d.lgs. n. 206/2005).
L'eccezione di indeterminatezza ex art. 1284 c.c. e di contrarietà al divieto di anatocismo ex art. 1283 c.c. del piano di ammortamento cd. alla francese è infondata, in quanto il piano di ammortamento cd. alla francese è connotato dal fatto che gli interessi vengono calcolati sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a ciascuna rata, per cui gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ossia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti, il che non comporta, contrariamente a quanto dedotto da parte opponente, né un'illecita capitalizzazione composta degli interessi in violazione del divieto di anatocismo ex art. 1283 c.c., né l'indeterminatezza del tasso convenzionale degli interessi ex art. 117, comma 4, T.U.B., ma soltanto una diversa costruzione delle rate, in cui la quota degli interessi e quella di capitale variano al solo fine di privilegiare nel tempo la restituzione degli interessi rispetto al capitale, in ossequio al principio previsto dall'art. 1194 c.c. (cfr. ex multis, Trib. Roma, sez. XVII, n. 5583/2019; conf. CdA Roma n. 2126/2023), come chiarito dalle
Sezioni Unite (cfr. SS.UU. civ. n. 15130/2024, principio di diritto: “In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione "composto" degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti.”).
L'eccezione di usurarietà ex art. 1815, co.2, c.c. degli interessi convenzionali, per superamento del tasso soglia ex art. 2, l. n. 108/1996, è infondata in quanto, contrariamente a quanto allegato da parte opponente a sostegno di tale eccezione, non va operata una sommatoria degli interessi corrispettivi e moratori ai fini del calcolo del T.A.E.G., trattandosi di clausole contrattuali distinte, aventi una diversa funzione (cfr. Cass. civ. , sez. III, n. 26286/2019, principio di diritto: “Nei rapporti bancari, gli interessi corrispettivi e quelli moratori contrattualmente previsti vengono percepiti ricorrendo presupposti diversi ed antitetici, giacchè i primi costituiscono la controprestazione del mutuante e i secondi hanno natura di clausola penale, in quanto costituiscono una determinazione convenzionale preventiva del danno da inadempimento. Essi, pertanto, non si possono fra loro cumulare.”).
L'eccezione di intervenuta prescrizione del credito opposto è infondata, in quanto il termine ordinario di prescrizione decennale ex art. 2946 c.c., operante in materia di responsabilità contrattuale
(artt. 1218 ss. c.c.), decorre dalla scadenza dell'ultima rata del finanziamento (cfr. Cass. civ. n.
17798/2011, testualmente: “la data di decorrenza dalla prescrizione doveva essere individuato con
3 riferimento alla scadenza dell'ultima rata del mutuo in questione e non di certo prendendo in considerazione la data di stipula del mutuo. Infatti il pagamento di ratei di mutui configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata (sul punto, Cass. n. 2301/2004).”), per cui nel caso di specie non è decorso, tenuto conto che il contratto di mutuo è stato stipulato il 14.01.2011 con un piano di ammortamento di 84 rate mensili.
3. Alla luce delle superiori considerazioni l'opposizione va rigettata e, per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto va dichiarato esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c. .
Le Sezioni Unite sopravvenute in corso di causa, in materia di ammortamento alla francese, giustificano la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c. il decreto ingiuntivo n. 156/2021 del presente Tribunale, emesso nel procedimento monitorio n. 601/2021 R.G.; compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Gela, 09/04/2025
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