Art. 1666. Cessazione dal ruolo di riserva 1. Gli iscritti nel ruolo di riserva cessano di appartenervi al compimento del settantottesimo anno di eta' per il grado di maggior generale, del settantatreesimo anno di eta' se ufficiali superiori medici o farmacisti, del settantesimo anno di eta' se ufficiali superiori amministrativi e del sessantottesimo anno di eta' se ufficiali inferiori, conservando a titolo di onore il proprio grado e l'uso dell'uniforme. 2. Gli iscritti al personale di assistenza, raggiunto il cinquantottesimo anno di eta', possono essere impiegati per i servizi territoriali. Gli stessi cessano di appartenere al personale dell'Associazione, al compimento del sessantottesimo anno di eta'.
Articolo 1666 del Codice dell'ordinamento militare
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9 ottobre 2010
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