TRIB
Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 24/03/2025, n. 1708 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1708 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CATANIA
Quinta sezione civile
VERBALE D'UDIENZA
All'udienza del 24 marzo 2025, viene chiamata la causa iscritta al numero 5689/24 r.g.; sono presenti i procuratori delle parti che insistono in atti;
indi, ai sensi dell'art. 429, c. p. c., il g. u. pronuncia la sentenza di seguito riportata con cui definisce il giudizio.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE V CIVILE
IL GIUDICE ISTRUTTORE IN FUNZIONE DI GIUDICE UNICO
SALVATORE BARBERI
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 5689/24 R.G. avente ad oggetto: locazione;
promossa da
, nato a [...] il [...], codice fiscale: Parte_1
, elettivamente domiciliato in Mascalucia, via CodiceFiscale_1
Carbonaro n° 34/L, presso lo studio dell'avv. Carmelo Moschella che lo rappresenta e difende per procura in atti;
- ricorrente -
contro
P. IV , in persona del suo amm.re p.t., con Controparte_1 P.IVA_1
sede in Pozzallo (RG), Via Verdi n. 72, elettivamente domiciliata in Trecastagni
(CT), Via P. Toselli, 38, rappresentata e difesa dall'Avv. P. Maddio giusta procura in atti;
- resistente -
-- -- --
La causa veniva posta in decisione all'udienza del 24 marzo 2025. -- -- --
In fatto ed in diritto
Con atto di intimazione datato 11 aprile 2024 Parte_1
esponeva:
“-che l'istante ha concesso in locazione commerciale alla società
[...]
con sede legale in Pozzallo, via Verdi, 72, P. IV , Controparte_1 P.IVA_1
l'immobile sito al Comune di Trecastagni (CT), Corso Cristoforo Colombo, 42,
P.T, iscritto in Catasto al Fg 19, part. 587, sub. 10, Cat. C1, mq 229, rend. catastale € 3.216,91 (All. 1)
-che il contratto veniva regolarmente registrato in data 30.05.2022, al n. 906,
serie 3T, codice identificativo n. TX322T000906000MD; (All. 2)
-che la durata del contratto veniva fissata in anni sei, prorogabile come per
legge, con decorrenza dal 10.05.2022 al 09.05.2028;
- che il canone di locazione veniva pattuito in € 12.000,00 annui, da corrispondersi in rate mensili di € 1.000,00, entro il giorno 5 di ogni mese;
-che la conduttrice risulta morosa in relazione a tutti i canoni maturati dal mese di marzo 2023 ad oggi, per complessivi € 14.000,00;”.
Ciò premesso, il ricorrente intimava alla resistente sfratto per morosità e chiedeva la condanna al pagamento delle somme dovute a titolo di canone di locazione.
La resistente si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto delle domande di controparte.
Con ordinanza del 30 maggio 2024 è stato disposto il mutamento di rito ex art. 667 c.p.c..
Nel merito, le domande proposte dal ricorrente vanno accolte in quanto pienamente fondate.
In primo luogo, si osserva che, contrariamente a quanto eccepito dalla resistente, il ricorrente, in quanto proprietario dell'immobile de quo, ha senz'altro la legittimazione attiva nella specie anche se lo stesso è socio della società resistente;
infatti, proprietario dell'immobile e società conduttrice sono soggetti assolutamente distinti.
In secondo luogo, parte resistente, pur avendo il relativo onere probatorio,
non ha provato in alcun modo l'integrale pagamento dei canoni locativi da marzo 2023. In particolare, la resistente ha prodotto delle quietanze di pagamento di canoni la cui sottoscrizione è stata peraltro prontamente disconosciuta dal ricorrente;
la resistente non ha formulato alcun istanza di verificazione per cui le dette quietanze sono inutilizzabili: tra l'altro, appare evidente come le stesse siano state sottoscritte illegittimamente dal padre del ricorrente.
L'accertato inadempimento è certamente grave e tale da legittimare la declaratoria di risoluzione del contratto, richiesto dal locatore.
Il contratto di locazione oggetto del contendere va quindi risolto per grave inadempimento della resistente e quest'ultima va condannata a rilasciare immediatamente l'immobile in questione. Si precisa che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, il mancato pagamento del canone di locazione costituisce grave inadempimento per la inosservanza di un'obbligazione primaria che comporta la risoluzione contrattuale (vd. Cass.
n.21242/06); infatti, il canone di locazione, ponendosi in rapporto di corrispettività rispetto alla prestazione del locatore, integra con quest'ultima la causa onerosa del contratto e, pertanto, il mancato pagamento anche di una mensilità del canone priva di causa il godimento dell'immobile nel corrispondente periodo e giustifica, di per sè, la risoluzione del contratto (vd.
Cass. n.12769/98).
Inoltre, a titolo di canoni locativi non pagati va disposta la condanna della resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma mensile di euro
1.000,00 dal marzo 2023 e sino all'effettivo rilascio dell'immobile, oltre agli interessi legali dalla domanda (vd. art. 1282, comma 2, c.c.) al soddisfo.
Le spese processuali, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., seguono la soccombenza e vanno liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P. Q. M.
Il giudice, Salvatore Barberi, pronunciando nella causa n. 5689/24 R.G., così
statuisce:
1) dichiara risolto per grave inadempimento della resistente il contratto di locazione inter partes, avente ad oggetto l'immobile di cui in motivazione;
2) condanna la resistente al rilascio immediato in favore del ricorrente dell'immobile locato, libero e sgombero da persone e cose;
3) condanna la resistente al pagamento in favore del ricorrente a titolo di canoni locativi non pagati della somma mensile di euro 1.000,00 dal marzo 2023 e sino all'effettivo rilascio dell'immobile, oltre agli interessi legali dalla domanda al soddisfo;
4) condanna la resistente al rimborso, in favore del ricorrente, delle spese del giudizio, liquidate in complessivi € 2.980,00, di cui € 180,00 per spese vive,
€ 2.800,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario, I.V.A. e
C.P.A., come per legge.
Deciso, redatto e letto in Catania il 24 marzo 2025.
IL GIUDICE
SALVATORE BARBERI
ATTO DEPOSITATO TELEMATICAMENTE