Articolo 2 della Legge 24 maggio 1967, n. 451
Articolo 1Articolo 3
Versione
12 luglio 1967
Art. 2.
All'onere di lire 500.000.000 derivante dalla attuazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1967 si provvedera' mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio medesimo, destinato a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 12 luglio 1967