Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 17/04/2025, n. 102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 102 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 182/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI riunito in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dott. Carlo Sabatini Presidente
Dott. Roberto Colonnello Giudice
Dott. ssa Barbara Vicario Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato da
(C.F.: , elettivamente domiciliato in Terni, Via Parte_1 C.F._1
Cesare Battisti n. 7, presso lo studio dell'Avv. Carlo Moroni che lo rappresenta e difende come da procura alle liti in atti e da
(C.F.: , elettivamente domiciliata in Rieti, Via Parte_2 C.F._2
Porta Romana n. 64, presso lo studio dell'Avv. Maria Antonietta Cenciarelli che la rappresenta e difende come da procura in atti ricorrenti con l'intervento del PM
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio con contestuale trasferimento immobiliare
Ragioni di fatto e di diritto e hanno contratto matrimonio concordatario il 26 maggio 2007, Parte_1 Parte_2
trascritto nel registro dello Stato Civile del Comune di San Vittore OL (MI), (atto n.3, anno 2007, parte 1).
Dalla unione coniugale sono nate , in data 24/6/2010, e in data Persona_1 Persona_2
2/8/2012.
I coniugi hanno sottoscritto un accordo di separazione a seguito di convenzione di negoziazione assistita, munita dell'autorizzazione del P.M. presso il Tribunale di Rieti, in data 24.08.2023 e da allora tra le parti non si è più ricostituita l'unione materiale e spirituale.
1. La casa coniugale sita in Cittaducale (RI), Frazione Santa Rufina, Via Cerreto n. 2/A verrà assegnata al IG. quale definitiva regolamentazione dei rapporti di natura Parte_1 patrimoniale e, per l'effetto, la IG.ra trasferirà allo stesso la proprietà Parte_2 dell'immobile, con tutti gli arredi e corredi, previo ritiro di tutti gli effetti personali e delle figlie, come da protocollo del Tribunale di Rieti.
2. Le figlie minori e continueranno ad essere affidate congiuntamente ad entrambi i Per_1 Per_2
genitori, ma collocate presso la nuova abitazione sita in Rieti, Via Eugenio Benucci n. 3, identificata al Catasto Fabbricati del Comune detto al Fg. 69 (ex 94), part. 227, sub. 21, cat. A/2, Cl. 2, Vani
5,5, R.C. € 511,29 e Sub 13, Cat. C/6, Cl. 6, Sup. catastale mq. 7, R.C. € 14,46, giusta proposta d'acquisto del 29.11.2024, accettata dalla venditrice , presso il quale immobile la CP_1
medesima si trasferirà entro gg. 15 dalla stipula del rogito di compravendita fissato per la data del
31.5.2025.
3. I coniugi sono economicamente indipendenti e, pertanto, nessuno dei due sarà tenuto a versare alcunché all'altro a titolo di assegno divorzile.
4. Il IG. , quale contributo al mantenimento delle figlie minori e , Parte_1 Per_1 Per_2 continuerà a corrispondere alla IG.ra una somma mensile di € 250,00 per Parte_2
ciascuna figlia, entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario alla stessa intestato (iban:
IT 29 W 03069 14601 100000009673); tale importo verrà rivalutato annualmente in base agli indici
ISTAT. La IG.ra , quale genitore collocatario delle minori, continuerà a percepire Pt_2
l'assegno unico per entrambe le figlie. Il IG. , oltre alla suddetta somma, verserà quale Parte_1
contributo al mantenimento delle minori il 50% delle spese straordinarie concordate e comunque come da protocollo di intesa tra il Tribunale di Rieti e l'Ordine degli Avvocati di Rieti.
5. Il IG. , genitore non convivente, potrà vedere le figlie minori e secondo Parte_1 Per_1 Per_2
le modalità già concordate nella convenzione di negoziazione assistita in materia di separazione personale allegata, alla quale ci si riporta;
6. La IG.ra , genitore collocatario ed il IG. sono obbligati Parte_2 Parte_1 ad informarsi a vicenda circa l'andamento scolastico e le condizioni di salute delle bambine, nonché di ogni altro aspetto e/o problema inerente la crescita fisica e psicologica delle minori e dovranno vicendevolmente informarsi preventivamente circa eventuali visite mediche specialistiche alle quali saranno sottoposte le figlie, così come di qualsivoglia evento o fatto che veda le figlie protagoniste dovrà vedere l'altro genitore perfettamente partecipe e consapevole di ogni scelta dovesse essere assunta per e nell'interesse delle stesse, sia per cose attinenti l'aspetto ludico, scolastico ovvero formativo. Entrambi i genitori, pertanto, o l'uno e l'altro alternativamente, dovranno partecipare alle riunioni scolastiche o a riunioni di altro genere.
7. Con la sottoscrizione del presente atto ed a conferma della definizione di ogni e qualsivoglia pendenza in ordine ai pregressi ricorsi introdotti in Tribunale, le parti, in linea con quanto espresso nel punto che precede, si impegnano espressamente ad assumere di concerto con l'altro genitore ogni decisione riguardante le figlie, evitando alle stesse di trasmettere messaggi contraddittori sul tipo di educazione da impartire alle minori in linea con le finalità educative delle stesse, improntata ad una sana crescita che tenga conto delle inclinazioni e dell'interesse delle stesse. Entrambi si riportano e si impegnano a rispettare rigorosamente quanto concordato in sede di negoziazione assistita cui si rinvia per il dettaglio circa le modalità di affidamento.
8. La IG.ra , a sistemazione di tutti i rapporti familiari, trasferisce in piena Parte_2
proprietà al IG. , che accetta, il seguente bene e precisamente: Parte_1
- fabbricato di civile abitazione con annesso magazzino-portico, 2 garage, nonchè corte uso giardino sito in Cittaducale (RI), Fraz. Santa Rufina, Via Cerreto n. 2/A, censito al catasto fabbricati del Comune detto al foglio 6, part. 273/1 – 1105, graffate, cat. A/2, vani 7,5, Rendita Catastale €
619,75 Il fabbricato), al foglio 6, part. 1318/4, Cat. C/2, Cl. 2, Consistenza mq. 44, R.C. € 61,35 (il magazzino-portico) al foglio 6, part. 1318/1, cat. C/6, Cl. 13, consistenza mq. 11, R.C.€ 34,71 (il garage), al foglio 6, part. 1318/2, Cat. C/6, Cl. 12, consistenza mq. 28, R.C. € 104,12 (Il secondo garage) e al catasto terreni sempre del citato Comune al foglio 6, part. 1367, seminativo arborato, are 3, mq. 50, R.D. 0,15, R.A. 0,18, il tutto confinante con fosso e Controparte_2 Persona_3
strada comunale, salvo altri e come riportato nelle planimetrie allegate alla perizia giurata del geom. che, previa sottoscrizione delle parti, risultano depositate in catasto. Persona_4
Le parti dichiarano, altresì, che i dati catastali indicati e le planimetrie dell'immobile sono conformi allo stato di fatto del bene;
inoltre è stata verificata la coincidenza degli intestatari catastali con le risultanze dei Registri Immobiliari.
La parte venditrice dichiara che l'immobile ceduto le è pervenuto in forza di atto di vendita a rogito
Notaio di Rieti in data 09.05.2008 rep. 70501 registrato a Rieti il 12.05.2008 al Persona_5
n. 2122 (il fabbricato, il magazzino ed i 2 garage) ed in forza di atto di vendita a rogito Notaio
di Rieti in data 22.11.2016, rep. 32648 trascritto a Rieti il 30.11.2016 al n. Persona_6
7741 R.P. (il terreno).
La parte venditrice, IG.ra , ai sensi del DPR 445/2000, consapevole delle Parte_2
conseguenze derivanti dalle dichiarazioni false o mendaci, dichiara che la costruzione dell'immobile oggetto del presente atto è iniziata in data anteriore al 01.09.1967 e, successivamente, sono statti eseguiti lavori di risanamento conservativo in forza di concessione edilizia n. 1658 del 28.05.1999, concessione edilizia in sanatoria n. 1763 del 27.03.2001, concessione edilizia in sanatoria n. 1891 del 03.10.2002 e lavori di manutenzione straordinaria in forza di DIA presentata al Comune di Cittaducale il 21.09.2007 e successiva DIA in variante presentata il 19.11.2007 e che il fabbricato è stato dichiarato agibile con certificato prot. N. 3863 del 11.03.2008. Infine, si allega l'attestazione della prestazione energetica rilasciata dal Geom. in data 22 gennaio 2025, pro. 80161 e, per l'effetto, il cessionario dichiara di aver Persona_4 ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine all'APE degli edifici.
Il prezzo concordato tra le parti per la cessione della piena proprietà dell'immobile sopra indicato, sempre a sistemazione dei rapporti familiari, è stato di comune accordo convenuto in € 110.000,00
(centodiecimilaeuro/00) che la parte acquirente verserà alla parte venditrice con le seguenti modalità:
- € 40.000,00 (quarantamilaeuro/00) sono stati già versati dalla parte acquirente alla parte venditrice mediante assegno circolare tratto sulla Banca Intesa SanPaolo – filiale di Rieti – n.
3307104185-08, così mettendo in condizione la IG.ra di sottoscrivere il contratto Pt_2 preliminare per l'acquisto dell'immobile sito in Rieti, Via Eugenio Benucci n. 3, le cui spese notarili, sempre a titolo di definitiva regolamentazione dei rapporti di natura patrimoniale, saranno a carico del IG. ; di tale somma la IG.ra ne rilascia quietanza;
€ Parte_1 Parte_2
70.000,00 (settantamilaeuro/00) verranno versati dall'acquirente alla venditrice entro il 31 maggio
2025, mediante il ricavato di un finanziamento che il IG. già ha richiesto e Parte_1 concesso dalla Banca Intesa SanPaolo S.p.A. fermo restando l'obbligo di di Parte_1
documentare alla banca mutuante della IGnora la disponibilità delle predetta Parte_2 somma funzionale alla IGnora per l'erogazione a suo favore dell'altro mutuo Parte_2 per l'acquisito della casa in via Benucci n. 3 Rieti;
il IGnor si obbliga altresì Parte_1
a farsi carico delle spese notarili per l'acquisto della casa di via Benucci n. 3 in Rieti;
Parte venditrice rinuncia all'iscrizione dell'ipoteca legale, con esonero del Conservatore dei Registri
Immobiliari da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo e si conviene tra le parti che ai fini della quietanza di pagamento di tale importo farà fede il bonifico bancario effettuato entro la detta data.
Gli immobili oggetto del presente trasferimento sono ceduti a corpo e non a misura, con tutti i diritti, accessioni, accessori e pertinenze ed eventuali servitù attive e passive esistenti.
La parte alienante dichiara e garantisce che quanto è oggetto del presente atto è di sua piena ed esclusiva proprietà e disponibilità e libero da pesi, vincoli, trascrizioni ed inscrizioni pregiudizievoli, privilegi anche fiscali, diritti di terzi anche di prelazione e che non esistono rapporti di locazione o affitto aventi per oggetto, totalmente o parzialmente i medesimi beni.
Al fine della piena attuazione degli impegni assunti, le parti dichiarano che il presente trasferimento
è esente da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 19 L. 74/87 e della sentenza Corte Costituzionale
n. 154/1999, essendo la descritta cessione funzionale ed indispensabile al raggiungimento dell'accordo di divorzio.
Infine, le parti, preso atto di quanto statuito dalla sentenza a S.U. della Corte di Cassazione n.
21761 del 29.07.2021, secondo cui il suddetto accordo, in quanto inserito nel verbale di udienza, assume forma di atto pubblico, valido per la trascrizione ai sensi del combinato disposto degli artt.
2463 e 2657 cod.civ., si obbligano a curare la trascrizione nel più breve tempo possibile e a depositare il duplo della nota, in segno di avvenuta esecuzione della formalità, presso la Cancelleria del Tribunale.
Le parti, nel richiedere la trascrizione dell'atto, esonerano il Conservatore da ogni eventuale responsabilità a riguardo.
Alla udienza del 20.2.2025 le parti si sono riportate al contenuto del ricorso.
Il giudice, verificata la documentazione prodotta ed eseguite le formalità per il disposto trasferimento immobiliare, ha riservato la decisione al Collegio.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
***
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alle figli non sono in contrasto con gli interessi delle stesse, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
In ragione della domanda congiunta, le spese di lite devono ritenersi compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando: - dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 Pt_2
in data 26 maggio 2007, trascritto nel registro dello Stato Civile del Comune di San Vittore
[...]
OL (MI) (Atto n.33, anno 2007, parte I);
- recepisce le condizioni di cui in epigrafe;
- prende atto delle ulteriori condizioni di divorzio e provvede in conformità delle stesse da intendersi qui trascritte;
- dichiara compensate le spese di lite.
Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San Vittore OL (MI) (atto n.3, anno 2007, parte 1) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Rieti, il 21.3.2025
Il giudice del.
d.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio