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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 21/03/2025, n. 195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 195 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Milano
Sezione II Civile
RG 1549/2024 riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori dott. Laura De Simone Presidente dott. Guendalina Pascale Giudice relatore dott. Rosa Grippo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per dichiarazione di apertura di liquidazione controllata promosso su istanza già rassegnata in via subordinata in data 6.12.24
DA avv. Alberto M. Tedoldi, in proprio e per l'omonimo studio legale.
CONTRO
col patrocinio dell'avv. Maria Teresa D'Argento CP_1 P.IVA_1
IN PROPRIO
Il Tribunale esaminati gli atti ed udita la relazione del Giudice Delegato;
rilevato in fatto che:
• con ricorso ritualmente depositato il creditore ha chiesto dichiararsi l'apertura della liquidazione giudiziale e, in subordine, controllata nei confronti di;
CP_1
• fissata udienza, il contraddittorio si è regolarmente costituito con la notifica a parte debitrice del ricorso e del decreto di fissazione;
• Parte debitrice si è ritualmente costituita e difesa nel procedimento in esame, eccependo l'insussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda principale di apertura della
LG e, per contro, aderendo alla domanda subordinata di apertura della LC;
osserva quanto segue. Sussiste ai sensi dell'art. 27 co. 2 CCI la competenza di questo Tribunale dal momento che parte debitrice risiede in Comune ricompreso nella competenza territoriale del Tribunale di Milano.
• Per ciò che attiene i parametri di cui all'art. 2 co. 1 lett. d) CCI, gli stessi risultano dall'istruttoria espletata;
• Ricorre il requisito di cui all'art. 268 co. 2 CCI, essendo la somma del debito nei confronti di parte ricorrente e di quello erariale superiore a euro 50.000,00;
• Quanto al requisito dell'insolvenza ex art. 2 co. 1 lett. b) CCI, va rammentato in diritto che essa è lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.
• È da opinarsi, che nella specie, ricorra una situazione di insolvenza, desumibile dalle stesse dichiarazioni confessorie della resistente che ha aderito alla domanda subordinata avversaria;
•la sospensione delle procedure esecutive eventualmente in atto conseguirà poi all'art. 270 co. 5 CCI, che contiene un espresso richiamo ai precedenti articoli 150 e 151; Ritiene, pertanto, il Collegio che sussistano i presupposti di cui all'art. 268 e 269 CCI e che debba emettersi sentenza ex art. 270 CCI;
pagina 1 di 2
P.Q.M.
1) in accoglimento della domanda subordinata, DICHIARA l'apertura della liquidazione controllata di con sede in Milano, via Monte Napoleone 8; CP_1 P.IVA_1
2) NOMINA Giudice Delegato il dott. Guendalina Pascale;
3) NOMINA Liquidatore la dott.ssa Paola Parisi, disponendo la comunicazione a questi della presente sentenza;
4) ORDINA al debitore, ove non vi abbia già provveduto, di depositare, entro sette giorni, l'elenco dei creditori;
5) ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;
6) ORDINA la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
7) ORDINA ai sensi dell'art. 270 co. 4 CCI, che la presente sentenza sia notificata al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, nonché che sia inserita nel sito internet del tribunale;
8) DISPONE, a cura del Liquidatore, in caso di sussistenza di beni immobili o mobili registrati, la trasmissione della presente sentenza al Conservatore dei Registri Immobiliari e/o al PRA competente, ai fini della trascrizione.
Così deciso in Milano, il 20.3.25
Il Presidente
Dott.ssa Laura De Simone
Il Giudice relatore
Dott.ssa Guendalina Pascale
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Milano
Sezione II Civile
RG 1549/2024 riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori dott. Laura De Simone Presidente dott. Guendalina Pascale Giudice relatore dott. Rosa Grippo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per dichiarazione di apertura di liquidazione controllata promosso su istanza già rassegnata in via subordinata in data 6.12.24
DA avv. Alberto M. Tedoldi, in proprio e per l'omonimo studio legale.
CONTRO
col patrocinio dell'avv. Maria Teresa D'Argento CP_1 P.IVA_1
IN PROPRIO
Il Tribunale esaminati gli atti ed udita la relazione del Giudice Delegato;
rilevato in fatto che:
• con ricorso ritualmente depositato il creditore ha chiesto dichiararsi l'apertura della liquidazione giudiziale e, in subordine, controllata nei confronti di;
CP_1
• fissata udienza, il contraddittorio si è regolarmente costituito con la notifica a parte debitrice del ricorso e del decreto di fissazione;
• Parte debitrice si è ritualmente costituita e difesa nel procedimento in esame, eccependo l'insussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda principale di apertura della
LG e, per contro, aderendo alla domanda subordinata di apertura della LC;
osserva quanto segue. Sussiste ai sensi dell'art. 27 co. 2 CCI la competenza di questo Tribunale dal momento che parte debitrice risiede in Comune ricompreso nella competenza territoriale del Tribunale di Milano.
• Per ciò che attiene i parametri di cui all'art. 2 co. 1 lett. d) CCI, gli stessi risultano dall'istruttoria espletata;
• Ricorre il requisito di cui all'art. 268 co. 2 CCI, essendo la somma del debito nei confronti di parte ricorrente e di quello erariale superiore a euro 50.000,00;
• Quanto al requisito dell'insolvenza ex art. 2 co. 1 lett. b) CCI, va rammentato in diritto che essa è lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.
• È da opinarsi, che nella specie, ricorra una situazione di insolvenza, desumibile dalle stesse dichiarazioni confessorie della resistente che ha aderito alla domanda subordinata avversaria;
•la sospensione delle procedure esecutive eventualmente in atto conseguirà poi all'art. 270 co. 5 CCI, che contiene un espresso richiamo ai precedenti articoli 150 e 151; Ritiene, pertanto, il Collegio che sussistano i presupposti di cui all'art. 268 e 269 CCI e che debba emettersi sentenza ex art. 270 CCI;
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P.Q.M.
1) in accoglimento della domanda subordinata, DICHIARA l'apertura della liquidazione controllata di con sede in Milano, via Monte Napoleone 8; CP_1 P.IVA_1
2) NOMINA Giudice Delegato il dott. Guendalina Pascale;
3) NOMINA Liquidatore la dott.ssa Paola Parisi, disponendo la comunicazione a questi della presente sentenza;
4) ORDINA al debitore, ove non vi abbia già provveduto, di depositare, entro sette giorni, l'elenco dei creditori;
5) ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;
6) ORDINA la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
7) ORDINA ai sensi dell'art. 270 co. 4 CCI, che la presente sentenza sia notificata al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, nonché che sia inserita nel sito internet del tribunale;
8) DISPONE, a cura del Liquidatore, in caso di sussistenza di beni immobili o mobili registrati, la trasmissione della presente sentenza al Conservatore dei Registri Immobiliari e/o al PRA competente, ai fini della trascrizione.
Così deciso in Milano, il 20.3.25
Il Presidente
Dott.ssa Laura De Simone
Il Giudice relatore
Dott.ssa Guendalina Pascale
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