CA
Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 12/06/2025, n. 469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 469 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. 918/2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce — Sezione Prima Civile — composta dai Signori:
1) Dott. Riccardo MELE - Presidente
2) Dott. Maurizio PETRELLI - Consigliere
3) Dott.ssa Patrizia EVANGELISTA - Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n° 918 del ruolo generale delle cause dell'anno 2019 pendente
TRA
(P.I. ), in persona del suo legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Nicola Fortunato
- APPELLANTE -
C O N T R O
(P.I. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2
tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Cretì
- APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE –
La causa è stata trattenuta in decisione in data 23.09.2022 dopo la precisazione delle conclusioni, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudice di prime cure ha così testualmente ricostruito lo svolgimento del processo: “Con atto di citazione del 16.02.2010, ritualmente notificato, la CP_1
in persona del legale rappresentante p.t., conveniva in giudizio la
[...] [...] in persona del legale rappresentante p.t.. al fine di sentir accogliere CP_2
le seguenti conclusioni: "1) Accertare e dichiarare la sussistenza dei vizi sull'impianto così come descritti in narrativa e per l'effetto accertare e dichiarare il minor valore dell'opera realizzata in rapporto agli interventi necessari per il ripristino dell'impianto a perfetta regola d'arte: 2) Accertare e dichiarare l'eccessiva onerosità del prezzo preventivato e richiesto delle vasche in PE rispetto a quello medio di mercato e, per l'effetto dichiarare il minor prezzo corrispettivo globale dell'appalto riducendolo in ragione della differenza tra prezzo richiesto ed accertato;
3) Accertare e dichiarare l'intervenuto inutilizzo in corso d'opera delle dette vasche in PE e la assoluta inutilizzabilità della fornitura ai fini del funzionamento dell'impianto e, per l'effetto, dichiarare il minor prezzo corrispettivo dell'appalto riducendolo in ragione della sottrazione del prezzo corrispettivo della fornitura non utilizzata;
4) Accertare e dichiarare i danni derivati a seguito dell'inadempimento denunciato e per la consequenziale inattività di impresa e, per l'effetto condannare la convenuta al relativo risarcimento in ragione dell'importo di euro 25.000.00 o di quella somma maggiore o minore che il
Tribunale riterrà di condannare in sua Giustizia, anche per valutazione equitativa, e sempre nei limiti della sua competenza per valore, oltre interessi e rivalutazione dal di dell'evento fino al soddisfo;
5) Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio". L'attrice assumeva di aver commissionato alla
[...]
la realizzazione, presso la darsena di proprietà, di un impianto di trattamento acque CP_2
meteoriche di prima pioggia e di lavaggio carene, per un corrispettivo finale di euro 42.000,00 oltre IVA, compresa la fornitura di vasche di prima raccolta che, inizialmente, erano previste di tipo esterno in PVC
e, successivamente, furono modificate in quanto l'eccessiva pressione non sarebbe stata contenuta nelle vasche in PVC, rendendosi invece necessaria la costruzione di vasche interrate in cemento. L'impianto venne ultimato e consegnato in data 28.10.09. La società attrice deduceva che nell'imminenza della messa in marcia dell'impianto, lo stesso aveva manifestato subito dei malfunzionamenti a carico dell'alimentazione dell'impianto, il cui pannello di controllo elettrico, a causa di immissione di acqua di raccolta, andava in corto circuito, interrompendo il funzionamento delle pompe di sollevamento. In data 04.11.2009, la ditta costruttrice interveniva a seguito delle lamentele dell'appaltante senza però risolvere in maniera definitiva le problematiche rilevate, che venivano formalmente denunciate con raccomandata del 23.11.2009, già anticipata via email, nella quale venivano elencati tutti gli inconvenienti tecnici riscontrati nella pur minima durata di utilizzo dell'impianto. La convenuta riscontrava la suddetta contestazione, non risolvendo, però, il problema tecnico che rendeva l'impianto inutilizzabile: quindi, l'attrice si vedeva costretta a rivolgersi ad altra ditta per la stipula del contratto di manutenzione, imposto ex lege, sottoscrivendo lo stesso con la società Ecoimpianti Sud S.r.l.. Risultati vani i tentativi di comporre la lite in sede extragiudiziale, la adiva codesto tribunale per sentire accogliere le conclusioni innanzi richiamate. Con Controparte_1
comparsa di costituzione e risposta del 24.05.2010 si costituiva in giudizio la in Controparte_2
persona del legale rappresentante p.t. al fine di impugnare e contestare in toto il contenuto dell'atto di citazione e chiedere l'accoglimento delle seguenti conclusioni: In via preliminare: 1) dichiarare
l'incompetenza per territorio del tribunale di Lecce sezione distaccata di Gallipoli, nel contempo accertando
e dichiarando la competenza per territorio del tribunale di Taranto;
nel merito: 2) rigettare la domanda di accertamento come formulata nelle conclusioni sub 1) e 2) dell'atto di citazione in quanto inammissibili, ovvero, in subordine, infondate in fatto e/o in diritto per mancanza totale dei presupposti di legge;
3) rigettare la domanda di accertamento come formulata nelle conclusioni sub 3) dell'atto di citazione in quanto inammissibile, ovvero, in subordine, infondata in fatto e/o in diritto per mancanza totale dei presupposti di legge;
4) rigettare la domanda di accertamento e di condanna come formulata nelle conclusioni sub 4) dell'atto di citazione in quanto infondata in fatto e/o in diritto;
5) accogliere la domanda riconvenzionale così come spiegata e per l'effetto condannare la in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t. al pagamento della somma di euro 45.360,00 (IVA inclusa) quale corrispettivo per
l'esecuzione dell'appalto de quo, maggiorato di interessi moratori;
6) in subordine, solo nella denegata ipotesi di non accoglimento delle conclusioni sub 5) che precedono, accogliere la domanda riconvenzionale come spiegata e, per l'effetto, condannare la in persona del legale rappresentante al Controparte_1
pagamento della somma di euro 45.360,00 (IVA inclusa) quale corrispettivo per l'esecuzione dell'appalto de quo maggiorato di interessi moratori e/o rivalutazione monetaria;
7) in via di estremo subordine, nel caso di accoglimento, ancorché parziale, della domanda attrice, compensare giudizialmente l'eventuale credito di parte attrice con il credito dell'odierna parte convenuta così come risulteranno rispettivamente accertati dal tribunale adito;
8) condannare parte attrice alla refusione delle spese di giudizio, ovvero, in estremo subordine, compensare le stesse tra le parti in causa. Con ordinanza depositata il 22.10.2013, veniva rigettata l'eccezione di incompetenza territoriale formulata dalla società convenuta. La causa veniva istruita mediante la produzione documentale, l'interrogatorio formale delle parti, la prova testimoniale e la consulenza tecnica d'ufficio, quindi, all'udienza odierna, previa precisazione delle conclusioni, si perveniva alla definizione del giudizio ai sensi dell'articolo 281 sexies c.p.c..” Con sentenza n. 1027/2019, pubblicata il 21.03.2019, il Tribunale di Lecce ha rigettato quasi integralmente le domande attoree, riconoscendo in favore della una Controparte_1
riduzione minima - pari ad euro 130,00 più IVA del prezzo iniziale della fornitura - di quanto dovuto all'appaltatrice, e, in accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata dalla convenuta, ha condannato parte attrice al pagamento della complessiva somma di euro 37.360,00 più IVA, oltre (i soli) interessi legali dal dovuto all'effettivo soddisfo, in favore della quale saldo della fornitura ed installazione oggetto Controparte_2
dell'offerta n. 65/09 – rev. 02 del 30.06.2009. Il tribunale ha compensato le spese di lite tra le parti e ha dichiarato provvisoriamente esecutiva la sentenza di primo grado.
Con atto di citazione ritualmente notificato il 18.10.2019, ha interposto CP_2
appello avverso tale pronuncia, affidandolo ai motivi di cui appresso, e ha chiesto la condanna di parte avversaria alla refusione delle spese del grado di appello, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Con comparsa del 31.12.2019, si è costituita in giudizio la società Controparte_1
chiedendo il rigetto dell'avverso gravame in quanto inammissibile, improcedibile e, comunque, infondato, e ha interposto rituale appello incidentale per i motivi di cui si dirà, instando per l'accoglimento delle conclusioni di cui all'atto di citazione di primo grado, con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario.
La ha chiesto, altresì, la sospensione dell'efficacia esecutiva della Controparte_1
pronuncia di primo grado.
Con ordinanza del 28.07.2020, ritenuti non sussistenti i gravi motivi ai fini della sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata, la Corte ha respinto l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, e ha fissato per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 23.03.2022.
A seguito del deposito di note di trattazione scritta, e fatte precisare le conclusioni alle parti, con ordinanza del 23.03.2022, il Collegio ha introitato la causa per la decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va preliminarmente esaminata l'eccezione di inammissibilità-improcedibilità dell'appello per intervenuta acquiescenza del titolo giudiziario dedotta da Controparte_1
Secondo la società, il fatto che l'appellante principale abbia posto in esecuzione la sentenza di primo grado, notificata insieme all'atto di precetto in data immediatamente antecedente alla notifica dell'atto di gravame, rappresenterebbe un comportamento incompatibile con la volontà di avvalersi dell'impugnazione, comportando acquiescenza tacita al primo giudicato.
1.2. Come a più riprese chiarito dalla Suprema Corte, l'acquiescenza consiste nell'accettazione della sentenza, ovverosia nella manifestazione, da parte del soccombente, della volontà di non impugnare, la quale può avvenire sia in forma espressa, sia in forma tacita: in quest'ultimo caso, l'acquiescenza può ritenersi sussistente soltanto quando l'interessato abbia posto in essere atti dai quali sia possibile desumere, inequivocabilmente, il proposito di non contrastare gli effetti giuridici della pronuncia e i predetti atti siano assolutamente incompatibili con la volontà di avvalersi dell'impugnazione (ex multis, Cass.
n. 16460 del 2004; Cass. n. 2826 del 2008). In linea di principio, la manifestazione dell'intento di procedere all'esecuzione, espressa attraverso la notifica della sentenza integrata dal pedissequo atto di precetto, non costituisce per l'intimante un comportamento incompatibile con la volontà di impugnare la sentenza medesima, allorché sia risultato - come nella specie - solo parzialmente vittorioso, essendo evidente in tal caso la volontà di realizzare nel più breve tempo quanto riconosciutogli in sentenza, senza rinunciare necessariamente alle richieste non accolte (Cass., sez. II, 30 giugno 2015, n.
13399, Cass. n. 26156 del 2006).
Ciò posto, l'eccezione de qua deve essere disattesa in quanto infondata.
2. Passando all'esame dei motivi di gravame, l'ordo questionum impone che sia esaminato prima l'appello incidentale nella parte in cui, con lo stesso, si contesta sostanzialmente nel merito il rigetto delle conclusioni di cui all'atto di citazione in primo grado.
2.1. Prima di procedere, tuttavia, alla delibazione dei motivi di appello incidentale, occorre rigettare l'eccezione di inammissibilità dello stesso formulata dalla in sede CP_2
di comparsa conclusionale. Il fatto che il legale della abbia omesso di Controparte_1 formulare – tramite corrispondenza con il procuratore di controparte - espressa riserva di appello, avanzando, invece, una proposta di rateizzazione di quanto dovuto alla CP_2
in virtù di sentenza esecutiva, e contestando il conteggio degli interessi legali, non
[...]
comporta, infatti, acquiescenza alla sentenza gravata. Come chiarito dalla Suprema Corte, invero, l'acquiescenza, ai sensi dell'art. 329 cod. proc. civ., come non può essere ravvisata nel fatto che il soccombente abbia pagato il debito di cui alla sentenza esecutiva, ancorché senza espressa riserva d'impugnazione, a maggior ragione, non può evincersi dal fatto che egli ne abbia chiesto la rateazione (Cass. n. 9075 del 2014).
3. Ciò detto, con il primo motivo di appello incidentale, rubricato “Contestazione in ordine all'esecuzione dell'opera – Omessa pronuncia del Giudice di prime cure su uno specifico motivo della domanda di primo grado – Contraddittorietà della motivazione”, l'appellante incidentale deduce l'erroneità della sentenza nella parte in cui il primo giudice ha rigettato la domanda con cui la ha chiesto la detrazione del prezzo delle vasche in PVC dal corrispettivo Controparte_1
finale dell'appalto. Secondo la società deducente, il costo delle vasche in polipropilene - mai installate, né utilizzate, in quanto sostituite con delle vasche in cemento armato, in virtù di una variazione progettuale voluta in corso d'opera dalla - non dovrebbe CP_1
essere sostenuto dalla stessa, proprio in considerazione della mancata installazione di tali vasche. A parere dell'appellante incidentale, il tribunale avrebbe adottato una decisione errata, in quanto appiattita su alcuni passaggi della consulenza tecnica assolutamente non condivisibili. La mancata detrazione del costo specifico delle vasche in PVC non sarebbe, infatti, giustificata né dal fatto che le modifiche in corso d'opera sono attribuibili a una scelta della committente, né dal fatto che il corrispettivo dell'appalto è stato stabilito a corpo e non a misura.
3.1. Ebbene, sul punto, si rileva che in merito al corrispettivo dovuto all'appaltatore, occorre distinguere tra le variazioni dell'opera autorizzate (concordate) dal committente
(art. 1659 c.c.) e quelle da questi ordinate (art. 1661 c.c.). Per le prime, è riconosciuto un compenso all'appaltatore, quando si tratti di appalti a misura, mentre è escluso per gli appalti a corpo o a forfait. Per le altre variazioni, l'appaltatore ha diritto a compenso supplementare, sempreché esse abbiano importato un maggiore costo rispetto alle opere inizialmente commesse, anche se il prezzo dell'opera era stato determinato globalmente (a corpo), non a misura;
vanno considerate variazioni ordinate quelle che siano apportate su iniziativa del committente, anche se con l'assenso dell'appaltatore.
Come noto, la variazione del prezzo potrebbe, tuttavia, consistere anche in una sua diminuzione perché, ad esempio, la variante comporta una riduzione dell'opera. In tale ipotesi - e sempre che non sussista una responsabilità delle parti -, occorre distinguere due eventualità: se l'appaltatore ha già acquistato i materiali o realizzato la parte dell'opera in questione, dovrebbe ugualmente essere pagata l'opera per intero, ai prezzi contrattuali;
se, invece, la parte dell'opera da “stralciare” non è stata ancora realizzata o non sono ancora stati acquistati i materiali, il prezzo a essa relativo non dovrebbe essere corrisposto, pur essendo dovuta all'appaltatore una somma a titolo di mancato guadagno. In altre parole, qualora intervengano variazioni in diminuzione, l'appaltatore ha diritto al rimborso delle spese già compiute o impegnate per obbligazioni ormai assunte.
Nel caso di specie, come rilevato dal c.t.u., e come ammesso dalla stessa , la CP_1
sostituzione delle vasche in polipropilene con vasche in cemento armato costituisce una variazione ordinata dalla committente, giacché l'installazione di vasche in pvc è stata prevista contrattualmente e solo in corso d'opera la ha deciso gli operare una CP_1
scelta progettuale di tipo diverso: nel preventivo dell'appaltatrice del 30/06/2009, accettato dalla società committente, si parla, infatti, specificamente di vasche in PVC;
solo a partire dal progetto presentato dalla provincia del 23/09/2009 viene specificato che le stesse dovevano essere in cemento. Né la necessità di tale variante può essere attribuita ad una erronea valutazione rispetto al materiale da utilizzare della la quale Controparte_2
aveva originariamente proposto il ricorso a vasche in pvc, adatte soltanto per uso esterno
(id est, non interrato). Ed invero, come chiarito anche dal c.t.u., dai progetti originali della
, si intuisce soltanto che le vasche dovevano essere collocate in posizione CP_1
sottoposta (ma non necessariamente incassata) rispetto all'impianto di trattamento, ma non vi è alcuna specificazione, in tali elaborati, del fatto che le vasche avrebbero necessariamente dovuto essere in cemento ed incassate nel terreno, donde la necessità di proporre l'acquisto di vasche di materiale diverso dal pvc.
Lo stesso Ing. escusso all'udienza del 26.03.2015, ha dichiarato quanto segue: “quale Tes_1
progettista confermo che inizialmente il progetto prevedeva vasche di raccolta esterne e che in corso d'opera ho modificato il progetto con vasche interrate al fine di poter utilizzare il piazzale senza l'ingombro delle vasche esterne;
escludo problemi tecnici ma solo opportunità aziendali”.
Pertanto, a parere della Corte, come condivisibilmente ritenuto dal Tribunale, trattandosi di un appalto a corpo, il costo economico della variazione progettuale in corso d'opera voluta dalla committente non può gravare economicamente sull'appaltatrice, la quale, provvedendo al reperimento del materiale previsto dagli originari accordi contrattuali, non ha fatto altro che adempiere l'obbligazione assunta, non rilevando eventuali variazioni ordinate in diminuzione dalla committente.
Tale motivo di appello incidentale deve essere, pertanto, disatteso.
4. Con il secondo motivo d'appello incidentale, rubricato “Contestazioni in ordine all'esecuzione dell'opera – Omessa valutazione del giudice di prime cure delle prove acquisite all'incarto processuale su ulteriore e specifico punto della domanda di primo grado – Contraddittorietà della motivazione”,
l'appellante incidentale contesta l'erroneità della sentenza nella parte in cui il primo giudice, tramite un'erronea valutazione delle risultanze istruttorie, non ha ritenuto e accertato l'inadempimento della controparte e ha rigettato, pertanto, la domanda di risarcimento del danno conseguenziale derivato dall'inutilizzabilità dell'impianto e dal blocco dell'attività di impresa a causa dei vizi dell'opera. Specificamente, la impugna le Controparte_1
statuizioni della sentenza con cui il giudice ha ritenuto che “Per quanto riguarda gli interventi di riparazione effettuati da e riportati in premessa nei punti da a) a CP_1
g), si tratta di anomalie manifestatesi a seguito della messa in marcia e ormai riparate” e
“Questo Giudice ritiene che le risultanze delle prove orali, da sole, non possono essere sufficienti a provare la fondatezza dell'an della domanda”.
4.1. Anche tale motivo è infondato.
Giova preliminarmente evidenziare che i profili di censura mossi dalla Controparte_1
avverso la statuizione di rigetto della domanda risarcitoria non attingono l'effettiva ratio decidendi della statuizione impugnata, fondata sull'impossibilità di valutare nell'an e nel quantum i danni all'attività produttiva, risultando, gli stessi, diretti solo a contrastare uno dei diversi argomenti sviluppati dal giudice a quo (segnatamente, il fatto che le anomalie si siano manifestate solo successivamente alla messa in marcia dell'impianto e che al momento della perizia fossero già state riparate) che, quand'anche caducato, non inficerebbe l'autonoma ratio decidendi che sorregge la statuizione impugnata.
Quanto, poi, alle censure mosse alla statuizione con cui il giudice ha ritenuto “che le risultanze delle prove orali, da sole, non possono essere sufficienti a provare la fondatezza dell'an della domanda”, esse non sono certamente idonee a confutare la motivazione del rigetto delle pretese risarcitorie della società attrice, posto che le dichiarazioni rese dal teste e riportate a pag. 17 della comparsa in appello nulla provano in ordine Testimone_2
alla fondatezza della domanda attorea e, soprattutto, in ordine al quantum risarcibile, ossia alle concrete ricadute patrimoniali sofferte dalla committente, apprezzabili in chiave di mancato guadagno.
Sostiene, peraltro, l'appellante incidentale, che le summenzionate prove orali non costituirebbero – come invece statuito in sentenza - l'unico elemento dimostrativo della fondatezza della domanda, posto che lo stesso c.t.u. ha riscontrato l'esistenza di interventi riparatori di anomalie. Ciò che la – che in questa sede lamenta il ritardo CP_1
nell'ammissione dei mezzi istruttori e l'espletamento della c.t.u. a quasi otto anni di distanza dall'accaduto (circostanze che, a dire della società, avrebbero reso ininfluente l'intervento del consulente d'ufficio) – omette di rammentare, tuttavia, è che essa stessa ha ostacolato l'accoglimento della domanda proposta con il proprio comportamento processuale. Ed invero, come si legge a chiare lettere negli atti di causa, il consulente, che pure ha preso atto dell'esistenza di interventi riparatori, non è stato messo nelle condizioni di procedere in alcun modo ad una stima di tipo forfettario del danno asseritamente patito, non avendo potuto verificare e valutare oggettivamente la congruità di alcun ripristino, non essendo state fornite prove e documentazioni di intervento da parte dell'odierna appellante incidentale (cfr. pag 2 - risposta CTU a osservazioni CTP ). CP_1
Parimenti, è da escludersi che la pretesa della di veder risarcito un Controparte_1
presunto danno in re ipsa (v. pag. 7 atto di citazione in primo grado), rinvenibile nella impossibilità di svolgere attività di impresa nel periodo in cui avverrebbero maggior numero di alaggi di imbarcazioni da diporto, nonché nella “perdita di chance” (rectius, di mancato guadagno) in relazione alle imbarcazioni che hanno trovato destinazione verso altri cantieri, possa essere accolta in difetto di sufficienti risultanze probatorie, dovendosi al riguardo richiamare l'orientamento giurisprudenziale che nega la risarcibilità del danno in re ipsa.
Il lucro cessante, invero, comprende tutte le somme che la parte che subisce l'evento avrebbe ragionevolmente conseguito in assenza dello stesso. Per la liquidazione di tale voce di danno (che deve essere effettuata sulla base di una valutazione probabilistica e non di mera possibilità) serve una prova rigorosa, non potendo essere considerato lucro cessante un guadagno meramente ipotetico del quale non siano portate prove specifiche.
Invero “non di danno in re ipsa si tratta, ma di danno-conseguenza che va provato dal danneggiato, il quale può al riguardo, peraltro, pur sempre avvalersi di presunzioni” (Cass. civ., III, Ord. 4/12/2018 n. 31233; Cass. 31/1/2018, n. 2342; Cass. 9/8/2016, n. 16670;
Cass. n. 378 del 2005 e n. 15111 del 2013).
Ciò posto, la Corte ritiene che il rigetto delle pretese risarcitorie avanzate dalla CP_1
nei confronti della debba essere confermato sulla base delle
[...] Controparte_2
considerazioni che precedono, da valere anche ad integrazione della motivazione sviluppata dal primo giudice.
5. Posta l'infondatezza dei motivi di appello incidentale, è possibile muovere all'analisi dell'appello principale.
6. Con il primo motivo di gravame, rubricato “Violazione e/o mancata applicazione del
D. Lgs. 231/2002 e ss.mm.ii”, la lamenta l'erroneità della sentenza CP_2 CP_2
impugnata, nella parte in cui, nell'accogliere la domanda riconvenzionale (nell'importo ridotto di euro 130,00 più IVA) di condanna della al pagamento del CP_1
corrispettivo per l'esecuzione del contratto di appalto, il tribunale ha ingiustificatamente e implicitamente negato il diritto alla maggiorazione della somma dovuta a titolo di interessi moratori, ai sensi del D. Lgs. 231/2002, riconoscendo, invece, i soli interessi legali.
6.1. Il motivo è fondato.
Quanto all'applicabilità della disciplina richiamata alla fattispecie de qua, il d.lgs. 9 ottobre
2002 n. 231 - in attuazione della direttiva 2000/35/CE, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali - ha introdotto, per il caso di mancato rispetto dei termini di ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale (cfr. art.1 d.lgs cit.), una particolare forma di interessi, i c.d. “interessi moratori”. Si tratta di una disciplina che prevede un termine di pagamento più breve ed un interesse più elevato del saggio di interesse legale, in modo che sia satisfattivo per il creditore e tale da disincentivare il ritardo nei pagamenti.
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 5734 del 27 febbraio 2019, ha chiarito che “La disciplina relativa alla decorrenza automatica degli interessi moratori, senza che sia necessaria la costituzione in mora del debitore, dettata dal d.lgs. n. 231 del 2002 in attuazione della direttiva 2000/35/CE, risulta applicabile a tutti i contratti tra imprese o tra queste e pubbliche amministrazioni, comunque denominati, che comportino, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi ed è, pertanto, compatibile anche con il contratto d'appalto, come definito dall'art. 1655 c.c., atteso che l'espressione "prestazione di servizi", adottata dall'art. 2 del d.lgs. citato, è riferibile a tutte le prestazioni di fare, e di non fare, che trovino il proprio corrispettivo nel pagamento di un prezzo in denaro”.
Anche il contratto di cui si controverte deve, pertanto, ritenersi incluso nel novero delle
“transazioni commerciali” di cui alla disciplina in questione.
Risolta la questione relativa all'applicazione del decreto legislativo in questione alla fattispecie in oggetto, occorre procedere alla delibazione della originaria domanda formulata in primo grado da Controparte_2
Come noto, la succitata disciplina ha dettato una minuziosa regolamentazione della decorrenza degli interessi moratori, stabilendone la automatica decorrenza (senza la necessità della costituzione in mora del debitore) alla scadenza del termine legale, variamente individuato, con riferimento alla data di ricevimento della fattura da parte del debitore, o in relazione al ricevimento “di una richiesta equivalente di pagamento”, ovvero ad altri eventi, quali il ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi o dell'accettazione o della verifica ai fini della conformità delle merci o dei servizi rispetto alle previsioni contrattuali, quando “non è certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento” (art. 4).
Ebbene, sostiene parte appellata che tale disciplina non possa ritenersi applicabile nel caso in esame per due ordini di ragioni: in primo luogo, in quanto gli interessi sovra-legali sono dovuti solo qualora il ritardo nell'adempimento sia dovuto a colpa del debitore (mentre nel caso di specie la aveva ritenuto di non saldare il debito giusto CP_1
l'inadempimento di controparte) e, in secondo luogo, in quanto, nel caso di specie, non vi sarebbe stata formale costituzione in mora del debitore stesso, sicché, la disciplina in questione, che prevede la decorrenza della applicabilità degli interessi di mora a partire dal trentesimo giorno successivo a quello della ricezione della fattura o della data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi, quando non è certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento, non potrebbe decorrere, atteso che tale circostanza non si sarebbe mai verificata.
Orbene, quanto alle doglianze circa l'asserito inadempimento della , esse CP_2
sono superate dal pressocché integrale accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata in primo grado dall'appellante principale.
Quanto, invece, all'asserita mancata messa in mora della , tale asserzione trova CP_1
smentita nella corrispondenza versata in atti dalle parti, e, segnatamente, nella fattura nr.
43 del 31.07.2009 (depositata quale allegato (lett. Q) della memoria istruttoria ex art. 183, co. VI, nr. 2), nonché nella successiva raccomandata A/R del 20.11.2009, poi riscontrata dalla stessa , la quale oggi pretende di non aver mai ricevuto tale CP_1
documentazione, cui si fa espressamente riferimento alla messa in mora dell'odierna appellata.
Ciò posto, rigettate sia l'actio inadimplendi, sia l'actio quanti minoris, nonché la infondata domanda risarcitoria, in ossequio a quanto previsto dal D. Lgs. 231/02, parte appellata dovrà essere condannata a corrispondere all'appellante principale gli interessi moratori con decorrenza dallo scadere di giorni trenta dalla data del collaudo/consegna dell'opera (non essendo presente in atti alcun riferimento in ordine alla data di ricevimento della fattura da parte della ), avvenuto il 28.10.2009, sino al saldo effettivo, venendo CP_1
pacificamente in considerazione un debito di valuta originariamente in essere tra le parti del giudizio.
Preso atto che l'appellante principale ha impugnato le statuizioni con cui il primo giudice ha disposto la compensazione integrale delle spese fra le parti e considerato l'esito finale della presente controversia che registra la soccombenza di nei confronti Controparte_1
di , s'impone la riforma della sentenza di primo grado con la condanna Controparte_2 della soccombente alla rifusione delle spese processuali sostenute in Controparte_1
primo grado da nella liquidazione di cui al dispositivo. Controparte_2
va condannata altresì alla rifusione delle spese di lite sostenute nella Controparte_1
presente fase da nella liquidazione di cui al dispositivo. Controparte_2
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e sull'appello incidentale proposto Controparte_2
da avverso la sentenza n. 1027/2019 del Tribunale di Lecce, così CP_1 CP_1
provvede:
1) rigetta l'appello incidentale;
2) accoglie l'appello principale e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata:
- condanna a corrispondere a sull'importo di euro Controparte_1 Controparte_2
37.670,00 più IVA, dovuto a titolo di saldo del corrispettivo e per il quale vi è stata condanna, gli interessi moratori, nella misura determinata dal Decreto Legislativo n.
231/2002 (art. 4, c. 2, lett. b), con decorrenza dal 28.11.2009; conferma nel resto la sentenza della Corte di Appello di Lecce n. 1027/2019;
- condanna alla rifusione delle spese processuali sostenute in primo grado Controparte_1
da . che liquida in complessivi euro 7.254,00 oltre rimborso forfettaio Controparte_2
del 15 % ed accessori di legge, da distrarsi in favore dell'avvocato Giovanni Cretì, dichiaratosi antistatario;
3) condanna altresì alla rifusione delle spese processuali sostenute da Controparte_1
nella presente fase che liquida in complessivi euro 9.515,00, il tutto Controparte_2
oltre accessori di legge e di tariffa, nella misura del 15%, da distrarsi in favore dell'avvocato
Giovanni Cretì, dichiaratosi antistatario;
4) ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del DPR n. 115/2002, dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante incidentale, Controparte_1
dell'ulteriore importo pari a quello del contributo unificato già versato per la proposta impugnazione
Così deciso in Lecce il 27.05.2025 Il Consigliere est. Il Presidente
dr.ssa Patrizia Evangelista dr. Riccardo Mele
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce — Sezione Prima Civile — composta dai Signori:
1) Dott. Riccardo MELE - Presidente
2) Dott. Maurizio PETRELLI - Consigliere
3) Dott.ssa Patrizia EVANGELISTA - Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n° 918 del ruolo generale delle cause dell'anno 2019 pendente
TRA
(P.I. ), in persona del suo legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Nicola Fortunato
- APPELLANTE -
C O N T R O
(P.I. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2
tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Cretì
- APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE –
La causa è stata trattenuta in decisione in data 23.09.2022 dopo la precisazione delle conclusioni, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudice di prime cure ha così testualmente ricostruito lo svolgimento del processo: “Con atto di citazione del 16.02.2010, ritualmente notificato, la CP_1
in persona del legale rappresentante p.t., conveniva in giudizio la
[...] [...] in persona del legale rappresentante p.t.. al fine di sentir accogliere CP_2
le seguenti conclusioni: "1) Accertare e dichiarare la sussistenza dei vizi sull'impianto così come descritti in narrativa e per l'effetto accertare e dichiarare il minor valore dell'opera realizzata in rapporto agli interventi necessari per il ripristino dell'impianto a perfetta regola d'arte: 2) Accertare e dichiarare l'eccessiva onerosità del prezzo preventivato e richiesto delle vasche in PE rispetto a quello medio di mercato e, per l'effetto dichiarare il minor prezzo corrispettivo globale dell'appalto riducendolo in ragione della differenza tra prezzo richiesto ed accertato;
3) Accertare e dichiarare l'intervenuto inutilizzo in corso d'opera delle dette vasche in PE e la assoluta inutilizzabilità della fornitura ai fini del funzionamento dell'impianto e, per l'effetto, dichiarare il minor prezzo corrispettivo dell'appalto riducendolo in ragione della sottrazione del prezzo corrispettivo della fornitura non utilizzata;
4) Accertare e dichiarare i danni derivati a seguito dell'inadempimento denunciato e per la consequenziale inattività di impresa e, per l'effetto condannare la convenuta al relativo risarcimento in ragione dell'importo di euro 25.000.00 o di quella somma maggiore o minore che il
Tribunale riterrà di condannare in sua Giustizia, anche per valutazione equitativa, e sempre nei limiti della sua competenza per valore, oltre interessi e rivalutazione dal di dell'evento fino al soddisfo;
5) Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio". L'attrice assumeva di aver commissionato alla
[...]
la realizzazione, presso la darsena di proprietà, di un impianto di trattamento acque CP_2
meteoriche di prima pioggia e di lavaggio carene, per un corrispettivo finale di euro 42.000,00 oltre IVA, compresa la fornitura di vasche di prima raccolta che, inizialmente, erano previste di tipo esterno in PVC
e, successivamente, furono modificate in quanto l'eccessiva pressione non sarebbe stata contenuta nelle vasche in PVC, rendendosi invece necessaria la costruzione di vasche interrate in cemento. L'impianto venne ultimato e consegnato in data 28.10.09. La società attrice deduceva che nell'imminenza della messa in marcia dell'impianto, lo stesso aveva manifestato subito dei malfunzionamenti a carico dell'alimentazione dell'impianto, il cui pannello di controllo elettrico, a causa di immissione di acqua di raccolta, andava in corto circuito, interrompendo il funzionamento delle pompe di sollevamento. In data 04.11.2009, la ditta costruttrice interveniva a seguito delle lamentele dell'appaltante senza però risolvere in maniera definitiva le problematiche rilevate, che venivano formalmente denunciate con raccomandata del 23.11.2009, già anticipata via email, nella quale venivano elencati tutti gli inconvenienti tecnici riscontrati nella pur minima durata di utilizzo dell'impianto. La convenuta riscontrava la suddetta contestazione, non risolvendo, però, il problema tecnico che rendeva l'impianto inutilizzabile: quindi, l'attrice si vedeva costretta a rivolgersi ad altra ditta per la stipula del contratto di manutenzione, imposto ex lege, sottoscrivendo lo stesso con la società Ecoimpianti Sud S.r.l.. Risultati vani i tentativi di comporre la lite in sede extragiudiziale, la adiva codesto tribunale per sentire accogliere le conclusioni innanzi richiamate. Con Controparte_1
comparsa di costituzione e risposta del 24.05.2010 si costituiva in giudizio la in Controparte_2
persona del legale rappresentante p.t. al fine di impugnare e contestare in toto il contenuto dell'atto di citazione e chiedere l'accoglimento delle seguenti conclusioni: In via preliminare: 1) dichiarare
l'incompetenza per territorio del tribunale di Lecce sezione distaccata di Gallipoli, nel contempo accertando
e dichiarando la competenza per territorio del tribunale di Taranto;
nel merito: 2) rigettare la domanda di accertamento come formulata nelle conclusioni sub 1) e 2) dell'atto di citazione in quanto inammissibili, ovvero, in subordine, infondate in fatto e/o in diritto per mancanza totale dei presupposti di legge;
3) rigettare la domanda di accertamento come formulata nelle conclusioni sub 3) dell'atto di citazione in quanto inammissibile, ovvero, in subordine, infondata in fatto e/o in diritto per mancanza totale dei presupposti di legge;
4) rigettare la domanda di accertamento e di condanna come formulata nelle conclusioni sub 4) dell'atto di citazione in quanto infondata in fatto e/o in diritto;
5) accogliere la domanda riconvenzionale così come spiegata e per l'effetto condannare la in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t. al pagamento della somma di euro 45.360,00 (IVA inclusa) quale corrispettivo per
l'esecuzione dell'appalto de quo, maggiorato di interessi moratori;
6) in subordine, solo nella denegata ipotesi di non accoglimento delle conclusioni sub 5) che precedono, accogliere la domanda riconvenzionale come spiegata e, per l'effetto, condannare la in persona del legale rappresentante al Controparte_1
pagamento della somma di euro 45.360,00 (IVA inclusa) quale corrispettivo per l'esecuzione dell'appalto de quo maggiorato di interessi moratori e/o rivalutazione monetaria;
7) in via di estremo subordine, nel caso di accoglimento, ancorché parziale, della domanda attrice, compensare giudizialmente l'eventuale credito di parte attrice con il credito dell'odierna parte convenuta così come risulteranno rispettivamente accertati dal tribunale adito;
8) condannare parte attrice alla refusione delle spese di giudizio, ovvero, in estremo subordine, compensare le stesse tra le parti in causa. Con ordinanza depositata il 22.10.2013, veniva rigettata l'eccezione di incompetenza territoriale formulata dalla società convenuta. La causa veniva istruita mediante la produzione documentale, l'interrogatorio formale delle parti, la prova testimoniale e la consulenza tecnica d'ufficio, quindi, all'udienza odierna, previa precisazione delle conclusioni, si perveniva alla definizione del giudizio ai sensi dell'articolo 281 sexies c.p.c..” Con sentenza n. 1027/2019, pubblicata il 21.03.2019, il Tribunale di Lecce ha rigettato quasi integralmente le domande attoree, riconoscendo in favore della una Controparte_1
riduzione minima - pari ad euro 130,00 più IVA del prezzo iniziale della fornitura - di quanto dovuto all'appaltatrice, e, in accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata dalla convenuta, ha condannato parte attrice al pagamento della complessiva somma di euro 37.360,00 più IVA, oltre (i soli) interessi legali dal dovuto all'effettivo soddisfo, in favore della quale saldo della fornitura ed installazione oggetto Controparte_2
dell'offerta n. 65/09 – rev. 02 del 30.06.2009. Il tribunale ha compensato le spese di lite tra le parti e ha dichiarato provvisoriamente esecutiva la sentenza di primo grado.
Con atto di citazione ritualmente notificato il 18.10.2019, ha interposto CP_2
appello avverso tale pronuncia, affidandolo ai motivi di cui appresso, e ha chiesto la condanna di parte avversaria alla refusione delle spese del grado di appello, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Con comparsa del 31.12.2019, si è costituita in giudizio la società Controparte_1
chiedendo il rigetto dell'avverso gravame in quanto inammissibile, improcedibile e, comunque, infondato, e ha interposto rituale appello incidentale per i motivi di cui si dirà, instando per l'accoglimento delle conclusioni di cui all'atto di citazione di primo grado, con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario.
La ha chiesto, altresì, la sospensione dell'efficacia esecutiva della Controparte_1
pronuncia di primo grado.
Con ordinanza del 28.07.2020, ritenuti non sussistenti i gravi motivi ai fini della sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata, la Corte ha respinto l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, e ha fissato per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 23.03.2022.
A seguito del deposito di note di trattazione scritta, e fatte precisare le conclusioni alle parti, con ordinanza del 23.03.2022, il Collegio ha introitato la causa per la decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va preliminarmente esaminata l'eccezione di inammissibilità-improcedibilità dell'appello per intervenuta acquiescenza del titolo giudiziario dedotta da Controparte_1
Secondo la società, il fatto che l'appellante principale abbia posto in esecuzione la sentenza di primo grado, notificata insieme all'atto di precetto in data immediatamente antecedente alla notifica dell'atto di gravame, rappresenterebbe un comportamento incompatibile con la volontà di avvalersi dell'impugnazione, comportando acquiescenza tacita al primo giudicato.
1.2. Come a più riprese chiarito dalla Suprema Corte, l'acquiescenza consiste nell'accettazione della sentenza, ovverosia nella manifestazione, da parte del soccombente, della volontà di non impugnare, la quale può avvenire sia in forma espressa, sia in forma tacita: in quest'ultimo caso, l'acquiescenza può ritenersi sussistente soltanto quando l'interessato abbia posto in essere atti dai quali sia possibile desumere, inequivocabilmente, il proposito di non contrastare gli effetti giuridici della pronuncia e i predetti atti siano assolutamente incompatibili con la volontà di avvalersi dell'impugnazione (ex multis, Cass.
n. 16460 del 2004; Cass. n. 2826 del 2008). In linea di principio, la manifestazione dell'intento di procedere all'esecuzione, espressa attraverso la notifica della sentenza integrata dal pedissequo atto di precetto, non costituisce per l'intimante un comportamento incompatibile con la volontà di impugnare la sentenza medesima, allorché sia risultato - come nella specie - solo parzialmente vittorioso, essendo evidente in tal caso la volontà di realizzare nel più breve tempo quanto riconosciutogli in sentenza, senza rinunciare necessariamente alle richieste non accolte (Cass., sez. II, 30 giugno 2015, n.
13399, Cass. n. 26156 del 2006).
Ciò posto, l'eccezione de qua deve essere disattesa in quanto infondata.
2. Passando all'esame dei motivi di gravame, l'ordo questionum impone che sia esaminato prima l'appello incidentale nella parte in cui, con lo stesso, si contesta sostanzialmente nel merito il rigetto delle conclusioni di cui all'atto di citazione in primo grado.
2.1. Prima di procedere, tuttavia, alla delibazione dei motivi di appello incidentale, occorre rigettare l'eccezione di inammissibilità dello stesso formulata dalla in sede CP_2
di comparsa conclusionale. Il fatto che il legale della abbia omesso di Controparte_1 formulare – tramite corrispondenza con il procuratore di controparte - espressa riserva di appello, avanzando, invece, una proposta di rateizzazione di quanto dovuto alla CP_2
in virtù di sentenza esecutiva, e contestando il conteggio degli interessi legali, non
[...]
comporta, infatti, acquiescenza alla sentenza gravata. Come chiarito dalla Suprema Corte, invero, l'acquiescenza, ai sensi dell'art. 329 cod. proc. civ., come non può essere ravvisata nel fatto che il soccombente abbia pagato il debito di cui alla sentenza esecutiva, ancorché senza espressa riserva d'impugnazione, a maggior ragione, non può evincersi dal fatto che egli ne abbia chiesto la rateazione (Cass. n. 9075 del 2014).
3. Ciò detto, con il primo motivo di appello incidentale, rubricato “Contestazione in ordine all'esecuzione dell'opera – Omessa pronuncia del Giudice di prime cure su uno specifico motivo della domanda di primo grado – Contraddittorietà della motivazione”, l'appellante incidentale deduce l'erroneità della sentenza nella parte in cui il primo giudice ha rigettato la domanda con cui la ha chiesto la detrazione del prezzo delle vasche in PVC dal corrispettivo Controparte_1
finale dell'appalto. Secondo la società deducente, il costo delle vasche in polipropilene - mai installate, né utilizzate, in quanto sostituite con delle vasche in cemento armato, in virtù di una variazione progettuale voluta in corso d'opera dalla - non dovrebbe CP_1
essere sostenuto dalla stessa, proprio in considerazione della mancata installazione di tali vasche. A parere dell'appellante incidentale, il tribunale avrebbe adottato una decisione errata, in quanto appiattita su alcuni passaggi della consulenza tecnica assolutamente non condivisibili. La mancata detrazione del costo specifico delle vasche in PVC non sarebbe, infatti, giustificata né dal fatto che le modifiche in corso d'opera sono attribuibili a una scelta della committente, né dal fatto che il corrispettivo dell'appalto è stato stabilito a corpo e non a misura.
3.1. Ebbene, sul punto, si rileva che in merito al corrispettivo dovuto all'appaltatore, occorre distinguere tra le variazioni dell'opera autorizzate (concordate) dal committente
(art. 1659 c.c.) e quelle da questi ordinate (art. 1661 c.c.). Per le prime, è riconosciuto un compenso all'appaltatore, quando si tratti di appalti a misura, mentre è escluso per gli appalti a corpo o a forfait. Per le altre variazioni, l'appaltatore ha diritto a compenso supplementare, sempreché esse abbiano importato un maggiore costo rispetto alle opere inizialmente commesse, anche se il prezzo dell'opera era stato determinato globalmente (a corpo), non a misura;
vanno considerate variazioni ordinate quelle che siano apportate su iniziativa del committente, anche se con l'assenso dell'appaltatore.
Come noto, la variazione del prezzo potrebbe, tuttavia, consistere anche in una sua diminuzione perché, ad esempio, la variante comporta una riduzione dell'opera. In tale ipotesi - e sempre che non sussista una responsabilità delle parti -, occorre distinguere due eventualità: se l'appaltatore ha già acquistato i materiali o realizzato la parte dell'opera in questione, dovrebbe ugualmente essere pagata l'opera per intero, ai prezzi contrattuali;
se, invece, la parte dell'opera da “stralciare” non è stata ancora realizzata o non sono ancora stati acquistati i materiali, il prezzo a essa relativo non dovrebbe essere corrisposto, pur essendo dovuta all'appaltatore una somma a titolo di mancato guadagno. In altre parole, qualora intervengano variazioni in diminuzione, l'appaltatore ha diritto al rimborso delle spese già compiute o impegnate per obbligazioni ormai assunte.
Nel caso di specie, come rilevato dal c.t.u., e come ammesso dalla stessa , la CP_1
sostituzione delle vasche in polipropilene con vasche in cemento armato costituisce una variazione ordinata dalla committente, giacché l'installazione di vasche in pvc è stata prevista contrattualmente e solo in corso d'opera la ha deciso gli operare una CP_1
scelta progettuale di tipo diverso: nel preventivo dell'appaltatrice del 30/06/2009, accettato dalla società committente, si parla, infatti, specificamente di vasche in PVC;
solo a partire dal progetto presentato dalla provincia del 23/09/2009 viene specificato che le stesse dovevano essere in cemento. Né la necessità di tale variante può essere attribuita ad una erronea valutazione rispetto al materiale da utilizzare della la quale Controparte_2
aveva originariamente proposto il ricorso a vasche in pvc, adatte soltanto per uso esterno
(id est, non interrato). Ed invero, come chiarito anche dal c.t.u., dai progetti originali della
, si intuisce soltanto che le vasche dovevano essere collocate in posizione CP_1
sottoposta (ma non necessariamente incassata) rispetto all'impianto di trattamento, ma non vi è alcuna specificazione, in tali elaborati, del fatto che le vasche avrebbero necessariamente dovuto essere in cemento ed incassate nel terreno, donde la necessità di proporre l'acquisto di vasche di materiale diverso dal pvc.
Lo stesso Ing. escusso all'udienza del 26.03.2015, ha dichiarato quanto segue: “quale Tes_1
progettista confermo che inizialmente il progetto prevedeva vasche di raccolta esterne e che in corso d'opera ho modificato il progetto con vasche interrate al fine di poter utilizzare il piazzale senza l'ingombro delle vasche esterne;
escludo problemi tecnici ma solo opportunità aziendali”.
Pertanto, a parere della Corte, come condivisibilmente ritenuto dal Tribunale, trattandosi di un appalto a corpo, il costo economico della variazione progettuale in corso d'opera voluta dalla committente non può gravare economicamente sull'appaltatrice, la quale, provvedendo al reperimento del materiale previsto dagli originari accordi contrattuali, non ha fatto altro che adempiere l'obbligazione assunta, non rilevando eventuali variazioni ordinate in diminuzione dalla committente.
Tale motivo di appello incidentale deve essere, pertanto, disatteso.
4. Con il secondo motivo d'appello incidentale, rubricato “Contestazioni in ordine all'esecuzione dell'opera – Omessa valutazione del giudice di prime cure delle prove acquisite all'incarto processuale su ulteriore e specifico punto della domanda di primo grado – Contraddittorietà della motivazione”,
l'appellante incidentale contesta l'erroneità della sentenza nella parte in cui il primo giudice, tramite un'erronea valutazione delle risultanze istruttorie, non ha ritenuto e accertato l'inadempimento della controparte e ha rigettato, pertanto, la domanda di risarcimento del danno conseguenziale derivato dall'inutilizzabilità dell'impianto e dal blocco dell'attività di impresa a causa dei vizi dell'opera. Specificamente, la impugna le Controparte_1
statuizioni della sentenza con cui il giudice ha ritenuto che “Per quanto riguarda gli interventi di riparazione effettuati da e riportati in premessa nei punti da a) a CP_1
g), si tratta di anomalie manifestatesi a seguito della messa in marcia e ormai riparate” e
“Questo Giudice ritiene che le risultanze delle prove orali, da sole, non possono essere sufficienti a provare la fondatezza dell'an della domanda”.
4.1. Anche tale motivo è infondato.
Giova preliminarmente evidenziare che i profili di censura mossi dalla Controparte_1
avverso la statuizione di rigetto della domanda risarcitoria non attingono l'effettiva ratio decidendi della statuizione impugnata, fondata sull'impossibilità di valutare nell'an e nel quantum i danni all'attività produttiva, risultando, gli stessi, diretti solo a contrastare uno dei diversi argomenti sviluppati dal giudice a quo (segnatamente, il fatto che le anomalie si siano manifestate solo successivamente alla messa in marcia dell'impianto e che al momento della perizia fossero già state riparate) che, quand'anche caducato, non inficerebbe l'autonoma ratio decidendi che sorregge la statuizione impugnata.
Quanto, poi, alle censure mosse alla statuizione con cui il giudice ha ritenuto “che le risultanze delle prove orali, da sole, non possono essere sufficienti a provare la fondatezza dell'an della domanda”, esse non sono certamente idonee a confutare la motivazione del rigetto delle pretese risarcitorie della società attrice, posto che le dichiarazioni rese dal teste e riportate a pag. 17 della comparsa in appello nulla provano in ordine Testimone_2
alla fondatezza della domanda attorea e, soprattutto, in ordine al quantum risarcibile, ossia alle concrete ricadute patrimoniali sofferte dalla committente, apprezzabili in chiave di mancato guadagno.
Sostiene, peraltro, l'appellante incidentale, che le summenzionate prove orali non costituirebbero – come invece statuito in sentenza - l'unico elemento dimostrativo della fondatezza della domanda, posto che lo stesso c.t.u. ha riscontrato l'esistenza di interventi riparatori di anomalie. Ciò che la – che in questa sede lamenta il ritardo CP_1
nell'ammissione dei mezzi istruttori e l'espletamento della c.t.u. a quasi otto anni di distanza dall'accaduto (circostanze che, a dire della società, avrebbero reso ininfluente l'intervento del consulente d'ufficio) – omette di rammentare, tuttavia, è che essa stessa ha ostacolato l'accoglimento della domanda proposta con il proprio comportamento processuale. Ed invero, come si legge a chiare lettere negli atti di causa, il consulente, che pure ha preso atto dell'esistenza di interventi riparatori, non è stato messo nelle condizioni di procedere in alcun modo ad una stima di tipo forfettario del danno asseritamente patito, non avendo potuto verificare e valutare oggettivamente la congruità di alcun ripristino, non essendo state fornite prove e documentazioni di intervento da parte dell'odierna appellante incidentale (cfr. pag 2 - risposta CTU a osservazioni CTP ). CP_1
Parimenti, è da escludersi che la pretesa della di veder risarcito un Controparte_1
presunto danno in re ipsa (v. pag. 7 atto di citazione in primo grado), rinvenibile nella impossibilità di svolgere attività di impresa nel periodo in cui avverrebbero maggior numero di alaggi di imbarcazioni da diporto, nonché nella “perdita di chance” (rectius, di mancato guadagno) in relazione alle imbarcazioni che hanno trovato destinazione verso altri cantieri, possa essere accolta in difetto di sufficienti risultanze probatorie, dovendosi al riguardo richiamare l'orientamento giurisprudenziale che nega la risarcibilità del danno in re ipsa.
Il lucro cessante, invero, comprende tutte le somme che la parte che subisce l'evento avrebbe ragionevolmente conseguito in assenza dello stesso. Per la liquidazione di tale voce di danno (che deve essere effettuata sulla base di una valutazione probabilistica e non di mera possibilità) serve una prova rigorosa, non potendo essere considerato lucro cessante un guadagno meramente ipotetico del quale non siano portate prove specifiche.
Invero “non di danno in re ipsa si tratta, ma di danno-conseguenza che va provato dal danneggiato, il quale può al riguardo, peraltro, pur sempre avvalersi di presunzioni” (Cass. civ., III, Ord. 4/12/2018 n. 31233; Cass. 31/1/2018, n. 2342; Cass. 9/8/2016, n. 16670;
Cass. n. 378 del 2005 e n. 15111 del 2013).
Ciò posto, la Corte ritiene che il rigetto delle pretese risarcitorie avanzate dalla CP_1
nei confronti della debba essere confermato sulla base delle
[...] Controparte_2
considerazioni che precedono, da valere anche ad integrazione della motivazione sviluppata dal primo giudice.
5. Posta l'infondatezza dei motivi di appello incidentale, è possibile muovere all'analisi dell'appello principale.
6. Con il primo motivo di gravame, rubricato “Violazione e/o mancata applicazione del
D. Lgs. 231/2002 e ss.mm.ii”, la lamenta l'erroneità della sentenza CP_2 CP_2
impugnata, nella parte in cui, nell'accogliere la domanda riconvenzionale (nell'importo ridotto di euro 130,00 più IVA) di condanna della al pagamento del CP_1
corrispettivo per l'esecuzione del contratto di appalto, il tribunale ha ingiustificatamente e implicitamente negato il diritto alla maggiorazione della somma dovuta a titolo di interessi moratori, ai sensi del D. Lgs. 231/2002, riconoscendo, invece, i soli interessi legali.
6.1. Il motivo è fondato.
Quanto all'applicabilità della disciplina richiamata alla fattispecie de qua, il d.lgs. 9 ottobre
2002 n. 231 - in attuazione della direttiva 2000/35/CE, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali - ha introdotto, per il caso di mancato rispetto dei termini di ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale (cfr. art.1 d.lgs cit.), una particolare forma di interessi, i c.d. “interessi moratori”. Si tratta di una disciplina che prevede un termine di pagamento più breve ed un interesse più elevato del saggio di interesse legale, in modo che sia satisfattivo per il creditore e tale da disincentivare il ritardo nei pagamenti.
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 5734 del 27 febbraio 2019, ha chiarito che “La disciplina relativa alla decorrenza automatica degli interessi moratori, senza che sia necessaria la costituzione in mora del debitore, dettata dal d.lgs. n. 231 del 2002 in attuazione della direttiva 2000/35/CE, risulta applicabile a tutti i contratti tra imprese o tra queste e pubbliche amministrazioni, comunque denominati, che comportino, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi ed è, pertanto, compatibile anche con il contratto d'appalto, come definito dall'art. 1655 c.c., atteso che l'espressione "prestazione di servizi", adottata dall'art. 2 del d.lgs. citato, è riferibile a tutte le prestazioni di fare, e di non fare, che trovino il proprio corrispettivo nel pagamento di un prezzo in denaro”.
Anche il contratto di cui si controverte deve, pertanto, ritenersi incluso nel novero delle
“transazioni commerciali” di cui alla disciplina in questione.
Risolta la questione relativa all'applicazione del decreto legislativo in questione alla fattispecie in oggetto, occorre procedere alla delibazione della originaria domanda formulata in primo grado da Controparte_2
Come noto, la succitata disciplina ha dettato una minuziosa regolamentazione della decorrenza degli interessi moratori, stabilendone la automatica decorrenza (senza la necessità della costituzione in mora del debitore) alla scadenza del termine legale, variamente individuato, con riferimento alla data di ricevimento della fattura da parte del debitore, o in relazione al ricevimento “di una richiesta equivalente di pagamento”, ovvero ad altri eventi, quali il ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi o dell'accettazione o della verifica ai fini della conformità delle merci o dei servizi rispetto alle previsioni contrattuali, quando “non è certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento” (art. 4).
Ebbene, sostiene parte appellata che tale disciplina non possa ritenersi applicabile nel caso in esame per due ordini di ragioni: in primo luogo, in quanto gli interessi sovra-legali sono dovuti solo qualora il ritardo nell'adempimento sia dovuto a colpa del debitore (mentre nel caso di specie la aveva ritenuto di non saldare il debito giusto CP_1
l'inadempimento di controparte) e, in secondo luogo, in quanto, nel caso di specie, non vi sarebbe stata formale costituzione in mora del debitore stesso, sicché, la disciplina in questione, che prevede la decorrenza della applicabilità degli interessi di mora a partire dal trentesimo giorno successivo a quello della ricezione della fattura o della data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi, quando non è certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento, non potrebbe decorrere, atteso che tale circostanza non si sarebbe mai verificata.
Orbene, quanto alle doglianze circa l'asserito inadempimento della , esse CP_2
sono superate dal pressocché integrale accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata in primo grado dall'appellante principale.
Quanto, invece, all'asserita mancata messa in mora della , tale asserzione trova CP_1
smentita nella corrispondenza versata in atti dalle parti, e, segnatamente, nella fattura nr.
43 del 31.07.2009 (depositata quale allegato (lett. Q) della memoria istruttoria ex art. 183, co. VI, nr. 2), nonché nella successiva raccomandata A/R del 20.11.2009, poi riscontrata dalla stessa , la quale oggi pretende di non aver mai ricevuto tale CP_1
documentazione, cui si fa espressamente riferimento alla messa in mora dell'odierna appellata.
Ciò posto, rigettate sia l'actio inadimplendi, sia l'actio quanti minoris, nonché la infondata domanda risarcitoria, in ossequio a quanto previsto dal D. Lgs. 231/02, parte appellata dovrà essere condannata a corrispondere all'appellante principale gli interessi moratori con decorrenza dallo scadere di giorni trenta dalla data del collaudo/consegna dell'opera (non essendo presente in atti alcun riferimento in ordine alla data di ricevimento della fattura da parte della ), avvenuto il 28.10.2009, sino al saldo effettivo, venendo CP_1
pacificamente in considerazione un debito di valuta originariamente in essere tra le parti del giudizio.
Preso atto che l'appellante principale ha impugnato le statuizioni con cui il primo giudice ha disposto la compensazione integrale delle spese fra le parti e considerato l'esito finale della presente controversia che registra la soccombenza di nei confronti Controparte_1
di , s'impone la riforma della sentenza di primo grado con la condanna Controparte_2 della soccombente alla rifusione delle spese processuali sostenute in Controparte_1
primo grado da nella liquidazione di cui al dispositivo. Controparte_2
va condannata altresì alla rifusione delle spese di lite sostenute nella Controparte_1
presente fase da nella liquidazione di cui al dispositivo. Controparte_2
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e sull'appello incidentale proposto Controparte_2
da avverso la sentenza n. 1027/2019 del Tribunale di Lecce, così CP_1 CP_1
provvede:
1) rigetta l'appello incidentale;
2) accoglie l'appello principale e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata:
- condanna a corrispondere a sull'importo di euro Controparte_1 Controparte_2
37.670,00 più IVA, dovuto a titolo di saldo del corrispettivo e per il quale vi è stata condanna, gli interessi moratori, nella misura determinata dal Decreto Legislativo n.
231/2002 (art. 4, c. 2, lett. b), con decorrenza dal 28.11.2009; conferma nel resto la sentenza della Corte di Appello di Lecce n. 1027/2019;
- condanna alla rifusione delle spese processuali sostenute in primo grado Controparte_1
da . che liquida in complessivi euro 7.254,00 oltre rimborso forfettaio Controparte_2
del 15 % ed accessori di legge, da distrarsi in favore dell'avvocato Giovanni Cretì, dichiaratosi antistatario;
3) condanna altresì alla rifusione delle spese processuali sostenute da Controparte_1
nella presente fase che liquida in complessivi euro 9.515,00, il tutto Controparte_2
oltre accessori di legge e di tariffa, nella misura del 15%, da distrarsi in favore dell'avvocato
Giovanni Cretì, dichiaratosi antistatario;
4) ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del DPR n. 115/2002, dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante incidentale, Controparte_1
dell'ulteriore importo pari a quello del contributo unificato già versato per la proposta impugnazione
Così deciso in Lecce il 27.05.2025 Il Consigliere est. Il Presidente
dr.ssa Patrizia Evangelista dr. Riccardo Mele