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Sentenza 13 aprile 2025
Sentenza 13 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 13/04/2025, n. 740 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 740 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice Andrea Marani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause civili riunite di primo grado iscritte ai nn. 5411 e 5537 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2023, vertenti,
QUANTO AL GIUDIZIO N.R.G. 5411/2023,
TRA
(c.f. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Leonello Brocchi ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Roma, piazza del Popolo n. 18, giusta procura allegata all'atto di citazione in opposizione;
OPPONENTE
E
c.f. ), quale incorporante di a sua Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
volta incorporante in persona del procuratore speciale, Controparte_3 rappresentata e difesa dall'Avv. Emanuele Paladini ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Ancona, corso Mazzini n. 160, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
OPPOSTA
NONCHE'
QUANTO AL GIUDIZIO N.R.G. 5537/2023
TRA
(c.f. ), Parte_2 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni M. Bucci ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Pescara, via G. Puccini n. 3, giusta procura allegata all'atto di citazione in opposizione;
OPPONENTE
Pag. 1 di 9 E
c.f. ), quale incorporante di a sua Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
volta incorporante in persona del procuratore speciale, Controparte_3 rappresentata e difesa dall'Avv. Emanuele Paladini ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Ancona, corso Mazzini n. 160, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione tardiva art. 650 c.p.c. al decreto ingiuntivo n. 1558/2016 su fideiussione
(Cass., SS.UU., n 9479/2023).
CONCLUSIONI: si trascrivono le note di precisazione delle conclusioni di cui all'art. 189, comma primo, n. 1), c.p.c.:
- PER Parte_1
“accertare e dichiarare la nullità, ovvero annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto (n.
1558/2016 Ing. Tribunale di Ancona), per le ragioni spiegate nell'atto di citazione, assolvendo
l'opponente da ogni e qualsiasi avversa pretesa. Parte_1
Con vittoria di spese e compensi del giudizio ex art. 91 c.p.c.”;
- PER Parte_2
“chiede che in forza dei poteri istruttori che la legge riconosce al Giudice (Artt. 117, 183 III co. e
281-ter c.p.c.), vengano chiesti alle parti chiarimenti, nonché deferito il giuramento suppletorio (art.
2736 c.c.) proprio in merito alla qualifica di “consumatore” dell'attrice-opponente , Parte_2
qualifica che appunto è stata ritenuta non pienamente provata.
In ogni caso, nel tornare ad impugnare e contestare tutto quanto ex adverso dedotto, eccepito, richiesto e prodotto, precisa le conclusioni riportandosi a quelle formulate nel proprio atto di citazione in opposizione tardiva a Decr. Ing. da intendersi qui integralmente riportate e trascritte”; vengono di seguito trascritte in motivazione;
- PER Controparte_1
“come alle rispettive comparse di costituzione e risposta del 10/01/2024 (R.G.n. 5411/2023 – Pt_1
) e del 10/01/2024 (R.G.n. 5537/2023 – )”; vengono trascritte in motivazione.
[...] Parte_2
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato a mezzo pec il 24 ottobre 2023, si è avvalso del Parte_1
termine assegnatogli dal G.E. del Tribunale di Pescara nella procedura esecutiva ivi incardinata
(R.G.Es.Imm. n. 188/2020 di quell'Ufficio) e ha proposto opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. avverso il decreto ingiuntivo n. 1558/2016, con cui, in accoglimento del ricorso di Controparte_3
Pag. 2 di 9 questo Tribunale gli ha ingiunto, in qualità di fideiussore di (e in CP_3 Parte_3 solido con l'altro fideiussore , di pagare la somma di euro 596.178,78, oltre interessi e Parte_2
spese del monitorio, in virtù di fideiussione generica limitata sottoscritta il 10 aprile 2006 e aumentata nell'importo garantito il 12 aprile 2007.
L'opponente, premettendo in fatto di aver rilasciato la fideiussione in qualità di consumatore, in quanto estraneo alla società debitrice garantita, ha formulato i seguenti motivi di opposizione:
(i) incompetenza per territorio del Tribunale di Ancona ad emettere l'ingiunzione di pagamento, essendo costui da sempre residente in [...], comune rientrante nel circondario del Tribunale di Pescara;
(ii) inefficacia del decreto opposto per omessa notifica, essendo meramente apparente la notifica presso la segreteria del , con violazione dell'art. 643, comma secondo, c.p.c., Parte_4
nonché abusività della clausola di elezione di domicilio contenuta nella fideiussione;
(iii) violazione del termine di cui all'art. 1957 c.c., con conseguente decadenza dell'opposta dall'azione nei confronti del fideiussore.
Tanto premesso e previa richiesta di integrazione del contraddittorio nei confronti della cessionaria dell'asserito credito, ha rassegnato le seguenti conclusioni: Controparte_4
“In via pregiudiziale: ai sensi dell'art. 269 c.p.c., ed a seguito della dichiarazione formulata sub IV) che precede, autorizzarsi – qualora ritenuto necessario - la chiamata in causa della cessionaria del credito ingiunto, in persona del legale rappresentante protempore, con sede Controparte_4
legale in Roma, via Curtatone n. 3, c.f./p. iva n. , pec: al P.IVA_2 Email_1 riguardo l'esponente formula espressa istanza affinché il Giudice Unico adito voglia disporre il differimento dell'udienza di prima comparizione, rectius fissare nuova udienza di prima comparizione, allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto del termine indicato dall'art.
163 bis c.p.c.
NEL MERITO: previa immediata sospensione dell'esecutorietà del titolo monitorio, accertare e dichiarare la nullità, ovvero annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto (n. 1558/2016 Ing.
Tribunale di Ancona), per le ragioni spiegate in premessa, assolvendo l'opponente da Parte_1
ogni e qualsiasi avversa pretesa.
Con vittoria di spese e compensi del giudizio ex art. 91 c.p.c.”.
2. Con separato atto di citazione notificato a mezzo pec il 26 ottobre 2023, Parte_2 anch'ella avvalendosi del termine assegnato nella procedura esecutiva sopra menzionata e qualificandosi consumatrice, ha opposto il medesimo decreto ingiuntivo e formulato i seguenti motivi:
Pag. 3 di 9 (i) incompetenza per territorio del Tribunale di Ancona in favore del Tribunale di Pescara, foro del consumatore in ragione della propria residenza, da sempre sita in Montesilvano (PE);
(ii) vessatorietà ai sensi degli artt. 33, comma 2, lett. m) e 34 Cod. Cons. della clausola contenuta all'art. 3 dei due contratti di apertura di credito garantiti, clausola – non specificamente negoziata – che consente alla banca di variare unilateralmente le pattuizioni contrattuali ed economiche al ricorrere di giustificato motivo.
Tanto premesso e previa richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa della cessionaria del credito ha concluso come segue: Controparte_4
“-I) in via preliminare autorizzare, ai sensi dell'art. 269 c.p.c., la chiamata in causa della cessionaria del credito ingiunto (c.f. - p.i. ), in pers. del leg. rapp. p.t., con sede Controparte_4 P.IVA_2
legale a Roma in Via Piemonte n. 38 ( , disponendo il differimento Email_1 dell'udienza di prima comparizione fissandone un'altra allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto del termine indicato dall'art. 163-bis c.p.c.;
-II) sospendere pregiudizialmente l'efficacia esecutiva del Decreto Ingiuntivo opposto N.
15558/2016;
-III) conseguentemente, dichiararlo nullo, annullarlo e/o revocarlo per tutti i motivi di cui in premessa;
-IV) per ulteriore conseguenza, condannare l'opposta al pagamento delle spese e dei compensi di causa”.
3. In entrambi i giudizi si è costituita che ha eccepito l'inammissibilità Controparte_1
delle opposizioni sia per il proprio difetto di legittimazione passiva, essendo il credito stato ceduto a e dovendosi pertanto individuare nella cessionaria il soggetto legittimato a resistere Controparte_4 all'opposizione, sia per l'impossibilità di attribuire agli opponenti la qualità di consumatori.
Contestati i motivi di opposizione, ha rassegnato le seguenti conclusioni:
- NEL GIUDIZIO NRG 5411/2023:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale Civile di Ancona, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa:
I n via principale : respingere, per i motivi sopra esposti, l'opposizione avversaria e tutte le relative domande proposte nei confronti della per difetto di legittimazione Controparte_5 passiva e/o di titolarità del diritto di credito oggetto di causa in capo a quest'ultima e perché comunque inammissibile ed improcedibile.
In via subordinata: nella denegata, non creduta ed impugnata ipotesi in cui si ritenesse la legittimazione passiva di e/o la titolarità del diritto di credito de quo, Controparte_1 dichiarare integralmente inammissibile e/o infondata l'istanza avversaria di sospensione
Pag. 4 di 9 dell'esecutorietà del titolo, rigettandola, e respingere l'opposizione avversaria in quanto totalmente infondata, erronea in fatto ed in diritto e non provata, per tutti i motivi di cui in narrativa;
In ogni caso con vittoria di spese e competenze di lite”;
- NEL GIUDIZIO NRG 5537/2023:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale Civile di Ancona, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa:
In via principale: respingere, per i motivi sopra esposti, l'opposizione avversaria e tutte le relative domande proposte nei confronti della per difetto di legittimazione Controparte_5 passiva e/o di titolarità del diritto di credito oggetto di causa in capo a quest'ultima e perché comunque inammissibile ed improcedibile.
In via subordinata: nella denegata, non creduta ed impugnata ipotesi in cui si ritenesse la legittimazione passiva di e/o la titolarità del diritto di credito de quo, Controparte_1 dichiarare integralmente inammissibile e/o infondata l'istanza avversaria di sospensione dell'esecutorietà del titolo, rigettandola, e respingere l'opposizione avversaria in quanto totalmente infondata, erronea in fatto ed in diritto e non provata, per tutti i motivi di cui in narrativa;
In rito: disporre la riunione della presente opposizione a decreto ingiuntivo alla n. 5411/2023 R.G., instaurata avanti al Tribunale di Ancona da , debitore solidale, avverso il medesimo Parte_1
decreto ingiuntivo, assegnata al Giudice Dott. Andrea Marani con udienza di prima comparizione delle parti fissata per il 26/03/2024.
In ogni caso con vittoria di spese e competenze di lite.”.
4. Disposta la riunione dei giudizi all'udienza del 26 marzo 2024 e respinta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto opposto con ordinanza del 27 marzo 2024, la causa è stata istruita documentalmente e rimessa in decisione con ordinanza del 12 febbraio 2025, previa deposito degli scritti conclusivi di cui al novellato art. 189 c.p.c..
5. L'opposizione va dichiarata inammissibile, secondo le considerazioni che seguono.
Come sinteticamente premesso, i giudizi in esame traggono origine dall'assegnazione, da parte del
Giudice dell'esecuzione intentata contro e in veste di fideiussori di Pt_1 Pt_2 Parte_3 del termine per promuovere l'opposizione tardiva avverso il decreto ingiuntivo costituente il titolo esecutivo in conformità ai principi sanciti da Cass., SS.UU. 6 aprile 2023, n. 9479.
Per quanto in questa sede rileva, la citata sentenza delle Sezioni Unite è finalizzata a dare attuazione al principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti riconosciuti al consumatore dalla direttiva 93/13/CEE e dalle sentenze interpretative rese dalla CGUE il 17 maggio 2022, con specifico riferimento all'ipotesi in cui il decreto ingiuntivo non sia stato opposto e non sia motivato in ordine al carattere non abusivo delle clausole negoziali rilevanti in relazione al credito ingiunto.
Pag. 5 di 9 Più specificamente, secondo la pronuncia delle Sezioni Unite menzionata, l'opposizione tardiva (ex art. 650 c.p.c.) al decreto ingiuntivo non motivato in ordine al carattere non abusivo delle clausole del contratto fonte del diritto azionato in via monitoria può riguardare esclusivamente profili di abusività di dette clausole secondo la tutela consumeristica, essendo inammissibile la deduzione di censure ulteriori ed estranee a tale ambito.
Ciò detto, ai fini di causa viene in rilievo che, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità,
Nel contratto di fideiussione, i requisiti soggettivi per l'applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti di esso, senza considerare il contratto principale, come affermato dalla giurisprudenza unionale (CGUE, 19 novembre 2015, in causa C-74/15, Tarcau,
e 14 settembre 2016, in causa C-534/15, , dovendo pertanto ritenersi consumatore il Per_1
fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento (cd. atti strumentali in senso proprio) (Cass., SS.UU., 27 febbraio 2023, n. 5868; in termini v. anche Cass., 8 maggio 2020, n. 8662; Cass., 6 giugno 2019, n.
28162; Cass., 13 dicembre 2018, n. 32225).
A specificazione di quanto appena osservato, qualora – come nella specie – si discuta di fideiussione rilasciata in favore di una società, occorre valutare se il fideiussore ne sia socio ed eventualmente quale sia l'entità della partecipazione al capitale sociale detenuta, nonché se rivesta la carica di amministratore della società (così, nella giurisprudenza di merito più recente, Trib. Ferrara, 9 novembre 2023, n. 874; App. Torino, 29 agosto 2022, n. 940; Trib. Genova, 18 gennaio 2022, n. 100;
Trib. Roma, 16 aprile 2020, n. 6230).
Inoltre, a tale fine di accertare l'applicabilità della tutela consumeristica (artt. 1469-bis c.c. e successivamente Codice del consumo, d.lgs. n. 206 del 2005), occorre valutare lo scopo perseguito al momento della stipula del contratto (cfr. in termini Cass., 10 marzo 2021, n. 6578), sicché è solo a quel momento che deve farsi riferimento per verificare se il contraente possa o meno essere qualificato come consumatore.
Ora, secondo la giurisprudenza richiamata la valutazione sulla qualità di consumatore del fideiussore va compiuta nella prospettiva di quest'ultimo, verificando se il fideiussore, rilasciando la garanzia, abbia compiuto un atto espressivo della sua attività professionale o almeno strettamente funzionale allo svolgimento di tale attività.
Conclusivamente in punto di diritto, vale altresì considerare che la qualità di consumatore in capo all'opponente tardivo costituisce questione di legittimazione attiva alla proposizione del giudizio,
Pag. 6 di 9 integrando, come tale, una condizione dell'azione, che – a fronte della specifica contestazione ad opera della controparte, qui sussistente – è onere di colui che si afferma legittimato dimostrare.
Ad avviso di questo giudice, in continuità con quanto osservato con l'ordinanza in data 27 marzo
2024, da richiamare e confermare in questa sede, non sussistono i presupposti per riconoscere agli opponenti la qualità di consumatori.
Invero, a corredo di entrambe le opposizioni viene prodotta la visura camerale ordinaria – e non storica – della società garantita Cilli Costruzioni S.r.l. (cfr. doc. 5, fasc. 5411/23 e doc. 2, fasc.
5537/23).
Segnatamente, dall'esame delle predette visure non si evince quale fosse la compagine sociale né chi rivestisse la carica di amministratore unico alla data della sottoscrizione della fideiussione, cioè alla data del 10 aprile 2006, con la precisazione che alla successiva data del 12 aprile 2007 si è avuta una mera estensione del solo importo, senza alcun effetto novativo sull'obbligazione fideiussoria, sicché
è alla data dell'originaria sottoscrizione della garanzia che occorre compiere le valutazioni che in questa sede interessano. Diversamente, le visure in atti consentono di desumere la composizione societaria alla successiva (e come tale irrilevante) data del 30 marzo 2009, precisandosi che la nomina dell'amministratore ivi menzionato ( è anch'essa successiva al rilascio della Persona_2
fideiussione, risalendo al 15 luglio 2006 (iscrizione 10 agosto 2006).
Né può ritenersi che la natura negativa del fatto da provare (“estraneità” all'attività professionale, giacché la qualità di consumatore va riconosciuta al soggetto che, a mente dell'art. 3 Cod. Cons., agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta) sia tale da invertire l'onere probatorio tra le parti;
è noto che la prova del fatto negativo può essere data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario o mediante presunzioni, tenuto conto del principio di vicinanza, riferibilità o disponibilità dei mezzi di prova (cfr. sul punto ex multis Cass., 22 marzo 2021, n. 8018).
Del resto, sarebbe stato agevolmente dimostrabile dalla parte opponente quale fosse la compagine societaria e l'attribuzione dei poteri di amministrazione della società alla data della fideiussione, mediante produzione agli atti di visura storica della società Parte_3
5.1. Va peraltro disattesa l'istanza di comparizione delle parti a chiarimenti formulata dalla difesa di al fine di accertarne la qualità di consumatrice, non potendo i poteri istruttori Parte_2
del giudice essere utilizzati per sopperire alle carenze probatorie delle parti.
Per analoghe ragioni va disattesa l'istanza di espletamento del giuramento suppletorio.
Va rammentato al riguardo che il giuramento suppletorio può essere deferito dal giudice d'ufficio, a mente dell'art. 2736 c.c., e presuppone, sotto il profilo oggettivo, la sussistenza di una situazione di
“semiplena probatio”, vale a dire di esistenza di un qualche elemento di prova su un fatto costitutivo
Pag. 7 di 9 della pretesa, pur di per sé non sufficiente a ritenerne integrata la piena prova. Trattasi, dunque, di un mezzo istruttorio complementare e sussidiario secondo una valutazione discrezionale rimessa al giudice (cfr. Cass., 27 giugno 2006, n. 14768), ponendosi come integrativo rispetto alle prove offerte dalle parti e non sostitutivo dell'onere probatorio su di esse gravanti ai sensi dell'art. 2697 c.c. (cfr.
Cass., 12 agosto 1982, n. 4593).
Nella specie, deve ritenersi insussistente un principio di prova circa la veste di consumatore asseritamente rivestita dalla istante alla data del rilascio della fideiussione – unica data, Parte_2
come detto, rilevante – giacché, come osservato, la documentazione versata in atti dalla parte attiene alla situazione societaria di in epoca successiva. Parte_3
6. L'inammissibilità delle opposizioni per le ragioni illustrate assorbe ogni ulteriore questione.
7. Le spese processuali dei giudizi riuniti seguono la soccombenza e sono liquidate in applicazione dei parametri minimi – congrui in ragione del ridotto numero di questioni esaminate – previsti dal D.M. n. 55/2014, per come da ultimo modificato dal D.M. n. 147/2022, avuto riguardo al valore della domanda (euro 576.178,78) per le espletate fasi di studio, introduttiva, istruttoria
(deposito delle memorie integrative ex art. 171-ter c.p.c.) e decisionale.
Al riguardo, questo giudice ritiene congruo fare applicazione del principio secondo cui “La condanna solidale al pagamento delle spese processuali nei confronti di più parti soccombenti può essere pronunciata non solo quando vi sia indivisibilità o solidarietà del rapporto sostanziale, ma pure nel caso in cui vi sia una comunanza di interessi la cui sussistenza, ai fini della ripartizione delle spese
o della condanna solidale, non può che essere apprezzata dal giudice di merito con una valutazione non censurabile in sede di legittimità. (Principio enunciato in riferimento a due cause autonome riunite per connessione)” (Cass., 12 agosto 2011, n. 17281; conformi Cass., 21 novembre 2006, n.
24680 e 20 dicembre 2011, n. 27652); nel caso di specie, la portata assorbente del primo motivo di opposizione – comune a entrambi gli opponenti – e la sostanziale identità delle difese spiegate dalla banca opposta rilevanti ai fini della decisione giustificano sia la solidarietà tra i soccombenti, sia (pur a fronte del noto principio secondo cui le cause riunite mantengono ciascuna la propria autonomia, anche ai fini delle spese, quantomeno sino al provvedimento di riunione) la liquidazione in favore della banca di un compenso unitario per entrambe le cause riunite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, definitivamente pronunciando nei giudizi riuniti iscritti ai n.r.g.
5411/2023 e 5537/2023, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione o deduzione:
1) dichiara inammissibili le opposizioni tardive ex art. 650 c.p.c. promosse da e da Parte_1
contro avverso il decreto ingiuntivo n. 1558/2016; Parte_2 Controparte_1
Pag. 8 di 9 2) condanna e in solido tra loro, alla refusione, in favore di Parte_1 Parte_2 [...]
delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 14.598,00 per compensi Controparte_1
professionali, oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Ancona il 13 aprile 2025
Il Giudice
Andrea Marani
(atto sottoscritto digitalmente)
Pag. 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice Andrea Marani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause civili riunite di primo grado iscritte ai nn. 5411 e 5537 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2023, vertenti,
QUANTO AL GIUDIZIO N.R.G. 5411/2023,
TRA
(c.f. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Leonello Brocchi ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Roma, piazza del Popolo n. 18, giusta procura allegata all'atto di citazione in opposizione;
OPPONENTE
E
c.f. ), quale incorporante di a sua Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
volta incorporante in persona del procuratore speciale, Controparte_3 rappresentata e difesa dall'Avv. Emanuele Paladini ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Ancona, corso Mazzini n. 160, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
OPPOSTA
NONCHE'
QUANTO AL GIUDIZIO N.R.G. 5537/2023
TRA
(c.f. ), Parte_2 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni M. Bucci ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Pescara, via G. Puccini n. 3, giusta procura allegata all'atto di citazione in opposizione;
OPPONENTE
Pag. 1 di 9 E
c.f. ), quale incorporante di a sua Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
volta incorporante in persona del procuratore speciale, Controparte_3 rappresentata e difesa dall'Avv. Emanuele Paladini ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Ancona, corso Mazzini n. 160, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione tardiva art. 650 c.p.c. al decreto ingiuntivo n. 1558/2016 su fideiussione
(Cass., SS.UU., n 9479/2023).
CONCLUSIONI: si trascrivono le note di precisazione delle conclusioni di cui all'art. 189, comma primo, n. 1), c.p.c.:
- PER Parte_1
“accertare e dichiarare la nullità, ovvero annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto (n.
1558/2016 Ing. Tribunale di Ancona), per le ragioni spiegate nell'atto di citazione, assolvendo
l'opponente da ogni e qualsiasi avversa pretesa. Parte_1
Con vittoria di spese e compensi del giudizio ex art. 91 c.p.c.”;
- PER Parte_2
“chiede che in forza dei poteri istruttori che la legge riconosce al Giudice (Artt. 117, 183 III co. e
281-ter c.p.c.), vengano chiesti alle parti chiarimenti, nonché deferito il giuramento suppletorio (art.
2736 c.c.) proprio in merito alla qualifica di “consumatore” dell'attrice-opponente , Parte_2
qualifica che appunto è stata ritenuta non pienamente provata.
In ogni caso, nel tornare ad impugnare e contestare tutto quanto ex adverso dedotto, eccepito, richiesto e prodotto, precisa le conclusioni riportandosi a quelle formulate nel proprio atto di citazione in opposizione tardiva a Decr. Ing. da intendersi qui integralmente riportate e trascritte”; vengono di seguito trascritte in motivazione;
- PER Controparte_1
“come alle rispettive comparse di costituzione e risposta del 10/01/2024 (R.G.n. 5411/2023 – Pt_1
) e del 10/01/2024 (R.G.n. 5537/2023 – )”; vengono trascritte in motivazione.
[...] Parte_2
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato a mezzo pec il 24 ottobre 2023, si è avvalso del Parte_1
termine assegnatogli dal G.E. del Tribunale di Pescara nella procedura esecutiva ivi incardinata
(R.G.Es.Imm. n. 188/2020 di quell'Ufficio) e ha proposto opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. avverso il decreto ingiuntivo n. 1558/2016, con cui, in accoglimento del ricorso di Controparte_3
Pag. 2 di 9 questo Tribunale gli ha ingiunto, in qualità di fideiussore di (e in CP_3 Parte_3 solido con l'altro fideiussore , di pagare la somma di euro 596.178,78, oltre interessi e Parte_2
spese del monitorio, in virtù di fideiussione generica limitata sottoscritta il 10 aprile 2006 e aumentata nell'importo garantito il 12 aprile 2007.
L'opponente, premettendo in fatto di aver rilasciato la fideiussione in qualità di consumatore, in quanto estraneo alla società debitrice garantita, ha formulato i seguenti motivi di opposizione:
(i) incompetenza per territorio del Tribunale di Ancona ad emettere l'ingiunzione di pagamento, essendo costui da sempre residente in [...], comune rientrante nel circondario del Tribunale di Pescara;
(ii) inefficacia del decreto opposto per omessa notifica, essendo meramente apparente la notifica presso la segreteria del , con violazione dell'art. 643, comma secondo, c.p.c., Parte_4
nonché abusività della clausola di elezione di domicilio contenuta nella fideiussione;
(iii) violazione del termine di cui all'art. 1957 c.c., con conseguente decadenza dell'opposta dall'azione nei confronti del fideiussore.
Tanto premesso e previa richiesta di integrazione del contraddittorio nei confronti della cessionaria dell'asserito credito, ha rassegnato le seguenti conclusioni: Controparte_4
“In via pregiudiziale: ai sensi dell'art. 269 c.p.c., ed a seguito della dichiarazione formulata sub IV) che precede, autorizzarsi – qualora ritenuto necessario - la chiamata in causa della cessionaria del credito ingiunto, in persona del legale rappresentante protempore, con sede Controparte_4
legale in Roma, via Curtatone n. 3, c.f./p. iva n. , pec: al P.IVA_2 Email_1 riguardo l'esponente formula espressa istanza affinché il Giudice Unico adito voglia disporre il differimento dell'udienza di prima comparizione, rectius fissare nuova udienza di prima comparizione, allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto del termine indicato dall'art.
163 bis c.p.c.
NEL MERITO: previa immediata sospensione dell'esecutorietà del titolo monitorio, accertare e dichiarare la nullità, ovvero annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto (n. 1558/2016 Ing.
Tribunale di Ancona), per le ragioni spiegate in premessa, assolvendo l'opponente da Parte_1
ogni e qualsiasi avversa pretesa.
Con vittoria di spese e compensi del giudizio ex art. 91 c.p.c.”.
2. Con separato atto di citazione notificato a mezzo pec il 26 ottobre 2023, Parte_2 anch'ella avvalendosi del termine assegnato nella procedura esecutiva sopra menzionata e qualificandosi consumatrice, ha opposto il medesimo decreto ingiuntivo e formulato i seguenti motivi:
Pag. 3 di 9 (i) incompetenza per territorio del Tribunale di Ancona in favore del Tribunale di Pescara, foro del consumatore in ragione della propria residenza, da sempre sita in Montesilvano (PE);
(ii) vessatorietà ai sensi degli artt. 33, comma 2, lett. m) e 34 Cod. Cons. della clausola contenuta all'art. 3 dei due contratti di apertura di credito garantiti, clausola – non specificamente negoziata – che consente alla banca di variare unilateralmente le pattuizioni contrattuali ed economiche al ricorrere di giustificato motivo.
Tanto premesso e previa richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa della cessionaria del credito ha concluso come segue: Controparte_4
“-I) in via preliminare autorizzare, ai sensi dell'art. 269 c.p.c., la chiamata in causa della cessionaria del credito ingiunto (c.f. - p.i. ), in pers. del leg. rapp. p.t., con sede Controparte_4 P.IVA_2
legale a Roma in Via Piemonte n. 38 ( , disponendo il differimento Email_1 dell'udienza di prima comparizione fissandone un'altra allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto del termine indicato dall'art. 163-bis c.p.c.;
-II) sospendere pregiudizialmente l'efficacia esecutiva del Decreto Ingiuntivo opposto N.
15558/2016;
-III) conseguentemente, dichiararlo nullo, annullarlo e/o revocarlo per tutti i motivi di cui in premessa;
-IV) per ulteriore conseguenza, condannare l'opposta al pagamento delle spese e dei compensi di causa”.
3. In entrambi i giudizi si è costituita che ha eccepito l'inammissibilità Controparte_1
delle opposizioni sia per il proprio difetto di legittimazione passiva, essendo il credito stato ceduto a e dovendosi pertanto individuare nella cessionaria il soggetto legittimato a resistere Controparte_4 all'opposizione, sia per l'impossibilità di attribuire agli opponenti la qualità di consumatori.
Contestati i motivi di opposizione, ha rassegnato le seguenti conclusioni:
- NEL GIUDIZIO NRG 5411/2023:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale Civile di Ancona, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa:
I n via principale : respingere, per i motivi sopra esposti, l'opposizione avversaria e tutte le relative domande proposte nei confronti della per difetto di legittimazione Controparte_5 passiva e/o di titolarità del diritto di credito oggetto di causa in capo a quest'ultima e perché comunque inammissibile ed improcedibile.
In via subordinata: nella denegata, non creduta ed impugnata ipotesi in cui si ritenesse la legittimazione passiva di e/o la titolarità del diritto di credito de quo, Controparte_1 dichiarare integralmente inammissibile e/o infondata l'istanza avversaria di sospensione
Pag. 4 di 9 dell'esecutorietà del titolo, rigettandola, e respingere l'opposizione avversaria in quanto totalmente infondata, erronea in fatto ed in diritto e non provata, per tutti i motivi di cui in narrativa;
In ogni caso con vittoria di spese e competenze di lite”;
- NEL GIUDIZIO NRG 5537/2023:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale Civile di Ancona, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa:
In via principale: respingere, per i motivi sopra esposti, l'opposizione avversaria e tutte le relative domande proposte nei confronti della per difetto di legittimazione Controparte_5 passiva e/o di titolarità del diritto di credito oggetto di causa in capo a quest'ultima e perché comunque inammissibile ed improcedibile.
In via subordinata: nella denegata, non creduta ed impugnata ipotesi in cui si ritenesse la legittimazione passiva di e/o la titolarità del diritto di credito de quo, Controparte_1 dichiarare integralmente inammissibile e/o infondata l'istanza avversaria di sospensione dell'esecutorietà del titolo, rigettandola, e respingere l'opposizione avversaria in quanto totalmente infondata, erronea in fatto ed in diritto e non provata, per tutti i motivi di cui in narrativa;
In rito: disporre la riunione della presente opposizione a decreto ingiuntivo alla n. 5411/2023 R.G., instaurata avanti al Tribunale di Ancona da , debitore solidale, avverso il medesimo Parte_1
decreto ingiuntivo, assegnata al Giudice Dott. Andrea Marani con udienza di prima comparizione delle parti fissata per il 26/03/2024.
In ogni caso con vittoria di spese e competenze di lite.”.
4. Disposta la riunione dei giudizi all'udienza del 26 marzo 2024 e respinta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto opposto con ordinanza del 27 marzo 2024, la causa è stata istruita documentalmente e rimessa in decisione con ordinanza del 12 febbraio 2025, previa deposito degli scritti conclusivi di cui al novellato art. 189 c.p.c..
5. L'opposizione va dichiarata inammissibile, secondo le considerazioni che seguono.
Come sinteticamente premesso, i giudizi in esame traggono origine dall'assegnazione, da parte del
Giudice dell'esecuzione intentata contro e in veste di fideiussori di Pt_1 Pt_2 Parte_3 del termine per promuovere l'opposizione tardiva avverso il decreto ingiuntivo costituente il titolo esecutivo in conformità ai principi sanciti da Cass., SS.UU. 6 aprile 2023, n. 9479.
Per quanto in questa sede rileva, la citata sentenza delle Sezioni Unite è finalizzata a dare attuazione al principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti riconosciuti al consumatore dalla direttiva 93/13/CEE e dalle sentenze interpretative rese dalla CGUE il 17 maggio 2022, con specifico riferimento all'ipotesi in cui il decreto ingiuntivo non sia stato opposto e non sia motivato in ordine al carattere non abusivo delle clausole negoziali rilevanti in relazione al credito ingiunto.
Pag. 5 di 9 Più specificamente, secondo la pronuncia delle Sezioni Unite menzionata, l'opposizione tardiva (ex art. 650 c.p.c.) al decreto ingiuntivo non motivato in ordine al carattere non abusivo delle clausole del contratto fonte del diritto azionato in via monitoria può riguardare esclusivamente profili di abusività di dette clausole secondo la tutela consumeristica, essendo inammissibile la deduzione di censure ulteriori ed estranee a tale ambito.
Ciò detto, ai fini di causa viene in rilievo che, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità,
Nel contratto di fideiussione, i requisiti soggettivi per l'applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti di esso, senza considerare il contratto principale, come affermato dalla giurisprudenza unionale (CGUE, 19 novembre 2015, in causa C-74/15, Tarcau,
e 14 settembre 2016, in causa C-534/15, , dovendo pertanto ritenersi consumatore il Per_1
fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento (cd. atti strumentali in senso proprio) (Cass., SS.UU., 27 febbraio 2023, n. 5868; in termini v. anche Cass., 8 maggio 2020, n. 8662; Cass., 6 giugno 2019, n.
28162; Cass., 13 dicembre 2018, n. 32225).
A specificazione di quanto appena osservato, qualora – come nella specie – si discuta di fideiussione rilasciata in favore di una società, occorre valutare se il fideiussore ne sia socio ed eventualmente quale sia l'entità della partecipazione al capitale sociale detenuta, nonché se rivesta la carica di amministratore della società (così, nella giurisprudenza di merito più recente, Trib. Ferrara, 9 novembre 2023, n. 874; App. Torino, 29 agosto 2022, n. 940; Trib. Genova, 18 gennaio 2022, n. 100;
Trib. Roma, 16 aprile 2020, n. 6230).
Inoltre, a tale fine di accertare l'applicabilità della tutela consumeristica (artt. 1469-bis c.c. e successivamente Codice del consumo, d.lgs. n. 206 del 2005), occorre valutare lo scopo perseguito al momento della stipula del contratto (cfr. in termini Cass., 10 marzo 2021, n. 6578), sicché è solo a quel momento che deve farsi riferimento per verificare se il contraente possa o meno essere qualificato come consumatore.
Ora, secondo la giurisprudenza richiamata la valutazione sulla qualità di consumatore del fideiussore va compiuta nella prospettiva di quest'ultimo, verificando se il fideiussore, rilasciando la garanzia, abbia compiuto un atto espressivo della sua attività professionale o almeno strettamente funzionale allo svolgimento di tale attività.
Conclusivamente in punto di diritto, vale altresì considerare che la qualità di consumatore in capo all'opponente tardivo costituisce questione di legittimazione attiva alla proposizione del giudizio,
Pag. 6 di 9 integrando, come tale, una condizione dell'azione, che – a fronte della specifica contestazione ad opera della controparte, qui sussistente – è onere di colui che si afferma legittimato dimostrare.
Ad avviso di questo giudice, in continuità con quanto osservato con l'ordinanza in data 27 marzo
2024, da richiamare e confermare in questa sede, non sussistono i presupposti per riconoscere agli opponenti la qualità di consumatori.
Invero, a corredo di entrambe le opposizioni viene prodotta la visura camerale ordinaria – e non storica – della società garantita Cilli Costruzioni S.r.l. (cfr. doc. 5, fasc. 5411/23 e doc. 2, fasc.
5537/23).
Segnatamente, dall'esame delle predette visure non si evince quale fosse la compagine sociale né chi rivestisse la carica di amministratore unico alla data della sottoscrizione della fideiussione, cioè alla data del 10 aprile 2006, con la precisazione che alla successiva data del 12 aprile 2007 si è avuta una mera estensione del solo importo, senza alcun effetto novativo sull'obbligazione fideiussoria, sicché
è alla data dell'originaria sottoscrizione della garanzia che occorre compiere le valutazioni che in questa sede interessano. Diversamente, le visure in atti consentono di desumere la composizione societaria alla successiva (e come tale irrilevante) data del 30 marzo 2009, precisandosi che la nomina dell'amministratore ivi menzionato ( è anch'essa successiva al rilascio della Persona_2
fideiussione, risalendo al 15 luglio 2006 (iscrizione 10 agosto 2006).
Né può ritenersi che la natura negativa del fatto da provare (“estraneità” all'attività professionale, giacché la qualità di consumatore va riconosciuta al soggetto che, a mente dell'art. 3 Cod. Cons., agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta) sia tale da invertire l'onere probatorio tra le parti;
è noto che la prova del fatto negativo può essere data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario o mediante presunzioni, tenuto conto del principio di vicinanza, riferibilità o disponibilità dei mezzi di prova (cfr. sul punto ex multis Cass., 22 marzo 2021, n. 8018).
Del resto, sarebbe stato agevolmente dimostrabile dalla parte opponente quale fosse la compagine societaria e l'attribuzione dei poteri di amministrazione della società alla data della fideiussione, mediante produzione agli atti di visura storica della società Parte_3
5.1. Va peraltro disattesa l'istanza di comparizione delle parti a chiarimenti formulata dalla difesa di al fine di accertarne la qualità di consumatrice, non potendo i poteri istruttori Parte_2
del giudice essere utilizzati per sopperire alle carenze probatorie delle parti.
Per analoghe ragioni va disattesa l'istanza di espletamento del giuramento suppletorio.
Va rammentato al riguardo che il giuramento suppletorio può essere deferito dal giudice d'ufficio, a mente dell'art. 2736 c.c., e presuppone, sotto il profilo oggettivo, la sussistenza di una situazione di
“semiplena probatio”, vale a dire di esistenza di un qualche elemento di prova su un fatto costitutivo
Pag. 7 di 9 della pretesa, pur di per sé non sufficiente a ritenerne integrata la piena prova. Trattasi, dunque, di un mezzo istruttorio complementare e sussidiario secondo una valutazione discrezionale rimessa al giudice (cfr. Cass., 27 giugno 2006, n. 14768), ponendosi come integrativo rispetto alle prove offerte dalle parti e non sostitutivo dell'onere probatorio su di esse gravanti ai sensi dell'art. 2697 c.c. (cfr.
Cass., 12 agosto 1982, n. 4593).
Nella specie, deve ritenersi insussistente un principio di prova circa la veste di consumatore asseritamente rivestita dalla istante alla data del rilascio della fideiussione – unica data, Parte_2
come detto, rilevante – giacché, come osservato, la documentazione versata in atti dalla parte attiene alla situazione societaria di in epoca successiva. Parte_3
6. L'inammissibilità delle opposizioni per le ragioni illustrate assorbe ogni ulteriore questione.
7. Le spese processuali dei giudizi riuniti seguono la soccombenza e sono liquidate in applicazione dei parametri minimi – congrui in ragione del ridotto numero di questioni esaminate – previsti dal D.M. n. 55/2014, per come da ultimo modificato dal D.M. n. 147/2022, avuto riguardo al valore della domanda (euro 576.178,78) per le espletate fasi di studio, introduttiva, istruttoria
(deposito delle memorie integrative ex art. 171-ter c.p.c.) e decisionale.
Al riguardo, questo giudice ritiene congruo fare applicazione del principio secondo cui “La condanna solidale al pagamento delle spese processuali nei confronti di più parti soccombenti può essere pronunciata non solo quando vi sia indivisibilità o solidarietà del rapporto sostanziale, ma pure nel caso in cui vi sia una comunanza di interessi la cui sussistenza, ai fini della ripartizione delle spese
o della condanna solidale, non può che essere apprezzata dal giudice di merito con una valutazione non censurabile in sede di legittimità. (Principio enunciato in riferimento a due cause autonome riunite per connessione)” (Cass., 12 agosto 2011, n. 17281; conformi Cass., 21 novembre 2006, n.
24680 e 20 dicembre 2011, n. 27652); nel caso di specie, la portata assorbente del primo motivo di opposizione – comune a entrambi gli opponenti – e la sostanziale identità delle difese spiegate dalla banca opposta rilevanti ai fini della decisione giustificano sia la solidarietà tra i soccombenti, sia (pur a fronte del noto principio secondo cui le cause riunite mantengono ciascuna la propria autonomia, anche ai fini delle spese, quantomeno sino al provvedimento di riunione) la liquidazione in favore della banca di un compenso unitario per entrambe le cause riunite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, definitivamente pronunciando nei giudizi riuniti iscritti ai n.r.g.
5411/2023 e 5537/2023, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione o deduzione:
1) dichiara inammissibili le opposizioni tardive ex art. 650 c.p.c. promosse da e da Parte_1
contro avverso il decreto ingiuntivo n. 1558/2016; Parte_2 Controparte_1
Pag. 8 di 9 2) condanna e in solido tra loro, alla refusione, in favore di Parte_1 Parte_2 [...]
delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 14.598,00 per compensi Controparte_1
professionali, oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Ancona il 13 aprile 2025
Il Giudice
Andrea Marani
(atto sottoscritto digitalmente)
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