Sentenza 3 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 03/01/2025, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Seconda Sezione Civile
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati
Dott.ssa Anna Maria Rossi Presidente
Dott.ssa Bianca Maria Gaudioso Consigliere
Dott. Giovanni Mazzei G.A. Relatore
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di Appello iscritta al n. 1207 del ruolo generale dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza collegiale del 20.2.2024
PROMOSSA DA
, con l'Avv. RICCARDO CANIATO ed elettivamente Parte_1 domiciliata in VIA DE' ROMEI, 7 - FERRARA
-Appellante-
CONTRO
, con l'Avv. PATRICK LARICCHIA ed elettivamente domiciliato in CP_1
PIAZZA GALILEO, 5 - BOLOGNA
-Appellata-
AVVERSO la Sentenza del Tribunale di Bologna n. 1297/2022, depositata il 28/04/2022
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di precisazione delle conclusioni
LA CORTE udita la relazione della causa fatta dal relatore G.A. dott. Giovanni Mazzei;
udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Deduceva, in particolare, che in data 24 maggio 2019 dalle ore 20.00, fino a circa le ore
2.00, la sua auto rimaneva parcheggiata in Via del Fonditore, a Bologna, davanti alla palestra
. Controparte_3
Infatti, dopo essere stato in palestra ed aver trascorso la serata con un amico, il CP_1 veniva accompagnato dalla fidanzata al parcheggio per riprendere l'auto e si avvedeva che erano stati asportati i fari anteriori, il paraurti anteriore, il cofano, gli sportelli laterali sinistri e tutto ciò che riguardava gli accessori situati internamente all'autovettura. L'attore provvedeva a denunciare l'accaduto il successivo 27 maggio ai Carabinieri di
Medicina, nonché a darne notizia alla Compagnia di assicurazione convenuta, la quale, tuttavia, dopo la richiesta di specifica documentazione, non procedeva alla liquidazione ad alcuna indennità.
Si costituiva in giudizio contestando le pretese avversarie sia in Controparte_4 punto di an che di quantum debeatur, sollevando numerosi dubbi circa la veridicità dei fatti narrati dall'attore. All'esito dell'istruttoria, caratterizzata dalla prova per testi e dalla disposta CTU estimativa, il Tribunale accoglieva la domanda attrice, ritenendo che l'espletamento della prova testimoniale avesse dato contezza della presenza dell'auto nel luogo indicato dall'attore e della verificazione del furto parziale. Ad avviso del primo Giudice, le dichiarazioni rese dai testi, sotto giuramento e della cui attendibilità non vi era motivo di dubitare, consentivano dì superare le effettive incongruenze nella ricostruzione dell'evento evidenziate dal convenuto e dallo stesso CTU, mentre le incongruità emergenti dai risultati registrati nel dispositivo satellitare installato sul veicolo non potevano, essere ritenute decisive, non avendo tale dispositivo valore di prova legale. Era certamente vero che il sinistro denunciato dal risultavano quantomeno 'singolari', CP_1 atteso che, dall'esame della documentazione fotografica scattata sulla vettura in stato di danno, era stato possibile rilevare: - la totale assenza di tracce di effrazione, manomissione o forzatura della carrozzeria esterna e/o delle superfici in plastica di plancia e cruscotto, senza tranciatura dei cavi di collegamento dei componenti rimossi (gruppi ottici-navigatore-radio-tunnel etc.); - la totale assenza di residui di vetro o minuteria varia (viti-bulloni-etc.) all'interno dell'abitacolo e riconducibili all'effrazione dei finestrini lato sinistro o allo smontaggio degli stessi componenti interni.
Inoltre, destava perplessità il fatto che gli autori del furto avessero agito indisturbati ed in totale tranquillità in una zona ove correvano il concreto rischio di essere visti, in particolare dai clienti della palestra in un orario di maggiore affluenza.
Tuttavia, come rilevato dal CTU, il tempo di 6 ore, avuto a disposizione dai malintenzionati, era da ritenersi sufficiente per poter compiere l'apertura e lo smontaggio dell'auto a regola d'arte
(ovvero senza danneggiare la vettura) di pezzi e componenti del veicolo, verosimilmente ad opera di una squadra di 2-3 persone esperte, compreso un “palo”, tramite l'utilizzo di attrezzatura e metodi elettronici di nuova generazione tali da limitare al minimo i tempi esecutivi. L'entità del danno era stato concordemente determinato dal Collegio Peritale in € 28.349,83, oltre IVA, per complessivi € 34.586,79. Mentre non poteva essere riconosciuto il danno da fermo tecnico, in quanto non previsto dalla polizza.
Le spese seguivano la soccombenza.
Avverso tale pronuncia proponeva appello , Controparte_4 insistendo per il rigetto dell'avversa domanda risarcitoria. Si costituiva in giudizio , concludendo per il rigetto del gravame e la CP_1 conferma dell'impugnata Sentenza, insistendo, comunque, per l'ammissione dei testi non escussi in primo grado. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e
2697 c.c. in relazione alla erronea valutazione delle prove testimoniali e alla erronea valutazione dei dati registrati dal dispositivo satellitare presente sul mezzo assicurato.
Il aveva inizialmente affermato che la sua auto si trovava davanti alla palestra CP_1
“tra le ore 18:00 del giorno 24.05.2019 e le ore 2:00 del 25.05.2019”, che era uscito dalla CP_3 palestra verso le ore 20:00, dopo aver frequentato un corso, aveva quindi riposto la borsa nell'autovettura e passato la serata con il Sig. . Per_1
La eccepiva che tale ricostruzione era totalmente inverosimile, anche in ragione CP_2 del fatto che, in realtà, alle ore 18:00 del 24.5.2019 il mezzo assicurato non si trovava presso la predetta palestra, bensì in Budrio, in corrispondenza della carrozzeria di , Per_2 Persona_3 come certificato dai dati del dispositivo satellitare installato sul mezzo.
Solo dopo la costituzione della Compagnia, l'attore cambiava versione dei fatti, sostenendo come in realtà si fosse recato in palestra più tardi, per frequentare il corso delle ore 19:30 alle 20:18, quindi, avrebbe riposto la borsa da palestra nel bagagliaio senza più utilizzare l'auto.
Ma anche tale versione non appare verosimile, in quanto l'attore, in meno di un'ora (per l'esattezza appena 53 minuti), avrebbe partecipato ad un corso in palestra, verosimilmente fatto la doccia (visto che doveva andare a cena fuori) e, quindi, sarebbe ritornato alla macchina (accensione ore 20:18).
Tuttavia, di tale, macroscopica, anomalia non v'è traccia nella sentenza, né le testimonianze acquisite avrebbero in alcun modo risolto le incongruenze denunciate dalla Compagnia convenuta, essendo riferite ad un segmento temporale successivo.
Con il secondo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.
e 2697 c.c. in relazione alla erronea valutazione delle risultanze della CTU.
Ferme tutte le incongruenze sopra indicate, l'appellante ritiene che il Giudice di prime cure abbia valutato erroneamente le risultanze della CTU, valorizzando la circostanza per cui la ricostruzione del furto come prospettata dall'attore fosse possibile, senza, tuttavia, considerare che non tutto ciò che è astrattamente possibile, valutati tutti i riscontri, in concreto possa verificarsi.
Viceversa, una disamina completa dell'elaborato peritale, avente ad oggetto anche l'eventuale presenza di danni da manomissione, avrebbe permesso al Giudicante di giungere a conclusioni diverse da quelle formulate.
Invero, il luogo del presunto furto è caratterizzato da un'area di parcheggio pubblico antistante la palestra anzidetta e ad altre attività commerciali limitrofe, con due punti luce, sussistendo, quindi, il concreto rischio, per i ladri, di essere avvistati facilmente.
Inoltre, come dedotto anche dal CTU, pur volendo ragionare in termini di furto su commissione ad opera di una squadra di tecnici esperti dotati di specifiche attrezzature, non si comprende come mai questi abbiano scelto la strada più impegnativa e per loro più pericolosa, essendo molto più agevole e sicuro sottrarre l'intero veicolo – come possibile essendo l'area del parcheggio aperta al pubblico – e poi spogliarlo di tutte le sue parti all'interno di un capannone e al riparo da possibili avvistamenti, come normalmente accade.
Il giudice non avrebbe offerto alcuno spunto motivazionale rispetto alle numerose e ben argomentate incongruenze manifestate dal CTU, come l'assenza di evidenti tracce di manomissione sulla carrozzeria esterna, di vetri rotti, di viti, bulloni e/o minuteria varia eventualmente caduta a terra durante le opere di smontaggio, di danneggiamento dei cavi di collegamento dei dispositivi.
L'impugnazione è infondata.
L'appellante ripropone tutte le contestazioni già svolte in primo grado, ripercorrendo le contraddizioni e le incongruenze del racconto svolto dall'attore, perplessità già palesate dal primo
Giudice e che, almeno in parte, questa Corte condivide, tuttavia, non è stata superata la motivazione posta dal Tribunale a fondamento della propria decisione. Invero, anche se possono sembrare strane alcune modalità del furto, l'attore ha fornito prova dei fatti tramite testimoni.
Il teste ha riferito “Sono andato a prendere nel parcheggio della palestra Per_1 CP_1 perché dovevamo andare a mangiare fuori. Ho aspettato un po' fuori dalla palestra erano le 20.30 circa credo e non era la prima volta;
ho visto uscire dal cancello della palestra con il CP_1 borsone. Ha messo via il borsone nella sua macchina ho visto aprire sia lo sportello sia il baule, penso che il borsone sia stato messo nel baule. La vettura di era nelle medesime condizioni CP_1 di sempre e c'erano altre macchine lì parcheggiate”. Dal canto suo, la teste ha dichiarato: “Intorno all'una di notte ho incontrato al Tes_1 CP_1 pub di Budrio;
era con il suo amico e ci siamo incontrati al pub verso l'una di notte;
CP_1
aveva lasciato la macchina nella Palestra che frequentava e l'ho accompagnato a CP_1 riprendere la macchina. Siamo arrivati lì nel parcheggio della palestra ed abbiamo visto la macchina smontata;
mancava tutta la fiancata, i fari ma non ricordo bene. Confermo che la macchina è stata trovata nelle condizioni raffigurate nelle fotografie doc.
3. Prima la macchina era perfettamente integra”. E che la macchina sia giunta integra e perfettamente funzionante al parcheggio della palestra
è da ritenersi pacifico, atteso che la stessa non sarebbe mai potuta arrivare a Bologna, in Via del
Fonditore, da Budrio nelle condizioni in cui è stata, poi, ritrovata (senza sportelli, cofano motore, luci ecc.).
A fronte di tali riscontri probatori l'appellante nulla ha provato in contrario, limitandosi a dubitare dell'attendibilità dei testi in quanto persone vicine all'attore, argomento giuridicamente insostenibile.
A parte l'unica discrepanza, dovuta all'asserito orario di arrivo in palestra, poi immediatamente corretto dall'appellante, come mero errore materiale, il resto sono solo deduzioni ed illazioni, mentre il fatto che l'auto sia rimasta ferma nel parcheggio della palestra per circa sei ore non è stato smentito neppure dai dati satellitari.
Ora, il fatto che i ladri abbiano fatto un “lavoro pulito”, senza rompere nulla, può sembrare anomalo ma potrebbe anche essere dovuto al fatto che volevano asportare pezzi integri e non danneggiati, con i cavi intatti e non tranciati, per ottenere un prezzo migliore al momento dello smercio, mentre il fatto che non siano stati visti può essere dovuto all'ora tarda, ad una particolare abilità degli stessi, oppure ad altri fattori, senza considerare che qualcuno potrebbe anche averli visti omettendo di denunciare il fatto per indifferenza o per non rimanere coinvolto. Inconferente, poi, l'obiezione relativa alla maggior facilità di rubare l'auto e smontarla altrove, in quanto la presenza del rilevatore satellitare (circostanza non certo ritenuta improbabile dai ladri), avrebbe svelato il luogo dove era stata portata l'auto e certamente altri ulteriori indizi a carico degli stessi.
Inoltre, vale rilevare che il furto è stato regolarmente denunciato dal ai CC. di CP_1
Medicina, i quali avranno necessariamente svolto le relative indagini, senza che sia emerso nulla, né relativamente all'identità dei ladri, né riguardo alla presunta falsità del furto.
In buona sostanza, mentre l'attore ha addotto prove l'appellante ha proposto solo ipotesi e dubbi, senza fornire una sola prova che possa far dubitare del reale accadimento del furto.
Rebus sic stantibus non può che confermarsi la Sentenza di primo grado.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Controparte_4
nei confronti di , avverso la Sentenza del Tribunale di Bologna n.
[...] CP_1
1297/2022, così dispone:
A) Rigetta l'appello e conferma l'impugnata Sentenza. B) Condanna al pagamento, in favore di Controparte_4 CP_1
, delle spese del grado, che liquida in complessivi € 3.500, oltre rimborso
[...] forfettario, IVA e CPA, come per legge.
C) Ricorrono i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater DPR n.115 del 2002 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Bologna il 22.11.2024
Il Presidente
Dott.ssa Anna Maria Rossi
Il G.A. - Estensore
Dott. Giovanni Mazzei