Art. 4. Operazioni di credito agrario 1. A favore delle aziende agricole delle regioni Puglia, Calabria e Sicilia, a prevalente indirizzo olivicolo, condotte da coltivatori diretti e imprenditori agricoli a titolo principale, nonche' delle cooperative olivicole di conduzione, danneggiate dalla grave crisi di mercato delle olive e dell'olio, sono prorogate fino a dodici mesi le rate delle operazioni di credito agrario, di esercizio e di miglioramento, in scadenza entro il 31 marzo 1998. I medesimi interventi, con le stesse procedure e modalita', si applicano anche a favore delle aziende agricole e delle cooperative olivicole di conduzione di altre regioni con zone a vocazione olivicola, in cui e' accertata la grave crisi di mercato delle olive e dell'olio.
2. Sono considerate a prevalente indirizzo olivicolo le aziende agricole e le cooperative olivicole di conduzione che traggono da dette produzioni almeno il cinquanta per cento della produzione lorda vendibile.
3. Le rate prorogate sono assistite dal concorso pubblico nel pagamento degli interessi, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 3 dicembre 1985.
4. Sulle rate prorogate opera il Fondo interbancario di garanzia, di cui alla legge 2 giugno 1961, n. 454 , e al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385 .
5. Alla spesa per il concorso pubblico nel pagamento degli interessi, nel limite di lire 10 miliardi per il 1999, si provvede a carico delle disponibilita' iscritte all'unita' previsionale di base 3.2.2.3 "Fondo di solidarieta' nazionale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, come rifinanziata dalla tabella C della legge 23 dicembre 1998, n. 449 ; tale somma affluisce allo stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, alle competenti unita' previsionali di base dello stato di previsione del Ministero per le politiche agricole per l'esercizio finanziario 1999.
Note all'art. 4:
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 3 dicembre 1985, reca: "Modificazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 aprile 1982 recante norme di indirizzo e di coordinamento per la determinazione dei tassi minimi agevolati annui da praticare nelle operazioni di credito agrario".
- La legge 2 giugno 1961, n. 454 , reca: "Piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura".
- Il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 , reca: "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia".
- Si trascrive la tabella C della legge 23 dicembre 1998, n. 449 , recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (legge finanziaria 1999)": (milioni di lire)
Legge n. 185 del 1992 : Nuova
disciplina del Fondo di solidarieta'
nazionale (articolo 1, comma 3)
(3.2.2.3 - Fondo di solidarieta'
nazionale - cap. 8317) 280.000 280.000 280.000".
2. Sono considerate a prevalente indirizzo olivicolo le aziende agricole e le cooperative olivicole di conduzione che traggono da dette produzioni almeno il cinquanta per cento della produzione lorda vendibile.
3. Le rate prorogate sono assistite dal concorso pubblico nel pagamento degli interessi, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 3 dicembre 1985.
4. Sulle rate prorogate opera il Fondo interbancario di garanzia, di cui alla legge 2 giugno 1961, n. 454 , e al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385 .
5. Alla spesa per il concorso pubblico nel pagamento degli interessi, nel limite di lire 10 miliardi per il 1999, si provvede a carico delle disponibilita' iscritte all'unita' previsionale di base 3.2.2.3 "Fondo di solidarieta' nazionale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, come rifinanziata dalla tabella C della legge 23 dicembre 1998, n. 449 ; tale somma affluisce allo stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, alle competenti unita' previsionali di base dello stato di previsione del Ministero per le politiche agricole per l'esercizio finanziario 1999.
Note all'art. 4:
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 3 dicembre 1985, reca: "Modificazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 aprile 1982 recante norme di indirizzo e di coordinamento per la determinazione dei tassi minimi agevolati annui da praticare nelle operazioni di credito agrario".
- La legge 2 giugno 1961, n. 454 , reca: "Piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura".
- Il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 , reca: "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia".
- Si trascrive la tabella C della legge 23 dicembre 1998, n. 449 , recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (legge finanziaria 1999)": (milioni di lire)
Legge n. 185 del 1992 : Nuova
disciplina del Fondo di solidarieta'
nazionale (articolo 1, comma 3)
(3.2.2.3 - Fondo di solidarieta'
nazionale - cap. 8317) 280.000 280.000 280.000".