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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 23/09/2025, n. 925 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 925 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
Corte di Appello di Catanzaro
Sezione seconda civile
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Procedimento n. 1198/2019 R.G.A.C.
La Corte di Appello, riunita in camera di consiglio con modalità telematiche e così composta:
dott.ssa Silvana Ferriero (Presidente); dott. Antonio Rizzuti (Consigliere relatore); dott. Pietro Scuteri (Consigliere);
ha pronunciato la presente
Sentenza
Nella causa civile n. 1198/2019 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avente ad oggetto diritti derivanti da contratto di garanzia, vertente tra:
in persona dei procuratori e legali rappresentanti pro- tempore dott. P_ CP_2
e , con sede in Trieste, largo Ugo Irneri, n. 1, codice fiscale e
[...] Controparte_3 partita i.v.a. rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. P.IVA_1
Michele Roma ed elettivamente domiciliata in Catanzaro, piazza Le Pera n. 9, presso lo studio professionale dell'avv. Peppino Mariano;
Appellante
e
1 (P.IVA ), in persona del Sindaco in carica e legale RT P.IVA_2 rappresentante pro tempore, con sede presso il palazzo municipale, sito in Catanzaro, alla
Via Jannoni, rappresentato e difeso dagli avv.ti Saverio Molica e Santa Durante, come da procura in atti, elettivamente domiciliato presso il Settore Avvocatura del CP_4
, con i seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:
[...] atanzaro.it,santa. Email_1 Email_2 CP_4 Email_3 CP_4 [...]
– atanzaro.it; Email_4 Email_5 CP_4
Appellato nonché contro
in liquidazione coatta amministrativa, in Controparte_5 persona del l.r.p.t. il commissario liquidatore, dott. , codice fiscale e partita CP_6
i.v.a. , nominato con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. P.IVA_3
2007/2014 del 20 giungo 2014, rappresentato e difeso dall'avv. Tiziano Lio del Foro di
Lamezia Terme, con domicilio digitale: Email_6 elettivamente domiciliato in Catanzaro, alla via Schipani n. 19, presso lo studio professionale dell'avv. Marcello Allevato;
Appellata
Conclusioni delle parti:
per il procuratore dell'appellante “Nel merito, in accoglimento del Parte_1 primo motivo di gravame, riformare la sentenza impugnata nella parte in cui ha qualificato la polizza un contratto autonomo di garanzia e, per l'effetto, dichiarare che la suddetta polizza ha natura di contratto di fideiussione;
sempre nel merito, in accoglimento del secondo motivo di gravame, riformare la sentenza nella parte in cui ha ritenuto non opponibili al le eccezioni sollevate dalla Compagnia circa CP_4
l'illegittima escussione della polizza e circa l'insussistenza dell'inadempimento di
e per l'effetto dichiarare l'illegittima escussione della polizza e Controparte_5 accertare la responsabilità del che ha causato il ritardo nell'adempimento della CP_4
Sempre in accoglimento del secondo motivo di gravame Controparte_5 dichiarare inoltre accolta l'eccezione di compensazione sollevata dalla Compagnia per crediti vantati dalla nei confronti del ; Controparte_5 CP_4
2 per i procuratori dell'appellato “1) preliminarmente rigettare RT
l'istanza di inibitoria per tutte le motivazioni in narrativa;
2) nel merito rigettare
l'appello proposto da in persona del legale rappresentante pro tempore e P_ per l'effetto confermare integralmente la sentenza impugnata”; per il procuratore dell'appellata “Piaccia Controparte_5 all'Eccellentissima Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, dichiarare inammissibile ogni domanda avanzata da nei confronti della Cooperativa. Con vittoria delle P_ spese di lite”.
Svolgimento del processo
1. Il giudizio di primo grado dinanzi al Tribunale di Catanzaro
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, regolarmente notificato il
4.11.2016, la IE in persona del legale rappresentante p.t., ha P_ convenuto in giudizio, davanti al Tribunale di Catanzaro, il , al RT fine di ottenere la revoca del decreto ingiuntivo n. 563/2016, emesso su ricorso dell'ente, con il quale le era stato intimato il pagamento della somma di euro 416.000,00, oltre interessi e spese, a titolo di escussione della garanzia fideiussoria prestata a beneficio del quale stazione appaltante, per il caso di inadempimento degli obblighi gravanti CP_4 sulla IE appaltatrice dei lavori di ampliamento del Palazzo di Giustizia di Catanzaro, secondo lotto (affidati alla ); ovvero, in subordine, la Controparte_5 riduzione dell'importo dovuto al e l'accertamento del diritto della IE CP_4 opponente di regresso nei confronti della IE appaltatrice dei lavori (
[...]
, di cui chiedeva l'autorizzazione alla chiamata in causa. Controparte_5
In particolare, a fondamento dell'opposizione, la compagnia di assicurazioni ha rilevato che: I) era infondata la richiesta del di escussione della polizza, atteso che CP_4
l'ente: a) non aveva, previamente, adottato i provvedimenti richiesti dall'art. 138 del d.lgs. n. 163/2006 (non risultava redatto lo stato di consistenza delle opere eseguite,
l'inventario dei materiali, dei mezzi e delle attrezzature presenti in cantiere, né era stata formalizzata la presa in consegna degli stessi); b) malgrado le sollecitazioni, non aveva trasmesso la documentazione contrattuale e contabile;
II) il non aveva dato CP_4 prova di un danno effettivamente subito; III) non sussisteva la responsabilità della
3 IE appaltatrice dei lavori ( per il ritardo nella esecuzione Controparte_5 dell'opera, poiché il termine previsto nel contratto di appalto non era qualificabile come essenziale;
IV) la garanzia prestata da era a titolo di fideiussione e, P_ pertanto, non aveva rinunciato al diritto di opporre al creditore tutte le eccezioni spettanti al debitore principale, non ostando a ciò la clausola di pagamento “a prima e semplice richiesta”; V) in ogni caso, anche ove il contratto fosse stato qualificato quale negozio autonomo di garanzia, l'escussione della polizza sarebbe stata, ugualmente, illegittima, tanto che l'opponente sollevava l'exceptio doli, poiché: a) difettava l'inadempimento; b) mancava la certificazione di cui all'art. 138 del codice degli appalti;
c) non era stato quantificato il danno;
VI) in via subordinata, doveva rilevarsi che la percentuale di inadempimento dell'impresa appaltatrice era limitata al 25% delle opere, mentre risultava eseguito circa il 75% dei lavori appaltati, come riconosciuto dallo stesso Comune opposto, cosicché l'importo preteso doveva essere ridotto;
VII) ad ogni modo, era possibile che la IE appaltatrice vantasse nei confronti del , a RT sua volta, un credito che legittimava l'eccezione di compensazione;
VIII) sempre, in subordine, in caso di riconoscimento del fondamento della pretesa del Comune , aveva diritto di regresso nei confronti della ”, ai P_ Controparte_5 sensi degli artt. 1945 c.c. e 1950 c.c., nonché dell'art. 5 della polizza.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in cancelleria il 2.2.2017, si è costituito in giudizio il , resistendo all'opposizione e sostenendo la RT fondatezza della pretesa monitoria, poiché: a) ai sensi dell'art. 113 del decreto legislativo n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici), la clausola di pagamento a semplice richiesta, contenuta nella polizza, imponeva al garante l'immediata esecuzione dell'obbligo, senza possibilità di sollevare eccezioni fondate sul rapporto principale;
b) il danno garantito dalla polizza era solo una parte di quello complessivo subito dal CP_4
(pari ad euro 437.000, oltre euro 2.252.98,20 per ulteriore danno emergente, derivante dal ritardo), con conseguente “azzeramento” del credito vantato dall'impresa appaltatrice;
c) era irrilevante il richiamo dell'opponente all'art. 138 del Codice dei contratti pubblici, trattandosi di danno da ritardo nella esecuzione dei lavori;
d) sebbene il termine di esecuzione delle opere non fosse essenziale, l'ente opposto, quale stazione appaltante, si era tutelato, ai sensi dell'art. 10 del contratto di appalto, con la previsione di una clausola penale;
e) contrariamente all'assunto dell'opponente, la polizza era da qualificare come contratto autonomo di garanzia;
f) nessun carattere abusivo assumeva la
4 pretesa del g) non vi erano i presupposti né della riduzione dell'importo CP_4 garantito, dato che la polizza copriva il 5% del valore complessivo dell'appalto, somma non suscettibile di modulazioni successive;
né della compensazione con il credito vantato dalla IE appaltatrice. Il ha, quindi, chiesto il rigetto dell'opposizione e, CP_4 comunque, l'accertamento del proprio diritto all'escussione della polizza, con condanna dell'opponente, anche prescindendo dalla conferma del decreto ingiuntivo, al pagamento dell'importo garantito e degli interessi moratori.
Autorizzata la chiamata del terzo, si è costituita in giudizio anche la società OO
“ amministrativa, per il tramite Controparte_7 del Commissario liquidatore, la quale, richiamate le difese di in sintesi;
a) P_ ha contestato il diritto del a pretendere l'escussione della polizza, rilevando CP_4 come non fosse stata fornita prova di maggiori costi sostenuti per il completamento dei lavori né di somme effettivamente versate in eccedenza e come fossero da imputare all'ente medesimo i ritardi nell'esecuzione delle opere e, sotto altro profilo, che eventuali crediti del nei suoi confronti avrebbero potuto essere fatti valere esclusivamente CP_4 nell'ambito della procedura concorsuale, mediante insinuazione al passivo;
b) in via riconvenzionale, ha chiesto la condanna del al pagamento della somma di euro CP_4
61.486,95, oltre accessori, quale saldo risultante dallo stato finale dei lavori.
Rigettata, con ordinanza del 26.4.2017, la richiesta di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo e presentate le memorie ex art. 183, VI comma, c.p.c., la causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata trattenuta a sentenza all'udienza dell'8.11.2018, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
2. La sentenza del Tribunale di Catanzaro n. 440/2019
Con sentenza n. 440/2019, pubblicata l'8.3.2019, il Tribunale di Catanzaro ha: a) rigettato l'opposizione proposta da b) dichiarato inammissibile la domanda P_ riconvenzionale presentata dalla suddetta compagnia di assicurazioni;
c) rigettato la domanda trasversale presentata dalla IE OO “Costruzioni Calabrese a r.l.” in liquidazione coatta amministrativa;
d) condannato al pagamento delle spese P_ di lite sia nei confronti del che della , RT Controparte_5
5 compensando quelle relative ai rapporti processuali tra quest'ultima ed il CP_4
.
[...]
In particolare, il Tribunale di Catanzaro: a) ha qualificato la polizza stipulata dalla IE OO con come contratto autonomo Controparte_5 P_ di garanzia, con conseguente inopponibilità al di tutte le eccezioni RT sollevate da (mancata adozione dei provvedimenti ex art. 138 del Codice P_ degli appalti;
non essenzialità del termine;
assenza di danno o inadempimento parziale dell'appaltatore); b) ha rigettato l'exceptio doli, sollevata da poiché non P_ aveva allegato né provato circostanze riconducibili a condotte abusive o fraudolente del creditore;
c) ha confermato il quantum del credito oggetto del decreto ingiuntivo (pari al
5% del valore complessivo dell'opera, ossia € 416.000,00), escludendo la possibilità di riduzioni in sede giudiziale, poiché lo svincolo progressivo della cauzione poteva avvenire soltanto nella fase esecutiva e su istanza dell'appaltatore; d) ha riconosciuto, inoltre, la debenza degli interessi moratori al tasso legale dalla data della richiesta di escussione della polizza (8.7.2014), escludendo l'applicabilità del decreto legislativo n.
231/2002 in materia di transazioni commerciali;
e) ha dichiarato inammissibile la domanda di regresso proposta da nei confronti della IE P_ P_
, essendo quest'ultima sottoposta a liquidazione coatta amministrativa e
[...] dovendo farsi valere in sede concorsuale ogni pretesa creditoria;
f) ha rigettato la domanda riconvenzionale della terza chiamata, volta a conseguire il pagamento del saldo del compenso per i lavori eseguiti, in quanto paralizzata dall'eccezione riconvenzionale del che aveva allegato e documentato l'esistenza di un rilevante credito per CP_4 danni derivanti dal ritardo (quantificato in oltre due milioni di euro); g) ha regolato le spese di giudizio secondo il principio della soccombenza, salvo compensarle nei rapporti processuali tra e , in considerazione del parziale riscontro CP_4 Controparte_8 della pretesa oggetto della domanda trasversale proposta dalla suddetta IE.
3. Il giudizio di appello
Con atto di citazione in appello, regolarmente notificato al ed alla RT IE OO , Controparte_9 ha impugnato la sentenza n. 440/2019, del Tribunale di Catanzaro, P_ lamentando: I) l'erronea qualificazione giuridica della polizza come contratto autonomo
6 di garanzia, anziché come fideiussione, con conseguente rilevanza di tutte le eccezioni sollevate nel giudizio di primo grado;
II) l'imputabilità al dei RT ritardi nell'adempimento del contratto di appalto, con conseguente esclusione dell'inadempimento della IE appaltatrice. Ha concluso come riportato in epigrafe.
Con comparsa di costituzione presentata il 21.10.2019, il si è RT costituito nel presente giudizio, al fine di resistere al gravame e chiederne il rigetto, per come sopra riportato.
In particolare, l'ente appellato ha rilevato che: a) il Tribunale, nella sentenza impugnata, aveva correttamente ricondotto la polizza in questione al contratto autonomo di garanzia, per come delineato dalle Sezioni Unite della Cassazione con sentenza n. 3947/2010, giacché la clausola “a prima richiesta e senza eccezioni” connotava la garanzia come autonoma, così come la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, con conseguente inopponibilità di ogni eccezione attinente al rapporto sottostante;
b) il ritardo nella esecuzione dei lavori non era imputabile all'amministrazione comunale e le doglianze di sul punto erano del tutto P_ irrilevanti e, comunque, infondate.
Con comparsa di costituzione e risposta, presentata il 22.10.2019, si è costituita nel giudizio di appello la Controparte_10
, rilevando che: a) nessuna censura era stata formulata da
[...] P_ al capo della sentenza di primo grado che aveva dichiarato inammissibile la
[...] domanda di surroga e di regresso proposta nei confronti della IE OO;
b) tutte le questioni relative al rapporto contrattuale con il , ivi incluse le RT reciproche domande risarcitorie e l'eventuale concorso di colpa dell'ente appaltante, erano state devolute al giudice fallimentare, in ragione della pendenza della procedura di liquidazione coatta amministrativa, per come, del resto, ritenuto dal Tribunale;
c) ogni ulteriore domanda o istanza proposta da nei confronti della IE P_ OO, compresa l'eccezione di compensazione, era da considerarsi inammissibile, sia perché questione preclusa dal giudicato interno, derivante dal mancato appello sul terzo capo della sentenza;
sia perché la competenza a decidere sui rapporti di dare/avere tra e IE OO spettava unicamente al giudice della procedura CP_4 concorsuale.
7 Con ordinanza del 7.10.2019, la Corte ha dichiarato inammissibile l'istanza, presentata con apposito ricorso da di inibitoria anticipata dell'efficacia esecutiva della P_ sentenza impugnata.
Fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, la causa, a seguito della soppressione della terza sezione civile della Corte d'Appello di Catanzaro, è stata assegnata alla seconda sezione civile e, all'udienza di precisazione delle conclusioni del 12.3.2025 - sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note di trattazione scritta - è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per comparse conclusionali e note di replica, con cui le parti, nella sostanza, hanno ribadito le rispettive difese (il 15.5.2025, hanno presentato comparsa conclusionale sia che il P_
; il 16.5.2025, ha presentato comparsa conclusionale la IE RT OO in liquidazione coatta amministrativa, rilevando P_ Controparte_5 che, a definizione del giudizio di opposizione allo stato passivo, il Tribunale di Vibo
Valentia aveva accolto il ricorso del , ammettendolo al passivo RT della procedura per l'importo di euro 2.276.910,00 ed accertando che la responsabilità dell'inadempimento era imputabile alla IE OO;
con memoria di replica, presentata il 4.6.2025, il ha replicato alle difese avversarie;
il RT
5.6.2025, hanno presentato memorie di replica anche e la P_ [...]
. Controparte_10
Motivi della decisione
1. L'oggetto del presente giudizio di appello
Tenuto conto, da un lato, della decisione del Tribunale di Catanzaro e, dall'altro, dei motivi di impugnazione nonché delle ragioni invocate dagli appellati, appare opportuno chiarire che il presente giudizio concerne, essenzialmente: a) la qualificazione giuridica, come contratto autonomo di garanzia (come ritenuto dal Tribunale) o fideiussione (come ritenuto da , della polizza intercorsa tra la suddetta compagnia di P_ assicurazioni e la con conseguente Controparte_10 opponibilità o meno al delle eccezioni relative al rapporto tra quest'ultimo a la CP_4
(1° motivo di appello); b) la rilevanza e la Controparte_10 fondatezza o meno della eccezione di di imputabilità al del ritardo P_ CP_4
8 nell'esecuzione del contratto di appalto stipulato con la Controparte_10
(2° motivo di appello); c) la regolamentazione delle spese di lite.
[...]
La sentenza del Tribunale, invece, non è stata impugnata, tanto meno con motivi specifici di censura (non vale, a tal fine, il mero richiamo ex art. 346 c.p.c. alle eccezioni sollevate dalla compagnia di assicurazioni nel giudizio di primo grado ed appositamente rigettate dal Tribunale, cosicché non possono considerarsi assorbite nella decisione), con riguardo a: 1) rigetto della c.d. exceptio doli; 2) determinazione della entità del credito spettante al
3) riconoscimento del diritto agli interessi di mora e loro decorrenza;
4) CP_4 inammissibilità della domanda di regresso o surroga proposta da nei P_ confronti della IE OO Costruzioni Calabrese in liquidazione coatta amministrativa.
2. Le valutazioni della Corte
Deve rammentarsi che la controversia trae origine dalla pretesa (riconosciuta valida con il decreto ingiuntivo n. 563/2016 e, poi, con la pronuncia del Tribunale impugnata) del di ottenere da il pagamento della somma di euro RT P_
416.000,00, oltre interessi, quale adempimento dell'obbligo, assunto con apposita polizza stipulata con la IE OO ”, di risarcire i danni causati Controparte_5 al dalla IE suddetta, appaltatrice dei lavori di ampliamento del Palazzo di CP_4
Giustizia di Catanzaro, rimasta inadempiente agli obblighi derivanti dal contratto di appalto.
La IE appellante, con un primo motivo di appello, rubricato “Sull'erronea qualificazione della polizza come contratto autonomo di garanzia”, censura la qualificazione giuridica della polizza come contratto autonomo di garanzia, anziché come fideiussione, rilevando, a sostegno della qualificazione giuridica come fideiussione: a) la denominazione del contratto come “polizza garanzia fideiussoria per cauzione definitiva”; b) il suo oggetto (garanzia – fideiussione); c) la mancata previsione della esclusione della facoltà di di sollevare eccezioni relative al rapporto P_ principale ex art. 1945 c.c., essendo insufficiente per qualificare il contratto come negozio autonomo di garanzia, a parere dell'appellante, la clausola “a prima/semplice richiesta”.
9 Con il secondo motivo, intitolato “sull'insussistenza dell'inadempimento dell'appaltatore
e responsabilità del , censura la sentenza del Tribunale, per avere CP_4 P_ ritenuto sussistente l'inadempimento della IE OO ”, Controparte_5 benché il ritardo nell'esecuzione dei lavori appaltati fosse imputabile proprio al
[...]
che aveva ritardato i pagamenti dovuti in relazione agli stati di avanzamento CP_4 dei lavori (S.A.L.), con conseguente crisi di liquidità dell'impresa; nonché aveva omesso la tempestiva consegna dell'intera area di cantiere, così violando i doveri di cooperazione e buona fede gravanti sull'appaltatore.
Il primo motivo di appello è infondato, mentre il secondo è inammissibile e, comunque, parimenti infondato nel merito.
La distinzione tra contratto autonomo di garanzia e di fideiussione è stata chiarita dalla giurisprudenza con una serie di pronunce (tra cui, in particolare, la sentenza n. 3947/2010 delle sezioni unite della Corte di Cassazione) che ha evidenziato che, mentre la fideiussione presuppone un rapporto di accessorietà tra il debito principale e quello del garante, il contratto autonomo di garanzia svincola l'obbligazione di quest'ultimo da quella principale e lo obbliga al pagamento a beneficio del creditore, salva l'ipotesi della escussione fraudolenta della garanzia.
A differenza del contratto di fideiussione, il quale garantisce l'adempimento della medesima obbligazione principale altrui, tutelando l'interesse all'esatto adempimento della relativa prestazione, il contratto autonomo di garanzia (cosiddetto
"Garantievertrag") ha la funzione di tenere indenne, mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale, avendo come causa concreta quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla detta mancata esecuzione (cfr., ad esempio, Cass., sez. III, n. 30181/2018).
La tutela del garante è del tutto diversa nelle due fattispecie: nella fideiussione, può opporre al creditore le eccezioni che avrebbe potuto opporre il debitore principale;
nel contratto autonomo di garanzia, salvo il caso di escussione fraudolenta della garanzia, deve pagare il debito e, poi, rivalersi con l'azione di regresso ex art. 1950 c.c. unicamente nei confronti del debitore principale, il quale a sua volta - ove vittoriosamente escusso dal garante - potrà agire in rivalsa nei confronti del creditore garantito, proprio perché al momento dell'escussione della garanzia il garante non avrebbe potuto eccepire la
10 mancanza della causa originaria del rapporto, al di fuori dell'ipotesi di escussione fraudolenta della garanzia (cfr., le SS.UU. citate e, da ultimo, Cass, sez. III, n. 865/2025).
Le Sezioni Unite e la giurisprudenza successiva hanno chiarito, in particolare, che la clausola di pagamento “a prima richiesta e senza eccezioni”, al pari di quelle simili, è, di regola, indice del carattere autonomo della garanzia, essendo incompatibile con l'accessorietà che connota la fideiussione, fatta eccezione per il caso di una “evidente, patente, irredimibile discrasia” rispetto al tenore complessivo del regolamento negoziale, tale da ricondurre l'impegno nello schema del tipo fideiussorio (cfr., ad esempio, Cass., sez. I, n. 14045/2025; sez. III n. 15091/2021).
Premesso questo, osserva la Corte, con riguardo alla fattispecie oggetto di causa, che, contrariamente all'assunto dell'appellante, il Tribunale, applicando i principi di giurisprudenza sopra richiamati, ha correttamente qualificato il contratto intercorso tra la IE appaltatrice e come negozio autonomo di garanzia e non già come P_ fideiussione, presentando le condizioni di polizza tutte le caratteristiche fondamentali del contratto autonomo di garanzia: a) la causa (di natura indennitaria, nel senso sopra chiarito) e la struttura dell'accordo - stipulato tra debitore principale e garante, ma a beneficio del creditore, rimasto estraneo all'accordo - secondo lo schema proprio del contratto autonomo di garanzia, ossia come contratto a favore di terzo;
laddove nella fideiussione il contratto intercorre, ai sensi dell'art. 1936 c.c., tra il creditore garantito ed il garante, mentre il debitore principale può anche non esserne a conoscenza;
b) l'obbligo della compagnia di assicurazioni di effettuare il pagamento al “ricevimento della semplice richiesta scritta” del creditore beneficiario (ossia del , RT quale stazione appaltante), di quanto dovuto dalla IE appaltatrice, in conseguenza dell'inadempimento delle obbligazione derivanti dal contratto di appalto ed a titolo di risarcimento del danno, nei limiti della somma garantita (euro 416.000,00: v. gli artt. 1 e
4 delle condizioni citata); c) il breve termine previsto per il pagamento del garante (15 giorni dalla richiesta della stazione appaltante), tale da rendere poco praticabili le eccezioni che, di regola, spettano al fideiussore (v. l'art. 4); d) la rinuncia espressa del garante al beneficio della preventiva escussione del debitore principale (v. art. 4); e)
l'ulteriore rinuncia del garante all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2°, c.c. (v. le
“Condizioni particolari”); f) la stessa previsione nella polizza, a tutela del garante, che fa
“salve le azioni di legge nel caso che le somme pagate dal Garante risultassero
11 parzialmente o totalmente non dovute” (v. l'art. 4), la quale sembra rimandare alle azioni di tutela del garante nel contratto autonomo di garanzia e non già nella fideiussione.
Ulteriore e rilevante elemento di valutazione è rappresentato dal fatto che la polizza è stata stipulata dalla IE appaltatrice in esecuzione di uno specifico obbligo di legge, previsto dall'art. 113 del decreto legislativo n. 163/2006 (nel testo applicabile alla fattispecie), ossia la prestazione di cauzione definitiva tramite apposita polizza di garanzia, con chiara finalità di interesse generale di tutela delle stazioni appaltanti di lavori pubblici che mal si concilia con una semplice garanzia di tipo fideiussorio.
Del tutto recessivo è l'elemento, valorizzando in senso contrario da della P_ denominazione del contratto come “polizza garanzia fideiussoria per cauzione definitiva” che, di per sé, poco rileva sulla qualificazione giuridica del suo contenuto, soprattutto se valutato in relazione agli elementi di segno contrario evidenziati e, soprattutto, in rapporto alla ben più pregnante clausola di pagamento a “semplice richiesta” del creditore ed alla finalità di interesse pubblico, ai sensi del citato art. 113 del d.lvo n.
163/2006, di cui si è detto.
Parimenti, al più, neutro è il fatto che l'oggetto sia la garanzia del creditore, fermo restando che lo schema, utilizzato nella fattispecie, del contratto a favore del terzo creditore è proprio del contratto autonomo di garanzia piuttosto che della fideiussione.
Quanto, poi, alla mancata esclusione della facoltà di di sollevare eccezioni P_ relative al rapporto principale ex art. 1945 c.c., si tratta di argomento infondato, poiché, come chiarito in giurisprudenza, il significato della clausola “a semplice richiesta” e di quelle di analogo tenore è, di regola, proprio quello di escludere tale facoltà (cfr. la giurisprudenza richiamata e, in particolare, le sezioni unite della Corte di Cassazione, secondo cui: “La previsione di siffatte clausole di pagamento manifesta, difatti, una rilevante deroga alla disciplina legale della fideiussione, che si sostanzia nell'attribuzione, al creditore-beneficiario, del potere di esigere dal garante il pagamento immediato, a prescindere da qualsiasi accertamento (e dalla prova da parte del creditore) in ordine all'effettiva sussistenza di un inadempimento del debitore principale (ciò vale, in particolare, per l'incameramento della cauzione da parte dell'ente appaltatore di opere pubbliche, il quale non è tenuto a dimostrare la sussistenza di un danno in concreto, proprio in ragione della determinazione forfettaria dello stesso che consegue alla previsione della cauzione” ).
La censura di cui al primo motivo di appello è, pertanto, infondata.
12 Il rigetto di tale motivo di appello sulla qualificazione giuridica della polizza di cui si discute rende inammissibile il secondo motivo, relativo all'asserita imputabilità al dei ritardi nell'esecuzione del contratto di appalto, giacché, fermo restando il CP_4 fatto pacifico della scadenza del termine previsto dal contratto per il completamento dell'opera, esso si fonda su ipotetiche eccezioni di inadempimento che la IE appaltatrice avrebbe potuto sollevare al , come tali, precluse, per RT quanto sopra esposto, alla compagnia di assicurazioni dalla stipulazione del contratto autonomo di garanzia.
Ad ogni modo, come accennato, si tratta di eccezioni infondate e, comunque, rimaste, completamente, sfornite di prova.
Ogni altra questione rimane assorbita nella decisione.
3. Le spese di lite e l'applicazione dell'art 13, comma 1 quater, del d.p.r. n.115/2002
Il rigetto dell'appello esclude di doversi pronunciare sulle spese di giudizio del primo grado di giudizio, in assenza, del resto, di motivi di censura specifici al relativo capo di sentenza.
Le spese di lite del giudizio di appello seguono, quanto ai rapporti processuali tra l'appellante ed il , la soccombenza di e devono RT P_ essere liquidate come in dispositivo, applicando i parametri medi previsti dal d.m. n.
55/2014, aggiornati con d.m. n. 147/2022 (scaglione valore tra € 260.001,00 e
520.000,00), ridotti della metà, in ragione della non particolare complessità delle questioni esaminate, ossia in complessivi euro 10.060,00 (euro 2.195,00 per la fase di studio della controversia;
euro 1.276,00 per la fase introduttiva del giudizio;
euro
2.940,00 per la fase di trattazione ed euro 3.669,00 per la fase decisoria), oltre accessori di legge (rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a.).
La mancanza di censure dell'appellante alle pronunce riguardanti la IE OO
e, comunque, di domande nei confronti della stessa induce a Controparte_5 compensare le spese di giudizio in relazione ai rapporti processuali relativi a tale IE.
Sussistono, infine, le condizioni per la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n.115/2002, dell'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Conseguono le pronunce di cui al dispositivo.
13
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, seconda sezione civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro n. P_
440/2019 del 7.3.2019, pubblicata l'8.3.2019, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna al pagamento delle spese di lite del giudizio di appello nei P_ confronti del che si liquidano in complessivi euro 10.060,00, oltre RT
i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario nella misura del 15 %, come per legge;
- compensa le spese di lite nei rapporti processuali riguardanti la IE OO
Controparte_5
- dichiara l'obbligo di ai sensi dell'art 13, comma 1 quater, del d.p.r. P_
n.115/2002, di pagare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso da remoto, nella camera di consiglio del 19.9.2025
Il Consigliere rel. ed estensore La Presidente
dott. Antonio Rizzuti dott.ssa Silvana Ferriero
14
Sezione seconda civile
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Procedimento n. 1198/2019 R.G.A.C.
La Corte di Appello, riunita in camera di consiglio con modalità telematiche e così composta:
dott.ssa Silvana Ferriero (Presidente); dott. Antonio Rizzuti (Consigliere relatore); dott. Pietro Scuteri (Consigliere);
ha pronunciato la presente
Sentenza
Nella causa civile n. 1198/2019 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avente ad oggetto diritti derivanti da contratto di garanzia, vertente tra:
in persona dei procuratori e legali rappresentanti pro- tempore dott. P_ CP_2
e , con sede in Trieste, largo Ugo Irneri, n. 1, codice fiscale e
[...] Controparte_3 partita i.v.a. rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. P.IVA_1
Michele Roma ed elettivamente domiciliata in Catanzaro, piazza Le Pera n. 9, presso lo studio professionale dell'avv. Peppino Mariano;
Appellante
e
1 (P.IVA ), in persona del Sindaco in carica e legale RT P.IVA_2 rappresentante pro tempore, con sede presso il palazzo municipale, sito in Catanzaro, alla
Via Jannoni, rappresentato e difeso dagli avv.ti Saverio Molica e Santa Durante, come da procura in atti, elettivamente domiciliato presso il Settore Avvocatura del CP_4
, con i seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:
[...] atanzaro.it,santa. Email_1 Email_2 CP_4 Email_3 CP_4 [...]
– atanzaro.it; Email_4 Email_5 CP_4
Appellato nonché contro
in liquidazione coatta amministrativa, in Controparte_5 persona del l.r.p.t. il commissario liquidatore, dott. , codice fiscale e partita CP_6
i.v.a. , nominato con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. P.IVA_3
2007/2014 del 20 giungo 2014, rappresentato e difeso dall'avv. Tiziano Lio del Foro di
Lamezia Terme, con domicilio digitale: Email_6 elettivamente domiciliato in Catanzaro, alla via Schipani n. 19, presso lo studio professionale dell'avv. Marcello Allevato;
Appellata
Conclusioni delle parti:
per il procuratore dell'appellante “Nel merito, in accoglimento del Parte_1 primo motivo di gravame, riformare la sentenza impugnata nella parte in cui ha qualificato la polizza un contratto autonomo di garanzia e, per l'effetto, dichiarare che la suddetta polizza ha natura di contratto di fideiussione;
sempre nel merito, in accoglimento del secondo motivo di gravame, riformare la sentenza nella parte in cui ha ritenuto non opponibili al le eccezioni sollevate dalla Compagnia circa CP_4
l'illegittima escussione della polizza e circa l'insussistenza dell'inadempimento di
e per l'effetto dichiarare l'illegittima escussione della polizza e Controparte_5 accertare la responsabilità del che ha causato il ritardo nell'adempimento della CP_4
Sempre in accoglimento del secondo motivo di gravame Controparte_5 dichiarare inoltre accolta l'eccezione di compensazione sollevata dalla Compagnia per crediti vantati dalla nei confronti del ; Controparte_5 CP_4
2 per i procuratori dell'appellato “1) preliminarmente rigettare RT
l'istanza di inibitoria per tutte le motivazioni in narrativa;
2) nel merito rigettare
l'appello proposto da in persona del legale rappresentante pro tempore e P_ per l'effetto confermare integralmente la sentenza impugnata”; per il procuratore dell'appellata “Piaccia Controparte_5 all'Eccellentissima Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, dichiarare inammissibile ogni domanda avanzata da nei confronti della Cooperativa. Con vittoria delle P_ spese di lite”.
Svolgimento del processo
1. Il giudizio di primo grado dinanzi al Tribunale di Catanzaro
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, regolarmente notificato il
4.11.2016, la IE in persona del legale rappresentante p.t., ha P_ convenuto in giudizio, davanti al Tribunale di Catanzaro, il , al RT fine di ottenere la revoca del decreto ingiuntivo n. 563/2016, emesso su ricorso dell'ente, con il quale le era stato intimato il pagamento della somma di euro 416.000,00, oltre interessi e spese, a titolo di escussione della garanzia fideiussoria prestata a beneficio del quale stazione appaltante, per il caso di inadempimento degli obblighi gravanti CP_4 sulla IE appaltatrice dei lavori di ampliamento del Palazzo di Giustizia di Catanzaro, secondo lotto (affidati alla ); ovvero, in subordine, la Controparte_5 riduzione dell'importo dovuto al e l'accertamento del diritto della IE CP_4 opponente di regresso nei confronti della IE appaltatrice dei lavori (
[...]
, di cui chiedeva l'autorizzazione alla chiamata in causa. Controparte_5
In particolare, a fondamento dell'opposizione, la compagnia di assicurazioni ha rilevato che: I) era infondata la richiesta del di escussione della polizza, atteso che CP_4
l'ente: a) non aveva, previamente, adottato i provvedimenti richiesti dall'art. 138 del d.lgs. n. 163/2006 (non risultava redatto lo stato di consistenza delle opere eseguite,
l'inventario dei materiali, dei mezzi e delle attrezzature presenti in cantiere, né era stata formalizzata la presa in consegna degli stessi); b) malgrado le sollecitazioni, non aveva trasmesso la documentazione contrattuale e contabile;
II) il non aveva dato CP_4 prova di un danno effettivamente subito; III) non sussisteva la responsabilità della
3 IE appaltatrice dei lavori ( per il ritardo nella esecuzione Controparte_5 dell'opera, poiché il termine previsto nel contratto di appalto non era qualificabile come essenziale;
IV) la garanzia prestata da era a titolo di fideiussione e, P_ pertanto, non aveva rinunciato al diritto di opporre al creditore tutte le eccezioni spettanti al debitore principale, non ostando a ciò la clausola di pagamento “a prima e semplice richiesta”; V) in ogni caso, anche ove il contratto fosse stato qualificato quale negozio autonomo di garanzia, l'escussione della polizza sarebbe stata, ugualmente, illegittima, tanto che l'opponente sollevava l'exceptio doli, poiché: a) difettava l'inadempimento; b) mancava la certificazione di cui all'art. 138 del codice degli appalti;
c) non era stato quantificato il danno;
VI) in via subordinata, doveva rilevarsi che la percentuale di inadempimento dell'impresa appaltatrice era limitata al 25% delle opere, mentre risultava eseguito circa il 75% dei lavori appaltati, come riconosciuto dallo stesso Comune opposto, cosicché l'importo preteso doveva essere ridotto;
VII) ad ogni modo, era possibile che la IE appaltatrice vantasse nei confronti del , a RT sua volta, un credito che legittimava l'eccezione di compensazione;
VIII) sempre, in subordine, in caso di riconoscimento del fondamento della pretesa del Comune , aveva diritto di regresso nei confronti della ”, ai P_ Controparte_5 sensi degli artt. 1945 c.c. e 1950 c.c., nonché dell'art. 5 della polizza.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in cancelleria il 2.2.2017, si è costituito in giudizio il , resistendo all'opposizione e sostenendo la RT fondatezza della pretesa monitoria, poiché: a) ai sensi dell'art. 113 del decreto legislativo n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici), la clausola di pagamento a semplice richiesta, contenuta nella polizza, imponeva al garante l'immediata esecuzione dell'obbligo, senza possibilità di sollevare eccezioni fondate sul rapporto principale;
b) il danno garantito dalla polizza era solo una parte di quello complessivo subito dal CP_4
(pari ad euro 437.000, oltre euro 2.252.98,20 per ulteriore danno emergente, derivante dal ritardo), con conseguente “azzeramento” del credito vantato dall'impresa appaltatrice;
c) era irrilevante il richiamo dell'opponente all'art. 138 del Codice dei contratti pubblici, trattandosi di danno da ritardo nella esecuzione dei lavori;
d) sebbene il termine di esecuzione delle opere non fosse essenziale, l'ente opposto, quale stazione appaltante, si era tutelato, ai sensi dell'art. 10 del contratto di appalto, con la previsione di una clausola penale;
e) contrariamente all'assunto dell'opponente, la polizza era da qualificare come contratto autonomo di garanzia;
f) nessun carattere abusivo assumeva la
4 pretesa del g) non vi erano i presupposti né della riduzione dell'importo CP_4 garantito, dato che la polizza copriva il 5% del valore complessivo dell'appalto, somma non suscettibile di modulazioni successive;
né della compensazione con il credito vantato dalla IE appaltatrice. Il ha, quindi, chiesto il rigetto dell'opposizione e, CP_4 comunque, l'accertamento del proprio diritto all'escussione della polizza, con condanna dell'opponente, anche prescindendo dalla conferma del decreto ingiuntivo, al pagamento dell'importo garantito e degli interessi moratori.
Autorizzata la chiamata del terzo, si è costituita in giudizio anche la società OO
“ amministrativa, per il tramite Controparte_7 del Commissario liquidatore, la quale, richiamate le difese di in sintesi;
a) P_ ha contestato il diritto del a pretendere l'escussione della polizza, rilevando CP_4 come non fosse stata fornita prova di maggiori costi sostenuti per il completamento dei lavori né di somme effettivamente versate in eccedenza e come fossero da imputare all'ente medesimo i ritardi nell'esecuzione delle opere e, sotto altro profilo, che eventuali crediti del nei suoi confronti avrebbero potuto essere fatti valere esclusivamente CP_4 nell'ambito della procedura concorsuale, mediante insinuazione al passivo;
b) in via riconvenzionale, ha chiesto la condanna del al pagamento della somma di euro CP_4
61.486,95, oltre accessori, quale saldo risultante dallo stato finale dei lavori.
Rigettata, con ordinanza del 26.4.2017, la richiesta di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo e presentate le memorie ex art. 183, VI comma, c.p.c., la causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata trattenuta a sentenza all'udienza dell'8.11.2018, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
2. La sentenza del Tribunale di Catanzaro n. 440/2019
Con sentenza n. 440/2019, pubblicata l'8.3.2019, il Tribunale di Catanzaro ha: a) rigettato l'opposizione proposta da b) dichiarato inammissibile la domanda P_ riconvenzionale presentata dalla suddetta compagnia di assicurazioni;
c) rigettato la domanda trasversale presentata dalla IE OO “Costruzioni Calabrese a r.l.” in liquidazione coatta amministrativa;
d) condannato al pagamento delle spese P_ di lite sia nei confronti del che della , RT Controparte_5
5 compensando quelle relative ai rapporti processuali tra quest'ultima ed il CP_4
.
[...]
In particolare, il Tribunale di Catanzaro: a) ha qualificato la polizza stipulata dalla IE OO con come contratto autonomo Controparte_5 P_ di garanzia, con conseguente inopponibilità al di tutte le eccezioni RT sollevate da (mancata adozione dei provvedimenti ex art. 138 del Codice P_ degli appalti;
non essenzialità del termine;
assenza di danno o inadempimento parziale dell'appaltatore); b) ha rigettato l'exceptio doli, sollevata da poiché non P_ aveva allegato né provato circostanze riconducibili a condotte abusive o fraudolente del creditore;
c) ha confermato il quantum del credito oggetto del decreto ingiuntivo (pari al
5% del valore complessivo dell'opera, ossia € 416.000,00), escludendo la possibilità di riduzioni in sede giudiziale, poiché lo svincolo progressivo della cauzione poteva avvenire soltanto nella fase esecutiva e su istanza dell'appaltatore; d) ha riconosciuto, inoltre, la debenza degli interessi moratori al tasso legale dalla data della richiesta di escussione della polizza (8.7.2014), escludendo l'applicabilità del decreto legislativo n.
231/2002 in materia di transazioni commerciali;
e) ha dichiarato inammissibile la domanda di regresso proposta da nei confronti della IE P_ P_
, essendo quest'ultima sottoposta a liquidazione coatta amministrativa e
[...] dovendo farsi valere in sede concorsuale ogni pretesa creditoria;
f) ha rigettato la domanda riconvenzionale della terza chiamata, volta a conseguire il pagamento del saldo del compenso per i lavori eseguiti, in quanto paralizzata dall'eccezione riconvenzionale del che aveva allegato e documentato l'esistenza di un rilevante credito per CP_4 danni derivanti dal ritardo (quantificato in oltre due milioni di euro); g) ha regolato le spese di giudizio secondo il principio della soccombenza, salvo compensarle nei rapporti processuali tra e , in considerazione del parziale riscontro CP_4 Controparte_8 della pretesa oggetto della domanda trasversale proposta dalla suddetta IE.
3. Il giudizio di appello
Con atto di citazione in appello, regolarmente notificato al ed alla RT IE OO , Controparte_9 ha impugnato la sentenza n. 440/2019, del Tribunale di Catanzaro, P_ lamentando: I) l'erronea qualificazione giuridica della polizza come contratto autonomo
6 di garanzia, anziché come fideiussione, con conseguente rilevanza di tutte le eccezioni sollevate nel giudizio di primo grado;
II) l'imputabilità al dei RT ritardi nell'adempimento del contratto di appalto, con conseguente esclusione dell'inadempimento della IE appaltatrice. Ha concluso come riportato in epigrafe.
Con comparsa di costituzione presentata il 21.10.2019, il si è RT costituito nel presente giudizio, al fine di resistere al gravame e chiederne il rigetto, per come sopra riportato.
In particolare, l'ente appellato ha rilevato che: a) il Tribunale, nella sentenza impugnata, aveva correttamente ricondotto la polizza in questione al contratto autonomo di garanzia, per come delineato dalle Sezioni Unite della Cassazione con sentenza n. 3947/2010, giacché la clausola “a prima richiesta e senza eccezioni” connotava la garanzia come autonoma, così come la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, con conseguente inopponibilità di ogni eccezione attinente al rapporto sottostante;
b) il ritardo nella esecuzione dei lavori non era imputabile all'amministrazione comunale e le doglianze di sul punto erano del tutto P_ irrilevanti e, comunque, infondate.
Con comparsa di costituzione e risposta, presentata il 22.10.2019, si è costituita nel giudizio di appello la Controparte_10
, rilevando che: a) nessuna censura era stata formulata da
[...] P_ al capo della sentenza di primo grado che aveva dichiarato inammissibile la
[...] domanda di surroga e di regresso proposta nei confronti della IE OO;
b) tutte le questioni relative al rapporto contrattuale con il , ivi incluse le RT reciproche domande risarcitorie e l'eventuale concorso di colpa dell'ente appaltante, erano state devolute al giudice fallimentare, in ragione della pendenza della procedura di liquidazione coatta amministrativa, per come, del resto, ritenuto dal Tribunale;
c) ogni ulteriore domanda o istanza proposta da nei confronti della IE P_ OO, compresa l'eccezione di compensazione, era da considerarsi inammissibile, sia perché questione preclusa dal giudicato interno, derivante dal mancato appello sul terzo capo della sentenza;
sia perché la competenza a decidere sui rapporti di dare/avere tra e IE OO spettava unicamente al giudice della procedura CP_4 concorsuale.
7 Con ordinanza del 7.10.2019, la Corte ha dichiarato inammissibile l'istanza, presentata con apposito ricorso da di inibitoria anticipata dell'efficacia esecutiva della P_ sentenza impugnata.
Fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, la causa, a seguito della soppressione della terza sezione civile della Corte d'Appello di Catanzaro, è stata assegnata alla seconda sezione civile e, all'udienza di precisazione delle conclusioni del 12.3.2025 - sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note di trattazione scritta - è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per comparse conclusionali e note di replica, con cui le parti, nella sostanza, hanno ribadito le rispettive difese (il 15.5.2025, hanno presentato comparsa conclusionale sia che il P_
; il 16.5.2025, ha presentato comparsa conclusionale la IE RT OO in liquidazione coatta amministrativa, rilevando P_ Controparte_5 che, a definizione del giudizio di opposizione allo stato passivo, il Tribunale di Vibo
Valentia aveva accolto il ricorso del , ammettendolo al passivo RT della procedura per l'importo di euro 2.276.910,00 ed accertando che la responsabilità dell'inadempimento era imputabile alla IE OO;
con memoria di replica, presentata il 4.6.2025, il ha replicato alle difese avversarie;
il RT
5.6.2025, hanno presentato memorie di replica anche e la P_ [...]
. Controparte_10
Motivi della decisione
1. L'oggetto del presente giudizio di appello
Tenuto conto, da un lato, della decisione del Tribunale di Catanzaro e, dall'altro, dei motivi di impugnazione nonché delle ragioni invocate dagli appellati, appare opportuno chiarire che il presente giudizio concerne, essenzialmente: a) la qualificazione giuridica, come contratto autonomo di garanzia (come ritenuto dal Tribunale) o fideiussione (come ritenuto da , della polizza intercorsa tra la suddetta compagnia di P_ assicurazioni e la con conseguente Controparte_10 opponibilità o meno al delle eccezioni relative al rapporto tra quest'ultimo a la CP_4
(1° motivo di appello); b) la rilevanza e la Controparte_10 fondatezza o meno della eccezione di di imputabilità al del ritardo P_ CP_4
8 nell'esecuzione del contratto di appalto stipulato con la Controparte_10
(2° motivo di appello); c) la regolamentazione delle spese di lite.
[...]
La sentenza del Tribunale, invece, non è stata impugnata, tanto meno con motivi specifici di censura (non vale, a tal fine, il mero richiamo ex art. 346 c.p.c. alle eccezioni sollevate dalla compagnia di assicurazioni nel giudizio di primo grado ed appositamente rigettate dal Tribunale, cosicché non possono considerarsi assorbite nella decisione), con riguardo a: 1) rigetto della c.d. exceptio doli; 2) determinazione della entità del credito spettante al
3) riconoscimento del diritto agli interessi di mora e loro decorrenza;
4) CP_4 inammissibilità della domanda di regresso o surroga proposta da nei P_ confronti della IE OO Costruzioni Calabrese in liquidazione coatta amministrativa.
2. Le valutazioni della Corte
Deve rammentarsi che la controversia trae origine dalla pretesa (riconosciuta valida con il decreto ingiuntivo n. 563/2016 e, poi, con la pronuncia del Tribunale impugnata) del di ottenere da il pagamento della somma di euro RT P_
416.000,00, oltre interessi, quale adempimento dell'obbligo, assunto con apposita polizza stipulata con la IE OO ”, di risarcire i danni causati Controparte_5 al dalla IE suddetta, appaltatrice dei lavori di ampliamento del Palazzo di CP_4
Giustizia di Catanzaro, rimasta inadempiente agli obblighi derivanti dal contratto di appalto.
La IE appellante, con un primo motivo di appello, rubricato “Sull'erronea qualificazione della polizza come contratto autonomo di garanzia”, censura la qualificazione giuridica della polizza come contratto autonomo di garanzia, anziché come fideiussione, rilevando, a sostegno della qualificazione giuridica come fideiussione: a) la denominazione del contratto come “polizza garanzia fideiussoria per cauzione definitiva”; b) il suo oggetto (garanzia – fideiussione); c) la mancata previsione della esclusione della facoltà di di sollevare eccezioni relative al rapporto P_ principale ex art. 1945 c.c., essendo insufficiente per qualificare il contratto come negozio autonomo di garanzia, a parere dell'appellante, la clausola “a prima/semplice richiesta”.
9 Con il secondo motivo, intitolato “sull'insussistenza dell'inadempimento dell'appaltatore
e responsabilità del , censura la sentenza del Tribunale, per avere CP_4 P_ ritenuto sussistente l'inadempimento della IE OO ”, Controparte_5 benché il ritardo nell'esecuzione dei lavori appaltati fosse imputabile proprio al
[...]
che aveva ritardato i pagamenti dovuti in relazione agli stati di avanzamento CP_4 dei lavori (S.A.L.), con conseguente crisi di liquidità dell'impresa; nonché aveva omesso la tempestiva consegna dell'intera area di cantiere, così violando i doveri di cooperazione e buona fede gravanti sull'appaltatore.
Il primo motivo di appello è infondato, mentre il secondo è inammissibile e, comunque, parimenti infondato nel merito.
La distinzione tra contratto autonomo di garanzia e di fideiussione è stata chiarita dalla giurisprudenza con una serie di pronunce (tra cui, in particolare, la sentenza n. 3947/2010 delle sezioni unite della Corte di Cassazione) che ha evidenziato che, mentre la fideiussione presuppone un rapporto di accessorietà tra il debito principale e quello del garante, il contratto autonomo di garanzia svincola l'obbligazione di quest'ultimo da quella principale e lo obbliga al pagamento a beneficio del creditore, salva l'ipotesi della escussione fraudolenta della garanzia.
A differenza del contratto di fideiussione, il quale garantisce l'adempimento della medesima obbligazione principale altrui, tutelando l'interesse all'esatto adempimento della relativa prestazione, il contratto autonomo di garanzia (cosiddetto
"Garantievertrag") ha la funzione di tenere indenne, mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale, avendo come causa concreta quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla detta mancata esecuzione (cfr., ad esempio, Cass., sez. III, n. 30181/2018).
La tutela del garante è del tutto diversa nelle due fattispecie: nella fideiussione, può opporre al creditore le eccezioni che avrebbe potuto opporre il debitore principale;
nel contratto autonomo di garanzia, salvo il caso di escussione fraudolenta della garanzia, deve pagare il debito e, poi, rivalersi con l'azione di regresso ex art. 1950 c.c. unicamente nei confronti del debitore principale, il quale a sua volta - ove vittoriosamente escusso dal garante - potrà agire in rivalsa nei confronti del creditore garantito, proprio perché al momento dell'escussione della garanzia il garante non avrebbe potuto eccepire la
10 mancanza della causa originaria del rapporto, al di fuori dell'ipotesi di escussione fraudolenta della garanzia (cfr., le SS.UU. citate e, da ultimo, Cass, sez. III, n. 865/2025).
Le Sezioni Unite e la giurisprudenza successiva hanno chiarito, in particolare, che la clausola di pagamento “a prima richiesta e senza eccezioni”, al pari di quelle simili, è, di regola, indice del carattere autonomo della garanzia, essendo incompatibile con l'accessorietà che connota la fideiussione, fatta eccezione per il caso di una “evidente, patente, irredimibile discrasia” rispetto al tenore complessivo del regolamento negoziale, tale da ricondurre l'impegno nello schema del tipo fideiussorio (cfr., ad esempio, Cass., sez. I, n. 14045/2025; sez. III n. 15091/2021).
Premesso questo, osserva la Corte, con riguardo alla fattispecie oggetto di causa, che, contrariamente all'assunto dell'appellante, il Tribunale, applicando i principi di giurisprudenza sopra richiamati, ha correttamente qualificato il contratto intercorso tra la IE appaltatrice e come negozio autonomo di garanzia e non già come P_ fideiussione, presentando le condizioni di polizza tutte le caratteristiche fondamentali del contratto autonomo di garanzia: a) la causa (di natura indennitaria, nel senso sopra chiarito) e la struttura dell'accordo - stipulato tra debitore principale e garante, ma a beneficio del creditore, rimasto estraneo all'accordo - secondo lo schema proprio del contratto autonomo di garanzia, ossia come contratto a favore di terzo;
laddove nella fideiussione il contratto intercorre, ai sensi dell'art. 1936 c.c., tra il creditore garantito ed il garante, mentre il debitore principale può anche non esserne a conoscenza;
b) l'obbligo della compagnia di assicurazioni di effettuare il pagamento al “ricevimento della semplice richiesta scritta” del creditore beneficiario (ossia del , RT quale stazione appaltante), di quanto dovuto dalla IE appaltatrice, in conseguenza dell'inadempimento delle obbligazione derivanti dal contratto di appalto ed a titolo di risarcimento del danno, nei limiti della somma garantita (euro 416.000,00: v. gli artt. 1 e
4 delle condizioni citata); c) il breve termine previsto per il pagamento del garante (15 giorni dalla richiesta della stazione appaltante), tale da rendere poco praticabili le eccezioni che, di regola, spettano al fideiussore (v. l'art. 4); d) la rinuncia espressa del garante al beneficio della preventiva escussione del debitore principale (v. art. 4); e)
l'ulteriore rinuncia del garante all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2°, c.c. (v. le
“Condizioni particolari”); f) la stessa previsione nella polizza, a tutela del garante, che fa
“salve le azioni di legge nel caso che le somme pagate dal Garante risultassero
11 parzialmente o totalmente non dovute” (v. l'art. 4), la quale sembra rimandare alle azioni di tutela del garante nel contratto autonomo di garanzia e non già nella fideiussione.
Ulteriore e rilevante elemento di valutazione è rappresentato dal fatto che la polizza è stata stipulata dalla IE appaltatrice in esecuzione di uno specifico obbligo di legge, previsto dall'art. 113 del decreto legislativo n. 163/2006 (nel testo applicabile alla fattispecie), ossia la prestazione di cauzione definitiva tramite apposita polizza di garanzia, con chiara finalità di interesse generale di tutela delle stazioni appaltanti di lavori pubblici che mal si concilia con una semplice garanzia di tipo fideiussorio.
Del tutto recessivo è l'elemento, valorizzando in senso contrario da della P_ denominazione del contratto come “polizza garanzia fideiussoria per cauzione definitiva” che, di per sé, poco rileva sulla qualificazione giuridica del suo contenuto, soprattutto se valutato in relazione agli elementi di segno contrario evidenziati e, soprattutto, in rapporto alla ben più pregnante clausola di pagamento a “semplice richiesta” del creditore ed alla finalità di interesse pubblico, ai sensi del citato art. 113 del d.lvo n.
163/2006, di cui si è detto.
Parimenti, al più, neutro è il fatto che l'oggetto sia la garanzia del creditore, fermo restando che lo schema, utilizzato nella fattispecie, del contratto a favore del terzo creditore è proprio del contratto autonomo di garanzia piuttosto che della fideiussione.
Quanto, poi, alla mancata esclusione della facoltà di di sollevare eccezioni P_ relative al rapporto principale ex art. 1945 c.c., si tratta di argomento infondato, poiché, come chiarito in giurisprudenza, il significato della clausola “a semplice richiesta” e di quelle di analogo tenore è, di regola, proprio quello di escludere tale facoltà (cfr. la giurisprudenza richiamata e, in particolare, le sezioni unite della Corte di Cassazione, secondo cui: “La previsione di siffatte clausole di pagamento manifesta, difatti, una rilevante deroga alla disciplina legale della fideiussione, che si sostanzia nell'attribuzione, al creditore-beneficiario, del potere di esigere dal garante il pagamento immediato, a prescindere da qualsiasi accertamento (e dalla prova da parte del creditore) in ordine all'effettiva sussistenza di un inadempimento del debitore principale (ciò vale, in particolare, per l'incameramento della cauzione da parte dell'ente appaltatore di opere pubbliche, il quale non è tenuto a dimostrare la sussistenza di un danno in concreto, proprio in ragione della determinazione forfettaria dello stesso che consegue alla previsione della cauzione” ).
La censura di cui al primo motivo di appello è, pertanto, infondata.
12 Il rigetto di tale motivo di appello sulla qualificazione giuridica della polizza di cui si discute rende inammissibile il secondo motivo, relativo all'asserita imputabilità al dei ritardi nell'esecuzione del contratto di appalto, giacché, fermo restando il CP_4 fatto pacifico della scadenza del termine previsto dal contratto per il completamento dell'opera, esso si fonda su ipotetiche eccezioni di inadempimento che la IE appaltatrice avrebbe potuto sollevare al , come tali, precluse, per RT quanto sopra esposto, alla compagnia di assicurazioni dalla stipulazione del contratto autonomo di garanzia.
Ad ogni modo, come accennato, si tratta di eccezioni infondate e, comunque, rimaste, completamente, sfornite di prova.
Ogni altra questione rimane assorbita nella decisione.
3. Le spese di lite e l'applicazione dell'art 13, comma 1 quater, del d.p.r. n.115/2002
Il rigetto dell'appello esclude di doversi pronunciare sulle spese di giudizio del primo grado di giudizio, in assenza, del resto, di motivi di censura specifici al relativo capo di sentenza.
Le spese di lite del giudizio di appello seguono, quanto ai rapporti processuali tra l'appellante ed il , la soccombenza di e devono RT P_ essere liquidate come in dispositivo, applicando i parametri medi previsti dal d.m. n.
55/2014, aggiornati con d.m. n. 147/2022 (scaglione valore tra € 260.001,00 e
520.000,00), ridotti della metà, in ragione della non particolare complessità delle questioni esaminate, ossia in complessivi euro 10.060,00 (euro 2.195,00 per la fase di studio della controversia;
euro 1.276,00 per la fase introduttiva del giudizio;
euro
2.940,00 per la fase di trattazione ed euro 3.669,00 per la fase decisoria), oltre accessori di legge (rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a.).
La mancanza di censure dell'appellante alle pronunce riguardanti la IE OO
e, comunque, di domande nei confronti della stessa induce a Controparte_5 compensare le spese di giudizio in relazione ai rapporti processuali relativi a tale IE.
Sussistono, infine, le condizioni per la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n.115/2002, dell'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Conseguono le pronunce di cui al dispositivo.
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P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, seconda sezione civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro n. P_
440/2019 del 7.3.2019, pubblicata l'8.3.2019, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna al pagamento delle spese di lite del giudizio di appello nei P_ confronti del che si liquidano in complessivi euro 10.060,00, oltre RT
i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario nella misura del 15 %, come per legge;
- compensa le spese di lite nei rapporti processuali riguardanti la IE OO
Controparte_5
- dichiara l'obbligo di ai sensi dell'art 13, comma 1 quater, del d.p.r. P_
n.115/2002, di pagare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso da remoto, nella camera di consiglio del 19.9.2025
Il Consigliere rel. ed estensore La Presidente
dott. Antonio Rizzuti dott.ssa Silvana Ferriero
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