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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 10/06/2025, n. 667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 667 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
n. 892/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PATTI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Michela Agata La Porta,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 892/2022 R.G. promossa da:
(c.f. , Parte_1 CodiceFiscale_1
(c.f. ), Parte_2 CodiceFiscale_2
(c.f. ), Parte_3 CodiceFiscale_3
col patrocinio dell'Avv. Massimiliano Fabio;
-parte attrice -
nei confronti di:
(c.f. e p. iva ), Controparte_1 P.IVA_1
col patrocinio dell'Avv. Daniela Accordino;
- parte convenuta -
CONCLUSIONI DELLE PARTI E CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da atti e verbali di causa.
Pag. 1 di 5 *****
Con atto di citazione notificato in data 08.06.2022 , Parte_1
e , premettendo di esser proprietari del terreno Parte_2 Parte_3
sito nel Comune di Via Natoli Gatto, identificato in Catasto al foglio 5, CP_1
particella 1674, su cui insiste una stradella a servizio del ristorante-pizzeria denominato
“Rendez Vous” (di proprietà dei medesimi attori), hanno convenuto in giudizio dinnanzi a questo Tribunale il , che con ordinanza del Controparte_1
10.08.2020 ha ordinato la riapertura di detta stradella (nelle more chiusa dagli attori), ritenendo che la stessa sia gravata da una servitù di passaggio pubblico, per ivi sentir accogliere le seguenti domande:
1) accertare, ritenere e dichiarare l'inesistenza di qualsivoglia diritto di passaggio, transito o altro sui beni oggetto del presente giudizio e precisamente il terreno sito nel
Comune di – Via G. Natoli Gatto, in catasto al foglio 5, particella 1674 CP_1
(ex particella 1357) Agrumeto classe 1, e quanto oggetto di causa, adottando all'uopo ogni relativo provvedimento;
2) ordinare il Comune di , previa anche disapplicazione della ordinanza CP_1
n°57/2020 e dei relativi atti, di cessare ogni attività turbativa e/o molestia o altro al pacifico godimento esclusivo della proprietà degli attori, adottando all'uopo ogni relativo atto e/o provvedimento;
3) condannare il al risarcimento dei danni subiti e subiendi Controparte_1
dagli attori per i fatti e titoli di cui al presente atto e che saranno ritenuti e/o accertati di giustizia, anche di equità fino alla concorrenza di € 25.000,00;
4) accogliere i mezzi di prova di cui al presente atto;
5) condannare controparte al pagamento delle spese del procedimento e degli accessori di legge con la maggiorazione di cui al DM 55 del 2014 per l'uso di tecnologia informatiche – collegamenti ipertestuali nella redazione e compilazione del presente atto, il tutto con distrazione delle stesse in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
Pag. 2 di 5 Con comparsa del 10.10.2022 si è costituito in giudizio il Controparte_1
contestando la domanda attorea ed evidenziando che la stradella oggetto di
[...] causa è gravata, da quasi quarant'anni, da una servitù di passaggio pubblico.
L'Ente locale ha quindi chiesto il rigetto della domanda attorea, con vittoria di spese e compensi di lite.
Espletata l'istruttoria, mediante l'escussione di testimoni indicati da parte attrice e parte convenuta, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e all'udienza del
17.02.2025 introitata per la decisione con i termini ex art. 190 CPC.
*****
La domanda attorea è infondata e va pertanto rigettata.
Costituisce ius receptum il principio secondo cui “nell'actio negatoria servitutis la titolarità del bene si pone come requisito di legittimazione attiva e non come oggetto della controversia, sicchè la parte che agisce in negatoria ha l'onere di provare, con ogni mezzo, anche a mezzo presunzioni, di possedere il fondo in forza di un valido titolo di acquisto;
l'attore non ha, invece, l'onere di provare l'inesistenza del diritto vantato dal terzo, ma spetta al convenuto provare l'esistenza del diritto a lui spettante di compiere
l'attività, lamentata come lesiva dall'attore, in virtu' di un rapporto di natura obbligatoria
o reale” (cfr. Cass. Civ., Sez. II, ordinanza n. 18028 del 04.07.2019).
Nel caso in esame è incontestata, oltreché documentalmente provata, la circostanza che la stradella oggetto di causa sia di proprietà degli attori, i quali hanno pertanto legittimazione attiva nel presente giudizio.
Se detta stradella sia gravata da una servitù pubblico di passaggio è invece controverso: gli attori (proprietari della stradella) sostengono che la stessa sia libera da diritti di terzi;
mentre il sostiene che detta stradella sia gravata da una servitù pubblica di CP_1
passaggio.
All'uopo si rileva che le modalità di costituzione di una servitù pubblica di passaggio sono tre: a) la stipula di un atto negoziale tra il privato e l'Ente pubblico;
b) il decorso del tempo necessario per l'usucapione; c) la c.d. dicatio ad patriam.
Pag. 3 di 5 Il costituendosi in giudizio, ha dedotto che la stradella oggetto di causa è CP_1 aperta al pubblico transito da quasi quarant'anni, precisando che solo nei primi giorni del mese di agosto del 2020 la stessa è stata improvvisamente chiusa al traffico dai proprietari, con l'apposizione di catene in ferro e di lucchetti ai cancelli posti alle due estremità, con conseguente inibizione della circolazione e passaggio pedonale di cittadini e clienti.
Tale circostanza ha determinato l'intervento del che con ordinanza n. 57 del CP_1
10.08.2020 ha prima intimato agli odierni attori la riapertura della stradella;
e successivamente, stante il loro mancato adempimento spontaneo, ha provveduto a rimuovere forzatamente catene e lucchetti, con conseguente ripristino del transito pubblico.
In corso di causa sono stati escussi come testimoni , Testimone_1 [...]
, e , i quali hanno confermato che la Tes_2 Testimone_3 Testimone_4
stradella in questione funge da collegamento tra la SS 113 e la Via Natali Gatto, precisando tuttavia che la stessa non è l'unica e che vi sono ulteriori strade (di proprietà comunale) nelle immediate vicinanze.
Per quanto riguarda l'utilizzo della stradella de qua è emerso che essa costituisce la via di accesso principale al locale “Rendez Vous” e che nel corso degli ultimi quarant'anni i proprietari (odierni attori o loro aventi causa) l'hanno sempre lasciata aperta, consentendo il libero passaggio sia ai clienti del locale che a tutti gli altri cittadini, i quali invero si sono ribellati allorquando è stata chiusa nel mese di agosto del 2020.
L'ulteriore circostanza dedotta da parte attrice, secondo cui la stradella sarebbe stata aperta e chiusa in base alle esigenze del locale, senza quindi alcun utilizzo indiscriminato da parte dei cittadini, è rimasta indimostrata.
Sul punto, deve in particolare evidenziarsi parte attrice non ha mai specificato in quali periodi, ovvero orari, la strada sia stata chiusa, e quindi in quali circostanze sia stato precluso il pubblico passaggio.
Pag. 4 di 5 L'allegazione sarebbe stata necessaria a fronte della difesa avversaria che ha sostenuto il passaggio indiscriminato nei decenni, eccetto che nel predetto mese di agosto del 2020.
Deve anzi osservarsi che l'ordinanza sindacale, emessa in reazione a quell'unica chiusura documentata, avvalori l'esistenza di una prassi in ossequio al diffuso e generale convincimento della collettività che il passaggio fosse pubblico.
Ne consegue che va rigettata la domanda attorea, avendo il dimostrato la CP_1
sussistenza di una servitù di passaggio pubblico sulla stradella oggetto di causa costituita per dicatio ad patriam.
Mentre è rimasta indimostrata la circostanza che la stradella fosse stata aperta solo in base alle esigenze del locale “Rendez Vous”, e quindi che si intendesse escludere il libero passaggio.
*****
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo secondo i parametri medi di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, per scaglione di valore (indeterminabile, complessità bassa).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione da ritenersi assorbita:
• RIGETTA LA DOMANDA ATTOREA;
• AN , E Parte_1 Parte_2 Pt_3
, IN SOLIDO TRA LORO, AL PAGAMENTO DELLE SPESE
[...]
PROCESSUALI IN FAVORE DEL COMUNE DI GIOIOSA CHE SI CP_1
LIQUIDANO IN 7.616,00 EURO, OLTRE RIMBORSO SPESE GENERALI AL
15%, IVA E CPA (SE DOVUTI) COME PER LEGGE.
Così deciso il 9 Giugno 2025
Il Giudice
Michela Agata La Porta
Pag. 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PATTI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Michela Agata La Porta,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 892/2022 R.G. promossa da:
(c.f. , Parte_1 CodiceFiscale_1
(c.f. ), Parte_2 CodiceFiscale_2
(c.f. ), Parte_3 CodiceFiscale_3
col patrocinio dell'Avv. Massimiliano Fabio;
-parte attrice -
nei confronti di:
(c.f. e p. iva ), Controparte_1 P.IVA_1
col patrocinio dell'Avv. Daniela Accordino;
- parte convenuta -
CONCLUSIONI DELLE PARTI E CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da atti e verbali di causa.
Pag. 1 di 5 *****
Con atto di citazione notificato in data 08.06.2022 , Parte_1
e , premettendo di esser proprietari del terreno Parte_2 Parte_3
sito nel Comune di Via Natoli Gatto, identificato in Catasto al foglio 5, CP_1
particella 1674, su cui insiste una stradella a servizio del ristorante-pizzeria denominato
“Rendez Vous” (di proprietà dei medesimi attori), hanno convenuto in giudizio dinnanzi a questo Tribunale il , che con ordinanza del Controparte_1
10.08.2020 ha ordinato la riapertura di detta stradella (nelle more chiusa dagli attori), ritenendo che la stessa sia gravata da una servitù di passaggio pubblico, per ivi sentir accogliere le seguenti domande:
1) accertare, ritenere e dichiarare l'inesistenza di qualsivoglia diritto di passaggio, transito o altro sui beni oggetto del presente giudizio e precisamente il terreno sito nel
Comune di – Via G. Natoli Gatto, in catasto al foglio 5, particella 1674 CP_1
(ex particella 1357) Agrumeto classe 1, e quanto oggetto di causa, adottando all'uopo ogni relativo provvedimento;
2) ordinare il Comune di , previa anche disapplicazione della ordinanza CP_1
n°57/2020 e dei relativi atti, di cessare ogni attività turbativa e/o molestia o altro al pacifico godimento esclusivo della proprietà degli attori, adottando all'uopo ogni relativo atto e/o provvedimento;
3) condannare il al risarcimento dei danni subiti e subiendi Controparte_1
dagli attori per i fatti e titoli di cui al presente atto e che saranno ritenuti e/o accertati di giustizia, anche di equità fino alla concorrenza di € 25.000,00;
4) accogliere i mezzi di prova di cui al presente atto;
5) condannare controparte al pagamento delle spese del procedimento e degli accessori di legge con la maggiorazione di cui al DM 55 del 2014 per l'uso di tecnologia informatiche – collegamenti ipertestuali nella redazione e compilazione del presente atto, il tutto con distrazione delle stesse in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
Pag. 2 di 5 Con comparsa del 10.10.2022 si è costituito in giudizio il Controparte_1
contestando la domanda attorea ed evidenziando che la stradella oggetto di
[...] causa è gravata, da quasi quarant'anni, da una servitù di passaggio pubblico.
L'Ente locale ha quindi chiesto il rigetto della domanda attorea, con vittoria di spese e compensi di lite.
Espletata l'istruttoria, mediante l'escussione di testimoni indicati da parte attrice e parte convenuta, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e all'udienza del
17.02.2025 introitata per la decisione con i termini ex art. 190 CPC.
*****
La domanda attorea è infondata e va pertanto rigettata.
Costituisce ius receptum il principio secondo cui “nell'actio negatoria servitutis la titolarità del bene si pone come requisito di legittimazione attiva e non come oggetto della controversia, sicchè la parte che agisce in negatoria ha l'onere di provare, con ogni mezzo, anche a mezzo presunzioni, di possedere il fondo in forza di un valido titolo di acquisto;
l'attore non ha, invece, l'onere di provare l'inesistenza del diritto vantato dal terzo, ma spetta al convenuto provare l'esistenza del diritto a lui spettante di compiere
l'attività, lamentata come lesiva dall'attore, in virtu' di un rapporto di natura obbligatoria
o reale” (cfr. Cass. Civ., Sez. II, ordinanza n. 18028 del 04.07.2019).
Nel caso in esame è incontestata, oltreché documentalmente provata, la circostanza che la stradella oggetto di causa sia di proprietà degli attori, i quali hanno pertanto legittimazione attiva nel presente giudizio.
Se detta stradella sia gravata da una servitù pubblico di passaggio è invece controverso: gli attori (proprietari della stradella) sostengono che la stessa sia libera da diritti di terzi;
mentre il sostiene che detta stradella sia gravata da una servitù pubblica di CP_1
passaggio.
All'uopo si rileva che le modalità di costituzione di una servitù pubblica di passaggio sono tre: a) la stipula di un atto negoziale tra il privato e l'Ente pubblico;
b) il decorso del tempo necessario per l'usucapione; c) la c.d. dicatio ad patriam.
Pag. 3 di 5 Il costituendosi in giudizio, ha dedotto che la stradella oggetto di causa è CP_1 aperta al pubblico transito da quasi quarant'anni, precisando che solo nei primi giorni del mese di agosto del 2020 la stessa è stata improvvisamente chiusa al traffico dai proprietari, con l'apposizione di catene in ferro e di lucchetti ai cancelli posti alle due estremità, con conseguente inibizione della circolazione e passaggio pedonale di cittadini e clienti.
Tale circostanza ha determinato l'intervento del che con ordinanza n. 57 del CP_1
10.08.2020 ha prima intimato agli odierni attori la riapertura della stradella;
e successivamente, stante il loro mancato adempimento spontaneo, ha provveduto a rimuovere forzatamente catene e lucchetti, con conseguente ripristino del transito pubblico.
In corso di causa sono stati escussi come testimoni , Testimone_1 [...]
, e , i quali hanno confermato che la Tes_2 Testimone_3 Testimone_4
stradella in questione funge da collegamento tra la SS 113 e la Via Natali Gatto, precisando tuttavia che la stessa non è l'unica e che vi sono ulteriori strade (di proprietà comunale) nelle immediate vicinanze.
Per quanto riguarda l'utilizzo della stradella de qua è emerso che essa costituisce la via di accesso principale al locale “Rendez Vous” e che nel corso degli ultimi quarant'anni i proprietari (odierni attori o loro aventi causa) l'hanno sempre lasciata aperta, consentendo il libero passaggio sia ai clienti del locale che a tutti gli altri cittadini, i quali invero si sono ribellati allorquando è stata chiusa nel mese di agosto del 2020.
L'ulteriore circostanza dedotta da parte attrice, secondo cui la stradella sarebbe stata aperta e chiusa in base alle esigenze del locale, senza quindi alcun utilizzo indiscriminato da parte dei cittadini, è rimasta indimostrata.
Sul punto, deve in particolare evidenziarsi parte attrice non ha mai specificato in quali periodi, ovvero orari, la strada sia stata chiusa, e quindi in quali circostanze sia stato precluso il pubblico passaggio.
Pag. 4 di 5 L'allegazione sarebbe stata necessaria a fronte della difesa avversaria che ha sostenuto il passaggio indiscriminato nei decenni, eccetto che nel predetto mese di agosto del 2020.
Deve anzi osservarsi che l'ordinanza sindacale, emessa in reazione a quell'unica chiusura documentata, avvalori l'esistenza di una prassi in ossequio al diffuso e generale convincimento della collettività che il passaggio fosse pubblico.
Ne consegue che va rigettata la domanda attorea, avendo il dimostrato la CP_1
sussistenza di una servitù di passaggio pubblico sulla stradella oggetto di causa costituita per dicatio ad patriam.
Mentre è rimasta indimostrata la circostanza che la stradella fosse stata aperta solo in base alle esigenze del locale “Rendez Vous”, e quindi che si intendesse escludere il libero passaggio.
*****
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo secondo i parametri medi di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, per scaglione di valore (indeterminabile, complessità bassa).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione da ritenersi assorbita:
• RIGETTA LA DOMANDA ATTOREA;
• AN , E Parte_1 Parte_2 Pt_3
, IN SOLIDO TRA LORO, AL PAGAMENTO DELLE SPESE
[...]
PROCESSUALI IN FAVORE DEL COMUNE DI GIOIOSA CHE SI CP_1
LIQUIDANO IN 7.616,00 EURO, OLTRE RIMBORSO SPESE GENERALI AL
15%, IVA E CPA (SE DOVUTI) COME PER LEGGE.
Così deciso il 9 Giugno 2025
Il Giudice
Michela Agata La Porta
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