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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 09/04/2025, n. 1294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1294 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, I sezione civile, nella persona del
Giudice dott.ssa Aurelia Cuomo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 5371 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022 avente ad
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace vertente
TRA
, nato a [...] il [...] rappresentato e difeso in virtù di procura Parte_1
in calce al ricorso in opposizione a sanzione amministrativa dagli Avv.ti Francesco Della Mura e
Sergio Costabile, entrambi elettivamente domiciliati in Nocera Inferiore alla Via Fucilari n. 28
APPELLANTE
CONTRO
, in persona del Prefetto p.t. Controparte_1
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Come da udienza del 09.04.2025
FATTO E DIRITTO
L'appellante, in epigrafe generalizzato, ha proposto appello avverso la sentenza n. n. 414/22 emessa dal Giudice di Pace di Mercato San Severino il07.06.2022 e pubblicata in data 11.07.2022, denunciandone l'erroneità nella parte in cui, pur accogliendo integralmente la domanda di annullamento del verbale n. SPV 744498725, proposta nei confronti della , Controparte_1
in persona del Prefetto p.t., ha previsto l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti, salvo che per le spese vive liquidate in euro 80,00, in violazione del disposto dell'art. 92 c.p.c..
Quindi, l'odierna appellante ha chiesto, in accoglimento dell'appello, riformarsi la sentenza impugnata nel capo relativo alle spese di lite e per l'effetto porre le spese del doppio grado di giudizio a carico della convenuta soccombente, in applicazione dei parametri di cui al D.M.
55/2014.
Instaurato il contraddittorio, non si è costituita in giudizio la convenuta , sebbene CP_1
regolarmente citata.
Non sussistendo i presupposti per l'espletamento di attività istruttoria ex art. 345 c.p.c., la causa veniva decisa all'esito dell'udienza dell'11.01.2024.
Questioni Preliminari e merito.
In via preliminare va dichiarata la contumacia della , non costituitasi in Controparte_1
appello sebbene ritualmente citata.
Sempre preliminarmente va dichiarata l'ammissibilità dell'appello in quanto spiegato nel rispetto del termine semestrale di cui all' art. 327 c.p.c., nonché, ai sensi e per gli effetti dell'art. 342 c.p.c., con indicazione specifica del capo della sentenza impugnata e dei motivi che sorreggono l'impugnazione.
Si rileva, poi, che in merito a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale ovvero incidentale), né di riproposizione (cfr art. 346 c.p.c.), né ancora dipende dai capi impugnati della sentenza (cfr. artt. 329 e 336 c.p.c.) si è formato il giudicato interno, con esonero del Tribunale da qualsivoglia delibazione al riguardo.
Ciò posto, il motivo di appello fatto valere da è fondato e merita accoglimento per Parte_1
le ragioni che seguono.
Va innanzitutto chiarito che l'art. 92, II comma c.p.c., nella formulazione ratione temporis applicabile al caso di specie, prevede che “Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero”.
A seguito della riformulazione del disposto del citato II comma, rispetto alla precedente previsione, da parte dell'art. 13 del D.L. 12 settembre 2014, n. 132 come modificato dalla legge di conversione
10 novembre 2014, n. 162, la possibilità per il Giudice di prevedere la compensazione delle spese di lite è ormai non più rimessa ad una valutazione discrezionale ma piuttosto alla verifica della sussistenza di presupposti tassativi ben precisi, e cioè “l'assoluta novità della questione trattata” ed il “mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”. Al di fuori di tali casi, non è quindi consentito al giudice disporre la compensazione delle spese di lite.
Ebbene, nel caso di specie il Giudice di Pace ha concluso per l'integrale compensazione delle spese di lite tra e l'odierna appellata (v. capo secondo della sentenza impugnata), Parte_1 eccezion fatta che per un mero rimborso per le spese vive quantificate peraltro erroneamente nella sola misura di euro 80,00, senza che ricorresse alcuno dei predetti presupposti.
aveva, infatti, proposto ricorso innanzi al Giudice di Pace di Mercato San Severino, Parte_1
al fine di ottenere l'annullamento del verbale di contestazione sanzione amministrativa n.
[...]
notificato nei propri confronti. La resistente rimaneva Numero_1 Controparte_1
contumace e il Giudice di Pace accoglieva integralmente la domanda.
Non sussiste dunque né un'ipotesi di soccombenza reciproca, né può sostenersi che la decisione si sia fondata sull'applicazione di un orientamento giurisprudenziale non univoco o successivo ad un overruling.
Sulla base di tali rilievi, è evidente l'insussistenza dei presupposti per la compensazione delle spese di lite operata dal giudice di prime cure, dovendo, invece, trovare applicazione la previsione di cui all'art. 91, I comma c.p.c.
Ciò posto, venendo ora alla liquidazione delle spese di lite del giudizio di primo grado, si aggiunge che la Suprema Corte ha anche chiarito che in tema di spese giudiziali, l'art. 91 c.p.c. prevede una limitazione alla liquidazione delle spese processuali nel caso di giurisdizione equitativa del giudice di pace, rispondente alla possibilità, riconosciuta alle parti dall'art. 82, primo comma, c.p.c., di stare in giudizio di persona e alla presunta non complessità tecnica delle relative controversie.
Detta limitazione non trova invece applicazione per i giudizi di opposizione a ordinanza ingiunzione o a verbale di accertamento di violazione del codice della strada, pur se di competenza del giudice di pace e pur se di importo ricompreso entro € 1.100,00, poiché tali controversie postulano un giudizio secondo diritto ove la difesa tecnica è giustificata dalla complessità delle questioni prospettabili anche con riferimento a provvedimenti sanzionatori inferiori a tale importo (cfr Cassazione civile, sez. VI, 30/04/2015, n. 8806).
A tale conclusione la Suprema Corte è pervenuta in base al dal D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150
(applicabile ai giudizi iniziati dopo il 6 ottobre 2011), il quale, all'art. 6, comma 12
("Dell'opposizione ad ordinanza-ingiunzione") e al comma 10 dell'art. 7 ("Dell'opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada"), riproduce la disposizione di cui alla
L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 11, stabilendo, rispettivamente, che "Nel giudizio di opposizione davanti al giudice di pace non si applica l'articolo 113, secondo comma, del codice di procedura civile" (art. 6, comma 12) e che "Non si applica l'art. 113 cod. proc. civ., comma 2" (art. 7, comma
10). Tale disposizione, giova osservare, trova sì applicazione anche nei casi in cui, oggetto di opposizione sia una cartella di pagamento e il ricorrente lamenti la mancata preventiva notificazione del verbale di accertamento della violazione del codice della strada (c.d. opposizione
"recuperatoria").
Dunque non essendo applicabile alla fattispecie l'art. 91, comma IV, c.p.c. le spese vanno liquidate in base alle indicazioni di cui al D.M. 55/2014, applicabile ratione temporis in quanto la sentenza
è stata depositata in primo grado dopo l'entrata in vigore del richiamato d.m.
A norma dell'art. 4 comma 1 del D.M. 55/2014 nella liquidazione del compenso il giudice deve tener conto del valore e della natura e complessità della controversia, del numero e dell'importanza e complessità delle questioni trattate, dei risultati conseguiti, dell'eventuale urgenza della prestazione. La predetta norma stabilisce anche che “il Giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati di regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento”.
Ciò premesso, troveranno applicazione i parametri di cui alla Tabella 2 allegata al D.M. 55/2014, relativi alle cause dinnanzi al Giudice di Pace di valore da euro 1.100,00 ad euro 5.200,00.
Ne discende, dunque, che il Giudice di Pace avrebbe dovuto attenersi, nella liquidazione delle spese di lite del primo grado di giudizio, ai richiamati parametri, tenuto conto altresì della possibilità di discostarsene motivando le ragioni della propria decisione.
Pertanto, in applicazione delle richiamate coordinate normative, il giudicante tento conto del valore della controversia, della durata del procedimento, articolatosi in una sola udienza, dell'assenza di qualsiasi attività istruttoria, nonché della semplicità delle questioni trattate, determina nel seguente modo i compensi da riconoscere alla parte vittoriosa in primo grado: fase di studio: euro 225,00 (valore medio di liquidazione); fase introduttiva: euro 240,00 (valore medio di liquidazione); fase decisoria: euro 203,00 (valore minimo di liquidazione, essendosi in presenza di una causa di facile trattazione, senza istruttoria, con convenuti contumaci e di valore esiguo rispetto allo scaglione di riferimento).
Si precisa che alcun compenso viene riconosciuto in relazione alla fase istruttoria, in quanto non si è svolta (cfr art. 4 comma 5 lettera c) D.M. 55/2014).
La somma complessiva dunque da riconoscere a titolo di competenze professionali per il primo grado di giudizio ammonta a complessivi euro 668,00 per competenze professionali ed euro 98,00 per spese, ed accessori come per legge. Le spese del secondo grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 come successivamente modificato, (valori medi scaglione di riferimento da euro 1.100,00 ad euro 5.200,00,).
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, I sezione civile, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza disattesa così provvede:
- dichiara la contumacia della , in persona del Prefetto p.t.; Controparte_1
- accoglie l'appello e per l'effetto in parziale riforma della sentenza gravata condanna la CP_1
, in persona del Prefetto p.t., al pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio
[...]
in favore di , che si liquidano in euro 668,00 per competenze ed euro 98,00 per Parte_1
spese, oltre accessori come per legge, con attribuzione ex art. 93 c.p.c.;
- conferma per il resto la sentenza impugnata;
- condanna la , in persona del Prefetto p.t., al pagamento delle spese di lite Controparte_1
del secondo grado di giudizio che liquida in euro 800,00 per competenze ed euro 147,00 per spese oltre accessori come per legge, con attribuzione ex art. 93 c.p.c.
Così deciso in Nocera Inferiore il, 09.04.2025.
IL GIUDICE
Dott.ssa Aurelia Cuomo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, I sezione civile, nella persona del
Giudice dott.ssa Aurelia Cuomo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 5371 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022 avente ad
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace vertente
TRA
, nato a [...] il [...] rappresentato e difeso in virtù di procura Parte_1
in calce al ricorso in opposizione a sanzione amministrativa dagli Avv.ti Francesco Della Mura e
Sergio Costabile, entrambi elettivamente domiciliati in Nocera Inferiore alla Via Fucilari n. 28
APPELLANTE
CONTRO
, in persona del Prefetto p.t. Controparte_1
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Come da udienza del 09.04.2025
FATTO E DIRITTO
L'appellante, in epigrafe generalizzato, ha proposto appello avverso la sentenza n. n. 414/22 emessa dal Giudice di Pace di Mercato San Severino il07.06.2022 e pubblicata in data 11.07.2022, denunciandone l'erroneità nella parte in cui, pur accogliendo integralmente la domanda di annullamento del verbale n. SPV 744498725, proposta nei confronti della , Controparte_1
in persona del Prefetto p.t., ha previsto l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti, salvo che per le spese vive liquidate in euro 80,00, in violazione del disposto dell'art. 92 c.p.c..
Quindi, l'odierna appellante ha chiesto, in accoglimento dell'appello, riformarsi la sentenza impugnata nel capo relativo alle spese di lite e per l'effetto porre le spese del doppio grado di giudizio a carico della convenuta soccombente, in applicazione dei parametri di cui al D.M.
55/2014.
Instaurato il contraddittorio, non si è costituita in giudizio la convenuta , sebbene CP_1
regolarmente citata.
Non sussistendo i presupposti per l'espletamento di attività istruttoria ex art. 345 c.p.c., la causa veniva decisa all'esito dell'udienza dell'11.01.2024.
Questioni Preliminari e merito.
In via preliminare va dichiarata la contumacia della , non costituitasi in Controparte_1
appello sebbene ritualmente citata.
Sempre preliminarmente va dichiarata l'ammissibilità dell'appello in quanto spiegato nel rispetto del termine semestrale di cui all' art. 327 c.p.c., nonché, ai sensi e per gli effetti dell'art. 342 c.p.c., con indicazione specifica del capo della sentenza impugnata e dei motivi che sorreggono l'impugnazione.
Si rileva, poi, che in merito a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale ovvero incidentale), né di riproposizione (cfr art. 346 c.p.c.), né ancora dipende dai capi impugnati della sentenza (cfr. artt. 329 e 336 c.p.c.) si è formato il giudicato interno, con esonero del Tribunale da qualsivoglia delibazione al riguardo.
Ciò posto, il motivo di appello fatto valere da è fondato e merita accoglimento per Parte_1
le ragioni che seguono.
Va innanzitutto chiarito che l'art. 92, II comma c.p.c., nella formulazione ratione temporis applicabile al caso di specie, prevede che “Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero”.
A seguito della riformulazione del disposto del citato II comma, rispetto alla precedente previsione, da parte dell'art. 13 del D.L. 12 settembre 2014, n. 132 come modificato dalla legge di conversione
10 novembre 2014, n. 162, la possibilità per il Giudice di prevedere la compensazione delle spese di lite è ormai non più rimessa ad una valutazione discrezionale ma piuttosto alla verifica della sussistenza di presupposti tassativi ben precisi, e cioè “l'assoluta novità della questione trattata” ed il “mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”. Al di fuori di tali casi, non è quindi consentito al giudice disporre la compensazione delle spese di lite.
Ebbene, nel caso di specie il Giudice di Pace ha concluso per l'integrale compensazione delle spese di lite tra e l'odierna appellata (v. capo secondo della sentenza impugnata), Parte_1 eccezion fatta che per un mero rimborso per le spese vive quantificate peraltro erroneamente nella sola misura di euro 80,00, senza che ricorresse alcuno dei predetti presupposti.
aveva, infatti, proposto ricorso innanzi al Giudice di Pace di Mercato San Severino, Parte_1
al fine di ottenere l'annullamento del verbale di contestazione sanzione amministrativa n.
[...]
notificato nei propri confronti. La resistente rimaneva Numero_1 Controparte_1
contumace e il Giudice di Pace accoglieva integralmente la domanda.
Non sussiste dunque né un'ipotesi di soccombenza reciproca, né può sostenersi che la decisione si sia fondata sull'applicazione di un orientamento giurisprudenziale non univoco o successivo ad un overruling.
Sulla base di tali rilievi, è evidente l'insussistenza dei presupposti per la compensazione delle spese di lite operata dal giudice di prime cure, dovendo, invece, trovare applicazione la previsione di cui all'art. 91, I comma c.p.c.
Ciò posto, venendo ora alla liquidazione delle spese di lite del giudizio di primo grado, si aggiunge che la Suprema Corte ha anche chiarito che in tema di spese giudiziali, l'art. 91 c.p.c. prevede una limitazione alla liquidazione delle spese processuali nel caso di giurisdizione equitativa del giudice di pace, rispondente alla possibilità, riconosciuta alle parti dall'art. 82, primo comma, c.p.c., di stare in giudizio di persona e alla presunta non complessità tecnica delle relative controversie.
Detta limitazione non trova invece applicazione per i giudizi di opposizione a ordinanza ingiunzione o a verbale di accertamento di violazione del codice della strada, pur se di competenza del giudice di pace e pur se di importo ricompreso entro € 1.100,00, poiché tali controversie postulano un giudizio secondo diritto ove la difesa tecnica è giustificata dalla complessità delle questioni prospettabili anche con riferimento a provvedimenti sanzionatori inferiori a tale importo (cfr Cassazione civile, sez. VI, 30/04/2015, n. 8806).
A tale conclusione la Suprema Corte è pervenuta in base al dal D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150
(applicabile ai giudizi iniziati dopo il 6 ottobre 2011), il quale, all'art. 6, comma 12
("Dell'opposizione ad ordinanza-ingiunzione") e al comma 10 dell'art. 7 ("Dell'opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada"), riproduce la disposizione di cui alla
L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 11, stabilendo, rispettivamente, che "Nel giudizio di opposizione davanti al giudice di pace non si applica l'articolo 113, secondo comma, del codice di procedura civile" (art. 6, comma 12) e che "Non si applica l'art. 113 cod. proc. civ., comma 2" (art. 7, comma
10). Tale disposizione, giova osservare, trova sì applicazione anche nei casi in cui, oggetto di opposizione sia una cartella di pagamento e il ricorrente lamenti la mancata preventiva notificazione del verbale di accertamento della violazione del codice della strada (c.d. opposizione
"recuperatoria").
Dunque non essendo applicabile alla fattispecie l'art. 91, comma IV, c.p.c. le spese vanno liquidate in base alle indicazioni di cui al D.M. 55/2014, applicabile ratione temporis in quanto la sentenza
è stata depositata in primo grado dopo l'entrata in vigore del richiamato d.m.
A norma dell'art. 4 comma 1 del D.M. 55/2014 nella liquidazione del compenso il giudice deve tener conto del valore e della natura e complessità della controversia, del numero e dell'importanza e complessità delle questioni trattate, dei risultati conseguiti, dell'eventuale urgenza della prestazione. La predetta norma stabilisce anche che “il Giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati di regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento”.
Ciò premesso, troveranno applicazione i parametri di cui alla Tabella 2 allegata al D.M. 55/2014, relativi alle cause dinnanzi al Giudice di Pace di valore da euro 1.100,00 ad euro 5.200,00.
Ne discende, dunque, che il Giudice di Pace avrebbe dovuto attenersi, nella liquidazione delle spese di lite del primo grado di giudizio, ai richiamati parametri, tenuto conto altresì della possibilità di discostarsene motivando le ragioni della propria decisione.
Pertanto, in applicazione delle richiamate coordinate normative, il giudicante tento conto del valore della controversia, della durata del procedimento, articolatosi in una sola udienza, dell'assenza di qualsiasi attività istruttoria, nonché della semplicità delle questioni trattate, determina nel seguente modo i compensi da riconoscere alla parte vittoriosa in primo grado: fase di studio: euro 225,00 (valore medio di liquidazione); fase introduttiva: euro 240,00 (valore medio di liquidazione); fase decisoria: euro 203,00 (valore minimo di liquidazione, essendosi in presenza di una causa di facile trattazione, senza istruttoria, con convenuti contumaci e di valore esiguo rispetto allo scaglione di riferimento).
Si precisa che alcun compenso viene riconosciuto in relazione alla fase istruttoria, in quanto non si è svolta (cfr art. 4 comma 5 lettera c) D.M. 55/2014).
La somma complessiva dunque da riconoscere a titolo di competenze professionali per il primo grado di giudizio ammonta a complessivi euro 668,00 per competenze professionali ed euro 98,00 per spese, ed accessori come per legge. Le spese del secondo grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 come successivamente modificato, (valori medi scaglione di riferimento da euro 1.100,00 ad euro 5.200,00,).
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, I sezione civile, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza disattesa così provvede:
- dichiara la contumacia della , in persona del Prefetto p.t.; Controparte_1
- accoglie l'appello e per l'effetto in parziale riforma della sentenza gravata condanna la CP_1
, in persona del Prefetto p.t., al pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio
[...]
in favore di , che si liquidano in euro 668,00 per competenze ed euro 98,00 per Parte_1
spese, oltre accessori come per legge, con attribuzione ex art. 93 c.p.c.;
- conferma per il resto la sentenza impugnata;
- condanna la , in persona del Prefetto p.t., al pagamento delle spese di lite Controparte_1
del secondo grado di giudizio che liquida in euro 800,00 per competenze ed euro 147,00 per spese oltre accessori come per legge, con attribuzione ex art. 93 c.p.c.
Così deciso in Nocera Inferiore il, 09.04.2025.
IL GIUDICE
Dott.ssa Aurelia Cuomo