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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 10/09/2025, n. 595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 595 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MARSALA SEZIONE CIVILE – LAVORO E PREVIDENZA
Il Giudice del Lavoro, dott. Francesco Giardina, al termine dell'udienza del 10/09/2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 867/2025 R.G., promossa
DA
, C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
ALESSI CHRISTIAN
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, , rappresentato e CP_1 P.IVA_1 difeso dall'avv. RIZZO ANTONINO
RESISTENTE
E NEI CONFRONTI DI
, in persona del legale rappresentante Controparte_2 pro-tempore,
CONVENUTO CONTUMACE
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. con ricorso depositato in data 20.03.2025, ha proposto opposizione Parte_1 avverso l'atto di notifica di rimborso e proposta di compensazione ex art. 730 ter del
D.P.R. 602/1973 n. 29928202400000374 con il quale è stato rappresentato il mancato pagamento della somma indicato nell'avviso di addebito 59920190002918144, per un importo di euro 5.600,61 presumibilmente notificata in data 12.12.2019.
Il ricorrente ha convenuto in giudizio l' e l CP_1 Controparte_2 deducendo la mancata notifica degli atti prodromici, la prescrizione del credito nonché la violazione dell'art. 20 del DPR n. 602/1973 in tema di interessi;
ha formulato, quindi, le seguenti conclusioni: “Preliminarmente, atteso il fumus boni juris ed il periculum in mora prospettato dalla ricorrente, come sopra rappresentata, disporre la sospensione dell'esecuzione.
- Ritenere e dichiarare illegittima la notifica di rimborso e proposta di compensazione ex art. 730-ter.
DPR 602/73 n. 29928202400000374 per i motivi tutti esposti in narrativa e che qui si richiamano integralmente.
- Annullare e revocare con qualsiasi statuizione ex art. 24, co. 5 d.lgs. 46/99 l'avviso di addebito n.
59920190002918144 nella parte in cui sono iscritte somme a titolo di contributi commercianti, per i motivi tutti esposti in narrativa e che qui devono integralmente ritenersi ripetuti e trascritti ed in particolare per prescrizione del diritto.
- Con riserva di articolare ogni altro mezzo di prova in esito al comportamento processuale di controparte.
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarre in favore del sottoscritto procuratore ex art.
93 c.p.c., che dichiara di averle anticipate e di non aver percepito alcun compenso..”.
2. L' con memoria depositata in data 11.4.2025, ha chiesto il rigetto delle CP_1 domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto.
3. Con provvedimento del 7.5.2025, previa comparizione delle parti, è stata rigettata la domanda cautelare per difetto del fumus boni iuris.
4. L' , benché regolarmente evocata, non si è costituita. Controparte_2
5. La causa, stante la natura documentale della stessa, è stata discussa e decisa all'odierna udienza.
6. Il primo motivo di impugnazione - riguardante l'omessa notifica di un atto presupposto - va integralmente respinto atteso che l' nel costituirsi, ha dimostrato di CP_1 avere notificato l'ava n. 59920190002918144 in data 12.12.2019.
7. Anche l'eccezione di prescrizione è infondata.
Prima del decorso del quinquennio dalla data di notifica del suddetto avviso è intervenuta la normativa emergenziale, con la quale, per far fronte alla diffusione del Covid
19, è stata sospesa la decorrenza della prescrizione per i crediti previdenziali di n. 311 giorni per effetto, prima, dell'art. 37, comma 2, del D.L. n. 18/2020 (dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 per n. 129 giorni) e, dopo, dell'art. 11, comma 9, del D.L. n. 183/2020 (dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 per n. 182 giorni).
Nel caso di specie, in applicazione di tale normativa, i termini di prescrizione dei diritti di credito incorporati nell'avviso di addebito notificato in data 12.12.2019 giungeranno in scadenza verosimilmente in data 20.10.2025 ovvero ben oltre la notifica di rimborso e proposta di compensazione ex art. 730-ter. DPR 602/73. La censura attorea, pertanto, non può trovare accoglimento. 8. Va parimenti respinto l'ultimo dei motivi di impugnazione e riguardante la denunciata omessa indicazione dei criteri di calcolo degli interessi di mora e dei tassi applicati.
Ed invero tale doglianza risulta contraddetta dal tenore letterale tanto della proposta di compensazione, ove nella nota n. 4 vi è il richiamo alle norme disciplinanti le modalità di calcolo degli interessi di mora e degli oneri di riscossione, quanto dell'avviso di addebito, ove al punto 5 vi è il richiamo agli interessi di mora di cui all'art. 116, comma 9, della L. n.
388/2000 e dei relativi criteri di calcolo.
9. Conclusivamente il ricorso va respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo tenuto conto dei valori di cui al DM n. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Marsala, definitivamente decidendo, nella contumacia di CP_3
, rigetta il ricorso e condanna al pagamento delle spese di lite
[...] Parte_1 sostenute dall' che liquida in € 3.200,00 oltre IVA, CPA e spese forfettarie come per CP_1 legge.
Così deciso in Marsala, il 10/09/2025
IL GIUDICE
Francesco Giardina
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Francesco
Giardina, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.