TRIB
Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 14/02/2025, n. 255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 255 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1415/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe CAMPAGNA -Presidente rel.
2) Dott. Elena M.A. LUPPINO -Giudice
3) Dott. Flavio TOVANI -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n.1415 dell'anno 2024 R.G.A.C., riservato in decisione all'udienza cartolare del 03.12.2024, promosso da
(nato a [...] il [...], cod. fisc.: Parte_1 [...]
, rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente, dagli avv.ti C.F._1
Roberta Panuccio e Giovanna Crocè, giusta procura in atti, elettivamente domiciliato in
Reggio Calabria, alla via Pietro Foti n.1 presso lo studio del primo
e
(nata a [...] il [...], cod. fisc.: Controparte_1 C.F._2
), rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Foti, giusta procura in atti, presso il
[...]
suo studio in Campo Calabro (RC) alla via Nuova Scidà n.1 ha eletto domicilio.
-ricorrenti- nonchè
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
* * * * * pagina 1 di 3 -vista la richiesta congiunta formulata all'udienza cartolare del 03.12.2024 con la quale le parti in epigrafe generalizzate, nell'ambito del procedimento giudiziale inizialmente promosso da nei confronti di , hanno chiesto la Parte_1 Controparte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Reggio Calabria il 24.05.2002, alle condizioni concordate;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in
Reggio Calabria il 24.05.2002 dal quale sono nati tre figli, maggiorenne ma non Per_1
economicamente autosufficiente, e , ancora minorenni;
b) con decreto Per_2 Per_3
n.262/2018 depositato il 02.10.2018, il Tribunale di Reggio Calabria ha omologato la separazione personale consensuale dei coniugi, dopo essere comparsi davanti al
Presidente del Tribunale il 13.07.2018;
-constatato che la separazione dei coniugi dura ininterrottamente dalla data di deposito del ricorso per separazione consensuale e comunque dalla data di comparizione degli stessi davanti al Presidente del Tribunale risalente al 13.07.2018 e che, pertanto, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione coniugale;
-preso atto che il ricorso è stato comunicato all'ufficio del P.M. in data 09.07.2024;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario formulata da e Parte_1 CP_1
con istanza congiunta formulata all'udienza cartolare del 03.12.2024, così
[...]
provvede:
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in
Reggio Calabria il 24.05.2002 tra e , il cui atto Parte_1 Controparte_1
risulta trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Reggio Calabria parte II, serie A n.140 anno 2002, alle seguenti condizioni:
pagina 2 di 3 -conferma delle condizioni pattuite in sede di separazione consensuale di cui al D.O. n.
262/2018, fatta eccezione per l'Assegno Unico Universale da percepirsi, da parte di ciascun genitore, nella misura del 50%;
-spese compensate;
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 14.02.2025
Il Presidente rel.
dott. Giuseppe Campagna
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe CAMPAGNA -Presidente rel.
2) Dott. Elena M.A. LUPPINO -Giudice
3) Dott. Flavio TOVANI -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n.1415 dell'anno 2024 R.G.A.C., riservato in decisione all'udienza cartolare del 03.12.2024, promosso da
(nato a [...] il [...], cod. fisc.: Parte_1 [...]
, rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente, dagli avv.ti C.F._1
Roberta Panuccio e Giovanna Crocè, giusta procura in atti, elettivamente domiciliato in
Reggio Calabria, alla via Pietro Foti n.1 presso lo studio del primo
e
(nata a [...] il [...], cod. fisc.: Controparte_1 C.F._2
), rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Foti, giusta procura in atti, presso il
[...]
suo studio in Campo Calabro (RC) alla via Nuova Scidà n.1 ha eletto domicilio.
-ricorrenti- nonchè
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
* * * * * pagina 1 di 3 -vista la richiesta congiunta formulata all'udienza cartolare del 03.12.2024 con la quale le parti in epigrafe generalizzate, nell'ambito del procedimento giudiziale inizialmente promosso da nei confronti di , hanno chiesto la Parte_1 Controparte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Reggio Calabria il 24.05.2002, alle condizioni concordate;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in
Reggio Calabria il 24.05.2002 dal quale sono nati tre figli, maggiorenne ma non Per_1
economicamente autosufficiente, e , ancora minorenni;
b) con decreto Per_2 Per_3
n.262/2018 depositato il 02.10.2018, il Tribunale di Reggio Calabria ha omologato la separazione personale consensuale dei coniugi, dopo essere comparsi davanti al
Presidente del Tribunale il 13.07.2018;
-constatato che la separazione dei coniugi dura ininterrottamente dalla data di deposito del ricorso per separazione consensuale e comunque dalla data di comparizione degli stessi davanti al Presidente del Tribunale risalente al 13.07.2018 e che, pertanto, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione coniugale;
-preso atto che il ricorso è stato comunicato all'ufficio del P.M. in data 09.07.2024;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario formulata da e Parte_1 CP_1
con istanza congiunta formulata all'udienza cartolare del 03.12.2024, così
[...]
provvede:
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in
Reggio Calabria il 24.05.2002 tra e , il cui atto Parte_1 Controparte_1
risulta trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Reggio Calabria parte II, serie A n.140 anno 2002, alle seguenti condizioni:
pagina 2 di 3 -conferma delle condizioni pattuite in sede di separazione consensuale di cui al D.O. n.
262/2018, fatta eccezione per l'Assegno Unico Universale da percepirsi, da parte di ciascun genitore, nella misura del 50%;
-spese compensate;
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 14.02.2025
Il Presidente rel.
dott. Giuseppe Campagna
pagina 3 di 3