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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 22/07/2025, n. 2102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2102 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.13624/2022 R.G.
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Maria
I. Gustapane, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa discussa all'udienza del 27/6/2025 - udienza sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, a norma dell'art.127 ter c.p.c.
e previa verifica del deposito delle note nel temine perentorio stabilito- promossa da:
, nato a [...], il [...], residente a [...], rappresentato e Parte_1 difeso, con mandato in atti, dall'Avvocato Paolo Meleleo
Ricorrente
C O N T R O
Controparte_1
[...]
Oggetto: Opposizione Intimazione di pagamento
Con atto depositato in data 15/12/2022 il ricorrente in epigrafe ha chiesto l'annullamento, previa sospensione, della Intimazione di pagamento n.0592022
90075970 69000, notificata il 18/10/2022, limitatamente alle seguenti Cartelle di pagamento recanti iscrizioni a Ruolo della Cassa di Previdenza e Assistenza
Forense:
1) Cartella di pagamento n.0592014 0027114788000, notificata il 29/4/2015, avente ad oggetto la somma di € 5.231,82 per contributi dovuti per gli anni dal
2007 al 2009 e dal 2011 al 2013 (questa Cartella contiene anche una ulteriore somma per Contravvenzione al Codice della Strada non oggetto di questo giudizio);
2) Cartella di pagamento n.0592015 0026103192000, notificata il 22/4/2016, avente ad oggetto la somma di € 1.913,41 per contributi dovuti per l'anno 2010;
3) Cartella di pagamento n.0592016 0023357958000, notificata il 20/1/2017, avente ad oggetto la somma di € 5.853,68 per contributi dovuti per gli anni
2010 e 2011 (questa Cartella contiene anche una ulteriore somma per
Contravvenzione al Codice della Strada non oggetto di questo giudizio); 4) Cartella di pagamento n.0592017 0022975530000, notificata il 30/1/2018, avente ad oggetto la somma di € 2.389,77 per contributi dovuti per l'anno 2010.
A sostegno della opposizione parte ricorrente deduce la illegittimità della
Intimazione di pagamento per carenza di motivazione, per omessa allegazione delle
Cartelle di pagamento in essa richiamate e per mancata indicazione dei criteri di calcolo degli interessi di mora ed eccepisce, altresì, prescrizione dei crediti riportati nelle Cartelle.
Non si sono costituite in giudizio e Controparte_1 Controparte_2
.
[...]
Tanto premesso e rilevato che il procedimento cautelare è stato dichiarato estinto in data 8/3/2023 per mancata comparizione delle parti, il ricorso va dichiarato improcedibile.
Ed invero alla udienza del 22/3/2024 - in vista della quale la difesa di parte ricorrente aveva documentato nel fascicolo telematico, in allegato alle note di trattazione scritta depositate il 15/3/2024, di aver chiesto a Giugno 2023 ed ottenuto la ammissione alla definizione agevolata ex art.1, commi da 231 a 252,
L.197/2022 - il Giudice ha rinviato il procedimento alla udienza del 21/3/2025 e ha invitato parte ricorrente a notificare il ricorso alle convenute presso le sedi di
Roma e di Lecce entro i termini di legge.
Rinviata d'ufficio l'udienza dal 21/3/2025 al 27/6/2025, il procuratore di parte ricorrente, Avvocato Paolo Meleleo, nelle note depositate il 19/6/2025, ha dichiarato: “Fa presente di aver depositato, in data 17/03/2025, accettazione della domanda di definizione agevolata relativa alla cartella n. 05920170022975530000.
Rappresenta, altresì, che il ricorso introduttivo non è stato notificato alle parti resistenti, proprio perché, nelle more dell'introduzione del giudizio, il ricorrente aveva richiesto ed ottenuto provvedimento di definizione agevolata” e ha chiesto che “venga dichiarata la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.”
La cessazione della materia del contendere non può essere pronunciata sia perché il ricorso non è stato notificato, sia perché la l'art. 1, comma 236, l. n. 197/2022, prevede la sospensione del processo nella attesa del completamento dei pagamenti rateali alle scadenze fissate nel piano di definizione agevolata.
Per quanto attiene alle conseguenze della mancanza della notificazione del ricorso, si osserva che la difesa di parte ricorrente non ha offerto, né in allegato alle note depositate il 19/6/2025 per l'odierna udienza, né precedentemente alcuna prova della avvenuta notificazione e anzi, nelle note depositate il 19/6/2025 ha ammesso di non aver volutamente proceduto alla notifica.
2 Va a questo punto rilevare che l'art.307, terzo e quarto comma, c.p.c. recita: “Oltre che nei casi previsti dai commi precedenti, e salvo diverse disposizioni di legge, il processo si estingue altresì qualora le parti alle quali spetta di rinnovare la citazione,
o di proseguire, riassumere o integrare il giudizio, non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge, o dal giudice che dalla legge sia autorizzato a fissarlo. Quando la legge autorizza il giudice a fissare il termine, questo non può essere inferiore ad un mese né superiore a tre.
L'estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d'ufficio, con ordinanza del giudice istruttore ovvero con sentenza del collegio”.
Occorre tuttavia rilevare che la Corte di Cassazione con sentenza n. 7360 del
30/05/2001 ha chiarito che “Anche nel rito del lavoro, la mancata ottemperanza all'ordine di rinnovo della notifica del ricorso introduttivo determina, ove la parte convenuta non si presenti alla nuova udienza di discussione, l'improcedibilità del processo per mancanza di contraddittorio, a differenza di quanto avviene nel caso di notificazione oltre il termine fissato, nel quale, essendosi il contraddittorio instaurato, si determina l' estinzione secondo la disciplina risultante dal combinato disposto degli artt. 291, comma terzo, e 307, ultimo comma, cod. proc. civ.”.
Ancora, si osserva che la Corte di Cassazione con sentenza n.13637 del 30/5/2017 ha affermato che “L'inottemperanza all'ordine di rinnovazione della notifica dell'appello determina, ai sensi dell'art. 291 c.p.c., l'inammissibilità del gravame, ove il rinnovo della notifica nulla sia stato del tutto omesso, diversamente dal caso di rinnovazione eseguita oltre il termine all'uopo fissato, che cagiona l'estinzione del processo”.
Alla luce delle pronunce giurisprudenziali richiamate, considerato che nel presente giudizio il ricorrente non ha ottemperato all'ordine dato dal Giudice alla udienza del 22/3/2024, e che e - Controparte_1 CP_1 contraddittori necessari rispetto alla domanda - non si sono costituite, occorre dichiarare la improcedibilità del ricorso.
Nulla sulle spese, stante la mancata costituzione delle convenute.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI LECCE
In composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, dichiara il ricorso improcedibile.
Nulla sulle spese.
Lecce, li 27 Giugno 2025 – 22 Luglio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria I. Gustapane
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