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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/11/2025, n. 8780 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8780 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro dott. Federico Bile, preso atto della comparizione delle parti mediante deposito di note scritte disposte ex art. 127 ter c.c. sostitutive dell'udienza del 20.11.2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa N. 1331/2025 RG Previdenza cui è stato riunito il procedimento avente n.r.g.
9997/2024 (ATPO) vertente
TRA
, ( ), nata a [...] il [...], ed ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliata in Napoli al Viale degli Astronauti n. 19 presso l'Avv. Anastasia Meledandri dal quale è rappresentata e difesa, come da procura allegata in documento informatico separato ai sensi dell'art. 83 c.p.c.,
(comunicazioni al fax n. 081/7435968 e/o alla seguente pec:
) Email_1
- ricorrente -
E
, in persona del Presidente Controparte_1 pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandra Maria Ingala ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale della sede di Napoli alla via A. De Gasperi 55, CP_2 giusta mandato generale alle liti in atti (comunicazioni alla pec:
t) Email_2
- convenuto -
Oggetto: riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità, all'assegno di invalidità civile e dei benefici ex lege 104/92
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso in opposizione depositato in data 20.1.2025 la ricorrente indicata in epigrafe ha esposto di avere presentato in data 28/04/2023 domanda amministrativa per il riconoscimento del beneficio della pensione di inabilità, dell'assegno di invalidità e dei benefici previsti dall'art. 3 comma 1 e 3, della legge 104/92 e che la Commissione di Prima Istanza non le aveva riconosciuto i benefici assistenziali richiesti sebbene ella versasse nelle condizione socio - sanitarie e di reddito previsto dalla legge. In particolare la detta Commissione l'aveva riconosciuta – dopo la rituale visita medica del 18.12.2023 quale soggetto invalido “con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 34% al 73% art.2 e 13 L118/71 e art. 9 DL 509/88 con percentuale del 67%” nonché
“portatore di handicap (comma 1 art. 3)” con decorrenza dalla data della domanda amministrativa, e quindi in misura non sufficiente a riconoscere in capo al sig.ra Parte_1 il diritto alle prestazioni richieste, come da verbali di invalidità ed handicap, entrambi datati 18/12/2023 e notificati il successivo 17/02/2024”.
Esperito il procedimento ex art. 445 bis c.p.c., il c.t.u. nominato in quella fase (dr. Per_1
concludeva ritenendo che l'istante fosse portatore di una invalidità inferiore alla
[...] soglia minima necessaria per accedere ai benefici della pensione di inabilità o, in subordine, dell'assegno di invalidità, valutando l'invalidità in misura del 67% e la mancata sussistenza di una situazione di handicap con connotazione di gravità.
Quindi, con riferimento alla domanda proposta ex lege 104/92, il CTU nominato nella fase di ATPO valutava che lo stato di handicap rientrava nella definizione riportata al comma 1 dell'articolo 3 della legge 104/92 e non anche in quelli di cui al comma 3 del medesimo articolo della medesima legge.
Avverso le conclusioni del consulente, veniva depositato atto di dissenso. Tanto premesso, la parte ricorrente ha impugnato l'esito della perizia effettuata nella procedura per ATPO chiedendo l'accertamento delle prestazioni assistenziali sopra indicate e la condanna dell' al pagamento dei relativi importi, oltre accessori. CP_2
La parte convenuta si costituiva in giudizio di opposizione chiedendone il rigetto del CP_2 ricorso.
In corso di causa il giudice disponeva un supplemento delle operazioni peritali assegnando l'incarico peritale ad un CTU (dr. ) diverso da quello già nominato nella fase Persona_2 dell'ATP (dr. ). Persona_1
In data 20.11.2025, concesso termine alle parti per la comparizione delle stesse mediante deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza, la causa è stata assegnata ex lege in riserva, eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze;
contestualmente alla decisione viene disposta la riunione al presente procedimento del fascicolo n. 9997/2024 relativo alla fase di ATPO.
Nel merito per quanto riguarda i benefici richiesti della pensione di inabilità o, in subordine, dell'assegno di invalidità e quelli relativi alla legge 104/92 la domanda non è fondata.
Orbene è stato necessario procedere, ai fini dell'accertamento circa l'affermazione della sussistenza del diritto, all'espletamento di una doppia CTU effettuata tanto nella fase relativa all'accertamento tecnico preventivo obbligatorio quanto nella fase successiva (oggetto della presente pronuncia) di opposizione.
Già il CTU dr. in fase di ATPO aveva escluso che la fosse affetta da un Per_1 Parte_1 complesso morboso tale da renderla inabile nella misura del 100% o invalida nella misura superiore al 74% avendo concluso ritenendo sussistente uno stato di invalidità pari al 67% con sostanziale conferma del giudizio “negativo” espresso nella fase amministrativa. Il medesimo CTU aveva anche accertato la mancata sussistenza di una situazione di handicap con connotazione di gravità avendo valutato che lo stato di handicap della Parte_1 rientrava nella definizione riportata al comma 1 dell'articolo 3 della legge 104/92 ovvero aveva escluso la connotazione di gravità della medesima.
Peraltro il CTU aveva dato prova di avere compiutamente esaminato, analizzato e Per_1 valutato la corposa documentazione medico-sanitaria esibita nonché risposto in modo più che adeguato alle deduzioni difensive di parte ricorrente.
Nella fase di opposizione il procuratore di parte ricorrente insisteva per il rinnovo delle operazioni peritali e lo scrivente nominava, quale nuovo CTU, il dr. che ha, Persona_2 del pari, pedissequamente seguito quanto imposto dal giudice in sede di conferimento dell'incarico e, non si è limitato ad effettuare una mera analisi delle patologie che attualmente affliggono la ricorrente. Nell'elaborato peritale il CTU nominato nella fase di opposizione ha, del pari, esaminato, dandone conto nel suo giudizio peritale, la documentazione prodotta dalla parte ricorrente.
Ha scritto, infatti, il CTU dr. nella perizia depositata in data 14.10.2025 che le Per_2 patologie che affliggono sono le seguenti: “. Sostituzione valvolare Parte_1 mitralica con protesi meccanica in pregressa insufficienza da prolasso bilembo;
pregresso riscontro di tachicardia reciprocante da rientro AV trattata con cardioversione, ipertensione arteriosa in compenso emodinamico e buona cinesi globale. (codice 6442) 2. Sindrome depressiva di grade lieve medio. (codice 4005)”. Tenuto conto del grado e delle infermità accertate, della natura delle medesime e della loro incidenza sull'attività lavorativa generica il CTU ha affermato quanto segue nelle Per_2 considerazioni medico-legali: “La sig.ra è sofferente di un quadro clinico Parte_1 caratterizzato, essenzialmente, da un intervento di sostituzione valvolare mitralica con protesi meccanica Bicarbon 31 mm, per una insufficienza mitralica da prolasso bilembo
(pre-intervento ha effettuato esame coronarografico nei limiti della norma). Ha presentato flutter atriale tipico con cardioversione il 08.03.2023. Attualmente la protesi è normofunzionante ed il ventricolo sx è di normale dimensioni con buona funzione sistolica globale (Fe 50%). Trattasi di patologia, per il buon compenso clinico ed emodinamico, rapportabile ad una II classe Nhya. Affetta inoltre da una sindrome depressiva di grado lieve medio, compatibile con il vissuto clinico.
Si presenta ben orientata, non dispnoica allo sforzo lieve, deambula autonomamente.
Pertanto, passando alla valutazione delle varie patologie descritte nel quadro clinico, con riferimento alle tabelle di legge del 5 Febbraio 1992: Per la Sostituzione valvolare mitralica con protesi meccanica in pregressa insufficienza da prolasso bilembo, pregresso riscontro di tachicardia reciprocante da rientro AV trattata con cardioversione, ipertensione arteriosa, in compenso emodinamico e buona cinesi globale, riconosciamo una percentuale del 55%, codice 6442. La sindrome depressiva endoreattiva lieve media determina una percentuale del 20%, codice
2005-2006
Pertanto, considerate le affezioni presentate, la ricorrente è gravato da un complesso morboso che determina, attraverso l'applicazione della classica metodologia a scalare ed avendo sempre come riferimento le tabelle di legge del 5 Febbraio 1992, una percentuale invalidante del 67%% (sessantasette x cento) dall'epoca della presentazione della domanda amministrativa.
La legge 104 del 1992 garantisce il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di autonomia della persona handicappata e ne promuove la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società; previene e rimuove le condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo della persona umana, il raggiungimento della massima autonomia possibile e la partecipazione della persona handicappata alla vita della collettività, nonché la realizzazione dei diritti civili, politici e patrimoniali;
persegue il recupero funzionale e sociale della persona affetta da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali e assicura i servizi e le prestazioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle minorazioni, nonché la tutela giuridica ed economica della persona handicappata;
predispone interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale della persona handicappata. E' persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici. La rimozione delle cause invalidanti, la promozione dell'autonomia e la realizzazione dell'integrazione sociale sono gli obiettivi fondamentale della legge 104.
Nel caso trattato, riteniamo che si tratti di un quadro clinico che NON necessiti di un intervento assistenziale permanente nella sfera personale ed in quella di relazione. In base alla nostra esperienza clinica e medico legale, riteniamo pertanto che, ai sensi della legge 104 del 1992, si determini il riconoscimento di uno stato di handicap con connotazione
NON di gravità, articolo 3 comma 1, dalla di presentazione della domanda amministrativa (28/04/2023)”. Il Consulente ha, quindi, concluso ritenendo che per le patologie sopra indicate Parte_1
presenta minorazioni che determinano una stato di invalidità inferiore al 74% ovvero
[...]
“una percentuale del 67%% (sessantasette x cento) dalla presentazione della domanda amministrativa. Presenta, ai sensi della legge 104-92, una condizione handicap di NON gravità, articolo 3 comma 1, dal 28/04/2023”. In definitiva a causa delle patologie accertate e sopra indicate, la ricorrente non si trova in una condizione di potere accedere nemmeno al beneficio chiesto in via subordinata dell'assegno di invalidità e tanto sulla base di due consulenze tecniche (una del CTU Per_1
l'altra del CTU ). Per_2 Davvero non vi è spazio per l'effettuazione di critiche di qualsivoglia nei confronti della consulenza in atti (di tipo tecnico medico-legale e/o di tipo procedimentale avendo il CTU svolto l'incarico a lui affidato con diligenza e con adeguata perizia. Lo scrivente ritiene, quindi, anche di non potere effettuare in questo giudizio una terza consulenza anche per l'assenza di ogni ulteriori e specifiche censure, diverse da quelle già esaminate dagli stessi consulenti.
Lo scrivente giudice ritiene di recepire le conclusioni del CTU effettuate tanto nella fase relativa all'accertamento tecnico preventivo obbligatorio quanto nella fase successiva (oggetto della presente pronuncia) di opposizione.
Va detto che gli accertamenti eseguiti risultano espressione della migliore scienza medica e le conclusioni cui il consulente è giunto sono sostenute da rigoroso criterio medico legale e sono motivate in maniera ragionevole, congrua e puntuale, pertanto possono essere fatte proprie da questo giudice.
Le risultanze finali non risultano scardinate dalle eccezioni di parte ricorrente in ordine ad una diversa valutazione del quadro patologico ritenuto sussistente, anche con riferimento alle modalità temporali di insorgenza, non essendo le stesse supportate da alcun riferimento di tipo scientifico e non potendosi ritenere acquisiti elementi significativi al punto da disporre un supplemento di perizia. Sulla scorta dei motivi sopra esposti, la relativa domanda di riconoscimento dell'invalidità civile (assegno di invalidità) deve essere rigettata.
Le spese processuali non possono essere valutate avendo parte ricorrente effettuato la dichiarazione di cui all'art. 152 disp. Att. c.p.c. nelle forme previste dalla medesima norma. Le spese delle consulenze tecniche vengono poste a carico dell' . CP_2
P. Q. M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) nulla sulle spese.
3) pone a carico dell' le spese delle consulenze tecniche di ufficio che vengono liquidate CP_2 con separato decreto.
Napoli, lì 26 novembre 2025
Il Tribunale Giudice del lavoro
Dr. Federico Bile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro dott. Federico Bile, preso atto della comparizione delle parti mediante deposito di note scritte disposte ex art. 127 ter c.c. sostitutive dell'udienza del 20.11.2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa N. 1331/2025 RG Previdenza cui è stato riunito il procedimento avente n.r.g.
9997/2024 (ATPO) vertente
TRA
, ( ), nata a [...] il [...], ed ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliata in Napoli al Viale degli Astronauti n. 19 presso l'Avv. Anastasia Meledandri dal quale è rappresentata e difesa, come da procura allegata in documento informatico separato ai sensi dell'art. 83 c.p.c.,
(comunicazioni al fax n. 081/7435968 e/o alla seguente pec:
) Email_1
- ricorrente -
E
, in persona del Presidente Controparte_1 pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandra Maria Ingala ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale della sede di Napoli alla via A. De Gasperi 55, CP_2 giusta mandato generale alle liti in atti (comunicazioni alla pec:
t) Email_2
- convenuto -
Oggetto: riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità, all'assegno di invalidità civile e dei benefici ex lege 104/92
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso in opposizione depositato in data 20.1.2025 la ricorrente indicata in epigrafe ha esposto di avere presentato in data 28/04/2023 domanda amministrativa per il riconoscimento del beneficio della pensione di inabilità, dell'assegno di invalidità e dei benefici previsti dall'art. 3 comma 1 e 3, della legge 104/92 e che la Commissione di Prima Istanza non le aveva riconosciuto i benefici assistenziali richiesti sebbene ella versasse nelle condizione socio - sanitarie e di reddito previsto dalla legge. In particolare la detta Commissione l'aveva riconosciuta – dopo la rituale visita medica del 18.12.2023 quale soggetto invalido “con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 34% al 73% art.2 e 13 L118/71 e art. 9 DL 509/88 con percentuale del 67%” nonché
“portatore di handicap (comma 1 art. 3)” con decorrenza dalla data della domanda amministrativa, e quindi in misura non sufficiente a riconoscere in capo al sig.ra Parte_1 il diritto alle prestazioni richieste, come da verbali di invalidità ed handicap, entrambi datati 18/12/2023 e notificati il successivo 17/02/2024”.
Esperito il procedimento ex art. 445 bis c.p.c., il c.t.u. nominato in quella fase (dr. Per_1
concludeva ritenendo che l'istante fosse portatore di una invalidità inferiore alla
[...] soglia minima necessaria per accedere ai benefici della pensione di inabilità o, in subordine, dell'assegno di invalidità, valutando l'invalidità in misura del 67% e la mancata sussistenza di una situazione di handicap con connotazione di gravità.
Quindi, con riferimento alla domanda proposta ex lege 104/92, il CTU nominato nella fase di ATPO valutava che lo stato di handicap rientrava nella definizione riportata al comma 1 dell'articolo 3 della legge 104/92 e non anche in quelli di cui al comma 3 del medesimo articolo della medesima legge.
Avverso le conclusioni del consulente, veniva depositato atto di dissenso. Tanto premesso, la parte ricorrente ha impugnato l'esito della perizia effettuata nella procedura per ATPO chiedendo l'accertamento delle prestazioni assistenziali sopra indicate e la condanna dell' al pagamento dei relativi importi, oltre accessori. CP_2
La parte convenuta si costituiva in giudizio di opposizione chiedendone il rigetto del CP_2 ricorso.
In corso di causa il giudice disponeva un supplemento delle operazioni peritali assegnando l'incarico peritale ad un CTU (dr. ) diverso da quello già nominato nella fase Persona_2 dell'ATP (dr. ). Persona_1
In data 20.11.2025, concesso termine alle parti per la comparizione delle stesse mediante deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza, la causa è stata assegnata ex lege in riserva, eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze;
contestualmente alla decisione viene disposta la riunione al presente procedimento del fascicolo n. 9997/2024 relativo alla fase di ATPO.
Nel merito per quanto riguarda i benefici richiesti della pensione di inabilità o, in subordine, dell'assegno di invalidità e quelli relativi alla legge 104/92 la domanda non è fondata.
Orbene è stato necessario procedere, ai fini dell'accertamento circa l'affermazione della sussistenza del diritto, all'espletamento di una doppia CTU effettuata tanto nella fase relativa all'accertamento tecnico preventivo obbligatorio quanto nella fase successiva (oggetto della presente pronuncia) di opposizione.
Già il CTU dr. in fase di ATPO aveva escluso che la fosse affetta da un Per_1 Parte_1 complesso morboso tale da renderla inabile nella misura del 100% o invalida nella misura superiore al 74% avendo concluso ritenendo sussistente uno stato di invalidità pari al 67% con sostanziale conferma del giudizio “negativo” espresso nella fase amministrativa. Il medesimo CTU aveva anche accertato la mancata sussistenza di una situazione di handicap con connotazione di gravità avendo valutato che lo stato di handicap della Parte_1 rientrava nella definizione riportata al comma 1 dell'articolo 3 della legge 104/92 ovvero aveva escluso la connotazione di gravità della medesima.
Peraltro il CTU aveva dato prova di avere compiutamente esaminato, analizzato e Per_1 valutato la corposa documentazione medico-sanitaria esibita nonché risposto in modo più che adeguato alle deduzioni difensive di parte ricorrente.
Nella fase di opposizione il procuratore di parte ricorrente insisteva per il rinnovo delle operazioni peritali e lo scrivente nominava, quale nuovo CTU, il dr. che ha, Persona_2 del pari, pedissequamente seguito quanto imposto dal giudice in sede di conferimento dell'incarico e, non si è limitato ad effettuare una mera analisi delle patologie che attualmente affliggono la ricorrente. Nell'elaborato peritale il CTU nominato nella fase di opposizione ha, del pari, esaminato, dandone conto nel suo giudizio peritale, la documentazione prodotta dalla parte ricorrente.
Ha scritto, infatti, il CTU dr. nella perizia depositata in data 14.10.2025 che le Per_2 patologie che affliggono sono le seguenti: “. Sostituzione valvolare Parte_1 mitralica con protesi meccanica in pregressa insufficienza da prolasso bilembo;
pregresso riscontro di tachicardia reciprocante da rientro AV trattata con cardioversione, ipertensione arteriosa in compenso emodinamico e buona cinesi globale. (codice 6442) 2. Sindrome depressiva di grade lieve medio. (codice 4005)”. Tenuto conto del grado e delle infermità accertate, della natura delle medesime e della loro incidenza sull'attività lavorativa generica il CTU ha affermato quanto segue nelle Per_2 considerazioni medico-legali: “La sig.ra è sofferente di un quadro clinico Parte_1 caratterizzato, essenzialmente, da un intervento di sostituzione valvolare mitralica con protesi meccanica Bicarbon 31 mm, per una insufficienza mitralica da prolasso bilembo
(pre-intervento ha effettuato esame coronarografico nei limiti della norma). Ha presentato flutter atriale tipico con cardioversione il 08.03.2023. Attualmente la protesi è normofunzionante ed il ventricolo sx è di normale dimensioni con buona funzione sistolica globale (Fe 50%). Trattasi di patologia, per il buon compenso clinico ed emodinamico, rapportabile ad una II classe Nhya. Affetta inoltre da una sindrome depressiva di grado lieve medio, compatibile con il vissuto clinico.
Si presenta ben orientata, non dispnoica allo sforzo lieve, deambula autonomamente.
Pertanto, passando alla valutazione delle varie patologie descritte nel quadro clinico, con riferimento alle tabelle di legge del 5 Febbraio 1992: Per la Sostituzione valvolare mitralica con protesi meccanica in pregressa insufficienza da prolasso bilembo, pregresso riscontro di tachicardia reciprocante da rientro AV trattata con cardioversione, ipertensione arteriosa, in compenso emodinamico e buona cinesi globale, riconosciamo una percentuale del 55%, codice 6442. La sindrome depressiva endoreattiva lieve media determina una percentuale del 20%, codice
2005-2006
Pertanto, considerate le affezioni presentate, la ricorrente è gravato da un complesso morboso che determina, attraverso l'applicazione della classica metodologia a scalare ed avendo sempre come riferimento le tabelle di legge del 5 Febbraio 1992, una percentuale invalidante del 67%% (sessantasette x cento) dall'epoca della presentazione della domanda amministrativa.
La legge 104 del 1992 garantisce il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di autonomia della persona handicappata e ne promuove la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società; previene e rimuove le condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo della persona umana, il raggiungimento della massima autonomia possibile e la partecipazione della persona handicappata alla vita della collettività, nonché la realizzazione dei diritti civili, politici e patrimoniali;
persegue il recupero funzionale e sociale della persona affetta da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali e assicura i servizi e le prestazioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle minorazioni, nonché la tutela giuridica ed economica della persona handicappata;
predispone interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale della persona handicappata. E' persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici. La rimozione delle cause invalidanti, la promozione dell'autonomia e la realizzazione dell'integrazione sociale sono gli obiettivi fondamentale della legge 104.
Nel caso trattato, riteniamo che si tratti di un quadro clinico che NON necessiti di un intervento assistenziale permanente nella sfera personale ed in quella di relazione. In base alla nostra esperienza clinica e medico legale, riteniamo pertanto che, ai sensi della legge 104 del 1992, si determini il riconoscimento di uno stato di handicap con connotazione
NON di gravità, articolo 3 comma 1, dalla di presentazione della domanda amministrativa (28/04/2023)”. Il Consulente ha, quindi, concluso ritenendo che per le patologie sopra indicate Parte_1
presenta minorazioni che determinano una stato di invalidità inferiore al 74% ovvero
[...]
“una percentuale del 67%% (sessantasette x cento) dalla presentazione della domanda amministrativa. Presenta, ai sensi della legge 104-92, una condizione handicap di NON gravità, articolo 3 comma 1, dal 28/04/2023”. In definitiva a causa delle patologie accertate e sopra indicate, la ricorrente non si trova in una condizione di potere accedere nemmeno al beneficio chiesto in via subordinata dell'assegno di invalidità e tanto sulla base di due consulenze tecniche (una del CTU Per_1
l'altra del CTU ). Per_2 Davvero non vi è spazio per l'effettuazione di critiche di qualsivoglia nei confronti della consulenza in atti (di tipo tecnico medico-legale e/o di tipo procedimentale avendo il CTU svolto l'incarico a lui affidato con diligenza e con adeguata perizia. Lo scrivente ritiene, quindi, anche di non potere effettuare in questo giudizio una terza consulenza anche per l'assenza di ogni ulteriori e specifiche censure, diverse da quelle già esaminate dagli stessi consulenti.
Lo scrivente giudice ritiene di recepire le conclusioni del CTU effettuate tanto nella fase relativa all'accertamento tecnico preventivo obbligatorio quanto nella fase successiva (oggetto della presente pronuncia) di opposizione.
Va detto che gli accertamenti eseguiti risultano espressione della migliore scienza medica e le conclusioni cui il consulente è giunto sono sostenute da rigoroso criterio medico legale e sono motivate in maniera ragionevole, congrua e puntuale, pertanto possono essere fatte proprie da questo giudice.
Le risultanze finali non risultano scardinate dalle eccezioni di parte ricorrente in ordine ad una diversa valutazione del quadro patologico ritenuto sussistente, anche con riferimento alle modalità temporali di insorgenza, non essendo le stesse supportate da alcun riferimento di tipo scientifico e non potendosi ritenere acquisiti elementi significativi al punto da disporre un supplemento di perizia. Sulla scorta dei motivi sopra esposti, la relativa domanda di riconoscimento dell'invalidità civile (assegno di invalidità) deve essere rigettata.
Le spese processuali non possono essere valutate avendo parte ricorrente effettuato la dichiarazione di cui all'art. 152 disp. Att. c.p.c. nelle forme previste dalla medesima norma. Le spese delle consulenze tecniche vengono poste a carico dell' . CP_2
P. Q. M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) nulla sulle spese.
3) pone a carico dell' le spese delle consulenze tecniche di ufficio che vengono liquidate CP_2 con separato decreto.
Napoli, lì 26 novembre 2025
Il Tribunale Giudice del lavoro
Dr. Federico Bile