Sentenza 12 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 12/03/2001, n. 3578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3578 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2001 |
Testo completo
NON MASSIMATA 03578/0 1 REP OPOL ITALIAN IN LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto А жинине SEZIONE TERZA CIVILE Pusch m urch. Detemire m. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 13310/98 Presidente Dott. Angelo GIULIANO LIMONGELLI Consigliere Dott. Antonio Dott. Giuliano LUCENTINI Consigliere 7435 Cron. Dott. Ennio MALZONE Consigliere Rep. 180 Ud. 10/10/00 Dott. Giovanni Battista PETTI Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE sul ricorso proposto da: Richiesta copia studio. dal Sig. IL SOLE 24 ORE BARILE DANIELE FAUSTO, elettivamente domiciliato in per diritti L. 3000 ROMA VLE GORIZIA 25/C, presso lo studio dell'avvocato Il 12 MAR 2001 IL CANCELLIERE RA RODOLFO, difeso dall'avvocato GIANNUZZI CARDONE LIRE 1500 GIACOMO, giusta delega in atti;
CANCELLERIA - ricorrente contro 0523332 UNIPOL COMPAGNIA ASSICURATRICE SPA, in persona e legale rappresentante pro tempore;
LA FONDIARIA COMPAGNIA D523333 ASSICURATRICE SPA, elettivamente domiciliati in ROMA PZZA ADRIANA 8, presso lo studio dell'avvocato BIASOTTI 2000 MOGLIAZZA GF, che li difende unitamente all'avvocato "1588 POLITO GIUSEPPE, giusta delega in atti;
M - controricorrenti G avverso la sentenza n. 132/98 della Corte d'Appello di 10/02/98;depositata il BARI, emessa il 9/1/1998 per 3.007 #.0707 LOG. 2001 RG. 1081/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/10/00 dal Consigliere Dott. Giovanni Battista PETTI%; L 5000 CANCELLERIA udito l'Avvocato GIACOMO GIANNUZZI CARDONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio BUONAJUTO che ha concluso per il AX862389 rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione del novembre 1993 il signor BA AN FA, nella veste di assicurato, conveniva dinanzi al Tribunale di Bari le compagnie assicuratrici Unipol e La fondiaria, e chiedeva che venissero condan- nate in solido, al pagamento della somma di lire 295 milioni, oltre interessi e maggior danno, quale inden- nizzo per i danni subiti nella sua azienda di fioricol- tura, nel corso di una nevicata avvenuta il 2 gennaio 1993. Le assicurazioni si costituivano e contestavano il fondamento della pretesa, sostenendo che il rischio ne- ve era stato escluso (in particolare dalla clausola 93) assicurativa. 2 z Il tribunale, istruita la lite, con sentenza del 22 ottobre 1996, accoglieva la domanda, senza concedere l'ulteriore danno di cui all'art. 1224 c.civile. La de- cisione era appellata dalle assicurazioni, che ne chie- devano la riforma, e con appello incidentale dal barile sul punto del maggior danno. Con sentenza del 10 febbraio 1999 la Corte di ap- pello di Bari accoglieva i gravami delle assicurazioni ed in totale riforma rigettava la domanda del BA e lo condannava alle spese dei due gradi del giudizio. Contro la decisione ricorre il BA deducendo quattro motivi di censura, illustrati da memoria;
resistono le controparti con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso non merita accoglimento per le seguenti considerazioni.
1. Nel primo motivo si deduce il vizio della moti- vazione circa un punto decisivo della controversia: la ricostruzione della comune intenzione delle parti nella conclusione del contratto. La tesi è che la sentenza non avrebbe considerato il contenuto della polizza di assicurazione, ed in par- ticolare la parte B. della polizza (clausole contrat- tuali valide per espresso richiamo 68/93/95). Si assume che risulta documentalmente provato che 3 л le parti, quando sottoscrissero il contratto, richiama- specificatamente e distintamente tanto la condi- rono particolare 93 (Eventi metereologici) quanto zione quella n. 95 (Extended coverage) e che pertanto doveva dedursi logicamente che, nelle intenzioni dei contraen- ti, ciascuna delle clausole in parola doveva arricchire il contesto contrattuale generale con un significato proprio ed una specifica valenza contrattuale. Il motivo è abilmente formulato, dovendo censurare una quaestio voluntatis, e cioè un apprezzamento in fatto, incensurabile in questa sede ove adeguatamente motivato;
ed allora si censura il vizio della motiva- zione, sostenendosi una ricostruzione diversa è più lo- gica dell'intenzione dei contraenti. In senso contrario si Osserva come la motivazione della decisione inizi proprio con la riproduzione te- stuale delle clausole indicate, evidenziandosi che, nel contesto della clausola 93, la società (assicuratrice) non risponde di numerosi danni, tra i quali è inclusa la neve. I giudici poi hanno correlato le due clausole, per vedere in che modo le stesse possano significativamente integrarsi, ma la conclusione è (a pag. 7 della motiva- zione) che il significato, logico e letterale, coincide con quello della comune intenzione: se indico una serie 4 di eventi che non considero come rischi assicurati, la successiva clausola di estensione deve correggere tale esclusione, in particolare con ri- espressamente guardo al rischio "neve". Non sussiste dunque alcun vizio logico di motiva- zione, essendo la stessa adeguata ed analitica in ordi- ne ad una quaestio voluntatis (cfr. Cass. 29 aprile 1994 n. 4121; Cass. 26 giugno 1997 n. 5715). Con il secondo motivo si deduce invece l'error iu- ris per la violazione degli artt. 1362, 1363, 1367 cod. civile. In particolare si sostiene che: a.la corte non doveva fermarsi al senso letterale del testo del contratto, posto che l'art. 1362 le impo- neva di ricercare la comune intenzione delle parti, an- che in relazione al complessivo comportamento;
b. che anche le condizioni particolari di polizza dovevano essere interpretate all'interno del loro con- testo contrattuale (art. 1363) cercando di attribuire loro (anche a norma dell'art. 1367 c.c.) un significa- to. Si ripropone dunque l'interpretazione accolta dal Tribunale. Senonchè la Corte di Appello, nel corpo della sua estesa e articolata motivazione, ha seguito i criteri ermeneutici suggeriti dalle norme ora richiamate nella 5 M motivando sulla relazione tra le due clausole censura, sul punto decisivo della esclusione del rischio da e neve. Non emerge dunque l'error iuris per errata applica- zione delle norme, perché l'interpretazione è avvenuta seguendo i criteri di legge e secondo il contesto delle clausole e della volontà delle parti. Con il terzo motivo si deduce ancora l'error iuris la violazione ed omessa applicazione degli artt. per 1367 e 1370 c.c. per l'ipotesi di permanente contrasto tra le diverse interpretazioni del contratto. Dove il presupposto errato è che vi sia tale "permanente contrasto", infatti la motivazione data dal esclude per le considerazioni giudice del merito, lo anzidette. Nel quarto motivo si deduce il vizio della motiva- zione, omessa in relazione alla clausola dattiloscritta aggiunta alla polizza, nonché omessa applicazione dell'art. 1342 c.c. Tale assunto concerne i danni alle vetrate delle partite 1/2 ed i danni alle coltivazioni floreali di cui alle partite 1/2/3/4, e ciò per un importo di lire 235.350.000. Ma sul punto (ff. 9 della motivazione) vi è stata espressa e motivata pronuncia, che ha considerato in- 6 1 fondata la pretesa "dato che la parziale deroga anzi- detta elimina anche l'esclusione di alcuni elementi at- mosferici come la neve, dalle varie cause che danno di- ritto ad indennizzo". Non vi è dunque alcuna omessa valutazione della clausola aggiunta, e la sua valutazione non implica al- cuna violazione dell'art. 1342 C.C. in relazione alla lettura del suo contenuto. Sussistono giusti motivi, in relazione alla natura delle questioni trattate, per compensare tra le parti hoooo le spese del giudizio di cassazione. 290000
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione. home to do bu we IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE A bethhik ستا IL DIRETTORE CANCELLERIA Umberto Cicero Depositata in Cancelleria oggi, 12 MOR 2001 IL DIRETTORE DI CANCELLERMA Umberto Cicero P U S R O G 7