TRIB
Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 02/12/2024, n. 1343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1343 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PATTI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Patti, sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti Magistrati: dott. Mario Samperi Presidente dott.ssa Rossella Busacca Giudice rel. dott.ssa Rosalia Russo Femminella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 908/2021 R.G., promossa da
, nata a [...] il [...], c.f. Parte_1 [...]
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Walter Mangano, C.F._1
che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
- attrice contro
nato a [...] il [...], c.f. Controparte_1
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Alessandro C.F._2
Pruiti Ciarello, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- convenuto
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Patti
OGGETTO: separazione giudiziale dei coniugi
FATTO E DIRITTO
, premettendo di avere contratto matrimonio con Parte_1
in data 07.10.2000 - trascritto all'Ufficio dello Stato Civile del Controparte_1
1 Comune di San Marco D'Alunzio, atto n. 10, p. II, S. A, anno 2000 - che dalla loro unione era nato il figlio , in data 29.12.2001, che, successivamente, il Per_1
rapporto di coniugio era divenuto intollerabile a causa di reciproche incomprensioni, ha chiesto la pronuncia della separazione, l'assegnazione della casa coniugale e la corresponsione a carico della controparte di un assegno di mantenimento in favore suo e del figlio.
L' , costituitosi in giudizio, ha contestato quanto affermato dalla Controparte_1
controparte ed ha chiesto, in via riconvenzionale, la pronuncia della separazione giudiziale con addebito a carico della moglie, la corresponsione di una somma mensile di € 500,00 per il mantenimento del figlio - pari a quella da lui versata - la condanna della controparte a corrispondere un “congruo assegno” al fine di pagare, anche pro quota, i debiti contratti nell'interesse della famiglia.
Il Presidente del Tribunale, con ordinanza depositata in data 10.5.2022, esperito invano il tentativo di conciliazione tra le parti, ha adottato i provvedimenti temporanei ed urgenti di sua competenza ed ha rimesso il fascicolo dinnanzi al Giudice istruttore previa integrazione degli atti difensivi.
All'udienza del 23.11.2022 la causa è stata assunta in decisione.
Con sentenza n. 157/23, allegata in atti, è stata disposta la separazione dei coniugi e la causa è stata rimessa sul ruolo del giudice istruttore;
nel presente giudizio nessuna delle parti ha articolato mezzi di prova.
Passando ad esaminare le domande articolate dalle parti si osserva quanto segue.
Con riferimento alla domanda di addebito avanzata dal resistente occorre evidenziare che il Tribunale, con la declaratoria della separazione, dichiara – ove ne ricorrano i presupposti e qualora sia espressamente chiesto – a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione a condizione che sia raggiunta la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile al comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi (cfr. Cass. n. 16691/20).
Sotto il profilo probatorio la Suprema Corte ha affermato che “La dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi
2 dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova in relazione al fatto che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito” (Cass. n. 40795/21).
Orbene nella fattispecie in esame il resistente non ha in alcun modo provato – non avendo articolato mezzi di prova – che la crisi coniugale tra le parti era imputabile alla condotta aggressiva e violenta della controparte, conseguentemente, la domanda deve essere rigettata in quanto non supportata da elementi probatori posti a fondamento della stessa.
Con rifermento alla domanda di mantenimento del figlio – già maggiorenne alla data del deposito del ricorso – il Collegio, preso atto di quanto indicato dal resistente nella comparsa, ritiene di dover confermare quanto statuito nell'ordinanza presidenziale ponendo a carico del resistente l'obbligo di versare la somma mensile di € 500,00 alla controparte per il mantenimento del figlio e ciò sino al raggiungimento della sua indipendenza economica, annualmente rivalutabile secondo indici ISTAT, oltre il 50
% per le spese straordinarie.
La casa coniugale deve essere assegnata alla ricorrente tenuto conto della circostanza che quest'ultima continua ad abitarvi insieme al figlio e considerata, altresì, la mancata opposizione da parte del resistente sul punto.
Passando ad esaminare la domanda avente ad oggetto l'assegno di mantenimento in favore della ricorrente si osserva quanto segue.
Ai sensi dell'art. 156 c.c. il Tribunale, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri, la cui entità è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato.
Secondo la Corte di Cassazione la separazione personale, a differenza dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale;
qualora il coniuge richiedente l'assegno versi in una condizione economica deteriore rispetto all'altro e non sia in grado, con i propri redditi, di mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio resta attuale il
3 dovere di assistenza materiale tra i coniugi, che presenta una consistenza diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio (cfr. Cass. civ., sez. I,
n. 12196/17; Cass. civ., sez. I, n. 41797/21).
Per costante orientamento della giurisprudenza l'attribuzione dell'assegno di mantenimento presuppone l'assenza di addebito della separazione, la mancanza di mezzi propri sufficienti a garantire la conservazione di un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio e la sussistenza di una disparità economica tra i coniugi;
non è necessaria una ricostruzione dell'esatto importo dei redditi posseduti dai coniugi, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali delle parti, il cui rapporto sia tale da giustificare l'erogazione da parte di uno in favore dell'altro di quanto necessario al soddisfacimento dei bisogni primari e di quelli individuabili sulla scorta del ceto sociale di appartenenza e delle abitudini familiari.
Secondo un recente orientamento della giurisprudenza di legittimità “Il richiedente
l'assegno di mantenimento è gravato dall'onere di dimostrare che la situazione in cui versa non sia ascrivibile a sua colpa, in modo che rimanga escluso che egli, pur potendo, non si sia doverosamente adoperato per reperire o migliorare la propria occupazione lavorativa retribuita in maniera confacente alle sue attitudini/capacità”
(Cass. 5242/24).
Per il sorgere del diritto all'assegno di mantenimento in favore del coniuge non addebitante la separazione, è necessario che il coniuge richiedente non abbia redditi adeguati a mantenere il tenore di vita goduto durante il matrimonio e che vi sia una disparità economica tra le parti;
inoltre, è essenziale valutare il tenore di vita matrimoniale come parametro di riferimento per determinare l'adeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente e la sua capacità lavorativa ( cfr. Cass. n. 11494/24).
Orbene nella fattispecie in esame la ricorrente non ha dimostrato né il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio né di essersi adoperata con la dovuta diligenza per la ricerca di un lavoro stabile e duraturo che le potesse garantire un adeguato reddito, pertanto, il Collegio tenuto conto di tali elementi e considerata, altresì, l'età e lo stato di salute di cui gode la ricorrente ritiene infondata la domanda di mantenimento in suo favore.
4 In tema di separazione personale dei coniugi, come affermato dal recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, “l'attitudine al lavoro” proficuo dei medesimi, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento da parte del giudice, dovendosi verificare la effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, senza limitare l'accertamento al solo mancato svolgimento di un 'attività lavorativa e con esclusione di mere valutazioni astratte e ipotetiche;
in applicazione di tale principio, la
Suprema Corte di recente ha cassato la sentenza del giudice di merito, il quale si era limitato a rilevare che la moglie, richiedente l'assegno, non svolgeva attività lavorativa, senza però valutare se l'istante avesse la concreta possibilità di intraprendere un'attività lavorativa retribuita (cfr. Cass. 24049/21).
Infine, la domanda del resistente avente ad oggetto la condanna della controparte a pagare - anche pro quota - i debiti contratti nell'interesse della famiglia è inammissibile per la seguente motivazione.
Nella specie, trova applicazione il consolidato orientamento della giurisprudenza secondo cui la suddetta domanda deve essere dichiarata inammissibile in mancanza di una connessione c.d. “forte” con le domande proprie del giudizio di divorzio.
Secondo un consolidato orientamento della Suprema Corte e della giurisprudenza di merito, l'art. 40 c.p.c. consente, nello stesso processo, il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione (artt. 31, 32, 34, 35 e 36
c.p.c.), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente, caratterizzate da riti diversi.
E' conseguentemente esclusa la possibilità del "simultaneus processus" tra l'azione di separazione o di divorzio e quelle aventi ad oggetto, tra l'altro, la restituzione di beni mobili, la rivendica di beni immobili, il risarcimento del danno, la restituzione di somme, essendo queste ultime soggette al rito ordinario, autonome e distinte dalla prima
In materia la giurisprudenza, di legittimità e di merito, ha più volte affermato il principio secondo il quale “L'art. 40, cod. proc. civ., nel testo novellato dalla legge n.
353 del 1990, consente il cumulo nello stesso processo di domande soggette a riti diversi esclusivamente in presenza di ipotesi qualificate di connessione cd. "per
5 subordinazione" o "forte" (art.31, 32, 34, 35 e 36, cod. proc. civ.), stabilendo che le stesse, cumulativamente proposte o successivamente riunite, devono essere trattate secondo il rito ordinario, salva l'applicazione del rito speciale, qualora una di esse riguardi una controversia di lavoro o previdenziale, e quindi esclude la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente ai sensi dell'art. 33 o dell'art.103, cod. proc. civ., e soggette a riti diversi (In applicazione del succitato principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, la quale aveva negato che il rapporto di accessorietà delle domande restitutorie rispetto alla causa di separazione personale fosse sufficiente a permetterne la trattazione unitaria”. (cfr. ex plurimis, Cass. Sez. I
8.9.2014 n. 18870, Cass. Sez. VI-I 24 dicembre 2014 n. 27386, Cass. Sez. I, 29.1.2010
n. 2155, Cass. Sez. I 21.5.2009 n. 11828, Cass. Sez. I 22.10.2004 n. 20638; Tribunale di Milano, 15 luglio 2015 Tribunale Terni, 13/05/2020, n.296).
Le spese di lite stante la reciproca soccombenza sono compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, in composizione collegiale, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 908/2021
R.G. così provvede:
1) assegna la casa coniugale alla ricorrente;
2) pone l'obbligo da carico del resistente di corrispondere alla ricorrente un assegno mensile di € 500,00 a titolo di contributo per il mantenimento della prole, entro il giorno 5 di ogni mese presso il domicilio della ricorrente o, in alternativa, con diversa modalità da concordare tra le parti, annualmente rivalutabile secondo indici ISTAT;
oltre al 50% delle spese straordinarie;
3) rigetta tutte le altre domande avanzate dalle parti;
4) compensa le spese di lite.
Così deciso in Patti, nella camera di consiglio del 30.11.2024.
Il Giudice est. Il Presidente
Rossella Busacca Mario Samperi
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PATTI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Patti, sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti Magistrati: dott. Mario Samperi Presidente dott.ssa Rossella Busacca Giudice rel. dott.ssa Rosalia Russo Femminella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 908/2021 R.G., promossa da
, nata a [...] il [...], c.f. Parte_1 [...]
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Walter Mangano, C.F._1
che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
- attrice contro
nato a [...] il [...], c.f. Controparte_1
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Alessandro C.F._2
Pruiti Ciarello, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- convenuto
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Patti
OGGETTO: separazione giudiziale dei coniugi
FATTO E DIRITTO
, premettendo di avere contratto matrimonio con Parte_1
in data 07.10.2000 - trascritto all'Ufficio dello Stato Civile del Controparte_1
1 Comune di San Marco D'Alunzio, atto n. 10, p. II, S. A, anno 2000 - che dalla loro unione era nato il figlio , in data 29.12.2001, che, successivamente, il Per_1
rapporto di coniugio era divenuto intollerabile a causa di reciproche incomprensioni, ha chiesto la pronuncia della separazione, l'assegnazione della casa coniugale e la corresponsione a carico della controparte di un assegno di mantenimento in favore suo e del figlio.
L' , costituitosi in giudizio, ha contestato quanto affermato dalla Controparte_1
controparte ed ha chiesto, in via riconvenzionale, la pronuncia della separazione giudiziale con addebito a carico della moglie, la corresponsione di una somma mensile di € 500,00 per il mantenimento del figlio - pari a quella da lui versata - la condanna della controparte a corrispondere un “congruo assegno” al fine di pagare, anche pro quota, i debiti contratti nell'interesse della famiglia.
Il Presidente del Tribunale, con ordinanza depositata in data 10.5.2022, esperito invano il tentativo di conciliazione tra le parti, ha adottato i provvedimenti temporanei ed urgenti di sua competenza ed ha rimesso il fascicolo dinnanzi al Giudice istruttore previa integrazione degli atti difensivi.
All'udienza del 23.11.2022 la causa è stata assunta in decisione.
Con sentenza n. 157/23, allegata in atti, è stata disposta la separazione dei coniugi e la causa è stata rimessa sul ruolo del giudice istruttore;
nel presente giudizio nessuna delle parti ha articolato mezzi di prova.
Passando ad esaminare le domande articolate dalle parti si osserva quanto segue.
Con riferimento alla domanda di addebito avanzata dal resistente occorre evidenziare che il Tribunale, con la declaratoria della separazione, dichiara – ove ne ricorrano i presupposti e qualora sia espressamente chiesto – a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione a condizione che sia raggiunta la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile al comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi (cfr. Cass. n. 16691/20).
Sotto il profilo probatorio la Suprema Corte ha affermato che “La dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi
2 dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova in relazione al fatto che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito” (Cass. n. 40795/21).
Orbene nella fattispecie in esame il resistente non ha in alcun modo provato – non avendo articolato mezzi di prova – che la crisi coniugale tra le parti era imputabile alla condotta aggressiva e violenta della controparte, conseguentemente, la domanda deve essere rigettata in quanto non supportata da elementi probatori posti a fondamento della stessa.
Con rifermento alla domanda di mantenimento del figlio – già maggiorenne alla data del deposito del ricorso – il Collegio, preso atto di quanto indicato dal resistente nella comparsa, ritiene di dover confermare quanto statuito nell'ordinanza presidenziale ponendo a carico del resistente l'obbligo di versare la somma mensile di € 500,00 alla controparte per il mantenimento del figlio e ciò sino al raggiungimento della sua indipendenza economica, annualmente rivalutabile secondo indici ISTAT, oltre il 50
% per le spese straordinarie.
La casa coniugale deve essere assegnata alla ricorrente tenuto conto della circostanza che quest'ultima continua ad abitarvi insieme al figlio e considerata, altresì, la mancata opposizione da parte del resistente sul punto.
Passando ad esaminare la domanda avente ad oggetto l'assegno di mantenimento in favore della ricorrente si osserva quanto segue.
Ai sensi dell'art. 156 c.c. il Tribunale, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri, la cui entità è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato.
Secondo la Corte di Cassazione la separazione personale, a differenza dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale;
qualora il coniuge richiedente l'assegno versi in una condizione economica deteriore rispetto all'altro e non sia in grado, con i propri redditi, di mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio resta attuale il
3 dovere di assistenza materiale tra i coniugi, che presenta una consistenza diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio (cfr. Cass. civ., sez. I,
n. 12196/17; Cass. civ., sez. I, n. 41797/21).
Per costante orientamento della giurisprudenza l'attribuzione dell'assegno di mantenimento presuppone l'assenza di addebito della separazione, la mancanza di mezzi propri sufficienti a garantire la conservazione di un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio e la sussistenza di una disparità economica tra i coniugi;
non è necessaria una ricostruzione dell'esatto importo dei redditi posseduti dai coniugi, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali delle parti, il cui rapporto sia tale da giustificare l'erogazione da parte di uno in favore dell'altro di quanto necessario al soddisfacimento dei bisogni primari e di quelli individuabili sulla scorta del ceto sociale di appartenenza e delle abitudini familiari.
Secondo un recente orientamento della giurisprudenza di legittimità “Il richiedente
l'assegno di mantenimento è gravato dall'onere di dimostrare che la situazione in cui versa non sia ascrivibile a sua colpa, in modo che rimanga escluso che egli, pur potendo, non si sia doverosamente adoperato per reperire o migliorare la propria occupazione lavorativa retribuita in maniera confacente alle sue attitudini/capacità”
(Cass. 5242/24).
Per il sorgere del diritto all'assegno di mantenimento in favore del coniuge non addebitante la separazione, è necessario che il coniuge richiedente non abbia redditi adeguati a mantenere il tenore di vita goduto durante il matrimonio e che vi sia una disparità economica tra le parti;
inoltre, è essenziale valutare il tenore di vita matrimoniale come parametro di riferimento per determinare l'adeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente e la sua capacità lavorativa ( cfr. Cass. n. 11494/24).
Orbene nella fattispecie in esame la ricorrente non ha dimostrato né il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio né di essersi adoperata con la dovuta diligenza per la ricerca di un lavoro stabile e duraturo che le potesse garantire un adeguato reddito, pertanto, il Collegio tenuto conto di tali elementi e considerata, altresì, l'età e lo stato di salute di cui gode la ricorrente ritiene infondata la domanda di mantenimento in suo favore.
4 In tema di separazione personale dei coniugi, come affermato dal recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, “l'attitudine al lavoro” proficuo dei medesimi, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento da parte del giudice, dovendosi verificare la effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, senza limitare l'accertamento al solo mancato svolgimento di un 'attività lavorativa e con esclusione di mere valutazioni astratte e ipotetiche;
in applicazione di tale principio, la
Suprema Corte di recente ha cassato la sentenza del giudice di merito, il quale si era limitato a rilevare che la moglie, richiedente l'assegno, non svolgeva attività lavorativa, senza però valutare se l'istante avesse la concreta possibilità di intraprendere un'attività lavorativa retribuita (cfr. Cass. 24049/21).
Infine, la domanda del resistente avente ad oggetto la condanna della controparte a pagare - anche pro quota - i debiti contratti nell'interesse della famiglia è inammissibile per la seguente motivazione.
Nella specie, trova applicazione il consolidato orientamento della giurisprudenza secondo cui la suddetta domanda deve essere dichiarata inammissibile in mancanza di una connessione c.d. “forte” con le domande proprie del giudizio di divorzio.
Secondo un consolidato orientamento della Suprema Corte e della giurisprudenza di merito, l'art. 40 c.p.c. consente, nello stesso processo, il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione (artt. 31, 32, 34, 35 e 36
c.p.c.), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente, caratterizzate da riti diversi.
E' conseguentemente esclusa la possibilità del "simultaneus processus" tra l'azione di separazione o di divorzio e quelle aventi ad oggetto, tra l'altro, la restituzione di beni mobili, la rivendica di beni immobili, il risarcimento del danno, la restituzione di somme, essendo queste ultime soggette al rito ordinario, autonome e distinte dalla prima
In materia la giurisprudenza, di legittimità e di merito, ha più volte affermato il principio secondo il quale “L'art. 40, cod. proc. civ., nel testo novellato dalla legge n.
353 del 1990, consente il cumulo nello stesso processo di domande soggette a riti diversi esclusivamente in presenza di ipotesi qualificate di connessione cd. "per
5 subordinazione" o "forte" (art.31, 32, 34, 35 e 36, cod. proc. civ.), stabilendo che le stesse, cumulativamente proposte o successivamente riunite, devono essere trattate secondo il rito ordinario, salva l'applicazione del rito speciale, qualora una di esse riguardi una controversia di lavoro o previdenziale, e quindi esclude la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente ai sensi dell'art. 33 o dell'art.103, cod. proc. civ., e soggette a riti diversi (In applicazione del succitato principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, la quale aveva negato che il rapporto di accessorietà delle domande restitutorie rispetto alla causa di separazione personale fosse sufficiente a permetterne la trattazione unitaria”. (cfr. ex plurimis, Cass. Sez. I
8.9.2014 n. 18870, Cass. Sez. VI-I 24 dicembre 2014 n. 27386, Cass. Sez. I, 29.1.2010
n. 2155, Cass. Sez. I 21.5.2009 n. 11828, Cass. Sez. I 22.10.2004 n. 20638; Tribunale di Milano, 15 luglio 2015 Tribunale Terni, 13/05/2020, n.296).
Le spese di lite stante la reciproca soccombenza sono compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, in composizione collegiale, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 908/2021
R.G. così provvede:
1) assegna la casa coniugale alla ricorrente;
2) pone l'obbligo da carico del resistente di corrispondere alla ricorrente un assegno mensile di € 500,00 a titolo di contributo per il mantenimento della prole, entro il giorno 5 di ogni mese presso il domicilio della ricorrente o, in alternativa, con diversa modalità da concordare tra le parti, annualmente rivalutabile secondo indici ISTAT;
oltre al 50% delle spese straordinarie;
3) rigetta tutte le altre domande avanzate dalle parti;
4) compensa le spese di lite.
Così deciso in Patti, nella camera di consiglio del 30.11.2024.
Il Giudice est. Il Presidente
Rossella Busacca Mario Samperi
6